§ 30.7.12 – L. 1 febbraio 1965, n. 60.
Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.7 credito industriale
Data:01/02/1965
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Presso gli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il [...]
Art. 2.      I fondi di cui all'art. 1 sono destinati alla concessione di mutui in favore di piccole e medie imprese industriali, per la realizzazione di nuovi impianti o per [...]
Art. 3.      I rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge sono regolati con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito di [...]
Art. 4.      L'annualità da versare al "Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico" ai sensi dell'art. 7 del [...]
Art. 5.      All'onere di lire miliardi 17,5 relativo all'esercizio finanziario 1963-1964 si fa fronte, quanto a miliardi 9, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al [...]


§ 30.7.12 – L. 1 febbraio 1965, n. 60. [1]

Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie.

(G.U. 2 marzo 1965, n. 54).

 

     Art. 1.

     Presso gli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IRFIS) e Credito industriale sardo (CIS) - sono costituiti fondi di rotazione per il complessivo importo di lire 175.000.000.000.

     Fino a concorrenza di lire 157.500.000.000 i fondi sono costituiti nella misura di lire 96.075.000.000, pari al 61 per cento, presso l'ISVEIMER, di lire 45.675.000.000, pari al 29 per cento, presso l'IRFIS e di lire 15 miliardi e 750.000.000 pari al 10 per cento, presso il CIS.

     Il residuo ammontare di lire 17 miliardi e 500.000.000 sarà ripartito fra i tre fondi di rotazione, in aliquote anche diverse da quelle indicate nel comma precedente, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     La ripartizione terrà conto delle esigenze di finanziamento delle iniziative industriali nei diversi territori in cui operano i tre Istituti, in attuazione degli obiettivi di sviluppo coordinato dell'economia del Mezzogiorno.

     Le somme di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro come segue:

     lire 17,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

     lire 17,5 miliardi a valere per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

     lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

     lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

     lire 29,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

     lire 27,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;

     lire 14,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

     Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente, per quelle tributarie, alle operazioni di durata inferiore a tre anni.

 

          Art. 2.

     I fondi di cui all'art. 1 sono destinati alla concessione di mutui in favore di piccole e medie imprese industriali, per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti già esistenti.

     I mutui di cui al precedente comma non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 30 per cento di dette spese, quelle occorrenti alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

     Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente è fissato dal Comitato interministeriale del credito e risparmio, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno [2].

     Una quota di tale tasso nella misura dell'1,50 per cento in ragione di anno, è trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonchè del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi.

     La rimanente quota è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

 

          Art. 3.

     I rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge sono regolati con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 4.

     L'annualità da versare al "Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico" ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 9 miliardi.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire miliardi 17,5 relativo all'esercizio finanziario 1963-1964 si fa fronte, quanto a miliardi 9, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente art. 4 e, quanto a miliardi 8,5, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, riguardante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

     All'onere di lire 17,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte mediante corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per l'aumento del tasso d'interesse di cui al presente comma, vedi il D.M. 7 novembre 1975 ed il D.M. 7 aprile 1976.