§ 95.2.55 - Legge 4 novembre 1981, n. 626.
Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numeri 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:04/11/1981
Numero:626


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni
Art. 2.      Il numero 3-bis) del primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente [...]
Art. 3.      Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1982, di durata non inferiore [...]
Art. 4.      Per i finanziamenti dei crediti alla esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi [...]
Art. 5.      Per i consolidamenti operati da aziende ed istituti di credito nei confronti di imprese industriali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.2.55 - Legge 4 novembre 1981, n. 626.

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numeri 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali.

(G.U. 7 novembre 1981, n. 307)

 

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni:

     all'art. 58, nel primo comma, sono soppresse le parole: "tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo.";

     all'art. 61, l'ultimo comma è soppresso;

     all'art. 74, dopo il primo comma è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il numero 3-bis) del primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il n. 3-bis), è aggiunto al seguente (Omissis).

     Il primo versamento, da effettuarsi a norma del n. 3-ter) del primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 973, n. 602, deve essere eseguito entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello nel quale è entrata in vigore la presente legge.

     Il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi indicati nel secondo comma del presente articolo relativo alle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti scaduti dall'inizio dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sino al termine del mese precedente a quello nel quale la legge stessa è entrata in vigore, deve essere eseguito nel termine di due mesi dalla chiusura dello stesso periodo di imposta.

 

          Art. 3.

     Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1982, di durata non inferiore a diciotto mesi, che non siano trasformazione di debiti esistenti da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato per finanziare attività di impresa nel territorio dello Stato non sono soggetti alla ritenuta di cui all'ultimo Comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.

     Per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse all'estero le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che la sottoscrizione abbia avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1982.

 

          Art. 4.

     Per i finanziamenti dei crediti alla esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta allo 0,1 per cento.

 

          Art. 5.

     Per i consolidamenti operati da aziende ed istituti di credito nei confronti di imprese industriali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787 sostituito il termine del 31 luglio 1978 con quello del 31 marzo 1981.

     Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende e degli istituti di credito che operano i consolidamenti, fermo restando il disposto del secondo comma del predetto art. 5, è deducibile l'accantonamento iscritto, ai sensi dell'art. 2424 del codice civile, in apposito fondo del passivo fino a concorrenza della percentuale dei crediti consolidati corrispondente al rapporto tra la differenza fra il tasso di riferimento vigente all'atto del consolidamento e il tasso di consolidamento e la differenza fra detto tasso di riferimento e un terzo dello stesso tasso e in misura comunque non superiore all'ammontare dei crediti stessi. Tale deduzione è ammessa nel periodo di imposta in cui viene operato il consolidamento e nei quattro successivi in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, a un terzo dell'ammontare complessivo.

     Le perdite sui crediti di cui al primo comma verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 limitatamente alla parte non compensata dall'accantonamento. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore all'ammontare residuo dei crediti di cui al primo comma l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anche in eccedenza, fino al riassorbimento, del limite massimo ivi previsto.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.