§ 3.8.46 - L.R. 2 gennaio 1985, n. 2.
Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:02/01/1985
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Costituzione del fondo).
Art. 2.  (Ambito e natura degli interventi).
Art. 3.  (Procedure).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.8.46 - L.R. 2 gennaio 1985, n. 2. [1]

Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi.

(B.U. 19 gennaio 1985, n. 2).

 

Art. 1. (Costituzione del fondo). [2]

     1. La Regione, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 45 dello Statuto, costituisce un fondo speciale destinato all'assistenza tecnico-finanziaria a favore delle piccole e medie imprese del Lazio, in fase di avvio o che presentino programmi di sviluppo anche attraverso il cofinanziamento di un progetto di impresa [3].

     2. Il fondo di cui al comma 1 è affidato in gestione alla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S.), ai sensi dell'articolo 24, comma 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.

     3. La gestione di cui al comma 2 è regolata da apposita convenzione da stipularsi con la Fi.La.S. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 2. (Ambito e natura degli interventi). [4]

     1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano, in particolare:

     a) il cofinanziamento di interventi finanziari attuati dalla Fi.La.S., a favore delle piccole e medie imprese del Lazio;

     b) il cofinanziamento della partecipazione della Fi.La.S. a fondi e/o a società costituite per realizzare interventi finanziari a favore delle piccole e medie imprese del Lazio.

     b bis) il cofinanziamento di opere cinematografiche realizzate da piccole e medie imprese del Lazio [5].

     2. Gli interventi del fondo non possono essere superiori al 50 per cento dei fondi privati, ivi compresi quelli della Fi.La.S. e riguardano in via prioritaria:

     a) partecipazioni nel capitale sociale;

     b) sottoscrizione di obbligazioni convertibili.

     b bis) prestiti partecipativi [6];

     b ter) il finanziamento di progetti infrastrutturali, da realizzare nella Regione, che abbiano come garanzia del debito il bene derivante dall'investimento e come fonte di restituzione dello stesso i redditi generati dal progetto [7];

     b quater) stipula di contratti di associazione in partecipazione con piccole e medie imprese del Lazio, aventi i requisiti soggettivi per concorrere ai benefici della presente legge, per il cofinanziamento di progetti di impresa [8].

     3. Nei confronti delle aziende oggetto dell'intervento la Fi.La.S. è autorizzata a porre in essere anche tutte le altre operazioni previste dal proprio statuto, se conformi al regolamento (CE) n. 1685/00 della Commissione, del 28 luglio 2000.

     [4. I rendimenti ottenuti dagli investimenti possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati, come meglio dettagliato nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.] [9]

 

     Art. 3. (Procedure). [10]

     1. I progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere presentati alla Fi.La.S., che provvede a verificarne la fattibilità tecnico-economica, a determinare gli strumenti più efficaci da proporre fra quelli previsti nel proprio statuto e ad effettuare tutte le altre verifiche istruttorie che sono sottoposte per le conseguenti decisioni al nucleo di valutazione di cui al comma 2. I progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono sottoposti al nucleo di valutazione di cui al comma 2 da parte della Fi.La.S. dopo la messa a punto di un progetto articolato e di una idonea ricerca di partner.

     2. Il nucleo di valutazione, istituito presso la Fi.La.S., è composto dal direttore della Fi.La.S. e da tre dirigenti regionali designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione e coordinamento risorse comunitarie. La costituzione del nucleo di valutazione è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il nucleo di valutazione verifica la conformità delle proposte di intervento ai contenuti della presente legge esprimendo un parere di conformità, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla Fi.La.S..

     3. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione di cui al comma 2, la Fi.La.S. provvede all'attuazione dei progetti giudicati ammissibili, sulla base della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie). [11]

     1. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sul capitolo di nuova istituzione numero 28157, denominato: "Fondo speciale per l'assistenza tecnico-finanziaria alle Pmi del Lazio" del bilancio regionale di previsione 2001 con lo stanziamento di lire 4 miliardi per l'anno 2001 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     2. Gli interessi ed i rendimenti maturati sul fondo vanno ad incrementare il fondo stesso.

     3. Alle spese di gestione del fondo la Fi.La.S. fa fronte utilizzando una quota dei fondi conferiti dalla Regione stabilita nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.

     4. Al fondo confluiscono le residue disponibilità di cui al PIM mis. 2.2 e obiettivo 2 1994/1996 mis. 2.4, senza vincoli di destinazione territoriale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 2012, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[3] Comma così modificato dall’art. 45 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 45 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 45 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[7] Lettera aggiunta dall’art. 45 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[8] Lettera aggiunta dall’art. 45 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[9] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 1995, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.