§ 2.3.228 - D.L. 24 maggio 1999, n. 148.
Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:24/05/1999
Numero:148


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: "non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 2.3.228 - D.L. 24 maggio 1999, n. 148. [1]

Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonch_ per la regolarizzazione contributiva in agricoltura e in materia di igiene dei prodotti alimentari [2].

(G.U. 25 maggio 1999, n. 120).

 

Art. 1.

     1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: "non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998" [3].

     2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi" [3].

     2 bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2000 [4].

     2 ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000 [4].

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 luglio 1999, n. 236 (G.U. 24 luglio 1999, n. 172).

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione 21 luglio 1999, n. 236.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 21 luglio 1999, n. 236.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 21 luglio 1999, n. 236.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 luglio 1999, n. 236.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 luglio 1999, n. 236.