§ 3.8.104 - L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.
Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:17/02/2015
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Regolamento)
Art. 3.  (Funzioni e compiti della Regione)
Art. 4.  (Funzioni e compiti delle province e di Roma Capitale)
Art. 5.  (Funzioni e compiti dei comuni)
Art. 6.  (Requisiti dell’impresa artigiana)
Art. 7.  (Esercizio dell’impresa artigiana)
Art. 8.  (Consorzi e società consortili)
Art. 9.  (Limiti dimensionali)
Art. 10.  (Finalità)
Art. 11.  (Lavorazioni artistiche e tradizionali)
Art. 12.  (Settori tutelati)
Art. 13.  (Riconoscimento delle imprese operanti nei settori tutelati)
Art. 14.  (Contrassegno di appartenenza)
Art. 15.  (Istituzione dell’albo delle imprese artigiane)
Art. 16.  (Procedimento di iscrizione)
Art. 17.  (Procedimento di modificazione e cancellazione)
Art. 18.  (Provvedimenti d’ufficio)
Art. 19.  (Aggiornamento dell’albo)
Art. 20.  (Ricorsi)
Art. 21.  (Sanzioni)
Art. 22.  (Commissione regionale per l’artigianato. Composizione)
Art. 23.  (Funzioni e compiti)
Art. 24.  (Segreteria amministrativa)
Art. 25.  (Strumenti della programmazione regionale)
Art. 26.  (Piano triennale)
Art. 27.  (Contenuti del piano triennale)
Art. 28.  (Piano annuale e specifici piani di intervento)
Art. 29.  (Agevolazioni alle imprese artigiane e istituzione del Fondo per la
Art. 30.  (Pacchetti integrati di agevolazioni)
Art. 31.  (Beneficiari)
Art. 32.  (Convenzioni)
Art. 33.  (Centri servizi per l’artigianato)
Art. 34.  (Nascita, sviluppo e innovazione d’impresa, tutela ambientale e sostegno all’occupazione)
Art. 35.  (Sostegno all’artigianato dei servizi)
Art. 36.  (Sostegno all’artigianato artistico e tradizionale)
Art. 37.  (Sostegno ai consorzi, alle società consortili e alle altre forme di aggregazione)
Art. 38.  (Sostegno alla formazione)
Art. 39.  (Maestro artigiano)
Art. 40.  (Bottega-scuola)
Art. 41.  (Attività formativa presso la bottega-scuola)
Art. 42.  (Trattamento economico degli allievi e assicurazione)
Art. 43.  (Promozione dell’artigianato laziale)
Art. 44.  (Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a iniziative promozionali)
Art. 45.  (Contributi)
Art. 46.  (Incentivi per l’individuazione di aree di insediamento artigianale)
Art. 47.  (Sostegno ai comuni per il recupero, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di immobili)
Art. 48.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 49.  (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)
Art. 50.  (Modifiche alla l.r. 14/1999)
Art. 51.  (Abrogazioni)
Art. 52.  (Disciplina transitoria)
Art. 53.  (Entrata in vigore)


§ 3.8.104 - L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche

(B.U. 19 febbraio 2015, n. 15)

 

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Principi generali e funzioni amministrative

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, provvede alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell’artigianato e delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche, nonché dei talenti e dei mestieri.

2. La Regione, in armonia con l’articolo 8 dello Statuto, riconosce il ruolo sociale dell’impresa artigiana e la funzione dell’artigianato quale fattore di sviluppo del sistema economico e di produzione dell’occupazione, incoraggiando la creatività, la capacità imprenditoriale e la nascita di nuove imprese.

3. La presente legge detta, in armonia con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 16 dello Statuto e di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa, una disciplina organica in materia di artigianato.

     Art. 2. (Regolamento)

1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione della presente legge, adottato ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti, in particolare:

a) i settori tutelati di cui all’articolo 12;

b) le modalità per il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 13, compreso il relativo mantenimento, nonché gli eventuali ed ulteriori requisiti per il riconoscimento stesso;

c) i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli sui procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo di cui agli articoli 16, 17 e 18;

d) i criteri e le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano di cui all’articolo 39 e per l’esercizio dei relativi controlli;

e) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe-scuola di cui all’articolo 40 e per l’esercizio dei relativi controlli.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Funzioni e compiti della Regione)

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;

b) la gestione dell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 15;

c) la promozione dell’associazionismo e di altre forme aggregative tra imprese e reti d’imprese ai sensi della normativa vigente;

d) il sostegno allo sviluppo e all’internazionalizzazione delle imprese;

e) l’adozione di strumenti finalizzati a favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali;

f) la determinazione di interventi per agevolare l’accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o europea;

g) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese;

h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;

i) la definizione di interventi a sostegno dell’artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane singole e associate;

m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega-scuola di cui all’articolo 40;

n) la valorizzazione delle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale e delle lavorazioni innovative.

 

     Art. 4. (Funzioni e compiti delle province e di Roma Capitale)

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 4 della l.r. 14/1999, le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di realizzazione di aree di insediamento artigianale, coerentemente alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciale.

2. Le province e Roma Capitale possono presentare all’assessorato regionale competente in materia di artigianato proprie proposte in occasione della predisposizione del piano triennale previsto dall’articolo 26.

3. Le province e Roma Capitale, in conformità alle attività previste dai piani di cui agli articoli 26 e 28, concorrono ad attuare gli interventi di rilevanza provinciale previsti nella programmazione regionale.

4. Dalla data di costituzione della Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni e i compiti attribuiti alla Provincia di Roma, ai sensi del presente articolo, sono attribuite alla suddetta Città metropolitana, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche.

 

     Art. 5. (Funzioni e compiti dei comuni)

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 42 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, sono attribuiti ai comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti concernenti:

a) gli accertamenti e i controlli disposti dalla struttura competente di cui all’articolo 15, comma 7, nonché dalla segreteria amministrativa della commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 24;

b) l’apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane;

c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, nonché il recupero di fabbricati produttivi;

d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane e di reti di imprese;

e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti e servizi artigiani di esclusivo interesse locale;

f) la salvaguardia insediativa delle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale con particolare riferimento ai centri ed ai borghi storici;

g) l’individuazione di spazi da destinare ad attività svolte in modalità condivisa (coworking).

2. I comuni, anche in forma associata, possono presentare all’assessorato regionale competente in materia di artigianato proprie proposte in occasione della predisposizione del piano triennale previsto dall’articolo 26.

 

TITOLO II

DISCIPLINA GIURIDICA DELL’IMPRESA ARTIGIANA

 

CAPO I

IMPRESA ARTIGIANA

 

     Art. 6. (Requisiti dell’impresa artigiana)

1. E’ artigiana l’impresa che ha:

a) per scopo prevalente l’esercizio di un’attività diretta alla produzione e alla trasformazione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi;

b) il lavoro, complessivamente organizzato, quale fattore di produzione prevalente, tenuto conto della responsabilità, dei rischi e degli oneri assunti dall’imprenditore artigiano di cui all’articolo 7;

c) i limiti dimensionali previsti all’articolo 9.

2. Sono escluse dall’oggetto dell’impresa artigiana le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano esclusivamente strumentali o accessorie o complementari all’esercizio dell’impresa artigiana.

3. L’impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo imprenditoriale.

4. L’impresa artigiana può essere esercitata, nel rispetto della vigente normativa, in luogo fisso o in forma ambulante, limitatamente a quelle attività che, per loro natura, non necessitano di appositi locali in sede fissa o di posteggio. E’ comunque consentito l’esercizio dell’impresa artigiana nei posteggi situati all’interno delle aree mercatali. Le imprese artigiane possono esercitare l’attività presso la stessa sede, purché mantengano l’autonomia aziendale e gestionale.

5. Per la vendita nei locali di lavorazione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all’esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.

6. Le imprese artigiane del settore alimentare possono effettuare l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, in materia di inquinamento acustico e di sicurezza alimentare.

6 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, può regolamentare le modalità per l’esercizio dell’attività nella stessa sede di cui al comma 4 e le modalità per effettuare la vendita di cui al comma 6 [1].

 

     Art. 7. (Esercizio dell’impresa artigiana)

1. E’ imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare, l’attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), assumendone la responsabilità, gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

3. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.

4. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:

a) nella società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;

b) nella società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. In ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualifica di socio artigiano;

c) nella società a responsabilità limitata, unipersonale, il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

d) nella società a responsabilità limitata, pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell’organo amministrativo;

e) nella società cooperativa la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e rappresenti la maggioranza nell’organo amministrativo.5. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore devono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

 

     Art. 8. (Consorzi e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane sono iscritti all’albo di cui all’articolo 15.

2. Sono iscritti, altresì, all’albo i consorzi e le società consortili cui partecipano anche micro, piccole e medie imprese non artigiane ed enti pubblici, a condizione che le imprese artigiane siano in numero non inferiore a due terzi e che detengano il potere di gestione e di rappresentanza.

 

     Art. 9. (Limiti dimensionali)

1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

a) per l’impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali:

1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l’impresa di trasporto un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:

a) gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modifiche e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, solo per un periodo di due anni;

b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modifiche, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;

c) i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:

a) i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;

b) i soci, tranne uno, che svolgano prevalentemente lavoro personale nell’impresa artigiana;

c) i dipendenti, ivi compresi quelli delle unità locali, qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che abbiano superato, per esigenze produttive, fino ad un massimo del 20 per cento, con approssimazione all'unità superiore, e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti massimi di cui al comma 1 mantengono l'iscrizione all'albo di cui all’articolo 15.

 

CAPO II

ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

 

     Art. 10. (Finalità)

1. La Regione, al fine di sostenere e valorizzare l’artigianato artistico e tradizionale, in coerenza con le previsioni del piano triennale di cui all’articolo 26, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) qualificazione artistica dei servizi e prodotti;

b) sviluppo, qualificazione e innovazione delle imprese artigiane;

c) salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico, culturale e storico dell’artigianato;

d) promozione di innovazioni tecnico-formali attraverso il sostegno alla ricerca sull’oggetto d’arte e sul disegno industriale;

e) sostegno alla formazione e all’aggiornamento tecnico-professionale ed imprenditoriale;

f) accesso alle opportunità di mercato internazionale anche attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali.

2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa la creazione di strutture destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero alla produzione di serie limitata e predeterminata.

 

     Art. 11. (Lavorazioni artistiche e tradizionali)

1. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

2. Rientrano nell’ambito delle lavorazioni di cui al comma 1 le attività di restauro consistenti in interventi tesi alla conservazione, al consolidamento, al recupero e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, museale, etnografico, bibliografico e archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dalla parte II, titolo IV, capo II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.

3. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte, prevalentemente, con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale e tengono conto delle innovazioni che, nel rispetto della tradizione, introducono in modo più o meno profondo modificazioni nella scelta e nell’uso delle materie prime, nonché nei sistemi impiegati. E’ tuttavia ammesso l’ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l’esclusione di processi di lavorazione in serie, salvo particolari lavorazioni individuate dalla commissione regionale per l’artigianato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera e).

 

     Art. 12. (Settori tutelati)

1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 22, individua, con il regolamento di cui all’articolo 2, settori tutelati ed innovativi di particolare significato ed importanza per l’economia locale, nei quali le imprese possono ottenere il riconoscimento previsto all’articolo 13, con l’indicazione degli elementi essenziali idonei a caratterizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali per ciascun settore.

2. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 1, sono comunque tutelati quei settori che, per motivi storici e di lunga tradizione creativo-produttiva, si sono consolidati nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.

 

     Art. 13. (Riconoscimento delle imprese operanti nei settori tutelati)

1. Le imprese artigiane iscritte all’albo da almeno tre anni ed operanti in uno dei settori di cui all’articolo 12 possono chiedere, alla struttura competente di cui all’articolo 15, comma 7, il riconoscimento di impresa operante nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale.

2. Nel regolamento di cui all’articolo 2, su proposta della commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 22, sono stabiliti:

a) le modalità per il riconoscimento di cui al comma 1;

b) le modalità per il mantenimento del riconoscimento di cui al comma 1 in caso di trasferimento d’azienda o di modifiche dell’assetto societario nelle imprese collettive;

c) gli ulteriori ed eventuali requisiti ai fini del riconoscimento.

3. Il riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 è annotato nell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 15 e dà diritto all’utilizzo del contrassegno di cui all’articolo 14.

 

     Art. 14. (Contrassegno di appartenenza)

1. Il contrassegno di appartenenza all’artigianato artistico e tradizionale è definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 22, in conformità a quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera h) e riporta, comunque, la dicitura “Regione Lazio”.

2. La struttura competente di cui all’articolo 15, comma 7, vigila sul corretto uso del contrassegno di appartenenza.

3. E’ vietata l’apposizione del contrassegno su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

 

CAPO III

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 15. (Istituzione dell’albo delle imprese artigiane)

1. E’ istituito l’albo regionale delle imprese artigiane articolato, su base territoriale provinciale e metropolitana, in due sezioni: a) nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 7, comma 4, lettera d);

b) nella seconda sono tenute ad iscriversi i consorzi e le società consortili di cui all’articolo 8.2. La Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato anche per il collegamento con il registro delle imprese e la gestione dei flussi telematici.

3. L’iscrizione all’albo è condizione per beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli effetti dell’iscrizione all’albo decorrono dalla data di presentazione della comunicazione prevista all’articolo 16 e gli effetti dei provvedimenti di modificazione dell’iscrizione e di cancellazione dall’albo medesimo decorrono, rispettivamente, dalla data del verificarsi dell’evento modificativo, dalla data di cessazione dell’attività o di perdita dei requisiti previsti dagli articoli da 6, 7 e 8.

5. In caso di invalidità, morte, interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno dell’imprenditore artigiano, l’impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minori, a condizione che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado o dal tutore dei figli minori. Per le attività previste all’articolo 7, comma 2, il coniuge, i parenti entro il secondo grado o il tutore dei figli minori possono avvalersi di un responsabile tecnico esterno all’impresa in possesso dei prescritti requisiti.

6. Le imprese, i consorzi e le società consortili non iscritti all’albo non possono contenere nella ditta, ragione sociale, denominazione sociale, insegna o marchio nessun riferimento all’artigianato.

7. Fatto salvo il ricorso agli accordi di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di organizzazione amministrativa, l’albo di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale istituita a livello territoriale provinciale e metropolitano, di seguito denominata struttura competente.

 

     Art. 16. (Procedimento di iscrizione)

1. Ai fini dell’avvio dell’attività artigiana il legale rappresentante dell’impresa presenta, per via telematica, anche tramite le Agenzie per le imprese di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modifiche.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l’iscrizione all’albo con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione nonché l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. L’ufficio del registro delle imprese, eseguiti gli adempimenti di competenza, trasmette immediatamente la comunicazione alla struttura competente, ai fini della verifica dei requisiti dichiarati di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. La struttura competente procede alla verifica delle dichiarazioni contenute nella comunicazione e, qualora riscontri la carenza o la difformità dei requisiti dichiarati, ne dà avviso agli interessati mediante posta elettronica certificata, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per conformarsi alla normativa vigente e produrre eventuali osservazioni e documentazione integrativa.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la struttura competente adotta gli eventuali provvedimenti di modifica dell’iscrizione o di cancellazione, dandone comunicazione agli interessati nelle forme previste dalla legge. Il termine è interrotto dalla data di invio dell’avviso di cui al comma 3 ed inizia a decorrere, nuovamente, dalla data di presentazione delle osservazioni da parte dell’istante o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

 

     Art. 17. (Procedimento di modificazione e cancellazione)

1. Il legale rappresentante dell’impresa, con le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, denuncia, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, ogni modificazione nello stato di fatto o di diritto dell’impresa, nonché la cessazione dell’attività.

2. La denuncia di cui al comma 1 determina la modifica o la cancellazione dall’albo con la decorrenza dalla data dichiarata dell’evento nonché l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. L’ufficio del registro delle imprese, eseguiti gli adempimenti di competenza, trasmette immediatamente la denuncia alla struttura competente, ai fini della relativa istruttoria [2].

3. La struttura competente procede alla verifica delle dichiarazioni contenute nella comunicazione e adotta i conseguenti provvedimenti nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

4. [Nei casi in cui l’attività istruttoria richieda di dare avviso agli interessati di carenze riscontrate dall’ufficio, si applica l’interruzione dei termini di cui all’articolo 16, comma 4] [3].

5. [I provvedimenti di modificazione e cancellazione hanno effetto a decorrere dalla data dell’evento accertata dalla struttura competente e sono comunicati con le modalità di cui all’articolo 16, comma 4] [4].

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la modificazione o la cancellazione denunciata operano di diritto a decorrere dalla data dell’evento indicato nella comunicazione di cui al comma 1.

 

     Art. 18. (Provvedimenti d’ufficio)

1. Qualsiasi ente avente titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo che, nell’esercizio delle proprie funzioni ispettive, riscontri l’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 in capo ad imprese non iscritte all’albo di cui all’articolo 15, ovvero la modificazione o la perdita dei requisiti medesimi in capo ad imprese iscritte, ne dà segnalazione alla struttura competente, anche ai fini dell’accertamento delle violazioni previste dall’articolo 21.

2. La struttura competente, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, adotta, entro sessanta giorni, gli eventuali provvedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati nelle forme previste dalla legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la struttura competente, nell’esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza delle circostanze di cui al comma 1.

 

     Art. 19. (Aggiornamento dell’albo)

1. La Regione, al fine di verificare la permanenza in capo alle imprese artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane dei requisiti previsti dagli articoli 6, 7 e 8, provvede, ogni tre anni, all’aggiornamento dell’albo stesso, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e la commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 22.

 

     Art. 20. (Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti adottati dalla struttura competente in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, è ammesso ricorso amministrativo alla commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 22.

2. Il ricorso di cui al comma 1 è proposto dall’interessato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

4. La struttura competente ottempera alle decisioni della commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 22 entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

5. Contro i provvedimenti adottati dalla commissione regionale per l’artigianato sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa statale.

6. La commissione regionale per l’artigianato è rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocatura regionale.

 

     Art. 21. (Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dal presente titolo sono inflitte le seguenti sanzioni:

a) per omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 16, comma 1, da 300 a 3.000 euro;

b) per omessa presentazione della denuncia di modificazione di cui all’articolo 17, comma 1, da 100 a 1.000 euro;

c) per omessa presentazione della denuncia di cessazione di cui all’articolo 17, comma 1, da 200 a 2.000 euro;

d) per presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 16, comma 1, in data successiva all’avvio dell’attività da 100 a 250 euro. Se il ritardo è superiore ai sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera a);

e) per presentazione oltre i termini della denuncia di modificazione di cui all’articolo 17, comma 1, da 25 a 75 euro. Se il ritardo è superiore ai sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera b);

f) per presentazione oltre i termini della denuncia di cessazione dell’attività di cui all’articolo 17, comma 1, da 50 a 150 euro. Se il ritardo è superiore ai sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera c);

g) per violazione del divieto di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 6, da 500 a 3.000 euro.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l’importo della sanzione è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data dell’avvio dell’attività, dell’evento modificativo o di cessazione della stessa e l’epoca dell’accertamento.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), l’importo della sanzione è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data di avvio dell’attività, dell’evento modificativo o di cessazione della stessa e la data di presentazione della domanda.

4. La struttura competente provvede all’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1.

5. Gli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche sono adottati dal comune in cui ha sede legale l’impresa in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981 e successive modifiche nonché le disposizioni di cui alla l.r. 30/1994 e successive modifiche.

 

TITOLO III

RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL’ARTIGIANATO

 

CAPO I

COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

 

     Art. 22. (Commissione regionale per l’artigianato. Composizione)

1. La commissione regionale per l’artigianato, di seguito denominata commissione, è un organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell’artigianato.

2. La commissione è istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di artigianato, è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un esperto in materie giuridiche designato dal Presidente della Regione;

b) un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, designato secondo accordi con la Regione;

c) un rappresentante designato da Unioncamere;

d) cinque esperti in materia di artigianato, economia e finanza, normativa fiscale e del lavoro, designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

3. Le designazioni degli esperti di cui al comma 2, lettera d), da parte delle associazioni sono comunicate alla direzione regionale competente in materia di artigianato entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede comunque alla nomina e costituisce la commissione, previa verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei relativi componenti.

4. La commissione elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

5. I componenti della commissione, i cui incarichi sono rinnovabili una sola volta, decadono in caso di perdita della rappresentatività, di mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive nonché in caso di violazione del divieto di cui al comma 3. Alla sostituzione dei componenti si provvede con decreto del Presidente della Regione, secondo le modalità previste per la nomina.

6. Ai componenti non spettano compensi bensì unicamente rimborsi spese documentati.

7. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

8. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione e di quattro componenti in seconda convocazione. E’ necessaria, in ogni caso, la presenza di almeno due tra i componenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c).

9. La Giunta regionale vigila sul funzionamento della commissione ed in caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità provvede, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di artigianato, previa diffida ad adempiere, a nominare un commissario ad acta, che svolge le sue funzioni a titolo gratuito e resta in carica fino all’insediamento del nuovo organo.

 

     Art. 23. (Funzioni e compiti)

1. La commissione in particolare:

a) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione, elaborando periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell’artigianato del Lazio;

b) collabora, quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell’artigianato ed esprime parere sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;

c) propone iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell’artigianato;

d) coordina l’attività e le iniziative delle strutture di cui all’articolo 15, comma 7, mediante la fissazione di criteri omogenei per la gestione dell’albo e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese, nonché mediante l’emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;

e) assume le iniziative utili per la valorizzazione, la tutela e l’innovazione delle lavorazioni artistiche e tradizionali;

f) formula proposta motivata ai fini dell’individuazione dei settori di cui all’articolo 12;

g) esprime parere sul piano di cui all’articolo 26;

h) definisce, nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche, il contrassegno di cui all’articolo 14;

i) esprime parere sulle modalità di aggiornamento dell’albo di cui all’articolo 19;

l) decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle strutture di cui all’articolo 15, comma 7, in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale;

m) attribuisce la qualifica di maestro artigiano ai sensi dell’articolo 39 ed è competente alla tenuta del relativo elenco;

n) predispone il programma annuale operativo con le previsioni di spesa per l’esercizio delle proprie funzioni, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale;

o) presenta alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione illustrativa sull’attività svolta nell’anno precedente.

2. Relativamente alle funzioni previste al comma 1, lettere l) e m), i componenti della commissione che rivestano eventualmente la qualifica di imprenditore ed operino nel medesimo settore di attività delle imprese interessate all’adozione del provvedimento sono obbligati ad astenersi dal voto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Resta comunque fermo l’obbligo di astensione nelle altre ipotesi di conflitto di interessi.

 

     Art. 24. (Segreteria amministrativa)

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 23, la commissione si avvale di una segreteria amministrativa, appartenente alla direzione regionale competente in materia di artigianato, composta da personale inquadrato nei ruoli regionali.

2. La segreteria amministrativa, in particolare, provvede: a) a svolgere l’istruttoria dei ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 20;

b) a verbalizzare, pubblicare e conservare gli atti;

c) ad esaminare ed istruire i quesiti formulati dalle strutture competenti;

d) ad emanare direttive finalizzate ad uniformare l’operato delle strutture competenti;

e) ad ogni altro compito connesso con le funzioni della commissione.

 

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI

 

CAPO I

PIANO TRIENNALE, PIANO ANNUALE E SPECIFICI PIANI DI INTERVENTO

 

     Art. 25. (Strumenti della programmazione regionale)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, promuove con il metodo della programmazione la realizzazione degli interventi individuati al Titolo V.

2. La programmazione regionale si realizza attraverso:

a) il piano triennale di cui all’articolo 26;

b) il piano annuale e gli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28.

 

     Art. 26. (Piano triennale)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all’articolo 22, delibera la proposta di piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul territorio regionale e la sottopone al Consiglio regionale per la relativa approvazione.

2. Il piano triennale può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al comma 1, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del settore o alle condizioni di realizzabilità.

3. La Giunta regionale, entro il mese di luglio antecedente la scadenza del triennio di riferimento, adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano triennale.

4. Il piano triennale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul relativo sito web istituzionale.

 

     Art. 27. (Contenuti del piano triennale)

1. Il piano triennale, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico-territoriale dell’Unione europea, statale e regionale, in particolare: a) individua gli obiettivi generali da realizzare ed i risultati da ottenere nel triennio di validità, nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;

b) determina gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle specifiche realtà territoriali;

c) individua, sulla base delle peculiari esigenze delle imprese, gli obiettivi specifici per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dell’artigianato laziale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;

d) definisce l’entità del fabbisogno finanziario in relazione ai diversi ambiti di intervento;

e) definisce l’ambito di operatività degli enti strumentali regionali sulla base dei rispettivi programmi di attività;

f) individua gli interventi da gestire mediante le convenzioni di cui all’articolo 32.

 

     Art. 28. (Piano annuale e specifici piani di intervento)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di artigianato, sentito l’Assessore competente in materia di lavoro, a seguito dell’approvazione del bilancio annuale, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, adotta, sulla base del piano triennale, il piano annuale.

2. Il piano annuale, in particolare, individua: a) i singoli settori di intervento, ivi compresi quelli concernenti l’artigianato artistico e tradizionale e le lavorazioni innovative, e la relativa copertura finanziaria;

b) le tipologie di investimento ammissibili;

c) l’ammontare delle agevolazioni e degli investimenti;

d) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;

e) la ripartizione del fondo di cui all’articolo 29;

f) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.3. In caso di mancata approvazione del piano triennale di cui all’articolo 26, la Giunta regionale, in luogo del piano annuale di cui al comma 1, adotta, previo parere vincolante della commissione consiliare competente in materia, specifici piani di intervento sulla base delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale.

4. Il piano annuale e gli specifici piani di intervento sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul relativo sito web istituzionale.

 

TITOLO V

INTERVENTI REGIONALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 29. (Agevolazioni alle imprese artigiane e istituzione del Fondo per la

tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, individua, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, apposite agevolazioni dirette a favorire:

a) la nascita, lo sviluppo, l’innovazione d’impresa, la tutela ambientale e il sostegno all’occupazione di cui all’articolo 34;

b) il sostegno all’artigianato dei servizi di cui all’articolo 35;

c) il sostegno all’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 36 ed alle lavorazioni innovative;

d) il sostegno ai consorzi, alle società consortili e alle altre forme di aggregazione di cui all’articolo 37;

e) il sostegno alla formazione imprenditoriale e professionale di cui al capo III del presente titolo;

f) il sostegno alle iniziative promozionali di cui al capo IV del presente titolo;

g) il sostegno a favore dei comuni di cui al capo V del presente titolo.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse sotto forma di: a) sovvenzioni e contributi in conto interessi;

b) prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lorda è stata calcolata sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

c) garanzie.3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il “Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale”, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore delle imprese artigiane ai sensi dell’articolo 48, nonché l’eventuale quota parte del fondo regionale per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) e successive modifiche, nel rispetto dei criteri ivi previsti.

4. La gestione del fondo di cui al comma 3 è affidata alla direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive.

 

     Art. 30. (Pacchetti integrati di agevolazioni)

1. Al fine di unificare e di semplificare le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, la Giunta regionale può individuare pacchetti integrati di agevolazioni (PIA) definendo, altresì, per ciascuno di essi, le categorie destinatarie e i criteri per l’attuazione.

2. La direzione regionale competente in materia di artigianato stabilisce, mediante avviso pubblico, le modalità unificate di accesso, istruttoria e concessione delle agevolazioni previste nei PIA, nonché i vincoli di destinazione d’uso dei beni.

 

     Art. 31. (Beneficiari)

1. Sono beneficiari delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) le imprese artigiane iscritte all’albo di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a);

b) i consorzi e le società consortili iscritti all’albo di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b);

c) le altre forme aggregative previste dalle vigenti disposizioni legislative a condizione che le imprese artigiane siano in numero non inferiore a due terzi e che detengano il potere di gestione e di rappresentanza.

 

     Art. 32. (Convenzioni)

1. Ferma restando la competenza della Regione in ordine alla concessione delle agevolazioni, per lo svolgimento dell’attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni con società o enti strumentali regionali in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano, tra l’altro, i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività da parte delle società o degli enti strumentali convenzionati, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l’utilizzo delle risorse.

 

     Art. 33. (Centri servizi per l’artigianato)

1. La Regione promuove e sostiene i centri servizi per l’artigianato (CSA) al fine di:

a) assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, modificativa e di cancellazione dall’albo di cui all’articolo 15;

b) incoraggiare i processi di ammodernamento tecnologico e organizzativo delle imprese artigiane e agevolare l’accesso al sistema dei servizi reali;

c) assistere le imprese artigiane per favorirne l’accesso alle misure di sostegno promosse da enti o istituzioni pubbliche ed alle agevolazioni di cui all’articolo 29;

d) favorire i processi di aggregazione tra le imprese;

e) favorire la promozione commerciale a livello locale, nazionale ed internazionale [5].

1 bis. I CSA possono presentare alla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito nel piano annuale di cui all’articolo 28, progetti che coinvolgano più imprese artigiane negli interventi previsti dagli articoli 34, 35, 36, 37 [6].

2. I CSA sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali dell’artigianato e accreditati presso la Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai fini della costituzione dei CSA e dello svolgimento delle attività previste al comma 1.

 

CAPO II

INTERVENTI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO

E LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 34. (Nascita, sviluppo e innovazione d’impresa, tutela ambientale e sostegno all’occupazione)

1. La Regione, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, promuove interventi finalizzati, in particolare:

a) alla realizzazione, all’acquisto e alla ristrutturazione di immobili per uso aziendale, nonché all’acquisto di attrezzature e macchinari nuovi di fabbrica;

b) all’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale delle imprese;

c) alla tutela ambientale e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; d) all’apertura di nuovi canali commerciali per via telematica;

e) alla realizzazione di progetti di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo;

f) alla nascita di nuove imprese artigiane nonché allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività artigiane storiche come definite ai sensi della normativa regionale vigente [7];

g) al ricambio generazionale e al trasferimento d’impresa per garantirne la continuità;

h) al sostegno dell’occupazione ed in particolare di quella giovanile, femminile e delle categorie svantaggiate;

i) allo sviluppo delle lavorazioni innovative;

l) alla gestione virtuosa dei rifiuti prodotti e alla chiusura del loro ciclo.2. Le modalità di accesso, istruttoria e concessione delle agevolazioni e dei sostegni regionali di qualsiasi tipo e comunque denominati previsti nel presente capo sono stabiliti mediante avviso pubblico.

 

     Art. 35. (Sostegno all’artigianato dei servizi)

1. La Regione, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, concede agevolazioni ai soggetti di cui all’articolo 31 che svolgono attività di prestazione di servizi e che intendono realizzare progetti innovativi tesi: a) alla promozione e valorizzazione dei servizi artigiani;

b) alla realizzazione di centri di pronto intervento per l’utenza che garantiscano la prestazione dei servizi in via continuativa tutti i giorni dell’anno;

c) all’introduzione di tecniche innovative nell’erogazione dei servizi agli utenti mediante l’acquisto e la gestione di attrezzature.

 

     Art. 36. (Sostegno all’artigianato artistico e tradizionale)

1. La Regione, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, promuove in particolare: a) la ricerca di tecniche innovative per la realizzazione e la sperimentazione di nuovi prodotti e servizi;

b) la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali;

c) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi, compresi i siti web, che illustrino l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell’artigianato artistico e tradizionale;

d) la partecipazione delle imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali a rassegne e a manifestazioni di carattere commerciale o culturale sul territorio nazionale o all’estero;

e) l’allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e di riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;

f) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale.2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 possono presentare progetti le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili nonché le altre forme aggregative appartenenti al settore dell’artigianato artistico e tradizionale.

 

     Art. 37. (Sostegno ai consorzi, alle società consortili e alle altre forme di aggregazione)

1. La Regione, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, al fine di incentivare l’associazionismo, in particolare quello giovanile, concede ai consorzi ed alle società consortili di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), nonché alle altre forme aggregative di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), agevolazioni finalizzate, in particolare: a) alla prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale;

b) alla promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, inclusi i collegamenti telematici per l’ acquisizione di informazioni di mercato;

c) allo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

d) alla realizzazione di nuove iniziative produttive, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di stabilimenti esistenti, aumento della capacità produttiva degli impianti, riconversione del ciclo produttivo degli impianti esistenti.

 

CAPO III

FORMAZIONE

 

     Art. 38. (Sostegno alla formazione)

1. La Regione, in conformità ai programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, incentiva, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, corsi per la formazione di artigiani operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale con il coinvolgimento delle imprese stesse.

2. Le imprese artigiane concorrono all’attuazione dell’attività di formazione, tramite accordi di partenariato con enti di formazione pubblici o privati - anche di livello superiore o universitario - accreditati per la tipologia di formazione da erogare, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

 

     Art. 39. (Maestro artigiano)

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla commissione di cui all’articolo 22, su richiesta dell’interessato, al titolare dell’impresa artigiana che ha ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, ovvero al socio lavoratore della stessa, purché partecipi personalmente all’attività artigiana.

2. I requisiti minimi per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono: a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell’impresa artigiana operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale;

b) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere.3. I criteri e le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabiliti, su proposta della commissione di cui all’articolo 22, nel regolamento regionale di cui all’articolo 2.

4. Presso la commissione di cui all’articolo 22 è istituito l’elenco regionale dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano.

 

     Art. 40. (Bottega-scuola)

1. La Regione riconosce come bottega-scuola l’impresa artigiana operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano di cui all’articolo 39, che svolge compiti di formazione professionale nell’ambito dello specifico settore.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, l’impresa artigiana deve dimostrare di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le strutture idonee allo scopo.

3. Nel regolamento regionale di cui all’articolo 2 sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe-scuola.

 

     Art. 41. (Attività formativa presso la bottega-scuola)

1. L’attività formativa presso la bottega-scuola si svolge secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata su proposta degli Assessori competenti in materia di attività produttive e formazione professionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

2. La direzione regionale competente in materia di artigianato, di concerto con la direzione regionale competente in materia di formazione, adotta uno o più provvedimenti per la realizzazione dei corsi di formazione per gli allievi artigiani e per la concessione dei relativi finanziamenti.

3. La formazione pratica degli allievi artigiani, per l’apprendimento dell’arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega-scuola.

4. Per fornire o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi, le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di bottega-scuola si avvalgono degli enti di formazione di cui all’articolo 38, comma 2.

5. I soggetti responsabili della formazione sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di artigianato periodiche relazioni in ordine all’attività formativa esplicata ed allo svolgimento dei corsi, sia teorici che pratici.

6. Al termine del periodo di formazione previsto per ciascuna tipologia di corsi, in seguito al superamento di un esame teorico-pratico, svolto con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, è attribuita a ciascun allievo, da parte della direzione regionale competente in materia di formazione professionale, la qualifica professionale.

7. Agli oneri derivanti dall’espletamento dell’esame teorico-pratico, ai sensi della normativa vigente, si provvede nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 29.

 

     Art. 42. (Trattamento economico degli allievi e assicurazione)

1. Per l’intero periodo di formazione gli allievi percepiscono esclusivamente un’indennità di frequenza, il cui ammontare è determinato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di artigianato e bilancio.

2. Gli allievi sono assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo la normativa vigente, con oneri a carico della Regione.

 

CAPO IV

INIZIATIVE PROMOZIONALI

 

     Art. 43. (Promozione dell’artigianato laziale)

1. La Regione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione nell’interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l’incremento della produzione regionale, favorendo e assumendo opportune iniziative.

2. La Regione promuove, valorizza ed incentiva i prodotti dell’artigianato laziale, concorre all’attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonché favorisce, direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati, la promozione e l’offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.

 

     Art. 44. (Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a iniziative promozionali)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 43, interviene mediante: a) la concessione di contributi per l’organizzazione in Italia o all’estero di manifestazioni fieristiche, di convegni e di iniziative promozionali o dimostrative in materia di artigianato;

b) la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre specializzate ed esposizioni, che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale, in Italia o all’estero.2. La Regione può altresì: a) realizzare iniziative promozionali dirette alla valorizzazione di specifici comparti produttivi, settori merceologici ed attività artigiane;

b) allestire e gestire, direttamente, propri spazi espositivi nell’ambito delle aree di manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero.

 

     Art. 45. (Contributi)

1. I contributi per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi a: a) enti locali;

b) imprese artigiane, singole e associate, compresi i consorzi, le società consortili e le altre forme aggregative;

c) associazioni di categoria delle imprese artigiane;

d) società od enti specializzati nei diversi settori d’intervento.2. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, che si svolgono in Italia o all’estero, sono concessi: a) prioritariamente, alle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale;

b) alle imprese artigiane, nonché ai consorzi, alle società consortili e alle altre forme aggregative di cui all’articolo 31, purché alla manifestazione fieristica partecipino almeno tre imprese artigiane. 3. I soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari dei contributi per più di tre volte in un anno solare.

4. Le modalità di accesso, istruttoria e concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono stabilite mediante avviso pubblico.

 

CAPO V

SOSTEGNO A FAVORE DEI COMUNI

 

     Art. 46. (Incentivi per l’individuazione di aree di insediamento artigianale)

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione generale e di settore ed in totale trasparenza, incentiva i comuni che, anche in forma associata, individuano aree di insediamento artigianale e ne promuovono la realizzazione e lo sviluppo.

2. Si definiscono aree di insediamento artigianale quelle costituite per la maggioranza da imprese artigiane.

3. Le aree da destinare agli insediamenti produttivi sono inserite negli strumenti urbanistici approvati o adottati ai sensi della normativa vigente.

4. Le aree attrezzate intercomunali sono gestite mediante apposite convenzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, acquisito il parere della commissione consiliare competente, una deliberazione con la quale sono definiti i criteri e le modalità di concessione di contributi per lo studio di fattibilità delle opere.

 

     Art. 47. (Sostegno ai comuni per il recupero, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di immobili)

1. La Regione, al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, sostiene l’attività dei comuni, anche in forma associata, attraverso contributi in conto capitale per il recupero, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale ed energetico di immobili di proprietà comunale o di cui i comuni abbiano la disponibilità per almeno dieci anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere concessi in locazione alle imprese artigiane, ai consorzi e alle società consortili nonché alle altre forme aggregative previste all’articolo 31, comma 1, lettera c), a canone ricognitorio, in conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SUGLI AIUTI DI STATO

 

     Art. 48. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante il “Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale”, istituito ai sensi dell’articolo 29.

2. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 concorrono le residue disponibilità già trasferite all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. per gli interventi di cui alla legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l’artigianato), nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, a valere sul triennio 2015-2017, nell’ambito dei programmi 01 “Industria, PMI e Artigianato” e 03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”.

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

 

     Art. 49. (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

CAPO II

MODIFICHE. ABROGAZIONI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 50. (Modifiche alla l.r. 14/1999)

1. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 41 è inserita la seguente: “a bis) la gestione dell’albo delle imprese artigiane;”;

b) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 41 dopo le parole: “la promozione dell’associazionismo” sono inserite le seguenti: “e di nuove forme di aggregazione tra imprese;”;

c) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 42 è sostituita dalla seguente: “a) gli accertamenti e i controlli disposti ai fini della gestione dell’albo delle imprese artigiane;”;

d) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 42 dopo le parole: “imprese artigiane” sono aggiunte le seguenti: “e di reti di imprese”;

e) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 42 dopo la parola: “prodotti” sono inserite le seguenti: “e servizi”;

f) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 42 sono aggiunte le seguenti: “e bis) la salvaguardia insediativa delle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale con particolare riferimento ai centri e ai borghi storici;

e ter) l’individuazione di spazi da destinare ad attività svolte in modalità condivisa (coworking).”;

g) al comma 1 dell’articolo 43 le parole: “ed alla gestione” sono soppresse.

 

     Art. 51. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l’artigianato);

b) l’articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a modifiche all'articolo 29 della l.r. 10/2007;

c) i commi 63, 64, 65 e 66 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativi a modifiche alla l.r. 10/2007.

 

     Art. 52. (Disciplina transitoria)

1. Nelle more dell’istituzione delle strutture di cui all’articolo 15, comma 7, nonché della formazione del personale addetto allo svolgimento delle relative funzioni, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti la gestione degli albi provinciali delle imprese artigiane continuano ad essere esercitate dai commissari ad acta delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al titolo III, capo II, della l.r. 10/2007 col supporto delle segreterie amministrative attualmente esistenti, fermo restando quanto previsto negli articoli 16 e 17 [8].

2. Nelle more dell’adozione del regolamento regionale di cui all’articolo 2, con il quale sono individuati i settori tutelati di cui all’articolo 12, restano fermi i settori tutelati già individuati ai sensi della l.r. 10/2007.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla concessione delle agevolazioni di cui alla l.r. 10/2007, restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge stessa e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. I CSA costituiti e autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditati a seguito dell’adeguamento, ove necessario, dei propri statuti alle disposizioni contenute nella legge stessa e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 33, comma 2. Tale adeguamento è comunicato da parte dei CSA alla struttura regionale competente che provvede ai relativi adempimenti.

 

     Art. 53. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[3] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[5] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[6] Comma inserito dall'art. 36 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[7] Lettera così modificata dall'art. 36 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[8] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.