§ 5.1.64 - L.R. 1 settembre 1999, n. 16.
Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP). [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:01/09/1999
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Natura giuridica e finalità).
Art. 3.  (Competenze).
Art. 3 bis.  (Sistema informativo).
Art. 4.  (Sistema informativo).
Art. 5.  (Epidemiologia).
Art. 6.  (Supporto tecnico-scientifico all'assessorato regionale alla salvaguardia e cura della salute).
Art. 6 bis.  (Formazione del personale del servizio sanitario regionale).
Art. 7.  (Organi dell'ASP).
Art. 8.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 9.  (Compiti del consiglio di amministrazione).
Art. 9 bis.  (Il Presidente).
Art. 10.  (Direttore generale).
Art. 11.  (Comitato scientifico).
Art. 12.  (Collegio dei revisori).
Art. 13.  (Statuto e regolamento per l'ordinamento interno dei servizi).
Art. 14.  (Organizzazione e personale).
Art. 15.  (Borse di studio e ricerca).
Art. 16.  (Trasferimento di attrezzature e utilizzazione di servizi, personale e strutture sanitarie).
Art. 17.  (Finanziamento).
Art. 18.  (Gestione contabile e patrimoniale).
Art. 19.  (Bilancio di previsione, conto consuntivo e programma pluriennale di attività).
Art. 20.  (Vigilanza e controllo).
Art. 21.  (Norme finali e transitorie).
Art. 22.  (Norma finanziaria).
Art. 23.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.1.64 - L.R. 1 settembre 1999, n. 16. [1]

Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP). [2]

(B.U. 20 settembre 1999, n. 26 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. È istituita Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica (ASP) della Regione Lazio, con sede in Roma. [3]

 

     Art. 2. (Natura giuridica e finalità).

     1. L'ASP è ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

     2. L'ASP, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 3, opera con finalità strumentali nei confronti della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa riservate in materia sanitaria, delle aziende unità sanitarie locali (USL) e delle aziende ospedaliere nonché degli altri organismi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario regionale (SSR). Collabora, altresì, con l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'osservanza dei rispettivi compiti istituzionali.

     3. L'ASP può, nell'ambito delle proprie competenze, fornire prestazioni remunerate ad università, istituzioni di ricerca, enti, pubblici e privati, secondo le modalità definite dal programma pluriennale di attività approvato ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

 

     Art. 3. (Competenze).

     1. Compete all'ASP lo svolgimento delle attività relative:

     a) al sistema informativo sanitario della Regione;

     b) all'epidemiologia;

     c) al supporto tecnico-scientifico all'assessorato competente in materia di sanità;

     d) al supporto tecnico scientifico all'assessorato competente in materia di sanità in ordine alla formazione del personale del servizio sanitario regionale. [4]

     2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate secondo quanto disposto negli articoli 3 bis, 5, 6 e 6 bis. [5]

     3. L'ASP può, altresì, concorrere, se previsto dagli atti regionali di programmazione delle attività formative e dal programma pluriennale di attività approvato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, all'aggiornamento e alla formazione del personale del SSR.

 

          Art. 3 bis. (Sistema informativo). [6]

     1. Il sistema informativo sanitario della Regione è costituito dal complesso delle attività di produzione, gestione, trasmissione, elaborazione e diffusione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione e sul funzionamento dei servizi per la tutela della salute.

     2. In relazione alle attività di cui al comma 1, l'ASP svolge funzioni di ufficio di statistica della Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo-6 settembre 1989, n. 322 recante norme sul sistema statistico nazionale, ed in particolare:

     a) cura la progettazione, la sperimentazione, il coordinamento e la valutazione dei sistemi informativi del servizio sanitario regionale;

     b) gestisce i sistemi informativi di livello regionale attinenti all'epidemiologia e quelli relativi alle prestazioni del servizio sanitario regionale;

     c) riceve, elabora e diffonde in rete, tempestivamente, l'insieme dei dati del sistema informativo al fine di consentire ad ogni ente e soggetto interessato di adempiere ai propri fini istituzionali.

 

     Art. 4. (Sistema informativo). [7]

     [1. Il sistema informativo sanitario della Regione Lazio è costituito dal complesso delle attività di produzione, gestione, trasmissione, elaborazione e diffusione delle informazioni pertinenti allo stato di salute della popolazione ed al funzionamento dei servizi per la tutela della salute.

     2. In relazione alle attività di cui al comma 1, l'ASP svolge funzioni di ufficio di statistica della Regione Lazio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

     3. In particolare, l'ASP:

     a) cura la progettazione, la sperimentazione, il coordinamento e la valutazione dei sistemi informativi del SSR;

     b) gestisce i sistemi informativi di livello regionale attinenti all'epidemiologia e quelli relativi alle prestazioni del SSR;

     c) riceve, elabora e diffonde in rete, tempestivamente, l'insieme dei dati del sistema informativo al fine di consentire ad ogni ente e soggetto interessato di adempiere ai propri fini istituzionali].

 

     Art. 5. (Epidemiologia).

     1. L'epidemiologia è costituita dal complesso delle attività di conoscenza, sulla base di metodi quantitativi:

     a) dello stato di salute della popolazione e della sua distribuzione;

     b) dei suoi determinanti, comprendenti sia fattori biologici, ambientali e sociali, sia gli interventi socio-sanitari di tipo informativo, educativo, preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.

 

     Art. 6. (Supporto tecnico-scientifico all'assessorato regionale alla salvaguardia e cura della salute).

     1. L'ASP svolge attività di supporto tecnico-scientifico all'assessorato regionale alla salvaguardia e cura della salute in materia di:

     a) verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie anche in riferimento all'attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

     b) progettazione, promozione e sviluppo di modelli organizzativo- gestionali innovativi, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'efficacia e al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari;

     c) elaborazione dei progetti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;

     d) monitoraggio del processo di attuazione del piano sanitario regionale e dello stato di salute della popolazione;

     e) analisi dell'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici regionali nonché del rapporto costi-efficacia e costi-benefici anche al fine di un corretto dimensionamento del sistema tariffario e del riparto delle risorse finanziarie;

     f) verifica e valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico dei criteri e delle procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie, di cui al d.lgs. 502/1992, e successive modificazioni.

 

          Art. 6 bis. (Formazione del personale del servizio sanitario regionale). [8]

     1. L'ASP in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale può:

     a) concorrere all'individuazione dei bisogni formativi del personale del servizio sanitario regionale in coerenza con le scelte programmatone regionali e con altri provvedimenti regionali di rilievo assistenziale;

     b) concorrere all'individuazione ed all'aggiornamento delle materie oggetto della formazione, nonché delle metodologie e degli strumenti adeguati alla realizzazione del relativo percorso normativo;

     c) collaborare alla programmazione annuale e pluriennale degli eventi formativi, fissando le priorità e le categorie destinatarie degli stessi;

     d) partecipare agli organismi tecnici a carattere formativo e può, se richiesto, svolgere direttamente interventi formativi di particolare rilevanza sul piano tecnico-scientifico.

 

     Art. 7. (Organi dell'ASP).

     1. Sono organi dell'ASP:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il direttore generale;

     d) il collegio dei revisori. [9]

 

     Art. 8. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, nel rispetto delle disposizioni del regolamento consiliare.

     2. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge il presidente tra i suoi componenti.

     3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.

     4. Al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennità lorda annua determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46.

 

     Art. 9. (Compiti del consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'ASP.

     2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:

     a) adotta lo statuto e il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi;

     b) provvede alla nomina del direttore generale ed alla sua revoca;

     c) provvede alla ratifica delle nomine dei dirigenti dell'ASP di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b);

     d) adotta il programma pluriennale di attività;

     e) adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

     f) adotta il programma annuale di attività per il perseguimento degli obiettivi definiti dal programma pluriennale di attività;

     g) esamina e verifica la relazione annuale sull'attività dell'ASP redatta dal direttore generale e la trasmette alla Giunta regionale con il proprio parere.

 

          Art. 9 bis. (Il Presidente). [10]

     1. Il presidente:

     a) indirizza e coordina l'attività del consiglio di amministrazione;

     b) tratta specifiche questioni delegate dal consiglio di amministrazione;

     c) ha la rappresentanza istituzionale dell'ente;

     d) relaziona periodicamente agli organi della Regione in ordine all'attività svolta.

 

     Art. 10. (Direttore generale).

     1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto, previo pubblico avviso, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di epidemiologia, programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di un diploma di laurea e con esperienza dirigenziale per almeno cinque anni in enti o strutture del servizio sanitario nazionale (SSN).

     2. La nomina del direttore generale è revocata dal consiglio di amministrazione in caso di gravi e reiterate inadempienze o violazioni di disposizioni normative.

     3. Il rapporto di lavoro di direttore generale è esclusivo, regolato da contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi la durata, i limiti di età, le incompatibilità e i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni per i direttori generali delle aziende USL. Il rapporto di lavoro si risolve in caso di revoca della nomina da parte del consiglio di amministrazione.

     4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ASP e ne dirige le attività.

     5. Il direttore generale:

     a) propone al consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f);

     b) nomina i dirigenti dell'ASP ed assegna agli stessi gli obiettivi previsti dal programma annuale di attività e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e ne verifica la realizzazione;

     c) attribuisce o delega ai dirigenti dell'ASP l'adozione di tutti gli altri atti necessari per l'attuazione del programma annuale di attività e per la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'ASP, salvo quelli che ritenga di riservarsi.

     6. Il direttore generale redige annualmente una relazione sull'attività dell'ASP, da sottoporre al consiglio di amministrazione in allegato al conto consuntivo, finalizzata alla valutazione ed al controllo del perseguimento degli obiettivi definiti dal programma pluriennale e dal relativo programma annuale di attività.

 

     Art. 11. (Comitato scientifico).

     1. Il consiglio di amministrazione si avvale di un comitato scientifico composto da esperti nelle materie di competenza dell'ASP.

     2. Il comitato di cui al comma 1 presta altresì la sua consulenza al direttore generale per l'elaborazione e l'attuazione del programma pluriennale di attività.

     3. Il consiglio di amministrazione definisce il regolamento per la costituzione e il funzionamento del comitato di cui al comma 1 come parte integrativa del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi.

 

     Art. 12. (Collegio dei revisori).

     1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale.

     2. Il presidente e gli altri membri del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

     3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

     4. Ai componenti del collegio dei revisori spetta il trattamento economico determinato ai sensi della l.r. 46/1998.

     5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività dell'ASP e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

     6. Il collegio dei revisori riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale, o in caso di richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di irregolarità e trasmette periodicamente, con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento della gestione dell'ASP.

 

     Art. 13. (Statuto e regolamento per l'ordinamento interno dei servizi).

     1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale propone al consiglio di amministrazione lo statuto dell'ASP, in cui sono indicati i compiti e le modalità di funzionamento di ciascun organo, nonché il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, contenente le norme di organizzazione e di controllo interni, le procedure per la formazione degli strumenti contabili ed i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

 

     Art. 14. (Organizzazione e personale).

     1. L'ASP articola le proprie funzioni in aree di attività corrispondenti a strutture operative, cui è preposto un dirigente nominato dal direttore generale, scelto fra persone di provata esperienza nella materia, in possesso del diploma di laurea. Le aree di attività, non superiori a sei, vengono individuate e definite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi adottato dal consiglio di amministrazione e possono essere rideterminate dallo stesso consiglio di amministrazione in relazione all'evoluzione del quadro di riferimento del SSN.

     2. L'attivazione delle articolazioni operative è disciplinata dal programma pluriennale di attività in coerenza con i contenuti dello stesso programma.

     3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti delle strutture operative è a tempo pieno. Il direttore generale può conferire gli incarichi di dirigenza anche a personale diverso da quello indicato nei commi 4 e 6, lettera a), nei limiti previsti dal regolamento interno dei servizi. In tal caso il rapporto di lavoro è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato quinquennale rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il limite di età previsto dall'ordinamento vigente per i dirigenti dipendenti pubblici. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati sulla base dell'ordinamento vigente per lo stato giuridico ed economico dei dirigenti regionali.

     4. Con deliberazione della Giunta regionale può essere trasferito all'ASP personale della Regione Lazio.

     5. Il personale dell'ASP gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

     6. L'ASP può avvalersi, altresì, per il perseguimento degli obiettivi definiti dal programma pluriennale di attività e nel rispetto delle indicazioni del programma stesso:

     a) di personale comandato dalla Regione Lazio, dalle aziende USL, dall'università, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e dagli altri enti pubblici; il personale comandato conserva integralmente lo stato giuridico ed economico dell'amministrazione di provenienza;

     b) di società o di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

 

     Art. 15. (Borse di studio e ricerca).

     1. Il direttore generale può attribuire borse di studio e di ricerca per l'attuazione del programma pluriennale di attività. Il regolamento interno dei servizi definisce le modalità di assegnazione, di selezione dei candidati, il trattamento economico, la durata.

     2. Le borse di studio e di ricerca sono a tempo pieno, sono incompatibili con attività di lavoro indipendente o con attività libero professionale di carattere continuativo e sono bandite con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

 

     Art. 16. (Trasferimento di attrezzature e utilizzazione di servizi, personale e strutture sanitarie).

     1. Con deliberazione della Giunta regionale sono trasferite all'ASP le attrezzature di proprietà della Regione Lazio, connesse con lo svolgimento delle relative attività, ivi comprese quelle assegnate dall'osservatorio epidemiologico regionale (OER).

     2. L'ASP, inoltre, può avvalersi dei servizi, del personale e delle strutture del dipartimento di epidemiologia della azienda unità sanitaria locale Roma E. [11]

     3. Il direttore generale può, ai fini dell'attuazione dei programmi pluriennali, stipulare accordi di programma con aziende USL ed aziende ospedaliere ed altre istituzioni del SSR, per lo svolgimento, da parte di loro servizi e strutture, di attività di competenza dell'ASP.

 

     Art. 17. (Finanziamento).

     1. Il finanziamento dell'ASP è assicurato da:

     a) stanziamento di competenza del capitolo H11715 [12];

     b) introiti derivati dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi;

     c) somme stanziate nei bilanci della Regione Lazio e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'ASP, nell'ambito dei programmi pluriennali;

     d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti;

     e) lasciti e donazioni.

 

     Art. 18. (Gestione contabile e patrimoniale).

     1. Per la gestione contabile e patrimoniale l'ASP applica, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le aziende USL.

 

     Art. 19. (Bilancio di previsione, conto consuntivo e programma pluriennale di attività).

     1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il conto consuntivo, adottati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, e successive modificazioni.

     2. Il Consiglio regionale approva, altresì, su proposta della Giunta regionale, il programma pluriennale di attività, adottato dal consiglio di amministrazione, contenente:

     a) gli obiettivi da perseguire, ivi compresi gli obiettivi prioritari di ricerca;

     b) le attività da svolgere ai sensi dell'articolo 3.

 

     Art. 20. (Vigilanza e controllo).

     1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, spettano alla Giunta regionale la vigilanza ed il controllo sull'ASP.

     2. La Giunta regionale in particolare:

     a) emana direttive per la gestione dell'ASP al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale;

     b) esprime valutazioni in merito alla relazione annuale di attività e riferisce alla commissione consiliare competente in materia di sanità ed al Consiglio regionale;

     c) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tal fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni;

     d) esercita il controllo, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle proprie direttive, sugli atti concernenti lo statuto e il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, non viene pronunciato l'annullamento e non sono chiesti chiarimenti; nel caso di richiesta di chiarimenti gli atti divengono esecutivi se non ne viene pronunciato l'annullamento entro trenta giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti stessi;

     e) esercita il potere sostitutivo, tramite la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

     f) esercita il controllo sugli organi:

     1) dichiarando la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;

     2) dichiarando la decadenza del consiglio di amministrazione in caso di reiterate e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione e nominando contestualmente un commissario straordinario, che svolge i compiti dell'organo collegiale decaduto fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale.

 

     Art. 21. (Norme finali e transitorie).

     1. In fase di prima applicazione della presente legge, il funzionamento dell'ASP decorre dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, che devono essere nominati, rispettivamente, dal consiglio regionale e dalla Giunta regionale, ai sensi degli articoli 8 e 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Decorso inutilmente tale termine, alle suddette nomine provvedono in via sostitutiva, rispettivamente, il presidente del consiglio regionale e il presidente della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12. Il consiglio di amministrazione, a sua volta, deve procedere alla nomina del direttore generale entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.

     2. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

     a) stabilisce il contingente di personale da mettere provvisoriamente a disposizione dell'ASP;

     b) determina il finanziamento annuale dell'ASP sulla base della ricognizione degli oneri diretti ed indiretti sostenuti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, dalla Regione e dalle aziende USL per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.

     3. Sono abrogate, con effetto dalla data della nomina del direttore generale ai sensi del comma 1, le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 30 novembre 1979, n. 9;

     b) legge regionale 13 febbraio 1991, n. 8.

     4. Le attività svolte dall'OER ai sensi delle leggi regionali si intendono attribuite alla competenza dell'ASP in quanto compatibili con la presente legge.

     5. Dalla data della nomina del direttore generale ai sensi del comma 1 e fino alla data di approvazione del primo programma pluriennale di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, l'ASP opera limitatamente all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 10 della l.r. 8/1991, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. (Norma finanziaria).

     1. Con effetto dalla data di abrogazione della l.r. 9/1979 e della l.r. 8/1991, di cui all'articolo 21, si procede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'istituzione dei capitoli inerenti l'attuazione della presente legge ed al trasferimento, sui medesimi capitoli di nuova istituzione, delle disponibilità residue dei capitoli riferiti alla l.r. 9/1979 e alla l.r. 8/1991, che restano iscritti in bilancio per la gestione dei residui e per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 21, comma 5.

 

     Art. 23. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.

 

INDICE

Art.  1 - Istituzione

Art.  2 - Natura giuridica e finalità

Art.  3 - Competenze

Art.  4 - Sistema informativo

Art.  5 - Epidemiologia

Art.  6 - Supporto tecnico-scientifico all'assessorato regionale alla

salvaguardia e cura della salute

Art.  7 - Organi dell'ASP

Art.  8 - Consiglio di amministrazione

Art.  9 - Compiti del consiglio di amministrazione

Art. 10 - Direttore generale

Art. 11 - Comitato scientifico

Art. 12 - Collegio dei revisori

Art. 13 - Statuto e regolamento per l'ordinamento interno dei servizi

Art. 14 - Organizzazione e personale

Art. 15 - Borse di studio e ricerca

Art. 16 - Trasferimento di attrezzature e utilizzazione di servizi,

personale e strutture sanitarie

Art. 17 - Finanziamento

Art. 18 - Gestione contabile e patrimoniale

Art. 19 - Bilancio di previsione, conto consuntivo e programma pluriennale

di attività

Art. 20 - Vigilanza e controllo

Art. 21 - Norme finali e transitorie

Art. 22 - Norma finanziaria

Art. 23 - Dichiarazione d'urgenza

 

 


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 135 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 135 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2001, n. 20 e così sostituito dall'art. 135 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[5] Comma così sostituito dall'art. 135 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[6] Articolo inserito dall'art. 135 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2001, n. 20, con effetto dalla data ivi stabilita.

[8] Articolo inserito dall'art. 135 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[9] Comma così sostituito dall'art. 135 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[10] Articolo inserito dall'art. 135 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[11] Comma così sostituito dall'art. 135 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[12] Lettera già sostituita dall'art. 135 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4, dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.