§ 2.3.55 - L. 10 maggio 1976, n. 352.
Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:10/05/1976
Numero:352


Sommario
Art. 1.  La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare [...]
Art. 2.  Qualora risulti una accertata inattività da parte degli organi regionali nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime di aiuti prescritto dalla direttiva n. 75/268/CEE, al punto da comportare [...]
Art. 3.  Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'applicazione delle misure previste dal predetto regime di aiuti deve armonizzarsi con gli [...]
Art. 4.  Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a [...]
Art. 5.  Una indennità compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui all'articolo 1, è concessa agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di [...]
Art. 6.  Le regioni, nei limiti indicati nell'articolo 5 e nei successivi commi del presente articolo nonché con l'osservanza di quanto previsto nell'articolo 3, stabiliscono le condizioni di ammissibilità e [...]
Art. 7.  Nelle zone contemplate nella presente legge, le regioni applicano il regime di aiuti previsto dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche specificate nei successivi articoli [...]
Art. 8.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo [...]
Art. 9.  La durata del piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non deve essere superiore ai nove anni.
Art. 10.  Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, [...]
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.  Le regioni possono concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera, nonché la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione [...]
Art. 13.  Le regioni possono concedere aiuti agli investimenti alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile, di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, [...]
Art. 14.  Per le modifiche ai limiti delle zone comprese nell'elenco comunitario di cui all'articolo 1 della presente legge, le regioni potranno formulare motivate proposte al Ministro per l'agricoltura e le [...]
Art. 15.  Ai fini dell'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Art. 16.  E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.
Art. 17.  I fondi di cui all'articolo 15 della presente legge sono ripartiti fra le regioni con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione [...]


§ 2.3.55 - L. 10 maggio 1976, n. 352.

Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

 

Art. 1. La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

     Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

     a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6;

     b) concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10;

     c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 12;

     d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 13.

     Le regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformità alle norme della stessa.

     Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, a norma dei rispettivi statuti speciali nonché a norma della direttiva comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975.

     Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2, nonché gli articoli 5, 28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

 

     Art. 2. Qualora risulti una accertata inattività da parte degli organi regionali nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime di aiuti prescritto dalla direttiva n. 75/268/CEE, al punto da comportare inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, ha facoltà di prescrivere un congruo termine alla regione per provvedere e di adottare, trascorso inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo ove occorra le opportune variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'applicazione delle misure previste dal predetto regime di aiuti deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane di cui agli articoli 2, 5 e 7 della citata legge e alle relative leggi regionali di applicazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 della predetta legge n. 1102.

     Nelle zone contemplate dalla presente legge, che non ricadono nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni, in base a propria legge, potranno costituire comprensori e promuovere consorzi di comuni, regolati, in quanto compatibili, dalle stesse norme contenute negli articoli 4 e seguenti della predetta legge.

 

     Art. 4. Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovrà essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero nei programmi regionali di sviluppo, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 724/ 75 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1975.

     Annualmente le regioni trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione indicante le opere attuate ai sensi e per le finalità di cui al precedente comma, nonché gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.

 

     Art. 5. Una indennità compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui all'articolo 1, è concessa agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, purché si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nel medesimo articolo 1.

     Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

     L'indennità compensativa può essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non è inferiore ai tre ettari.

     Nella verifica di tale condizione, le regioni terranno conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi o di uso civico.

     Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda.

 

     Art. 6. Le regioni, nei limiti indicati nell'articolo 5 e nei successivi commi del presente articolo nonché con l'osservanza di quanto previsto nell'articolo 3, stabiliscono le condizioni di ammissibilità e le misure dell'indennità compensativa per le zone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate ed ai diversi tipi di coltura e di allevamento, attenendosi ai criteri indicati nel sesto comma del presente articolo.

     Nel caso di allevamento di bovini, ovini e caprini l'indennità verrà commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno, fino ad un massimo di 52,5 unità di conto per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 52,5 unità di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda. Per la determinazione delle UBA si osserva quanto previsto nella tabella allegata alla presente legge.

     Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, nella determinazione delle UBA potranno essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione e nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva stessa, le vacche da latte la cui produzione rappresenta oltre il 30 per cento della produzione dell'azienda; in questo secondo caso l'indennità non potrà eccedere l'80 per cento dell'importo unitario dell'indennità concessa alle altre UBA della zona e per un numero di vacche da latte non superiore alle dieci unità.

     Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quelle previste dal precedente secondo comma, l'indennità verrà commisurata, fino ad un massimo di 52,5 unità di conto per ettaro, alla superficie agricola utilizzata al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento nonché alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 aree per azienda.

     L'indennità compensativa non potrà, comunque, risultare inferiore a 16 unità di conto per UBA o per ettaro.

     Nel fissare la misura dell'indennità compensativa, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, l'indennità unitaria per UBA o per ettaro di superficie agricola utilizzata sarà determinata per scaglioni di ampiezza delle imprese, in modo da elevare al massimo l'indennità per gli imprenditori minori e limitarla per quelli maggiori.

     Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa dell'indennità concessa non potrà superare in ogni caso quello corrispondente alle 35 UBA nella misura massima stabilita per zona da ciascuna regione.

     Le regioni, nel definire le condizioni di ammissibilità e le misure dell'indennità compensativa, stabiliranno anche i modi per dare in ogni comune pubblicità agli elenchi dei concessionari dell'indennità, con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario.

 

     Art. 7. Nelle zone contemplate nella presente legge, le regioni applicano il regime di aiuti previsto dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche specificate nei successivi articoli 8, 9 e 10.

 

     Art. 8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

 

     Art. 9. La durata del piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non deve essere superiore ai nove anni.

     Nel reddito da lavoro, da conseguirsi una volta ultimato il predetto piano di sviluppo, è incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

     Sempre ai fini del calcolo del reddito da lavoro di cui al precedente comma, l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra agricole, di cui al settimo comma dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, può essere elevata al 50 per cento del reddito complessivo purché il reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola sia almeno pari al reddito comparabile per una unità lavorativa uomo (ULU), definito secondo gli elementi di valutazione stabiliti nel medesimo articolo 17. Per le zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola è abbassato al 70 per cento del reddito comparabile per una ULU.

 

     Art. 10. Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'articolo 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:

     a) il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento;

     b) il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso articolo 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonché per gli affittuari, mezzadri e coloni.

     Nelle zone considerate dalla presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste nell'articolo 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

     Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo, di cui all'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono elevati di un terzo. Il limite degli importi complessivi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

     La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, non espressamente richiamate dal presente articolo.

 

     Art. 11. (Omissis) [1].

 

     Art. 12. Le regioni possono concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera, nonché la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

     Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di operatori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonché i comuni, le comunità montante, le università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

     L'aiuto potrà riguardare:

     a) le azioni per incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;

     b) la esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;

     c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

     d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonché l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

     e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero- zootecnico;

     f) l'acquisto di terreni da parte di province, comuni, comunità montane e cooperative di allevatori, se necessario, per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonché l'acquisizione, a norma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

     La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 20.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e in 100 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

     L'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile.

     I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli contenute nel precedente articolo 10, primo comma, lettera a).

     I premi di orientamento previsti dall'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati nel precedente articolo 10.

     In conformità a quanto disposto nei precedenti commi, le regioni determineranno le modalità e le misure degli aiuti per ogni tipo di intervento in relazione agli obiettivi indicati nei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 13. Le regioni possono concedere aiuti agli investimenti alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile, di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, adeguato ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, purché a condizioni non più favorevoli di quelle previste, nelle zone diverse da quelle considerate dalla presente legge, dal titolo terzo sezione prima, della predetta legge n. 153.

 

     Art. 14. Per le modifiche ai limiti delle zone comprese nell'elenco comunitario di cui all'articolo 1 della presente legge, le regioni potranno formulare motivate proposte al Ministro per l'agricoltura e le foreste per gli adempimenti di competenza.

 

     Art. 15. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

     a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1976 e lire 4,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977, 1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4;

     b) lire 13 miliardi per l'esercizio 1976, lire 37 miliardi per l'esercizio 1977 e lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980 per la concessione dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6;

     c) un limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1976, di lire 1 miliardo per l'esercizio 1977, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978 e di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione delle condizioni di maggior favore nel concorso al pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 10, lettera a);

     d) lire 3 miliardi per l'esercizio 1976, lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, lire 1,5 miliardi per l'esercizio 1979 e lire 500 milioni per l'esercizio 1980 per la concessione dei contributi integrativi di cui al terzo comma dell'articolo 10;

     e) lire 1,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 20,4 miliardi per l'esercizio 1977, lire 24,4 miliardi per l'esercizio 1978 e lire 24,9 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 12.

     Le spese come sopra autorizzate hanno, per i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti disposti con altre leggi.

 

     Art. 16. E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

     All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976 si provvede mediante riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio di volta in volta stabilite.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. I fondi di cui all'articolo 15 della presente legge sono ripartiti fra le regioni con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Le regioni potranno apportare, all'occorrenza, eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi, nell'ambito della quota loro assegnata e delle finalità indicate dalla presente legge.

     I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la predetta commissione interregionale, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attività.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato negli anni dal 1977 al 1980 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.

 

 

Allegato

Tabella di conversione di bovini, ovini, caprini in unità bestiame adulto (UBA)

 

 

Tori, vacche e altri bovini di più di due anni          1,0  UBA

 

Bovini da sei mesi a due anni                           0,6  UBA

 

Pecore                                                  0,15 UBA

 

Capre                                                   0,15 UBA

 

 

     I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimo e minimo per UBA definiti dall'articolo 6 della presente legge.

 

 


[1] Modifica gli artt. 18, 23, 24, 25, 29 e 30, L. 9 maggio 1975, n. 153.