§ 2.3.21 – L.R. 5 luglio 2001, n. 15.
Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:05/07/2001
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 1 bis.  (Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie)
Art. 1 ter.  (Istituzione del premio regionale “Legalità contro tutte le mafie”)
Art. 2.  (Interventi)
Art. 3.  (Soggetti beneficiari dei finanziamenti e iniziative dirette della Regione)
Art. 3 bis.  (Formazione professionale)
Art. 4.  (Finanziamenti).
Art. 5.  (Indirizzi per la concessione dei finanziamenti)
Art. 6.  (Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni).
Art. 7.  (Procedure per la concessione dei finanziamenti).
Art. 8.  (Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione
Art. 8 bis.  (Clausola valutativa)
Art. 9.  (Norme transitorie).
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie)


§ 2.3.21 – L.R. 5 luglio 2001, n. 15.

Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie [1]

(B.U. 30 luglio 2001, n. 21).

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale e a contrastare la diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso.

 

     Art. 1 bis. (Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie) [3]

     1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la “Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie” da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.”;

 

     Art. 1 ter. (Istituzione del premio regionale “Legalità contro tutte le mafie”) [4]

     1. E’ istituito il premio regionale “Legalità contro tutte le mafie” che viene conferito annualmente a personalità o istituzioni che si sono distinte nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata.

     2. Il premio di cui al comma 1 viene conferito, ogni 21 marzo, in occasione della giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie, istituita, ai sensi dell’articolo 1 bis, dal Presidente della Regione su proposta dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8.

 

     Art. 2. (Interventi) [5]

     1. Rientrano negli interventi di cui all’articolo 1: a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a favorire l’integrazione nonché il reinserimento sociale;

     b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l’acquisto e l’installazione di strumenti ed attrezzature nell’ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;

     b bis) opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato [6];

     c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali ai sensi del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato [7];

     c ter) formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale [8];

     c quater) seminari destinati agli operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale [9];

     c quinquies) formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati [10].

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari dei finanziamenti e iniziative dirette della Regione) [11]

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge:

     a) i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c bis);

     b) gli enti locali, che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2 , comma 1, lettere c) e c bis);

     b bis) università pubbliche o private, che sottoscrivono convenzioni, accordi o intese comunque denominate con la Regione, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c quinquies). Alle finalità di cui alla presente lettera si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per la formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati alla mafia”, nell’ambito del programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022, e derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” [12].

     1 bis. Le risorse di cui alla presente legge sono, altresì, utilizzate per opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis) [13].

     2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), c bis), c ter) e c quater), può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale, realizzati anche per il tramite dell’Osservatorio di cui all’articolo 8 [14].

 

     Art. 3 bis. (Formazione professionale) [15]

     1. La Regione, nell’ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative, anche in convenzione con le istituzioni formative accreditate, collegate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo alla formazione congiunta dei docenti, dei genitori e degli operatori degli enti locali.

 

     Art. 4. (Finanziamenti). [16]

     [1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 sono concessi in forma di contributo in conto capitale e sono destinati alla copertura massima di una percentuale del costo complessivo dell'intervento pari al:

     a) 30 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

     b) 60 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

     b bis) 90 per cento per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis) [17].]

 

     Art. 5. (Indirizzi per la concessione dei finanziamenti) [18]

     1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio di previsione, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose ed a seguito di processi partecipativi degli enti locali, sono stabiliti gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge concernenti, in particolare:

     a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari;

     b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici contenenti modalità e termini per l’elaborazione dei programmi e dei progetti e per la presentazione delle richieste di finanziamento;

     c) i criteri per la valutazione, da parte di una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, dei programmi e dei progetti e per la predisposizione delle relative graduatorie;

     d) le quote massime ammesse al finanziamento.

 

     Art. 6. (Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni). [19]

     [1. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 i comuni, singoli o associati, collaborano:

     a) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) con:

     1) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;

     2) consorzi fra imprenditori;

     3) organizzazioni di categoria di commercianti e artigiani e forze sindacali;

     4) istituti scolastici;

     b) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con:

     1) associazioni private di volontariato che svolgono attività di carattere sociale, nonché cooperative sociali, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

     2) istituti scolastici;

     3) altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti in materia di prevenzione e recupero o reinserimento di giovani coinvolti in attività criminose;

     4) associazioni parrocchiali;

     5) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;

     c) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) con:

     1) soggetti in possesso di titoli professionali attinenti alla materia della sicurezza, della prevenzione e della lotta alla criminalità;

     2) istituti scolastici;

     3) organizzazioni di categoria di commercianti, artigiani, industriali e forze sindacali;

     4) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;

     5) associazioni delle forze dell'ordine e di polizia locale anche in congedo;

     6) soggetti che abbiano prestato diligentemente servizio in organi di polizia anche locali.]

 

     Art. 7. (Procedure per la concessione dei finanziamenti). [20]

     [1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita la Commissione speciale Sicurezza, integrazione e lotta alla criminalità, di seguito denominata Commissione speciale, determina indirizzi, modalità e termini per:

     a) la redazione da parte dei comuni e degli enti, organi e soggetti interessati, ai sensi degli articoli 3 e 6, di appositi progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;

     b) la presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;

     c) l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, da costituirsi ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, che ha i seguenti compiti:

     1) valutare i progetti di cui alla lettera a) ai fini della concessione dei finanziamenti secondo le priorità di cui all'articolo 5;

     2) formare un'apposita graduatoria;

     3) inviare alla Commissione speciale la graduatoria di cui al numero 2) per un parere;

     4) inviare, per conoscenza, i progetti ammessi a finanziamento al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso le prefetture di riferimento;

     d) l'erogazione dei finanziamenti.

     2. Qualora la Commissione speciale non abbia espresso il parere in merito allo schema di deliberazione di cui al comma 1 entro il termine di quindici giorni dalla assegnazione, si prescinde dal parere.]

 

     Art. 8. (Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione [21]).

     1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza la legalità e la lotta alla corruzione, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza la legalità e la lotta alla corruzione e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza la legalità e la lotta alla corruzione tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore [22].

     1 bis. L’Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti dalle commissioni consiliari permanenti e speciali competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose e dall’assessorato competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza. Su richiesta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza e dei presidenti delle commissioni di cui al primo periodo svolge specifici e mirati approfondimenti, seminari e convegni [23].

     2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:

     a) tre membri, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente previa audizione presso la commissione consiliare competente [24];

     b) un membro designato dall’ufficio scolastico regionale per il Lazio [25];

     c) un rappresentante del Comando Legione Carabinieri [26];

     d) un rappresentante del comando regionale della Guardia di Finanza;

     e) un rappresentante della Polizia di Stato;

     f) il Prefetto o altro rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;

     g) un rappresentante delle polizie locali del Lazio designato dal Presidente della Giunta regionale.

     g bis) [un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia-Centro Operativo Lazio] [27];

     g ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità [28];

     g quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell'impresa [29];

     g quinquies) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore [30];

     g sexies) un rappresentante della sicurezza penitenziaria designato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) [31];

     g septies) un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione investigativa antimafia (DIA) [32].

     3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g sexies) e g septies), sono nominati previa intesa con l’amministrazione di appartenenza [33].

     3 bis. Alle riunioni dell’Osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione distrettuale antimafia (DDA) [34].

     4. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di:

     a) predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma Capitale, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose [35];

     b) elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;

     c) monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.

     4 bis. L’Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni [36].

     4 ter. L'Osservatorio può promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni in materia di sicurezza e legalità. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina le modalità operative e di gestione dell'Osservatorio nonché le risorse da destinare per tali funzioni. Le relative deliberazioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente [37].

     4 quater. L’Osservatorio ha altresì il compito di formulare una relazione su ipotesi di proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo da sottoporre alle commissioni consiliari permanenti al fine di renderle più efficaci nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata [38].

     5. [L’Osservatorio presenta alla commissione consiliare competente una relazione annuale e un rapporto trimestrale sullo stato dei lavori. La mancata presentazione della relazione comporta la decadenza del presidente dell’Osservatorio. Il Presidente della suddetta commissione riferisce al Consiglio regionale in ordine alla relazione dell'Osservatorio. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui al comma 4] [39].

     6. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i quarantacinque giorni entro i quali il Presidente della Giunta regionale deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

     7. Ai componenti dell'Osservatorio spetta un compenso determinato nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione di cui al comma 2, nonché il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

     7 bis. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio, a valere sul triennio 2015-2017, nell’ambito del programma 01 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione [40].

     8. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

     8 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione pubblica sulla pagina del sito regionale dedicato all’Osservatorio, le spese che la Regione ha sostenuto per il suo funzionamento. L’Osservatorio, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica altresì la relazione di cui al comma 5 [41].

 

     Art. 8 bis. (Clausola valutativa) [42]

     1. L’Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.

     2. A tal fine, annualmente l’Osservatorio presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull’attività svolta, con particolare riferimento agli interventi contributivi realizzati e alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui all’articolo 8, comma 4.

     3. La mancata presentazione della relazione comporta la decadenza del presidente dell’Osservatorio.

 

     Art. 9. (Norme transitorie).

     1. Relativamente alla prima applicazione della presente legge:

     a) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 può prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6;

     b) l'Osservatorio provvede ai compiti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie) [43]

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8, si provvede nell’ambito delle voci di spesa iscritte nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari ad euro 250.000,00 per gli interventi di parte corrente per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 5.500.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

     2. Agli oneri derivanti dall’articolo 8, relativo all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, si provvede mediante la voce di spesa iscritta nel programma 02 della missione 03, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


[1] Titolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[2] Articolo già modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[5] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[6] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[7] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[11] Articolo già modificato dall’art. 2 della L.R. 14 gennaio 2005, n. 5, sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[12] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[13] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[15] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[16] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[17] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2005, n. 5.

[18] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[19] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[20] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[21] Rubrica sostituita dall’art. 13 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[22] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26, dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[23] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[24] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12.

[25] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12.

[26] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12.

[27] Lettera aggiunta dall’art. 13 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e abrogata dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[28] Lettera aggiunta dall’art. 13 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[29] Lettera aggiunta dall’art. 13 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[30] Lettera aggiunta dall’art. 13 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[31] Lettera aggiunta dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12.

[33] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12.

[34] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12.

[35] Lettera già modificata dall’art. 13 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12.

[36] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 14 gennaio 2005, n. 5.

[37] Comma inserito dall’art. 13 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4, già modificato dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15, dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[38] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[39] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 14 gennaio 2005, n. 5, sostituito dall’art. 13 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4, ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[40] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12.

[41] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 12.

[42] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.