§ 80.5.298 – L. 29 luglio 1971, n. 587.
Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:29/07/1971
Numero:587


Sommario
Art. 1.      La lettera a) dell'art. 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente
Art. 2.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il punto 1) dell'art. 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'ultimo comma del punto 1) dell'art. 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'art. 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dai seguenti
Art. 5.      Con decorrenza dal 1° luglio 1967, all'art. 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 6.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, l'art. 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 7.      La facoltà di cui al comma secondo dell'art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal [...]
Art. 8.      Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facoltà prevista [...]
Art. 9.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dal seguente
Art. 10.      Le pensioni e quote di pensione di riversibilità o indirette, liquidate ai sensi dell'art. 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377, a seguito di decessi avvenuti in data [...]
Art. 11.      L'art. 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'art. 38 della legge 2 aprile 1918, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 13.      A decorrere dal 1° gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni è applicata secondo le norme di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153
Art. 14.      Il punto 2) dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 15.      La lettera d) dell'art. 5 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente
Art. 16.      La lettera b) dell'art. 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente
Art. 17.      Nella gestione di cui all'art. 14 della presente legge è costituita una speciale riserva, il cui importo dovrà essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle [...]
Art. 18.      Il secondo comma dell'art. 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 19.      Il punto 2), lettere a) e b), dell'art. 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 20.      Dal gettito dei contributi di cui all'art. 10, punto 2), lettera a), della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dal precedente art. 19, l'Istituto nazionale [...]
Art. 21.      Il punto 2) dell'art. 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 22.      L'art. 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 23.      L'art. 45 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 24.      L'art. 46 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 25.      L'art. 48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 26.      I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità in essere alla data del 15 gennaio 1969, liquidati dal Fondo con [...]
Art. 27.      Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alla data del 31 dicembre 1968, sono applicate, sugli importi in atto a tale data, le [...]
Art. 28.      A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli importi delle pensioni in essere a tale data, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono rivalutati, applicando ad essi [...]
Art. 29.      L'art. 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 30.      L'Istituto nazionale delle assicurazioni cessa, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla gestione della capitalizzazione e [...]
Art. 31.      La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato speciale di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è soppressa
Art. 32.      Le aliquote contributive di cui all'art. 10, numeri 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dagli articoli 2 e 19 della presente legge, possono [...]
Art. 33.      Sono abrogati gli articoli 40, 44 e 47 della legge 2 aprile 1958, n. 377, la legge 27 giugno 1967, n. 536, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, [...]
Art. 34.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.298 – L. 29 luglio 1971, n. 587.

Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

(G.U. 13 agosto 1971, n. 204).

 

Titolo I

NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE

 

     Art. 1.

     La lettera a) dell'art. 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

     "a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'art. 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

     Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.

     In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968".

 

          Art. 2.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il punto 1) dell'art. 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "1) per il trattamento integrativo di pensione di cui all'art. 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo art. 13".

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma del punto 1) dell'art. 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000 il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo".

 

          Art. 4.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'art. 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dai seguenti:

     "All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese non si computano.

     La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento".

 

          Art. 5.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1967, all'art. 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo è corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, semprechè sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalità di detta assicurazione.

     La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, semprechè sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.

     La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo".

 

          Art. 6.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, l'art. 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima.

     Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva è aumentata di una somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione.

     I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

     Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

     In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previsto dal punto secondo dell'art. 21, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento quando risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.

     Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento. La pensione non può, in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, nè risultare minore della metà della medesima.

     La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'art. 23 e del presente articolo, non può essere comunque inferiore a lire 395.850 annue.

     La pensione annua spettante ai sensi della presente legge è corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

     La tredicesima quota è corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno".

 

          Art. 7.

     La facoltà di cui al comma secondo dell'art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo.

     Una volta esercitata la facoltà prevista dal precedente comma non è consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo.

 

          Art. 8.

     Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facoltà prevista dall'articolo precedente, fino a che non sia decorso il secondo anno anteriore a quello di compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo. La richiesta di liquidazione deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dal seguente:

     "Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilità o indiretta.

     Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.

     Anche per quanto riguarda le condizioni di età, le condizioni di invalidità del coniuge o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.

     La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.

     Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'art. 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dell'invalidità del coniuge o della inabilità dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle.

     Se la morte dell'iscritto è avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidità.

     Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme precedenti".

 

          Art. 10.

     Le pensioni e quote di pensione di riversibilità o indirette, liquidate ai sensi dell'art. 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377, a seguito di decessi avvenuti in data anteriore a quella di pubblicazione della presente legge, a favore di figli in età compresa tra il diciottesimo e il ventunesimo anno sono corrisposte fino al compimento del ventunesimo anno di età. Le pensioni e quote di pensione non dovute dall'assicurazione generale obbligatoria sono poste a carico del Fondo fino al compimento del ventunesimo anno di età.

     Ai soggetti di cui al comma precedente è corrisposta la pensione o quota di pensione secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, purchè sussistano le condizioni previste dal precedente articolo.

 

          Art. 11.

     L'art. 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni".

 

          Art. 12.

     L'art. 38 della legge 2 aprile 1918, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennità una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.

     Qualora manchi il coniuge, l'indennità di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di età inferiore ai 21 anni o, se di età superiore, permanentemente inabili al lavoro.

     Per la liquidazione dell'indennità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione".

 

          Art. 13.

     A decorrere dal 1° gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni è applicata secondo le norme di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     A decorrere dal 1° gennaio 1969 l'art. 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

 

Titolo II

 

NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI IN CAPITALE

 

          Art. 14.

     Il punto 2) dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'art. 42, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità nella misura prevista dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonchè dell'integrazione dovuta ai sensi dell'art. 41. Per tali prestazioni è tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata".

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

 

          Art. 15.

     La lettera d) dell'art. 5 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

     "d) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianità, che si intendano inserire nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei regolamenti aziendali".

 

          Art. 16.

     La lettera b) dell'art. 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

     "b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2), dello stesso art. 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennità di anzianità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidità dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'art. 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante".

 

          Art. 17.

     Nella gestione di cui all'art. 14 della presente legge è costituita una speciale riserva, il cui importo dovrà essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle indennità di anzianità corrisposte nell'anno medesimo.

     Tale consistenza sarà raggiunta entro il primo decennio di applicazione della presente legge. Per il raggiungimento della prevista consistenza della riserva, si provvede mediante versamento di un contributo annuo per la durata del decennio, a totale carico del datore di lavoro, pari all'1,90 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'art. 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377.

     La riserva di cui al primo comma sarà incrementata dagli eventuali avanzi annuali relativi all'assicurazione temporanea di gruppo per le integrazioni dovute nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto.

 

          Art. 18.

     Il secondo comma dell'art. 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni".

     Il terzo comma dell'art. 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

 

          Art. 19.

     Il punto 2), lettere a) e b), dell'art. 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "2) per le prestazioni di cui all'art. 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo art. 13. Tale contributo è assegnato:

     a) per il 16 per cento alla gestione per le indennità di anzianità;

     b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto".

 

          Art. 20.

     Dal gettito dei contributi di cui all'art. 10, punto 2), lettera a), della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dal precedente art. 19, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a reintroitare, a favore del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, le somme, maggiorate dell'interesse al tasso annuo del 5,50 per cento, anticipate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire il pagamento delle indennità di anzianità.

 

          Art. 21.

     Il punto 2) dell'art. 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità".

 

          Art. 22.

     L'art. 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "Le prestazioni di cui al precedente art. 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

     In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte:

     per la parte commisurata all'indennità di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile;

     per la restante parte, corrispondente all'integrazione di cui al punto 1) dell'art. 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione è fatta in parti uguali".

 

          Art. 23.

     L'art. 45 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall'art. 41 per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.

     Il lavoratore può ottenere, ai fini dell'indennità di anzianità, il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro.

     La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione è dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'art. 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda.

     Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda.

     Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione".

 

          Art. 24.

     L'art. 46 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi in cui l'ultima retribuzione, sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale, sia superiore alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, o sia comprensiva di assegni ad personam, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base all'intera retribuzione.

     Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni ad personam, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione, ai sensi del quinto comma dell'art. 23.

     Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il datore di lavoro, mediante emissione di ordine di pagamento da notificare al datore di lavoro stesso, il quale, entro 30 giorni dalla notifica, deve provvedere al rimborso. Decorso tale termine, si procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento è valido ai sensi dell'art. 635 del codice di procedura civile.

     Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo".

 

          Art. 25.

     L'art. 48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "Gli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennità maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.

     I criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle disponibilità della gestione e delle indennità maturate dall'iscritto, le relative garanzie e le modalità delle anticipazioni stesse saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su proposta del comitato speciale del Fondo.

     Il Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte dell'iscritto, sulle somme dovute per il trattamento di anzianità e sulle relative integrazioni, gli importi delle anticipazioni non ancora restituite, con i relativi interessi e spese".

 

Titolo III

 

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

 

          Art. 26.

     I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità in essere alla data del 15 gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'art. 67 della legge 2 aprile 1958, n. 377, quelli riportati nella seguente tabella, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966:

Classe di importo della pensione base annua

Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pensione spettante con decorrenza dal 1° gennaio 1969

 

fino a

lire

499

395.850

da lire

500 a

lire

999

468.650

da lire

1.000 a

lire

1.499

526.500

da lire

1.500 a

lire

2.499

581.100

da lire

2.500 a

lire

3.499

634.400

da lire

3.500 a

lire

4.999

715.650

da lire

5.000 a

lire

6.499

793.650

da lire

6.500 a

lire

7.999

868.400

da lire

8.000 a

lire

9.999

939.250

10ª

da lire

10.000 a

lire

11.999

977.600

11ª

da lire

12.000 a

lire

14.999

1.014.000

12ª

da lire

15.000 a

lire

17.999

1.020.500

13ª

da lire

18.000 a

lire

23.999

1.025.050

14ª

da lire

24.000 a

lire

29.999

1.028.950

15ª

da lire

30.000 a

lire

41.999

1.032.200

16ª

da lire

42.000 a

lire

53.999

1.033.500

17ª

da lire

54.000 a

lire

65.999

1.034.150

18ª

da lire

66.000

in poi

 

1.034.800

     I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai superstiti, derivanti da pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono determinati applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella di cui sopra, con effetto dal 1° gennaio 1969 o dalla decorrenza della pensione indiretta o di riversibilità se posteriore, le aliquote stabilite dall'art. 9 della presente legge.

     Il nuovo trattamento annuo complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversibilità, comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è corrisposto dal Fondo suddiviso in 13 quote mensili, con le modalità previste dall'art. 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo modificato dall'art. 6 della presente legge.

     Ai titolari dei trattamenti complessivi di pensione indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo è corrisposta un'indennità una tantum, a titolo di miglioramenti riferiti al periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1968, comprendente gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966, secondo la seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua

Somme da corrispondere a titolo forfettario ai titolari di pensione

 

Diretta

Indiretta o di riversibilità

 

fino a

lire

499

766.453

784.453

da lire

500 a

lire

999

1.063.865

784.453

da lire

1.000 a

lire

1.499

1.178.366

784.453

da lire

1.500 a

lire

2.499

1.265.997

784.453

da lire

2.500 a

lire

3.499

1.340.698

784.453

da lire

3.500 a

lire

4.999

1.466.016

912.882

da lire

5.000 a

lire

6.499

1.571.611

1.039.052

da lire

6.500 a

lire

7.999

1.657.487

1.163.581

da lire

8.000 a

lire

9.999

1.722.963

1.223.629

10ª

da lire

10.000 a

lire

11.999

1.718.785

1.236.442

11ª

da lire

12.000 a

lire

14.999

1.701.004

1.241.514

12ª

da lire

15.000 a

lire

17.999

1.626.496

1.206.704

13ª

da lire

18.000 a

lire

23.999

1.545.182

1.168.024

14ª

da lire

24.000 a

lire

29.999

1.457.075

1.122.472

15ª

da lire

30.000 a

lire

41.999

1.362.839

1.079.435

16ª

da lire

42.000 a

lire

53.999

1.261.812

1.029.533

17ª

da lire

54.000 a

lire

65.999

1.153.978

975.758

18ª

da lire

66.000

in poi

 

1.046.826

922.367

     Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.

 

          Art. 27.

     Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alla data del 31 dicembre 1968, sono applicate, sugli importi in atto a tale data, le seguenti percentuali di aumento, con effetto dal gennaio 1969:

     30 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1950;

     28 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

     24 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

     23 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

     18 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

     10 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955;

     9 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1956 e il 31 gennaio 1957;

     3,17 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 febbraio 1957 e la data di entrata in vigore della presente legge.

     Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è costituito, ai sensi del terzo comma dell'art. 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, dalla sola pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le sopraindicate percentuali di aumento si applicano sull'importo della pensione che sarebbe loro spettata secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Qualora l'ammontare della pensione così rivalutata risulti di importo inferiore a quello dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, continuerà ad essere corrisposta tale ultima pensione.

     Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è comprensivo, ai sensi degli articoli 24, secondo comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, di una quota supplementare di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le predette percentuali di aumento non sono applicate a detta quota supplementare di pensione.

     Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950 e che abbiano ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso con decorrenza successiva a tale data, l'importo del trattamento di pensione adeguato con l'applicazione delle percentuali di aumento di cui sopra non potrà essere, comunque, inferiore a quello assicurato dal precedente art. 26 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

     A tutti i titolari di pensione in essere alla data del 1° gennaio 1969 è corrisposto un numero di mensilità della pensione in godimento al 31 dicembre 1968, variabile in relazione all'anno di decorrenza della pensione, quale risulta dal seguente prospetto:

 

Numero delle mensilità di pensione dell'importo in godimento al 31 dicembre 1968 da corrispondere a titolo forfettario

Decorrenza originaria della pensione

Pensioni dirette

Pensioni indirette o di riversibilità

 

Di importo superiore al minimo

Di importo pari o inferiore al minimo. Pensionati di età

Di importo superiore al minimo

Di importi pari o inferiore al minimo. Pensionati di età

 

 

Inferiore a 65 anni

Pari o superiore a 65 anni

 

Inferiore a 65 anni

Pari o superiore a 65 anni

Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1950

21,76

49,05

35,80

34,79

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1951

20,31

49,05

35,80

33,14

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1952

17,40

49,05

35,80

29,34

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1953

16,68

49,05

35,80

29,01

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1954

13,05

49,05

35,80

24,88

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1955

7,25

49,05

35,80

18,28

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956

6,53

51,54

35,80

17,46

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957

2,30

52,74

35,80

12,64

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958

2,30

55,09

35,80

12,64

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1959

2,30

54,73

35,80

12,64

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960

2,30

55,84

35,80

12,64

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961

2,30

57,01

35,80

12,64

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962

2,30

58,08

35,80

12,64

59,18

35,80

Dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963

2,14

53,63

27,28

12,49

59,18

27,28

Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964

1,80

35,62

17,70

12,27

35,62

17,70

Dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965

1,44

27,54

11,32

10,76

27,54

11,32

Dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966

1,04

15,77

7,27

7,73

15,77

7,27

Dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967

0,62

8,98

3,94

4,64

8,98

3,94

Dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968

0,21

2,53

1,14

1,55

2,53

1,14

     Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.

 

          Art. 28.

     A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli importi delle pensioni in essere a tale data, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono rivalutati, applicando ad essi i sottoelencati coefficienti, che, ai sensi dell'art. 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, tengono conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi dal 1° giugno 1966 al 31 dicembre 1968.

Pensioni con decorrenza anteriore al giugno 1966

coeff. 1,040627

Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1966 e il 31 dicembre 1966

coeff. 1,038534

Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1967 e il 31 dicembre 1967

coeff. 1,019925

Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1968 e il 31 dicembre 1968

coeff. 1,006921

 

          Art. 29.

     L'art. 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nell'assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltrechè alla pensione calcolata ai sensi dell'art. 23, ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi".

 

          Art. 30.

     L'Istituto nazionale delle assicurazioni cessa, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla gestione della capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea di gruppo, affidatagli dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.

     L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimette all'Istituto nazionale della previdenza sociale un rendiconto della gestione, chiuso al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge, accreditando a questo ultimo Istituto le attività eventualmente esistenti.

     Il rendiconto di cui al precedente comma, previo parere del comitato speciale del Fondo, è reso definitivo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale subentra, a tutti gli effetti, nei rapporti fino allora facenti capo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in forza della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e provvede ad erogare le prestazioni dovute agli aventi diritto per le domande di liquidazione non ancora definite, nonchè per quelle presentate dopo tale data e comunque per gli eventi maturati a partire dalla data stessa.

     L'Istituto nazionale delle assicurazioni trasferisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale i fascicoli individuali, i documenti e le scritture contabili relativi a tutti gli iscritti al Fondo sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ogni altro documento e atto in suo possesso concernente i rapporti ancora pendenti con le aziende e con gli iscritti.

 

          Art. 31.

     La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato speciale di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è soppressa.

 

          Art. 32.

     Le aliquote contributive di cui all'art. 10, numeri 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dagli articoli 2 e 19 della presente legge, possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze di gestione dell'anno precedente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la variazione viene disposta, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il comitato speciale del Fondo.

     Se la detta variazione non interviene restano in vigore, a tutti gli effetti, i contributi stabiliti per l'anno precedente.

     Dopo il primo quadriennio di applicazione della presente legge, potrà essere variato, con le modalità e la decorrenza di cui al primo comma, il contributo previsto dal precedente art. 17, in relazione alle risultanze di gestione del quadriennio.

     E' abrogato l'art. 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 27 giugno 1957, n. 536.

 

          Art. 33.

     Sono abrogati gli articoli 40, 44 e 47 della legge 2 aprile 1958, n. 377, la legge 27 giugno 1967, n. 536, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, nonchè tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.

 

          Art. 34.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.