§ 6.2.89 - L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:24/12/2010
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”e successive modifiche)
Art. 2.  (Disposizioni varie)


§ 6.2.89 - L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)

(B.U. 28 dicembre 2010, n. 48 - S.O. n. 226)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”e successive modifiche)

1. La Regione provvede al riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche ed in sintonia con i cicli di programmazione e di redazione dei bilanci armonizzati a livello europeo con la nuova versione del “Patto di stabilità e crescita”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, approva ai fini della successiva presentazione al Consiglio regionale una proposta di legge regionale di riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità.

3. La Regione, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità di cui ai commi 1 e 2, provvede ad apportare alla l.r. 25/2001 le seguenti modifiche:

a) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Relazione tecnica e modalità per la copertura finanziaria delle leggi regionali)

1. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicati, in particolare:

a) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa d'investimento e la copertura finanziaria degli stessi;

b) l’indicazione dei dati, degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari;

c) la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali e, per le spese in conto capitale, della modulazione nel bilancio pluriennale e della spesa complessiva in relazione agli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative;

d) gli effetti di ciascuna disposizione legislativa sugli andamenti del saldo di cassa e dell'indebitamento netto per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando, altresì, i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

2. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente, con le seguenti modalità:

a) mediante l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all’articolo 25, con preclusione dell’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) mediante modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

3. Per le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale.”;

b) dopo il comma 2ter dell’articolo 28 è inserito il seguente:

“2 quater. Le proposte di deliberazioni della Giunta regionale sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull’atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria.”;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 55 è inserito il seguente:

“2 bis. Le proposte di deliberazione della Giunta regionale che comportino spesa a carico del bilancio annuale e pluriennale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull’atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria.”.

 

     Art. 2. (Disposizioni varie)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), rinuncia ai crediti di qualsiasi natura di entità inferiore o uguale ad euro 10,00 [1].

2. I crediti di cui al comma 1, sono individuati annualmente ed in riferimento ad ogni singolo debitore mediante provvedimento disposto ogni tre anni dalla struttura competente in materia. Qualora vi siano più crediti riferiti al medesimo debitore nell’ambito della stessa annualità, la rinuncia avviene per uno o più crediti secondo l’ordine di priorità cronologica, nel limite massimo di euro 10,00.

3. Per i crediti di importo inferiore o uguale ad euro 1,00, che si evidenziano nella fase di riscossione di somme già accertate, la struttura competente in materia di entrate provvede alla cancellazione d’ufficio nell’ambito dell’esercizio finanziario di competenza.

4. Per i residui attivi iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2010 è disposta la cancellazione d’ufficio nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

5. La rinuncia al credito di cui al comma 1 non comporta nessun onere a carico del debitore.

6. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 42, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, istituisce l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), quale tributo proprio della Regione.

7. L’IRAP rimane disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. IRAP), dall’articolo 3, commi 141, 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), e successive modifiche, dalla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), dall’articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive), nonché dalle altre leggi statali e regionali vigenti in materia.

8. Fino all’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 1, comma 45, della l. 244/2007, conformemente allo schema di regolamento-tipo di cui al medesimo articolo 1, comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell’IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997 e successive modifiche, ivi compresa la stipula di specifica convenzione con l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del d.lgs. 446/1997.

9. Alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis. (Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio)

1. Nell’ambito del riordino e del potenziamento delle competenze in materia di ricerca ed innovazione tecnologica, è istituito il fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 7 e 8.

2. Alla realizzazione delle attività operative inerenti al fondo provvede, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia, e stipulata dal Presidente della Regione o dall’assessore competente da lui delegato, la Filas Spa, privilegiando le azioni che migliorano le ricadute sul sistema produttivo regionale della ricerca realizzata dalle università e dagli altri organismi di ricerca pubblici del Lazio.

3. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo si provvede con gli stanziamenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d).”.

 

b) dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis. (Disposizioni abrogative)

1. Nell’ambito del processo di riorganizzazione del bilancio regionale della ricerca ed al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate:

a) la legge regionale 6 aprile 2009, n. 8 (Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale);

b) l’articolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a programmi per l’innovazione;

c) l’articolo 183 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, che modifica l’articolo 18 della l.r. 10/2001;

d) il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, che modifica l’articolo 18 della l.r. 10/2001;

e) l’articolo 41, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a un accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze;

f) l’articolo 182 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l’innovazione;

g) il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 15/2007 che modifica l’articolo 182 della l.r. 4/2006;

h) l’articolo 25 e l’articolo 33, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativi a fondi in materia di ricerca.”.

 

c) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione:

a) all’interno dell’ambito “Programmazione negoziata, programmi integrati, rete delle società per lo sviluppo” della funzione obiettivo C3 denominata “Ricerca innovazione e sviluppo economico”;

b) all’interno della funzione obiettivo C3, rispettivamente dell’UPB C31 denominata “Ricerca innovazione e sviluppo economico (spese correnti)” e dell’UPB C32 denominata “Ricerca innovazione e sviluppo economico (spese in conto capitale)”;

c) all’interno dell’UPB C31 di apposito capitolo denominato “Spese connesse alle attività dirette per la ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nel Lazio (parte corrente)”, con uno stanziamento derivante dalle disponibilità di cui ai capitoli di spesa B21527 e C11511, esercizio finanziario 2011, che rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui;

d) all’interno dell’UPB C32 di apposito capitolo denominato “Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”, con uno stanziamento derivante dalle disponibilità di cui ai capitoli di spesa C12557, C12564, C12582 e C22534, esercizio finanziario 2011. I capitoli C12557, C12564 e C12582 rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.”.

 

d) Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 22/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul capitolo di cui all’UPB C32.”.

10. Le disposizioni normative di seguito riportate sono abrogate:

a) l’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo al fondo per la creatività. Il capitolo B21525 rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui;

b) l’articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche, come modificato dal comma 42 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3.

11. La Regione recede, in conformità alle disposizioni del codice civile e dello statuto della fondazione, dalla fondazione “RE.SE.T. – Rete Servizi Territoriali”, costituita ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009).

12. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente in materia di enti locali da lui delegato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare il recesso dalla fondazione di cui al comma 11.

13. All’articolo 1 della l.r. 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 18 le parole: “10 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “24 dicembre 2010”;

b) il comma 22 è sostituito dal seguente:

“22. La corretta presentazione nei termini delle domande di cui ai commi da 18 a 21 costituisce titolo per l’accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui ai commi 23 e 24, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il riconoscimento dell’accreditamento avviene mediante l’adozione di provvedimento amministrativo di ricognizione delle domande regolarmente presentate, entro il termine del 31 dicembre 2010 e dei singoli provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento definitivo istituzionale, da adottarsi entro il termine del 28 febbraio 2011. I provvedimenti di conferma hanno validità per il periodo previsto dall’articolo 14, comma 5, della l.r. 4/2003”;

c) al comma 23 le parole: “del provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dei provvedimenti”;

d) al comma 25 le parole: “10 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “24 dicembre 2010”.

14. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010, che entro il termine di cui all’articolo 1, comma 18, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo all’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie private, abbiano presentato regolare domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo, attraverso l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit SpA, secondo le modalità stabilite con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche, devono:

a) qualora, ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della l.r. 3/2010, fermo restando il possesso dei requisiti organizzativi, abbiano dichiarato di non possedere alcuni dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. 90 e successive modifiche per l’autorizzazione all’esercizio e/o per l’accreditamento istituzionale, trasmettere alla Regione e alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti, mediante la piattaforma applicativa informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l’acquisizione dei requisiti mancanti, ad integrazione della documentazione già trasmessa. Al piano di adeguamento dovrà essere allegata la documentazione idonea a descrivere lo stato attuale delle strutture, la natura degli interventi da realizzare, l’assetto finale della struttura all’esito degli interventi. Entro il 31 dicembre 2011, le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell’attività assistenziale, anche a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell’attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti. Qualora l’insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio, da parte delle autorità competenti, di certificati, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare nel piano i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Decorsi centoventi giorni dall’istanza ovvero in caso di diniego, l’ASL comunica le valutazioni alla Regione. Le eventuali modifiche della titolarità della struttura e della compagine societaria non comportano assoggettamento alla procedura sopra descritta, ma, verificata la rispondenza alla normativa vigente della documentazione prodotta, di esse viene preso atto nel provvedimento di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento istituzionale definitivo;

b) qualora si tratti di strutture soggette a processi di riconversione comportanti modifiche strutturali e/o tecnologiche, fermi restando i requisiti organizzativi, trasmettere alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, mediante la piattaforma applicativa informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l’acquisizione dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle nuove attività assistenziali, a integrazione della documentazione già trasmessa. Le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell’attività assistenziale, anche a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell’attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti;

c) qualora dichiarino il possesso dei requisiti producono attraverso la piattaforma applicativa informatica, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, nei termini e con le modalità stabilite con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2011 [2].

14 bis. La Regione trasmette alle strutture di cui al comma 14, lettere a) e b) e alla competente ASL, sulla base degli esiti della valutazione di cui alle medesime lettere, il nulla osta al piano e alla prosecuzione dell’attività assistenziale oppure le prescrizioni o l’eventuale sospensione dell’attività assistenziale, entro e non oltre il 31 gennaio 2012. In ogni caso le strutture di cui al comma 14, lettere a) e b) terminano gli interventi programmati entro il 31 luglio 2012. Nei sessanta giorni successivi le ASL verificano l’intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali e trasmettono gli esiti della verifica alla Regione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti nei successivi sessanta giorni [3].

14 ter. Le strutture che, entro la data del 31 maggio 2011, hanno trasmesso, mediante la piattaforma informatica, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante, attestante l’intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali che, in base alle dichiarazioni precedentemente rese, risultavano mancanti, sono inserite nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall’articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti ivi previsti [4].

15. Per le attività sanitarie e socio sanitarie derivanti da riconversioni riconosciute dalla Regione, in conseguenza dei decreti del Commissario ad acta n. U0080/2010 e U0081/2010 e successive modifiche, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private sono tenute a presentare alla Regione la domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e/o quella di accreditamento istituzionale, esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica, entro trenta giorni dalla ratifica dell’intesa di riconversione.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le case di cura di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie non possono effettuare nuovi ricoveri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) su posti letto eccedenti quelli contemplati nel decreto del Commissario ad acta n. 80/2010 e successive modifiche. In parziale deroga a quanto disposto con il presente comma, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 marzo 2011, è possibile effettuare ricoveri su posti letto eccedenti quelli contemplati nel citato decreto commissariale fino alla concorrenza massima del 50 per cento delle dimissioni e fino al raggiungimento del numero dei posti letto previsti dal suddetto decreto.

16 bis. Le case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi a far data dal 1° gennaio 2011 e non più accreditabili in attuazione del decreto del Commissario ad acta del 30 settembre 2010, n. 80, e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, successivamente alla ratifica dell’accordo di riconversione possono avviare le nuove attività in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi stabiliti con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010, come modificato dal decreto del Commissario ad acta del 10 febbraio 2011, n. 8, nonché di copia delle istanze volte ad ottenere certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente [5].

16 ter. Le strutture di cui al comma 16 bis, qualora carenti dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, devono provvedere ad adeguarli entro il termine massimo di sei mesi dalla data di rilascio dei singoli certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012. Al fine di accelerare i tempi occorrenti per l’esame di tali istanze, le ASL potranno indire, ove necessario, apposite conferenze di servizi con tutte le amministrazioni interessate [6].

16 quater. Per le strutture di cui al comma 16 bis l’inutile decorso del termine previsto dal comma 16 ter determina il venir meno degli effetti dell’accordo di riconversione [7].

17. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ivi compresi i soggetti titolari delle strutture di cui all’articolo 5, comma 1bis, della l.r. 4/2003 e successive modifiche, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano operanti ed in possesso della sola autorizzazione all’esercizio per lo svolgimento di attività sanitaria o socio-sanitaria, presentano alla Regione domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della l.r. 4/2003 e successive modifiche, esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica, secondo modalità e termini definiti con successivo provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul BURL.

18. [La lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP)) è sostituta dalla seguente: “a) stanziamento di competenza del capitolo H11715”] [8].

19. Il finanziamento dell’ASP è riconosciuto annualmente sulla base del programma delle attività preventivate, presentato entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, ed approvato dalla Giunta regionale sentito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di sanità entro il 30 ottobre del medesimo anno. Per l’anno 2011 il programma delle attività dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2010.

20. Per l’anno 2011 il finanziamento per l’ASP è pari 14 milioni di euro a valere sul capitolo H11715.

21. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, istituisce il Registro regionale dialisi e trapianto Lazio (RRDTL) di seguito denominato registro, per raccogliere dati anagrafici e sanitari relativi a persone in trattamento di dialisi o trapianto renale, a partire dalla data di inizio del trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera b), del d.lgs. 196/2003, nonché di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.

22. Sono titolari del trattamento dei dati la Regione Lazio e l’Agenzia di Sanità pubblica (ASP) ai sensi degli articoli 3 e 3bis della l.r. 16/1999 e successive modifiche.

23. Tutti i centri di dialisi pubblici e privati accreditati ed i centri di trapianto che hanno in carico soggetti in dialisi o con trapianto renale, sono tenuti alla raccolta, aggiornamento ed invio dei dati all’ASP.

24. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del d.lgs. 196/2003, il trattamento riguarda dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti di cui al comma 23, attuale e pregresso, ed è svolto utilizzando procedure informatizzate. Per le finalità di cui al comma 21, possono essere effettuati, altresì, raffronti con altre banche dati o archivi dello stesso titolare, quali i flussi informativi regionali relativi all’assistenza ambulatoriale, all’assistenza riabilitativa extra-ospedaliera e domiciliare, all’assistenza ospedaliera in regime di ricovero, all’emergenza sanitaria, all’assistenza residenziale e semi-residenziale.

25. Il comma 1bis dell’articolo 70 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali, e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1:

a) le somme derivanti dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del dipartimento di prevenzione a favore dei privati ai sensi della normativa vigente, sulla base delle tariffe indicate nell’apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale;

b) le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle strutture dei dipartimenti di prevenzione per violazioni della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e nutrizione e di igiene e sanità pubblica veterinaria”.

26. Ai fini del trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalla Giunta regionale, dalle aziende unità sanitarie locali, dagli enti e agenzie regionali, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico previste nella parte II, del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, ovvero in altra disposizione espressa di legge che non specifichi i tipi di dati e di operazioni eseguibili, la Giunta regionale, in attuazione degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, individua e rende pubblici i tipi di dati e le operazioni eseguibili dai predetti soggetti pubblici nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

27. Il regolamento di cui al comma 26 è adottato nel rispetto dei principi previsti nell’articolo 22 del d.lgs. 196/2003, anche sulla base di schemi tipo ed in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003.

28. Il comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede:

a) per gli interventi di cui alle lettere a), c) e g), mediante le disponibilità del capitolo F11502;

b) per gli interventi di cui alla lettera b), mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F11, di un apposito capitolo denominato: “Spese connesse alla copertura assicurativa degli alunni e del personale incaricato alla vigilanza degli stessi, di cui all’articolo 22 della l.r. n. 29/1992 – spesa obbligatoria” con uno stanziamento, pari ad euro 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo F11502.”.

29. Alla fine del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche è aggiunto il seguente periodo: “In caso di corsi finanziati con risorse comunitarie, i soggetti gestori, entro il termine indicato nella convenzione o successivamente disposto dalla Regione, devono presentare un rendiconto delle spese, oggetto di verifica da parte degli uffici competenti in materia, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.”.

30. Il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 23/1992 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“4. In seguito all’avvenuta presentazione della certificazione o del rendiconto, secondo quanto indicato dal comma 1, gli uffici competenti, espletate le necessarie verifiche, provvedono all’erogazione dell’eventuale saldo o all’eventuale recupero di somme già erogate non utilizzate o non correttamente spese.”.

31. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare le attività espositive, in conformità all’articolo 56 dello Statuto e alle disposizioni del codice civile, partecipa alla Fondazione “MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo”, di seguito denominata fondazione.

32. La partecipazione della Regione alla fondazione, in qualità di socio fondatore, è subordinata alle condizioni che:

a) l’atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui al comma 1, prevedano che la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto) nonché, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

b) il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;

c) i soci si impegnino a sottoscrivere la quota di partecipazione alla fondazione e a contribuire con proprie risorse alle sue attività correnti;

d) siano definite le modalità di partecipazione dei soci a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione, con esplicita esclusione di soggetti che si trovino o vengano a trovarsi in situazione di conflitto di interesse con i fini medesimi;

e) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 – art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25).

33. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione.

34. Il Presidente della Regione provvede, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

35. La fondazione trasmette annualmente alla Regione il programma di attività, corredato dal relativo piano finanziario, che intende svolgere nell’anno di riferimento ed una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

36. La Regione provvede:

a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: “Spese per le attività della fondazione “MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo”, con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;

b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14505 con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00 [9].

37. La Regione, nell’ambito della promozione e valorizzazione delle attività museali, sostiene le attività di salvaguardia del patrimonio storico nazionale del Museo storico della Liberazione sito in via Tasso a Roma, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G11, di un apposito capitolo denominato: “Contributi per le attività del Museo storico della Liberazione di via Tasso”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2011, 2012 e 2013, pari ad euro 25.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

38. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni e ad altri enti privati, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Sono escluse dall’applicazione della disposizione di cui al comma 2, lettera b), le associazioni che rappresentano gli interessi generali delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione ed ogni altra associazione o ente privato che svolge attività di tipo sindacale nonché le associazioni che hanno la sede dell’amministrazione e svolgono l’attività principale all’estero.”.

39. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, dopo le parole: “di difesa fitosanitaria,” sono inserite le seguenti: “il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)”.

40. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 14/1999 è abrogata.

41. Il termine previsto dall’articolo 5, comma 5, della sezione I, delle norme di attuazione del piano per il risanamento della qualità dell’aria di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 66, per l’adeguamento degli impianti di combustione a uso civile nei Comuni dell’intero territorio regionale è prorogato al 1° settembre 2017 [10].

42. La Regione promuove lo studio e la valorizzazione delle aree archeologiche presenti nel proprio territorio mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G24, di un apposito capitolo denominato: “Contributi per lo studio e la valorizzazione delle aree archeologiche del Lazio”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, pari ad euro 1 milione, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501, di cui alla lettera a) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

43. Il presente comma dà attuazione all’articolo 1, comma 2, dello Statuto relativamente alla fascia della Regione Lazio. La fascia, da portarsi a tracolla, riporta il colore e lo stemma della Regione su un lembo ed è assegnata al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. I Presidenti possono consentire l’utilizzo della fascia, in occasione di manifestazioni ufficiali, rispettivamente ad un assessore o ad un consigliere.

44. La Regione, al fine di decongestionare la viabilità nella zona adiacente l’ospedale Sant’Andrea, sostiene la progettazione e la realizzazione del collegamento viario tra Via Cassia Veientana e Via di Grottarossa all’interno del XX municipio.

45. Agli oneri di cui al comma 44 si provvede mediante lo stanziamento pari ad euro 1 milione a valere sul capitolo D12514, esercizio finanziario 2011, assegnato al Comune di Roma.

46. La Regione, al fine di sostenere e promuovere la pratica sportiva, approva un programma straordinario per l’impiantistica sportiva, sulla base delle proposte presentate dagli enti locali, singoli o associati o da loro articolazioni amministrative, nonché da altri enti e organismi pubblici o privati senza scopo di lucro e dagli oratori di cui alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche [11].

47. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 46, la Giunta regionale pubblica un apposito avviso, indicando i settori di intervento ed i limiti massimi di finanziamento ammissibile in relazione ai singoli settori, le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte nonché i criteri per la concessione dei finanziamenti, stabiliti con apposita deliberazione di Giunta regionale tenendo conto delle strutture volte al recupero e all’inclusione sociale e previo parere della competente commissione consiliare [12].

48. La struttura regionale competente in materia di sport provvede alla selezione delle proposte per l’inserimento nel programma straordinario, sulla base dei criteri di cui al comma 47 [13].

49. Sulla base della selezione di cui al comma 48, la Giunta regionale adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia, in coerenza con gli obiettivi della programmazione generale regionale, il programma straordinario per l’impiantistica sportiva, da pubblicarsi sul BURL.

50. Agli oneri di cui ai commi dal 46 al 49 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato: “Programma straordinario per l’impiantistica sportiva”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 20 milioni, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

51. La Regione, nelle more dell’attuazione dell’articolo 56 dello Statuto, in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, riordina il sistema regionale delle partecipazioni a fondazioni.

52. Ai fini di cui al comma 51 la Regione recede, in conformità alle disposizioni del codice civile e dei rispettivi statuti:

a) dalla fondazione “Mondo digitale”, costituita ai sensi dell’articolo 1, commi da 46 a 49 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006 );

b) dalla fondazione “Casa delle regioni del Mediterraneo”, costituita ai sensi dell’articolo 1, commi da 53 a 59 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006) e articolo 41, comma 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007);

c) dalla fondazione “Lazio, per lo Sviluppo dell’audiovisivo”, successivamente denominata “Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo”, costituita ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 - art 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25);

d) dalla fondazione “Film Commission di Roma e del Lazio”, costituita ai sensi dell’articolo 61 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

53. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente in materia da lui delegato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare il recesso dalle fondazioni di cui al comma 52.

54. In attesa del riordino delle partecipazioni societarie previsto dall’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente in materia da lui delegato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati, in conformità al codice civile e allo statuto societario, a porre in essere le iniziative necessarie per la cessione della partecipazione sociale regionale alla Tuscia Expò S.p.A., di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 14 (Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della S.p.A. denominata “Tuscia Expò”).

55. Qualora il recesso della Regione determini l’estinzione delle fondazioni di cui al comma 52 ovvero lo scioglimento e liquidazione della società di cui al comma 54, la Regione, previa attività ricognitiva del personale in servizio, assume le iniziative necessarie a salvaguardare l’occupazione del personale medesimo.

56. Il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa verso terzi, di cui all’articolo 30, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo ai finanziamenti regionali in materia di opere pubbliche concessi nell’annualità 2008 di competenza della direzione regionale infrastrutture, è prorogabile fino al 30 settembre 2011. Detta proroga è autorizzabile su richiesta motivata dell’ente beneficiario da inoltrare alla direzione regionale infrastrutture entro il 31 gennaio 2011.

57. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell’ente interessato secondo le seguenti modalità:

a) per il 10 per cento all’atto della determinazione di concessione formale del finanziamento ed impegno di spesa, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;

b) per il 40 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto;

c) per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;

d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera.”.

58. In ottemperanza a quanto previsto all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativi ad interventi per contrastare il fenomeno dello stalking, le aziende unità sanitarie locali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, istituiscono sportelli anti-stalking diretti a fornire sostegno psicologico alle vittime del reato di atti persecutori.

59. La Regione, al fine di garantire la realizzazione di iniziative finalizzate al primo orientamento ed all’assistenza dei profughi provenienti da paesi teatro di conflitti, destina all’associazione “Medici per i diritti umani” l’importo pari ad euro 100 mila a valere sul capitolo R33509, esercizio finanziario 2011, la cui copertura è garantita dal prelievo del medesimo importo dal capitolo T21501.

60. La Regione, in attuazione degli articoli 7, comma 2, lettera h) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene iniziative culturali realizzate nell’ambito di eventi internazionali di promozione della moda, al fine di far conoscere in Italia e all’estero le numerose opportunità culturali del territorio. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante lo stanziamento del capitolo G11552.

61. All’articolo 19 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo al finanziamento per l'organizzazione della manifestazione sportive "2006 Special Olympics European Youth Games" sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: “sportive 2006” sono sostituite dalla seguente: “sportiva”;

b) al comma 1, le parole da “denominata” a “luglio del 2006” sono sostituite dalle seguenti: “denominata Special Olympics Lazio”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo G31515.”

62. All’articolo 42 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 sexies, è sostituito dal seguente:

“2 sexies. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative sportive di cui all’articolo 37, comma 1, sono così ripartiti:

a) per le iniziative di cui alle lettere a), d) ed e) si provvede mediante lo stanziamento previsto sul capitolo G31502;

b) per le iniziative dirette della Regione di cui alle lettere b) e c), si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G31, di un apposito capitolo denominato: “Spese per iniziative dirette della Regione in materia di promozione sportiva (articolo 37, lettere b) e c), L.R. 20 giugno 2002, n. 15)”, con uno stanziamento, per l’anno 2011, pari ad euro 300.000,00, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal capitolo G31502.”.

63. Alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole: “nelle discipline alpine e nelle discipline nordiche” sono sostituite dalle seguenti:“nelle discipline alpine, discipline nordiche e nello snowboard”;

b) al comma 3 dell’articolo 5, le parole: “disciplina alpina e discipline nordiche” sono sostituite dalle seguenti: “ disciplina alpina, discipline nordiche e snowboard”;

c) al comma 1 dell’articolo 14, le parole: “nelle discipline alpine e nelle discipline nordiche” sono sostituite dalle seguenti: “nelle discipline alpine, discipline nordiche e nello snowboard”;

d) al comma 1, dell’articolo 15:

1) le parole: “per le discipline alpine e per le discipline nordiche”sono sostituite dalle seguenti: “per le discipline alpine, per le discipline nordiche e per lo snowboard”;

2) dopo le parole: “ovvero lettere e) e g) ” sono inserite le seguenti: “ovvero lettere e) e g bis)”;

e) dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 18, è aggiunta la seguente:

“g bis) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nello snowboard, indicati dal collegio nazionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale degli istruttori di sci della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e all’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico-didattica nello snowboard.”;

f) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 24, dopo la parola: “fondo” sono inserite le seguenti: “o di snowboard”;

g) il comma 2 dell’articolo 28, è sostituito dal seguente:

“2. I maestri di sci abilitati all’insegnamento di una disciplina non possono impartire lezioni nelle altre discipline.”;

h) dopo il comma 6 dell’articolo 32 è aggiunto il seguente:

“6 bis. A decorrere dall’anno 2011, sono iscritti di diritto all’albo professionale regionale per la disciplina snowboard, di cui all’articolo 5, tutti i maestri di sci che hanno conseguito la specializzazione a seguito dei corsi e degli esami svolti nella Regione Lazio, ovvero che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6, hanno conseguito l’abilitazione a tale insegnamento in altra Regione o nelle province autonome di Trento e Bolzano.”.

64. Alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 (Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito con il seguente:

“1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di cultura, adotta, con propria deliberazione, un programma annuale delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, di seguito denominato programma.”;

b) il comma 2 dell’articolo 6 è abrogato;

c) l’articolo 7 è abrogato.

65. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

“a) la promozione dei beni culturali inerenti al patrimonio storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, monumentale, paesistico e delle tradizioni locali presenti nel territorio regionale;”;

b) al comma 1 dell’articolo 3 le parole da “previo” a “materia,” sono soppresse.

66. Alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Libretto sanitario sportivo telematico, prevenzione sanitaria e lotta al doping)

1. La Regione istituisce, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, il libretto sanitario sportivo telematico, gestito nell’ambito di un portale dedicato alla medicina dello sport, al quale si accede al momento dell’effettuazione delle visite di cui all’articolo 6, comma 1, e sul quale il medico certificante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica, annota:

a) le generalità dell’atleta;

b) lo sport praticato;

c) la data della visita di idoneità;

d) gli accertamenti eseguiti e richiesti;

e) l’esito finale della visita;

f) le visite di controllo;

g) la data e la calendarizzazione dell’effettuazione della vaccinazione antitetanica;

h) la società sportiva di appartenenza.

2. Il portale di cui al comma 1 è disciplinato con regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.

3. L’accesso al libretto sanitario sportivo telematico è consentito, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, alla società o all’organizzazione sportiva di appartenenza dell’atleta all’atto del tesseramento, collegata con la rispettiva lega.

4. Nessuna visita può essere effettuata se non previo accesso al libretto sanitario sportivo telematico.”.

b) all’articolo 22, dopo comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis) Agli oneri di cui all’articolo 9 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G31, di un apposito capitolo denominato: “Spese per la realizzazione del libretto sanitario sportivo telematico” con uno stanziamento pari ad euro 100 mila, esercizio finanziario 2011, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.”.

67. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Organi)

1. Sono organi dell’Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori contabili.”;

 

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Presidente)

1. Il presidente dell’Agenzia è nominato dal Presidente della Regione acquisito, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, il parere della commissione consiliare permanente competente in materia, tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale e di controllo, acquisite presso enti o strutture complesse pubbliche o private.

2. Il presidente:

a) convoca, presiede e coordina i lavori del consiglio di amministrazione;

b) ha la rappresentanza istituzionale dell’Ente;

c) sovrintende all’esecuzione delle direttive della Giunta regionale e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) trasmette alla Giunta regionale, nella fase dell’adozione del rendiconto generale annuale, la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;

e) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento dell’Ente di cui all’articolo 16 e quelli delegatigli specificamente dal consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo, entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione.

3. Il presidente decade dalla carica secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto.”;

 

c) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

 

“Art. 4 bis. (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da altri sei membri, i quali ultimi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, al fine di garantire la rappresentanza delle opposizioni. Il Presidente della Regione, provvede, altresì, all’insediamento del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare:

a) adotta lo statuto e i regolamenti;

b) adotta la dotazione organica del personale dell’Agenzia;

c) adotta i programmi di attività;

d) nomina il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

e) nomina il direttore generale dell’Agenzia;

f) adotta gli atti di indirizzo per l’attività gestionale ed assegna al direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

g) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto generale annuale;

h) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili e, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ovvero, in caso di particolari necessità, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente. Le deliberazioni sono valide qualora abbia votato la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto.”;

d) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente della Regione, scegliendoli tra i revisori iscritti nel registro previsto dall’articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Presidente della Regione provvede, altresì, all’insediamento del collegio. Il collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni. Ad essi spetta un’indennità di carica determinata dalla Giunta regionale ai sensi delle normativa vigente in materia.”;

e) l’articolo 8 è abrogato;

f) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Direttore generale)

1. L’incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso del diploma di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

2. Ai sensi dell’articolo 55, comma 5, dello Statuto, l’incarico di direttore generale cessa di diritto, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, agli stessi si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o altro provvedimento analogo, previste dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di lavoro individuale di diritto privato, subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell’incarico, che prevede l’applicazione degli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale dei direttori delle direzioni regionali di cui all’articolo 18 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

5. Il direttore generale è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione dell’ente e, nel rispetto degli obiettivi assegnati, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi attinenti all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell’Agenzia, ivi compresi quelli che impegnano l’Ente verso l’esterno. Il direttore generale, in particolare:

a) provvede all’organizzazione delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri previsti dai regolamenti di cui all’articolo 8 ter;

b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia;

c) dirige e coordina le attività delle strutture amministrative, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia;

d) assicura l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;

e) esercita le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione dell’Agenzia ed assicura l’esecuzione delle relative deliberazioni;

f) conferisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi;

g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane, finanziarie e materiali;

h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.”;

 

g) nel testo della l.r. 2/1995 e successive modifiche la parola: “presidente” è sostituita dalle seguenti: “consiglio di amministrazione”.

68. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il consiglio di amministrazione approva le modifiche allo statuto e ai regolamenti necessarie all’adeguamento alle disposizioni previste dal comma 67.

69. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 28 febbraio 2006, n. 4, relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà dell’ARSIAL, è inserito il seguente:

“4 bis. I proventi derivanti dalla alienazione dei beni immobili di proprietà dell’ARSIAL sono introitati dalla Regione ed iscritti nel capitolo, istituito nell’ambito dell’UPB 441, denominato: “Entrate derivanti dall’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’ARSIAL””.

70. L’articolo 22 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 7 (Disciplina dell’alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura del Lazio (ARSIAL)) è abrogato.

71. La Regione istituisce il fascicolo sanitario elettronico, contenente dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio sanitario, generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.

72. Il fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 71 è utilizzato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.

73. Il fascicolo sanitario elettronico è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.

74. Le finalità di cui al comma 72, lettera a) sono perseguite dai soggetti del servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l’assistito.

75. La consultazione dei dati e documenti presenti nel fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 71, per le finalità di cui al comma 72, lettera a), può essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.

76. E’ istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia, il registro regionale del Lazio degli assistenti familiari.

77. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali e famiglia, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i requisiti soggettivi per l’iscrizione nel registro;

b) le modalità per la tenuta del registro, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco delle persone iscritte;

c) gli obblighi per gli iscritti nel registro;

d) le modalità di erogazioni di contributi ed incentivi per sostenere le famiglie che si avvalgono di assistenti familiari iscritti nel registro per mantenere all’interno del nucleo familiare la persona non autosufficiente.

78. Agli oneri di cui ai commi 76 e 77 si provvede mediante il capitolo H41523, che assume la seguente denominazione: “Spese relative all’istituzione e gestione del registro regionale degli assistenti familiari”.

79. La legge regionale 8 giugno 1995, n. 43 (Istituzione del servizio di assistente familiare) è abrogata.

80. All’articolo 49 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo al fondo per il contrasto all'abuso di alcolici, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “assistenza e prevenzione” sono inserite le seguenti: “su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione ai progetti presentati da parte di centri specializzati e”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.” .

81. [Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2009, n. 2, (Istituzione del centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i bis) sostengano progetti speciali ed innovativi che implementino l’offerta di servizi sociali territoriali, attraverso la realizzazione di centri polifunzionali per disabili e persone svantaggiate, ivi compresi interventi in cui sia previsto il recupero del patrimonio immobiliare pubblico e di immobili sequestrati alla criminalità organizzata.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Nelle more dell’adozione del nuovo piano triennale, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione nazionale e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, individua con propria deliberazione, gli interventi ritenuti prioritari ed i criteri per la loro attuazione.”] [14].

82. Ai fini della programmazione degli interventi di cui alla legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati), le risorse di cui al capitolo H43507, istituito ai sensi dell’articolo 187, comma 3 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, sono utilizzate per la realizzazione di studi e ricerche sul fenomeno migratorio nella Regione Lazio secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell’assessore alle politiche sociali.

83. Il capitolo di spesa di cui al comma 82 assume la seguente denominazione: “Contributi per studi e ricerche sul fenomeno migratorio nella Regione Lazio.”.

84. La Regione, nell’ambito degli interventi per la ristrutturazione dei luoghi di aggregazione per le famiglie, gli anziani ed i bambini siti nei comuni, sostiene la riqualificazione e la messa in sicurezza dei giardini pubblici e dei parchi giochi siti nel Comune di Monterotondo, attraverso uno stanziamento pari ad euro 80 mila a valere sul capitolo C12520, esercizio finanziario 2011, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

85. La Regione, nell’ambito degli interventi in materia di bonifica integrale e montana rivolti al razionale utilizzo ed alla tutela delle acque, del territorio e dell’ambiente, anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi di cui alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche, sostiene la messa in sicurezza del fosso della Casetta sito nel comune di Roma e confinante con il comune di Monterotondo.

86. Ai fini di cui al comma 85, in particolare al fine di sostenere i lavori di estrema urgenza di ricalibratura della sezione idraulica, del taglio degli arbusti situati sulle sponde nonché lo smaltimento del materiale derivante dai lavori di manutenzione, sono assegnati al “Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano” euro 180 mila a valere sul capitolo E44504, esercizio finanziario 2011, all’uopo incrementato.

87. La copertura di quanto previsto al comma 86 è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501, esercizio finanziario 2011.

88. La Regione, nel rispetto della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche, garantisce il finanziamento di opere che consentono lo sviluppo dei servizi nel territorio che rivestano particolare rilevanza sociale, economica e territoriale, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H42, di un apposito capitolo denominato: “Interventi di risanamento igienico sanitario cimiteri”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 690 mila, da assegnare al Comune di Poggio Nativo. Alla copertura di quanto previsto dal presente comma si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501, esercizio finanziario 2011.

89. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, le parole: “Entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2011”.

90. La Regione, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 (Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio), procede all’istituzione di un centro operativo con finalità culturali ed economiche che ottimizzi funzioni e servizi logistici delle piccole e medie imprese della filiera del libro operanti nel territorio, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G12, di un apposito capitolo denominato: “Centro operativo di ottimizzazione dei servizi della filiera del libro”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 500 mila, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501, esercizio finanziario 2011.

91. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di cultura, sentita la commissione consiliare competente in materia di cultura, esperita la concertazione con le parti sociali impegnate nel settore di riferimento definito dalla l.r. 16/2008, definisce i criteri e le modalità per l’istituzione del centro operativo di cui al comma 90.

92. [La Regione concorre agli oneri a carico dei comuni derivanti dall’applicazione dei decreti del commissario ad acta per il piano di rientro sanitario n. U0095/2009 e U0051/2010 concernenti la compartecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, regime residenziale e semiresidenziale] [15].

93. [Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità di attuazione del comma 92, in particolare:

a) hanno diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del comune le persone maggiorenni con un reddito ISEE individuale non superiore a euro 13.000,00 annui nonché le persone minorenni il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore a euro 26.000,00 annui;

b) la partecipazione della Regione è pari all’80 per cento degli oneri netti sostenuti dai comuni] [16].

94. [Agli oneri di cui al comma 93, stimati per l’anno 2011 in euro 16.000.000,00, si provvede con quanto previsto sullo stanziamento del capitolo H41584 del bilancio dell’anno 2012 a seguito di rendicontazione da parte dei comuni] [17].

95. [In materia di cultura e sport sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) la legge regionale 22 maggio 1995, n. 36 (Riconoscimento come ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici “S. Pio V”);

b) l’articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1997);

c) l’articolo 24 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000);

d) l’articolo 51 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003);

e) il comma 4, dell’articolo 52, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005);

f) il comma 9 dell’articolo 55, il comma 7 dell’articolo 56, il comma 9 dell’articolo 61 e l’articolo 62 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006);

g) l’articolo 36 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008)] [18].

96. I capitoli di spesa riferiti alle leggi abrogate di cui al comma 95 rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.

97. Nelle more di una disciplina organica concernente l’esercizio delle funzioni amministrative riservate alla Regione in materia di concessioni dei beni demaniali marittimi, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25:

a) i termini di durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2009) e successive modifiche, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2013, sono differiti o prorogati fino a tale data, ferma restando la proroga stabilita dal suddetto articolo 1, comma 18, del d.l. 194/2009;

b) con regolamento regionale sono stabilite apposite norme relative al rilascio, da parte della Regione, delle concessioni dei beni demaniali marittimi di propria competenza, in conformità ai principi desumibili dalla normativa comunitaria e statale vigente in materia.

98. La Regione, in considerazione della riduzione dei canoni e degli indennizzi per l’occupazione e l’uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale, disposta dalla deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 462, al fine di garantire il recupero degli introiti relativi ai medesimi canoni e indennizzi, dovuti ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1177, 12 giugno 2007, n. 412 e 27 febbraio 2009, n. 112 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano oggetto di contenzioso per eccessiva onerosità, può procedere, ove possibile, a transazioni con gli interessati.

99. Il comma 37 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-20011 della Regione Lazio) è abrogato.

100. La Regione, nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità nella gestione finanziaria, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi e contenimento della spesa, adotta un sistema di tesoreria unica delle società in house della Regione.

101. Il servizio di tesoreria unica è affidato, tramite procedura di evidenza pubblica, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, ad istituti di credito di notoria solidità, singoli o associati, esercenti attività nel territorio della Regione.

102. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore del dipartimento economico ed occupazionale definisce con propria determinazione i criteri e le modalità per l’affidamento del servizio di tesoreria unica.

103. Al fine di garantire la necessaria prosecuzione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, anche a seguito delle misure adottate dallo Stato in materia di trasferimento fondi, è istituito, nell’ambito dell’UPB D41, un apposito capitolo denominato: “Concorso della Regione Lazio alle integrazioni dei contratti di servizio per il T.P.L.”, con uno stanziamento pari ad euro 55 milioni, a valere sull’esercizio finanziario 2012 ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio).

104. Alla copertura degli oneri di cui al comma 103, si provvede mediante il prelevamento, a valere sull’esercizio finanziario 2012:

a) per euro 30 milioni, dal capitolo D41507;

b) per euro 20 milioni, dal capitolo D41513;

c) per euro 5 milioni, dal capitolo D41525.

105. La Regione, al fine di assicurare quanto disposto dagli articoli 179, 180 e 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, in materia di prevenzione e riutilizzo dei rifiuti, contribuisce alla realizzazione di progetti sperimentali attuati dai Comuni.

106. I progetti di cui al comma 105 devono essere finalizzati ad una sensibile e certificabile riduzione del quantitativo di rifiuti immessi nel ciclo gestionale regionale ovvero al riutilizzo di oggetti, precedentemente immessi nel ciclo rifiuti, nella loro forma originaria e per gli usi cui sono originariamente adibiti.

107. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di attività produttive e politiche dei rifiuti, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 105.

108. Agli oneri di cui ai commi 106 e 107 si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB E32, denominato: “Contributo regionale ai progetti sperimentali dei Comuni in materia di riduzione e riutilizzo dei rifiuti”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 2 milioni, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

109. La Regione, in conformità all’articolo 56 dello Statuto e alle disposizioni del codice civile, al fine di promuovere e valorizzare le attività espositive, partecipa alla “Fondazione Esposizione nazionale quadriennale d’arte di Roma”, di seguito denominata fondazione.

110. La partecipazione della Regione alla fondazione, in qualità di socio, è subordinata alle condizioni che:

a) l’atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui al comma 109, prevedano che la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto) e, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

b) il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;

c) i soci si impegnino a sottoscrivere la quota di partecipazione alla fondazione e a contribuire con proprie risorse alle sue attività correnti;

d) siano definite le modalità di partecipazione dei soci a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione, con esplicita esclusione di soggetti che si trovino o vengano a trovarsi in situazione di conflitto di interesse con i fini medesimi;

e) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 – art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).

111. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione.

112. Il Presidente della Regione provvede, ai sensi dell’articolo 41, comma 8 dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

113. La fondazione trasmette annualmente alla Regione il programma di attività, corredato dal relativo piano finanziario, che intende svolgere nell’anno di riferimento e una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

114. La Regione provvede:

a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: “Spese per le attività della Fondazione Esposizione nazionale quadriennale d’arte di Roma”, con uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;

b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14506 con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 327.000,00 [19].

115. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 - art.11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: “750 mila euro destinati” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250.000,00 dello stanziamento annuo è destinato”;

2) al comma 4 le parole: “30 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”;

b) l’articolo 40 è abrogato ed il capitolo B43506 rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.

116. La Regione, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla promozione della riduzione dei rifiuti e del riuso, al risparmio energetico e alla valorizzazione dell’acqua pubblica, sostiene la diffusione sul territorio regionale degli impianti erogatori di acqua pubblica alla spina che non utilizzino il principio dell’osmosi inversa, denominati “fontane leggere”.

117. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di attività produttive e politiche dei rifiuti, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del comma 116.

118. Agli oneri di cui ai commi 116 e 117 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB E32, di un apposito capitolo denominato: “Iniziative per la riduzioni degli imballaggi, il risparmio energetico e la valorizzazione dell’acqua pubblica” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100 mila, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

119. La Regione, al fine di garantire un’efficace prevenzione dei tumori, favorisce lo sviluppo, l’attivazione e l’utilizzo di sistemi di registrazione automatica presso il Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio delle patologie tumorali diagnosticate nel territorio regionale.

120. Agli oneri derivanti dalla disposizioni di cui al comma 119 si provvede nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo H11715.

121. Per garantire l’efficacia delle procedure di accreditamento istituzionale definitivo di cui all’articolo 1, commi da 18 a 25, della legge regionale 10 agosto 2010, n.3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche, al fine della tutela della salute della popolazione, la Giunta regionale, con regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro il 30 aprile 2011, definisce le fattispecie delle violazioni rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento sanzionabili secondo le seguenti modalità:

a) l’attivazione della procedura di sospensione dell’autorizzazione e dell’accreditamento, anche parziale in relazione ai singoli servizi o funzioni per i quali è stata accertata la violazione, ovvero attivazione della procedura di revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della legge regionale 3 marzo 2003 n.4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali);

b) applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo corrispondente all’1 per cento ad un massimo corrispondente al 2 per cento del fatturato complessivo a carico del servizio sanitario regionale riferito all’ambito assistenziale oggetto dell’irregolarità e relativo all’anno precedente quello di accertamento della violazione;

c) mancato riconoscimento del corrispettivo previsto dall’accordo contrattuale per i servizi o le funzioni per le quali è stata accertata la violazione di cui al presente comma per il periodo di sussistenza della violazione stessa.

122. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche, le parole: “pari al 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “ pari al 20 per cento”.

123. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) le parole: “una sola volta” sono soppresse.

124. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 6 agosto 1999, n.11 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana) e successive modifiche, la Giunta regionale, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. 11/1999, individua annualmente, con proprio provvedimento da adottarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge regionale concernente il bilancio di previsione, le linee di attività ed i progetti prioritari di interesse regionale, che trovano copertura finanziaria a carico del fondo sanitario regionale.

125. La Regione nell’ambito dell’attuazione degli interventi in materia di recupero di edifici di culto avente carattere storico culturale, di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) e successive modifiche, sostiene la realizzazione:

a) dei lavori di manutenzione e ristrutturazione della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Capena (RM), con uno stanziamento pari ad euro 150 mila;

b) dei lavori di manutenzione ordinaria della fondazione Patriarcato Copti Ortodossi – Diocesi di Roma, con uno stanziamento pari ad euro 100 mila;

c) dei lavori di ristrutturazione della chiesa di Nostra Signora del SS. Sacramento e dei SS. Martiri canadesi di Roma eseguiti dalla Casa generalizia, con uno stanziamento pari ad euro 50 mila.

126. Gli oneri di cui al comma 125 sono a valere sul capitolo E44507 per un importo complessivo pari ad euro 300 mila, esercizio finanziario 2011, che viene all’uopo incrementato, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

127. Al fine di garantire la progettazione e la realizzazione di un piano parcheggi nel comprensorio urbano sito nel comune di Artena, è concesso un finanziamento straordinario pari ad euro 300 mila a valere sul capitolo D44504, esercizio finanziario 2011, che viene all’uopo incrementato, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

128. La Regione, al fine di sostenere la campagna di prevenzione della diffusione della tubercolosi presso i gruppi a rischio da parte dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, istituisce, nell’ambito dell’UPB H41, un apposito capitolo denominato: “Campagna di prevenzione della diffusione della tubercolosi”, con uno stanziamento pari ad euro 500 mila, esercizio finanziario 2011, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

129. La Regione, nell’ambito degli interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche, sostiene la realizzazione di un ascensore all’interno del plesso denominato Santa Maria Goretti, sito in Roma, mediante uno stanziamento pari ad euro 150 mila a valere sul capitolo E56502, esercizio finanziario 2011, che viene all’uopo incrementato, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

130. La Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico regionale, in armonia con le disposizioni della normativa comunitaria e statale in materia, concede contributi agli allevatori di bestiame del comprensorio dei pascoli dell’università agraria di Sacrofano (RM) per i danni subiti a causa della brucellosi e della tubercolosi contratte negli anni scorsi, per un importo pari ad euro 100 mila nell’ambito del capitolo H11715, esercizio finanziario 2011.

131. Nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) e successive modifiche, è finanziata la costruzione della nuova scuola elementare e media di Anagni mediante lo stanziamento pari ad euro 4.015.000,00 a valere sul capitolo F16501, esercizio finanziario 2011, che viene all’uopo incrementato, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

132. La Regione promuove interventi in favore dei coniugi in caso di separazione legale, divorzio, o comunque di cessazione degli effetti civili del matrimonio, finalizzati al recupero dell’autonomia abitativa e alla prosecuzione di un’esistenza dignitosa, allorquando gli stessi vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica e, in particolare:

a) interventi per il superamento di carenze abitative, anche temporanee, qualora la casa familiare sia stata assegnata all’altro coniuge e sussista una condizione di grave difficoltà economica dando priorità di destinazione degli immobili confiscati acquisiti al patrimonio della Regione per finalità istituzionali e sociali in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 34, della legge 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) [20];

b) servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza, da parte dei coniugi, dei diritti agli stessi riconosciuti in caso di separazione legale, divorzio o comunque cessazione degli effetti civili del matrimonio, con particolare riferimento alle leggi 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e successive modifiche e 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli);

c) servizi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero dell’autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

133. All’individuazione degli interventi e dei criteri di concessione dei contributi di cui al comma 132 si provvede con deliberazione della Giunta regionale. L’Osservatorio permanente sulle famiglie, di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche, provvede al monitoraggio sull’impiego delle risorse, nonché sull’efficacia degli interventi finanziati.

134. Agli oneri di cui ai commi 132 e 133 si provvede:

a) mediante l’istituzione, nell’ambito della UPB H42, di un apposito capitolo denominato: “Fondo a sostegno dei genitori separati in difficoltà – parte capitale” con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00, esercizio finanziario 2011, la cui copertura è garantita mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T22501;

b) mediante l’istituzione, nell’ambito della UPB H41, di un apposito capitolo denominato: “Fondo a sostegno dei genitori separati in difficoltà – parte corrente” con uno stanziamento pari ad euro 100.000,00, esercizio finanziario 2011, la cui copertura è garantita mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

135. La Regione, al fine di incentivare e promuovere l’utilizzo della mobilità alternativa ciclistica collegata alla viabilità ordinaria e alla rete di servizi di pubblico trasporto del Comune di Roma, concede un contributo pari ad euro 50 mila al XIII Municipio, per la realizzazione e messa in opera di postazioni dedicate alla sosta ciclistica, nell’ambito delle stazioni della ferrovia Roma – Lido, situate nel tratto Magliana – Cristoforo Colombo, a valere sul capitolo C12520, esercizio finanziario 2011, che viene all’uopo incrementato, la cui copertura è garantita mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

136. La Regione, al fine di provvedere all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle aree pubbliche di interesse turistico ambientale, concede un contributo di euro 80 mila al XIII Municipio di Roma per la messa in sicurezza e l’accesso dei diversamente abili all’approdo fluviale di Ostia antica, nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo E56502, esercizio finanziario 2011.

137. Dopo l’articolo 32 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche è inserito il seguente:

 

“Art. 32 bis. (Promozione di marchi concessi nell’ambito del sistema delle aree naturali protette regionali)

1. Gli organismi di gestione, al fine di promuovere la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati per contribuire alla diffusione di marchi concessi nell’ambito del sistema delle aree naturali protette regionali, nonché di favorire una maggiore integrazione dei sistemi produttivi con le iniziative di valorizzazione e fruizione del territorio in un’ottica di sostenibilità del sistema, promuovono l’attivazione di un ufficio informazioni almeno per ogni provincia.”.

138. Al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e diminuire l’inquinamento da PM10 e da altri inquinanti da traffico veicolare, la Regione promuove forme di mobilità ciclistica individuale o collettiva attraverso interventi di adeguamento delle vetture della metropolitana di Roma, che consentano il trasporto di biciclette, anche elettriche. Gli interventi di adeguamento riguardano almeno una quota del 10 per cento delle vetture stesse.

139. Al comma 18 dell’articolo 45 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea) dopo le parole: “polizia stradale,” sono inserite le seguenti: “all’Esercito, alla Marina militare, all’Aereonautica militare, al Corpo forestale ed ai corpi di vigilanza privata purché indossino la divisa di ordinanza del corpo o istituto di appartenenza,”.

140. La Regione, al fine di migliorare la qualità tecnica in materia di software e gestione informatica ed al fine di garantire un abbattimento dei costi di esercizio, favorisce l’utilizzo di programmi per computer, software e applicazione internet appartenenti alla categoria del software libero/open source, nonché verso la tecnologia Voice over Internet protocol (Voice over IP) per la telefonia fissa.

141. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia, definisce i criteri e le modalità di applicazione del comma 140.

142. Agli oneri di cui ai commi 140 e 141 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB S21, di un apposito capitolo denominato: “Oneri connessi all’open source, Voice over Internet protocol (Voice over IP) per la telefonia fissa”, con uno stanziamento pari ad euro 20 mila, esercizio finanziario 2011, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

143. La Regione, nell’ambito delle finalità politico sociali amministrative di promozione e salvaguardia della salute pubblica, attiva interventi diretti alla prevenzione, alla cura e alla diagnosi dell’anoressia, della bulimia e di tutti i disturbi del comportamento alimentare.

144. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare ed i rappresentanti delle strutture sanitarie, delle associazioni e dei comitati operanti nella Regione, nonché gli specialisti nella materia di disturbi del comportamento alimentare, provvede ad istituire all’interno delle strutture ospedaliere un servizio al fine di perseguire:

a) la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura dei disturbi del comportamento alimentare;

b) la formazione ed aggiornamento professionale del personale necessario alle attività di cui alla lettera a);

c) l’attivazione di programmi di ricerca in materia di disturbi del comportamento alimentare;

d) il sostegno delle persone affette da disturbi del comportamento alimentare nel loro percorso lavorativo, scolastico, sportivo e del tempo libero;

e) la rilevazione epidemiologica e il monitoraggio del disturbo del comportamento alimentare;

f) l’attivazione di campagne informative di intesa con le associazioni delle famiglie e le istituzioni scolastiche sui temi della prevenzione e l’educazione sanitaria dei cittadini.

145. La Regione, al fine di incentivare il regolare smaltimento delle carcasse animali dei capi morti in azienda, mediante la rimozione e la distruzione delle stesse, ed impedire la diffusione nell’ambiente di materiale a rischio sanitario, nonché per agevolare l’attuazione del piano di sorveglianza in materia di epizoozie, concede agli allevatori un contributo pari al 50 per cento, aggiuntivo a quello già previsto dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2 lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, a copertura degli oneri relativi al costo complessivo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi morti e distruzione delle carcasse.

146. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 145, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

147. Agli oneri di cui ai commi 145 e 146 si provvede mediante l’incremento, a valere sul capitolo B11542, dell’importo di euro 250 mila, per ciascuna delle annualità 2011-2013, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

148. Al fine di migliorare la dotazione tecnica a disposizione della Provincia di Roma per l’esercizio dei compiti di cui all’articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1985, n 37 (Istituzione del servizio di protezione civile nella regione Lazio) e successive modifiche, è incrementato lo stanziamento del capitolo E47401 per un importo pari ad euro 200 mila, a valere su ciascuna annualità 2011-2013, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

149. La Regione, nell’ambito delle attività di assistenza continuativa integrata socio-sanitaria, sostiene la continuità operativa della struttura territoriale denominata “Acqualuce” collocata all’interno del comprensorio ospedaliero G. B. Grassi di Ostia, rivolta a favorire le nascite con parto naturale, come previsto dalle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia.

150. La struttura di cui al comma 149, a partire dalla data del 1 gennaio 2011, diviene struttura territoriale permanente nonché integrante della struttura Punto nascita - blocco parto dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia.

151. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge, provvede:

a) ad individuare le procedure necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 149 e 150;

b) a garantire la continuità operativa della struttura “Acqualuce” dopo il 31 dicembre 2010, dando incarico alla Direzione competente della Azienda Sanitaria Locale RM D di provvedere agli interventi organizzativi necessari.

152. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 149, 150 e 151 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H13, di un apposito capitolo denominato: “Oneri connessi alla continuità operativa della struttura denominata “Acqualuce” interna al comprensorio ospedaliero G. B. Grassi di Ostia” con uno stanziamento pari ad euro 150.000,00 per l’esercizio finanziario 2011 ed euro 180.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

153. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 è soppressa;

b) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 le parole: “piani annuali” sono sostituite dalle seguenti: “piani triennali”;

c) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 le parole: “piano annuale” sono sostituite dalle seguenti: “piano triennale”;

d) al comma 2 dell’articolo 7 le parole: “piano annuale” sono sostituite dalle seguenti: “piano triennale”;

e) il comma 4 bis dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“4 bis. La Giunta regionale, per il supporto alle funzioni ed ai compiti di natura economico finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, può avvalersi dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a., secondo quanto previsto dall’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999) e successive modifiche.”;

f) l’articolo 7 bis è rubricato come segue:

“Art. 7 bis. (Procedura e termine degli interventi finanziati di edilizia residenziale)”;

 

g) il comma 4bis dell’articolo 7bis è sostituito dal seguente:

“4 bis. La Giunta regionale, in presenza di cause ostative alla fattibilità degli interventi, debitamente comprovate e documentate, e verificata la permanenza dell’interesse pubblico all’esecuzione degli interventi stessi, può disporre la sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo fino al venir meno delle cause ostative.”;

h) dopo l’articolo 7 ter è inserito il seguente:

“Art. 7 quater. (Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione)

1. E’ istituito, senza nuovi oneri per la Regione, il Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione, di seguito denominato comitato, quale organismo di supporto alla struttura regionale competente per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie di abitazione che fruiscono di contributi pubblici. Il comitato, in particolare, esamina:

a) gli atti relativi alle procedure di finanziamento, di realizzazione e di assegnazione dell’immobile ai soci delle cooperative edilizie di abitazione;

b) i contratti di compravendita e di locazione stipulati con i soci.

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di politiche per la casa, ed è composto da:

a) il direttore regionale competente in materia di edilizia residenziale, che lo presiede;

b) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di edilizia agevolata;

c) tre esperti con specifica esperienza nel settore delle cooperative edilizie di abitazione;

d) quattro dipendenti appartenenti ai ruoli del personale regionale con specifica esperienza nel settore delle cooperative edilizie;

e) tre avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione.

3. Il comitato, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, si avvale di una segreteria tecnica istituita nell’ambito della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.”;

i) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 le parole: “piano annuale sono sostituite dalle seguenti: “piano triennale”.

154. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 155 e 156.

155. I contributi di cui al comma 154, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n.994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

156. I contributi di cui al comma 154, soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 e dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

157. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “La Giunta provvede, altresì, all’assegnazione del personale agli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione, in relazione ai singoli contingenti di personale definiti dai consigli direttivi degli enti stessi, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 30.”.

158. Dopo la lettera n bis) del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 6/2002 e successive modifiche è inserita la seguente:

“n ter) le modalità di assegnazione del personale regionale agli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione;”.

159. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 29/1997 le parole: “e delle relative dotazioni organiche” sono sostituite dalle seguenti: “e per i relativi contingenti di personale”.

160. All’articolo 22 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le strutture organizzative degli enti di gestione delle aree naturali protette e il relativo contingente di personale, con l'indicazione delle specifiche professionalità, sono definiti, nell’ambito della dotazione organica della Giunta regionale, dal consiglio direttivo di ciascun ente sulla base dei criteri stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. La definizione delle strutture organizzative e il contingente del personale sono soggette al controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18.”;

b) al comma 2 le parole: “e delle dotazioni organiche” sono sostituite dalle seguenti: “e dei contingenti di personale”.

161. L’articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 23

(Personale)

1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di personale appartenente ai ruoli del personale della Giunta regionale di cui alla legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e al regolamento di organizzazione di cui all’articolo 30 della l.r. 6/2002, secondo modalità definite nel medesimo regolamento.”.

162. In fase di prima applicazione della presente legge:

a) le dotazioni organiche adottate dai consigli direttivi degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione e approvate dalla stessa Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono i singoli contingenti di personale di cui all’articolo 22, comma 1, della l.r. 29/1997, come modificato dalla presente legge;

b) il personale inquadrato a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico regionale degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione, è inquadrato, in relazione alla qualifica di appartenenza, nel corrispondente ruolo del personale regionale di cui alla l.r. 6/2002 e successive modifiche e al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale). Il rapporto di lavoro di tale personale non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica in godimento all’atto dell’inquadramento ivi compreso, in sede di primo inquadramento, il trattamento economico accessorio in godimento al 31 dicembre 2010 riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali, previa acquisizione nei relativi capitoli di bilancio della Regione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio degli enti di provenienza;

c) la Regione subentra nei contratti di lavoro stipulati dal responsabile del ruolo unico delle aree naturali protette;

d) il personale di cui alla lettera b) rimane assegnato alla struttura di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dall’articolo 23 della l.r. 29/1997, come modificato dalla presente legge;

e) la Giunta regionale adegua il r.r. 1/2002 e le dotazioni organiche alle previsioni di cui alla presente legge, sentite le organizzazioni sindacali nelle forme previste dalla normativa vigente:

1) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente al personale appartenente alla dirigenza;

2) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente al personale appartenente alle categorie.

163. Le disposizioni di cui ai commi dal 159 al 162 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore degli adeguamenti al regolamento di organizzazione e alle dotazioni organiche di cui al comma 162, lettera e).

164. Ogni riferimento contenuto nella normativa regionale al ruolo unico delle aree naturali protette è da intendersi riferito ai ruoli del personale e della dirigenza regionali previsti dalla l.r. 6/2002 e dal r.r. 1/2002.

165. La Regione promuove la realizzazione di interventi a sostegno delle politiche abitative attraverso l’adozione di un programma di investimenti a sostegno della casa.

166. Il programma di cui al comma 165 opera per garantire strumenti idonei e concretamente realizzabili, anche a seguito della rimodulazione di parte degli stanziamenti riferiti ai singoli interventi, ovvero in sostituzione degli strumenti finanziari precedentemente previsti, con particolare riferimento al fondo rotativo per l’edilizia agevolata di cui all’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002) e successive modifiche.

167. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di politiche della casa e di concerto con l’assessore competente in materia di bilancio, sentita la competente commissione consiliare, adotta il programma di cui al comma 165, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale. Il programma prevede in particolare, nel rispetto di quanto disposto dai commi 168, 169 e 170:

a) la possibilità di ricorrere a specifici fondi di investimento, come l’attivazione del Fondo regionale per il social housing, con la partecipazione anche del Fondo Investimenti per l’abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., società di investimenti costituita da Cassa depositi e prestiti, Acri ed ABI con il fine di promuovere un fondo nazionale di housing sociale [21];

b) la possibilità di ricorrere ad altre forme di partnership tra Regione ed altri enti pubblici nonché soggetti privati;

c) l’individuazione degli interventi finanziabili nonché delle modalità e delle condizioni di accesso ai contributi;

d) la definizione dei requisiti per l’individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi di cui alla lettera c).

168. Al fine di garantire l’attuazione di quanto previsto al comma 167, lettera a), la Regione può ricorrere a forme di intervento quali la costituzione di garanzie o di contributo sui canoni di affitto nel periodo di locazione e/o di contributo alle famiglie al momento del riscatto.

169. Gli interventi di cui al comma 168 sono rivolti in via prioritaria nei confronti di soggetti che versano in condizioni di disagio, individuati secondo i criteri e le modalità previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 167. Tali soggetti, a garanzia del pagamento del canone, impegnano una quota pari ad un quinto del reddito percepito mensilmente; qualora il reddito mensile venisse temporaneamente meno, la Regione interviene attraverso apposito strumento a garanzia, individuato con la medesima deliberazione di cui al comma 167.

170. Qualora i contributi previsti nel programma di cui al comma 167 siano in conto interessi, l’agevolazione non può superare la percentuale massima di 2,5.

171. L’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo al Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata e successive modifiche, è abrogato ed i capitoli C22102 e C22103 rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui ed al fine di garantire la prosecuzione degli impegni assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la definizione degli interventi ancora in itinere previsti nei bandi di cui al medesimo articolo, si provvede con il programma di cui al comma 167.

171 bis. Agli oneri di cui ai commi dal 165 al 171 si provvede:

a) per i contributi della Regione in conto interessi, mediante il capitolo E61405 denominato: “Contributi in conto interessi per l’edilizia agevolata (spesa obbligatoria)” con uno stanziamento pari ad euro 3.000.000,00 per l’annualità 2011, ed euro 13.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013;

b) per la spesa relativa alla costituzione del fondo di investimento di cui al comma 167, lettera a), mediante il capitolo di spesa E61900 per un importo pari ad euro 1.000.000,00, esercizio finanziario 2012;

c) per la partecipazione al fondo di investimento di cui al comma 167, lettera a), per un valore complessivo non superiore ad euro 50 milioni, mediante:

1) il conferimento di aree suscettibili di valorizzazione appartenenti al patrimonio disponibile regionale;

2) il capitolo di spesa E62524 che assume la seguente nuova denominazione: “Partecipazione della Regione Lazio al Fondo regionale per il social housing, con la partecipazione anche del Fondo per l’abitare (FIA) di Cassa Depositi e Prestiti” con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00 [22].

172. All’articolo 4, comma 1 e all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) le parole “Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “Consiglio regionale”.

173. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 2012, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[3] Comma inserito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[4] Comma inserito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 2011, n. 6. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 2011, n. 6. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 2011, n. 6. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[8] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[14] Comma abrogato dall'art. 72 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11.

[15] Comma abrogato dall'art. 2, comma 90, della L.R. 14 luglio 2014, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma abrogato dall'art. 2, comma 90, della L.R. 14 luglio 2014, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma abrogato dall'art. 2, comma 90, della L.R. 14 luglio 2014, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

[19] Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[20] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 17.

[21] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 19.

[22] Comma inserito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 19.