§ 63.4.00e – L. 26 gennaio 1982, n. 13.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:26/01/1982
Numero:13


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  


§ 63.4.00e – L. 26 gennaio 1982, n. 13.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(G.U. 27 gennaio 1982, n. 25).

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91".

     L'articolo 2 è soppresso.

     L'articolo 4 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541.

 

          Art. 3.

     La gestione delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, esercitata provvisoriamente dalla Cassa stessa ai sensi dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive disposizioni legislative in materia, non costituisce attività commerciale ai fini dell'applicazione dei tributi istituiti in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.