§ 95.21.23 – D.L. 1 dicembre 1983, n. 653.
Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:01/12/1983
Numero:653


Sommario
Art. 1.      L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio [...]
Art. 2.      Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repupplica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai [...]
Art. 3.      1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, valutate per l'anno 1984 in lire 40 miliardi, si provvede mediante una corrispondente quota delle [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1984


§ 95.21.23 – D.L. 1 dicembre 1983, n. 653. [1]

Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponiblle ai fini IRPEF.

(G.U. 2 dicembre 1983, n. 331).

 

     Art. 1.

     L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è elevato a L. 4.800.000 [2].

 

          Art. 2.

     Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repupplica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti periodi:"Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire 60 mila al giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte all'estero. In caso di rimborso documentato delle spese di alloggio ovvero di alloggio fornito gratuitamente i predetti limiti sono ridotti di un terzo".

 

          Art. 3.

     1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, valutate per l'anno 1984 in lire 40 miliardi, si provvede mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative in aumento e in diminuzione ai capitoli 1026 e 1023 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1984.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 28 gennaio 1984, n. 6.

[2] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 5.100.000 dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1984, n. 887, con effetto a decorrere dal 1°gennaio 1985.