§ 2.3.5 - L.R. 2 dicembre 1983, n. 73. - Norme di organizzazione per
l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:02/12/1983
Numero:73


Sommario
Art. 1.  (Finalità). Con la presente legge la Regione detta norme di organizzazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni [...]
Art. 2.  (Enti nei confronti dei quali sono esercitate le funzioni). Le funzioni amministrative indicate nel precedente articolo 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle [...]
Art. 3.  (Provvedimenti compresi nell'esercizio delle funzioni). L'esercizio delle funzioni amministrative indicate nel precedente articolo 1 si esplica nei confronti di tutte le istituzioni di cui al [...]
Art. 4.  (Organo competente all'adozione di provvedimenti). I provvedimenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 5.  (Ufficio competente allo svolgimento dell'attività istruttoria e di conseguenti adempimenti). L'attività istruttoria ed i conseguenti adempimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla [...]
Art. 6.  (Modalità per il riconoscimento). La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata da una copia [...]
Art. 7.  (Modalità per l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto). La domanda per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto corredata di una copia autentica della [...]
Art. 8.  (Modalità per l'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità e legati). La domanda per l'autorizzazione all'accettazione di donazioni, eredità e legati ed [...]
Art. 9.  (Modalità per l'estinzione delle persone giuridiche e la devoluzione dei beni residuali). L'istanza tendente ad ottenere la dichiarazione di estinzione di una persona giuridica, indirizzata al [...]
Art. 10.  (Modalità concernenti il controllo e la vigilanza nell'amministrazione delle fondazioni). Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni sono esercitate dalla Giunta regionale per [...]
Art. 11.  (Modalità per la trasformazione delle fondazioni). Nei casi previsti dall'articolo 28 del codice civile l'ufficio predispone la deliberazione della Giunta regionale concernente la trasformazione [...]
Art. 12.  (Modalità per il coordinamento di attività e l'unificazione di amministrazione delle fondazioni). Con le modalità di cui al precedente articolo 11 può essere disposto il coordinamento dell'attività [...]
Art. 13.  (Pubblicità). Le deliberazioni concernenti il riconoscimento e la estinzione delle persone giuridiche sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


§ 2.3.5 - L.R. 2 dicembre 1983, n. 73. - Norme di organizzazione per

l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(B.U. 7 dicembre 1983, n. 335, S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Finalità). Con la presente legge la Regione detta norme di organizzazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 14 e della seconda parte dell'articolo 15 dello stesso decreto [1].

 

     Art. 2. (Enti nei confronti dei quali sono esercitate le funzioni). Le funzioni amministrative indicate nel precedente articolo 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato le cui finalità statutarie si esauriscono nel Lazio e che esplicano la propria attività nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 3. (Provvedimenti compresi nell'esercizio delle funzioni). L'esercizio delle funzioni amministrative indicate nel precedente articolo 1 si esplica nei confronti di tutte le istituzioni di cui al precedente articolo 2 attraverso:

     a) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 del codice civile;

     b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 16 del codice civile;

     c) l'autorizzazione all'acquisto di immobili ed alla accettazione di donazioni, eredità e legati ai sensi dell'articolo 17 del codice civile;

     d) la dichiarazione di estinzione della persona giuridica nei casi previsti dall'articolo 27 del codice civile;

     e) la devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche estinte, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile e con le modalità di cui alle norme di attuazione del codice stesso.

     Nei confronti delle sole fondazioni il suddetto esercizio si esplica altresì attraverso:

     a) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione ai sensi dell'articolo 25 del codice civile;

     b) il coordinamento dell'attività o l'unificazione

dell'amministrazione di più fondazioni ai sensi dell'articolo 26 del codice civile;

     c) la trasformazione delle fondazioni nei casi previsti dall'articolo 28 del codice civile.

 

     Art. 4. (Organo competente all'adozione di provvedimenti). I provvedimenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

     Il diniego del riconoscimento della personalità giuridica, nonché il diniego delle approvazioni ed autorizzazioni di cui ai punti b) e c) del primo comma del precedente articolo 3 deve essere espresso con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Ufficio competente allo svolgimento dell'attività istruttoria e di conseguenti adempimenti). L'attività istruttoria ed i conseguenti adempimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono curati, con le modalità indicate nei successivi articoli, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle relative norme di attuazione, dall'«ufficio stralcio per i rapporti con gli enti assistenziali (IPAB-ECA)» individuato con legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, e collocato presso l'assessorato regionale agli enti locali, che assume la denominazione di «ufficio enti locali ed organismi pubblici e privati» e che nei successivi articoli della presente legge viene semplicemente definito «ufficio» [2].

 

     Art. 6. (Modalità per il riconoscimento). La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata da una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatto a norma degli articoli 14 e 16 del codice civile.

     Deve inoltre essere allegata alla domanda idonea documentazione concernente i beni patrimoniali, le relative rendite e gli altri mezzi finanziari di cui l'istituzione dispone, nonché la relazione sull'attività svolta e che si propone di svolgere per il conseguimento dello scopo indicato nell'atto costitutivo.

     L'ufficio, esperite le verifiche preliminari sulla regolarità della domanda richiede, se necessario, ulteriori informazioni e documentazioni e trasmette la domanda di riconoscimento della personalità giuridica, unitamente agli allegati, alle strutture regionali interessate per materia in relazione alla finalità dell'ente, le quali esprimono motivato parere sulla richiesta, per quanto di loro competenza.

     Acquisiti i pareri di cui al comma precedente, valutata la richiesta con particolare riferimento alle finalità ed all'organizzazione dell'attività, nonché alla congruità dei mezzi in relazione ai fini statutari, l'ufficio predispone la deliberazione della Giunta regionale, accompagnata da dettagliata relazione, concernente il riconoscimento della personalità giuridica ovvero il diniego del riconoscimento stesso.

     In caso di comunicazioni relative ad atti con i quali vengono disposte fondazioni o donazioni e lasciti in favore di enti da istituire, l'ufficio istruisce la relativa pratica al fine del riconoscimento di ufficio, nel rispetto della normativa di cui alle disposizioni di attuazione del codice civile.

 

     Art. 7. (Modalità per l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto). La domanda per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto corredata di una copia autentica della deliberazione di modifica adottata nell'osservanza di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 21 del codice civile, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della deliberazione stessa.

     Alla domanda deve essere allegato certificato attestante l'avvenuta registrazione della persona giuridica e l'iscrizione dei successivi atti, nei casi in cui l'iscrizione stessa è prevista dall'articolo 34 del codice civile, ovvero la ricevuta della richiesta di iscrizione.

     La deliberazione della Giunta regionale concernente la approvazione od il diniego delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di una persona giuridica è predisposta dall'ufficio con le medesime modalità indicate nel precedente articolo 6.

     Il parere di cui al terzo comma del suddetto articolo 6 deve essere richiesto solo per modificazioni concernenti le finalità della persona giuridica.

 

     Art. 8. (Modalità per l'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità e legati). La domanda per l'autorizzazione all'accettazione di donazioni, eredità e legati ed all'acquisto di immobili, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata di una copia autentica della deliberazione adottata dall'organo della persona giuridica competente a norma di statuto, nonché di dettagliata documentazione da cui risultino lo stato patrimoniale della persona giuridica, l'opportunità e le condizioni dello acquisto o dell'accettazione, l'entità e la destinazione dei beni.

     Deve inoltre essere prodotto certificato attestante la avvenuta registrazione della persona giuridica, ai sensi dell'articolo 33 del codice civile, e l'iscrizione dei successivi atti nei casi previsti dall'articolo 34 del codice civile, ovvero la ricevuta della richiesta di iscrizione.

     Alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'accettazione di donazioni, eredità e legati, deve essere, altresì, allegata copia autentica dell'atto di donazione o verbale di pubblicazione del testamento.

     Nei casi in cui, a norma di legge, non sia necessaria

l'autorizzazione, i legali rappresentanti della persona giuridica devono

comunque dare comunicazione alla Regione dell'acquisto avvenuto entro

trenta giorni.

     La deliberazione della Giunta regionale, concernente la concessione od il diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del codice civile, è predisposta con le medesime modalità indicate nel precedente articolo 6, prescindendo dalla richiesta di parere di cui al terzo comma dello stesso articolo.

     Qualora la domanda di autorizzazione sia relativa all'accettazione di un lascito, deve provvedersi all'affissione di un avviso all'albo pretorio del comune nel quale è aperta la successione. Detto avviso deve contenere il nome del disponente e della persona giuridica beneficiata, nonché l'entità e l'oggetto del lascito.

 

     Art. 9. (Modalità per l'estinzione delle persone giuridiche e la devoluzione dei beni residuali). L'istanza tendente ad ottenere la dichiarazione di estinzione di una persona giuridica, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata di documentazione comprovante l'esistenza delle cause di estinzione previste dall'articolo 27 del codice civile.

     L'ufficio provvede alla predisposizione della dichiarazione di estinzione, acquisito il parere di cui al terzo comma del precedente articolo 6.

     L'ufficio provvede inoltre a predisporre la deliberazione della Giunta regionale concernente la devoluzione dei beni della persona giuridica estinta residuati dalla fase di liquidazione, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 31 e 32 del codice civile e dalle relative norme di attuazione, acquisito il parere di cui al terzo comma del precedente articolo 6.

 

     Art. 10. (Modalità concernenti il controllo e la vigilanza nell'amministrazione delle fondazioni). Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni sono esercitate dalla Giunta regionale per quanto attiene alle competenze delegate alla Regione secondo le prescrizioni e le modalità di cui all'articolo 25 del codice civile.

     A tal fine le fondazioni dovranno inviare al Presidente della Giunta regionale almeno una relazione annuale concernente l'attività svolta, i bilanci nonché tutti gli atti relativi alle modificazioni patrimoniali.

     Chiunque vi abbia interesse, in ogni caso, può rivolgere al Presidente della Giunta regionale motivata istanza diretta all'accertamento di fatti o circostanze comunque attinenti alla vita ed all'attività delle fondazioni. In tal caso, qualora ne ricorrano le condizioni, la Regione può chiedere alle fondazioni ogni notizia o documento ritenuto necessario.

 

     Art. 11. (Modalità per la trasformazione delle fondazioni). Nei casi previsti dall'articolo 28 del codice civile l'ufficio predispone la deliberazione della Giunta regionale concernente la trasformazione delle fondazioni, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle stesse nonché le strutture regionali interessate in relazione alle finalità della fondazione di cui trattasi.

 

     Art. 12. (Modalità per il coordinamento di attività e l'unificazione di amministrazione delle fondazioni). Con le modalità di cui al precedente articolo 11 può essere disposto il coordinamento dell'attività di più fondazioni con finalità uguali od affini, ovvero l'unificazione delle loro amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 del codice civile.

     La Regione, in ogni caso, anche in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 34 del proprio statuto, promuove la collaborazione degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge per l'attuazione dei piani e programmi di intervento della Regione e degli enti pubblici sub-regionali.

 

     Art. 13. (Pubblicità). Le deliberazioni concernenti il riconoscimento e la estinzione delle persone giuridiche sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     Delle altre deliberazioni adottate in applicazione della presente legge viene data comunicazione ai legali rappresentanti della persona giuridica, nonché al presidente del tribunale, nei casi previsti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

 

 


[1] G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

[2] V. L.R. 36/85, Tabella A.