§ 6.2.76 – L.R. 28 aprile 2006, n. 4.
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:28/04/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario).
Art.  2. (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art.  3. (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno)
Art.  4. (Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)
Art.  5. (Modifica alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 “Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio”).
Art.  6. (Interventi per la Protezione civile).
Art.  7. (Realizzazione di un monumento ai caduti di Nassyria).
Art.  8. (Contributo all'AICCRE-Federazione regionale Lazio).
Art.  9. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al contributo al Vicariato per la realizzazione di nuove parrocchie in Roma).
Art.  10. (Contributi di solidarietà).
Art.  11. (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1976, n. 67 “Pubblicazione di atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati”).
Art.  12. (Incompatibilità relative a cariche o a funzioni apicali presso enti o società regionali).
Art.  13. (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale).
Art.  14. (Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 “Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura”).
Art.  15. (Comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti).
Art.  16. (Contributo per il seminario di Ventotene).
Art.  17. (Agevolazioni alle università agrarie).
Art.  18. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale [...]
Art.  19. (Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali [...]
Art.  20. (Concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale. Modifica all'articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori).
Art.  21. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche).
Art.  22. (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive [...]
Art.  23. (Disciplina della gestione e dell'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia regionale per Io sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL). Abrogazione dell'articolo 74 della [...]
Art.  24. (Distretti di pesca).
Art.  25. (Modifica all'articolo 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie).
Art.  26. (Riconoscimenti di merito nel settore dell'agricoltura).
Art.  27. (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52 “Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose” e successive [...]
Art.  28. (Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 “Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il [...]
Art.  29. (Programma operativo biennale per l'azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche per il biennio 2006-2007).
Art.  30. (Piano straordinario di comunicazione, formazione e sostegno al settore avicolo).
Art.  31. (Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco).
Art.  32. (Modifica alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive [...]
Art.  33. (Finanziamento del progetto di utilizzazione di acque reflue in agricoltura).
Art.  34. (Disposizioni relative a terre e rocce da scavo).
Art.  35. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi, come modificato dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28).
Art.  36. (Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l'idrogeno. Costituzione del Consorzio “Agenzia regionale per le energie intelligenti”).
Art.  37. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche).
Art.  38. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA -” e successive modifiche).
Art.  39. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche).
Art.  40. (Rilevazione in continuo del livello sonoro).
Art.  41. (Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria).
Art.  42. (Contributo alla Provincia di Frosinone per l'impianto di trattamento rifiuti di Colfelice).
Art.  43. (Disposizioni concernenti l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA).
Art.  44. (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”).
Art.  45. (Imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili).
Art.  46. (Procedure per l'accelerazione dei programmi di spesa previsti in accordi di programma quadro e nel DOCUP Obiettivo 2).
Art.  47. (Finalizzazione fondi CIPE per le aree sottoutilizzate).
Art.  48. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e all'articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare [...]
Art.  49. (Razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale).
Art.  50. (Contributi ai comuni e ai municipi per l'attivazione di forme di partecipazione
Art.  51. (Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 “Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato [...]
Art.  52. (Finanziamento degli interventi in materia di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento).
Art.  53. (Fondo speciale per il microcredito).
Art.  54. (Fondo di garanzia per le categorie sociali).
Art.  55. (Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio).
Art.  56. (Norme per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali).
Art.  57. (Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 “Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, [...]
Art.  58. (Disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport).
Art.  59. (Interventi per Io sviluppo del settore del cinema e dell'audiovisivo nel Lazio).
Art.  60. (Autorizzazione all'esercizio cinematografico).
Art.  61. (Promozione della costituzione della fondazione “Film Commission di Roma e del Lazio”).
Art.  62. (Fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA).
Art.  63. (Contributi per il superamento delle barriere architettoniche nelle sale teatrali e cinematografiche).
Art.  64. (Proroga termine per comuni sede dei siti UNESCO).
Art.  65. (Contributo alla Fondazione centro studi per l'architettura razionalista).
Art.  66. (Diffusione e valorizzazione della memoria storica, ideale e culturale della tragedia nazionale rappresentata dalle vittime delle foibe, dall'esodo giuliano-dalmata e dalle vicende del confine [...]
Art.  67. (Contributo all'associazione culturale “Finestra per il medio oriente”).
Art.  68. (Modifica alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 “Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane I.R.VLT” e successive modifiche).
Art.  69. (Modifiche air articolo 40 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”).
Art.  70. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche ).
Art.  71. (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n, 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche).
Art.  72. (Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani).
Art.  73. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche. [...]
Art.  74. (Tavolo interistituzionale permanente per l'emergenza abitativa).
Art.  75. (Fondo speciale di garanzia per la casa ).
Art.  76. (Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive [...]
Art.  77. (Costruzione di edifici scolastici intercomunali).
Art.  78. (Nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Modifica all'articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a contributi per opere pubbliche su edifici [...]
Art.  79. (Contributo all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comune di Roma per l'attivazione dello sportello informativo con l'utenza).
Art.  80. (Adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all'ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art.  81. (Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici” [...]
Art.  82. (Disposizioni in materia di opere pubbliche).
Art.  83. (Estinzione agevolata delle morosità degli oneri accessori dovuti ai comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art.  84. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 “Autorecupero del patrimonio immobiliare” e successive modifiche).
Art.  85. (Modalità di realizzazione a scomputo di opere di inserimento dei parcheggi nel contesto urbano).
Art.  86. (Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle modalità ed ai termini per l'ottenimento di benefici e provvidenze).
Art.  87. (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive modifiche).
Art.  88. (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche).
Art.  89. (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, [...]
Art.  90. (Disposizioni concernenti i servizi integrativi di trasporto pubblico di linea).
Art.  91. (Intervento finanziario in favore della Compagnia Trasporti Laziale S.p.a - CO.TRA.L.).
Art.  92. (Intervento finanziario per l'adeguamento del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma).
Art.  93. (Disposizione concernente i servizi di linea di gran turismo).
Art.  94. (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche).
Art.  95. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 relativo all'istituzione del comitato tecnico istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione. [...]
Art.  96. (Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 42 “Istituzione della giornata per la sicurezza stradale”).
Art.  97. (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 “Promozione della costituzione dell'azienda stradale Lazio - ASTRAL S.p.a.” e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. [...]
Art.  98. (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”).
Art.  99. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 “Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate [...]
Art.  100. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 21 “Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Latina” e successive [...]
Art.  101. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione” e successive modifiche).
Art.  102. (Disposizione transitoria relativa al programma triennale di interventi a favore dei giovani, previsto all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento [...]
Art.  103. (Modifica all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle comunità giovanili).
Art.  104. (Politiche e strategie di genere e promozione delle pari opportunità).
Art.  105. (Modifiche alla L.R. 1 settembre 1999, n. 19 “Istituzione del prestito d'onore” e successive modifiche).
Art.  106. (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 “Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione”).
Art.  107. (Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a [...]
Art.  108. (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ai contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche).
Art.  109. (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e [...]
Art.  110. (Modifica all'articolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a contributi alle imprese artigiane).
Art.  111. (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33. “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle [...]
Art.  112. (Modifiche all'articolo 7 e all'articolo 44 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 concernenti rispettivamente contributi finanziari per l'adeguamento alle norme antifumo e contributi [...]
Art.  113. (Reti di imprese tra attività economiche su strada)
Art.  114. (Contributo al Centro Agroalimentare di Roma e al Mercato Ortofrutticolo di Fondi).
Art.  115. (Contributo per l'avvio dei centri di assistenza tecnica al commercio).
Art.  116. (Agevolazioni per il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato siti nei comuni totalmente o parzialmente montani con popolazione residente fino a mille abitanti)
Art.  117. (Trasferimenti sul fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio).
Art.  118. (Riorganizzazione del fondo per gli interventi socio assistenziali).
Art.  119. (Realizzazione della casa della salute della donna e del bambino).
Art.  120. (Interventi finanziari in favore dei pensionati sociali).
Art.  121. (Contributo all'ANPVI ONLUS per la prosecuzione del progetto “Centro di documentazione e uffici di segretariato sociale a favore dei disabili e dei loro familiari”).
Art.  122. (Contributi per l'accesso alla lettura da parte di disabili fisici e sensoriali).
Art.  123. (Realizzazione di case famiglia per l'assistenza ai disagiati psichici).
Art.  124. (Disposizioni finanziarie in materia di lotta alla droga).
Art.  125. (Contributo finanziario per la ristrutturazione dell'area trattamentale dei detenuti della casa circondariale di Latina).
Art.  126. (Iniziative per favorire l'inserimento in case-famiglia di detenute con figli minori).
Art.  127. (Istituzione della Consulta regionale permanente dei consultori familiari).
Art.  128. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 23 “Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari”).
Art.  129. (Misure per il risanamento del deficit delle aziende sanitarie).
Art.  130. (Misure per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale).
Art.  131. (Cabina di regia per il monitoraggio del risanamento del deficit delle aziende sanitarie).
Art.  132. (Disposizioni relative alle funzioni di indirizzo in materia sanitaria).
Art.  133. (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive [...]
Art.  134. (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo a disposizioni in materia di contabilità delle aziende unità sanitarie locali).
Art.  135. (Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 “Istituzione dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio - ASP”).
Art.  136. (Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a progetti di intervento nel quadro degli aiuti internazionali attuati dalle organizzazioni non governative [...]
Art.  137. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 concernente la costituzione della società regionale per l'informatica).
Art.  138. (Abrogazione dell'articolo 47 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 “Norme per la [...]
Art.  139. (Norme in materia di personale precario del servizio sanitario regionale).
Art.  140. (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 relativo ai compensi per i componenti delle commissioni mediche per la valutazione delle invalidità).
Art.  141. (Finanziamento del progetto relativo all'applicazione dell'Audit civico alle aziende unità sanitarie locali).
Art.  142. (Finanziamento della formazione delle professioni sanitarie).
Art.  143. (Centri informativi multimediali relativi a servizi sanitari).
Art.  144. (Trapianti di organo).
Art.  145. (Finanziamento della banca regionale del tessuto del muscolo-scheletrico).
Art.  146. (Contributo in favore delle persone malate di sclerosi laterale amiotroflca).
Art.  147. (Modalità di gestione delle somme relative ad indennizzi a favore di soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati).
Art.  148. (Progetto sperimentale per l'abbattimento delle liste d'attesa).
Art.  149. (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 “Istituzione dell'Agenzia per i trapianti e le patologie connesse”. Realizzazione di un sito informatico a carattere divulgativo).
Art.  150. (Programma sperimentale per il trapianto).
Art.  151. (Progetto di odontoiatria sociale).
Art.  152. (Contributo a favore dell'azienda ospedaliera policlinico Tor Vergata per l'istituto di medicina sociale).
Art.  153. (Progetto sperimentale di mediazione culturale nel presidio ospedaliero “Grassi” di Ostia).
Art.  154. (Riconoscimento dell'obesità quale malattia di particolare rilievo sociale).
Art.  155. (Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara).
Art.  156. (Profilassi della malattia tromboembolica post-operatoria).
Art.  157. (Contributo a favore del servizio di medicina delle migrazioni dell'ospedale S. Gallicano).
Art.  158. (Diffusione farmaci equivalenti).
Art.  159. (Adeguamento degli organici dei servizi di fisica sanitaria).
Art.  160. (Progetto di odontoiatria per soggetti diversamente abili presso l'ospedale israelitico di Roma).
Art.  161. (Stanziamento per la ristrutturazione e l'adeguamento della sede dell'Agenzia di sanità pubblica).
Art.  162. (Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri).
Art.  163. (Interventi in materia di sicurezza sul lavoro).
Art.  164. (Emergenze veterinarie).
Art.  165. (Fondo per le istituzioni culturali riconosciute dallo Stato per i servizi erogati in ambito universitario nella Regione
Art.  166. (Ampliamento delle deleghe previste nel Programma Operativo Regionale obiettivo 3 nei confronti delle Province).
Art.  167. (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla dispersione ed abbandono scolastico).
Art.  168. (Istituzione del Polo integrato di alta formazione per il settore turistico-alberghiero).
Art.  169. (Istituzione del premio annuale regionale “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez”).
Art.  170. (Contributo al Consorzio del Polo universitario di Rieti “Sabina Universitas”).
Art.  171. (Istituzione del Polo integrato di alta formazione per la nautica).
Art.  172. (Modifiche alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 “Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”).
Art.  173. (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 27 “Costituzione dell'Istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività connesse” e successive modifiche).
Art.  174. (Istituzione del fondo regionale per il sistema di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS).
Art.  175. (Fondo unico regionale per il turismo).
Art.  176. (Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Art.  177. (Scuola di alta formazione del turismo).
Art.  178. (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività [...]
Art.  179. (Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle [...]
Art.  180. (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n, 1 “Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio”).
Art.  181. (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 relativo al Fondo regionale per la progettazione).
Art.  182. (Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l'innovazione).
Art.  183. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai programmi per l'innovazione nell'area romana).
Art.  184. (Finanziamento straordinario al Centro di Ricerca Internazionale “Alarico”).
Art.  185. (Contributo per la ricerca scientifica sulle cellule staminali nell'ambito del Fondo per la ricerca scientifica costituito ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. [...]
Art.  186. (Disposizioni relative al Consiglio regionale).
Art.  187. (Istituzione di un coordinamento per lo studio del fenomeno migratorio nel Lazio).
Art.  188. (Istituzione del campo estivo presso la sede del Consiglio regionale).
Art.  189. (Contributo ai gruppi consiliari della Regione per l'acquisizione di strumenti di informazione).
Art.  190. (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione).
Art.  191. (Abrogazione di disposizioni legislative).
Art.  192. (Entrata in vigore).


§ 6.2.76 – L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

(B.U. 29 aprile 2006, n. 12 – S.O. n. 5).

 

Art. 1. (Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario).

     1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l'esercizio 2006 in termini di competenza e cassa nell'importo di 3.703.573.382,04 euro per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione e contabilità della Regione); le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2006.

     2. Il livello di ricorso al mercato, di cui al comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

 

     Art. 2. (Rifinanziamento di leggi regionali)

     1. Relativamente all'anno finanziario 2006 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui al “Quadro A” allegato alla presente legge.

 

     Art. 3. (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno)

     1. Ai fini dell' assolvimento degli obblighi contenuti nel patto di stabilità interno per l'anno 2006 la direzione regionale bilancio e tributi, su conforme indicazione dell'assessore al bilancio, programmazione economico - finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare, entro la data del 30 giugno 2006, una verifica straordinaria degli impegni assunti nell'esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del patto medesimo.

 

     Art. 4. (Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)

     1. Alle deliberazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 “Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio”). [1]

     1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 37/1985 è inserito il seguente:

     “Articolo 11 bis (Attività di informazione).

     1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente ed in attuazione dei dettati della stessa, una partecipazione ed una informazione piena e corretta dei cittadini, associazioni ed enti coinvolti a qualsiasi titolo dalla Regione nella problematica attinente l'attività o la persistenza di siti nucleari, di depositi di rifiuti e scorie radioattive, la struttura regionale di cui all'articolo 17 cura l'analisi, il coordinamento e la pubblicazione:

     a) dei dati e delle informazioni, pervenute alla Regione, la cui divulgazione non sia preclusa ai sensi della vigente normativa;

     b) delle informazioni, pervenute al tavolo della trasparenza, costituito presso la Regione, sulle iniziative intraprese dal commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari.

     2. I dati di cui al comma 1, prima della loro pubblicazione, sono illustrati mediante relazione alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e sanità.”.

 

     Art. 6. (Interventi per la Protezione civile).

     1. Per le spese di investimento per la protezione civile è stanziata la somma di 3 milioni 500 mila euro nell'ambito dell'UPB E46.

 

     Art. 7. (Realizzazione di un monumento ai caduti di Nassyria).

     1. La Regione Lazio concorre assieme ad altri enti ed istituzioni alla realizzazione di un monumento ai caduti di Nassyria mediante istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB R32, con lo stanziamento di 250 mila euro.

 

     Art. 8. (Contributo all'AICCRE-Federazione regionale Lazio).

     1. È concesso un contributo di 30 mila euro per l'anno 2006 all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE)-Federazione regionale Lazio, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari comunitari e internazionali, per promuovere iniziative in occasione del ventennale della morte di Altiero Spinelli, fondatore del Movimento Federalista Europeo e coautore del Manifesto di Ventotene, primo documento politico di riferimento per una Europa libera e unita.

     2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo R33521 “Contributo alPAICCRE-Federazione regionale Lazio per iniziative sulle problematiche europee”.

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al contributo al Vicariato per la realizzazione di nuove parrocchie in Roma).

     1. All'articolo 13 della l.r. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nei comuni del Lazio”;

     b) al comma 1 dopo la parola “città di Roma” sono inserite le seguenti: “e nei comuni del Lazio”, e dopo le parole: “al Vicariato di Roma” sono inserite le seguenti: “e alle Diocesi del Lazio competenti per territorio”;

     c) al comma 2 le parole: “Il Vicariato di Roma presenta” sono sostituite dalle seguenti: “Il Vicariato di Roma e le Diocesi del Lazio competenti per territorio presentano”.

 

     Art. 10. (Contributi di solidarietà).

     1. Per l'effettuazione di limitati ed eccezionali interventi di solidarietà attraverso l'erogazione di contributi “una tantum” in favore di cittadini vittime di eventi calamitosi o azioni criminose e/o di soggetti in stato di particolare bisogno che abbiano particolarmente coinvolto l'opinione pubblica o di associazioni ed enti impegnati a fronteggiare particolari situazioni di disagio sociale, ad esclusione di enti sindacali e partiti politici, è istituito, nell’ambito dell’UPB R31, un apposito capitolo denominato “Contributi di solidarietà per interventi eccezionali a favore di cittadini vittime di eventi calamitosi o azioni criminose e/o di soggetti in stato di particolare bisogno che abbiano particolarmente coinvolto l’opinione pubblica o di associazioni ed enti impegnati a fronteggiare particolari situazioni di disagio sociale”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2008, pari a 80 mila euro [2].

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1976, n. 67 “Pubblicazione di atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati”).

     1. All'articolo 1 della 1. r. 67/1976 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo comma la parola: “soltanto” è soppressa;

     b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     “1 bis. Le determinazioni dei dirigenti della Giunta regionale sono periodicamente trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Consiglio regionale e pubblicate attraverso la rete telematica INTRANET.”

 

     Art. 12. (Incompatibilità relative a cariche o a funzioni apicali presso enti o società regionali).

     1. Fatte salve le cause di incompatibilità previste da norme regionali statutarie, legislative o regolamentari, costituiscono, altresì, cause di incompatibilità a ricoprire cariche sociali e ad esercitare funzioni apicali presso enti e/o società sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione regionale:

     a) lo svolgimento di attività professionale a favore di soggetti che siano, altresì, fornitori rilevanti di beni e servizi per enti e/o società regionali;

     b) [la pendenza di una lite, in quanto parte di un procedimento civile amministrativo in corso avente come controparte la Regione] [3].

     2. Non costituisce causa di incompatibilità ai sensi del comma 1, lettera a) lo svolgimento di attività professionale a favore di imprese affidatane di servizi pubblici i cui titoli sono trattati presso mercati regolamentati dall'Unione europea. L'esistenza di tali cause deve, tuttavia, essere resa nota immediatamente all'organo di amministrazione dell'ente e/o società regionale, il quale esprime il proprio gradimento al riguardo.

     3. Le cause di incompatibilità che esistano al momento del conferimento della carica o della funzione di cui al comma 1 vanno rimosse entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento stesso. Qualora le cause di incompatibilità si verifichino successivamente al conferimento della carica o della funzione, l’ente che ha provveduto al conferimento contesta le stesse all’interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per formulare eventuali repliche o per rimuovere le cause di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine l’ente che ha provveduto al conferimento, ove persistano le cause di incompatibilità, dichiara la decadenza dalla carica o dalla funzione [4].

     4. Annualmente vengono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione le dichiarazioni che non sussistono incompatibilità ai sensi del presente articolo e di altre norme vigenti, sottoscritte dai soggetti che ricoprono cariche sociali ovvero esercitano funzioni apicali presso enti e/o società regionali.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale).

     1. All'articolo 8 della L.R. 15/2001 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità”;

     b) dopo la lettera g) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

     “g bis) un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia-Centro Operativo Lazio;

     g ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità;

     g quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell'impresa;

     g quinquies) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore.”;

     c) al comma 3 le parole “ed f, )” sono sostituite dalle seguenti: “f) e g bis)”;

     d) alla lettera a) del comma 4 le parole: “con cadenza biennale” sono sostituite dalle seguenti: “con cadenza annuale”;

     e) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

     “4 ter. L'Osservatorio può promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni, nonché attività di prevenzione in materia di sicurezza. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina le modalità operative e di gestione dell'Osservatorio nonché le risorse da destinare per tali funzioni.”;

     f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     “5. L'Osservatorio relaziona ogni tre mesi alla Commissione speciale. Il Presidente della suddetta commissione riferisce al Consiglio regionale in ordine alla relazione dell'Osservatorio.” .

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 “Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura”). [5]

     1. Alla l.r. 23/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

     “3 bis. L'Unionfidi Lazio riferisce trimestralmente alla commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità in merito alla gestione del fondo.”;

     b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole da: “la cui percentuale” fino a: “articolo 7” sono soppresse;

     c) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole: “una quota” sono inserite le seguenti: “pari al 40 per cento”;

     d) al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole: “una seconda quota” sono inserite le seguenti: “pari al 60 per cento”;

     e) il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;

     f) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: “è ripartito” sono inserite le seguenti: “ogni anno”;

     g) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

     “b) a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge ciascuna quota di cui all'articolo 3 è concessa:

     1) per una percentuale pari al 75 per cento in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente;

     2) per una percentuale pari al 25 per cento in parti uguali tra tutti i destinatari di cui all'articolo 4, le cui domande risultino accolte.”;

     h) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: “Il resoconto è trasmesso alla competente commissione consiliare che provvede ad esprimersi al riguardo entro il termine di tre mesi.”;

     i) al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “nonché ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 8 bis”;

     1) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

     “Art. 8 bis. (Compiti dell'Unionfidi Lazio).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, l'Unionfidi Lazio:

     a) promuove la stipulazione di convenzioni tipo tra gli enti indicati all'articolo 4, comma 1 e le banche, per facilitare le possibilità di accesso al credito per i beneficiari di cui all'articolo 5;

     b) svolge attività di consulenza a favore degli enti indicati all'articolo 4, comma 1, per agevolare gli interventi a favore dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 5;

     c) promuove, sentita la commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, campagne di informazioni dirette a diffondere la conoscenza del fondo di cui all'articolo 2, in particolare presso gli enti locali.

     Art. 8 ter. (Sportello regionale antiusura e marnero verde).

     1. È istituito lo sportello regionale antiusura, volto a fornire, in collaborazione diretta con le associazioni antiusura, un aiuto ai cittadini e alle imprese coinvolte dal fenomeno dell'usura.

     2. È istituito altresì un numero verde antiusura con lo scopo di avvicinare le vittime dell'usura, anche in forma anonima.

     3. La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dello sportello regionale antiusura e del numero verde sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e sentita la commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.”.

 

     Art. 15. (Comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti). [6]

     1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio regionale è istituito, presso la presidenza della Regione, il comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti.

     2. Entro il mese di giugno di ogni anno il comitato predispone e trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale il rapporto di monitoraggio sull'attività degli enti pubblici dipendenti.

     3. Il rapporto esamina le attività e la gestione di bilancio, riferite all'anno solare precedente, degli enti pubblici dipendenti sotto i profili dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità, del buon andamento e in ordine alla loro coerenza con gli indirizzi definiti dalla Regione.

     4. Il comitato verifica altresì la corretta applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche.

     5. Il comitato è composto da quattro esperti in materie giuridiche ed

     economiche, dei quali tre designati dal Consiglio regionale con voto limitato, per garantire la rappresentanza delle opposizioni, ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Regione. Il comitato si avvale per il suo funzionamento delle strutture della direzione regionale per le attività della presidenza, che svolge anche attività di segretariato del comitato.

     6. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, il comitato può richiedere documentazione, ma non può interferire direttamente con l'attività degli enti pubblici dipendenti né con i relativi collegi dei revisori contabili.

     7. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione, disciplina con apposita deliberazione le modalità di funzionamento del comitato, prevedendo, in particolare:

     a) le competenze, i limiti e l'ambito di azione del comitato;

     b) le modalità di ricorso a consulenze e prestazioni professionali; c) i compensi per i componenti del comitato.

     8. Al finanziamento delle attività del comitato si provvede mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio, nell'ambito dell'UPB R21, denominato “Spese per il funzionamento del comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti”.

     9. Per l'anno 2006 è stabilito uno stanziamento di 742.980,00 euro, mediante corrispondente riduzione delle somme dei capitoli seguenti:

     a) B15507 per 144 mila 500 (contributi spese di funzionamento ARSIAL);

     b) D41520 per 19 mila euro (risorse destinate al finanziamento dell'AREMOL);

     c) E21502 per 67 mila 500 euro (spese funzionamento Parchi e Riserve);

     d) E21503 per 10 mila euro (spese istituzione Agenzia Regionale Parchi);

     e) E33550 per 244 mila 500 euro (trasferimento all'ARPA);

     f) E41502 per 67 mila 500 euro (finanziamento ARDIS);

     g) F13504 per 137 mila 880 euro (spese funzionamento Laziodisu);

     h) F31509 per 29 mila 700 euro (finanziamento Agenzia Lazio Lavoro); i) G31512 per 22 mila 400 euro (finanziamento Agenzia dello Sport).

 

     Art. 16. (Contributo per il seminario di Ventotene).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo R41505, un importo fino a 35 mila euro è destinato alla liquidazione delle maggiori spese sostenute per l'edizione 2005 del seminario di Ventotene.

 

     Art. 17. (Agevolazioni alle università agrarie).

     1. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche nell'ambito del patrimonio delle università agrarie del Lazio, alle stesse sono estese le agevolazioni previste a favore dei piccoli comuni dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1982, n. 51 (Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici) e dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alle modalità e ai termini per benefici e provvidenze di legge, come modificati, in particolare, dall'articolo 48 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, ed il parametro di riferimento è la popolazione dei comuni che fanno parte della stessa università agraria [7].

 

     Art. 18. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche).

     1. L'articolo 8 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. (Applicazione agli enti dipendenti e coordinamento delle relative politiche organizzative e del personale).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge regionale che li disciplinano. A tal fine gli enti stessi provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e verifica, da un lato, e gestione, dall'altro, e alle altre disposizioni contenute nella presente legge con formali provvedimenti dei competenti organi di amministrazione.

     2. Per garantire il concorso della Regione al conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica, la Giunta detta specifici indirizzi in materia di politica organizzativa e del personale degli enti pubblici dipendenti. Ai fini della verifica del rispetto di tali indirizzi, gli enti stessi sono tenuti a trasmettere preventivamente alla struttura regionale competente in materia di personale tutti gli atti di carattere generale riguardanti l'organizzazione degli uffici, la dotazione organica ed il personale. Non pervenendo rilievi nei sessanta giorni successivi, tali atti devono considerarsi conformi agli indirizzi. Qualora venga accertato il mancato rispetto degli indirizzi di cui al presente comma, la Giunta, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi previsti dalle leggi regionali che disciplinano i singoli enti pubblici dipendenti.”.

 

     Art. 19. (Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche).

     1. Al fine di promuovere la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, gli immobili della Regione provenienti dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della 1. 22 luglio 1975, n. 382) nonché quelli comunque acquisiti al suddetto patrimonio, ivi compresi quelli trasferiti per effetto dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), sono esclusi dalla disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica di cui alla l.r. 12/1999 [8].

     2. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1. Nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione dei beni immobili della Regione, l’alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, le disposizioni di cui all’articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modifiche ed all’articolo 3, comma 18, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche si applicano ai processi di dismissione degli immobili di cui al comma 1 [9].

     2 bis. I beni di cui al comma 1 sono inseriti nel piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari previsto dall’articolo 1, comma 31 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) [10].

     2 ter. La classificazione alla categoria del patrimonio disponibile degli immobili da alienare ai sensi del comma 2 è disposta dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 519, 520 e 521 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e produce gli stessi effetti dell’inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 2 bis. La classificazione di cui al presente comma è trasmessa alla commissione consiliare competente in materia di patrimonio.”. 2. Il comma 34 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) è sostituito dal seguente: “34. Le superfici boschive e le aree destinate a verde o a servizi pubblici possono essere concesse in uso o date in permuta esclusivamente agli enti pubblici territoriali per la successiva valorizzazione [11].

     3. All'articolo 10 della l.r. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera b) del comma 1 le parole: “e della Regione” sono soppresse;

     b) il comma 1 bis è abrogato.

     4. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo è istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, nell'ambito deH'UPB 311, un apposito capitolo denominato “Proventi derivanti dalla valorizzazione e gestione del patrimonio regionale”, con una previsione iniziale di 2 milioni di euro.

 

     Art. 20. (Concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale. Modifica all'articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori).

     1. La Regione può rilasciare concessioni relative a beni immobili del proprio patrimonio indisponibile e demaniale a favore di enti locali, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione, persone giuridiche pubbliche e private, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dalla Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, nonché istituzioni, fondazioni, associazioni riconosciute e non, aventi finalità non lucrative qualora l’uso dell’immobile è richiesto per essere destinato a sede degli organismi ivi previsti o per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie, per un periodo massimo di venti anni con esclusione della sublocazione, per un canone ricognitorio annuo stabilito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non inferiore al dieci per cento di quello determinato sulla base di comuni valori di mercato [12].

     1 bis. Gli immobili acquisiti in proprietà dalla Regione ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche, e cofinanziati con risorse regionali, destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari, sono affidati in comodato d’uso gratuito all’ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu di cui alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari), per consentirne la gestione e la messa in esercizio per le finalità di cui alla predetta legge statale [13].

     2. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 9/2005 la parola: “superiore” è sostituita dalla seguente: “inferiore”.

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche).

     1. Alla l.r. 22/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 5:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Alienazione)”;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Il valore del suolo e dell'eventuale soprassuolo è determinato con le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7 quater.”;

     b) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

     “Art. 7 bis (Rilascio delle concessioni relative alle servitù di passaggio su fasce frangivento).

     1. Le concessioni relative alle servitù di passaggio su fasce frangivento, per la durata massima di venticinque anni, sono rilasciate dalla Regione, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7 quater, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda inoltrata all'assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio. Tale domanda deve essere corredata dal nulla-osta relativo alla tutela del vincolo idrogeologico e da una quietanza comprovante l'avvenuto pagamento di un importo forfettario per metro quadrato del terreno interessato, comprensivo dei diritti d'istruttoria, stabilito dal citato regolamento.

     2. La servitù di passaggio non è concessa in caso di procedimenti penali pendenti in capo al richiedente, riferiti ad eventuali violazioni di legge attinenti al terreno oggetto della concessione, fino al pronunciamento di sentenza definitiva di assoluzione.

     Art. 7 ter. (Rilascio delle concessioni a sanatoria).

     1. Coloro che, in assenza del provvedimento di concessione, alla data del 31 dicembre 2005 hanno esercitato o esercitano il diritto di passaggio su terreni destinati a fasce frangivento sono tenuti a regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di apposita domanda di concessione a sanatoria, corredata da una quietanza comprovante l'avvenuto pagamento di un importo forfettario per metro quadrato del terreno interessato, comprensivo dei

     diritti d'istruttoria, stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7 quater, tenendo anche conto del periodo durante il quale è stato esercitato di fatto il suddetto diritto.

     2. Coloro che corredano la domanda di concessione a sanatoria del nulla-osta relativo alla tutela del vincolo idrogeologico ottengono la concessione ai sensi dell'articolo 7 bis senza ulteriori oneri.

     3. In mancanza del nulla osta di cui al comma 2, la Regione incamera le somme versate ai sensi del comma 1 a titolo di indennizzo per l'esercizio di fatto della servitù e per i diritti di istruttoria.

     Art. 7 quater. (Regolamento regionale).

     1. Con regolamento regionale sono dettate disposizioni attuative della presente legge. In particolare il regolamento stabilisce:

     a) le modalità ed i criteri per la stima del valore del suolo e dell'eventuale soprassuolo dei terreni destinati a fasce frangivento da alienare;

     b) L’importo forfettario di cui all’articolo 7 bis, comma 1, e all'articolo 7 ter sulla base della valutazione effettuata dalla commissione tecnica di cui all'articolo 536 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

     c) le procedure per la presentazione delle domande e per il rilascio delle concessioni di cui agli articoli 7 bis e 7 ter.

     Art. 7 quinquies. (Disposizione transitoria).

     1. Nelle more dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 7 quater continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali e di dettaglio contenute nel regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento, con relative costituzioni di servitù di passaggio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 novembre 1992, n. 523, in quanto compatibili con la normativa sopravvenuta.

     Art. 7 sexies. (Disposizione finanziaria).

     1. Per le finalità di cui agli articoli 7 bis e 7 ter è istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, nell'ambito dell’UPB 311 un apposito capitolo denominato: “Proventi dalla gestione delle fasce frangivento”. Parte delle somme introitate dalla Regione sono destinate alla manutenzione straordinaria delle fasce frangivento, dei fossi, dei canali ed al ripristino delle essenze arboree, ove mancanti, per la tutela e l'integrità della fascia.”.

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive modifiche).

     1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 32/1998 è sostituito dal seguente:

     “3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora:

     a) non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno;

     b) i raccoglitori di funghi epigei spontanei abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.”.

 

     Art. 23. (Disciplina della gestione e dell'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia regionale per Io sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL). Abrogazione dell'articolo 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e dell'articolo 86 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2).

     1. La Giunta regionale adotta un apposito regolamento per la gestione e l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'ARSIAL.

     2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la competente commissione consiliare, approva un documento contenente l'elenco degli immobili di proprietà dell’ARSIAL ed i relativi criteri e le stime di vendita e/o di concessione per i quali l'Agenzia può provvedere alla cessione in attuazione di specifiche disposizioni legislative, di preesistenti obbligazioni contrattuali o di intese o accordi conclusi dalla Regione con altri enti pubblici minori e privati, tenendo conto, nella determinazione del corrispettivo di cessione di particolari necessità, della specifica tipologia dell'immobile, dell'acquirente e della funzione sociale del diritto di proprietà.

     3. L'articolo 74 della l.r. 8/2002 e l'articolo 86 della l.r. 2/2003 sono abrogati.

     4. Con il regolamento di cui al comma 1, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono definite le modalità per l'eventuale alienazione dei beni non rientranti nelle tipologie di cui al comma 2 nonché la destinazione delle relative risorse.

     4 bis. I proventi derivanti dalla alienazione dei beni immobili di proprietà dell’ARSIAL sono introitati dalla Regione ed iscritti nel capitolo, istituito nell’ambito dell’UPB 441, denominato: “Entrate derivanti dall’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’ARSIAL”. A decorrere dall’esercizio 2020, i proventi di cui al precedente periodo sono introitati dalla Regione nella misura dell’80 per cento e sono versati all’entrata del bilancio nella tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” del titolo 4 “Entrate in conto capitale” [14].

 

     Art. 24. (Distretti di pesca). [15]

     [1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della 1. 5 marzo 2001, n. 57), propone al Ministero delle politiche agricole e forestali le modalità d'identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, quali aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

     2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente per materia, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, istituisce i distretti di pesca, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, valorizzare e sviluppare il settore.]

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie).

     1. All'articolo 256 della L.R. 10/2001, come sostituito dall'articolo 76 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per lo smaltimento dei capi morti in azienda”;

     b) al comma 1 le parole da “in coerenza” fino a “febbraio 2000” sono sostituite dalle seguenti: “ed inclusi i costi relativi allo smaltimento, previsto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda.

     2. La Giunta regionale determina con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per la concessione degli aiuti.

     3. Il capitolo B12502 è così ridenominato: “Aiuti per le perdite causate da epizoozie e per lo smaltimento dei capi morti in azienda”.

 

     Art. 26. (Riconoscimenti di merito nel settore dell'agricoltura).

     1. La Regione conferisce riconoscimenti di merito a soggetti che si siano particolarmente distinti nel dare lustro, qualità e prestigio all'agricoltura regionale.

     2. I riconoscimenti sono conferiti, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti da apposito regolamento di carattere generale della Giunta regionale, in attuazione della previsione di cui all'articolo 41, comma 9 dello Statuto.

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52 “Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose” e successive modifiche e all'articolo 257 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo a modifiche alla L.R. 52/1994).

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 52/1994, come modificato dal comma 1 dell'articolo 257 della L.R. 10/2001, le parole: “alla data del 31 dicembre 2000.” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

     2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 257 della L.R. 10/2001 sono abrogati.

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 “Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo”).

     1. Al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 13/2005, le parole: “entro il 31 luglio 2005” sono soppresse.

     2. Al comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 13/2005 le parole: “entro il 31 dicembre 2005” sono soppresse.

 

     Art. 29. (Programma operativo biennale per l'azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche per il biennio 2006-2007).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida del piano settoriale d'intervento di cui all'articolo 6 della L.R. 1 marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), adotta, sentita la commissione consiliare competente per materia, in deroga al comma 3 del citato articolo e tenendo conto degli impegni assunti dalla Regione nell'ambito della procedura di notifica degli aiuti di Stato di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, nonché della relativa decisione della Commissione europea, un programma operativo biennale per l'azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche con efficacia per il biennio 2006-2007.

 

     Art. 30. (Piano straordinario di comunicazione, formazione e sostegno al settore avicolo).

     1. La Regione, al fine di contribuire a superare la crisi che ha investito il settore avicolo, adotta un piano straordinario di interventi finalizzati a:

     a) formare gli operatori agricoli sulle modalità di una migliore gestione di allevamento delle specie avicole;

     b) informare Finterà filiera sulle caratteristiche e sulle qualità dei prodotti avicoli e sulla sicurezza alimentare;

     c) sostenere il settore avicolo, attraverso iniziative tese alla salvaguardia e al rilancio delle relative attività nonché dell'occupazione del settore.

     2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia.

     3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nel bilancio regionale un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB Bll con stanziamento per Fanno 2006 di 500 mila euro.

 

     Art. 31. (Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco).

     1. Al fine di sostenere e riqualificare l'agricoltura nell'area della Valle del Sacco colpita dall'emergenza è istituito il “Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco” di seguito denominato Fondo.

     2. Il Fondo, in particolare, finanzia la riconversione e la riqualificazione agricola e zootecnica, la certificazione dei prodotti e le infrastrutture rurali, nonché la realizzazione di iniziative a favore delle aziende agricole e zootecniche dell'area colpita dall'emergenza, finalizzate alla potabilizzazione e sistema di depurazione delle acque, all'irrigazione delle colture e all'alimentazione degli animali, mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori delle reti idriche operanti nell'area medesima.

     3. Con successiva deliberazione la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di gestione del Fondo.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale 2006 di un apposito capitolo denominato “Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco”, con stanziamento per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 di 3 milioni di euro e la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante l'aumento di pari importo dell'UPB 511 dello stato di previsione dell'entrata.

     5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo è istituito un tavolo tecnico istituzionale tra la Regione e gli enti locali interessati.

 

     Art. 32. (Modifica alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche).

     1. All'articolo 9 dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     “10 bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai cittadini diversamente abili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.”.

 

     Art. 33. (Finanziamento del progetto di utilizzazione di acque reflue in agricoltura).

     1. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell'Accordo di programma quadro (APQ) 8, la somma di 3 milioni 500 mila euro è destinata alla realizzazione del secondo lotto del progetto “Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di depurazione” da parte del consorzio di bonifica dell'agro pontino.

 

     Art. 34. (Disposizioni relative a terre e rocce da scavo).

     1. Sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 17, 18 e 19 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e successive modifiche tutti i cantieri sia pubblici che privati, ivi inclusi i normali interventi edilizi, che originano terre e rocce da scavo destinate ad utilizzo ai sensi di legge.

     2. Restano esclusi dall'applicazione della suddetta normativa e, pertanto, assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche:

     a) i materiali che non siano destinati ad effettivo utilizzo;

     b) i materiali provenienti da siti sottoposti a procedimento di bonifica ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 22/1997 e del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,

     n. 471 con concentrazioni superiori alla colonna B, della tabella 1, dell'allegato 1 del d.m. 471/1999 o superiori alla colonna A, della tabella 1, dell'allegato 1 del decreto ministeriale medesimo se il sito di destinazione è ad uso verde pubblico/residenziale;

     c) i materiali derivanti da escavazione con concentrazioni superiori ai limiti della colonna B, della tabella 1, dell'allegato 1 del d.m. 471/1999 o superiori alla colonna A, della tabella 1, dell'allegato 1 del decreto medesimo se il sito di destinazione è ad uso verde pubblico/residenziale;

     d) i materiali costituiti da terra con presenza di sabbia, ciottoli, ghiaia e trovanti, anche di origine antropica, con concentrazioni superiori alla colonna B, della tabella 1, dell'allegato 1 del d.m. 471/1999 o superiori alla colonna A, della tabella 1, dell'allegato 1 del decreto medesimo se il sito di destinazione è ad uso verde pubblico/residenziale;

     e) i materiali derivanti da escavazioni di fondali marini che, anche prescindendo dalle caratteristiche chimico-fisiche, sono regolamentati da normative specifiche;

     f) i fanghi derivanti da attività di trivellazione non finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed opere edilizie.

     3. Con provvedimento della Giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare sono disciplinate le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le norme transitorie relative ad opere in corso già approvate.

 

     Art. 35. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi, come modificato dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28). [16]

     [1. Nelle more dell'adeguamento, in attuazione dell'articolo 80 dello Statuto regionale, della normativa concernente l'Agenzia regionale per i parchi ai principi contenuti nell'articolo 54 dello Statuto stesso, all'articolo 27 della l.r. 21/1993, come modificato dalla l.r. 28/1999, istitutivo dell'Agenzia medesima, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:

     “1 bis 1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone di comprovata qualificazione in materia di tutela dell'ambiente e di gestione delle aree naturali protette, di cui:

     a) uno, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente della Regione, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia;

     b) quattro designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre quarti;

     c) uno designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) uno designato dalle associazioni ambientaliste che operano a livello regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche, o iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche.

     1 bis 2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti.

     1 bis 3. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri nominati dal Presidente stesso, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato per assicurare la rappresentanza delle opposizioni, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.”.

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Lo statuto dell'Agenzia regionale per i parchi e le relative modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dalla Giunta regionale.”.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), concernenti la composizione del consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per i parchi, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Agenzia stessa approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 ottobre 1993, n. 827.]

 

     Art. 36. (Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l'idrogeno. Costituzione del Consorzio “Agenzia regionale per le energie intelligenti”).

     1. La Regione, al fine di promuovere la produzione e l'utilizzazione delle “energie intelligenti”, comprendenti l'energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e dell'idrogeno, favorisce e sostiene:

     a) le azioni volte al risparmio energetico ed all'utilizzo di energie rinnovabili;

     b) la ricerca e la produzione nel settore delle energie intelligenti e dell'idrogeno;

     c) la progettazione di quartieri urbani esemplari nell'uso delle energie intelligenti e della bioedilizia;

     d)la costituzione di poli energetici per la ricerca, la produzione, la diffusione e il trasferimento tecnologico di impianti ad idrogeno e di energie rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici con celle organiche;

     e) la realizzazione di “tetti intelligenti”, ossia di coperture verdi o di impianti per la produzione di energie rinnovabili, ad alta valenza architettonica, rivolta anche al miglioramento della qualità dell'aria dei centri urbani;

     f) la sostituzione di impianti tradizionali semaforici con impianti a led a basso consumo;

     g) la diffusione e l'implementazione di energie intelligenti negli edifici pubblici e privati;

     h) l'uso di biocarburanti nell'ambito del trasporto pubblico regionale e, attraverso specifici accordi con comuni e province, del trasporto pubblico locale, nella misura minima obbligatoria del 30 per cento del parco motori entro il 2008;

     i) Fuso di mezzi di trasporto ecologici a nullo o a basso impatto ambientale nell'ambito del trasporto pubblico regionale;

     1) la partecipazione ai programmi europei;

     m) la produzione di materie prime di origine agricola come fonte per produrre energia combustibile in impianti dedicati e la riduzione dei consumi agricoli di energia di origine fossile a livello di azienda attraverso appropriate tecnologie.

     2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal “Programma europeo sulle energie intelligenti” dell'Unione europea, la Regione, nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, promuove la costituzione, secondo le disposizioni del codice civile, di un consorzio denominato “Agenzia regionale per le energie intelligenti”, cui partecipano, oltre la Regione stessa, le università che ne fanno richiesta, enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di ricerca. La partecipazione della Regione al consorzio è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che lo statuto del consorzio indichi, in particolare, come scopo sociale: l)la diffusione e la promozione sul territorio della cultura energetica;

     2) la predisposizione del piano regionale strategico sulle energie intelligenti;

     3) il supporto alla creazione ed alla gestione di poli integrati di sviluppo sull'idrogeno e sull'energia solare;

     4) la creazione e la gestione di sportelli informativi per i cittadini e per gli enti pubblici e privati;

     5) il perseguimento di azioni volte a favorire attività sostenibili, anche nell'ambito della cooperazione tra i popoli;

     6) il supporto agli enti pubblici per la partecipazione ai bandi comunitari;

     b) che il Presidente del consiglio di amministrazione sia nominato secondo i criteri previsti dal bando comunitario e che la maggioranza dei componenti sia indicata dalla Regione;

     c) che sia previsto un direttore nominato e revocato dal consiglio di amministrazione .

     3. L'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli stanziamenti comunitari, statali e regionali è coordinato nell'ambito di un fondo unico per le energie intelligenti e l'idrogeno, articolato in più capitoli riferiti alle diverse fonti di provenienza. In particolare afferiscono al fondo tutti i capitoli del bilancio regionale inerenti le fonti energetiche rinnovabili, ovvero i capitoli E12101, E12103, E12104, E12105, E12106, E12107,E12506,E12507.

     4. La Regione concorre con ulteriori risorse alle finalità del presente articolo, mediante l'istituzione di apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E12, denominato “Ulteriori risorse regionali per le energie intelligenti e l'idrogeno”, che affluisce al fondo unico di cui al comma 3, con uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro per il triennio 2006-2008.

     5. Al fine di favorire i finanziamenti in conto terzi dei “microproduttori” di energia da fonti rinnovabili, degli utilizzatori e di chiunque ricorre ad interventi di efficienza energetica è istituito altresì un apposito capitolo, nell'ambito della UPB E12, denominato “Fondo di rotazione per le energie intelligenti”, con uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro per il triennio 2006-2008.

     6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sono stabiliti i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 nonché per l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 3, 4 e 5.

 

     Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche).

     1. Al comma 2 dell' articolo 3 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, dopo le parole: “forme di occupazione” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese le attività connesse alle fattorie sociali e didattiche”.

     2. L'articolo 6 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale 10/2003, è sostituito dal seguente:

     “Art. 6 (Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria).

     1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2 e per garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre alle aree classificate ai sensi dell'articolo 5, i monumenti naturali di cui al comma 2 ed i siti di importanza comunitaria individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

     2. Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi, che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.

     3. I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, comma 2. Il decreto, che individua il soggetto cui è affidata la gestione del monumento, è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui registri immobiliari, su richiesta del Presidente della Regione. Il vincolo così apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del monumento naturale.

     4. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali, i soggetti cui è affidata la gestione adottano appositi regolamenti con i contenuti previsti dall' articolo 27. Ai monumenti naturali si applicano comunque le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall'articolo 27, commi 2, 3 e 4.

     5. I siti di importanza comunitaria sono tutelati a norma della disciplina di attuazione della normativa comunitaria. Ad essi si applicano le previsioni di cui all'articolo 10 della l.r. 74/1991.”.

     3. Dopo l'articolo 11 della 1. r. 29/1997 è inserito il seguente:

     “Art. 11 bis (Documento strategico sulla biodiversità).

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente adotta un documento strategico sulla biodiversità contenente, in particolare, le linee di indirizzo per l'attuazione, nei limiti di competenza della Regione, della convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dai documenti di indirizzo statali e internazionale, nonché in raccordo con il piano regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 7 e con ogni altro strumento di pianificazione e programmazione regionale che possa incidere sulla conservazione della diversità biologica nell'ambito del territorio regionale.

     2. Gli studi, le analisi e l'assistenza tecnica necessari per la predisposizione del documento sono effettuati dall' Agenzia regionale per i parchi.”.

     4. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della l.r. 29/1997 è aggiunto il seguente:

     “9 bis. Fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dagli ordinamenti degli enti di appartenenza, i dipendenti pubblici, componenti del consiglio direttivo, hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti per il tempo necessario alla partecipazione alle sedute del consiglio stesso.”.

     5. Dopo l'articolo 25 della l.r. 29/1997 è inserito il seguente:

     “Art. 25 bis. (Attività di monitoraggio sugli habitat e sulle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria).

     1. Fatte salve eventuali competenze di altri enti previste dalla normativa vigente, il personale di sorveglianza e il personale tecnico delle aree naturali protette di interesse regionale e dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP) effettua attività di monitoraggio e controllo sullo stato di qualità degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat), sia all'interno delle aree naturali protette regionali, sia nei siti della rete Natura 2000, sia negli ambiti del territorio regionale ove tali habitat e specie sono comunque presenti.”.

     6. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 29/1997 è aggiunto il seguente:

     “4 bis. Nel caso di interventi abusivi previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di inerzia dell'ente di gestione dell'area naturale protetta o del comune nell'adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato articolo 31, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l'opera abusiva e l'area prevista dal comma 3 dell'articolo 31 del d.p.r. 380/2001 sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell' opera ai sensi della normativa vigente.”.

     7. Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 29/1997 è aggiunta la seguente:

     “c bis. l'incentivazione di attività dirette alla fornitura di servizi sociali, comprese le attività terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all' articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della 1. 5 marzo 2001, n. 57) mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali normalmente impiegate nell'attività agricola.”.

     8. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 29/1997, come modificato dalla 1. r. 10/2003, è sostituto dal seguente:

     “3. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), all'irrogazione delle sanzioni provvede il rappresentante legale dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, in quanto compatibile.”.

     9. All'alinea del comma 9 dell'articolo 39 della l.r. 29/1997, le parole: “ivi compresi eventuali atti preliminari relativi alla perimetrazione delle aree naturali protette,” sono soppresse.

 

     Art. 38. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA -” e successive modifiche).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della Lr. 45/1998 è inserito il seguente:

     “1 bis. La Regione promuove la sottoscrizione dei protocolli di intesa tra TARPA e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per attivare una cooperazione finalizzata a:

     a) sviluppare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, specifiche azioni di controllo della radioattività ambientale derivante dalle attività di messa in sicurezza e di parziale o totale dismissione dei siti nucleari presenti o limitrofi al territorio della Regione;

     b) provvedere all'effettuazione di monitoraggi o misure periodiche intorno ai siti interessati, per un raggio non inferiore ai dieci chilometri, per verificare l'eventuale contaminazione ambientale dell'aria, dell'acqua e del suolo, causata sia dai radioisotopi provenienti dalle operazioni di esercizio o smantellamento degli impianti, sia da eventi non prevedibili;

     c) avviare attraverso l'Osservatorio Epidemiologico del Lazio indagini periodiche allo scopo di monitorare l’andamento delle malattie potenzialmente riferibili o connesse con la presenza di attività radioattiva nei territori limitrofi ad insediamenti nucleari.”.

 

     Art. 39. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche).

     1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente:

     “e bis) la riqualificazione ambientale dei corpi idrici, anche ai fini della loro fruibilità per percorsi naturalistici.”;

     b) dopo il comma 1 dell'articolo 46 è inserito il seguente:

     “1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e bis) della presente legge sono realizzati mediante l'utilizzazione degli stanziamenti previsti da apposito capitolo di bilancio nonché mediante l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, regionali e degli enti locali.”.

 

     Art. 40. (Rilevazione in continuo del livello sonoro).

     1. La Regione, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche connesse all'inquinamento acustico nel territorio regionale, promuove le rilevazioni in continuo del livello sonoro in punti significativi dei capoluoghi di provincia, con particolare riferimento al Comune di Roma.

     2. Gli strumenti di rilevazione del livello sonoro sono allocati, ad opera dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, in alcune delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria individuate in modo che siano il più possibile rappresentative di situazioni diversificate di inquinamento acustico.

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sul capitolo E33510.

 

     Art. 41. (Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria).

     1. L'articolo 40 della L.R. 9/2005 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     “Art. 40. (Misure sperimentali di politica ambientale).

     1. Nelle more dell'adozione del piano di risanamento della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) e della definizione delle relative azioni attuative, la Regione promuove, in via sperimentale, misure straordinarie e urgenti di politica ambientale, tese a conseguire il più elevato livello di abbattimento delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, ponendo a base della sperimentazione la valutazione della qualità dell ' aria ambiente e l'individuazione delle zone a maggior rischio ambientale, effettuata secondo i principi e i criteri enunciati negli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 351/1999.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, indica interventi, da realizzare prioritariamente nei comuni di Roma e di Frosinone individuati come le aree a maggiore criticità dalla deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 2003, mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) riduzione diretta delle fonti di inquinamento;

     b) riduzione degli inquinanti immessi o emessi in atmosfera.

     3. L'obiettivo di cui al comma 2, lettera a) è perseguito, in particolare, attraverso la sostituzione dei ciclomotori e dei motocicli circolanti non conformi alle direttive 97/24/CE (Fase II) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 e 02/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

     4. Gli interventi di cui al comma 3 sono attuati sulla base di accordi con le associazioni nazionali di categoria e/o le industrie costruttrici di ciclomotori e/o di motocicli, che prevedano la vendita a prezzi vantaggiosi di ciclomotori con consumi inferiori a 2,3 litri di benzina ogni 100 chilometri e di motocicli a quattro tempi fino a 255 ce, conformi alla direttiva 97/24/CE (Fase II) e alla direttiva 02/51/CE, con priorità alla vendita di mezzi già conformi alla direttiva 02/5 I/CE Fase B (EURO 3), a soggetti in possesso di veicoli circolanti non conformi a tali direttive, previa rottamazione dei veicoli stessi, nonché la vendita di mezzi elettrici. Si intendono per “circolanti” i ciclomotori ed i moto cicli che siano in regola con il pagamento della tassa di possesso, ove prevista, e che risultino assicurati per la responsabilità civile per almeno sei mesi dell'anno precedente alla rottamazione. La Regione adotta le opportune iniziative al fine di sostenere e promuovere la vendita oggetto dell'accordo nel periodo programmato, ivi compresa la realizzazione di sistemi di distribuzione dell'energia per la ricarica dei mezzi a trazione elettrica.

     5. La Regione, per gli adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 3, si avvale dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a.

     6. L'obiettivo di cui al comma 2, lettera b), è perseguito, in particolare, attraverso l'incentivazione della diffusione di tecnologie già certificate e il finanziamento della sperimentazione dell'efficacia di nuove tecnologie idonee a ridurre gli inquinanti immessi o emessi in atmosfera.

     7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi e dei finanziamenti di cui al comma 6. La valutazione dei progetti presentati e la verifica dell'efficacia dei risultati è effettuata da un'apposita commissione scientifica, nominata dal Presidente della Regione, la cui composizione è definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente.

     8. Agli oneri relativi all'applicazione dei commi 3 e 4 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo speciale di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio, affidato in gestione all'Agenzia di cui al comma 5, per un importo pari a 4 milioni di euro.

     9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 si provvede mediante lo stanziamento di cui ai capitoli delle UPB E33 e E34 del bilancio regionale.”.

     2. Le modifiche apportate dal presente articolo all'articolo 40 della 1. r. 9/2005, con le quali si estende l'applicazione delle disposizioni ivi contenute ai ciclomotori con consumi inferiori ai 2,3 litri di benzina ogni 100 chilometri e ai motocicli a quattro tempi fino a 255 ce, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2006.

 

     Art. 42. (Contributo alla Provincia di Frosinone per l'impianto di trattamento rifiuti di Colfelice).

     1. La Regione allo scopo di prevenire possibili emergenze di carattere igienico-sanitario e danno ambientale, si impegna a sostenere gli oneri connessi alle opere necessarie per l'adeguamento dell'impianto di trattamento rifiuti di Colfelice (Fr) nonché per migliorarne la capacità di recupero e riciclo dei materiali, mediante la concessione di un contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Frosinone di 12 milioni di euro di cui 6 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario corrente e 6 milioni di euro sul prossimo esercizio.

     2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla Regione, da parte della Provincia di Frosinone, di idonea documentazione comprovante l'effettiva destinazione della somma alle finalità di cui al comma 1.

     3. All'onere relativo al contributo di cui al presente articolo, si fa fronte con lo stanziamento iscritto in apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E32, del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 43. (Disposizioni concernenti l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA).

     1. Nelle more dell'adeguamento della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ai fini del riassetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), quale ente strumentale della Regione, e di una maggiore razionalizzazione funzionale della stessa, in coerenza con i principi statutari, è soppresso l'organo di amministrazione previsto dalla citata legge, costituito dal direttore generale e dai due vicedirettori.

     2. Il Presidente della Regione nomina, con criterio fiduciario, un commissario straordinario e due subcommissari che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni già di competenza dell'organo di cui al comma 1, ivi comprese quelle concernenti il conferimento degli incarichi di direttore tecnico, di direttore amministrativo e di direttore di ciascuna delle sezioni provinciali dell'ARPA. Ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, i citati incarichi, se in corso al momento dell'insediamento del commissario, cessano di diritto il novantesimo giorno successivo a tale insediamento, salvo conferma da parte dello stesso. Il commissario provvede altresì a formulare proposte all'assessore regionale competente in materia in merito all'adeguamento della l.r. 45/1998 ai sensi del comma 1.

 

     Art. 44. (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”).

     1. Alla l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2001 le parole: “e delle organizzazioni economico-sociali alla programmazione finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini alla programmazione economico-finanziaria”;

     b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     “Art. 3 bis. (Partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio).

     1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), la Regione promuove la partecipazione, con caratteri di diffusione, continuità e strutturazione e nel rispetto delle esigenze di celerità e di trasparenza del procedimento, quale strumento idoneo ad assicurare un elevato coinvolgimento degli enti, delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini nella formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

     2. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti, singoli o associati, interessati alle politiche economiche della Regione, purché residenti, domiciliati o operanti, per motivi di lavoro o studio, con continuità sul territorio regionale o, relativamente agli enti e alle realtà imprenditoriali ed associative comunque costituite, aventi sede legale o operativa nel Lazio.

     3. Sono sottoposti al processo di partecipazione:

     a) la proposta relativa al documento di programmazione economico-finanziaria di cui al titolo II, capo II;

     b) la proposta relativa al bilancio annuale di previsione di cui al titolo III, capo I, sezione IV;

     c) gli ulteriori strumenti finanziari indicati dalla Giunta regionale.

     4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in via sperimentale il processo partecipativo con apposito regolamento, il quale, in particolare:

     a) individua i soggetti interessati, assicurando il coinvolgimento del Consiglio regionale e degli enti locali;

     b) stabilisce le modalità di svolgimento del processo partecipativo, con specifico riguardo:

     1) alle fasi di informazione e comunicazione nonché ai mezzi utilizzati per dare un'ampia e capillare diffusione degli atti;

     2) alle fasi di consultazione e di raccolta delle istanze avanzate, nonché all'elaborazione del documento della partecipazione;

     3) al monitoraggio e alla verifica dell'intero processo;

     c) stabilisce i criteri per l'individuazione, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'assessorato competente in materia di bilancio, delle strutture preposte ad assicurare, anche in collaborazione tra loro, il processo partecipativo.”;

     c) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:

     “f bis) definisce eventuali riprogrammazioni di interventi finanziati con i fondi strutturali comunitari e con i fondi CIPE per le aree sottoutilizzate”;

     d) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     “1. Il DPEFR è approvato dal Consiglio entro il 15 luglio di ciascun anno, a seguito di deliberazione della Giunta adottata entro il 30 aprile.”;

     e) all'articolo 12 le parole: “contestualmente alla proposta di legge finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 5,”;

     f) all'articolo 17:

     1) nella rubrica le parole: “, contenuto ed approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “e contenuto”;

     2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     “8. Formano oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, gli elementi di cui al comma 4 relativi a ciascuna unità previsionale di base nonché le contabilità speciali nel loro complesso.”;

     3) dopo il comma 9 bis è aggiunto il seguente:

     “9 ter. In un ulteriore allegato al bilancio sono rappresentati le unità previsionali di base ed i corrispondenti capitoli, secondo lo schema del documento di cui al comma 9, integrato dallo stanziamento relativo alla competenza dell'anno precedente e dalle variazioni che si intendono apportare, in riferimento alla presidenza della Regione ed ai singoli assessorati. I dati contabili relativi alla presidenza della Regione e a ciascun assessorato sono illustrati da una nota preliminare. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenti tassi di variazione significativamente diversi da quelli indicati nel documento di cui all'articolo 17 bis, comma 1. I criteri per determinare la significatività degli spostamenti sono indicati nel medesimo documento. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che gli assessorati, nonché la presidenza della Regione, intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nella nota preliminare sono indicati inoltre i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati. Nella nota preliminare relativa all'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Le note preliminari espongono, inoltre, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.”;

     g) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

     “Art. 17 bis (Formazione, esame e approvazione).

     1. Entro il mese di luglio di ciascun anno, il Presidente della Regione, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, in un apposito documento indica agli assessori i criteri finanziari e contabili per la redazione del bilancio di previsione. Al suddetto documento sono allegati i prospetti per la raccolta analitica delle proposte di spesa nonché delle proposte di disposizioni normative da inserire nella legge finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate.

     2. Entro il successivo 15 settembre, la presidenza della Regione e gli assessorati formulano le proposte sulla base dei criteri di cui al comma 1 e redigono le note preliminari di cui all'articolo 17, comma 9 ter.

     3. In sede di formulazione dello schema di previsione della spesa, il Presidente della Regione e gli assessori indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di rispettiva competenza. Successivamente, l'assessore competente in materia di bilancio:

     a) valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati, con riferimento alle singole unità previsionali;

     b) esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziate per le spese in conto capitale e non impegnate;

     c) predispone gli schemi della proposta di legge concernente il bilancio di previsione e della proposta di legge finanziaria regionale.

     4. Entro il successivo 30 settembre la Giunta regionale adotta le proposte di legge concernenti il bilancio annuale e la finanziaria regionale.

     5. Il Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento, esamina le proposte di legge concernenti il bilancio annuale e la finanziaria regionale a partire dalla seconda settimana del mese di novembre e provvede alla relativa approvazione entro il 31 dicembre. Le proposte di legge regionale collegate di cui all'articolo 12, al fine di tener conto degli eventuali effetti finanziari nella manovra di bilancio, sono presentate entro il 15 novembre ed esaminate dopo l'approvazione della legge di bilancio e della finanziaria.”;

     h) dopo il comma 2 dell'articolo 28 sono inseriti i seguenti:

     “2 bis. Nel caso in cui le variazioni di bilancio riguardino capitoli ricompresi nel Quadro A “Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con legge di bilancio”, allegato alla legge finanziaria, le relative deliberazioni della Giunta regionale sono adottate sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

     2 ter. Nel caso in cui la Giunta regionale ravvisi condizioni di necessità ed urgenza, la procedura di cui al comma 2 bis non viene attuata. Le deliberazioni della Giunta sono inviate, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, corredate da una relazione che ne illustra le motivazioni.”;

     i) al comma 1 dell'articolo 29 le parole: “nei termini previsti dallo statuto” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine previsto dall'articolo 17 bis, comma 5”.

     2. In fase di prima applicazione, le modifiche di cui al comma 1 esplicano i propri effetti con riferimento alla formazione e all'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria nonché degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio relativi all'esercizio finanziario 2007.

 

     Art. 45. (Imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili). [17]

     1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, prevista dagli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è dovuta dall'esercente dell'aeromobile nelle misure indicate dall'articolo 92 della legge medesima.

     2. La Regione, con apposito regolamento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia e, in particolare, della 1. 342/2000 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche, stabilisce le modalità di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero, rimborso dell'imposta di cui al comma 1, nonché di applicazione delle sanzioni.

     3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti preposti alla gestione degli aeroporti, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 2.

     4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2, i termini per effettuare i versamenti dovuti sono differiti alla prima scadenza successiva alla suddetta data.

 

     Art. 46. (Procedure per l'accelerazione dei programmi di spesa previsti in accordi di programma quadro e nel DOCUP Obiettivo 2).

     1. Al fine di assicurare la piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie, statali e regionali, la Giunta regionale, entro il 30 settembre 2006, procede alla verifica dell'attuazione dei progetti selezionati nell'ambito degli accordi di programma quadro e nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2, anni 2000/2006. A seguito di tale verifica, la Giunta provvede, ove necessario, previo parere della commissione consiliare competente, a revocare ovvero rimodulare i progetti non coerenti con le tempistiche stabilite nei programmi.

 

     Art. 47. (Finalizzazione fondi CIPE per le aree sottoutilizzate).

     1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede con deliberazione alla finalizzazione per settore delle risorse dei fondi CIPE per le aree sottoutilizzate, già ripartite ed assegnate alla Regione con deliberazione del CIPE.

 

     Art. 48. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e all'articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18). [18]

     [1. All'articolo 18 della L.R. 29/2003 e successive modifiche:

     a) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     “f bis) gli occupanti che si trovino nelle seguenti condizioni:

     1) siano residenti nell'alloggio alla data di apporto al fondo di cui al comma 1 e, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 4 aprile 2000, n. 18, dimostrino la continuità di tale residenza fino al momento dell'acquisto;

     2) abbiano provveduto, secondo le indicazioni del soggetto gestore del fondo, al pagamento dell'indennità di occupazione dell'alloggio, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della normativa vigente, nonché al pagamento degli oneri accessori e delle spese relative alle procedure esecutive eventualmente promosse nei loro confronti.”;

     b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

     “13 bis. Limitatamente alle unità immobiliari ad uso residenziale, per le quali il diritto di opzione o di prelazione di cui al presente articolo sia esercitato successivamente al 31 dicembre 2005, la relativa cessione nei dieci anni successivi all'acquisto è subordinata alla preliminare offerta dell'immobile al comune di appartenenza, che può esercitare il diritto di prelazione allo stesso prezzo di acquisto maggiorato degli interessi legali maturati.”.

     2. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 11/2004 le parole: “e 13” sono sostituite dalle seguenti: “13 e 13 bis”.]

 

     Art. 49. (Razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale).

     1. Nell'ambito delle finalità complessive di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 concernenti, rispettivamente, la legge finanziaria 2000 e la legge finanziaria 2001, e al fine di promuovere l'adozione di soluzioni per la fornitura di beni e servizi adeguate al contesto regionale e capaci al tempo stesso di allargare la concorrenza, diverse dalle formule contrattuali di global service, la Regione, attraverso gare di evidenza pubblica, utilizza una piattaforma di intermediazione digitale, che consenta alla Regione stessa, agli enti dipendenti e alle società partecipate, di perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento di beni e servizi, attraverso l'adozione di modelli e strumenti innovativi e-Procurement.

     2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità operative per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2006.

     2 bis. Gli oneri derivanti dal presente articolo gravano sul capitolo di nuova istituzione denominato “Realizzazione della piattaforma di intermediazione digitale di cui all’art. 49 della l.r. 28 aprile 2006, n. 4” nell’ambito dell’UPB S26 con uno stanziamento di 500.000,00 euro per l’anno 2007 e di 1.500.000,00 euro per l’anno 2008 [19].

 

     Art. 50. (Contributi ai comuni e ai municipi per l'attivazione di forme di partecipazione [20]).

     1. Al fine di promuovere l'attivazione, da parte degli enti locali e dei municipi, di forme di partecipazione alla formazione delle proprie scelte economiche, la Regione concede contributi ai comuni e ai municipi che intendono sperimentare meccanismi di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni dell'amministrazione. Le modalità e i criteri per la concessione dei suddetti contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente [21].

     2. L'onere relativo ai contributi di cui al comma 1 grava sul capitolo CI 1507 del bilancio di previsione della Regione.

 

     Art. 51. (Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 “Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi”). [22]

     [1. Il comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 2/1985 è abrogato.]

 

     Art. 52. (Finanziamento degli interventi in materia di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento).

     1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36, concernente i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le aree laziali di investimento, la Società Sviluppo Lazio S.p.a. è autorizzata ad utilizzare anche le disponibilità del fondo speciale di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 sino alla concorrenza di 7 milioni 500 mila euro.

 

     Art. 53. (Fondo speciale per il microcredito). [23]

     [1. Al fine di promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di microimprese nella Regione Lazio, Sviluppo Lazio S.p.a. eroga microcrediti a favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, immigrati, ex detenuti o internati ammessi al lavoro esterno e familiari degli internati, imprese sociali, piccole imprese, aziende no profit, onlus, aziende del terzo settore.

     2. A tale fine la Regione Lazio costituisce presso Sviluppo Lazio S.p.a. un Fondo speciale per il microcredito. Il Fondo speciale per il microcredito può essere incrementato da risorse finanziarie conferite anche da altri enti pubblici e privati.

     3. L'attività del Fondo speciale è coordinata da un comitato tecnico scientifico composto da cinque membri, rappresentanti dei soggetti che partecipano alla costituzione del Fondo speciale per il microcredito. I componenti del comitato tecnico scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione di Sviluppo Lazio S.p.a., contestualmente alla istituzione del Fondo speciale per il microcredito, su designazione dei soggetti partecipanti al Fondo. Il comitato nomina al suo interno un presidente determinandone i poteri. La direzione del Fondo è affidata ad un esperto in materia di microcredito e microfinanza, designato dal comitato tecnico scientifico che ne determina funzioni e poteri. Il comitato provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre il progetto di operatività finanziaria.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata per l'anno 2006 la somma di 500 mila euro, a valere sul fondo di rotazione di Sviluppo Lazio S.p.a.]

 

     Art. 54. (Fondo di garanzia per le categorie sociali).

     1. La Regione Lazio costituisce un Fondo di garanzia affidato alla gestione di Unionfidi Lazio S.p.a., società regionale di garanzia fidi costituita ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, come da ultimo modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2003, n. 44, per iniziative dirette a favorire l'accesso al credito di categorie sociali e imprenditoriali individuate dall'amministrazione regionale, con particolare riferimento a:

     a) imprese sociali che esercitano in via stabile e principale un'attività di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale;

     b) imprese e soggetti fornitori di beni e servizi per i crediti vantati nei confronti della Regione, delle aziende sanitarie e del sistema degli enti locali e regionali;

     c) soggetti individuati come destinatari di politiche attive per l'istruzione;

     d) soggetti individuati come destinatari di politiche attive per il lavoro;

     e) soggetti destinatari di interventi regionali finalizzati a facilitare operazioni di credito al consumo.

     2. Il Fondo di garanzia, denominato “Fondo di garanzia per le categorie sociali”, è costituito da risorse finanziarie iniziali pari a 11 milioni di euro, di cui 1 milione di euro sotto forma di risorse monetarie e 10 milioni di euro sotto forma di garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione.

     3. Le garanzie rilasciate dal Fondo sono di natura primaria e possono essere concesse per operazioni singole o per operazioni di portafoglio al sistema bancario e assicurativo.

     4. Gli interventi specifici sono definiti dalla Giunta regionale e regolati da apposite convenzioni da sottoscrivere con Unionfidi Lazio S.p.a., nelle quali sono stabiliti i criteri e le modalità operative.

     5. L'Unionfidi invia semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione del presente articolo, che è trasmessa alla commissione consiliare competente.

 

     Art. 55. (Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio).

     1. Al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, la Regione promuove e concorre ad un programma straordinario di investimenti per il quadriennio 2006-2009 nei macro-settori della viabilità, mobilità, opere pubbliche e ambiente [24].

     2. Il programma suddetto scaturisce dalle consultazioni di natura istituzionale effettuate dal Consiglio e dalla Giunta regionale con le associazioni di categoria, gli enti

     locali e tutte le forze economico-sociali intervenute nei tavoli istituzionali e territoriali nonché dal complesso degli incontri svoltisi nell'ambito del processo di partecipazione attuato dalla Regione sul documento di programmazione economico-finanziaria e proseguito sulla proposta di bilancio 2006.

     3. Gli interventi sono individuati settorialmente come indicato nella tabella A, parte integrante della presente legge.

     4. Il programma straordinario di investimenti di cui al comma 1 è attuato attraverso l'istituzione di specifici capitoli di bilancio nell'ambito dell'UPB C12.

     5. Al fine di favorire la riqualificazione e valorizzazione dei comuni del Lazio, la Regione contribuisce al finanziamento di interventi straordinari minori per la viabilità, per il recupero dei centri storici, degli edifici di pregio e di culto, per l'acquisto, la realizzazione e manutenzione di centri socio-culturali, sportivi e di edilizia scolastica nonché per le opere di recupero ambientale e per l'acquisto e la gestione di strumenti tecnici finalizzati all'informazione e comunicazione di pubblica utilità, sulla base delle indicazioni progettuali emerse dalle consultazioni di cui al comma 2. A tal fine è istituito nell'ambito dell'UPB C12 il capitolo di bilancio denominato Programma straordinario di investimenti minori per lo sviluppo dei comuni del Lazio con uno stanziamento triennale 2006-2008 di 55 milioni di euro. A seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dai competenti uffici, anche acquisendo entro il 30 giugno 2006 eventuali integrazioni alla documentazione necessaria, la Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, approva entro il 30 settembre 2006 il piano dei progetti ammessi al finanziamento regionale.

     6. Al fine di implementare il Programma straordinario di investimenti minori per lo sviluppo dei comuni del Lazio di cui al comma 5, la Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva ulteriori interventi per un importo complessivo di 25 milioni di euro, sulla base delle domande presentate, a valere sulle leggi di settore in materia di:

     a) interventi sperimentali su immobili pubblici di interesse artistico-ambientale;

     b) recupero degli edifici di culto aventi valore artistico, storico e archeologico;

     c) opere di edilizia scolastica;

     d) eliminazione delle barriere architettoniche.

     7. La Giunta regionale promuove e finanzia un programma straordinario di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare degli ATER del Lazio per un importo di 100 milioni di euro ripartiti negli anni 2006 e 2007, sulla base di un programma approvato con delibera dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine le risorse già disponibili e destinate anche alla realizzazione di nuovi alloggi sono integrate con ulteriori stanziamenti regionali per le annualità 2008 e 2009 per un complessivo importo di 100 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con l'istituzione di un nuovo capitolo nell'ambito dell'UPB E62.

     8. Sono stanziati 12 milioni di euro nel triennio 2006/2008 per interventi straordinari di risanamento ambientale e riqualificazione urbana nel Comune di Roma, nei quartieri di Massimina - Ponte Galeria - Piana del Sole - Malagrotta - Pisana, in considerazione della presenza degli impianti della raffineria di Roma con relativi depositi di carburante e petrolio, della discarica di Malagrotta per rifiuti solidi urbani, del termodistruttore per rifiuti ospedalieri di Ponte Malnome, nonché di un'elevata concentrazione di attività estrattive. Il programma operativo è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti, sulla base di un' intesa con il Comune di Roma, i Municipi interessati e assicurando il coinvolgimento dei cittadini singoli e associati.

     9. [La Regione, attraverso la concessione di un contributo di 10 milioni di euro in tre anni a favore del Comune di Frosinone, favorisce la realizzazione del progetto di costruzione e gestione dell'opera pubblica denominata “riassetto dei campi sportivi comunali e riqualificazione urbanistica dell'area Matusa”, oggetto di un procedimento, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di finanza di progetto ex articoli 37 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche, nonché di un accordo di programma tra la Regione stessa ed il suddetto Comune, anch'esso in corso di conclusione. Tale contributo è teso a garantire l'equilibrio economico finanziario degli investimenti a fronte di una rimodulazione dell'intervento di riqualificazione urbanistico - ambientale, con minimizzazione delle volumetrie destinate a funzioni più strettamente private, miglioramento del rapporto tra aree ed immobili pubblici ed aree ed immobili ad uso strettamente privato, nonché realizzazione di un'area verde fruibile dai cittadini. L'accordo di programma di cui al presente comma stabilisce, tra l'altro, le modalità per l'erogazione del finanziamento nonché le condizioni della suddetta rimodulazione. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB E72] [25].

 

     Art. 56. (Norme per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali).

     1. La Regione, al fine di sostenere e valorizzare la storia e l'identità del patrimonio culturale e del territorio regionale, nonché di promuovere le opportunità rappresentate dall'immenso giacimento paesaggistico, artistico, monumentale e dalle tradizioni locali presenti sul territorio regionale, identifica un numero limitato di grandi attrattori culturali nelle province del Lazio.

     2. Gli attrattori culturali sono costituiti dalle aree e dai sistemi architettonici, archeologici e paesistici di riconosciuto rilievo nazionale e internazionale, che possono diventare motore primario per lo sviluppo locale ed emblema della identità e dei grandi valori culturali del Lazio.

     3. A decorrere dall'anno 2006, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di cultura, formulata in collaborazione con il Ministero dei beni culturali e sentiti gli enti locali interessati, individua gli attrattori culturali, tenendo conto:

     a) del valore intrinseco e conclamato del patrimonio storico, architettonico, archeologico, paesaggistico e artistico;

     b) del numero effettivo e potenziale dei visitatori; c) delle potenzialità di sviluppo ancora inespresse.

     4. Gli attrattori culturali entrano a far parte e si integrano con il sistema dei percorsi e degli itinerari culturali previsti dalle attuali normative.

     5. Gli attrattori culturali costituiscono punto di riferimento per la definizione delle priorità nell'uso delle risorse comunitarie, nazionali e regionali relative alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali, riconducendole in un quadro unitario di programmazione.

     6. Ai fini di cui al comma 5, la Giunta approva, su proposta dell'assessore competente in materia di cultura, sentita la competente commissione consiliare, un piano di interventi coordinati per l'utilizzazione integrata delle risorse indicate dal suddetto comma, ivi comprese le relative modalità organizzative e i criteri per l'attribuzione delle risorse stesse.

     7. [Nelle more della elaborazione del piano di cui al comma 6, per la valorizzazione dei beni culturali nelle province del Lazio finalizzati alla competitività territoriale, la Giunta regionale definisce, in collaborazione con il Ministero dei beni culturali, un programma di interventi urgenti per l'anno 2006. A tal fine è istituito uno specifico capitolo nell'ambito delPUPB G22 con la seguente denominazione: “Programmi di valorizzazione, anche attraverso acquisizione e trasferimento, di beni storici, archeologici ed artistici da destinare alla promozione culturale del territorio delle province del Lazio” con lo stanziamento di 3 milioni di euro] [26].

     7 bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituita, nell’ambito del programma 01 della missione 05, un’apposita voce di spesa denominata “Valorizzazione e promozione del territorio tramite i beni culturali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20 [27].

 

     Art. 57. (Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 “Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio”).

     1. All'articolo 1, comma 2, della l.r. 40/1999 e successive modifiche, le parole: “sentita la competente commissione consiliare permanente in accordo con le amministrazioni provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le amministrazioni provinciali e la competente commissione consiliare permanente”.

     2. All'articolo 3, comma 1, le parole da: “una commissione regionale” a: “e sport” sono sostituite dalle seguenti: “una cabina di regia composta dal direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, che la coordina, nonché dai direttori delle direzioni regionali competenti in materia di turismo, di programmazione economica e di ambiente”.

     3. L'articolo 5 della l.r. 40/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. (Interventi regionali per la programmazione integrata e disposizioni finanziarie).

     1. La Regione partecipa alle attività di ricerca, programmazione, progettazione e supporto tecnico alle fasi di elaborazione della programmazione integrata di cui all'articolo 1, comma 2. Il relativo onere grava sul capitolo CI2501 del bilancio di previsione della Regione.

     2. Per assicurare l'attuazione e lo sviluppo delle aree di programmazione integrata di cui alla presente legge nonché per ottimizzare e rendere maggiormente coerenti i diversi strumenti programmatici e finanziari regionali che riguardano l'offerta e la promozione culturale, ambientale e turistica del patrimonio locale, la cabina di regia di cui all'articolo 3, comma 1, propone alla Giunta regionale i criteri di priorità per l'utilizzo:

     a) delle risorse individuate nell'ambito dei finanziamenti previsti da specifiche leggi di settore, con particolare riferimento:

     1) al fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e successive modifiche;

     2) al fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio istituito dall'articolo 23 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);

     3) al fondo speciale di cui all'articolo 22 della legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 (Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio);

     b) degli ulteriori finanziamenti assicurati con lo stanziamento del capitolo G24522 appositamente istituito nel bilancio di previsione della Regione.”.

 

     Art. 58. (Disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport).

     1. Le norme di cui all'articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche, si applicano anche ai progetti trasversali d'area finanziati con la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 (Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio).

     2. All'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e attività culturali) e successive modifiche, i commi 2 bis e 2 ter sono abrogati.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 23 settembre 1991, n. 59 (Costituzione dell'Istituto di studi musicali di Latina) e successive modifiche è abrogata. I beni e le attrezzature acquisiti dall'associazione culturale Campus Internazionale di Musica di Latina, per lo svolgimento delle attività dell'Istituto di studi musicali di Latina, sono affidati, previa redazione di apposito inventario, alla associazione culturale medesima che li gestisce sulla base di apposita convenzione da stipulare con la struttura regionale competente in materia di cultura.

     4. A decorrere dall'anno 2006, il termine per la presentazione delle istanze di contributo, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Grandi eventi culturali) e della legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Centro audiovisivo della Regione Lazio) nonché dell'articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 e successive modifiche relativo all'accesso ai mutui agevolati per impiantistica sportiva, è fissato al 31 ottobre di ciascun anno a valere sui fondi per l'anno successivo [28].

     5. L'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 relativo al termine del 31 gennaio per l'erogazione di contributi è abrogato.

     6. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 8/2002 è aggiunto il seguente:

     “3 bis. Le iniziative promosse e realizzate direttamente dalla Regione di cui al comma 3, possono essere organizzate durante tutto l'anno in concomitanza di ricorrenze e accadimenti di particolare rilevanza culturale attraverso:

     a) stipula di apposita convenzione con enti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica;

     b) stipula di apposita convenzione con soggetti privati che detengano l'esclusiva della promozione e della organizzazione dell'evento stesso;

     c) procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore in tutti gli altri casi.”.

     7. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1991, n. 34 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

     “2 bis) l'istituzione e il sostegno al funzionamento di centri di documentazione multimediale, realizzati in collaborazione con altri enti pubblici, che consentano l'accesso alle informazioni riguardanti la conoscenza storica dell'antifascismo e della resistenza alla più ampia fascia di cittadini, utilizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie con particolare riferimento alle reti telematiche.”.

     8. All'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 49 (Sostegno alle associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, la parola: “cinquanta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”;

     b) al comma 2, le parole: “della quantità e” sono abrogate; e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Le associazioni possono proporre istanza, pena l'esclusione, per non più di una iniziativa da realizzare nell'anno.”.

 

     Art. 59. (Interventi per Io sviluppo del settore del cinema e dell'audiovisivo nel Lazio). [29]

     1. La Regione sostiene lo sviluppo del settore del cinema e dell'audiovisivo nel proprio territorio attraverso la finalizzazione di risorse previste dalla normativa vigente in materia di agevolazioni e servizi alle imprese.

     2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante:

     a) la destinazione di una quota:

     1) delle risorse del Fondo istituito dalla legge regionale del 3 luglio 1986, n. 23 (Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio) e successive modifiche, per consentire l'estensione delle agevolazioni ad attività di preinvestimento nel settore audiovisivo, con particolare riferimento alle fasi di trattamento e preproduzione di opere cinematografiche ed audiovisive;

     2) delle risorse del fondo di cui alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi) e successive modifiche, da indirizzare al cofinanziamento di opere cinematografiche e audiovisive per mezzo di prestiti partecipativi e stipula di contratti di associazione in partecipazione;

     3) delle risorse relative alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche, a favore delle imprese ricadenti nell'ambito del settore produttivo del cinema e dell'audiovisivo;

     4) delle risorse di cui alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio C.A.R.L.) e successive modifiche, per la promozione del pubblico, attraverso il sostegno all'esercizio cinematografico e la facilitazione della circolazione dei prodotti cinematografici in tutto il territorio regionale;

     b) l'utilizzo e la valorizzazione dell'Ufficio della Regione a Bruxelles con servizi di documentazione, informazione e rappresentanza volti a favorire la partecipazione degli autori e delle imprese audiovisive del Lazio ai bandi dell'Unione Europea.

     3. A decorrere dall'anno 2006, gli assessori competenti in materia di cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo, di sviluppo economico e innovazione, di attività produttive nonché di bilancio e programmazione economica propongono, di concerto, alla Giunta regionale, gli interventi coordinati per lo sviluppo del settore di cui al presente articolo e l'utilizzazione integrata delle risorse.

 

     Art. 60. (Autorizzazione all'esercizio cinematografico). [30]

     1. Il presente articolo, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche) e successive modifiche, disciplina le funzioni amministrative della Regione in materia di autorizzazioni finalizzate alla realizzazione, alla trasformazione e all'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale ed arene già in attività.

     2. Al fine di promuovere un'adeguata presenza, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza ed un qualificato sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si attiene ai principi e persegue gli obiettivi di seguito elencati:

     a) centralità dello spettatore, favorendo l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale ed ambientale e tenuto conto delle caratteristiche e delle tipologie delle infrastrutture nonché della viabilità-mobilità;

     b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto della libera concorrenza;

     c) sviluppo e innovazione di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente avanzata, con particolare riferimento alla introduzione di tecnologie di trasmissione digitale;

     d) crescita sostenibile dell'imprenditoria e dell'occupazione, qualità del lavoro e formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

     e) crescita di attività che valorizzino la qualità urbana dei comuni interessati e la riqualificazione o il riuso di aree urbane, anche in relazione alla loro vivibilità e sicurezza;

     f) valorizzazione e potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico;

     g) con particolare riferimento alla capacità di aggregazione della sala cinematografica, favorire un'offerta culturale più articolata e attività multidisciplinari, ivi comprese attività commerciali coerenti con le finalità culturali della struttura.

     3. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento e il frazionamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione regionale esclusivamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga:

a) superiore a seicento posti, relativamente ai comuni con popolazione fino ai 150.000 abitanti;

b) superiore a mille e trecento posti, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti [31].

     4. Con regolamento regionale di attuazione e integrazione del presente articolo sono definiti gli indirizzi, i criteri e le procedure per il rilascio da parte della Regione dell'autorizzazione di cui al comma 3 [32].

     5. Gli indirizzi e i criteri di cui al comma 4 sono stabiliti sulla base di indicatori che tengano conto:

     a) del rapporto tra la presenza di sale cinematografiche, il numero dei posti, gli schermi e la densità della popolazione nei diversi bacini d'utenza, anche di dimensione intercomunale o sovracomunale;

     b) dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento dell'utenza cinematografica;

     c) del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici utilizzati nonché delle caratteristiche della viabilità e mobilità per i percorsi di avvicinamento e di accesso; d) della fruibilità per le persone diversamente abili.

     6. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente, che le esamina con le procedure in tema di sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e le trasmette alla Regione ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 3 [33].

     7. L'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato, per un periodo superiore ad un anno, comporta la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la presentazione di documenti comprovanti ritardi riferiti a lavori di ristrutturazione o di ampliamenti comunque finalizzati all'attività di esercizio cinematografico [34].

     8. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui al presente articolo.

     9. La Giunta regionale realizza un sistema informativo della rete distributiva e un sistema di monitoraggio e comunica annualmente i risultati al Consiglio regionale.

 

     Art. 61. (Promozione della costituzione della fondazione “Film Commission di Roma e del Lazio”). [35]

     1. La Regione, nelle more dell'approvazione della legge regionale prevista dall'articolo 56 dello Statuto, promuove la costituzione, in conformità alle disposizioni del codice civile, della Fondazione “Film Commission di Roma e del Lazio”, di seguito denominata Fondazione.

     2. Possono far parte della Fondazione come soci fondatori, oltre alla Regione Lazio, il Comune di Roma e le province del Lazio.

     3. Possono essere soci ordinari della Fondazione gli enti locali ed altri soggetti pubblici operanti nel Lazio che abbiano come fini statutari lo sviluppo dell'economia e la promozione del territorio e che non abbiano interessi diretti nel comparto audiovisivo.

     4. La Fondazione per lo svolgimento della propria missione può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e privati che abbiano come fini statutari o come missione aziendale lo sviluppo dell'economia del territorio o del comparto audiovisivo.

     5. La Fondazione persegue le seguenti finalità:

     a) incentivare le imprese nazionali e straniere del settore audiovisivo ad investire e produrre a Roma e nel territorio regionale;

     b) promuovere unitariamente l'immagine di Roma e del Lazio attraverso il cinema e l'audiovisivo, considerati come strumento per la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e turistico e per la crescita della competitività territoriale.

     6. Per le finalità di cui al comma 5, la Fondazione provvede, in particolare, a:

     a) realizzare mirate operazioni di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;

     b) promuovere attività di coordinamento con le altre film commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali;

     c) partecipare a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio;

     d) realizzare database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;

     e) fornire assistenza e consulenza alle società di produzione, anche preventivamente rispetto alle riprese, per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborare con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all'utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

     f) instaurare, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell'ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;

     g) elaborare iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio.

     7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che l'atto costitutivo e lo statuto, da approvare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedano che la Fondazione persegua le finalità e svolga i compiti previsti dai commi 5 e 6;

     b) che la Fondazione, una volta costituita, provveda a richiedere alla Regione il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

     c) che il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci, in ragione diretta delle quote conferite;

     d) che i soci fondatori e ordinari si impegnino, sulla base di un accordo preventivo, a sottoscrivere la quota di partecipazione alla Fondazione e a contribuire con proprie risorse alla relativa attività corrente;

     e) che sia prevista la figura di un direttore generale della Fondazione nominato e revocato dal consiglio di amministrazione;

     f) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.

     8. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione ed alla successiva indicazione, in sede di assemblea della Fondazione stessa, dei rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, negli organi esecutivi. Tali rappresentanti sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.

     9. [Per la sottoscrizione della quota regionale del fondo sociale è istituito, nell'ambito dell'UPB G12 un apposito capitolo, recante la denominazione: “Partecipazione societaria della Regione Lazio alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio”, con uno stanziamento di 500 mila euro per l'esercizio 2006] [36].

     10. Le spese relative alla partecipazione della Regione alle attività della Fondazione ricadono, negli esercizi finanziari di competenza, sullo stanziamento dell'UPB Gli.

 

     Art. 62. (Fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA). [37]

     [1. La Regione sostiene il settore audiovisivo laziale mediante la promozione di interventi volti ad attrarre gli operatori esteri del settore, non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che realizzino produzioni audiovisive prevalentemente nel Lazio. A tal fine la Regione:

     a) assicura assistenza e consulenza sulle tematiche fiscali concernenti l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

     b) effettua la prevalutazione e il successivo accertamento delle attività di produzione svolte prevalentemente nel territorio laziale e del relativo credito IVA vantato nei confronti dell'erario;

     c) definisce accordi con istituti finanziari ed assicurativi al fine di anticipare il rimborso del credito IVA vantato nei casi espressamente previsti dal regolamento di cui al comma 3 e di sostenere il costo finanziario dell'operazione e delle relative garanzie sul credito.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA, di seguito denominato fondo. Il fondo è affidato in gestione, mediante stipula di apposita convenzione, alla Finanziaria Laziale di Sviluppo - Filas S.p.a. che lo amministra nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui al comma 3.

     3. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, in particolare:

     a) le modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b);

     b) i criteri e le modalità per la definizione degli accordi, di cui al comma 1, lettera c);

     c) le modalità per la gestione del fondo di cui al comma 2;

     d) l'istituzione di un apposito nucleo di valutazione preposto all'esame delle istanze presentate nonché i criteri per l'esame stesso;

     e) le modalità per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli da parte della Regione sulla gestione del fondo.

     4. Le eventuali agevolazioni connesse alle attività di cui al comma 2 sono concesse in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

     5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB Gli, di un apposito capitolo recante la denominazione “Fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA”, con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2006, di 2 milioni 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2007 e di 2 milioni 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2008.]

 

     Art. 63. (Contributi per il superamento delle barriere architettoniche nelle sale teatrali e cinematografiche).

     1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi pluriennali volti a favorire l'accesso dei diversamente abili alle sale teatrali e cinematografiche, ai sensi della legge regionale 14 luglio 2003, n. 18 (Teatro e cinema senza barriere), lo stanziamento del capitolo GÌ3515 è incrementato della somma di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

     Art. 64. (Proroga termine per comuni sede dei siti UNESCO).

     1. Al fine di consentire ai comuni sede dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), di cui alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 14, di predisporre i progetti esecutivi ed espletare le gare e gli affidamenti per la loro realizzazione, il termine previsto dall'articolo 37 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche è prorogato al 31 marzo 2006.

 

     Art. 65. (Contributo alla Fondazione centro studi per l'architettura razionalista).

     1. Al fine di dare continuità alle attività della Fondazione centro studi per l'architettura razionalista, è istituito, nell'ambito della UPB Gli, un apposito capitolo denominato “Spese per l'attività e il funzionamento della Fondazione centro studi per l'architettura razionalista” con lo stanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008.

 

     Art. 66. (Diffusione e valorizzazione della memoria storica, ideale e culturale della tragedia nazionale rappresentata dalle vittime delle foibe, dall'esodo giuliano-dalmata e dalle vicende del confine orientale negli anni 1943-1950).

     1. La Regione promuove e sostiene attraverso l'erogazione di contributi le iniziative da attuare nell'ambito regionale dirette a valorizzare e diffondere, in particolare tra i giovani e nelle scuole, la memoria storica, ideale e culturale della tragedia nazionale rappresentata dalle vittime delle foibe, dall'esodo giuliano-dalmata e dalle vicende del confine orientale negli anni 1943-1950. La Regione riconosce, altresì, il ruolo fondamentale che svolgono, a livello regionale, le associazioni degli esuli dell'Istria, della Dalmazia e della città di Fiume.

     2. Tra le attività volte al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo rivestono carattere prioritario:

     a) la pubblicazione di studi, ricerche, saggi, raccolta di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della storia nazionale che riguardano fatti di cui al comma 1, in particolare quelli relativi all'accoglienza nel Lazio e nella città di Roma di tante vittime dell'esodo, tra cui tanti parenti degli infoibati e la promozione di corsi di approfondimento principalmente rivolti ai giovani;

     b) le iniziative volte a diffondere la conoscenza storica delle circostanze in cui si versò il tributo di sangue e di sofferenza pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici ed etnici.

     3. I destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono, in via prioritaria, le associazioni degli esuli dalmati, istriani e fiumani. Possono essere, inoltre, concessi contributi anche ad altre associazioni ed enti riconosciuti, operanti nel Lazio ed impegnati ad attuare le iniziative di cui al presente articolo.

     4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi.

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con la somma di 150 mila euro che grava sugli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2006 previsti nelPUPB Gli, con l'istituzione di apposito capitolo denominato “Spese per la diffusione e valorizzazione della memoria storica, ideale e culturale della tragedia

     nazionale rappresentata dalle vittime delle foibe, dall'esodo giuliano-dalmata e dalle vicende del confine orientale negli anni 1943-1950”.

 

     Art. 67. (Contributo all'associazione culturale “Finestra per il medio oriente”).

     1. La Regione, al fine di favorire lo scambio interculturale e il dialogo interreligioso, partecipa alla realizzazione del progetto “Centro di dialogo interculturale e interreligioso in Turchia” mediante la concessione di un contributo all'associazione “Finestra per il medio oriente” con sede legale in Roma.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2006, nell'ambito dell'UPB R33, di un apposito capitolo di spesa con uno stanziamento di 250 mila euro.

 

     Art. 68. (Modifica alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 “Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane I.R.VLT” e successive modifiche).

     1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 43/1992 è sostituito dal seguente:

     “3. Il consiglio è validamente costituito anche con la sola nomina della metà più uno dei componenti previsti al comma 2.”.

 

     Art. 69. (Modifiche air articolo 40 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”).

     1. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 15/2002 è sostituito dal seguente:

     “1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili, nella considerazione che la pratica sportiva delle stesse è un diritto alla pari opportunità, un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.”.

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 15/2002 sono inseriti i seguenti:

     “1 bis. Al Comitato Italiano Paraolimpico di seguito denominato CIP e alle società sportive ad esso direttamente affiliate o organizzazioni da esso riconosciute è attribuita primaria importanza per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

     1 ter. La Regione, al fine di promuovere le iniziative realizzate nel proprio territorio per l'attività sportiva delle persone disabili, concede contributi:

     a) alle società sportive dilettantistiche, alle associazioni e agli organismi sportivi affiliati al CIP o da esso riconosciuti, a tutte le associazioni e organizzazioni riconosciute dal Coni operanti nella regione, che partecipano alle attività federali agonistiche e promozionali, promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva;

     b) al CIP regionale.

     1 quater. I contributi di cui al comma 1 ter, lettera a) sono concessi sentito l'organo regionale del CIP.”.

     3. Al comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 15/2002 le parole: “sessanta per cento” sono sostituite con le parole: “70 per cento”.

 

     Art. 70. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche ).

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/1999 è abrogata.

     2. L'articolo 21 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 21. (Adozione e verifica del PTPG).

     1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.

     2. La provincia adotta lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all'articolo 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all'adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l'amministrazione regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui all'articolo 19, comma 3.

     3. Lo schema di PTPG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della provincia, in libera visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul BURL e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

     4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine la provincia indice una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle eventuali proposte di modifica allo schema di PTPG, una specifica e motivata valutazione delle indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

     5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 per la definizione dei lavori della conferenza, la provincia, valutate le proposte di modifica eventualmente pervenute, adotta il PTPG e lo trasmette alla Regione corredato della eventuale relazione complessiva di cui al comma 4.

     6. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PTPG alla Regione, il presidente della provincia, ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 1, convoca, d'intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della Regione e della provincia, nelF ambito della quale viene verificata la compatibilità del PTPG adottato con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o di settore, di ambito regionale o statale. In sede di prima riunione della conferenza di copianificazione i partecipanti stabiliscono il termine, non superiore in ogni caso a sessanta giorni, entro cui i lavori della conferenza debbono concludersi.

     7. Nel caso in cui il PTPG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il PTPG a tali previsioni.

     8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PTPG.

     9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il Presidente della Regione ed il presidente della provincia sottoscrivono l'accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio provinciale.

     10. Contestualmente alla ratifica dell'accordo, il consiglio provinciale approva il PTPG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell'accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PTPG alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.

     11. Con l'atto di approvazione possono essere apportate al PTPG adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell'accordo di pianificazione.

     12. Il PTPG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e dell'approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PTPG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.”.

     3. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 38/1999 è abrogato.

     4. L'articolo 26 della l.r. 38/1999 è abrogato.

     5. L'articolo 33 della l.r. 38/1999, come da ultimo modificato dalla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44, è sostituito dal seguente:

     “Art. 33. (Adozione e verifica del PUCG).

     1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUCG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la provincia definiscono consensualmente i contenuti dello strumento urbanistico comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.

     2. Il comune adotta il PUCG ai sensi della 1. 1150/1942 e successive modifiche dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini. Il PUCG adottato, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

     4. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune deduce sulle osservazioni presentate, adeguando il PUCG alle osservazioni accolte, e trasmette il PUCG medesimo alla provincia.

     5. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PUCG alla provincia, il sindaco, ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 1, convoca, d'intesa con il presidente della provincia, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della provincia e del comune, neh' ambito della quale viene verificata la compatibilità del PUCG adottato con le previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione territoriali o di settore, di ambito regionale o statale, preordinati alla tutela di interessi differenziati. I lavori della conferenza debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla data della sua convocazione.

     6. Nel caso in cui il PUCG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni del PTPG ovvero a quelle degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il PUCG a tali previsioni.

     7. Qualora nella stessa conferenza si ravvisi l'opportunità di provvedere alla variazione delle disposizioni contenute nel PTPG, il PUCG è trasmesso al consiglio provinciale che può procedere alla variazione del PTPG con le forme e modalità di cui agli articoli 21 e 22. Il termine di cui al comma 5 resta sospeso e riprende il suo decorso dall'approvazione della variazione del PTPG.

     8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte

     integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PUCG.

     9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il presidente della provincia ed il sindaco sottoscrivono l'accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dal consiglio comunale.

     10. Contestualmente alla ratifica dell'accordo, il consiglio comunale approva il PUCG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell'accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PUCG alle previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5.

     11. Con l'atto di approvazione possono essere apportate al PUCG adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell'accordo di pianificazione.

     12. Il PUCG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e dell'approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PUCG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.”.

     6. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente:

     “2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è in ogni caso facoltà dei comuni provvedere alla formazione ed approvazione dei piani regolatori generali, adottati successivamente al 31 dicembre 2005 e non oltre la data di pubblicazione del PTPG e comunque entro il 30 giugno 2007, con le modalità previste dai commi 2 e seguenti dell'articolo 66 bis.”.

     7. Dopo l'articolo 66 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 66 bis. (Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma).

     1. In relazione alla particolare condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita dall'articolo 114 della Costituzione, alla sua configurazione istituzionale di capoluogo di area metropolitana riconosciuta dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tenuto conto dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell'articolo 16 dello Statuto regionale, nonché delle oggettive peculiarità connesse alla dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed alla ricaduta sul suo assetto e sviluppo urbanistico, il Comune di Roma, in deroga alla norma transitoria di cui all'articolo 66 e nelle more dell'approvazione del PTPG, provvede alla formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale mediante la conclusione di un accordo di pianificazione, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.

     2. Il Sindaco, al fine di verificare la possibilità di concludere l'accordo di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla trasmissione alla Regione del piano regolatore generale e della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, adottati ai sensi della 1. 1150/1942 e successive modifiche, convoca, d'intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti del Comune, della Regione e della Provincia, nell'ambito della quale viene esaminato il piano adottato e verificata l'acquisizione dei pareri e nulla osta di altre amministrazioni prescritti dalla legislazione vigente, nonché l'opportunità di introdurre le modifiche di cui all'articolo 10, comma 2, della 1. 1150/1942, come modificato dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

     3. Nella conferenza vengono, in ogni caso, individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il piano adottato alle previsioni di strumenti di pianificazione territoriali e di settore, di ambito regionale o statale.

     4. In esito ai lavori della conferenza, che debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla convocazione, i partecipanti alla conferenza stessa convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sulle eventuali modifiche, integrazioni ed adeguamenti da apportare al piano adottato.

     5. Qualora lo schema di accordo di cui al comma 4 preveda, rispetto al piano adottato dal Comune, modifiche differenti dagli adeguamenti di cui al comma 3, sulle medesime si pronuncia il consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento dello schema stesso.

     6. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza ovvero alla pronuncia favorevole del consiglio comunale ai sensi del comma 5, il Sindaco ed il Presidente della Regione, sentito il Presidente della Provincia, stipulano l'accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 4. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio comunale.

     7. Contestualmente alla ratifica dell'accordo, il consiglio comunale approva il piano adottato, in conformità alle eventuali modifiche ed adeguamenti concordati nell'accordo medesimo.

     8. Con l'atto di approvazione possono essere apportate al piano adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarli ai contenuti dell'accordo di pianificazione.

     9. L'efficacia del piano regolatore generale è subordinata alla pubblicazione nel BURL dell'avviso della avvenuta approvazione.

     10. Le misure di salvaguardia previste dalla 1. 1902/1952 hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data di adozione del piano regolatore generale.”.

     8. Le modifiche apportate dal presente articolo alla l.r. 38/1999 entrano in vigore a decorrere dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

 

     Art. 71. (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n, 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche).

     1. Al comma 15 bis dell'articolo 7 della l.r. 24/1998, inserito dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18, le parole: “In tal caso la fascia di rispetto è stabilita in metri 50 a partire dalle sponde o dal piede dell'argine.” sono sostituite dalle seguenti:

     “In tal caso ogni trasformazione è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;

     b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;

     c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.”.

     2. Il comma 3 bis dell'articolo 8 della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 18/2004, è soppresso.

     3. Al comma 8.1 dell'articolo 10 della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 18/2004, le parole: “ma contribuisce” sono sostituite dalle seguenti: “e non contribuisce”.

     4. All'articolo 17 della l.r. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

     “1 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle procedure di cui al comma 6, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro, solo nelle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP e dal PTPR con il livello minimo di tutela, nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere. Nelle more dell'approvazione del PRAE, in assenza dei suddetti criteri, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere è subordinata, altresì, ad una delle seguenti condizioni:

     a) localizzazione ad una distanza non superiore a metri mille da altre attività estrattive in esercizio;

     b) localizzazione all'interno del territorio di un comune in cui già si trovi un'attività estrattiva in esercizio ma in via di esaurimento.”;

     b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

     “1 ter. L'apertura di nuove cave ai sensi del comma 1 bis è altresì subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela.”.

     5. Al comma 7 bis dell'articolo 23 della l.r. 24/1998, aggiunto dalla l.r. 18/2004, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

     6. All'articolo 27 bis della l.r. 24/1998, aggiunto dalla l.r. 18/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 bis dopo le parole: “con il livello minimo di tutela” sono aggiunte le seguenti: “, di limitata estensione e adiacenti a zone legittimamente edificate.”;

     b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

     “1 ter. L'applicazione della disposizione del comma 1 bis è subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela.”.

     7. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 31.1 della l.r. 24/1998, aggiunto dalla l.r. 18/2004, è inserita la seguente:

     “a bis) programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali;”.

     8. Il comma 7 dell'articolo 31 bis, aggiunto dalla l.r. 18/2004, è abrogato.

     9. Dopo l'articolo 31 bis della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

     “Art 31 bis 1. (Programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali).

     1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali, la Regione salvaguarda e valorizza gli insediamenti agricoli, gli edifici, i fabbricati ed i complessi architettonici rurali presenti sul proprio territorio, di seguito denominati architetture rurali, che presentino interesse estetico tradizionale e siano testimonianza dell'economia rurale tradizionale, anche in funzione del rapporto che continuano ad avere con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale. A tal fine la Regione incentiva la conservazione dell'originaria destinazione d'uso, la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

     2. Rientrano tra le architetture rurali, oltre a quelle realizzate tra il XIII ed il XIX secolo di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali), anche i manufatti legati alla conduzione agricola, alle relative attività produttive e di servizio del territorio, espressione del paesaggio agrario postunitario caratterizzato dall'azione di colonizzazione del territorio mediante appoderamenti, bonifiche e frazionamenti fondiari.

     3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, sentita la Soprintendenza competente, individua, anche attraverso ricerche o censimenti, le architetture rurali presenti nel proprio territorio e provvede al loro recupero e valorizzazione attraverso appositi programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle stesse.

     4. I programmi di intervento di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 31 bis, commi 4, 5 e 6.

     5.1 programmi di cui al comma 3 stabiliscono:

     a) la definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche delle architetture rurali al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, nel rispetto dei criteri tecnico scientifici per la realizzazione degli interventi definiti dalla normativa statale o da misure comunitarie per tipologie analoghe;

     b) la previsione degli incentivi volti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e delle relative procedure di concessione dei contributi in base alle diverse tipologie di architetture rurali ed ai caratteri dei paesaggi agrari circostanti da recuperare;

     c) le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari nonché di verifica sull'attuazione degli interventi stessi.

     6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo la Regione provvede con le risorse proprie, con i fondi ripartiti tra le regioni ai sensi della I. 378/2003, con i fondi previsti da altra normativa statale o comunitaria nonché con eventuali proventi derivanti da sponsorizzazioni, lasciti o erogazioni liberali.”.

     10. Il comma 5 dell'articolo 31 ter è abrogato.

     11. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 quinquies è inserito il seguente:

     “2 bis. I comuni definiscono, nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi delle varianti speciali previsti dall'articolo 8 della l.r. 28/1980, norme e prescrizioni di interventi finalizzati al risanamento ed alla riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati.”.

     12. Alla lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 36 ter della l.r. 24/1998, le parole da: “gli atti relativi” a: “sottoscrizione dell'accordo stesso,” sono sostituite dalle seguenti: “contestualmente all'indizione della conferenza di servizi, gli atti relativi all'accordo di programma siano sottoposti”.

 

     Art. 72. (Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani).

     1. A partire dal 2006, 2007 e 2008, la Regione promuove, con cadenze triennale,

     la realizzazione di parcheggi urbani mediante la concessione, ai sensi della normativa vigente, di contributi in conto capitale ai comuni. Il relativo onere grava sullo stanziamento del capitolo D44504 del bilancio regionale.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, previo parere delle commissioni consiliari competenti, criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie a favore dei soggetti beneficiari.

 

     Art. 73. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche. Disposizione transitoria).

     1. Alla l.r. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/1999 è aggiunta la seguente:

     “c bis) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, ubicati al di fuori del territorio del comune che intende fronteggiare l'emergenza abitativa e per i quali si deve comunque ottenere l'esplicito e preventivo assenso dei comuni ove insistono gli immobili.”;

     b) dopo l’articolo 17 della l.r. 12/1999 e successive modifiche è inserito il seguente:

     “Art. 17 bis. (Criteri per la determinazione degli oneri accessori dovuti ai comuni e agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

     1. Nelle more dell'effettivo avvio dell'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, secondo quanto disciplinato dal regolamento regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera i), i comuni e gli enti gestori recuperano dagli utilizzatori degli alloggi tutte le somme relative agli oneri accessori, ivi comprese le quote delle spese generali, con le modalità di cui al presente articolo, sulla base di acconti mensili calcolati sul consuntivo degli anni precedenti e successivi conguagli.

     2. Ai fini della determinazione delle somme dovute a conguaglio dall'utenza, i comuni e gli enti gestori calcolano, su base annua, il costo complessivo sostenuto per l'erogazione dei singoli servizi, così come risultante dal bilancio consuntivo di gestione per l'anno di riferimento ed il costo per le utenze dei singoli lotti o caseggiati. L'importo, come sopra ricavato, viene diviso per la superficie utile di tutti gli alloggi in cui è presente il servizio e i singoli lotti o caseggiati e successivamente moltiplicato per la superficie utile delle singole unità immobiliari, individuando, in tal modo, il costo annuo, per assegnatario, di ogni singolo servizio erogato e delle utenze comuni ai lotti o caseggiati. Qualora non siano disponibili i dati relativi alle superfici utili, il costo annuo di ogni singolo servizio erogato viene individuato tenendo conto dei vani convenzionali di quattordici metri quadrati ciascuno.

     3. I comuni e gli enti gestori concedono una riduzione del 30 per cento degli importi dovuti in favore degli assegnatari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

     a) reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da assegni sociali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) o pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) oppure da pensione minima INPS;

     b) stato di effettiva disoccupazione;

     c) totale inabilità al lavoro risultante da certificazione emessa dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;

     d) reddito di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

     4. Il contributo relativo agli oneri accessori è dovuto per i servizi effettivamente erogati.”.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale modifica il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e successive modifiche, al fine di adeguare l'articolo 15 dello stesso regolamento ai criteri di cui all'articolo 17 bis della l.r. 12/1999, come inserito dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 74. (Tavolo interistituzionale permanente per l'emergenza abitativa).

     1. Nell'ambito del sistema coordinato di interventi in materia di politiche abitative, la Regione attiva un Tavolo interistituzionale permanente per l'emergenza abitativa, di seguito denominato Tavolo, con compiti di individuazione e di armonizzazione tecnico-operativa delle misure e delle azioni più efficaci e urgenti per far fronte all'attuale situazione di “emergenza casa” presente sul territorio della Regione.

     2. Il Tavolo è composto da rappresentanti della Regione, dei comuni e delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) nonché delle organizzazioni sindacali, sociali ed economico-imprenditoriali e di altri enti ed associazioni interessati. Le modalità di individuazione e il numero dei componenti del Tavolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     3. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione, è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politica della casa o da un suo

     delegato e si avvale di una segreteria tecnico-operativa, appositamente istituita ai sensi della normativa vigente, posta alle dipendenze di un dirigente della struttura regionale competente nella suddetta materia.

     4. La Regione assicura la dotazione dei locali e delle risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento del Tavolo.

 

     Art. 75. (Fondo speciale di garanzia per la casa ).

     1. La Regione costituisce un Fondo speciale di garanzia per la casa affidato alla gestione di Unionfìdi Lazio S.p.a., società regionale di garanzia fidi costituita ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, come da ultimo modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2003, n. 44, per il rilascio di garanzie a favore dei seguenti soggetti individuati come destinatari di politiche attive per la casa:

     a) soggetti che per età e/o attività lavorative atipiche o precarie non sono in grado di prestare le garanzie richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui finalizzati all'acquisto di immobili come prima casa di abitazione e/o programmi di affitto ed individuati dalla Regione a seguito di proprie graduatorie o determinazioni;

     b) imprese e cooperative impegnate nella realizzazione di programmi di edilizia agevolata e/o convenzionata per il rilascio di polizze fideiussorie da parte di banche e/o compagnie di assicurazioni;

     c) altre categorie sociali ed imprenditoriali considerate meritevoli della prestazione di garanzie complementari a specifiche azioni di sostegno da parte della Regione .

     2. Il Fondo di garanzia, denominato “Fondo speciale di garanzia per la casa”, è costituito da risorse iniziali pari a 32 milioni di euro di cui 2 milioni di euro sotto forma di risorse monetarie e 30 milioni di euro sotto forma di garanzie fideiussorie della Regione.

     3. Il Fondo è regolato da apposita convenzione tra Regione ed Unionfìdi Lazio S.p.a. che ne individua i criteri e le modalità operative.

     4. Le garanzie rilasciate dal Fondo sono di natura primaria e potranno essere concesse per operazioni singole o per operazioni di portafoglio al sistema bancario e assicurativo.

     5. La Unionfìdi Lazio S.p.a. coordina gli interventi di cui al presente articolo con l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a, in quanto soggetto gestore dei fondi speciali destinati alle politiche per la casa, sulla base delle direttive dell'assessorato lavori pubblici e politica della casa.

 

     Art. 76. (Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche).

     1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 30/2002, come modificato dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, le parole: “, di età non superiore ai sessantacinque anni,” sono soppresse.

     2. All'articolo 17 della l.r. 30/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 5 :

     1) all'alinea le parole: “entro sei mesi dalla sua costituzione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2006” e le parole: “alla data del 31 dicembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2005”;

     2) alla lettera c) le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2005”;

     b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     “6 bis. Per agevolare l'estinzione delle morosità, le aziende, anche nelle more dell'approvazione del piano di risanamento di cui al comma 5, possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute, in tutto o in parte, dagli assegnatari degli alloggi, a titolo di canoni e oneri accessori, alla data del 31 dicembre 2005, tenendo conto anche della capacità reddituale dell'assegnatario e dell'entità della somma richiesta. Le predette somme sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dall'azienda, salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari interessati, e i relativi pagamenti possono essere dilazionati in un numero di rate mensili non superiore a sessanta, con applicazione del tasso di interesse legale.

     6 ter. Le modalità di riscossione dei debiti di cui al comma 6 bis si applicano anche alle indennità di occupazione dovute dagli occupanti senza titolo che hanno ottenuto la regolarizzazione ai sensi della legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente la regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.”.

 

     Art. 77. (Costruzione di edifici scolastici intercomunali).

     1. Nell'ambito dell'UPB F16 è istituito il nuovo capitolo denominato “Contributi costanti ventennali per nuove costruzioni di edifici scolastici intercomunali (nuovo limite d'impegno)” con lo stanziamento, per l'armo 2006, di 185 mila euro.

     2. Per l'anno 2006, lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costruzione della scuola intercomunale a servizio dei comuni di Cerreto Laziale, Gerano, Pisoniano, Rocca Canterano, Sambuci e Saracinesco.

 

     Art. 78. (Nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Modifica all'articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a contributi per opere pubbliche su edifici scolastici).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) e successive modifiche, la Regione contribuisce alla realizzazione ed alla manutenzione del nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica con lo stanziamento, per l'anno 2006, di 300 mila euro sul capitolo di nuova istituzione denominato “Realizzazione e manutenzione del nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica” nell'ambito dell'UPB F16.

     2. All'articolo 31 della l.r. 9/2005 le parole; “finanziario 2006” sono sostituite dalle seguenti: “finanziario 2007”.

 

     Art. 79. (Contributo all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comune di Roma per l'attivazione dello sportello informativo con l'utenza).

     1. La Regione concede alFATER del Comune di Roma un contributo di 300 mila euro per la fornitura di attrezzature per l'attivazione dello sportello informativo con l'utenza.

     2. L'importo di cui al comma 1 trova copertura finanziaria attraverso aumento di pari importo del capitolo 511 dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 80. (Adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all'ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

     1. L'ente gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica deve adeguare il prezzo di cessione dei beni ad esso intestati in base alla nuova rendita catastale, come previsto dall'articolo 1, comma 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato dall'articolo 43, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a seguito di notifica di variazione effettuata dall'ufficio del territorio unico competente in materia.

 

     Art. 81. (Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici” e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica ed archeologica” e successive modifiche e all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e termini di scadenza per ottenere benefici e provvidenze).

     1. Al comma quarto dell'articolo 1 della Ir. 51/1982 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole: “ e d)” sono sostituite dalle seguenti: “, d) e e)”;

     b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

     “c bis) 20 per cento per i comuni da 3000 a 3999 abitanti;

     c ter) 25 per cento per i comuni da 4000 a 4999 abitanti.”.

     2. All'articolo 8, comma 1 bis, della l.r. 27/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole: “ e d)” sono sostituite dalle seguenti: “, d) e e)”;

     b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

     “c bis) 20 per cento per i comuni da 3000 a 3999 abitanti;

     c ter) 25 per cento per i comuni da 4000 a 4999 abitanti.”.

     3. All'articolo 93, comma 3 bis, primo periodo, della l.r. 6/1999, le parole: “ e d)” sono sostituite dalle seguenti: “, d) e e)”.

 

     Art. 82. (Disposizioni in materia di opere pubbliche).

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo a contributi per sedi comunali, dopo le parole: “del Palazzo Ex-Eca” sono inserite le seguenti: “ed aree limitrofe”.

     2. È confermato il finanziamento concesso alla Parrocchia S. Andrea Avellino con determinazione dirigenziale n. B4367 del 25 novembre 2004 ed il termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi è fissato al 15 ottobre 2006.

     3. È confermata e riassegnata al Comune di Palestrina l'attribuzione di 500 mila euro, prevista dall'articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10 relativo a contributi per sedi comunali, da destinare alla costruzione della sede comunale.

     4. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo R42501 è confermato e riassegnato al comune di Segni la somma di 95 mila euro quale contributo straordinario per i lavori, effettuati e/o da effettuare, di completamento ed ampliamento della sede comunale approvati con deliberazione della Giunta comunale 11 marzo 2004, n. 25.

     5. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo F16501, è confermato e riassegnato al comune di San Cesareo l'importo di 450 mila euro quale contributo straordinario per i lavori di completamento della nuova scuola media in località “Villa Rospigliosi”.

     6. È confermato il finanziamento concesso al Comune di Vico nel Lazio con deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2003, n. 1369 ed il termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi è fissato al 15 ottobre 2006.

     7. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo FI6501, è assegnato al comune di Ventotene il contributo straordinario di 350 mila euro per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico di Via Olivi.

     8. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo CI2520, è confermato e riassegnato al comune di Sperlonga il contributo straordinario di 1 milione di euro come concorso alla realizzazione del programma di interventi inseriti nel piano della mobilità e accessibilità a servizio della fruizione turistica.

     9. È confermato il finanziamento concesso alla Parrocchia S. Maria di Arce con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 459 ed il termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi è fissato al 15 ottobre 2006.

     10. È confermato il finanziamento concesso al Comune di Rieti con deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2004, n. 1211 ed il termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi è fissato al 15 ottobre 2006.

     11. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo R42501 è confermato e riassegnato al comune di Roiate la somma di 300 mila euro per lavori di ristrutturazione dell'ex scuola materna da adibire a sede comunale.

     12. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo E52525 è confermato e riassegnato al comune di Rocca di Papa la somma di 300 mila euro quale contributo straordinario per i lavori, effettuati e/o da effettuare, di recupero e valorizzazione della Rocca Medievale.

     13. È confermato il finanziamento concesso al Comune di Fiumicino con determinazione dirigenziale n. B4372 del 26 novembre 2004 ed il termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi è fissato al 15 ottobre 2006.

 

     Art. 83. (Estinzione agevolata delle morosità degli oneri accessori dovuti ai comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

     1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono stabilire modalità di recupero in via transattiva degli oneri dovuti, in tutto o in parte, dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni stessi, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, determinati, con effetto retroattivo, previa ridefìnizione del debito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, come inserito dalla presente legge.

     2. I comuni possono concedere una riduzione sulle somme dovute fino ad un massimo del trenta per cento nel caso di pagamento in un'unica soluzione, ovvero, in alternativa, una riduzione fino ad un massimo del dieci per cento nel caso di pagamento dilazionato, in un numero di rate mensili non superiore a sessanta, maggiorate degli interessi legali.

 

     Art. 84. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 “Autorecupero del patrimonio immobiliare” e successive modifiche).

     1. Alla l.r. 55/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 1, comma 1, le parole: “, gli altri enti pubblici territoriali e non,” sono sostituite dalle seguenti: “e gli altri enti pubblici, preferibilmente”;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 2, le parole: “ed il rifacimento delle facciate” sono sostituite dalle seguenti: “, il rifacimento delle facciate, la riparazione o sostituzione dei serramenti esterni, il rifacimento e/o l'adeguamento alla vigente normativa degli impianti nonché”;

     2) al comma 3, le parole: “i serramenti interni ed esterni nonché gli impianti tecnologici a norma e” sono sostituite dalle seguenti: “i serramenti interni gli impianti tecnologici interni alle abitazioni, compresa la loro messa a norma e”;

     c) all'articolo 4, comma 1, lettera d), la parola “esclusiva” è sostituita dalla seguente: “principale”.

 

     Art. 85. (Modalità di realizzazione a scomputo di opere di inserimento dei parcheggi nel contesto urbano).

     1. A scomputo totale o parziale del corrispettivo dovuto per la costituzione del diritto di superficie per la costruzione di parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, concernente disposizioni in materia di parcheggi, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente, con le modalità e le garanzie stabilite dall'amministrazione concedente, le opere pubbliche, d'importo non superiore alla soglia comunitaria, individuate dalla stessa amministrazione e finalizzate all'inserimento dei parcheggi stessi nel contesto urbano.

     2. I comuni che si sono dotati del piano urbano parcheggi (PUP) possono prevedere all'interno del piano stesso la realizzazione di parcheggi pertinenziali, rotazionali e di scambio.

 

     Art. 86. (Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle modalità ed ai termini per l'ottenimento di benefici e provvidenze).

     1. All'articolo 93 della L.R. 6/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 le parole: “dall'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e da una dettagliata relazione sui lavori da effettuare, fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta nonché di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi di settore. I dipartimenti” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della 1. 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni) e da una dettagliata relazione sui lavori da effettuare, con la relativa stima dei costi, fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta nonché di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi di settore. Le direzioni regionali”;

     b) dopo il comma 3 bis sono inseriti i seguenti:

     “3 ter. Per le domande di finanziamento valgono le seguenti disposizioni:

     a) gli enti richiedenti possono presentare al massimo due, ovvero quattro qualora trattasi di comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, domande di finanziamento di opere pubbliche per ogni legge regionale che ne preveda il finanziamento, indicando l'ordine di priorità delle domande stesse;

     b) gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono richiedere il finanziamento solo di opere già inserite nel proprio piano triennale delle opere pubbliche;

     c) per le domande presentate entro il 30 giugno 2006, la disposizione di cui alla lettera b) è soddisfatta entro i successivi novanta giorni ed entro lo stesso termine ne è data comunicazione alla direzione regionale competente in materia.

     3 quater. Le economie derivanti da revoche di finanziamenti effettuate entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello della concessione vengono assegnate al capitolo di competenza e concorrono, in aggiunta allo stanziamento già previsto nel capitolo, alla programmazione di nuovi finanziamenti.”.

     c) al comma 4:

     1) le parole: “autorizzazione della Giunta regionale.” sono sostituite dalle seguenti: “autorizzazione regionale.”;

     2) le parole: “oltre il termine dell'esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “oltre il termine del secondo esercizio successivo a quello”.

 

     Art. 87. (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive modifiche).

     1. L'articolo 6 della L.R. 88/1980 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. (Erogazione dei contributi).

     1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato secondo le seguenti modalità:

     a) finanziamento regionale oltre 125 mila euro:

     1) per il 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di concessione del finanziamento;

     2) per il 50 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori;

     3) per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori, attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;

     4) per il 10 per cento, o per il minor importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera;

     b) finanziamento regionale fino a 125 mila euro:

     1) per l'80 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di concessione del finanziamento;

     2) per il 20 per cento, o per il minor importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

     2. I contributi in conto mutuo sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.”.

 

     Art. 88. (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 30/1998, come sostituito dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, è aggiunto il seguente:

     “3 bis. La Regione, con deliberazione della Giunta, stabilisce i criteri di potenziamento e adeguamento delle unità di rete, favorendo le forme associative di cui al comma 3, lettera b), sentita la commissione consiliare competente.”.

     2. All'articolo 31 della l.r. 30/1998, come modificato dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 ter dopo le parole: “I cittadini ultrasettantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra rientranti nello scaglione di reddito imponibile” è inserita la seguente: “individuale” e le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006”;

     b) dopo il comma 3 ter è aggiunto il seguente:

     “3 quater. I soggetti che percepiscono gli assegni sociali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) o le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e successive modifiche, nonché le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e successive modifiche, residenti nel Lazio, hanno diritto alla libera circolazione sulle linee del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferrovia di competenza della Regione nonché sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane. La Giunta regionale, previo accordo con i soggetti gestori dei relativi servizi o, relativamente al trasporto pubblico locale, con i comuni interessati, disciplina le modalità per la fruizione delle suddette agevolazioni, nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo del bilancio regionale.”.

 

     Art. 89. (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea”).

     1. All'articolo 45 della l.r. 16/2003, come modificato dalla legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 7 le parole: “al 31 dicembre 2001.” sono sostituite dalle seguenti: “in essere fino al 31 dicembre 2006.”;

     b) al comma 12 le parole da: “attualmente gestiti” a: “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “finanziati dal fondo regionale trasporti, con percorrenze superiori ad un milione e mezzo di chilometri annui, possono prorogare al 31 dicembre 2006, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 bis del d.lgs. 422/1997, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 concernente la legge finanziaria 2006,”;

     c) al comma 13 le parole: “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti:

     “, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 bis del d.lgs. 422/1997, come da ultimo modificato dalla 1. 266/2005, al 31 dicembre 2006,”;

     d) al comma 18, le parole da: “utilizzano la tessera di servizio” a: “comandi.” sono sostituite dalle seguenti: “, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo delle capitanerie di porto, al personale dell'ANAS S.p.a. munito di tessera per l'espletamento del servizio di polizia stradale, utilizzano la tessera di servizio.”;

     e) al comma 20, dopo le parole: “Alla scadenza di detto programma” sono inserite le seguenti: “, differita al 31 dicembre 2006,”.

 

     Art. 90. (Disposizioni concernenti i servizi integrativi di trasporto pubblico di linea).

     1. Gli enti locali che hanno affidato servizi integrativi di trasporto pubblico di linea ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della 1. 15 marzo 1997, n. 59) possono, su richiesta dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano regolarmente il suddetto servizio integrativo, trasformare i relativi affidamenti in autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Tali autorizzazioni sono da considerarsi in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai regolamenti comunali.

 

     Art. 91. (Intervento finanziario in favore della Compagnia Trasporti Laziale S.p.a - CO.TRA.L.).

     1. Nell'ambito della disponibilità del capitolo D44515 l'importo di 4 milioni di euro è destinato all'azienda pubblica CO.TRA.L. per un progetto di riqualificazione comprensivo della restaurazione e della messa in funzione della funicolare nel Comune di Rocca di Papa e della realizzazione di un parcheggio di scambio con il capolinea CO.TRA.L..

 

     Art. 92. (Intervento finanziario per l'adeguamento del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo D44506 l'importo di 25 milioni di euro è destinato alle stesse finalità previste dall'articolo 43, comma 3, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 relativo all'adeguamento ed ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma.

 

     Art. 93. (Disposizione concernente i servizi di linea di gran turismo).

     1. Nelle more dell'emanazione di una specifica disciplina regionale concernente i servizi di linea di gran turismo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007, è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del servizio stesso previste dall'articolo 4, comma 5 bis, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale), aggiunto dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 [38].

 

     Art. 94. (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche).

     1. Alla L.R. 32/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

     “b) per l'installazione sul veicolo di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente, quali radio di servizio e apparecchiature ad essa collegate, dispositivi per il pagamento con carte di credito, divisori protettivi;”;

     b) dopo la lettera b) dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

     “b bis) per la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina a alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).”;

     c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: “di lire sei milioni, elevabili a dieci” sono sostituite dalle seguenti: “di 3 mila 500 euro, elevabili a 7 mila euro”;

     d) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     “1. Le domande per la concessione dei contributi sono inoltrate al direttore regionale competente in materia di mobilità, per mezzo di lettera raccomandata o direttamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno.”;

     e) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

     “1 bis. La Regione concede i contributi di cui all'articolo 1, nei limiti previsti dallo stanziamento di bilancio, entro il 31 dicembre di ogni anno.”.

 

     Art. 95. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 relativo all'istituzione del comitato tecnico istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione. Disposizione transitoria).

     1. Al comma 1 dell'articolo 12 della Lr. 14/1998, le parole: “il Comitato tecnico istituzionale” sono sostituite dalle seguenti: “l'Osservatorio istituzionale”.

     2. Ai commi 2, 3 e 6 dell'articolo 12 della l.r. 14/1998 le parole: “il Comitato tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “l'Osservatorio istituzionale”.

     3. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 14/1998 sono apportate le seguenti

     modifiche:

     a) alla lettera a) le parole: “trasporti e” sono soppresse;

     b) alla lettera c) dopo le parole: “dell'area circolazione e sicurezza stradale” sono aggiunte le seguenti: “nonché di sei funzionari regionali come di seguito designati:

     1) uno dall'assessore competente in materia di sanità;

     2) uno dall'assessore competente in materia di ambiente;

     3) uno dall'assessore competente in materia di trasporti;

     4) uno dall'assessore competente in materia di scuola;

     5) uno dall'assessore competente in materia di urbanistica;

     6) uno dall'assessore competente in materia di affari istituzionali.”;

     c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     “f) quattro rappresentanti di associazioni sensibili alle tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza nella circolazione scelte tra quelle maggiormente rappresentative a seguito di avviso pubblico;”;

     d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     “g) due professionisti esterni all'amministrazione regionale di cui uno esperto in comunicazione sociale e uno esperto in sicurezza della circolazione stradale;”.

     4. [Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 14/1998 le parole “il Comitato” sono sostituite dalle seguenti: “l'Osservatorio istituzionale” ] [39].

     5. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 14/1998 è sostituito dal seguente:

     “5. L'Osservatorio istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).”

     6. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Osservatorio istituzionale di cui all'articolo 12 della Lr. 14/1998, come modificato dai commi precedenti, è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 96. (Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 42 “Istituzione della giornata per la sicurezza stradale”).

     1. Alla l.r. 42/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     “1. La Regione istituisce la giornata regionale per la sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla popolazione giovanile in età scolastica.”;

     b) al comma 1 dell'articolo 2 le parole “ad una associazione” sono sostituite dalle seguenti: “ad una o più associazioni”;

     c) all'articolo 3 le parole “, quantificata in euro 258.228,34,” sono soppresse.

 

     Art. 97. (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 “Promozione della costituzione dell'azienda stradale Lazio - ASTRAL S.p.a.” e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche).

     1. Alla L.R. 12/2002, come modificata dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: “La Regione,” sono inserite le seguenti: “fermi restando le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale nonché le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo riservate alla Regione stessa dall'articolo 124 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche,”;

     b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: “, la manutenzione straordinaria” sono soppresse;

     c) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “2. L'Azienda esercita ulteriori funzioni e compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni e compiti indicati al comma 1, lettera a), eventualmente affidati dalla Regione con i contratti di servizio di cui all'articolo 6 e può altresì effettuare, attività in favore di soggetti terzi, quali servizi di progettazione, consulenza ed assistenza.”.

     2. Alla l.r. 14/1999, come modificata dalla legge regionale 2 settembre 2003, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 124 le parole: “, la manutenzione straordinaria” sono soppresse;

     b) al comma 2 dell'articolo 125, dopo le parole: “manutenzione ordinaria” sono inserite le seguenti: “e straordinaria”.

     3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12/2002, come modificata dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, ed allo scopo di assicurare l'unitarietà gestionale del sistema viario regionale nonché le necessarie integrazioni funzionali e le opportune sinergie operative con la rete viaria provinciale, le province stipulano con la Regione appositi protocolli d'intesa che regolano anche la partecipazione delle province al capitale sociale di ASTRAL S.p.a. e la presenza di rappresentanti delle province stesse nel Consiglio di amministrazione dell'azienda.

     4. La Regione provvede ad assegnare alle province, con le modalità previste dall'articolo 15 della l.r. 14/1999, risorse straordinarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione straordinaria della rete viaria regionale, delegati alle province stesse dall'articolo 125, comma 2, della l.r. 14/1999, come modificata dal presente articolo.

     5. Nelle more della stipula dei protocolli d'intesa di cui al comma 3 le modifiche apportate alla l.r. 14/1999 dal comma 2 del presente articolo non producono effetti.

 

     Art. 98. (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”).

     1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 38/1998, dopo le parole “contratti di solidarietà” sono aggiunte le seguenti: “nonché l'adozione di un Codice etico per un lavoro chiaro, sicuro e regolare, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.”.

     2. All'articolo 7 della L.R. 38/1998:

     a) al comma 2, le parole: “è presieduta dall'assessore regionale alle politiche per il lavoro o da un suo delegato”, sono sostituite dalle seguenti: “è convocata e presieduta congiuntamente dall'assessore regionale alle politiche per il lavoro e dall'assessore regionale alla formazione o loro delegati”;

     b) nel caso di assenza o impedimento di uno dei due assessori la commissione regionale, per questioni di particolare urgenza, è convocata e presieduta dall'altro assessore.”.

     3. Dopo l'articolo 7 della l.r. 38/1998, è inserito il seguente:

     “Art. 7 bis. (Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali).

     1. Presso la Regione, è istituito il “Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali”, di seguito denominato “Tavolo interassessorile”, con compiti di proposta e iniziativa in relazione agli interventi tesi a favorire la stabilizzazione occupazionale, anche attraverso le iniziative locali per l'occupazione ed i progetti obiettivo sulla base degli accordi raggiunti con le parti sociali.

     2. Il Tavolo interassessorile è composto:

     a) dall'assessore regionale competente in materia di politiche per il lavoro, che lo presiede, o suo delegato;

     b) dall'assessore regionale competente in materia di bilancio, o suo delegato;

     c) dall'assessore regionale competente in materia di formazione, o suo delegato;

     d) dall'assessore regionale competente in materia di innovazione, o suo delegato;

     e) dall'assessore regionale competente in materia di piccole e medie imprese, o suo delegato.

     3. Il Tavolo interassessorile è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle politiche per il lavoro.

     4. Il presidente del Tavolo interassessorile può fare intervenire alle sedute i soggetti competenti nelle materie oggetto di esame.

     5. La struttura regionale competente per le politiche per il lavoro svolge le funzioni di segreteria tecnica del Tavolo interassessorile.”.

     4. All'articolo 28 della l.r. 38/1998 dopo la lettera a bis) del comma 2 è inserita la seguente:

     “a ter) partecipare al sistema nazionale Borsa Lavoro, attraverso la creazione di un nodo regionale;”.

 

     Art. 99. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 “Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro”).

     1. All'articolo 3 della l.r. 21/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera h) del comma 1 è inserita la seguente:

     “h bis) la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori medesimi, anche attraverso la concessione degli incentivi previsti nel programma operativo di cui all'articolo 4;”;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     “1 bis. Il datore di lavoro pubblico o privato beneficiario degli incentivi di cui al comma 1, lettera h bis), restituisce alla Regione le somme percepite a titolo di incentivo, nel caso in cui il relativo rapporto con il lavoratore, per cause imputabili alla volontà del datore di lavoro, abbia una durata inferiore ai sessanta mesi.”.

 

     Art. 100. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 21 “Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Latina” e successive modifiche).

     1. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della l.r. 21/1995 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     “2 bis. I finanziamenti alle imprese sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare dei regolamenti di esenzione o “de minimis” adottati dalla Commissione europea in forza dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 (sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato).”.

 

     Art. 101. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione” e successive modifiche).

     1. All'articolo 3 della l.r. 29/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     “a) le persone maggiorenni che, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, non abbiano compiuto trentasei anni di età, iscritti da almeno sei mesi ai centri per l'impiego di cui all'articolo 29 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro);”;

     b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

     “a bis) donne non dipendenti, non pensionate e non titolari di partita IVA;”;

     c) dopo la lettera g) del comma 1, è aggiunta la seguente:

     “g bis) le persone in esecuzione penale detenute o internate ovvero ammesse al lavoro esterno, i familiari di primo grado degli internati in condizioni di accertato disagio, le persone ex detenute e gli immigrati.”;

     d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa, rappresentare la maggioranza delle quote del capitale sociale ed essere soci amministratori dell'impresa beneficiaria dei contributi.”.

     2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/1996 le parole: “alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a. di seguito denominata FILAS” sono sostituite dalle seguenti: “all'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a.”.

     3. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 29/1996 sono aggiunti i seguenti:

     “5 bis. Alle imprese, costituite in prevalenza da soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g bis), possono essere concessi contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 15 mila euro, nonché finanziamenti di importo massimo pari a 15 mila euro ad un tasso di interesse dell' 1 per cento.

     5 ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 bis sono destinate a coprire fino al 95 per cento delle spese individuate al comma 4.”.

     4. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 29/1996 è sostituito dal seguente:

     “5. Nel caso in cui si verifichi la violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, ovvero vengano riscontrate irregolarità nell'attuazione del progetto, l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. provvede al recupero coattivo dei finanziamenti concessi nelle forme e nei modi previsti dalla apposita convenzione sottoscritta dalla Regione e dal soggetto attuatore della legge.”.

     5. Ai commi 2 e 4 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 8, al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 29/1996, la parola: “FILAS” è sostituita dalle seguenti: “Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a.”.

     6. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/1996 è sostituito dal seguente:

     “1. Ai lavoratori che esercitano il diritto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) che non beneficino delle disposizioni contenute nel capo II, può essere concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima di 15 mila euro. Tale contributo può essere richiesto anche dai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza diritto all'indennità relativa.”.

 

     Art. 102. (Disposizione transitoria relativa al programma triennale di interventi a favore dei giovani, previsto all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”).

     1. Nelle more dell'adozione del programma triennale di cui all'articolo 6 della l.r. 29/2001, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili e sentita la commissione consiliare competente, provvede all'individuazione degli interventi che la Regione intende perseguire in favore dei giovani nell'anno 2006, delle relative risorse, nonché degli indirizzi per la realizzazione degli interventi stessi.

     2. La Giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni adotta e sottopone alle competenti commissioni il piano triennale previsto dalla l.r. 29/2001.

 

     Art. 103. (Modifica all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle comunità giovanili).

     1. Il comma 7 bis dell'articolo 82 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:

     “7 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previa ricognizione effettuata dalle strutture competenti, provvede ogni anno all'individuazione delle comunità giovanili che operano con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale. Con il medesimo provvedimento la Giunta determina, nell'ambito dello stanziamento annuale, la quota da destinare alle iniziative di cui al presente comma, che comunque non può superare il 40 per cento delle disponibilità nonché il contributo relativo da assegnare ai soggetti individuati. La deliberazione di cui al comma 7 è adeguata alle disposizioni di cui al presente comma nei termini e con le procedure in esso previste per l'adozione.”.

 

     Art. 104. (Politiche e strategie di genere e promozione delle pari opportunità).

     1. La Regione promuove le politiche e le strategie di genere, nonché la diffusione della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale, anche attraverso:

     a) la creazione di una rete di collegamento tra gli organismi di pari opportunità;

     b) l'organizzazione di percorsi formativi in favore dei cittadini; c) l'inclusione sociale;

     d) il monitoraggio delle discriminazioni di genere presenti nelle aziende del Lazio.

     2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F31, di un apposito capitolo denominato “Politiche e strategie di genere e promozione delle pari opportunità”, con uno stanziamento pari a 500 mila euro, la cui destinazione è definita con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 105. (Modifiche alla L.R. 1 settembre 1999, n. 19 “Istituzione del prestito d'onore” e successive modifiche).

     1. L'articolo 2 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge le persone maggiorenni che, alla data della presentazione della domanda, non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età e si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) siano in stato di non occupazione risultante da documentazione rilasciata, non più di quindici giorni prima della presentazione della domanda, dai competenti uffici amministrativi ai sensi della vigente normativa in materia;

     b) siano residenti nella Regione Lazio;

     c) non siano beneficiari di analoghe agevolazioni statali o di altri soggetti pubblici negli ultimi tre anni, nei limiti degli aiuti “de minimis” previsti dalla normativa comunitaria vigente ed, in particolare, dal regolamento adottato dalla Commissione europea in forza dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 (sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali).

     2. Non possono in ogni caso accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge:

     a) i titolari di partita IVA movimentata in data antecedente alla presentazione della domanda;

     b) i titolari di partita IVA aperta da oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, anche se non movimentata.”.

     2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente:

     “1. Sono finanziabili i progetti ritenuti validi sotto il profilo delle competenze, della capacità del soggetto proponente, della fattibilità tecnica, della cantierabilità, della redditività e della sostenibilità finanziaria dell'iniziativa, finalizzati alla realizzazione di un'attività autonoma in forma individuale riguardante qualunque settore e con sede operativa ubicata nella Regione, ad esclusione:

     a) delle libere professioni;

     b) dei settori sensibili ai sensi della normativa e degli orientamenti comunitari vigenti in materia.”.

     3. L'articolo 4 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. (Agevolazioni).

     1. Ai soggetti indicati nell'articolo 1, i cui progetti siano ritenuti ammissibili, sono concesse le seguenti agevolazioni a copertura degli investimenti fino ad un importo massimo di 30 mila euro, di cui:

     a) 50 per cento contributo in conto investimento;

     b) 50 per cento prestito agevolato, restituibile in cinque anni ad un tasso a carico del beneficiario pari al 2,5 per cento annuo, salvo verifica del merito creditizio da parte dell'istituto di credito. Per tali finalità la Regione stipula apposite convenzioni con la Unionfidi Lazio e/o con altri soggetti, a garanzia del pagamento della differenza

     tra il tasso definito in convenzione e quello previsto a carico del beneficiario. I prestiti possono altresì essere assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 relativo alla società Unionfidi Lazio;

     c) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa.

     2. Qualora il piano degli investimenti presentato sia superiore a 30 mila euro, è necessario indicare i beni oggetto della richiesta delle agevolazioni.

     3. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica od usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. Sono ammissibili, inoltre, le spese per:

     a) impianti specifici;

     b) ristrutturazioni entro il limite del 10 per cento del totale dell'investimento ammesso.

     4. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda, nonché spese per:

     a) l'acquisto di terreni;

     b) la costruzione, l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria di immobili;

     c) prestazioni di servizi; d) stipendi e salari.”.

     4. L'articolo 5 della Ir. 19/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. (Valutazione ed ammissibilità delle domande).

     1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono presentate direttamente dall'interessato preso gli uffici della BIC Lazio S.p.a. secondo la modulistica approvata dagli uffici dell'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro e che BIC Lazio S.p.a. rende disponibile presso i propri canali informativi. Alle domande deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo uno schema predisposto dalla Regione e contenente le informazioni necessarie a valutare la validità dell'iniziativa.

     2. Le domande di agevolazione sono valutate sotto il profilo tecnico dalla BIC Lazio S.p.a., sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e sottoposte all'esame di un comitato di valutazione, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione. Il comitato di valutazione è presieduto dal direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro ed è composto da tre funzionari regionali, come di seguito indicati:

     a) uno dall'assessore competente in materia di politiche per il lavoro, scelto nell'ambito del rispettivo assessorato;

     b) uno dall'assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, scelto nell'ambito del rispettivo assessorato;

     c) uno dall'assessore competente in materia di economia e finanza, scelto nell'ambito del rispettivo assessorato.

     3. Il comitato di valutazione esprime un parere obbligatorio e strumentale al perfezionamento del procedimento decisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 relativo ai fondi speciali regionali, entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle domande valutate.

     4. Il consiglio di amministrazione della BIC Lazio S.p.a., acquisito il parere del comitato di valutazione, delibera nel merito l'esito della domanda entro venticinque giorni dalla acquisizione del parere stesso.”.

     5. L'articolo 6 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. (Concessione delle agevolazioni).

     1. La deliberazione della BIC Lazio S.p.a. di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed indica l'importo delle agevolazioni concesse.

     2. Per almeno tre anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni i beni oggetto delle agevolazioni non sono alienabili e sono vincolati all'esercizio dell'attività.

     3. Qualora la valutazione della domanda rilevi carenze tecnico-progettuali a fronte di una iniziativa potenzialmente fattibile, la BIC Lazio S.p.a., acquisito il parere del comitato di valutazione, può deliberare l'ammissione ad un percorso formativo gratuito finalizzato a colmare le lacune rilevate e a sviluppare il progetto operativo.

     4. Per le attività di informazione, istruttoria, monitoraggio, tutoraggio e formazione la Regione si avvale del supporto tecnico della BIC Lazio S.p.a.

     5. La BIC Lazio S.p.a. utilizza per l'erogazione del contributo le somme disponibili nel fondo speciale di cui all'articolo 9 bis costituite presso la BIC Lazio S.p.a. medesima. Per l'attuazione del provvedimento agevolativo la BIC Lazio S.p.a. provvede a stipulare un contratto con l'impresa beneficiaria nel rispetto della presente normativa.”.

     6. L'articolo 8 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. (Controlli e revoca delle agevolazioni).

     1. La Regione tramite gli uffici competenti può effettuare ispezioni e verifiche tese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni ed eventuali irregolarità commesse dai beneficiari, dandone comunicazione alla BIC Lazio S.p.a..

     2. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità sia da parte della BIC Lazio S.p.a. nell'ambito della gestione del fondo, sia da parte della Regione, anche attraverso i controlli di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione della BIC Lazio S.p.a., acquisito il parere del comitato di valutazione, delibera la revoca delle agevolazioni concesse e attiva le procedure per il recupero delle somme erogate.”.

 

     Art. 106. (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 “Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione”).

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'alinea dopo la parola: “Regione” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, ed in particolare di quanto disciplinato in materia di aiuti di Stato,”;

     b) il numero 3) della lettera a) è abrogato.

     2. L'articolo 11 della l.r. 20/2003 è abrogato.

     3. Per effetto della modifica di cui al comma 2, la l.r. 20/2003 produce effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 107. (Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche”).

     1. L'articolo 40 della l.r. 17/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 40. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri relativi alle spese in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti del capitolo B22512, che assume la seguente denominazione: “Finanziamento del piano annuale per la valorizzazione delle risorse di cava, il recupero ambientale delle cave dismesse, le incentivazioni per la ricerca dei materiali alternativi, il riutilizzo dei materiali derivanti da costruzione e demolizione di manufatti”.

     2. Gli oneri derivanti dalle spese correnti della presente legge gravano sul capitolo B21507, che assume la seguente denominazione: “Finanziamento delle iniziative in materia di sicurezza dei lavoratori del settore delle attività estrattive, potenziamento ed esercizio della struttura Ispettorato regionale di

     polizia mineraria (corsi specifici, aggiornamento del personale, acquisto di beni strumentali, partecipazioni a convegni, fiere e mostre anche all'estero) ed ogni altra iniziativa prevista dall'articolo 6 della l.r. 17/2004”.

     3. L'80 per cento delle entrate derivanti dal pagamento del contributo ambientale di cui all'articolo 15 della presente legge è imputato sul capitolo B22512 di cui al comma 1. Il 20 per cento delle entrate derivanti dal pagamento del suddetto contributo è imputato sul capitolo B21507 di cui al comma 2.”.

 

     Art. 108. (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ai contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche).

     1. Al comma 2 dell'articolo 86 della l.r. 2/2004 dopo le parole: “aree pubbliche” sono inserite le seguenti: “anche singoli operatori”.

 

     Art. 109. (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio.”. Riorganizzazione del calendario fieristico per Fanno 2006).

     1. Alla l.r. 14/1991 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente;

     “1. Le domande di autorizzazione degli enti organizzatori di manifestazioni, debitamente sottoscritte dal rappresentante legale dell’ente medesimo, debbono pervenire, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà l'evento, al competente assessorato regionale, se trattasi di manifestazioni fieristiche “internazionali”, “nazionali” e “regionali” o al comune ove si svolge la manifestazione, se trattasi di manifestazioni fieristiche “locali”.”;

     b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     “Art. 8 bis. (Definizione del quartiere fieristico e certificazione).

     1. La Regione, con apposito regolamento, disciplina i requisiti necessari per l'individuazione dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica nazionale ed internazionale, anche al fine di consentire agli enti organizzatori di ottenere la certificazione di cui al comma 2.

     2. Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ed internazionale, ai fini del riconoscimento da parte della Regione delle predette qualifiche, devono avvalersi di certificazione rilasciata da enti o

     società riconosciute dall'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano, istituito in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 16 dicembre 2004.

     3. La Regione, al fine di consentire quanto previsto dal comma 2, procede alla determinazione dei sistemi idonei di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ed internazionale.”.

     2. La Regione emana il regolamento di cui all'articolo 8 bis della l.r. 14/1991 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Al fine di garantire un immediato e razionale utilizzo delle strutture del nuovo quartiere fieristico della Fiera di Roma S.p.a., per l'anno 2006 si procede ad una riorganizzazione del calendario degli eventi in programma nel vecchio e nel nuovo quartiere fieristico, anche con l'aggiunta di nuove manifestazioni, la cui domanda di autorizzazione deve pervenire, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 14/1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'assessorato regionale competente in materia di piccola e media impresa, commercio ed artigianato, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 110. (Modifica all'articolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a contributi alle imprese artigiane).

     1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 2/2004 le parole: “e dalle aziende unità sanitarie locali in comunione” sono sostituite dalle seguenti: “, dalle aziende USL in comunione e dagli altri enti dipendenti dalla Regione”.

 

     Art. 111. (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33. “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche).

     1. Alla l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. (Formazione professionale degli operatori del commercio).

     1. Al fine di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, la Regione promuove la formazione professionale di coloro che intendono avviare attività commerciali e l'aggiornamento degli operatori commerciali già in attività.

     2. L'assessorato competente in materia di attività produttive, di concerto con l'assessorato competente in materia di formazione professionale, individua:

     a) appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, finalizzati allo sviluppo delle capacità professionali di coloro che intendono avviare attività commerciali;

     b) corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione per gli operatori del commercio già in attività.

     3.1 percorsi integrati assistiti di cui al comma 2, lettera a) consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie tecnico-economiche attinenti all'attività di vendita, alla salute, alla sicurezza ed all'informazione dei consumatori, accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire l'acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti freschi e conservati.

     4. I corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettera b), riguardano i settori dell'organizzazione e della gestione aziendale, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell'informazione dei consumatori.

     5. L'organizzazione dei percorsi integrati assistiti di cui al comma 2, lettera a), nonché dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettera b), è affidata in convenzione alle associazioni del settore del commercio rappresentative a livello regionale, che provvedono alla loro realizzazione attraverso i Centri di Assistenza Tecnica (CAT), di cui all'articolo 6.

     6. Per la partecipazione ai corsi di cui al comma 2, possono essere previste forme di incentivazione dei titolari, dei collaboratori e dei soci di società di persone delle piccole e medie imprese del settore del commercio.”;

     b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

     “b) formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;”;

     c) il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

     “3. La domanda di reintestazione di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica di una piccola impresa commerciale consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni; la reintestazione è rilasciata a seguito di cessione o affidamento in gestione dell'azienda.”;

     d) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

     “Articolo 49 bis. (Giornate di vendita a prezzo scontato).

     1. I comuni possono individuare fino a quattro giornate, nel corso dell'anno, da dedicare alla vendita a prezzo scontato. Le suddette giornate non possono essere individuate nei trenta giorni che precedono l'inizio dei saldi sia invernali che estivi.

     2. Nel corso delle iniziative di cui al comma 1, l'attività di vendita può essere svolta anche in deroga agli articoli 31 e seguenti, all'articolo 46, commi 2 e 3, nonché a quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della l.r. 33/1999.

     3. La misura degli sconti applicata ai prodotti posti in vendita durante le iniziative di cui al comma 1 può essere comunicata al pubblico nei modi e nelle forme che i titolari degli esercizi commerciali ritengono più idonei e nel rispetto della normativa vigente.

     4. Le iniziative di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi commerciali che offrono normalmente prodotti a prezzi scontati rispetto ai listini originali.”;

     e) dopo il comma 2 dell'articolo 63 sono inseriti i seguenti:

     “2 bis. La nuova autorizzazione rilasciata per conversione non pregiudica i diritti acquisiti con la autorizzazione originaria, quali presenze effettive registrate nei mercati e nelle fiere.

     2 ter. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) rilasciate da comuni di altre regioni a soggetti che abbiano trasferito la propria residenza o la sede legale nel Lazio sono convertite, previa richiesta dell'interessato, dal comune di nuova residenza.”;

     f) dopo il comma 1 dell'articolo 68 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. Per le finalità di cui all' articolo 5 è istituito apposito capitolo di spesa nell'ambito dell'UPB B31, con lo stanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008”.

     2. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 69 è abrogata;

     b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 71, dopo la parola: “dettaglio”, sono aggiunte le seguenti: “nonché l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale;”.

 

     Art. 112. (Modifiche all'articolo 7 e all'articolo 44 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 concernenti rispettivamente contributi finanziari per l'adeguamento alle norme antifumo e contributi finanziari all'Esposizione permanente del design e del made in Italy).

     1. Alla l.r. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell'articolo 7 la parola: “regionale” è soppressa e le parole: “2005, 2006 e 2007” sono sostituite dalle seguenti: “2006, 2007 e 2008”;

     b) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al comma 1 le parole: “2005 e 2006” sono sostituite dalle seguenti: “2006 e 2007”;

     2) al comma 2 le parole: “bilancio, programmazione e risorse comunitarie” sono sostituite dalle seguenti: “piccola e media impresa, commercio e artigianato”.

 

     Art. 113. (Reti di imprese tra attività economiche su strada) [40]

     1. Al fine di favorire la riqualificazione e rigenerazione urbana, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, salvaguardando, in particolare, i locali e i mercati d’interesse storico, la Regione promuove la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche su strada nonché il finanziamento dei programmi presentati dal comune competente con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

     2. Sono definite “reti di imprese tra attività economiche su strada” i luoghi complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato, in forma societaria o consortile, di attività economiche su strada, quali imprese commerciali, di somministrazione, artigianali, turistiche, di intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati rionali giornalieri, quelli periodici, nonché le attività commerciali su aree pubbliche in generale.

     3. Oltre alle imprese di cui al comma 2, possono aderire alle reti di imprese:

a) le associazioni di categoria e società collegate;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e società collegate;

c) il comune competente;

d) le fiere.

     4. I programmi di cui al comma 1 sono previamente concordati dai comuni con i soggetti aderenti alle reti di imprese e riguardano, in particolare, le seguenti azioni:

a) organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività commerciali, turistiche e di servizi;

b) realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale;

c) offerta di servizi alle imprese aderenti.

     5. Il comune competente può stabilire, attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con le reti d’imprese, lo scomputo di quota parte degli introiti derivanti dal corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico, dal pagamento delle imposte relative a pubblicità e pubbliche affissioni, ovvero di introiti di altra natura da destinare, quali somme vincolate:

a) alla gestione e attuazione dei programmi delle reti di imprese;

b) all’attuazione dei programmi di promozione e di sviluppo;

c) alla manutenzione urbana.

     6. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, con apposita deliberazione della Giunta regionale e previo parere della commissione consiliare competente in materia di attività produttive sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità per la costituzione delle reti di imprese;

b) le modalità per la presentazione da parte dei comuni competenti dei programmi di cui al comma 1;

c) i criteri e le modalità per la selezione dei programmi di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti;

d) la misura massima del finanziamento.

     7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati, rispettivamente, per la parte in conto corrente, in euro 400.000,00 per l’anno 2014, in euro 200.000,00 per l’anno 2015 ed in euro 800.000,00 per l’anno 2016 e, per la parte in conto capitale, in euro 600.000,00 per l’anno 2014, in euro 1.400.000,00 per l’anno 2015 e in euro 11.200.000,00 per l’anno 2016, si provvede mediante le risorse finanziarie, previste a legislazione vigente, nell’ambito del programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e Competitività”. Le risorse in conto capitale di cui al precedente periodo confluiscono in un apposito fondo da istituirsi nel bilancio della Regione, denominato: “Fondo per gli investimenti per reti di imprese tra attività economiche su strada.

 

     Art. 114. (Contributo al Centro Agroalimentare di Roma e al Mercato Ortofrutticolo di Fondi).

     1. La Regione sostiene lo sviluppo delle attività ed il potenziamento delle infrastrutture del Centro Agroalimentare di Roma (CAR) e del Mercato Ortofrutticolo di Fondi (MOF) e favorisce le interrelazioni tra gli stessi e la struttura produttiva e distributiva del territorio regionale, anche al fine di garantire un miglior livello qualitativo dei prodotti.

     2. I criteri per la concessione del contributo sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di piccola e media impresa, commercio ed artigianato, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB B32.

 

     Art. 115. (Contributo per l'avvio dei centri di assistenza tecnica al commercio).

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche, la Regione finanzia l'avvio dei centri di assistenza tecnica al commercio autorizzati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo ed iscritti nell'apposito albo istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2001, n. 1422.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi in regime de minimis, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo denominato “Contributo alle spese di avviamento e gestione dei centri di assistenza tecnica al commercio” nell'ambito dell'UPB B31, con lo stanziamento di 200 mila euro per l'anno 2006.

 

     Art. 116. (Agevolazioni per il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato siti nei comuni totalmente o parzialmente montani con popolazione residente fino a mille abitanti) [41]

     1. La Regione sostiene il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato, siti nei comuni totalmente o parzialmente montani, così come classificati dalla legge 25 luglio 1952, n 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e successive modifiche, con popolazione residente fino a mille abitanti, attraverso la concessione di contributi per le spese di riqualificazione, rinnovo dell’impresa e apertura di nuove attività.

     2. I beneficiari dei contributi sono gli esercizi di vicinato di cui al comma 1, costituiti in ditta individuale o società di persone, che svolgono attività di vendita al dettaglio in sede fissa prevalentemente nel settore merceologico alimentare.

     3. I contributi sono concessi in una percentuale non superiore al 50 per cento del totale delle spese sostenute e riconosciute ammissibili e nella misura massima di 15 mila euro, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B31511.

 

     Art. 117. (Trasferimenti sul fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio).

     1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. - di far fronte agli oneri di gestione derivanti dall'attuazione dell'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla riqualificazione degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali, la stessa società è autorizzata a trasferire sul fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio, istituito dall'articolo 24, comma 7 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) un importo pari a 250 mila euro a valere sul fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 (Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture).

 

     Art. 118. (Riorganizzazione del fondo per gli interventi socio assistenziali).

     1. Al fine di riorganizzare il finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali e nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-assistenziale, fermi restando i criteri di ripartizione del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale previsti all'articolo 34 della legge regionale 16 aprile 2002 n. 8 e quanto previsto dalle linee guida emanate dall'assessorato alle politiche sociali, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'attribuzione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'anno 2006, composte come segue:

     a) risorse derivanti dal fondo nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) la cui entità risulta ridotta

     dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006) di circa il 50 per cento rispetto al 2004, come già avvenuto nell'esercizio finanziario 2005;

     b) risorse derivanti dal fondo regionale per l'attuazione del Piano socio assistenziale regionale, pari a 57 milioni e 800 mila euro; c) risorse derivanti dall'integrazione regionale del fondo per le politiche sociali previsto dalla 1. 328/2000, pari a 23 milioni di euro; d) risorse derivanti dal fondo per la non autosufficienza gravanti, quanto a 8 milioni di euro sugli stanziamenti dell'UPB H41 e quanto a 4 milioni di euro sul fondo speciale capitolo T27501 - Elenco n. 4. 2. Il complesso delle risorse finanziarie elencate al comma 1 in aggiunta agli ulteriori stanziamenti previsti nell'ambito dell'UPB H41 (interventi socio-assistenziali correnti) e dell'UPB H42 (interventi socio-assistenziali in conto capitale) consentono alla Regione di mantenere e sviluppare quantitativamente e qualitativamente il sistema integrato di interventi e servizi sociali, al fine di consentire l'adozione del nuovo piano socio-assistenziale entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

 

     Art. 119. (Realizzazione della casa della salute della donna e del bambino).

     1. La Regione concorre con la azienda unità sanitaria locale Roma D alla realizzazione, all'interno del presidio S. Agostino di Ostia, delia casa della salute della donna e del bambino.

     2. All'interno della casa della salute della donna e del bambino sono attivate le seguenti aree di intervento:

     a) area della donna;

     b) area pediatrica;

     c) centro regionale per la diagnosi e cura dell'autismo.

     3. Per la realizzazione di quanto disposto dal presente articolo, all'interno dell'UPB H22 è istituito un apposito capitolo denominato “Realizzazione della casa della salute della donna e del bambino” finanziato per l'anno 2006 con 4 milioni di euro.

 

     Art. 120. (Interventi finanziari in favore dei pensionati sociali).

     1. La Regione, nell'ambito delle politiche a sostegno del reddito dei pensionati sociali, stanzia 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

     2. Le modalità di erogazione dei benefici e delle agevolazioni di cui al presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione

     consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sugli stanziamenti dell’UPB H41.

 

     Art. 121. (Contributo all'ANPVI ONLUS per la prosecuzione del progetto “Centro di documentazione e uffici di segretariato sociale a favore dei disabili e dei loro familiari”).

     1. La Regione concede un contributo all'ANPVI ONLUS (Associazione Nazionale Privi di Vista ed Ipovedenti) di 30 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell’UPB H41, per la prosecuzione del progetto “Centro di documentazione e uffici di segretariato sociale a favore dei disabili e dei loro familiari”.

 

     Art. 122. (Contributi per l'accesso alla lettura da parte di disabili fisici e sensoriali).

     1. La Regione, al fine di favorire l'accessibilità alle biblioteche pubbliche e private da parte di persone disabili, finanzia l'acquisto di attrezzature e documenti specifici che consentano l'accesso alla lettura da parte di disabili fisici e sensoriali.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito capitolo nell'ambito dell'UPB H41, con lo stanziamento di 100 mila euro, i cui criteri e modalità di utilizzazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 123. (Realizzazione di case famiglia per l'assistenza ai disagiati psichici).

     1. La Regione istituisce un fondo per la progettazione, la realizzazione e la gestione di case famiglia per persone affette da malattie psichiche.

     2. Per la realizzazione delle finalità del presente articolo, all'interno dell'UPB H42 è istituito un apposito capitolo, denominato “Fondo regionale per la realizzazione di case famiglia per persone affette da malattie psichiche”, finanziato per l'anno 2006 con 1 milione di euro.

 

     Art. 124. (Disposizioni finanziarie in materia di lotta alla droga).

     1. Al fine di provvedere al finanziamento di interventi in materia di lotta alla droga, nel bilancio di previsione della Regione sono istituiti, nell'ambito rispettivamente dell'UPB H13 e dell’UPB H41, i seguenti capitoli di spesa:

     a) interventi per la lotta alla droga relativi alla riduzione del danno:

     1) anno 2006, con lo stanziamento di 3 milioni di euro;

     2) anno 2007, con lo stanziamento di 3 milioni di euro;

     b) interventi per la lotta alla droga relativi alla prevenzione, al recupero ed al reinserimento sociale:

     1) anno 2006, con lo stanziamento di 3 milioni di euro;

     2) anno 2007, con lo stanziamento di 3 milioni di euro.

 

     Art. 125. (Contributo finanziario per la ristrutturazione dell'area trattamentale dei detenuti della casa circondariale di Latina).

     1. La Regione concede un contributo di 70 mila euro per il risanamento e la ristrutturazione dell'area trattamentale dei detenuti e dei locali da adibire a nucleo traduzione e piantonamenti della Casa circondariale di Latina. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di erogazione.

     2. L'onere grava sull'UPB R46.

 

     Art. 126. (Iniziative per favorire l'inserimento in case-famiglia di detenute con figli minori).

     1. Al fine di mitigare lo stato di detenzione delle madri con figli di età inferiore a tre anni, l'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale, è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con i comuni e P amministrazione penitenziaria, che consenta l'inserimento di tali soggetti nelle case-famiglia gestite dai comuni, in alternativa alla detenzione in istituti di pena, nonché la frequentazione quotidiana degli asili nido comunali.

 

     Art. 127. (Istituzione della Consulta regionale permanente dei consultori familiari).

     1. Al fine di attivare le forme di partecipazione previste dall'articolo 75 dello Statuto, in relazione alle politiche regionali in materia di tutela della salute delle donne e dei minori, è istituita la Consulta regionale permanente dei consultori familiari.

     2. Con la deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti composizioni, compiti e modalità di funzionamento della Consulta.

     3. Le spese di funzionamento della Consulta gravano sullo stanziamento dell'UPBR21.

 

     Art. 128. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 23 “Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari”).

     1. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 23/2003 sono soppresse in fine le seguenti parole: “nonché il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali”.

 

     Art. 129. (Misure per il risanamento del deficit delle aziende sanitarie).

     1. Per ricondurre la spesa sanitaria della Regione ai parametri di qualità ed efficienza definiti a livello nazionale, in conformità con i livelli essenziali d'assistenza, nonché per raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio economico delle aziende del servizio sanitario regionale, coerentemente agli obiettivi di razionalizzazione della spesa formulati all'articolo 1, comma 278 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006) la previsione dei costi di produzione delle aziende relativa al triennio 2006 -2008 è determinata in modo da conseguire un contenimento del complesso dei costi di produzione diretti e per l'acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e da privato, alla fine del triennio, pari al 12 per cento, rispetto a quanto contabilizzato nell'esercizio 2004, di cui almeno il 3 per cento da conseguire nell'esercizio 2006, fermo restando l'obiettivo del pareggio complessivo da conseguire entro l'anno 2008.

     2. L'obiettivo di contenimento del costo della produzione delle aziende del servizio sanitario regionale pari al 12 per cento di cui al comma 1 è oggetto di rimodulazioni annuali in ragione degli eventuali maggiori finanziamenti del sistema sanitario nazionale.

     3. Le politiche poste in essere dalle aziende unità sanitarie locali per il contenimento della spesa di cui ai commi 1 e 2 non devono incidere sulla qualità delle prestazioni offerte dai vari comparti sanitari e sulla possibilità di accesso ai servizi sanitari.

 

     Art. 130. (Misure per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale).

     1. Alla copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale previsto per l'anno 2006, come risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, si provvede mediante:

     a) integrazione con risorse regionali degli stanziamenti del FSN per 150 milioni di euro a valere sulle disponibilità del capitolo TI9600;

     b) utilizzo della quota parte destinata alla Regione, quantificabile a seguito dell'approvazione del decreto di riparto, dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006);

     c) utilizzo delle economie di parte corrente in libera disponibilità della Regione riferite all'esercizio 2006, nell'entità risultante a consuntivo.

     2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti nazionali di riparto delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 279, della 1. 266/2005 finalizzate al ripiano dei disavanzi per gli anni dal 2002 al 2004, le risorse di cui al comma 1, lettera a) possono essere destinate, ove necessario, all'integrazione della copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale riferito al 2003 e, successivamente reintegrate, destinate alle finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 131. (Cabina di regia per il monitoraggio del risanamento del deficit delle aziende sanitarie).

     1. La Presidenza della Giunta regionale, l'assessorato al bilancio e l'assessorato alla sanità, per il conseguimento dell'obiettivo di risanamento del deficit delle aziende sanitarie come individuato nella presente legge, istituiscono una cabina di regia che provvede al monitoraggio dei costi di produzione del sistema sanitario regionale, anche al fine di relazionare quadrimestralmente alle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio.

     2. L'assessore al bilancio, con cadenza quadrimestrale, relaziona alla competente commissione per materia sui risultati del monitoraggio attuato.

     3. Al fine di garantire la razionalizzazione, il contenimento ed il monitoraggio della spesa sanitaria, è attribuito alla Laziomatica S.p.a. il compito di progettare e realizzare, agendo da stazione appaltante, attraverso procedure ad evidenza pubblica, un sistema informativo integrato per il controllo di gestione unificato delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 (Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica).

     4. Per rendere efficace il monitoraggio della spesa, le aziende sanitarie provvedono alla preventiva annotazione contabile nelle specifiche voci del budget

     aziendale delle delibere che dispongono la spesa, al fine del successivo riscontro con le fatturazioni e/o imputazioni ai sensi della vigente normativa contabile.

     5. Il coordinamento generale delle attività volte alla realizzazione del sistema informativo di cui al comma 3 è attribuito alla cabina di regia di cui al comma 1.

     6. L'individuazione delle modalità operative di esecuzione delle attività di cui al comma 3 è attribuita al direttore della direzione regionale attività della Presidenza della Regione, fermi restando i limiti delle risorse finanziarie identificate nel comma 7.

     7. Al fine di provvedere alla copertura degli oneri connessi alla progettazione, realizzazione e gestione di quanto previsto nel comma 1, sono stanziati 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2006, e 1 milione 700 mila euro per l'esercizio finanziario 2007 mediante istituzione di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB R32 denominato: “Spese connesse con la progettazione e la realizzazione di un sistema informativo integrato per il controllo di gestione unificato delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Regione Lazio”.

 

     Art. 132. (Disposizioni relative alle funzioni di indirizzo in materia sanitaria).

     1. Sono sottoposti al parere delle commissioni consiliari competenti in materia di sanità e bilancio, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del regolamento del Consiglio regionale, gli atti della Giunta regionale, approvati nell'esercizio delle funzioni di indirizzo in ordine alla gestione economica e finanziaria delle strutture sanitarie, relativi:

     a) alla definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale erogata da soggetti pubblici e privati accreditati;

     b) alla definizione dei principi e dei criteri per la disciplina della organizzazione delle aziende sanitarie;

     e) alla ripartizione del fondo sanitario regionale tra le aziende sanitarie, ivi compresi i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli enti del servizio sanitario regionale e per i livelli di assistenza.

     2. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia di sanità tutti gli atti richiesti dalla stessa, comunica l'approvazione dei singoli atti aziendali e delle relative modifiche e trasmette, altresì, le verifiche trimestrali redatte ai sensi dell' articolo 6, comma 2, dell'intesa del marzo 2005, approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti già all'ordine del giorno della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 133. (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e successive modifiche. Disposizioni transitorie).

     1. Negli articoli 7, 9, comma 2, lettera d) e 13, comma 2, della l.r. 18/1994, le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “collegio sindacale”.

     2. All'articolo 8 della l.r. 18/1994:

     a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono nominati dal Presidente della Regione, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di sanità, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, primo periodo dello Statuto, previo avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     “1 bis. I direttori generali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea specialistica;

     b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina.”;

     c) al comma 2 le parole: “la Giunta regionale ai fini della proposta” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente della Regione ai fini della nomina”:

     d) al comma 3 la parola: “quinquennale” è sostituita dalle seguenti: “da tre a cinque anni”;

     e) al comma 4 le parole: “della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”;

     f) il comma 5 è abrogato;

     g) al comma 6:

     1) al primo periodo, le parole: “cessa, altresì, con conseguente risoluzione del contratto,” sono sostituite dalle seguenti: “cessa dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, a seguito del rinnovo del Consiglio regionale secondo quanto disposto dall'articolo 55, comma 4, dello Statuto,”

     2) al secondo periodo le parole: “dal Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal Presidente della Regione”;

     h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     “6 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettere a), b) ed e), la decadenza è disposta previa deliberazione della Giunta regionale adottata nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e).”.

     i) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     “7 bis. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del comma 7, in casi di particolare gravità specificamente motivati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 bis, il Presidente della Regione può procedere alla nomina, tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis, di un commissario straordinario il quale rimane in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale da effettuarsi, di norma, entro sessanta giorni. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo restano in carica durante il commissariamento dell'azienda e decadono, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo direttore generale ovvero alla data di insediamento dei nuovi direttori, sanitario e amministrativo, eventualmente nominati prima del suddetto termine”.

     3. All'articolo 10 della l.r. 8/1994 e successive modifiche:

     a) nella rubrica, le parole “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “collegio sindacale”;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali di cui:

     a) due membri effettivi e i due membri supplenti designati dalla Regione;

     b) un membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

     c) un membro effettivo designato dal Ministro della salute;

     d) uno membro effettivo designato dalla Conferenza locale per la sanità di cui all'articolo 12, ovvero, relativamente alle aziende ospedaliere, dal sindaco del comune sul cui territorio insiste l'azienda ospedaliera.”;

     c) i commi 2 e 3 sono abrogati;

     d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

     e) al comma 5 le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “collegio sindacale”.

     f) al comma 6:

     1) le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: "collegio sindacale";

     2) dopo la parola: “presidente” sono aggiunte le seguenti: “tra i membri effettivi designati dalla Regione.”;

     g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     “7. Il collegio sindacale dura in carica tre anni e i relativi componenti possono essere confermati.”;

     h) al comma 8:

     1) al primo periodo le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “ collegio sindacale”;

     2) al secondo periodo, dopo la parola: “componenti” è inserita la seguente: “effettivi”;

     i) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     “9. In caso di mancata designazione dei membri effettivi da parte dei soggetti competenti entro trenta giorni dalla relativa richiesta, il collegio può essere costituito, in via provvisoria, con i due membri supplenti, che subentrano in ordine di età, nonché, qualora il numero delle designazioni mancanti sia superiore a due, ovvero in caso di mancata designazione dei supplenti, con funzionari regionali esperti in discipline giuridico-economiche, designati dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore competente in materia di sanità.”;

     1) al comma 10 le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “collegio sindacale”;

     m) al comma 13:

     1) le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “collegio sindacale”;

     2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Ai membri supplenti l'indennità e i gettoni di presenza suddetti spettano in relazione al periodo di subentro nell'effettivo svolgimento dell'incarico.”.

     4. All'articolo 11 della l.r. 18/1994 e successive modifiche:

     1) ai commi 1, 2 e 3 le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “collegio sindacale”;

     2) al comma 4 la parola: “revisori” è sostituita dalla seguente: “sindaci”;

     3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     “4 bis. La Giunta regionale può stabilire indirizzi in ordine ai contenuti delle relazioni di cui al comma 1, lettera d), anche attraverso la predisposizione di appositi schemi-tipo.”.

     5. In sede di prima attuazione delle nuove norme in materia di organi di controllo contabile delle aziende sanitarie ed ospedaliere introdotte dai commi 1 e 3, gli organi stessi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla medesima data. A tal fine, i soggetti tenuti alla designazione dei membri del collegio sindacale delle aziende sanitarie ed ospedaliere provvedono alla conferma dei componenti in carica, ovvero ad effettuare nuove designazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorso inutilmente il quale si intendono confermati i componenti in carica. In caso, comunque, di mancato rinnovo entro il suddetto termine di quarantacinque giorni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, della l.r. 18/1994 come modificato dal presente articolo [42].

 

     Art. 134. (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo a disposizioni in materia di contabilità delle aziende unità sanitarie locali).

     1. All'articolo 70 della l.r. 6/1999:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     “1 bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1, le somme derivanti dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del dipartimento di prevenzione a favore dei privati ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle leggi regionali 6 giugno 1980 n. 52 in materia di igiene e sanità pubblica, 6 giugno 1980 e n. 55 in materia di servizi veterinari e 20 giugno 1980, n. 76 in materia di servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base delle tariffe indicate nell'apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale.”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Le somme di cui ai commi 1 e 1 bis incrementano il budget economico finanziario, costituito con le risorse del fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività di tutte le strutture del dipartimento di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali e sono tassativamente vincolate a tale fine.”;

     c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     “2 bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, inoltre, su apposito capitolo di entrata, le somme derivanti dalle prestazioni di medicina legale erogate a favore dei privati e delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente, sulla base delle tariffe indicate nel tariffario di cui al comma 1 bis, quali in particolare:

     a) gli accertamenti in ordine all'incapacità temporanea al lavoro, ivi comprese le prestazioni di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

     b) gli accertamenti ambulatoriali per irreperibilità del lavoratore nei giorni feriali.

     2 ter. Le somme di cui al comma 2 bis incrementano il budget economico finanziario, costituito con le risorse del fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività delle strutture di medicina legale dell'azienda sanitaria che ha effettuato gli accertamenti di cui allo stesso comma e sono tassativamente vincolate a tale fine.”.

 

     Art. 135. (Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 “Istituzione dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio - ASP”). [43]

     1. Il titolo della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP)”.

     2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “1. È istituita Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica (ASP) della Regione Lazio, con sede in Roma.”

     3. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della l.r. 16/1999 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. Compete all'ASP lo svolgimento delle attività relative:

     a) al sistema informativo sanitario della Regione;

     b) all'epidemiologia;

     c) al supporto tecnico-scientifico all'assessorato competente in materia di sanità;

     d) al supporto tecnico scientifico all'assessorato competente in materia di sanità in ordine alla formazione del personale del servizio sanitario regionale.

     2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate secondo quanto disposto negli articoli 3 bis, 5, 6 e 6 bis.”.

     4. Dopo l'articolo 3 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 3 bis. (Sistema informativo).

     1. Il sistema informativo sanitario della Regione è costituito dal complesso delle attività di produzione, gestione, trasmissione, elaborazione e diffusione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione e sul funzionamento dei servizi per la tutela della salute.

     2. In relazione alle attività di cui al comma 1, l'ASP svolge funzioni di ufficio di statistica della Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo-6 settembre 1989, n. 322 recante norme sul sistema statistico nazionale, ed in particolare:

     a) cura la progettazione, la sperimentazione, il coordinamento e la valutazione dei sistemi informativi del servizio sanitario regionale;

     b) gestisce i sistemi informativi di livello regionale attinenti all'epidemiologia e quelli relativi alle prestazioni del servizio sanitario regionale;

     c) riceve, elabora e diffonde in rete, tempestivamente, l'insieme dei dati del sistema informativo al fine di consentire ad ogni ente e soggetto interessato di adempiere ai propri fini istituzionali.” .

     5. Dopo l'articolo 6 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 6 bis. (Formazione del personale del servizio sanitario regionale).

     1. L'ASP in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale può:

     a) concorrere all'individuazione dei bisogni formativi del personale del servizio sanitario regionale in coerenza con le scelte programmatone regionali e con altri provvedimenti regionali di rilievo assistenziale;

     b) concorrere all'individuazione ed all'aggiornamento delle materie oggetto della formazione, nonché delle metodologie e degli strumenti adeguati alla realizzazione del relativo percorso normativo;

     c) collaborare alla programmazione annuale e pluriennale degli eventi formativi, fissando le priorità e le categorie destinatarie degli stessi;

     d) partecipare agli organismi tecnici a carattere formativo e può, se richiesto, svolgere direttamente interventi formativi di particolare rilevanza sul piano tecnico-scientifico.”.

     6. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “1. Sono organi dell'ASP:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il direttore generale;

     d) il collegio dei revisori.”

     7. Dopo l'articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 9 bis. (Il Presidente).

     1. Il presidente:

     a) indirizza e coordina l'attività del consiglio di amministrazione;

     b) tratta specifiche questioni delegate dal consiglio di amministrazione;

     c) ha la rappresentanza istituzionale dell'ente;

     d) relaziona periodicamente agli organi della Regione in ordine all'attività svolta.”.

     8. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “2. L'ASP, inoltre, può avvalersi dei servizi, del personale e delle strutture del dipartimento di epidemiologia della azienda unità sanitaria locale Roma E.”

     9. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente:

     “a) una percentuale pari allo 0,20 per cento sulla quota indistinta del fondo sanitario regionale;”.

 

     Art. 136. (Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a progetti di intervento nel quadro degli aiuti internazionali attuati dalle organizzazioni non governative “ONG”).

     1. All'articolo 71 della l.r. 2/2004:

     a) nella rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS”;

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     “3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono applicarsi, altresì, in relazione all'attuazione di specifici progetti di intervento di particolare interesse individuati con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito di quelli gestiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS aventi sede nella Regione e regolarmente iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche.”.

 

     Art. 137. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 concernente la costituzione della società regionale per l'informatica).

     1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della Ir. 20/2001 è abrogata.

 

     Art. 138. (Abrogazione dell'articolo 47 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 “Norme per la promozione della costituzione della Società regionale per l'informatica”).

     1. L'articolo 47 della l.r. 29/2003 è abrogato.

 

     Art. 139. (Norme in materia di personale precario del servizio sanitario regionale).

     1. Al fine di avviare un piano organico per il superamento di situazioni di precariato nell'ambito delle strutture del servizio sanitario regionale, l'assessore competente in materia di sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove presso le aziende unità sanitarie locali, i policlinici universitari di diritto pubblico, nonché presso gli istituti di ricovero e cura a carattere

     scientifico di diritto pubblico, la verifica ed il monitoraggio delle situazioni di lavoro precario, atipico e derivante da processi di esternalizzazione.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, su proposta degli assessori competenti in materia di sanità e di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali, adotta specifiche direttive per il superamento delle situazioni di precariato risultanti dalla verifica di cui al comma 1.

     3. Le direttive di cui al comma 2 devono prevedere interventi a partire dall'azienda universitaria Sant'Andrea, nonché dai policlinici universitari di diritto pubblico, dalle aziende unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico che registrano una più alta percentuale delle situazioni di lavoro di cui al comma 1.

 

     Art. 140. (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 relativo ai compensi per i componenti delle commissioni mediche per la valutazione delle invalidità).

     1. All'articolo 44 della l.r. 11/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nella rubrica le parole: “per la valutazione delle invalidità” sono sostituite dalle seguenti: “costituite ai fini dell'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap nonché del collocamento al lavoro dei disabili”;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Ai componenti delle commissioni mediche, comunque denominate, costituite presso le aziende sanitarie ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap, nonché ai fini del collocamento al lavoro dei disabili, spetta, per ogni caso definito nel corso delle sedute che si svolgano al di fuori dell'orario di servizio ovvero nelle visite domiciliari, un compenso pari a:

     a) 15 euro per ogni componente;

     b) 20 euro per il presidente.”;

     c) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 141. (Finanziamento del progetto relativo all'applicazione dell'Audit civico alle aziende unità sanitarie locali).

     1. La Regione, nell'ambito delle iniziative di carattere sperimentale, finanzia un progetto per l'applicazione dell'Audit civico e di altre forme di partecipazione alle aziende imita sanitarie locali.

     2. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante l'istituzione, nel bilancio di previsione della Regione relativo all'esercizio finanziario

     2006 e nell'ambito dell'UPB H13, di un apposito capitolo con lo stanziamento di 45 mila euro.

 

     Art. 142. (Finanziamento della formazione delle professioni sanitarie).

     1. La Regione sostiene la formazione delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) al fine di sopperire, in particolare, alla grave carenza di personale infermieristico.

     2. Al fine di cui al comma 1 :

     a) i protocolli d'intesa stipulati tra Regione e Università, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della 1. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche sono modificati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per il finanziamento delle sedi formative attivate nell'ambito del servizio sanitario regionale, con particolare riguardo ai corsi di laurea in infermieristica.

     3. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante l'istituzione nel bilancio di previsione della Regione relativo all'esercizio finanziario 2006, nell'ambito dell'UPB Hll, di un apposito capitolo con lo stanziamento di 2 milioni di euro.

 

     Art. 143. (Centri informativi multimediali relativi a servizi sanitari).

     1. Al fine di agevolare l'accesso gratuito alle informazioni inerenti i servizi sanitari, la Regione promuove una sperimentazione nel territorio dei castelli romani finalizzata all'attivazione di un centro informativo multimediale. Il centro fornisce informazioni relative ai turni di apertura delle farmacie, alle prestazioni erogate dalle strutture del servizio sanitario, ai servizi di emergenza e continuità assistenziale, ai servizi veterinari nonché alle associazioni a tutela dei consumatori e dei cittadini. Le modalità di realizzazione del centro sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, nel capitolo H22 è stanziata, relativamente all'esercizio finanziario 2006, la somma di 350 mila euro.

 

     Art. 144. (Trapianti di organo).

     1. Nell'ambito dell'UPB HI 1 è stanziato un importo di 2 milioni 500 mila euro per un programma regionale finalizzato alla promozione delle attività di donazione e trapianto di organi e di tessuti.

     2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tenuto conto della proposta del centro regionale trapianti, specifici indirizzi per le aziende unità sanitarie locali, nonché le misure idonee al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 145. (Finanziamento della banca regionale del tessuto del muscolo-scheletrico).

     1. Per l'avvio della banca regionale del tessuto del muscolo-scheletrico, istituita con il concorso dell'azienda unità sanitaria locale Roma E, del policlinico Gemelli e degli istituti fisioterapici ospedalieri (IFO), è stanziata nel bilancio 2006 la somma di 3 milioni di euro. La suddetta somma è erogata a favore dell'azienda unità sanitaria locale Roma E, la quale provvede all'avvio e all'organizzazione della banca in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in ordine alla sede operativa della banca e alle relative modalità organizzative.

     2. Il relativo onere grava sull'UPB H22, nel cui ambito è istituito un apposito capitolo di bilancio denominato “Banca regionale del tessuto del muscolo-scheletrico”.

 

     Art. 146. (Contributo in favore delle persone malate di sclerosi laterale amiotroflca).

     1. La Regione, al fine di favorire l'utilizzo di tecnologie che consentano a persone malate di sclerosi laterale amiotrofica di recuperare la possibilità di comunicazione e quindi di mantenere rapporti interpersonali e sociali, finanzia l'acquisto di apparecchiature quali “comunicatori simbolici” da destinare in comodato d'uso a persone residenti nella Regione totalmente invalide e impossibilitate a comunicare con strumenti standard.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata nell'ambito del capitolo di spesa H22104 per l'esercizio finanziario 2006 la somma di 300 mila euro da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

     2bis. Per la prescrizioni degli ausili necessari per i soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica o comunque con disabilità fisica e sensoriale, la Regione si avvale dei centri operanti sul territorio regionale in possesso di riconosciuta professionalità ed esperienza nella valutazione dell’uso di ausili di comunicazione interpersonali diversi e non riconducibili od assimilabili a quelli previsti dal vigente nomenclatore [44].

 

     Art. 147. (Modalità di gestione delle somme relative ad indennizzi a favore di soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati).

     1. Le somme messe a disposizione ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) sono gestite direttamente dalla Regione o trasferite alle aziende unità sanitarie locali con vincolo assoluto di destinazione.

 

     Art. 148. (Progetto sperimentale per l'abbattimento delle liste d'attesa).

     1. La Regione istituisce un fondo per la sperimentazione di progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

     2. [La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1] [45].

     3. [Al fondo di cui al comma 1 possono accedere esclusivamente le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico] [46].

     4. Per le finalità del presente articolo, nell'ambito dell'UPB Hll, sono stanziati 2 milioni 500 mila euro mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato “Fondo regionale per la realizzazione di progetti sperimentali per l'abbattimento delle liste di attesa”.

 

     Art. 149. (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 “Istituzione dell'Agenzia per i trapianti e le patologie connesse”. Realizzazione di un sito informatico a carattere divulgativo). [47]

     1. All'articolo 3 della l.r. 37/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera f) del comma 1) dopo le parole: “in materia di sanità” sono inserite le seguenti: “e promuove, coordina e realizza le iniziative formative,”;

     b) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente:

     “h bis) promuove e coordina, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera h), la realizzazione, d'intesa con la Laziomatica S.p.a. di un apposito sito internet.”.

     2. Le quote di fondo sanitario regionale di parte corrente ed in conto capitale previste dall'articolo 12, lettera a), della l.r. 37/2003, per l'anno 2006, sono rispettivamente aumentate di 30 mila euro per la realizzazione di un sito informatico per la promozione e la realizzazione delle campagne informative previste dall'articolo 3, lettera h bis), della medesima legge.

 

     Art. 150. (Programma sperimentale per il trapianto).

     1. L'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse è autorizzata ad avviare un programma sperimentale per il trapianto denominato “tolleranza delle isole pancreatiche” al fine di evitare il rigetto delle cellule beta pancreatiche nei soggetti diabetici che si sottopongo al trapianto.

     2. La Giunta regionale, nel determinare la quota di fondo sanitario di parte corrente in favore dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. a), della legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse) tiene conto dei costi per la realizzazione del progetto di cui al comma 1, nella misura di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

     Art. 151. (Progetto di odontoiatria sociale).

     1. Nell'ambito dell'UPB HI3 è istituito un nuovo capitolo denominato “Progetto di odontoiatria sociale con protesi, amovibili ancorate su impianti endossei”, con uno stanziamento di 500 mila euro.

 

     Art. 152. (Contributo a favore dell'azienda ospedaliera policlinico Tor Vergata per l'istituto di medicina sociale).

     1. Nelle disponibilità presenti sul capitolo H41504 una somma pari a 173 mila euro è destinata all'azienda ospedaliera policlinico Tor Vergata per il servizio di medicina solidale e delle migrazioni, per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore di persone e nuclei familiari senza fissa dimora nonché della popolazione residente e immigrata sul territorio regionale.

 

     Art. 153. (Progetto sperimentale di mediazione culturale nel presidio ospedaliero “Grassi” di Ostia).

     1. La Regione, al fine di sviluppare, in accordo con la risoluzione dell'Organizzazione mondiale della sanità di Amsterdam 2005, un ospedale accogliente e superare le barriere linguistiche e culturali che possono impedire agli immigrati di ricevere livelli di assistenza adeguati nelle situazioni di pronto soccorso, dispone di attivare un progetto sperimentale di mediazione culturale e accoglienza immigrati nel presidio ospedaliero G. Grassi di Ostia in considerazione dell'alta presenza di immigrati insistenti nel territorio della azienda unità sanitaria locale Roma D e dell'alto numero di natalità di donne immigrate nel XIII Municipio.

     2. Per l'attivazione di tale progetto e per affrontare le diverse problematiche legate alle numerose etnie, lingue e costumi diversi degli immigrati, viene previsto l'utilizzo di nuove figure professionali, per uno stanziamento, per l'anno 2006, nell'ambito dell'UPB H13, di 150 mila euro mediante l'istituzione di un apposito capitolo denominato “Pronto soccorso ospedale Grassi di Ostia: mediazione culturale e accoglienza immigrati”.

 

     Art. 154. (Riconoscimento dell'obesità quale malattia di particolare rilievo sociale).

     1. La Regione riconosce l'obesità quale malattia di particolare rilevanza sociale.

     2. L'attività di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità è assicurata presso ciascuna azienda unità sanitaria locale. In particolare l'attività di prevenzione dell'obesità, fondata sulle strategie di popolazione, è garantita dal servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) del dipartimento di prevenzione di ciascuna delle suddette aziende.

     3. Entro novanta giorni, la Giunta regionale individua, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 339, il centro di riferimento regionale per l'obesità.

 

     Art. 155. (Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara). [48]

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce la sensibilità chimica multipla quale patologia rara e individua il centro di riferimento e i presidi dedicati alla diagnosi e alla cura della stessa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2002, n. 381.

 

     Art. 156. (Profilassi della malattia tromboembolica post-operatoria).

     1. La Regione sostiene la diffusione e la pratica della profilassi della malattia tromboembolica post-operatoria.

     2. La Giunta regionale fissa criteri e direttive per la verifica dei protocolli di applicazione della profilassi utilizzati dalle aziende sanitarie.

     3. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante l'istituzione, nel bilancio di previsione della Regione relativo all'esercizio finanziario 2006 e nell'ambito dell'UPB H13, di un apposito capitolo denominato “Contributo per la profilassi della malattia tromboembolica post-operatoria”, con lo stanziamento di 100 mila euro.

 

     Art. 157. (Contributo a favore del servizio di medicina delle migrazioni dell'ospedale S. Gallicano).

     1. Nelle disponibilità presenti sul capitolo H41504 una cifra pari a 300 mila euro è destinata al servizio di medicina delle migrazioni dell'ospedale S. Gallicano di Roma per la erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore di persone e nuclei familiari senza fissa dimora nonché della popolazione residente e immigrata sul territorio regionale.

 

     Art. 158. (Diffusione farmaci equivalenti).

     1. La Giunta regionale favorisce, nell'ambito degli accordi regionali previsti dall'accordo nazionale vigente per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, la diffusione e l'utilizzo dei farmaci equivalenti.

 

     Art. 159. (Adeguamento degli organici dei servizi di fisica sanitaria).

     1. La Regione, come previsto dal decreto legislativo 26 maggio 2005, n. 187 in materia di protezione sanitaria, compatibilmente con le disposizioni relative al contenimento del costo del personale di cui alle norme vigenti, programma il potenziamento degli organici di fisica sanitaria delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere in relazione alla presenza, consistenza e diffusione dei suddetti servizi nell'ambito del territorio regionale.

     2. A tal fine la Giunta regionale, verificate le carenze degli organici dei dirigenti di fisica sanitaria, fìssa il programma per la piena copertura degli organici con l'assegnazione prioritaria alle aziende sanitarie che ne sono sprovviste.

     3. Presso l'assessorato alla sanità è istituita una commissione regionale di supporto alla programmazione sanitaria relativa all'ammodernamento tecnologico degli impianti per la diagnosi e terapia, alla definizione dei requisiti per l'accreditamento, di supporto alla rete formativa regionale, per promuovere le politiche regionali di protezione degli utenti e degli operatori dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

 

     Art. 160. (Progetto di odontoiatria per soggetti diversamente abili presso l'ospedale israelitico di Roma).

     1. Per la realizzazione di un progetto relativo a prestazioni di odontoiatria nei confronti di soggetti diversamente abili non collaboranti che necessitano di narcosi quali, a titolo esemplificativo, malati mentali, cerebrolesi, spastici, persone con disturbi genetici, anziani allettati, nonché a tutti coloro che necessitano di una terapia odontostomatologica sotto stretto controllo medico quali, a titolo esemplificativo, emofiliaci, coagulati, diabetici gravi, trapiantati, in trattamento chemioterapico, è stanziata la somma di 250 mila euro in favore dell'ospedale israelitico di Roma. Tale somma, per l'anno 2006, grava sull'UPB HI 1.

 

     Art. 161. (Stanziamento per la ristrutturazione e l'adeguamento della sede dell'Agenzia di sanità pubblica).

     1. Per l'anno 2006 la somma di 1 milione 500 mila euro è assegnata all'Agenzia di sanità pubblica per lavori di ristrutturazione ed adeguamento della sede, mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB H22.

 

     Art. 162. (Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri).

     1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

     2. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

     3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può costituire, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita relativamente ai tratti liberi da natanti e da manufatti.

     4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), della 1. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

     5. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna stessa da parte di terzi.

     6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

     7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

     8. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

 

     Art. 163. (Interventi in materia di sicurezza sul lavoro).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo HI 1550 un importo pari a 4 milioni di euro per il 2006, 5 milioni di euro per il 2007 e 5 milioni di euro per il 2008 è destinato all'implementazione delle attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla vigilanza, alla formazione, alle campagne di informazione e diffusione della cultura sulla sicurezza e agli oneri relativi al gruppo di ispettori delle aziende unità sanitarie locali distaccati presso la Procura di Roma.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, da concordare con le parti sociali interessate, sono definiti d'intesa tra l'assessore regionale competente in materia di sanità e l'assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la commissione consiliare speciale “Indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro”.

     3. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 è previsto un fondo di 500 mila euro per la costituzione di un osservatorio regionale sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro presso l'agenzia di sanità pubblica.

 

     Art. 164. (Emergenze veterinarie).

     1. La Regione, al fine di assicurare adeguati interventi tesi a fronteggiare le emergenze veterinarie, promuove azioni e misure di controllo, anche attraverso il potenziamento dell'anagrafe zootecnica.

     2. Per il fine di cui al comma 1, nell'ambito dell'UPB Hll del bilancio di previsione della Regione, è stanziata la somma di 1 milione di euro sul capitolo HI 1510, il quale assume la seguente nuova denominazione: “Interventi per il potenziamento delle misure di controllo delle emergenze veterinarie e dell'anagrafe zootecnica”.

 

     Art. 165. (Fondo per le istituzioni culturali riconosciute dallo Stato per i servizi erogati in ambito universitario nella Regione [49]).

     1. La Regione, per favorire l'incremento dell'offerta di servizi qualificati agli studenti universitari, considerata la rilevante funzione educativa, aggregativa, culturale e formativa svolta dalle istituzioni culturali presenti sul territorio regionale riconosciute dallo Stato e inserite nell'apposita tabella ai sensi della legge 17 ottobre 1996 n. 534, (Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali), concede contributi in conto corrente e capitale agli enti medesimi, finalizzati alla erogazione di servizi inerenti agli studi universitari.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti per poter beneficiare dei contributi devono essere iscritti in un apposito elenco istituito presso la direzione regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, nonché le modalità ed i criteri per la erogazione dei contributi di cui al comma 1.

     4. Gli enti iscritti all'elenco di cui al comma 2 possono realizzare i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 3), 5) e 6) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari), anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

     5. Al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2006, di un capitolo di spesa, nell'ambito dell'UPB F14 (parte capitale), denominato “Fondo per le istituzioni culturali riconosciute dallo Stato per i servizi erogati in ambito universitario” con lo stanziamento di 800 mila euro [50].

 

     Art. 166. (Ampliamento delle deleghe previste nel Programma Operativo Regionale obiettivo 3 nei confronti delle Province).

     1. La Regione favorisce l'ampliamento delle deleghe previste dal POR obiettivo 3 nei confronti delle Province, in qualità di organismi intermedi, attribuendo alle stesse il 30 per cento delle risorse residue a valere sulla misura El (Promozione della partecipazione femminile al mondo del lavoro), il 30 per cento delle risorse a valere sulla misura DI (Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese private e pubbliche, con priorità delle PMI), il 50 per cento delle risorse a valere sulla misura CI (Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione), ferme restando le competenze della Regione in qualità di autorità di gestione.

 

     Art. 167. (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla dispersione ed abbandono scolastico).

     1. La Regione, al fine di procedere ad una adeguata programmazione diretta a prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico da parte degli studenti, istituisce, con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, presso l'assessorato competente in materia di istruzione, formazione e diritto allo studio, un apposito Osservatorio regionale con compiti di studio, ricerca, coordinamento degli Osservatori provinciali e proposta per la realizzazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

     2. Con apposito regolamento interno sono stabilite, in particolare, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio stesso.

     3. All'inizio di ogni anno scolastico l'assessore competente riferisce alla commissione consiliare le risultanze e i dati annuali acquisiti dall'Osservatorio.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nel bilancio di previsione della Regione Lazio, per l'anno 2006, nell'ambito dell'UPB FU un apposito capitolo di spesa denominato: “Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla dispersione ed abbandono scolastico” con lo stanziamento di 50 mila euro.

 

     Art. 168. (Istituzione del Polo integrato di alta formazione per il settore turistico-alberghiero).

     1. La Regione, al fine di fornire un servizio formativo di eccellenza nel settore turistico alberghiero diretto ad incentivare lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio regionale, promuove l'istituzione del Polo integrato di alta formazione per il settore turistico-alberghiero, a cui partecipano la Regione, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le università e gli enti pubblici e privati operanti nel settore.

     2. In relazione ai fabbisogni formativi e alle vocazioni territoriali, possono essere istituite sedi periferiche del Polo integrato di cui al comma 1 presso ogni provincia.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i criteri per la costituzione ed il funzionamento del Polo di cui al comma 1.

     4. La Regione concorre con proprie risorse di cofinanziamento ai fondi IFTS nazionali, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento nazionale.

 

     Art. 169. (Istituzione del premio annuale regionale “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez”).

     1. La Regione, al fine di combattere i fenomeni della violenza alle donne, le manifestazioni di aggressione nei confronti degli adolescenti nonché ogni forma di violazione della dignità della persona umana, istituisce il premio annuale “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez”, da destinare, mediante apposito bando di concorso, agli studenti delle scuole medie superiori di secondo grado, statali e paritarie.

     2. In relazione a quanto stabilito al comma 1, il direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione, formazione e diritto allo studio provvede, con determinazione, in particolare a:

     a) emanare il bando contenente le modalità di partecipazione al concorso, i criteri di valutazione nonché l'ammontare dei premi spettanti ai vincitori;

     b) costituire apposita commissione tecnico scientifica incaricata di valutare gli elaborati presentati dagli studenti e redigere la relativa graduatoria;

     c) stabilire le modalità per l'erogazione dei premi.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio, per l'anno 2006, nell'ambito delPUPB F17 un apposito capitolo di spesa denominato “Istituzione del premio annuale regionale Donatella Colasanti e Rosaria Lopez” con lo stanziamento di 12 mila euro.

 

     Art. 170. (Contributo al Consorzio del Polo universitario di Rieti “Sabina Universitas”).

     1. Nelle more di un'organica disciplina dei consorzi universitari operanti nella Regione ed al fine di consentire al Consorzio del Polo universitario di Rieti “Sabina Universitas” di attivare nuove facoltà di studio e di consolidare i corsi già funzionanti, con l'obiettivo di divenire centro di eccellenza e di alta formazione, quale utile volano per la ripresa socio-economica del territorio, la Regione dispone, in favore del Consorzio stesso, un contributo per l'esercizio finanziario 2006.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nell'ambito della UPB F13 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006, un apposito capitolo di spesa denominato “Contributo al Consorzio del Polo Universitario di Rieti Sabina Università” con lo stanziamento di 500 mila euro in conto capitale per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.

 

     Art. 171. (Istituzione del Polo integrato di alta formazione per la nautica).

     1. La Regione, al fine di fornire un servizio formativo di eccellenza nel settore nautico diretto ad incentivare lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio regionale nella prospettiva del distretto della nautica, promuove l'istituzione del Polo integrato di alta formazione per la nautica, di seguito denominato Polo, a cui partecipano la Regione, gli enti locali, gli istituti scolastici, le università e gli enti pubblici e privati operanti nel settore in raccordo con le competenti autorità portuali.

     2. Gli istituti scolastici di riferimento, inizialmente, sono:

     a) l'istituto di istruzione secondaria superiore “Giovanni Caboto” di Gaeta;

     b) l'istituto di istruzione secondaria superiore “Calamata” di Civitavecchia.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità ed i criteri per la costituzione ed il funzionamento del Polo di cui al comma 1.

     4. La Regione concorre con proprie risorse di cofinanziamento ai fondi IFTS nazionali, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento nazionale.

 

     Art. 172. (Modifiche alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 “Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”). [51]

     [1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/2003 è aggiunto il seguente:

     “2 bis. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del diritto agli studi universitari, provvede, direttamente, alla realizzazione di specifici interventi basati su progetti e ricerche, all'attivazione di un sistema informatico statistico di settore nonché al monitoraggio dei servizi universitari e la circolarità delle informazioni.”.

     2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 25/2003 è aggiunta la seguente:

     “d bis) i criteri di riparto delle risorse per il potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari.”.

     3. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 25/2003 è inserito il seguente:

     “1 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 20, comma 4, lettera d bis) si provvede rispettivamente con gli stanziamenti previsti al capitolo F13502 denominato 'Spesa per interventi diretti della Regione nel campo del diritto agli studi universitari' e al capitolo F14501 denominato 'Finanziamenti per il potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari'.”.]

 

     Art. 173. (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 27 “Costituzione dell'Istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività connesse” e successive modifiche). [52]

     [1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 27/1989 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     “f) promuovere o partecipare ad associazioni, società o consorzi operanti nei settori della comunicazione multimediale, ivi comprese le imprese editoriali e radiotelevisive, nonché stipulare contratti, convenzioni o accordi di programma con università, enti di ricerca, imprese ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attività dell'Istituto stesso;”;

     b) dopo la lettera 1), sono aggiunte le seguenti:

     “f bis) svolgere attività di formazione ed aggiornamento nel campo del marketing e della promozione del territorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi finalizzati a fornire competenze e strumenti per la richiesta dì finanziamento e per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione europea;

     f ter) svolgere attività di formazione ed aggiornamento nel campo del e-government e dei servizi telematici al cittadino, anche attraverso l'organizzazione di corsi finalizzati a fornire competenze e strumenti per la richiesta di finanziamento e per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione europea.”.

     2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 27/1989 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     “f) alla nomina del direttore amministrativo nonché, su indicazione del comitato di cui all'articolo 2 bis, del direttore didattico e all'assegnazione agli stessi degli obiettivi e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;”;

     b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     “g) all'adozione degli schemi di convenzione da sottoscrivere con le università e gli enti di ricerca, allo svolgimento delle attività di formazione e per il rilascio dei crediti formativi;”;

     c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

     “g bis) all'adozione degli schemi di contratto per il conferimento degli incarichi ai docenti e agli esperti;

     g ter) alla nomina, su indicazione del comitato scientifico didattico, delle commissioni per l'assegnazione dei premi banditi, sentito il suddetto comitato, dall'Istituto e destinati a soggetti che si siano particolarmente distinti nel settore della comunicazione, ivi compreso il 'Premio Montecelio'.”.

     3. All'articolo 2 ter della l.r. 27/1989 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1:

     1) all'alinea le parole: “direttore didattico” sono sostituite dalle seguenti: “direttore amministrativo”;

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     “b) adotta gli atti di gestione finanziaria ed amministrativa e cura il perseguimento degli obiettivi assegnati dal direttore generale;”;

     3) alla lettera c) le parole: “ogni altro atto” sono sostituite dalle seguenti: “ogni altro atto relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa”;

     4) alla lettera d) le parole: “tutte le altre attività e compiti previsti dallo Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “tutte le altre attività connesse alla gestione finanziaria ed amministrativa nonché i compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente e ne risponde al direttore generale.”;

     b) al comma 2 le parole: “della gestione, l'incarico di direttore didattico” sono sostituite dalle seguenti: “nella gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, l'incarico di direttore amministrativo”;

     c) al comma 3 le parole: “Il rapporto di lavoro del direttore didattico” sono sostitute dalle seguenti: “Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo”.

     4. Dopo l'articolo 2 ter della l.r. 27/1989 è inserito il seguente:

     “Art. 2 quater

     1. Il direttore didattico:

     a) predispone i programmi di attività dell'Istituto e cura l'istruttoria di ogni altro atto relativo al settore scientifico-didattico, ivi compreso il reclutamento dei docenti e degli esperti, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato scientifico didattico;

     b) cura l'attuazione dei programmi di attività e il perseguimento degli obiettivi assegnati dal direttore generale;

     c) cura i rapporti con i soggetti interessati al campo di attività dell'Istituto, e predispone, in raccordo con il direttore amministrativo, gli schemi contrattuali relativi alla disciplina dei rapporti tra l'ente e i soggetti stessi;

     d) sovrintende allo svolgimento delle attività scientifico-didattiche dell'Istituto rispondendone al direttore generale e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.

     2. Nel caso di gravi impedimenti, di risultato negativo nell'attuazione dei programmi di attività o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, l'incarico di direttore didattico può essere revocato dal direttore generale, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le controdeduzioni.

     3. Il rapporto di lavoro del direttore didattico è regolato da apposito contratto a tempo determinato di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.”.

     5. All'articolo 3 della l.r. 27/1989:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. L'Istituto provvede, sulla base della pianta organica adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera e), al reclutamento del personale dipendente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti dell'Istituto stesso.”;

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. All'erogazione del finanziamento di cui alla lettera b) del comma 4 si provvede in conformità alle vigenti norme di contabilità regionale.”.]

 

     Art. 174. (Istituzione del fondo regionale per il sistema di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS).

     1. Nell'ambito delle politiche regionali dell'istruzione e della formazione volte al sostegno del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), la Regione favorisce l'individuazione e la realizzazione di ulteriori specifici percorsi di studio per nuove figure professionali post-diploma coerenti con la programmazione di sviluppo regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2006, nell'ambito delle UPB F21 ed F22, di appositi capitoli di spesa denominato “Istituzione del fondo regionale per il sistema di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS” con lo stanziamento di 5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro in conto corrente e 4 milioni di euro in conto capitale.

 

     Art. 175. (Fondo unico regionale per il turismo).

     1. Al fine di riqualificare e potenziare l'offerta turistica regionale è istituito il Fondo unico regionale per il turismo.

     2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, delibera le modalità di gestione del fondo, prevedendo l'assegnazione delle risorse mediante appositi bandi pubblici.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti nel bilancio regionale, nell'ambito rispettivamente deH'UPB B43 e dell’UPB B44, appositi capitoli di spesa denominati “Fondo unico regionale per il turismo - Parte corrente” con lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e “Fondo unico regionale per il turismo - Parte capitale” con lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

     4. Il fondo finanzia gli interventi di promozione turistica nonché le attività della fondazione “Scuola di alta formazione per il turismo”, prevista dall’articolo 44 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, diverse da quelle finalizzate alla formazione degli operatori del comparto turistico regionale [53].

     5. [La Giunta regionale è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della Scuola di alta formazione per il turismo la somma di 1 milione di euro a valere sul fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008] [54].

     6. Il fondo finanzia altresì gli interventi finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento di strutture di attrazione turistica, di spazi espositivi, di sedi di Forum nazionali ed internazionali, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

     7. Per gli interventi finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione di strutture ricettive è destinata la somma di 4 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione di cui all'elenco 4 della legge di bilancio.

 

     Art. 176. (Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a. [55]).

     1. Al fine di concorrere alle spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a., di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche, la Regione interviene con un contributo di 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2006.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo denominato “Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.”, nell'ambito dell'UPB B43 [56].

 

     Art. 177. (Scuola di alta formazione del turismo). [57]

     [1. Al fine di favorire una continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, la Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata “Scuola di alta formazione per il turismo”, di seguito definita Scuola, quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro.

     2. Possono partecipare alla Scuola, in qualità di soci fondatori, oltre alla Regione, gli enti locali, anche istituzioni e imprese, pubbliche o private, regionali, statali e internazionali, che ne condividano le finalità.

     3. La partecipazione della Regione alla Scuola è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano che:

     a) la fondazione, una volta costituita, chieda alla Regione il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

     b) siano individuate le funzioni del consiglio d'amministrazione, del presidente, del collegio dei revisori e l'eventuale presenza di altri organi;

     c) sia riservata alla Regione, quale socio promotore, la nomina della maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione, del collegio dei revisori e del presidente della fondazione;

     d) siano richieste le maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;

     e) venga adottato un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

     f) venga inviata alla Regione copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, approvata dal consiglio d'amministrazione;

     g) vi sia il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili.

     4. Lo statuto, inoltre, può stabilire che:

     a) la fondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi e a società, nel rispetto delle finalità indicate dallo statuto;

     b) le modifiche statutarie siano approvate dal consiglio d'amministrazione, con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

     5. Il fondo di dotazione della Scuola è costituito da beni immobili e mobili, da dotazioni finanziarie conferite dai soci all'atto della costituzione della fondazione o successivamente secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto.

     6. La Regione, in sede di costituzione, è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della Scuola:

     a) beni mobili e immobili, diritti reali e personali;

     b) una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, la cui spesa grava sugli stanziamenti del Fondo unico regionale per il turismo.

     7. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla Scuola ed, in particolare, a sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto.]

 

     Art. 178. (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”).

     1. In applicazione della l.r. 53/1984 e successive modifiche ed al fine di dare attuazione al relativo programma di intervento per l'anno 2006 concernente le istanze presentate dal 10 gennaio al 30 giugno 2005, alle domande di contributo ritenute ammissibili è concesso il solo contributo in conto capitale nella misura massima del 20 per cento da calcolare su una spesa massima complessiva di 500 mila euro per singola

     struttura ricettiva.

     2. La Regione provvede all'attuazione del programma d'intervento di cui al comma 1 a valere sui fondi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e successive modifiche e fino all'importo di 5 milioni di euro.

 

     Art. 179. (Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali).

     1. In applicazione della legge regionale 16 settembre 1983, n. 61 (Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali) e successive modifiche ed al fine di dare attuazione al relativo programma d'intervento per l'anno 2007, concernente le domande di contributo presentate entro il 30 settembre 2006, alle domande di contributo, presentate dai soggetti di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 4 della l.r. 61/1983, ritenute ammissibili, è concesso il solo contributo in conto capitale nella misura massima del 20 per cento da calcolare su una spesa massima complessiva di 500 mila euro per singola struttura termale.

     1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato di importanza minore “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 [58].

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento di 1 milione 500 mila euro a valere sui fondi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e successive modifiche.

 

     Art. 180. (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n, 1 “Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio”).

     1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2001 le parole: “competente in materia di programmazione e bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo”.

     2. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 1/2001 le parole: “competente in materia di programmazione e bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo”.

     3. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2001 le parole: “competente in materia di programmazione e bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo”.

     4. All'articolo 18 della l.r. 1/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole: “competente in materia di programmazione e bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo”;

     b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “a) il direttore della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, o un dirigente da lui delegato, che la presiede;”;

     c) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “b) i direttori delle direzioni regionali competenti nelle materie in cui rientrano gli interventi finanziabili di cui all'articolo 5, o i dirigenti da loro delegati, e il direttore della direzione regionale competente in materia di programmazione economica, o un dirigente da lui delegato;”;

     d) lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “d) un funzionario della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, con funzioni di segretario.”.

 

     Art. 181. (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 relativo al Fondo regionale per la progettazione).

     1. L'articolo 53 della l.r. 11/1997 è sostituito dal seguente:

     “Art. 53.

     1. Al fine di favorire l'elaborazione di studi di fattibilità e la predisposizione di progetti da ammettere ai finanziamenti previsti da programmi comunitari, nazionali e regionali è istituito il Fondo regionale per la progettazione, di seguito denominato fondo.

     2. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal fondo i comuni, singoli o associati, le province, le comunità montane, i consorzi per lo sviluppo industriale, le università agrarie, gli enti pubblici non economici, regionali o locali.

     3. Sono ammessi a finanziamento:

     a) gli studi di fattibilità, elaborati per le opere con un costo presunto pari ad almeno 3 milioni di euro. Il suddetto limite è ridotto a 500 mila euro se le domande sono presentate dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

     b) la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la progettazione finanziaria di massima, necessaria per i progetti suscettibili di realizzazione con modalità di finanza di progetto e di leasing operativo, riferite ad opere con un costo presunto pari ad almeno 3 milioni di euro. Il suddetto limite è ridotto a 500 mila euro se le domande sono presentate dai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L'accesso al fondo per opere con un costo presunto pari ad almeno 3 milioni di euro è subordinato alla certificazione dello studio di fattibilità da parte del nucleo regionale di valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modifiche.

     4. La Regione attraverso il fondo finanzia:

     a) a fondo perduto, gli studi di fattibilità di cui al comma 3, lettera a), per un importo pari, al massimo, al 65 per cento del costo dello studio;

     b) a titolo di anticipazione, la progettazione di cui al comma 3, lettera b), per un importo pari al 40 per cento del costo di progettazione, nel limite massimo, escluse le spese relative alla progettazione finanziaria, dell'80 per cento del valore presunto dell'opera. Qualora l'opera venga successivamente ammessa al finanziamento, e comunque entro quattro anni dalla concessione dell'anticipazione stessa, il soggetto beneficiario restituisce alla Regione l'anticipazione ricevuta. Qualora la restituzione non dovesse essere effettuata nei tempi previsti e fino alla data della restituzione stessa, ulteriori domande presentate dallo stesso soggetto beneficiario non sono ritenute ammissibili. Nel caso l'opera sia stata finanziata, entro i suddetti quattro anni, con un cofinanziamento dell'ente proponente di almeno il 50 per cento, l'anticipazione concessa per la progettazione resta a carico della Regione e non deve essere restituita.

     5. Al fine di migliorare la finalizzazione e l'efficacia delle attività di progettazione sostenute dal fondo, la Regione può prevedere un sistema di incentivazione per i soggetti beneficiari, che tenga conto del monitoraggio relativo all'effettivo e tempestivo utilizzo dei fondi concessi e alla presentazione dei progetti sostenuti dal fondo per il finanziamento delle opere previste.

     6. Per il coordinamento e la gestione delle attività amministrative, organizzative, di informatizzazione, di controllo e monitoraggio del fondo, è istituito un comitato tecnico per la gestione del fondo di progettazione, coordinato dal direttore regionale competente in materia.

     7. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, con proprie deliberazioni, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, a:

     a) stabilire le tipologie di opere per le attività di progettazione di cui al comma 3;

     b) stabilire le quote di ripartizione del fondo fra le attività di progettazione di cui al comma 3;

     c) aggiornare, eventualmente, gli importi di cui al comma 3 nonché le percentuali ed i tempi di cui al comma 4;

     d) determinare le modalità e i tempi di presentazione delle domande di finanziamento, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 “art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17”);

     e) determinare le modalità di gestione del fondo e definire il sistema di incentivazioni di cui al comma 5, nonché le procedure di istruttoria, concessione, erogazione e restituzione delle anticipazioni ai sensi della lettera b) del comma 4;

     f) stabilire la composizione nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato tecnico di cui al comma 6.

     8. Per l'anno 2006 la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 7 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     9. Al fine di adeguare le domande già presentate per i finanziamenti relativi alle annualità 2005 e 2006 e per le quali l'istruttoria non si è ancora conclusa alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati ripresentano le domande sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo.”.

 

     Art. 182. (Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l'innovazione). [59]

     [1. Al fine di procedere al riordino delle attività ed al potenziamento degli strumenti in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione, è istituito il Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l'innovazione, di seguito denominato fondo.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, denominato “Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l'innovazione”, nell'ambito dell'UPB C12 con lo stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di gestione del fondo.

     4. La Regione, attraverso il fondo:

     a) partecipa, sulla base di specifici accordi conclusi con il MIUR, il CNR, TINFN, l'ENEA, l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata al cofinanziamento del “Free Electrical Laser”, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 [60];

     b) partecipa, sulla base di specifici protocolli d'intesa stipulati con le università e con i centri di ricerca del Lazio, al cofinanziamento di interventi per la riqualificazione dei laboratori di ricerca, il loro ammodernamento e l'acquisizione di impianti e macchinari nel limite di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

     c) partecipa, anche sulla base di intese con parchi scientifici e tecnologici, al cofinanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo dell'innovazione

     tecnologica nel territorio regionale, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

     5. La Regione, per le finalità di cui al presente articolo, può avvalersi della Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a. (Fi.La.S.).

     6. Il fondo non può essere utilizzato per ricerche militari.]

 

     Art. 183. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai programmi per l'innovazione nell'area romana). [61]

     [1. Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 10/2001 le parole: “competente in materia di bilancio, programmazione e programmi comunitari” sono sostituite dalle seguenti: “competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, sentita la commissione consiliare competente”.]

 

     Art. 184. (Finanziamento straordinario al Centro di Ricerca Internazionale “Alarico”).

     1. La Regione, al fine di fornire un servizio di eccellenza nel campo della formazione e della ricerca applicata, anche attraverso l'uso di tecnologie innovative, ritiene strategico, in termini di prestigio e di ricaduta economico-occupazionale nel territorio, contribuire al più ampio progetto di avviamento delle attività del Centro Alarico - ICTI International Centre for Technology.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006, nell'ambito dell'UPB F22, il capitolo di spesa denominato “Centro di Ricerca Internazionale Alarico” con uno stanziamento straordinario in conto capitale di 500 mila euro.

 

     Art. 185. (Contributo per la ricerca scientifica sulle cellule staminali nell'ambito del Fondo per la ricerca scientifica costituito ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9).

     1. La Regione, in considerazione dell'importanza della ricerca scientifica di base sulle cellule staminali per la rigenerazione di organi danneggiati da cellule trasformate o da cellule invecchiate, finanzia enti di ricerca pubblici e privati per progetti di ricerca in tale settore nell'ambito della legislazione vigente.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, nell'ambito dell'UPB C12, le risorse da destinare ai progetti di ricerca, nonché criteri e modalità del loro utilizzo.

 

     Art. 186. (Disposizioni relative al Consiglio regionale).

     1. Il gruppo consiliare derivante dalla fusione di più gruppi ha diritto a conservare complessivamente le dotazioni di risorse umane nonché le spettanze e le prerogative di ordine finanziario, strumentale e funzionale già riconosciute in capo ai singoli gruppi.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di confluenza di un altro gruppo consiliare.

     2 bis. I soggetti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 12 del regolamento del Consiglio regionale possono cambiare denominazione [62].

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2 bis cessano di avere efficacia alla scadenza dell’ottava legislatura [63].

     4. Agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) conferiti nel corso della presente legislatura non si applicano i limiti riferiti alla prima fascia del ruolo, previsti dall'articolo 38, comma 6, della predetta legge.

     5. Al comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 6/2002 la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “30”.

     6. [Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni) e successive modifiche la parola: “settanta” è sostituita dalla seguente: “60”] [64].

     7. L'articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) è sostituito dal seguente:

     “Art. 10.

     1. Al difensore civico è attribuita una indennità mensile pari al 60 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.”.

     8. Alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     “2. Il garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali.”;

     b) al comma 1 dell'articolo 6 la parola: “settanta” è sostituita dalla seguente: “60”.

     9. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche la parola: “50” è sostituita dalla seguente: “60”.

 

     Art. 187. (Istituzione di un coordinamento per lo studio del fenomeno migratorio nel Lazio).

     1. È istituito presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale un coordinamento per lo studio del fenomeno migratorio, al fine di produrre una proposta di legge quadro sulla materia.

     2. La composizione, l'organizzazione e le funzioni assegnate al coordinamento sono determinate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la suddetta deliberazione, in particolare, sono assegnati al coordinamento compiti di studio e monitoraggio, al fine di acquisire un quadro realistico del fenomeno migratorio sull'intero territorio regionale e addivenire alla stesura di una proposta di legge regionale sul tema.

     3. Per il funzionamento del coordinamento è destinata, nell'ambito dell'UPB H43, la somma di 100 mila euro attraverso l'istituzione di apposito capitolo denominato “Contributo per il funzionamento del coordinamento per lo studio del fenomeno migratorio nella Regione Lazio”.

     4. La relativa copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo dell'UPB T21.

 

     Art. 188. (Istituzione del campo estivo presso la sede del Consiglio regionale).

     1. Al fine di agevolare la conciliazione delle esigenze familiari con quelle lavorative è istituito, nella sede di via della Pisana 1301 del Consiglio regionale, un campo estivo, coincidente con il periodo delle vacanze scolastiche, riservato ai figli, fino al 14° anno di età, dei dipendenti regionali. Il campo estivo è diviso per sezioni da zero a tre anni con idonei programmi ludico-educativi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento di 50 mila euro a valere sul capitolo di spesa SI5510 denominato “Asili nido per i figli dei dipendenti regionali”.

 

     Art. 189. (Contributo ai gruppi consiliari della Regione per l'acquisizione di strumenti di informazione).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 è stanziata, per l'esercizio finanziario 2006, 2007, 2008 e 2009 la somma di 500 mila euro. A tale scopo è incrementato il capitolo RI 1502 mediante riduzione, di pari importo, del capitolo T21501 [65].

 

     Art. 190. (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione).

     1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

     2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

     3.1 contributi di cui al comma 1, soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

     Art. 191. (Abrogazione di disposizioni legislative).

     1. Al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni legislative, in quanto non compatibili con il contenimento della spesa ovvero non coerenti con il mutato contesto programmatico della Regione:

     a) legge regionale 12 febbraio 1974, n. 10 (Finanziamento per attività editoriale della Regione Lazio);

     b) legge regionale 14 febbraio 1974, n. 12 (Interventi regionali per l'edilizia ospedaliera);

     c) legge regionale 30 marzo 1974, n. 20 (Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio nella Regione);

     d) legge regionale 30 marzo 1974, n. 21 (Erogazione di contributi ai comuni per le spese affrontate in occasione dell'effettuazione delle operazioni richieste per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426);

     e) legge regionale 25 maggio 1974, n. 25 (Interventi in agricoltura);

     f) legge regionale 25 maggio 1974, n. 26 (Interventi urgenti nel settore zootecnico);

     g) legge regionale 25 maggio 1974, n. 27 (Provvidenze per il settore vitivinicolo);

     h) legge regionale 19 luglio 1974, n. 32 (Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento della ricettività alberghiera della Regione);

     i) legge regionale 16 maggio 1975, n. 36 (Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 2, lettera a), della l.r. 25 maggio 1974, n. 26);

     1) legge regionale 5 giugno 1978, n. 23 (Norme e provvedimenti per favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo);

     m) legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 (Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura);

     n) legge regionale 8 febbraio 1980, n. 12 (Interventi nel settore della produzione ortoflorofrutticola);

     o) legge regionale 20 maggio 1980, n. 37 (Interventi nel settore dell'olivicoltura);

     p) legge regionale 2 giugno 1980, n. 47 (Attuazione nella Regione Lazio dell'articolo 14 della legge n. 984 del 1977 “Interventi nel settore della vitivinicoltura”);

     q) legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3 (Interventi urgenti in materia di promozione culturale e sociale);

     r) legge regionale 14 settembre 1982, n. 38 (Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3);

     s) legge regionale 15 gennaio 1983, n. 4 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, concernente: “Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3”);

     t) legge regionale 9 marzo 1983, n. 17 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 “Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola”);

     u) articoli 2, 5, 6 e 7 della legge regionale 24 giugno 1983, n. 46 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 12 febbraio 1975, n. 28, alla l.r. 6 settembre 1979, n. 69, alla l.r. 5 giugno 1978, n. 23, alla l.r. 27 settembre 1978, n. 63, alla l.r. 6 settembre 1979, n. 71, alla l.r. 8 febbraio 1980, n. 12, alla l.r. 20 maggio 1980, n. 37 e alla l.r. 2 giugno 1980, n. 47);

     v) legge regionale 7 maggio 1985, n. 65 (Interventi della Regione Lazio per la realizzazione del progetto Etruschi);

     z) legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 (Istituzione dell'Orchestra giovanile regionale del Lazio);

     aa) legge regionale 12 settembre 1986, n. 44 (Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985);

     bb) legge regionale 30 luglio 1987, n. 46 (Modifica ed integrazione della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, concernente: “Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985”);

     cc) legge regionale 26 aprile 1989, n. 23 (Valorizzazione del patrimonio naturale della provincia di Rieti);

     dd) legge regionale 25 maggio 1989, n. 26 (Contributo al comune di Guidonia Montecelio per la realizzazione di opere di risanamento igienico-sanitario nelle aree di insediamento spontaneo perimetrate ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni);

     ee) legge regionale 25 maggio 1989, n. 28 (Istituzione dell'auditorium laboratorio d'arte dello spettacolo di Genazzano);

     ff) legge regionale 25 maggio 1989, n. 30 (Contributo al comune di Montenero Sabino per la ristrutturazione del castello da destinare a centro universitario di ricerche sullo spettacolo);

     gg) legge regionale 20 novembre 1989, n. 67 (Programmi regionali d'interventi diretti al potenziamento dei servizi metroferrotramviari di trasporto di persone esercitati nel territorio del Lazio ed interventi specifici per il miglioramento ambientale nelle metropolitane di Roma);

     hh) legge regionale 12 dicembre 1989, n. 79 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 concernente: “Istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio”);

     ii) legge regionale 30 dicembre 1989, n. 82 (Modifica alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 28 concernente: “Istituzione dell'auditorium laboratorio d'arte dello spettacolo di Genazzano”);

     ll) legge regionale 10 maggio 1990, n. 49 (Intervento regionale per la costruzione o il completamento della sede municipale dei comuni del Lazio);

     mm) articolo 17 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1990);

     nn) legge regionale 21 giugno 1990, n. 82 (Programma di interventi poliennali, finalizzati alla riqualificazione dell'area nord-est di Roma ed alla realizzazione di progetti integrati dell'area del parco termale “Acque albule”);

     oo) legge regionale 14 dicembre 1990, n. 88 (Istituzione nel Comune di Anzio del laboratorio per la musica e l'arte);

     pp) legge regionale 14 dicembre 1990, n. 90 (Interventi regionali per il sostegno della occupazione e per la promozione e lo sviluppo delle arti e delle tradizioni locali di Civita Castellana);

     qq) legge regionale 19 dicembre 1990, n. 91 (Istituzione del centro di scienze teatrali applicate);

     rr) legge regionale 19 gennaio 1991, n. 4 (Realizzazione di un mercato fiorovivaistico in provincia di Latina);

     ss) legge regionale 24 giugno 1991, n. 24 (Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, concernente: “Istituzione dell'orchestra giovanile del Lazio”);

     tt) legge regionale 29 agosto 1991, n. 43 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1989, n. 23 concernente: “Valorizzazione del patrimonio naturale della provincia di Rieti”);

     uu) legge regionale 23 settembre 1991, n. 48 (Finanziamento delle attività e funzionamento dei conservatori di musica del Lazio);

     vv) legge regionale 23 settembre 1991, n. 49 (Ulteriori interventi urgenti a favore di iniziative culturali);

     zz) legge regionale 23 settembre 1991, n. 57 (Intervento regionale per la realizzazione di un auditorium in Palestrina nell'ambito delle celebrazioni per il quarto centenario della morte di Giovarmi Pierluigi da Palestrina);

     aaa) legge regionale 23 settembre 1991, n. 58 (Interventi regionali per il recupero di manufatti di carattere industriale ed artigianale dismessi. Intervento sperimentale sulla ex fabbrica di laterizi “Le Sieci” di Scarni in comune di Minturno);

     bbb) legge regionale 29 ottobre 1991, n. 71 (Intervento straordinario per il risanamento igienico-sanitario dei centri urbani ed il recupero dei centri storici, situati all'interno del territorio della III comunità montana);

     ccc) legge regionale 7 gennaio 1992, n. 2 (Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo della Media Valle del Tevere);

     ddd) legge regionale 15 febbraio 1992, n. 8 (Strutture di prima accoglienza per immigrati extracomunitari);

     eee) legge regionale 19 febbraio 1992, n. 19 (Interventi straordinari per l'attuazione dei “Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena”);

     fff) legge regionale 1 dicembre 1992, n. 48 (Interventi per le calamità naturali del comune di Frosinone, iniziate con i movimenti franosi dell'inverno 1985/1986);

     ggg) legge regionale 11 dicembre 1992, n. 52 (Promozione della cultura musicale nella Regione Lazio);

     hhh) legge regionale 19 gennaio 1993, n. 3 (Interventi nel settore ortofrutticolo della cooperazione);

     iii) legge regionale 19 gennaio 1993, n. 5 (Contributo al comune di Ponza per acquistare area ex società SAMIP “Società mineraria per l'estrazione della bentonite”);

     lll) legge regionale 3 agosto 1993, n. 32 (Istituzione nel comune di Trevignano Romano del centro di attività artistiche: teatro, musica e danza);

     mmm) legge regionale 3 agosto 1993, n. 33 (Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle sorgenti in località 'Valle Martella', nonché per la realizzazione di un complesso scolastico nella medesima località);

     nnn) legge regionale 7 agosto 1993, n. 34 (Festival del teatro italiano di Fondi);

     ooo) legge regionale 17 agosto 1993, n. 35 (Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle “Sorgenti Doganella”);

     ppp) legge regionale 10 settembre 1993, n. 49 (Promozione e sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nella Regione Lazio);

     qqq) legge regionale 20 settembre 1993, n. 52 (Rassegna Nazionale di Teatro ragazzi e giovani della città di Viterbo: concessione di un contributo regionale all'Associazione Centro Teatrale Viterbese C.T.V.);

     rrr) legge regionale 20 settembre 1993, n. 54 (Interventi urgenti nella provincia di Roma per lo sviluppo e l'occupazione della Sabina Romana);

     sss) legge regionale 20 giugno 1994, n. 23 (Contributo al comune di Velletri per l'acquisizione del teatro Artemisio);

     ttt) legge regionale 13 luglio 1994, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1993, n. 33 concernente: “Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle sorgenti in località 'Valle Martella', nonché per la realizzazione di un complesso scolastico nella medesima località”);

     uuu) legge regionale 19 settembre 1994, n. 46 (Istituzione del Festival regionale di Caracalla);

     vv) legge regionale 19 settembre 1994, n. 48 (Proroga straordinaria di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo dell'area compresa tra l'autostrada del Sole e il lago di Bracciano complementare a quella della media Valle del Tevere);

     zzz) legge regionale 30 dicembre 1994, n. 67 (Interventi straordinari per favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro);

     aaaa) articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1995 “articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17”);

     bbbb) legge regionale 22 maggio 1995, n. 37 (Intervento della Regione a sostegno delle sedi universitarie decentrate);

     ecce) legge regionale 8 giugno 1995, n. 45 (Interventi per lo sviluppo e l'integrazione economica e sociale del basso Lazio);

     dddd) articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996);

     eeee) legge regionale 29 ottobre 1996, n. 44 (Concessione di un contributo al comune di Alatri (FR) per il recupero e il mantenimento del patrimonio storico ed archeologico e di un contributo al comune di Viterbo per la realizzazione del monumento al Facchino della Macchina di S. Rosa);

     ffff) articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996);

     gggg) legge regionale 27 dicembre 1996, n. 60 (Azione di valorizzazione dei beni storici e naturalistici della Tuscia);

     hhhh) articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 “art. 28 Ir. 11 aprile 1986, n. 17”); iiii) articoli 43 e 47 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997); 1111) legge regionale 10 novembre 1997, n. 38 (Interventi nei territori colpiti dal terremoto nelle regioni Umbria-e Marche);

     mmmm) legge regionale 11 giugno 1998, n. 18 (Interventi urgenti a favore dei comuni della Provincia di Rieti colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi);

     nnnn) legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 (Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000);

     oooo) legge regionale 7 giugno 1999, n. 8 (Modifica dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 “Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000” e rettifica del relativo avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 1999, n. 958);

     pppp) legge regionale 5 ottobre 1999, n. 26 (Intervento per la valorizzazione dell'area Cerite nel Comune di Cerveteri);

     qqqq) legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Recupero e riqualificazione dell'area delle saline di Tarquinia);

     rrrr) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8 (Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione Lazio); ssss) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 9 (Modifica alla legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44);

     tttt) articolo 9 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000). 2. I procedimenti relativi alle disposizioni legislative abrogate ai sensi del comma 1, eventualmente ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti in conformità a quanto disposto dalle disposizioni stesse.

 

     Art. 192. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 26 febbraio 2014, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[3] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[5] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 3 novembre 2015, n. 14.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[7] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[8] Comma già modificato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[9] Comma già modificato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[10] Comma inserito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[11] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[12] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2009, n. 22.

[13] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[14] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[15] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 19 marzo 2008, n. 4.

[16] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 aprile 2013, n. 2.

[18] Articolo abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[19] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[20] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[22] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 2012, n. 11.

[23] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 18 settembre 2006, n. 10.

[24] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 18 settembre 2006, n. 10.

[25] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[26] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[27] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[28] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 28 settembre 2007, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3.

[29] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 13 aprile 2012, n. 2.

[30] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 13 aprile 2012, n. 2.

[31] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[32] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.

[33] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.

[34] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.

[35] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 13 aprile 2012, n. 2.

[36] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[37] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[38] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 28.

[39] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.

[42] La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 2008, n. 390, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[43] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.

[44] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[45] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[46] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[47] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 15 luglio 2015, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[48] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[49] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[50] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[51] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 18 giugno 2008, n. 7, fatto salvo quanto ivi disposto.

[52] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[53] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[54] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[55] Rubrica così modificata dall'art. 38 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[56] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[57] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[58] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[59] Articolo abrogato dall'art. 16 bis della L.R. 4 agosto 2008, n. 13.

[60] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[61] Articolo abrogato dall'art. 16 bis della L.R. 4 agosto 2008, n. 13.

[62] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 28.

[63] Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 28 e così sostituito dall'art. 86 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[64] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.

[65] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 28.