§ 14.4.62 - L. 23 luglio 1991, n. 233.
Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:23/07/1991
Numero:233


Sommario
Art. 1.  Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete.
Art. 2.  Finalità del contributo - Programma di interventi.
Art. 3.  Ripartizione del contributo - Destinatari.
Art. 4.  Determinazione del contributo - Copertura finanziaria.


§ 14.4.62 - L. 23 luglio 1991, n. 233.

Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete.

(G.U. 2 agosto 1991, n. 180).

 

Art. 1. Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete.

     1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare è determinato dall'articolo 4, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Finalità del contributo - Programma di interventi.

     1. L'Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dall'Istituto stesso al Ministro per i beni culturali e ambientali tramite le competenti soprintendenze, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.

     2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono al Ministro per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione, con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.

     3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

 

     Art. 3. Ripartizione del contributo - Destinatari.

     1. Il contributo di cui all'articolo 1 è così ripartito dal programma annuale:

     a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima [1];

     b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione, mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete, onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo intervento di consolidamento e restauro, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o a privati, che, mediante idonea convenzione, ne garantiscano formalmente la loro conservazione e fruizione compatibili con la natura dei beni stessi;

     c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

     2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui all'articolo 2 ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dei rispettivi enti.

 

     Art. 4. Determinazione del contributo - Copertura finanziaria.

     1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1991, 1992 e 1993 in lire 15 miliardi annui.

     2. All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi per le Ville venete".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 8 del D.L. 23 settembre 1994, n. 547.