§ 98.1.27510- D.L. 10 ottobre 1976, n. 698 .
Integrazione dell'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/10/1976
Numero:698


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 98.1.27510- D.L. 10 ottobre 1976, n. 698 [1] .

Integrazione dell'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(G.U. 12 ottobre 1976, n. 272)

 

     Art. 1. [2]

     Dopo il quarto comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sono aggiunti i seguenti:

     "I membri del consiglio di amministrazione designati dalle regioni, di cui al precedente comma, non possono essere prescelti tra i consiglieri regionali.

     Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcune delle regioni di cui al quarto comma del presente articolo non abbiano provveduto alla designazione dell'esperto di cui al terzo comma dell'articolo medesimo, o abbiano designato un consigliere regionale, si intende designato il dirigente più anziano nella qualifica dell'assessorato preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico della regione inadempiente. Il componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno così designato decade automaticamente dalla nomina non appena la regione interessata provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 16 novembre 1976, n. 769.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.