§ 63.4.11 - D.L. 30 giugno 1982, n. 389 .
Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:30/06/1982
Numero:389


Sommario
Art. 1.  Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie.
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 63.4.11 - D.L. 30 giugno 1982, n. 389 [1].

Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(G.U. 7 luglio 1982, n. 179).

 

     Art. 1. Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

     La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

     Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, e al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13.

     Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91 [2].

     Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, è differito al 31 dicembre 1982. Qualora i mutui previsti dall'articolo 7, primo comma, di tale decreto-legge non coprissero integralmente gli impegni assunti, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, può contrarre prestiti all'estero, assistiti dalla garanzia dello Stato, con le procedure in atto presso la Cassa. Il servizio dei predetti prestiti viene assunto dal Tesoro dello Stato.

     Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, si applicano alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a trenta miliardi di lire, per le quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano stati ancora ultimati gli accertamenti istruttori da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base della istruttoria definitiva degli istituti di credito, ad anticipare, nella misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire, localizzate nelle aree - colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti da processi di ristrutturazione - indicate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno [3].

     Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci ed i trenta miliardi di lire, l'anticipazione di cui al precedente comma è corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di dieci miliardi.

     L'anticipazione è concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione della iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso ammesso, accertato da una specifica perizia giurata [4].

     Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo [5].

     Il limite di investimenti fissi di cui al secondo comma dell'articolo 69 del medesimo testo unico è elevato da 200 a 500 milioni di lire.

     I soggetti cui la Cassa per il Mezzogiorno può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di sua competenza, purché di importo superiore a 40 miliardi di lire, oltre quelli previsti dall'articolo 138, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono anche società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea ed in compartecipazione con essi, idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale con preferenza, parità di condizione, per i consorzi e le associazioni, anche temporanei, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno [6].

     La Cassa per il Mezzogiorno, nell'affidare in concessione le eventuali opere, è obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti secondo schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno [7].

     Nei casi in cui la Cassa si avvale delle facoltà di cui sopra è autorizzata la concessione di anticipazioni pari al 25 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione, di un'altra anticipazione pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni eseguiti abbiano raggiunto il 25 per cento dell'importo di convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso al momento in cui i lavori e le prestazioni abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo di convenzione [8].

     Non si applica la revisione dei prezzi agli importi corrispondenti alle somme anticipate [9].

 

          Art. 2. Disposizioni finanziarie.

     Ai fini di cui al precedente art. 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della cassa medesima, l'apporto di lire 990 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'art. 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 [10].

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni, in eccedenza alle proprie dotazioni finanziarie ed entro il termine del 31 dicembre 1982, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 3.000 miliardi da destinare per lire 1.000 miliardi alla realizzazione di progetti speciali riguardanti prioritariamente: infrastrutture funzionali allo sviluppo, acque, aree metropolitane, ricerca scientifica, itinerari turistici, i cui progetti risultino pronti per l'impegno delle somme da parte del Consiglio di amministrazione della Cassa al 30 settembre 1982, di infrastrutture industriali e alla concessione di incentivi industriali, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, e per lire 2.000 miliardi ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati [11].

     Il predetto importo di lire 3.000 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno finanziario 1983, in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1983-1991. Lo stanziamento da iscrivere nell'anno finanziario 1983 è determinato in lire 1.000 miliardi.

     La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti dell'assegnazione di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo della assegnazione di cui al precedente primo comma.

     All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 12 agosto 1982, n. 546.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione

[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione

[6] Comma così sostituito dalla legge di conversione

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione

[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione

[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione

[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.