§ 95.1.50 - D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132.
Disposizioni integrative e correttive dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:05/04/1978
Numero:132


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con [...]
Art. 2.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.1.50 - D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132.

Disposizioni integrative e correttive dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito

(G.U. 27 aprile 1978, n. 116)

 

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Art. 28 - la lettera b) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

     "b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno".

     Dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

     "Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma precedente, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata".

     Dopo l'art. 72-bis è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 72-ter. - Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto b) dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente è determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

     Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste".

 

          Art. 2.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Art. 13 - è aggiunto il seguente comma:

     "I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-bis".

     Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente:

     "Art. 18-bis - Scritture contabili delle imprese di allevamento. - I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta".

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.