§ 6.3.31 - L.R. 6 agosto 2007, n. 15.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:06/08/2007
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)
Art. 2.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
Art. 3.  (Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione)
Art. 4.  (Contrazione mutui. Perenzione amministrativa)
Art. 5.  (Disposizione transitoria in materia di contenimento della spesa 2007)
Art. 6.  (Interventi straordinari per il contenimento della spesa)
Art. 7.  (Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione,  bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e successive modifiche)
Art. 10.  (Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 in materia di sicurezza ed all’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle incompatibilità con cariche o funzioni [...]
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 “Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura” e successive modifiche)
Art. 13.  (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale)
Art. 14.  (Disposizioni in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti)
Art. 15.  (Rideterminazione della spesa per il personale della Giunta e del Consiglio)
Art. 16.  (Disposizioni relative alla spesa per il personale delle strutture di diretta collaborazione)
Art. 17.  (Istituzione del capitolo relativo alla realizzazione della piattaforma di intermediazione digitale)
Art. 18.  (Manovra di contenimento dei costi del sistema del servizio sanitario regionale e rideterminazione del disavanzo sanitario 2006)
Art. 19.  (Disposizioni in materia del personale del servizio sanitario regionale)
Art. 20.  (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali)
Art. 21.  (Campagna di prevenzione e contrasto dell’alcoolismo)
Art. 22.  (Interventi urgenti per la tutela dell’occupazione)
Art. 23.  (Disposizioni in materia di cantieri scuola-lavoro)
Art. 24.  (Disposizioni in materia di beni e attività culturali, sport e spettacolo)
Art. 25.  (Interventi a favore della cultura sportiva)
Art. 26.  (Contributi per lo smaltimento di carcasse animali)
Art. 27.  (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive” e [...]
Art. 28.  (Disposizioni in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche)
Art. 30.  (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 “Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle [...]
Art. 31.  (Disposizioni in materia di attività produttive)
Art. 32.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive modifiche).
Art. 33.  (Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche)
Art. 34.  (Modifica all’articolo 65 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’accessibilità programmi operativi relativi ai fondi europei)
Art. 35.  (Rimodulazione dei finanziamenti esistenti per la costruzione di nuove parrocchie)
Art. 36.  (Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici)
Art. 37.  (Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)
Art. 38.  (Disposizioni concernenti il servizio di trasporto pubblico non di linea di taxi)
Art. 39.  (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11 “Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica”)
Art. 40.  (Disposizioni relative alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER)
Art. 41.  (Disposizioni varie)
Art. 42.  (Integrazione all’elenco n. 4 del bilancio di previsione 2007, relativo alle  tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua del litorale laziale). 1. All’elenco numero 4, allegato al [...]
Art. 43.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.31 - L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007

(B.U. 13 agosto 2007, n. 22 - S.O. n. 6)

 

Art. 1. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)

1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007 -2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata.

 

     Art. 2. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa.

 

     Art. 3. (Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione)

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle allegate.

2. Tutti gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet della Regione.

 

     Art. 4. (Contrazione mutui. Perenzione amministrativa)

1. L’autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28, relativo all’approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa, è aumentata dell’importo di 531.347.978,59 euro mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di 2.094.680.599,67 euro finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi.

2. Attesa la disposizione contenuta nell’articolo 45, comma 7 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), è fatta salva la facoltà con la legge regionale di approvazione del bilancio 2008 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l’autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell’elenco n. 5 allegato alla l.r. 28/2006, come modificato dalla presente legge.

3. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2008 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l’elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio 2005 e non pagati negli anni 2005, 2006 e 2007 per i quali al 31 dicembre 2007 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 25/2001, precisando gli estremi degli atti originali d’impegno, l’indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell’adozione dei decreti ricognitivi di cui all’articolo 40, comma 4, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

4. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell’esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l’assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell’articolo 37 della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

5. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle leggi vigenti, l’iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l’adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori.

6. La direzione regionale bilancio e tributi è autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

7. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 5. (Disposizione transitoria in materia di contenimento della spesa 2007)

1. Al fine di rispettare l’equilibrio di bilancio 2007, in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla verifica degli obblighi del patto di stabilità interno, è autorizzata la non operatività del 25 per cento delle residue disponibilità sui capitoli di spesa di parte capitale attribuiti a ciascun assessorato alla data del 10 luglio 2007, salvo quelli a destinazione vincolata o afferenti spese inderogabili.

2. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 1, su motivata proposta dell’assessore regionale competente per materia, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

 

     Art. 6. (Interventi straordinari per il contenimento della spesa)

1. In attuazione di quanto previsto dell’articolo 32, comma 9 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 ed in coerenza con le linee di indirizzo strategiche dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. e sue partecipazioni, presentate dalla Giunta regionale, sono emanate le seguenti disposizioni di riordino:

a) l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. è autorizzata:

1) a procedere, al fine di adeguarsi al quadro normativo di riferimento inerente le problematiche dell’in house providing, all’acquisto delle quote azionarie di proprietà dei soci privati e dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) nelle società Bic Lazio S.p.A. e Unionfidi Lazio S.p.A.;

2) ad assumere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione dei Consorzi ICT Lazio S.C.p.a. e ModaCineLazio S.C.p.a.;

3) ad assorbire, tramite fusione per incorporazione, le società Valore SIM S.p.A. e Proteo S.p.A., previo acquisto, per quest’ultima, della partecipazione attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A.;

4) a cedere alla Regione le partecipazioni detenute attualmente dalla stessa Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. nella società Interporto di Civitavecchia piattaforma logistica (ICPL) S.p.A. ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto della società sopra citata alla data del 31 dicembre 2006 [1];

5) ad acquistare le partecipazioni detenute dalla Finanziaria laziale sviluppo S.p.A. (Fi.LA.S.) nelle società Litorale S.p.A. e RisorSa S.p.A. ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto delle società stesse alla data del 31 dicembre 2006.

Assestamento del bilancio di previsione 2. Entro il 30 settembre 2007 la Giunta regionale emana, sentita la competente commissione consiliare, le direttive per il conseguente riassetto delle mission delle società partecipate dall’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. e delle regole di governance.

3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), numero 4) si provvede con lo stanziamento del capitolo B26504.

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente)

1. Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale in materia di acque minerali naturali e di sorgente, come definite dalla normativa comunitaria e statale vigente, il presente articolo detta nuove disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque stesse, già disciplinati dall’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 (Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione della acque minerali e termali nella Regione Lazio) e successive modifiche.

2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area di concessione, un diritto proporzionale pari a:

a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno;

b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno.

3. L’importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a  5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b).

4. L’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell’avvenuto pagamento.

5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all’anno precedente, commisurato alla quantità di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente.

6. L’importo del diritto annuo di cui al comma 5 è stabilito:

a) in misura di 2,00 euro, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi) e successive modifiche;

b) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata.

6 bis. Per gli stabilimenti che imbottigliano acque minerali e di sorgente, l’importo determinato ai sensi del comma 6, lettera a):

a) è ridotto del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell’anno abbiano destinato all’imbottigliamento almeno l’85 per cento del totale dell’acqua emunta nel medesimo anno;

b) è aumentato del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell’anno abbiano destinato all’imbottigliamento meno dell’80 per cento del totale dell’acqua emunta nel medesimo anno [2].

6 ter. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di cui al comma 6 bis, lettera b), i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, nei primi tre anni di attività. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, la predetta deliberazione prevede, tra l’altro, l’esclusione dei quantitativi di acque minerali naturali e di sorgente utilizzate, sulla base di norme concessorie e di usi e consuetudini locali, a garanzia di approvvigionamenti pubblici [3].

6 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 6 bis [4].

6 quinquies. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 6 bis, valutate in euro 45.000,00 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” [5].

7. Per incentivare l’utilizzo di contenitori di vetro ed il vuoto a rendere l’importo determinato ai sensi del comma 6 è ridotto rispettivamente:

a) del 50 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro;

b) del 70 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta.

7 bis. Per i titolari di concessione mineraria che utilizzano oltre venticinque milioni di litri per anno è fatto obbligo di utilizzare contenitori in vetro, destinati al circuito di vuoto a rendere, per almeno il venti per cento della porzione di acqua destinata all’imbottigliamento [6].

8. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 2 e 5 sono adeguate ogni biennio con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, tenuto conto, tra l’altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT.

9. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo i titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con il pagamento del diritto di cui al comma 5, un’autocertificazione dalla quale risultino la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, di quella imbottigliata in vetro o in vetro con vuoto a rendere per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta, di quella utilizzata per la preparazione di bevande analcoliche. Gli uffici regionali competenti possono effettuare verifiche presso i misuratori installati nonché sui documenti contabili del titolare.

10. Il titolare deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente articolo anche durante i periodi di sospensione dell’attività di coltivazione del giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse.

11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini ivi previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:

a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centoventi giorni ma entro i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

c) 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.

12. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo:

a) il diritto proporzionale di cui al comma 2 è dovuto a decorrere dall’anno 2008;

b) il diritto annuo di cui al comma 5 è dovuto a decorrere dall’anno 2007, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e il 31 dicembre dello stesso anno;

c) i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2008 a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente l’autocertificazione di cui al comma 9, relativa al periodo di cui alla lettera b) del presente comma, nonché lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione,  bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche)

1. All’articolo 1, comma 2, lettera f) della l.r. 25/2001, dopo le parole: “dei rendiconti”, sono inserite le seguenti: “delle agenzie regionali,”.

2. Nella denominazione del Titolo VII della l.r. 25/2001 e del relativo capo I, prima delle parole: “degli enti pubblici dipendenti”, sono inserite le seguenti: “delle agenzie regionali,”.

3. All’articolo 56 della l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

“01. Per agenzie regionali si intendono le unità amministrative di cui all’articolo 54 dello Statuto.”;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, di cui all’articolo 55 dello Statuto.”;

c) al comma 2 le parole: “Agli enti di cui al comma 1, non economici, individuati con apposita deliberazione della Giunta, di seguito denominati enti,” sono sostituite dalle seguenti: “Alle agenzie regionali di cui al comma 01 e agli enti di cui al comma 1, non economici, di seguito denominati, rispettivamente, agenzie ed enti,”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applica la disciplina del presente capo concernente le forme e i termini per i controlli sui relativi bilanci e le eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità, tenendo conto della specificità del regime contabile degli enti stessi previsto nelle relative leggi istitutive.”.

4. All’articolo 57 della l.r. 25/2001 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I bilanci annuali di previsione delle agenzie e degli enti, adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualità. Le entrate e le spese sono classificate secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica regionale.”;

b) ai commi 2 e 3, dopo le parole: “bilanci annuali” sono inserite le seguenti: “delle agenzie e”;

c) al comma 4 le parole: “da parte degli enti, gli enti stessi” sono sostituite dalla seguenti: “da parte delle agenzie e degli enti, gli stessi”.

5. All’articolo 58 della l.r. 25/2001 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: “adottato” sono inserite le seguenti: “dai dirigenti delle agenzie o”;

b) al comma 2 dopo le parole: “variazioni di bilancio” sono inserite le seguenti: “delle agenzie e”.

6. All’articolo 59 della l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: “estese” sono inserite le seguenti: “alle agenzie e”;

b) al comma 2, dopo la parola: “provvisorio” sono inserite le seguenti: “delle agenzie e”.

7. All’articolo 60 della l.r. 25/2001 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati dai competenti organi” sono sostituite dalle seguenti: “delle agenzie e degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi”;

b) al comma 2, le parole: “dei singoli enti” sono sostituite dalle seguenti: “delle agenzie e degli enti”.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e successive modifiche) [7]

1. All’articolo 3 della l.r. 19/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro”;

b) al comma 3, dopo le parole: “cinque anni”, sono aggiunte le seguenti: “indipendentemente dalla durata della legislatura”.

2. All’articolo 4 della l.r. 19/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali”;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “e) dipendente della Giunta o del Consiglio regionale”.

3. All’articolo 9, comma 2, della l.r. 19/2001 le parole: “al cinquanta” sono sostituite dalle seguenti: “al trenta”.

4. In sede di prima attuazione le modifiche apportate alla l.r. 19/2001 dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo producono i propri effetti con riferimento al nuovo Comitato regionale per le comunicazioni costituito a seguito della scadenza naturale dell’organo attualmente in carica.

 

     Art. 10. (Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB) [8]

1. Nelle more del riordino complessivo delle IPAB, in armonia con i principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 238 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della l. 8 novembre 2000, n. 328), il presente articolo detta norme generali relative all’estinzione delle IPAB stesse aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

2. Sono soggette a procedimenti di estinzione le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2016 perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari [9].

3. L’estinzione è promossa d’ufficio dalla direzione regionale competente in materia, sentiti l’IPAB interessata e il comune nel cui territorio ha sede legale l’IPAB stessa.

4. Il provvedimento di estinzione è adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti il personale, con deliberazione della Giunta regionale che provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato prioritariamente tra le IPAB aventi finalità analoghe o nel comune in cui ha sede legale l’IPAB estinta.

5. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB sono stabiliti con apposito regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 in materia di sicurezza ed all’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle incompatibilità con cariche o funzioni apicali presso enti o società regionali)

1. All’articolo 8 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g bis) del comma 2 è abrogata;

b) al comma 3, le parole: “, f) e g bis)” sono sostituite dalle seguenti “ed f)”;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Alle riunioni dell’Osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione investigativa antimafia.”;

d) al comma 4 ter, le parole: “, nonché attività di prevenzione” sono soppresse.

2. All’articolo 12 della l.r. 4/2006, relativo alle incompatibilità riguardo a cariche o a funzioni apicali presso enti o società regionali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: “Qualora le cause di incompatibilità si verifichino successivamente al conferimento della carica o della funzione, l’ente che ha provveduto al conferimento contesta le stesse all’interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per formulare eventuali repliche o per rimuovere le cause di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine l’ente che ha provveduto al conferimento, ove persistano le cause di incompatibilità, dichiara la decadenza dalla carica o dalla funzione.”.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 “Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura” e successive modifiche) [10]

1. Alla lettera b), del comma 3 dell’articolo 3 l.r. 23/2001 le parole: “il potenziamento dell’organizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “le spese di organizzazione”.

 

     Art. 13. (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale)

1. La Regione, nell’ambito del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo.

2. Possono beneficiare dell’incentivo di cui al comma 1 coloro i quali risultano in servizio nella Regione alla data del 30 giugno 2007 e che siano in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base della vigente normativa [11].

3. I criteri e le modalità di attuazione della risoluzione consensuale di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di personale, e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali.

4. L’ammontare dell’incentivo non può superare le diciotto mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti ed ai titolari delle posizioni organizzative e professionali di cui all’articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1998-2001, come stabilito dai relativi contratti collettivi nazionali e integrativi decentrati, in vigore alla data di presentazione della domanda, e con esclusione del salario accessorio di risultato.

5. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, definisce le condizioni di cui all’articolo 17, comma 3, del CCNL 1998-2001, dell’area della dirigenza del comparto regionale, estensibili anche al personale non dirigente.

6. Gli enti dipendenti dalla Regione che applicano i contratti collettivi nazionali dello stesso comparto del personale regionale possono uniformare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 14. (Disposizioni in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti)

1. Fino all’adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale, il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, che al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia conseguito la massima anzianità contributiva, può optare di rimanere in servizio fino e non oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età e comunque cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione.

2. Il personale che tre mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età non opti per la permanenza in servizio di cui al comma 1, cessa automaticamente dal servizio stesso con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2 bis. [I limiti di età per il collocamento a riposo di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fini del conferimento o del rinnovo di incarichi dirigenziali apicali, con contratto a tempo determinato, a persone esterne all’amministrazione dotate di un’elevata e peculiare qualificazione professionale, acquisita anche attraverso lo svolgimento di specifiche funzioni correlate agli incarichi stessi] [12].

3. Gli enti dipendenti dalla Regione che applicano i contratti collettivi nazionali dello stesso comparto del personale regionale o di comparti diversi uniformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo [13].

 

     Art. 15. (Rideterminazione della spesa per il personale della Giunta e del Consiglio)

1. L’importo di 4.000.000,00 di euro di cui all’articolo 14, comma 18, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28, relativo alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso la Giunta regionale, è rideterminato in 4.200.000,00 euro e l’importo per il personale in servizio presso il Consiglio regionale di 5.298.000,00 euro è rideterminato in 5.598.000,00 euro.

 

     Art. 16. (Disposizioni relative alla spesa per il personale delle strutture di diretta collaborazione)

1. Le spese per il personale operante presso le strutture di diretta collaborazione con gli organi politici, a decorrere dal corrente esercizio e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gravano sui seguenti capitoli di nuova istituzione nell’ambito dell’UPB R2l, denominati:

a) “Stipendi del personale comandato di diretta collaborazione con gli organi politici”;

b)”Stipendi del personale a tempo determinato di diretta collaborazione con gli organi politici”;

c) “Indennità segreterie Giunta e Consiglio (     Art. 22, L.R. 57/98)”.

2. Per l’esercizio 2007 la competente struttura, in fase di rendicontazione, provvede a quantificare la quota parte delle spese dei capitoli S11501 e S11504 da attribuire ai capitoli di cui alle lettere a) e b), comma 1.

3. A decorrere dall’esercizio 2008 il capitolo S11502 è iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.

4. La spesa relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente ai ruoli regionali assegnato alle strutture di cui al comma 1 continua a gravare sui relativi capitoli di bilancio.

5. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione.

 

     Art. 17. (Istituzione del capitolo relativo alla realizzazione della piattaforma di intermediazione digitale)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale. è aggiunto il seguente:

“2 bis. Gli oneri derivanti dal presente articolo gravano sul capitolo di nuova istituzione denominato “Realizzazione della piattaforma di intermediazione digitale di cui all’art. 49 della l.r. 28 aprile 2006, n. 4” nell’ambito dell’UPB S26 con uno stanziamento di 500.000,00 euro per l’anno 2007 e di 1.500.000,00 euro per l’anno 2008.”.

 

     Art. 18. (Manovra di contenimento dei costi del sistema del servizio sanitario regionale e rideterminazione del disavanzo sanitario 2006)

1. Il disavanzo sanitario netto per l’esercizio 2006 è rideterminato, rispetto alla quantificazione di 473 milioni di euro di cui all’articolo 4 della legge regionale 1° marzo 2007, n. 2, relativo alla modalità di copertura del disavanzo sanitario, in 597 milioni di euro, sulla base del conto consolidato elaborato dall’assessorato regionale competente in materia di sanità sui dati di bilancio 2006 delle aziende sanitarie.

2. La manovra di riduzione dei costi di produzione del servizio sanitario regionale rispetto al tendenziale 2007 è rideterminata sulla base della tabella 1 allegata alla presente legge.

 

     Art. 19. (Disposizioni in materia del personale del servizio sanitario regionale)

1. Alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere che hanno ottemperato a quanto previsto dall’articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla manovra di contenimento dei costi del sistema del servizio sanitario regionale, rideterminando la propria dotazione organica, sono consentite, a partire dalla data del 31 dicembre 2007, nel rispetto del piano di rientro, le procedure di assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale del ruolo sanitario ed infermieristico che svolge mansioni di assistenza diretta, indispensabile e infungibile, per il funzionamento delle strutture.

2. Al fine di non compromettere la qualità delle prestazioni e l’assistenza al malato, il turn-over si fissa nella misura massima del 40 per cento delle cessazioni dal servizio.

 

     Art. 20. (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali)

1. All’articolo 17 della l.r. 29/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “di venti anni” sono sostituite dalle seguenti: “di venticinque anni”;

b) al comma 3, lettera a) le parole: “0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,10 per cento”;

c) al comma 3, lettera b) le parole: “0,40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,20 per cento”;

d) al comma 3, lettera c) le parole: “0,50 per cento” sono sostituite dalle seguenti:  “0,30 per cento”;

e) al comma 3 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c bis) dall’11 novembre 2017 al 10 novembre 2022, il canone è pari allo 0,40 per cento dei VAM.”;

f) al comma 5 le parole: “novembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “novembre 2022”;

g) al comma 5 dopo le parole: “dal comma 3.” sono aggiunte le seguenti: “Il termine ultimo per la definizione e il rinnovo dei contratti di affitto regolati dal presente articolo è fissato al 31 dicembre 2007”.

 

     Art. 21. (Campagna di prevenzione e contrasto dell’alcoolismo)

1. La Regione al fine di prevenire e contrastare il problema dell’alcolismo, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione regionale, interviene:

a) a sostegno delle famiglie affette da problemi di alcolismo, per l’affidamento, ai fini del recupero dei soggetti alcolisti, a strutture di comprovata esperienza e professionalità nel settore;

b) attraverso una campagna informativa nelle scuole sui rischi derivanti dal consumo di bevande alcoliche.

2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H41, di un nuovo capitolo denominato “Campagna di prevenzione e contrasto dell’alcolismo”, con uno stanziamento di 150.000,00 euro per l’esercizio 2007.

 

     Art. 22. (Interventi urgenti per la tutela dell’occupazione)

1. La Regione per contrastare situazioni di grave crisi occupazionale sostiene economicamente interventi finalizzati ad assistere lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità.

2. Gli interventi sono attuati dalle province a favore dei lavoratori di cui al comma 1, delle aziende interessate da crisi occupazionali, a fronte di progetti da presentare alla Regione per la successiva approvazione entro il 30 settembre di ogni anno [14].

3. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità e criteri per individuare gli interventi di cui al comma 2] [15].

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nell’ambito dell’UPB F31 un capitolo di nuova istituzione denominato “Interventi urgenti per i lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità” con uno stanziamento di 1.000.000,00 di euro per l’esercizio 2007.

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di cantieri scuola-lavoro)

1. I lavoratori utilizzati in progetti di cantieri scuola-lavoro avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stabilizzati nel rispetto delle previsioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione) e successive modifiche e della deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 290, relativa alla definizione dei criteri di priorità, delle modalità attuative e delle forme di controllo dei cantieri scuola-lavoro.

 

     Art. 24. (Disposizioni in materia di beni e attività culturali, sport e spettacolo)

1. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche, le parole: “per almeno venti ore settimanali” sono sostituite dalle seguenti: “per almeno venticinque ore settimanali”.

2. [Dopo il comma 4 dell’articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione “Musica per Roma” e contributo all’Auditorium Pio di Roma, è inserito il seguente comma:

“4 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del programma di iniziative e di attività di cui al comma 2, lettera b) si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G11530 degli esercizi finanziari di competenza.”] [16].

3. Al comma 3 dell’articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo agli interventi per i Campionati mondiali di nuoto, dopo le parole: “e Valencia (America’s Cup)” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “nonché per le spese di organizzazione sostenute in funzione della preparazione dei Campionati mondiali di nuoto 2009 e per interventi di sostegno dell’associazionismo sportivo legato al mondo del nuoto e del mare e degli enti di promozione sportiva. Si procede con apposita convenzione con la Regione, sentita la competente commissione consiliare.”.

4. Per l’esercizio 2007 gli interventi previsti dall’articolo 174, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, e successive modifiche, relativo al contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale, sono finalizzati ai programmi della cooperativa “La Fabbrica dell’Attore” per le attività del relativo teatro, secondo il riconoscimento del Ministero per i beni e attività culturali.

5. Al fine di consentire ai comuni, alle province ed agli enti destinatari dei finanziamenti individuati dal piano annuale degli interventi di cui all’articolo 8 della l.r. 42/1997 per l’anno 2006, la predisposizione dei progetti esecutivi e l’effettuazione delle gare e degli affidamenti per la loro realizzazione, il termine del 31 marzo, già previsto dall’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28, è differito al 30 ottobre 2007.

6. [Al comma 3 dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’autorizzazione all’esercizio cinematografico, le parole: “la capienza complessiva sia o divenga superiore a 300 posti.” sono sostituite dalle seguenti: “la capienza complessiva sia o divenga: a) superiore a seicento posti, relativamente ai comuni con popolazione fino ai 150.000 abitanti; b) superiore a mille e trecento posti, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti.”] [17].

7. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 80 dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione “Musica per Roma” e al contributo all’Auditorium Pio di Roma;

b) l’articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo ai criteri per il riparto dei fondi previsti da disposizioni regionali in materia di attività culturali;

c) il comma 1, dell’articolo 52, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di contributi per attività culturali.

 

     Art. 25. (Interventi a favore della cultura sportiva)

1. Al fine di sostenere lo cultura sportiva e contrastare la diffusione del doping nelle pratiche sportive, la Regione promuove una campagna informativa nelle scuole.

2. Gli oneri di cui alle attività del presente articolo gravano sul capitolo G31502 per un importo di 250.000,00 euro per l’esercizio 2007, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport).

 

     Art. 26. (Contributi per lo smaltimento di carcasse animali)

1. La Regione, al fine di incentivare il regolare smaltimento mediante la rimozione e la distruzione delle carcasse animali dei capi morti in azienda ed impedire la diffusione nell’ambiente di materiale a rischio sanitario, nonché per agevolare l’attuazione del piano di sorveglianza in materia di epizoozie, concede agli allevatori un contributo, aggiuntivo a quello già previsto dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della l. 7 marzo 2003, n. 38), sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi morti e distruzione delle carcasse.

2. La Giunta regionale con successiva deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, lettere d), e) ed f) del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo denominato “Concorso al pagamento del premio assicurativo per lo smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamenti” nell’ambito dell’UPB B11 con lo stanziamento, per l’esercizio 2007, di 300.000,00 euro con corrispondente riduzione del capitolo B11530.

 

     Art. 27. (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive” e successive modifiche)

1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento autorizzato previsto dalla legge regionale concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, è sospesa l’attuazione del programma di intervento di cui alla l.r. 53/1984 per l’anno 2008, costituito dalle domande pervenute dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

2. In applicazione della l.r. 53/1984 ed al fine di dare attuazione al programma di intervento per l’anno 2007, costituito dalle domande pervenute dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, alle istanze di contributo ritenute ammissibili è concesso un contributo fino al 20 per cento delle spese ammissibili con un limite massimo di 100.000,00 euro.

 

     Art. 28. (Disposizioni in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo)

1. Per gli esercizi 2006 e 2007 i contributi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo al fondo per la ricerca scientifica e all’accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze, sono concessi esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004.

2. [Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 182 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l’innovazione, dopo le parole “l’ENEA” sono inserite le seguenti: “, l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata”] [18].

3. All’articolo 175 della l.r. 4/2006, relativo al fondo unico regionale per il turismo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il fondo finanzia gli interventi di promozione turistica nonché le attività della fondazione “Scuola di alta formazione per il turismo”, prevista dall’articolo 44 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, diverse da quelle finalizzate alla formazione degli operatori del comparto turistico regionale.”;

b) il comma 5 è abrogato.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 179 della l.r. 4/2006, relativo alle agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché alle iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali, è inserito il seguente:

“1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato di importanza minore “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.”.

5. [All’articolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo ai programmi per l’innovazione nell’area romana, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: “nell’area romana” sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: “riguardanti l’area romana.” sono sostituite dalle seguenti: “riguardanti l’area laziale ed i settori tecnologici previsti nel VII programma quadro della ricerca.”;

c) al comma 4 le parole: “nell’area romana” sono sostituite dalle seguenti: “nel territorio laziale”;

d) il comma 10 è soppresso] [19].

6. Per la costituzione della fondazione “Scuola di alta formazione per il turismo” di cui all’articolo 44 della deliberazione legislativa approvata dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, è istituito, per l’esercizio finanziario 2007, nell’ambito dell’UPB F17, apposito capitolo denominato “Fondo di dotazione per la costituzione della Scuola di alta formazione per il turismo”, con lo stanziamento di 205.000,00 euro, di cui 5.000,00 euro destinati a spese notarili, alla cui copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo F21524.

7. All’articolo 59 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, sono abrogate le seguenti disposizioni:”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. L’abrogazione delle disposizioni elencate al comma 1 relative alle materie la cui disciplina è rinviata ai regolamenti previsti dall’articolo 56 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.”.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche)

1. All’articolo 3 della l.r. 32/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) è corrisposto in via prioritaria per l’acquisto o il rinnovo di veicoli ibridi nella misura del 30 per cento del costo di fatturazione al netto dell’imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro, in via residuale per l’acquisto o il rinnovo di altri veicoli nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al netto dell’imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro. Il limite massimo del contributo è elevabile a 7.000,00 euro in caso di veicolo idoneo al trasporto dei soggetti diversamente abili.”;

b) al comma 2 dopo le parole: “il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)” sono inserite le seguenti: “e lettera b bis)”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I contributi per gli interventi di cui all’articolo 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di 5.164,57 euro per ciascuna autovettura, elevabili a 5.681,03 euro in caso di trasformazione dell’autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).”;

d) al comma 4 dopo le parole: “al contributo stesso” sono aggiunte le seguenti: “, mentre il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis) può essere richiesto una sola volta.”.

2. All’articolo 4 della l.r. 32/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o direttamente alla struttura regionale competente in materia di artigianato e attività produttive entro novanta giorni dalla data della fattura di acquisto o trasformazione dell’autoveicolo ed dell’installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 maggio dell’anno successivo.”;

b) al comma 1 bis le parole: “, entro il 31 dicembre di ogni anno” sono soppresse;

c) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: “all’acquisto dell’autoveicolo” sono inserite le seguenti: “, alla trasformazione dell’autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a gas metano liquido (GPL)”.

 

     Art. 30. (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 “Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l’artigianato”) [20]

1. Le lettere c) d) ed e) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 10/2007 sono sostituite dalle seguenti: “c) un rappresentante della direzione provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) un rappresentante della direzione provinciale dell’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

e) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della 1.r. 10/2007 è inserito il seguente:

“2 bis. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono effettuate sulla base di appositi accordi tra le rispettive amministrazioni e la Regione.”

 

     Art. 31. (Disposizioni in materia di attività produttive)

1. All’articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti e dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettere a) e b) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Il requisito di cui alla lettera a), del comma 2, è valido anche ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.”.

2. Alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo “e alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 8:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti (PIA) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di formazione professionale e di commercio, sono stabiliti:

a) la durata e le materie dei percorsi formativi indicati dal comma 1, lettera a) nonché requisiti per l’accesso alle relative prove finali;

b) i requisiti per la partecipazione al bando regionale di cui al comma 2 bis.”;

b) al comma 1 dell’articolo 9:

1) nel primo periodo le parole: “Con il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 3”;

2) nel secondo periodo le parole: “dall’articolo 8, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 8, comma 2 bis.”.

 

     Art. 32. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive modifiche).

1. L’articolo 6 della l.r. 88/1980 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Erogazione dei contributi)

1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell’ente interessato secondo le seguenti modalità:

a) per il 60 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto d’appalto;

b) per il 20 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;

c) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera.

2. I contributi in conto mutuo sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo.

3. Le percentuali di cui al comma 1 ed i contributi di cui al comma 2 sono calcolati sull’intero ammontare dell’importo finanziato detratto il ribasso d’asta, ed IVA corrispondente, praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori.”.

 

     Art. 33. (Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche) [21]

[1. La direzione regionale competente per materia può prorogare, con provvedimento motivato, previa istanza del soggetto destinatario del finanziamento, il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 30, commi 3 e 5, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005), ancorché detto termine sia già scaduto alla data della presentazione dell’istanza.]

 

     Art. 34. (Modifica all’articolo 65 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’accessibilità programmi operativi relativi ai fondi europei)

1. All’articolo 65, comma 4 della l.r. 27/2006, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:

“g) anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare ad un project financing finalizzato ad integrare la prevista Pedemontana di Formia con un collegamento stradale tra il Mercato Ortofrutticolo di Fondi (MOF) ed il porto di Gaeta con lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per l’anno 2007;

h) concorso regionale ad un project financing finalizzato ad integrare la prevista Pedemontana di Formia con un collegamento stradale tra MOF ed il porto di Gaeta con lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l’anno 2007.”.

 

     Art. 35. (Rimodulazione dei finanziamenti esistenti per la costruzione di nuove parrocchie)

1. Per le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo al contributo al Vicariato per la realizzazione di nuove parrocchie nella città di Roma e nei comuni del Lazio, da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2006, n. 4, è istituito, nell’ambito dell’UPB E54, uno specifico capitolo denominato “Concorso nelle spese per la costruzione di nuove parrocchie da parte del Vicariato di Roma e delle Diocesi del Lazio (nuovo limite d’impegno)” con uno stanziamento per il 2007 di 100.000,00 euro.

2. Per l’esercizio finanziario 2007, alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo E54507. Allo stanziamento per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

3. Il capitolo E54510 denominato “Contributo al Vicariato di Roma per la realizzazione di nuove parrocchie” è utilizzato per la sola gestione dei residui.

4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, il Vicariato di Roma e le Diocesi del Lazio presentano apposita domanda corredata della indicazione del soggetto beneficiario del contributo e della documentazione prevista dall’articolo 93, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, entro i seguenti termini:

a) per l’esercizio finanziario 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per gli esercizi finanziari successivi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bilancio.

5. La Regione concede i contributi previsti dal presente articolo sulla base del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti al momento della concessione.

6. Per quanto concerne il contributo regionale il soggetto beneficiario acquisisce le risorse finanziarie necessarie attraverso l’accensione, presso un istituto di credito, di un mutuo ventennale a tasso e rata costanti, con ammortamento delle rate a carico della Regione nei limiti del contributo concesso.

 

     Art. 36. (Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ai piani di edilizia scolastica, è istituito, nell’ambito dell’UPB F16, uno specifico capitolo denominato “Concorso regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della L. n. 296/2006, ai piani di edilizia scolastica di cui alla L. n. 23/1996” con uno stanziamento di 2.000.000,00 euro per il 2007 e di 4.000.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009.

2. Alla copertura degli oneri sopraindicati si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo F16501 dei rispettivi esercizi finanziari.

3. All’articolo 69 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: “costruzione” vengono inserite le seguenti: “od acquisizione”;

b) al comma 4, dopo la parola: “costruzione” vengono inserite le seguenti: “od acquisizione”;

c) dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente comma:

“5bis. L’eventuale proposta di acquisizione di nuovi edifici scolastici deve essere accompagnata dal parere favorevole del Comitato regionale per i lavori pubblici espresso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e quater) della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche.”.

4. Per le finalità di cui all’articolo 69 della l.r. 27/2006, la direzione regionale competente, in relazione ai dati inseriti nel nodo regionale dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, è autorizzata a richiedere integrazioni e/o aggiornamenti delle richieste di finanziamento.

 

     Art. 37. (Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 53/1998 è sostituito dal seguente: “1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa statale, coloro che realizzano opere o costruzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 9, comma 1, lettera e) e 41 senza le prescritte autorizzazioni e concessioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,60 euro.”.

 

     Art. 38. (Disposizioni concernenti il servizio di trasporto pubblico non di linea di taxi)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, le amministrazioni comunali che nel biennio antecedente la data del 31 dicembre 2005 abbiano indetto bandi di pubblico concorso per l’ampliamento dell’organico nel settore taxi possono rilasciare la licenza di taxi a coloro che alla suddetta data risultino:

a) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 16 della 1.r. 58/1993;

b) essere in possesso dei prescritti requisiti morali di cui all’articolo 17 della 1.r. 58/1993;

c) non aver compiuto il sessantacinquesimo 65° anno di età;

d) non essere incorsi in nessuna sanzione per violazione dell’articolo 3 della 1.r. 58/1993 e per violazione delle norme che regolano le tariffe;

e) non essere incorsi in due o più violazioni delle altre norme che regolano il servizio di taxi;

f) non aver trasferito licenze per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’articolo 8 della 1.r. 58/1993;

g) aver prestato, ai sensi dell’articolo 9 della 1.r. 58/1993, il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo non inferiore a sei mesi;

h) aver adempiuto agli obblighi scolastici previsti dalle vigenti normative, corrispondenti, per i nati fino all’anno 1952, al conseguimento della quinta elementare.

2. Lo svolgimento del servizio di taxi in qualità di sostituto di cui al comma 1, lettera g) deve essere comprovato da idonea documentazione relativa alla propria posizione previdenziale ed assicurativa obbligatoria per infortuni sul lavoro di cui alla legge 4 luglio l959, n. 463 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) o, in mancanza, da autodenuncia [22].

3. Le licenze rilasciate ai sensi del comma 1 sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai limiti fissati dai regolamenti comunali.

 

     Art. 39. (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11 “Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica”)

1. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 11/2007 la parola: “esclusivamente” è soppressa.

 

     Art. 40. (Disposizioni relative alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER)

1. Le ATER istituite per trasformazione dei preesistenti IACP con legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche, sono ammesse alla normativa di cui all’articolo 540, comma 2, del regolamento della Giunta regionale adottato con regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”.

 

     Art. 41. (Disposizioni varie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2008-2010, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all’articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alle tasse automobilistiche.

2. Allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi in materia di sostegno alle imprese del Lazio, Banca Impresa Lazio S.p.A. può utilizzare una porzione non eccedente il 10 per cento della dotazione del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio di cui all’articolo 20, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, al fine di imputarla, al verificarsi delle condizioni e con le modalità stabilite con apposita convenzione integrativa della convenzione di cui all’articolo 20, comma 2 della l.r. 9/2005, quale strumento finanziario costituente il proprio patrimonio di vigilanza, nel rispetto della vigente normativa del settore bancario.

3. All’articolo 1, comma 25 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo alla finanza etica regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”;

b) le lettere a), b) c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“a) società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d’impresa, volti sia a contrastare l’economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici;

b) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell’individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali;

c) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di ventiquattro mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti.”.

4. All’articolo 39, comma 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti, le parole: “per l’applicazione del citato limite massimo in relazione alle tipologie organizzative ed all’entità delle competenze delle suddette agenzie ed enti” sono sostituite dalle seguenti: “per la determinazione del trattamento economico dei suddetti dirigenti, all’interno del citato limite massimo, in relazione al numero dei dipendenti e all’entità dei bilanci di competenza delle agenzie e degli enti”.

5. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo al piano di attività per l’assistenza tecnica ai programmi comunitari, è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell’utilizzo della disponibilità di cui al capitolo T19552, il Bic Lazio S.p.A. predispone annualmente un piano di attività che prevede un supporto di assistenza tecnica alla direzione sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, anche attraverso una segreteria operativa già istituita presso gli uffici regionali, allo scopo di garantire:

a) il supporto tecnico-specialistico ai progetti in chiusura approvati nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III, programmazione 2000-2006;

b) l’assistenza tecnica interdisciplinare alle attività finalizzate alla definizione di una programmazione integrata e coerente con gli obiettivi regionali, nazionali e comunitari, in vista dell’avvio della cooperazione territoriale 2007-2013.”.

6. Il comma 10 dell’articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’applicazione delle modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), è sostituito dal seguente:

“10. Le modifiche di cui ai commi 1, 2, 3, 4 nonché al comma 6, lettera a) sono applicate in via sperimentale a partire dal bilancio di previsione per l’anno 2008 e, in via definitiva, con il bilancio di previsione 2009 previa verifica della fase sperimentale in sede di commissione consiliare competente.”.

7. La denominazione del capitolo R31527 è sostituita della seguente: “Spese per la gestione della Fondazione Casa delle Regioni del Mediterraneo – l.r. 10/2006, art. 1, comma 59 –”.

8. Per il finanziamento alla Provincia di Roma del “Progetto per Rignano Flaminio”, attivato come risposta di sostegno, consulenza e mediazione sociale rivolto alle famiglie e ai docenti e ai bisogni dei bambini coinvolti nella vicenda giudiziaria, viene istituito un nuovo capitolo nell’ambito dell’UPB F17, per l’esercizio finanziario 2007, denominato “Progetto per Rignano Flaminio” con uno stanziamento pari a 56.000,00 euro, alla cui copertura si provvede mediante una riduzione dello stanziamento del capitolo F21524.

9. Per il finanziamento dei contributi alle Università popolari, ai sensi di quanto statuito con legge regionale 2 aprile 2007, n. 4 (Disciplina delle Università popolari) viene istituito nell’ambito dell’UPB F17, per l’esercizio finanziario 2007, il capitolo denominato “Contributi regionali alle università popolari”.

10. All’articolo 19 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo alla modifica della legge istitutiva della sezione Latina-Frosinone dell’istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La denominazione del capitolo H22502 è sostituita dalla seguente: “Finanziamento all’istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la istituzione delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina e per l’acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti.”“;

b) al comma 2 le parole: “alla ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti” sono sostituite dalle seguenti: “all’acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti.”.

11. La lettera e), comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) è sostituita dalla seguente: “e) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) ad eccezione degli articoli 13, 14, 15 e 16.”.

12. La modifica apportata dal comma 11 comporta la reviviscenza dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 14 della l.r. 52/1980.

13. [Dopo il comma 11 dell’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del servizio sanitario regionale è aggiunto il seguente:

“11 bis. I comuni hanno l’obbligo di immettere la comunione delle aziende sanitarie locali del Lazio nel possesso dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente articolo mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale corredato di tutta la documentazione riguardante gli stessi nonché della rendicontazione economica dalla data del 1° luglio 1994. La Regione, in caso di mancato adempimento da parte dei comuni, esercita i poteri sostitutivi attraverso un commissario ad acta appositamente nominato, che provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, a tutti gli adempimenti conseguenti. Le relative spese sono a carico dei comuni inadempienti”] [23].

14. I contributi previsti dalla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e successive modifiche, sono concessi nel rispetto del regolamento comunitario relativo agli aiuti d’importanza minore “de minimis” e dell’articolo 57, relativo ai criteri per l’accesso delle imprese ai finanziamenti, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.

15. Al fine di realizzare il Nodo Regionale dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, il capitolo F16509 assume la nuova denominazione: “Nodo regionale dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, articolo 78) e dell’anagrafe degli edifici civili a valenza storica, artistica, archeologica ed ambientale”.

16. [Gli oneri di cui al progetto denominato “Patto per Roma Sicura” gravano nel triennio 2007 – 2009 sul capitolo C12109; tali oneri possono essere finalizzati ad iniziative di accoglienza, integrazione sociale e riqualificazione territoriale] [24].

17. La Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, partecipa alla costituzione della fondazione senza fini di lucro, denominata “Angelo Frammartino”, al fine di promuovere i principi ed i valori della pace, della solidarietà, della convivenza e dei diritti fondamentali della persona umana, gli oneri connessi gravano per l’esercizio finanziario 2007 sul capitolo R31503 per 100.000,00 euro.

18. L’Artigiancredito del Lazio S.c.r.l. è autorizzata, con conforme determinazione della direzione attività produttive, ad utilizzare le economie derivanti dall’ articolo 92 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo al contributo straordinario a favore di imprese artigiane, per consentire il miglior svolgimento delle attività in convenzione con la Regione per l’attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane).

19. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 (Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio) è abrogata.

20. [Nell’ambito dell’attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del Litorale del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 31 luglio 2003, n. 143, sono possibili trasferimenti di risorse tra i vari assi del citato programma, contenuti nel limite del 20 per cento dell’importo complessivo stanziato per l’attuazione del programma stesso. Il trasferimento di tali risorse è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia, sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia previste dalla l.r. 1/2001] [25].

21. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle agevolazioni alle università agrarie, le parole: “, dall’articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente il recupero di edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico” sono soppresse.

 

     Art. 42. (Integrazione all’elenco n. 4 del bilancio di previsione 2007, relativo alle  tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua del litorale laziale). 1. All’elenco numero 4, allegato al bilancio di previsione 2007, è aggiunta al capitolo T28501 la seguente posta: “lettera h) Tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua del litorale laziale con lo stanziamento di 300.000,00 euro per l’anno 2007.”.

 

     Art. 43. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

 

 

Tabella B

 


[1] Numero così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 10.

[2] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[3] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[4] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[6] Comma inserito dall'art. 41 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.

[8] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[10] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 3 novembre 2015, n. 14.

[11] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 80 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[12] Comma inserito dall'art. 76 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[16] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

[17] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 13 aprile 2012, n. 2.

[18] Comma abrogato dall'art. 16 bis della L.R. 4 agosto 2008, n. 13.

[19] Comma abrogato dall'art. 16 bis della L.R. 4 agosto 2008, n. 13.

[20] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.

[21] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[22] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.

[23] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[24] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[25] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.