§ 63.4.9 - D.L. 26 novembre 1981, n. 679 .
Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:26/11/1981
Numero:679


Sommario
Art. 1.  (Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno).
Art. 2.  (Disposizioni relative agli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 4.  (Validità degli atti e dei provvedimenti).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 63.4.9 - D.L. 26 novembre 1981, n. 679 [1].

Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(G.U. 28 novembre 1981, n. 328).

 

     Art. 1. (Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

     La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 giugno 1982.

     Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, nonché le norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981.

     Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91 [2].

 

          Art. 2. (Disposizioni relative agli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno). [3]

 

          Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     Ai fini di cui al precedente art. 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 1.300 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'art. 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

     A valere su tale importo, la Cassa per il Mezzogiorno destinerà 100 miliardi di lire agli interventi di competenza delle regioni per le finalità di cui all'art. 44, primo comma, lettera c) del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonché un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno (SVIMEZ) previsto dall'art. 170 del predetto testo unico.

     La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti delle assegnazioni di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo della assegnazione di cui al precedente primo comma.

     All'onere previsto del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. (Validità degli atti e dei provvedimenti). [4]

 

          Art. 5. (Entrata in vigore).

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 26 gennaio 1982, n. 13.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 13.

[4] Articolo abrogato dall’art. 1 della L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 13.