§ 63.2.11 - D.L. 21 luglio 1978, n. 383 .
Modificazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.2 cassa per il Mezzogiorno
Data:21/07/1978
Numero:383


Sommario
Art. 1.      I primi tre commi dell'art. 14 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, [...]
Art. 1 bis.  [5]
Art. 2.      A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è sciolto. L'amministrazione della Cassa [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 63.2.11 - D.L. 21 luglio 1978, n. 383 [1] .

Modificazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

(G.U. 22 luglio 1978, n. 204)

 

 

     Art. 1.

     I primi tre commi dell'art. 14 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti dal seguente:

     "La Cassa per il Mezzogiorno è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4".

     L'art. 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

     "Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali è composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'art. 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro" [2] .

     Le regioni provvederanno alla nomina dei rappresentanti di cui all'art. 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal precedente comma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla nomina del nuovo comitato resta in carica quello esistente [3] .

     Il punto 4) dell'art. 7 e l'art. 146 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppressi [4] .

 

          Art. 1 bis. [5]

     Alle riunioni del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è invitato a partecipare, di volta in volta, un rappresentante della singola regione direttamente interessata a provvedimenti di particolare rilevanza riguardanti la regione medesima.

 

          Art. 2.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è sciolto. L'amministrazione della Cassa viene affidata, fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, ad un commissario straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 5 agosto 1978, n. 480.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.