§ 2.9.288 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:19/08/2005
Numero:214


Sommario
Art. 1.  Finalità della normativa
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Legname
Art. 4.  Viaggiatori
Art. 4 bis.  (Analisi fitosanitarie).
Art. 5.  Divieto per organismi dell'allegato I
Art. 6.  Divieto per organismi dell'allegato II
Art. 7.  Divieto per organismi dell'allegato III e IV
Art. 7 bis.  (Autorizzazione per l'importazione).
Art. 8.  Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale
Art. 9.  Divieto di commercializzazione
Art. 10.  Introduzione per prove, scopi scientifici e selezione varietale
Art. 11.  Ispezioni
Art. 12.  Frequenza delle ispezioni
Art. 13.  Ispezioni con esito positivo
Art. 14.  Ispezioni con esito negativo
Art. 15.  Misure ufficiali
Art. 16.  Sospensione delle attività
Art. 17.  Controlli ufficiali
Art. 18.  Rischio fitosanitario alla circolazione
Art. 18 bis.  (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria).
Art. 19.  Autorizzazione
Art. 20.  Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori
Art. 21.  Obblighi dei soggetti autorizzati
Art. 22.  Prescrizioni ufficiali
Art. 23.  Verifica periodica
Art. 24.  Sospensione dell'iscrizione al RUP
Art. 25.  Passaporto delle piante
Art. 26.  Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante
Art. 27.  Tipologia di passaporto delle piante
Art. 28.  Passaporto delle piante «semplificato»
Art. 29.  Uso del passaporto delle piante
Art. 30.  Passaporto delle piante di sostituzione
Art. 31.  Circolazione in zone protette
Art. 32.  Idoneità per zone protette
Art. 33.  Condizioni per il transito in una zona protetta
Art. 34.  Ispettori fitosanitari
Art. 34 bis.  (Agente fitosanitario).
Art. 35.  Funzioni degli Ispettori fitosanitari
Art. 36.  Formalità all'importazione
Art. 37.  Scopo dell'ispezione
Art. 38.  Esecuzione delle ispezioni
Art. 39.  Obblighi degli importatori
Art. 40.  Misure ufficiali all'importazione
Art. 41.  Rischio fitosanitario all'importazione
Art. 42.  Punti di entrata
Art. 43.  Ispezioni per l'esportazione
Art. 44.  Certificati fitosanitari
Art. 45.  Richiesta di autorizzazione
Art. 46.  Autorizzazione
Art. 47.  Controlli ufficiali di quarantena
Art. 48.  Servizio fitosanitario nazionale
Art. 48 bis.  (Personale del Servizio fitosanitario regionale).
Art. 49.  Servizio fitosanitario centrale
Art. 50.  Servizi fitosanitari regionali
Art. 51.  Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i punti di entrata
Art. 52.  Comitato fitosanitario nazionale
Art. 53.  Cooperazione fra i laboratori
Art. 54.  Sanzioni amministrative
Art. 55.  Tariffa fitosanitaria
Art. 56.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 57.  Adeguamenti tecnici
Art. 58.  Abrogazioni


§ 2.9.288 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. [1]

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

(G.U. 24 ottobre 2005, n. 248 - S.O. n. 169)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità della normativa

     1. Il presente decreto ha per oggetto:

     a) le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione;

     b) l'attuazione della direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000;

     c) l'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di «certificato fitosanitario» e «certificato fitosanitario di riesportazione» o i loro equivalenti elettronici.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

     a) vegetali:

     1) le piante vive;

     2) le parti di piante vive che comprendono:

     a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

     b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

     c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;

     d) i fiori recisi;

     e) i rami con foglie;

     f) gli alberi tagliati, con foglie;

     g) le foglie e il fogliame;

     h) le colture di tessuti vegetali;

     i) il polline vivo;

     l) le gemme, le talee, le marze;

     3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;

     b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purchè non si tratti di vegetali;

     c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

     d) vegetali destinati alla piantagione:

     1) vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;

     2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

     e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

     f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;

     g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:

     1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, nè siano insediati, uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;

     2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, nè siano insediati in altre aree dell'Unione europea;

     h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:

     1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;

     2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale;

     i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;

     l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

     m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

     n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i);

     o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;

     p) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

     q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;

     r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice doganale comunitario»;

     s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario;

     t) centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

     t-bis) campo di produzione: unità produttiva, anche temporanea, dipendente da un centro aziendale [2];

     u) mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda;

     v) vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.

 

     Art. 3. Legname

     1. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

     2. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, è disciplinato dal presente decreto anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

 

     Art. 4. Viaggiatori

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

 

     Art. 4 bis. (Analisi fitosanitarie). [3]

     1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.

 

Titolo II

PROIBIZIONI E RESTRIZIONI

 

     Art. 5. Divieto per organismi dell'allegato I

     1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

     2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, come delimitate da specifiche Decisioni della Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B [4].

 

     Art. 6. Divieto per organismi dell'allegato II

     1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.

     2. E' vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

 

     Art. 7. Divieto per organismi dell'allegato III e IV

     1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.

     2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.

     3. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.

     4. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

     4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorchè non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana [5].

 

     Art. 7 bis. (Autorizzazione per l'importazione). [6]

     1. L'importazione per finalità di difesa fitosanitaria nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.

     2. L'autorizzazione è riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e può essere revocata.

 

     Art. 8. Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale

     1. E' fatto obbligo a chiunque è a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonchè di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana [7].

     2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II, o non segnalati precedentemente, devono tempestivamente comunicarne i risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio [8].

     2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato II, parte A, sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sez. II, o parte B. Essi informano tempestivamente il Servizio fitosanitario centrale delle necessarie misure adottate per l'eradicazione oppure, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione [9].

     2-ter. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi informano altresì il servizio fitosanitario centrale delle misure di protezione adottate o previste al riguardo, al fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo [10].

     2-quater. Il servizio fitosanitario centrale notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter [11].

 

     Art. 9. Divieto di commercializzazione

     1. E' vietato al di fuori dei pubblici mercati il commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione da parte di soggetti che svolgono tale attività a titolo professionale nel processo produttivo.

     2. E' vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino infezioni o infestazioni in atto da parte di organismi nocivi regolamentati, pericolose e diffusibili.

 

     Art. 10. Introduzione per prove, scopi scientifici e selezione varietale

     1. I divieti stabiliti dal presente titolo non si applicano ai materiali introdotti secondo le modalità descritte nel titolo X.

 

Titolo III

CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE

 

     Art. 11. Ispezioni

     1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI [12].

     1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonchè i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi [13].

     2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, per poter circolare sono ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:

     a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;

     b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;

     c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

     2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione [14].

 

     Art. 12. Frequenza delle ispezioni

     1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:

     a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonchè il terreno di coltura ivi utilizzato;

     b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione;

     c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV [15].

 

     Art. 13. Ispezioni con esito positivo

     1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V [16].

 

     Art. 14. Ispezioni con esito negativo

     1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se già rilasciata viene sospesa o revocata [17].

     2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione.

 

     Art. 15. Misure ufficiali

     1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

     a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

     b) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;

     c) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

     d) distruzione.

     2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.

 

     Art. 16. Sospensione delle attività

     1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o parzialmente sospese, finchè non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi [18].

 

     Art. 17. Controlli ufficiali

     1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre voci, e nel rispetto delle seguenti modalità:

     a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci;

     b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;

     c) controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

     2. I controlli nelle aziende iscritte nel Registro ufficiale conformemente all'articolo 20 devono essere regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

     3. [Le ditte che acquistano i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci conservano, per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri] [19].

     4. Gli ispettori fitosanitari di cui al titolo VII possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione; essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai registri, ai passaporti delle piante ed ai documenti ad essi correlati.

     5. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto delle misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale che informa immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione europea delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato.

 

     Art. 18. Rischio fitosanitario alla circolazione

     1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15 [20].

 

     Art. 18 bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria). [21]

     1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

     2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'art. 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

     3. In applicazione dell'art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

     4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI

 

     Art. 19. Autorizzazione

     1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:

     a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonchè le ditte che svolgono attività sementiera;

     b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;

     c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonchè delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;

     d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

     e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;

     f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;

     g) coloro che commercializzano imballaggi con il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO [22].

     2. [Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, e deve essere richiesta da:

     a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;

     b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;

     c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B;

     d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

     e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A] [23].

     3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

     a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;

     b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;

     c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;

     d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;

     e) coloro che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita [24].

     4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).

 

     Art. 20. Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori

     1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:

     a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;

     b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

     c) i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie [25].

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in più Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio [26].

     3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X.

     4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22.

     5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalità da esso stabilite.

     6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i "piccoli produttori", cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie [27].

     6-bis. Sono altresì esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B [28].

 

     Art. 21. Obblighi dei soggetti autorizzati

     1. I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:

     a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;

     b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;

     c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;

     d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;

     e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;

     f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;

     g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;

     h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo [29];

     i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attività;

     l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;

     m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;

     n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione;

     n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate [30].

     2. Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel Registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria nell'azienda.

     3. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).

     4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i).

     5. I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera b).

 

     Art. 22. Prescrizioni ufficiali

     1. Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere assoggettati, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.

     2. Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari tipi di interventi quali esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.

 

     Art. 23. Verifica periodica

     1. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno per i soggetti iscritti al RUP, il registro e i documenti relativi.

 

     Art. 24. Sospensione dell'iscrizione al RUP

     1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente decreto, non soddisfano ai relativi obblighi o non adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli obblighi o alla cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi [31].

 

Titolo V

PASSAPORTO DELLE PIANTE

 

     Art. 25. Passaporto delle piante

     1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20, comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.

     2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, nè agricoli, nè commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

     2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unità commerciale [32].

     3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati [33].

 

     Art. 26. Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

     1. I soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando almeno i dati di cui all'allegato XII.

     2. Qualora i soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

     3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b) [34].

 

     Art. 27. Tipologia di passaporto delle piante

     1. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII [35].

     2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che le utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.

     3. Il passaporto per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L. è costituito dall'etichetta ufficiale prevista dalla direttiva 2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere indicata la dicitura «passaporto delle piante». Sull'etichetta o su un altro documento commerciale viene indicato che i prodotti sono conformi alle disposizioni sull'introduzione ed il trasporto di tuberi-seme di patate all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate.

     4. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto è invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.

 

     Art. 28. Passaporto delle piante «semplificato»

     1. E' consentito anche l'uso del passaporto "semplificato" costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonchè da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII [36].

     2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste, nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

 

     Art. 29. Uso del passaporto delle piante

     1. I soggetti interessati provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.

     2. Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali pos-sono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. Il soggetto interessato dovrà informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.

     3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti sulla minima unità commerciale [37].

     4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie [38].

     5. Qualora un passaporto sia utilizzato per un vegetale, prodotto vegetale o altre voci non originario della Comunità riporta sullo stesso l'indicazione del nome del Paese di origine o, se del caso, del Paese di spedizione.

     6. Al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, il nulla osta all'importazione di cui all'articolo 40, può sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano.

 

     Art. 30. Passaporto delle piante di sostituzione

     1. Un passaporto delle piante può, successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:

     a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

     b) su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP [39].

     2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».

     3. Il passaporto di sostituzione può essere rilasciato soltanto previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è situato il Centro aziendale richiedente. L'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione può essere concessa solo ai richiedenti che offrono garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

 

Titolo VI

ZONE PROTETTE

 

     Art. 31. Circolazione in zone protette

     1. Le zone della Comunità elencate nell'allegato VI sono «zone protette» nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nello stesso allegato.

     2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B [40].

 

     Art. 32. Idoneità per zone protette

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 dovrà specificare la validità per eventuali zone protette che riguardano i prodotti elencati.

     2. Se i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinché l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneità di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneità deve essere specificamente riportata sul documento fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante per la partita in questione.

 

     Art. 33. Condizioni per il transito in una zona protetta

     1. Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:

     a) l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

     b) subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identità resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;

     c) i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopra menzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.

     2. Se nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta viene constatato che i requisiti di cui al comma 1 non sono soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali adottano immediatamente le seguenti misure ufficiali:

     a) sigillatura dell'imballaggio;

     b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;

     c) applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54.

 

Titolo VII

ISPETTORI FITOSANITARI

 

     Art. 34. Ispettori fitosanitari

     1. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purchè rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale [41].

     2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo [42].

     3. Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49 [43].

     4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonchè dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale [44].

     4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui al comma 4 [45].

     5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalità per la sua tenuta [46].

     6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari è ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attività.

     7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente.

     8. [In fase di prima applicazione del presente decreto, sono iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 34, comma 5, i funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in possesso della qualifica di Ispettore fitosanitario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536] [47].

 

     Art. 34 bis. (Agente fitosanitario). [48]

     1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.

 

     Art. 35. Funzioni degli Ispettori fitosanitari

     1. Gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

     2. Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni fitosanitarie previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.

     3. Gli Ispettori fitosanitari svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui al presente decreto e per i quali sono espressamente incaricati dai rispettivi Servizi.

     4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

     5. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato.

     6. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni, svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

 

Titolo VIII

CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE

 

     Art. 36. Formalità all'importazione

     1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare [49]:

     a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

     b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;

     c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 37, comma 7;

     d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia [50];

     d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformità ai requisiti in essa previsti [51];

     d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorchè non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana [52].

     2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.

     3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

     4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale della facoltà di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.

     5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del medesimo codice [53].

     6. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'allegato V parte B e con particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato XXI, nonchè i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis) [54].

     7. I vegetali importati dichiarati, nell'ambito delle formalità doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti per tali tipologie, non possono più mutare la destinazione d'uso senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario competente.

 

     Art. 37. Scopo dell'ispezione

     1. I Servizi fitosanitari regionali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36, effettuano almeno una delle seguenti ispezioni minuziose:

     a) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1, 2 e 3;

     b) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

     2. Lo scopo dell'ispezione è stabilire se:

     a) la spedizione o la partita, è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: «controlli documentali»;

     b) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di seguito chiamati: «controlli di identità»;

     c) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda l'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di seguito chiamati: «controlli fitosanitari».

     3. Il «certificato fitosanitario»» o il «certificato fitosanitario di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del Paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o meno di tale Paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati al Servizio fitosanitario italiano o di altro Paese membro dell'Unione europea.

     4. Il certificato deve essere compilato non oltre il quattordicesimo giorno dalla data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci coperti dallo stesso, lasciano il Paese terzo in cui è stato rilasciato.

     5. Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

     6. Il certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato così come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di Paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione europea.

     7. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica «dichiarazioni supplementari» quali requisiti particolari, tra quelli elencati come alternativi nell'allegato IV, sono rispettati. Tale specificazione può avvenire mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

     8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui all'articolo 36, comma 1, deve essere stato rilasciato nel Paese terzo di cui sono originari, indicato come «Paese di origine».

     9. Nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il «certificato fitosanitario» può essere stato rilasciato nel Paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci, indicato come «Paese di provenienza».

 

     Art. 38. Esecuzione delle ispezioni

     1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un Paese terzo, per le quali non è dichiarato nell'ambito delle formalità doganali che consistono di o contengono vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano ispezionate, se vi sono seri motivi di ritenere che tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

     2. Se da una ispezione doganale risulta che la spedizione o la partita proveniente da un Paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati ed elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente, nell'ambito delle forme di cooperazione tra Servizio fitosanitario e autorità doganali di cui all'articolo 39.

     3. Nel caso in cui, al termine di un controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale competente, rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

     4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, non si applica:

     a) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno;

     b) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

     5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 rispetto all'allegato III e purchè non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, non si applica l'articolo 36, comma 1, all'entrata nel territorio comunitario di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali, nè agricoli, nè commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

     6. L'articolo 36, comma 1, non si applica all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, introdotti secondo le modalità previste dal titolo X, per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

     7. Nel caso in cui non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, il Servizio fitosanitario regionale competente può, in deroga all'articolo 36, comma 1, autorizzare l'importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona di frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di frontiera.

     8. Nel concedere la deroga di cui al comma 7, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne informa il Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, che mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del comma 7 sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel Paese terzo.

 

     Art. 39. Obblighi degli importatori

     1. Le formalità precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni di cui all'articolo 38 e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.

     2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi del titolo X, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:

     a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)";

     b) dichiarazione "La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;

     c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;

     d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento agli estremi della lettera di autorizzazione di cui all'articolo 46 [55].

     3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva, con congruo anticipo, all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti i prodotti di cui al comma 2 nonchè di qualsiasi vegetale, prodotto vegetale ancorchè non compreso negli allegati [56].

     4. I «controlli documentali», i «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» nonché la verifica del rispetto dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, devono essere espletati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, presso il punto di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo, concordato con le autorità doganali, diverso dal luogo di destinazione.

     5. I Servizi fitosanitari regionali competenti provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.

     6. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che non sussistano rischi fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.

 

     Art. 40. Misure ufficiali all'importazione

     1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorità doganale competente [57].

     2. Se la spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione potrà sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero di registrazione al Registro ufficiale dei produttori della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante».

     3. Se si ritiene, in esito alle formalità previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o più delle seguenti misure ufficiali:

     a) il rifiuto dell'entrata nella Comunità europea di tutti o di una parte dei prodotti;

     b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;

     c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;

     d) la distruzione;

     e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali;

     f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II [58].

     4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" nonchè l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea [59].

     5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonché dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al più presto in modo che il Servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.

 

     Art. 41. Rischio fitosanitario all'importazione

     1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino al momento dell'importazione non è riscontrata la diffusione sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale [60].

     2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di Paesi terzi.

     3. I controlli di identità e i controlli fitosanitari possono essere effettuati con frequenza ridotta nelle ipotesi di cui all'allegato XVIII.

 

     Art. 42. Punti di entrata

     1. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38.

     1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII è modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle dogane [61].

     1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito [62].

     2. Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.

     3. L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.

     3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie [63].

 

Titolo IX

ESPORTAZIONE

 

     Art. 43. Ispezioni per l'esportazione

     1. Gli ispettori fitosanitari provvedono alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un «certificato fitosanitario» conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari.

     2. In caso di rispedizione viene rilasciato un «certificato fitosanitario di riesportazione», se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige.

     3. Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.

 

     Art. 44. Certificati fitosanitari

     1. I «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di riesportazione» rilasciati dai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio conformemente alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante, sono conformi al modello standard di cui all'allegato VII.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di rilascio dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate, iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalità di controllo doganale.

     3. E' consentito il rilascio dei certificati fitosanitari di riesportazione o, se del caso, di esportazione, per i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati a Paesi terzi, anche se doganalmente risultano «allo Stato estero».

     3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformità a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste [64].

 

Titolo X

INTRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI MATERIALE PER PROVE O SCOPI

SCIENTIFICI E PER LAVORI DI SELEZIONE VARIETALE.

 

     Art. 45. Richiesta di autorizzazione

     1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attività", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati "il materiale", è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

     a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;

     b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonchè, se del caso, quello degli organismi nocivi;

     c) il tipo di materiale;

     d) la quantità di materiale;

     e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;

     f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;

     g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;

     h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;

     i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;

     l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi [65].

 

     Art. 46. Autorizzazione

     1. Il Servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.

     2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato XVI.

     3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare la dicitura "Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE" [66].

     4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena è ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attività, semprechè sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.

     5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce "dichiarazione supplementare", la dicitura: "Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE" e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi [67].

 

     Art. 47. Controlli ufficiali di quarantena

     1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

     1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti per punto di entrata trasmettono tempestivamente copia del relativo nulla osta all'importazione al servizio fitosanitario competente per il luogo di destinazione del materiale [68].

     2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività.

     3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo "svincolo ufficiale" deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonchè ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità europea e non elencato nel presente decreto.

     4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci ivi specificati.

     5. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altre voci con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti [69].

     6. Per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività, il Servizio fitosanitario regionale provvede affinché:

     a) il materiale, nonchè gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale [70];

     b) i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.

     7. La persona responsabile delle attività deve comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal Servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

     8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinchè siano prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale [71].

     9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre [72].

     9-bis. I casi di contaminazione eventualmente individuati devono essere comunicati immediatamente al Servizio fitosanitario centrale [73].

 

Titolo XI

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

 

     Art. 48. Servizio fitosanitario nazionale

     1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali».

 

     Art. 48 bis. (Personale del Servizio fitosanitario regionale). [74]

     1. Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale è dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale".

     2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

     3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.

     4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 49. Servizio fitosanitario centrale

     1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto.

     2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

     a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;

     b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52 [75];

     c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52 [76];

     c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52 [77];

     d) la determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

     e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale;

     f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze;

     g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

     h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

     i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui all'articolo 52;

     i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari [78];

     l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione;

     m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

     n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

     o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali [79].

     3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal presente decreto e ciò comporti gravi rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:

     a) provvede a richiamare ufficialmente l'Amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;

     b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.

 

     Art. 50. Servizi fitosanitari regionali

     1. Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze:

     a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;

     b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto;

     c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;

     d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;

     e) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

     f) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi [80];

     g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

     h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

     i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a preve-nire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

     l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

     l-bis) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione [81];

     l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute [82];

     l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive [83];

     m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;

     n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;

     o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;

     p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;

     q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;

     r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34 [84].

     2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalità di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento [85].

     3. [Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, identificato nella figura dell'«Ispettore fitosanitario»] [86].

 

     Art. 51. Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i punti di entrata

     1. I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi presso i posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, devono garantire:

     a) la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi;

     b) la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonchè degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX [87].

 

     Art. 52. Comitato fitosanitario nazionale

     1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato, composto:

     a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati;

     c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario.

     2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto [88].

     2-bis. Al Comitato altresì compete:

     a) l'elaborazione delle linee guida per i programmi di formazione ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari;

     b) la valutazione dell'applicazione della normativa fitosanitaria a livello nazionale;

     c) la definizione delle misure di emergenza per gli organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria [89].

     3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.

 

     Art. 53. Cooperazione fra i laboratori

     1. I laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.

     2. I laboratori dei Servizi fitosanitari regionali, nonché le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di laboratori.

     3. La responsabilità tecnica dei laboratori dei Servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.

     4. I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli standard tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera c).

     5. La rete nazionale di laboratori è sottoposta al coordinamento e alla valutazione del Comitato.

     6. I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati periodi e per particolari esigenze, di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato. Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attività [90].

     7. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato, può individuare uno o più laboratori della rete quali unità di riferimento e di coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.

     8. Il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli Istituti appartenenti al Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del comma 2.

 

Titolo XII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

 

     Art. 54. Sanzioni amministrative

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

     2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro [91].

     3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro [92].

     3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro [93].

     4. Chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonchè dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro [94].

     5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000 [95].

     6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

     7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalità diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro [96].

     8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

     9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro [97].

     10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro [98].

     11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, oppure commercializzi imballaggi con il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro [99].

     12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro [100].

     13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, all'articolo 28, comma 2, all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 30, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro [101].

     14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

     15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

     16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

     16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro [102].

     17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

     18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

     19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

     20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro [103].

     21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

     22. Il responsabile delle attività di cui all'articolo 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

     23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro [104].

     24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini [105].

     25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalità non conformi alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

     26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni.

     26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro [106].

     26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro [107].

     26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonchè presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a disposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro [108].

     27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari [109].

 

     Art. 55. Tariffa fitosanitaria

     1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identità di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX [110].

     2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.

     3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.

     4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 è calcolata tenuto conto dei seguenti costi:

     a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

     b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

     c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

     d) prove di laboratorio;

     e) attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

     5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.

     6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.

     7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.

     8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

     8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed è corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente versata all'atto della richiesta [111].

     8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle attività dei Servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti [112].

 

     Art. 56. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali in genere eseguita in applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

     2. Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in applicazione del presente decreto sono a carico dei soggetti interessati.

     3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.

 

Titolo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 57. Adeguamenti tecnici

     1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive recepite con il presente decreto, è data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

     2. [Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, è modificato l'allegato VIII relativo ai punti di entrata di cui all'articolo 42] [113].

     3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 è data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

 

     Art. 58. Abrogazioni

     1. E' abrogata la legge 18 giugno 1931, n. 987, ed il relativo regolamento applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della citata legge n. 987 del 1931 e dell'articolo 57 del regio decreto n. 1700 del 1933, relativi ai consorzi di difesa delle coltivazioni.

     2. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

     3. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 1996 [114].

     4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:

     a) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996;

     b) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;

     c) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998;

     d) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998;

     e) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1998;

     f) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998;

     g) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999;

     h) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001;

     i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;

     l) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003;

     m) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003;

     n) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004;

     o) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004;

     p) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004;

     q) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005.

     4-bis. E' abrogato l'allegato VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 [115].

 

 

ALLEGATO I [116]

 

 

ALLEGATO II [117]

 

 

ALLEGATO III [118]

 

 

ALLEGATO IV [119]

 

 

ALLEGATO V [120]

 

 

ALLEGATO VI [121]

ZONE DELLA COMUNITÀ RICONOSCIUTE COME «ZONE PROTETTE»,

NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI ORGANISMI NOCIVI SOTTOINDICATI

 

Organismi nocivi

Zone protette: territorio di

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

 

1. Anthonomus grandis (Boh.)

Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)

2. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)

Irlanda, Portogallo (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Duoro e Minilo, Madera, Rjbatejo e Oeste, Tràs-os-Montes), Finlandia, Svezia, Regno Unito

3. Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Mane Jersey)

3.1. Daktidosphaira vitifoline (Fitch)

Cipro

4. Dendroctonus micans Kugelan

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

5. Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Mane Jersey)

6. Globodera pallida (Stone) Behrens

Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia

7. Gonipterus scutellatus Gyll

Grecia. Portogallo (Azzorre)

8. Ips amitinus Eichhof

Grecia, Francia (Corsica), Irlanda, Regno Unito

9. Ips cernbrae Heer

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

10. Ips duplicatus Sahlberg

Grecia, Irlanda, Regno Unito

1.1 Ips sexdentatus Boerner

Irlanda, Cipro, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

12. Ips typographus Heer

Irlanda, Regno Unito

13. Leptinoiarsa decemlineata Say

 

 

Spagna (Ibiza e Minorca), Irlanda, Cipro, Malta, Portogallo (Azzorre e Madera), Finlandia (distretti di Aland, Haeme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skane), Regno Unito

14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

15. Stemochetus mangiferae Fabricius

Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera)

16. Thaumetopoea pityocampa (Den. And Schiff.)

Spagna (Ibiza)

b) Batteri

 

l. Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens (Hedges)Col

Grecia, Spagna, Portogallo

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

Spagna, Estonia, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Vilianova del Ghebbo, Flesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di  Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago. Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonia, Lituania, Austria Burgenland, Kaernten, Niederoesterraich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien], Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole anglo-normanne)

c) Funghi

 

01. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Grecia (Creta e Lesbo), Irlanda, Regno Unito (eccetto Isola di Man), Repubblica ceca e Svezia

1. Glomerella gossypii Edgerton

Grecia

2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus

 

1. Beet Necrotic Yellow Vein Virus

Francia (Bretagna), Irlanda, Lituania, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)

2. Tornato Spotted Wilt virus

Finlandia, Svezia

3 Citrus tristeza virus (varietà europee)

Grecia, Francia (Corsica), Malta, Portogallo

4. Grapevine flavescence doree MLO

Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2009), regioni francesi Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia (fino al 31 marzo 2009), regione italiana Basilicata (fino al 31 marzo 2009)

 

 

ALLEGATO VII [122]

MODELLI DI CERTIFICATI

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII [123]

 

     1. Punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V, parte B e nell'allegato XXI:

     a) Punti di entrata aeroportuali presidiati: Bologna, Milano - Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia.

     b) Punti di entrata aeroportuali operativi su chiamata: Ancona - Falconara, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Napoli, Torino, Verona.

     c) Punti di entrata portuali presidiati: Ancona, Corigliano Calabro, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Trieste, Venezia.

     d) Punti di entrata portuali operativi su chiamata: Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Chioggia, Catania, Castellammare di Stabia, Civitavecchia, Imperia, Olbia, Oristano, Ortona, Palermo, Pescara, Pozzallo, Pozzuoli, Taranto, Torre Annunziata, Trapani.

     e) Punti di entrata portuali operativi su chiamata limitatamente al genere Triticum: Manfredonia.

     2. Ulteriori punti di entrata per il legname:

     a) Punti di entrata portuali operativi su chiamata: Arbatax, Crotone, Molfetta, Monfalcone, Porto Nogaro.

     3. Ulteriori punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato XXI:

     Tutte le dogane concordate con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

 

 

Allegato IX  [124]

 

 

Richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori

(Art. 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536).

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori istituito dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536.

I MODELLI IX/A, IX/B, IX/C (allegato IX) costituiscono, nel loro insieme, la richiesta di iscrizione al Registro dei Produttori.

Il dichiarante dovrà sottoscrivere ciascuno dei modelli IX/A, IX/B e IX/C; la firma apposta al modello IX/C dovrà essere autenticata in carta semplice. La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata dalla ditta richiedente ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per ciascun centro aziendale.

1

MODELLI DELL'ALLEGATO IX si utilizzano sia per la prima richiesta dì iscrizione che per la comunicazione di successive variazioni. Barrare nell'intestazione la corrispondente casella.

Qualora i centri aziendali della ditta siano complessivamente in numero superiore a 4 (quattro), si possono allegare più copie del MODELLO IX/B.

I MODELLI DELL'ALLEGATO IX devono essere compilati in stampatello o a macchina in ogni loro parte per la prima richiesta di iscrizione e per le successive richieste di variazione.

Ai fini della compilazione della richiesta di iscrizione al registro ufficiale si intendono centri aziendali le unità produttive stabilmente costituite presso le quali sono conservati i registri e i documenti richiesti dall'art. 21 del presente decreto.

 

 

Modello IX/A

Richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

(Art.li 16 e 17).

 

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare se trattasi di prima iscrizione o di notifica di variazione barrando la casella corrispondente.

Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione.

Riquadro 3 - Indicare il numero totale dei centri aziendali descritti nel/i MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 4 - Barrare la casella corrispondente alla natura giuridica della ditta richiedente. Indicare obbligatoriamente la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale

Riquadro 5 - Indicare la categoria o, se del caso, le categorie, di attività svolte dalla ditta richiedente, nella categoria «commercianti» si intendono compresi i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, o altri che commercializzano o detengono vegetali o prodotti vegetali oggetti dei presente decreto.

Riquadro 6 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, e se del caso la sigla. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita.

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax.

Riquadro 7 - Barrare la casella corrispondente alle autorizzazioni all'attività di cui la ditta e, titolare al momento della presente richiesta riportando per ciascuna Il numero di autorizzazione, la data di rilascio e l'ente che l'ha rilasciata.

Riquadro 8 - Compilare il riquadro solo nel caso in cui la ditta richiedente non è una persona fisica. Riportare i dati anagrafici dei rappresentante legale (codice focale, cognome e nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, sigla della provincia di nascita), nonché i dati relativi al domicilio.

 

 

Modello IX/B

Richiesta di autorizzazione e di iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

(art.li 16 e 17).

 

FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonché la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.

Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI IX/B compilati.

Riquadro 3 - Indicare il codice del centro aziendale. Tale codice è assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un numero progressivo univoco nell'àmbito della ditta stessa.

Il codice così attribuito non potrà subire variazioni e dovrà essere utilizzato per qualsiasi comunicazione relativa a quello stesso centro aziendale.

Riquadro 4 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o località, il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune.

Barrare la/le casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale.

Indicare la superficie agricola totale e la superficie agricola utilizzata del centro aziendale solo se è stata barrata la casella corrispondente alla tipologia «l'azienda di produzione».

 

 

Modello IX/C

Richiesta di autorizzazione e di iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

(art. li 16 e 17).

 

FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonché la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.

Riquadro 2 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per quali la ditta richiede l'iscrizione al registro dei produttori.

 

 

ALLEGATO X  [125]

 

Allegato XI

Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi.

 

 

Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi.

Note esplicative per la compilazione del «Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi».

Il REGISTRO DEI VEGETALI deve riportare in copertina almeno le seguenti informazioni:

- la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale, la ragione sociale della ditta o cognome e nome del titolare se si tratta di persona fisica;

- il codice del centro aziendale;

- il n. totale di pagine che compongono il registro,

- lo spazio per l'apposizione, da parte del servizio fitosanitario regionale, del timbro per la convalida del registro.

Nel «REGISTRO DEI VEGETALI» vanno indicate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di carico (acquisto o produzione) e scarico (vendita) di vegetali prodotti vegetali e altre voci accompagnate da passaporto. Le vendite al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali possono essere scaricate cumulativamente motivando la mancata emissione del passaporto in base all'articolo 29.

Descrizione della pagina tipo del registro

Su ciascuna pagina deve essere indicato l'anno al quale si riferiscono le operazioni registrate nella pagina.

Colonna 1 - Indicare il numero progressivo nell'anno dell'operazione registrata.

Colonna 2 - Indicare il giorno ed il mese di effettuazione dell'operazione.

Colonna 3 - Indicare la descrizione del prodotto oggetto della operazione riportando il nome botanico della specie se si tratta di vegetali, il nome commerciale negli altri casi. Nel caso di operazioni di scarico, in questa colonna occorre riportare il numero/i di progressivo della riga/righe di carico corrispondenti In caso di passaporto semplificato utilizzato per partite non omogenee di vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V, parte A, sez. 1, a possibile riportare in questa colonna solo il numero e la data del documento di accompagnamento che contiene la descrizione della partita stessa.

Riquadro 4 Devono essere riportati in questo riquadro le operazioni di acquisto o la produzione, nonché le operazioni di import che hanno comportato l'emissione di passaporto per il trasferimento della merce dal punto di entrata.

Colonna 4a - Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi).

Colonna 4b - Riportare il codice del produttore indicato sul passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata.

Colonna 4c - Riportare il numero del passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata. Se l'operazione è relativa a più passaporti indicare l'intervallo dei numeri di serie. Nel caso di operazioni di import riportare il numero di certificato fitosanitario all'import.

Colonna 4d - Riportare il paese di provenienza della merce che corrisponde al luogo di emissione del passaporto.

Colonna 4e - Indicare il riferimento del luogo, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, nel quale si trova la produzione in pieno campo o i vegetali acquistati e messi a dimora. Nel caso di colture protette è sufficiente il riferimento della serra, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, in cui si trovano i vegetali.

Riquadro 5 - Devono essere riportate in questo riquadro le operazioni di vendita o cessione a terzi che hanno comportato l'emissione di passaporto da parte dell'azienda, o di certificato fitosanitario all'export.

Colonna 5a - Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi).

Colonna 5b - Indicare il numero del passaporto emesso, o t'intervallo dei numeri di serie nel caso di più passaporti. Per operazioni di export indicare il numero del certificato fitosanitario all'export.

Colonna 5c - Indicare la nazione di appartenenza dell'acquirente.

Colonna 5d - Se la merce a destinata a una zona protetta, indicare il relativo codice.

 

 

ALLEGATO XII [126]

 

Modello XII/A

 

Allegato XII A e B

Richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

I MODELLI XII/A e XII/B costituenti, nel loro insieme, la richiesta di autorizzazione dovranno essere sottoscritti in ciascuna pagina ed inviati dalla ditta richiedente per ciascun centro aziendale ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

I MODELLI DELL'ALLEGATO XII si utilizzano per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE e per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto di sostituzione.

I MODELLI DELL'ALLEGATO XII devono essere compilati, in stampatello o a macchina, in ogni loro parte in entrambi i casi sopra indicati.

 

Modello XII/A

Richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda. Indicare il numero progressivo della richiesta effettuata. Qualora si richieda un passaporto di sostituzione dovrà essere barrata la casella corrispondente.

Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI XII/B componenti la richiesta di autorizzazione.

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 3 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA o, se assente, il codice fiscale. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax. Se la ditta richiedente non è persona fisica, indicare inoltre il cognome e nome del rappresentante legale della ditta e il suo codice fiscale.

DATI RELATIVI AI CENTRI AZIENDALI

Riquadro 4 - Riportare il codice del centro aziendale, così come è stato assegnato dalla ditta al momento della prima iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

Riquadro 5 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o località, il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune. Barrare la/le casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale.

SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

Riquadro 6 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per i quali la ditta richiede l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE. In corrispondenza di ciascuna attività indicata specificare le quantità trattate, in unita, in quintali o in metri cubi. Nel caso in cui il centro aziendale sia «azienda di produzione» (vedi riquadro 5), specificare la superficie agricola tenuta a coltura, per ciascuna attività indicata.

È opportuno tenere presente che tali dati numerici sono solo indicativi, ai fini di una valutazione generale delle dimensioni della ditta richiedente.

 

Modello XII/B

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA ed il codice del centro aziendale, cosi come indicato nei riquadri 3 e 4 del MODELLO XII/A.

Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI XII/B compilati.

DATI RELATIVI AI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE.

Riquadro 3 - Indicare il settore di attività della ditta riportando la codifica del riquadro 6 del modello XII/A.

Riquadro 4 - Indicare il nome botanico delle specie per cui si richiede l'autorizzazione.

Riquadro 5 - Se la ditta è iscritta come «Produttore», barrare la casella corrispondente al tipo di coltivazione delle specie.

Riquadro 6 - Indicare se le merci sono destinate a zone protette oppure no barrando la relativa casella, in caso di risposta affermativa riportare la descrizione del paese di destinazione.

 

MODELLO XII/B

 

 

Allegato XIII/A [127]

Informazioni richieste per il passaporto delle piante.

1. Passaporto delle piante CE.

 

2. Indicazione dello Stato membro (o codice).

 

3. Indicazione dell'Organismo ufficiale responsabile o del suo codice.

 

4. Numero di registrazione.

 

5. Singolo numero di serie, di settimana o di partita.

 

6. Denominazione botanica.

 

7. Quantitativo.

 

8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto è qualificato.

 

9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il codice del produttore dell'importatore originariamente registrato.

 

10. Se del caso, il nome del Paese di origine o del Paese di spedizione, per i prodotti di Paesi terzi.

 

 

ALLEGATO XIII B e C

 

 

Passaporto delle piante CEE

Note esplicative per la compilazione del «PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE»

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE è apposto dalle ditte iscritte al Registro dei Produttori ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci descritte all'art. 25 del presente decreto per consentirne lo, spostamento all'interno del territorio Comunitario.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE è costituito da un'etichetta ufficiale realizzata in materiale non deteriorabile. Detto passaporto deve contenere le informazioni da 1 a 10 di cui all'allegato XIII A, come evidenziato dagli esempi (Tipo A, B e C), dell'allegato XIII B.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE DI SOSTITUZIONE (TIPO B) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole «RP».

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE PER ZONE PROTETTE (TIPO C) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole «ZP».

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE SEMPLIFICATO evidenziato dagli esempi (TIPO D, TIPO E) dall'allegato XIII C può essere utilizzato in alternativa al precedente e congiuntamente ad un documento di accompagnamento commerciale. In questo caso l'etichetta non deteriorabile, deve contenere almeno le informazioni comprese da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A; il documento di accompagnamento deve contenere le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE può essere prestampato interamente o in parte, ed in quest'ultimo caso completato a macchina o in stampatello secondo le disposizioni dell'art. 28 del presente decreto.

È, necessario che il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE riporti la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ha rilasciato alla ditta l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

 

 

ALLEGATO XIV

Comunità europea: notifica di intercettazione di una spedizione proveniente da un Paese terzo

 

 

 

1. ESPORTATORE

2. PRATICA DI INTERCETTAZIONE

 

 

 

 

a. Nome:

a: Numero:

 

 

b: Indirizzo:

Richiesta di diffusione verso:

 

 

c: Paese:

[ ]

b. Stati membri

[ ] c. OEPP

 

 

 

 

3. DESTINATARIO

4. A. Organismo per la produzione di vegetali di:

 

 

a. Nome

 

b. verso:

 

 

b: Indirizzo:

 

 

5.a. Paese + b. Luogo di provenienza

c: Paese:

 

 

 

d: Paese + Luogo di destinazione:

6.a. b. Paese + Luogo di origine

 

 

 

 

7. TRASPORTO

9. IDENTIFICAZIONE DELLA SPEDIZIONE

 

 

a. Modo di trasporto:

a. Tipo di documento:

 

 

b: Mezzo (i) di trasporto:

b. N. di documento:

 

 

c: Identificazione

c. Paese + Luogo di rilascio:

 

 

8. PUNTO DI ENTRATA

d. Data di rilascio:

 

 

 

 

10. DESCRIZIONE DELLA PARTE INTERCETTATA DELLA SPEDIZIONE

 

 

 

a. Natura del(i) collo(i)/contenitore(i):

 

 

 

b: Marchio(i) del(i) collo

 

 

 

c: Paese

 

 

 

d: Paese + e Luogo di destinazione:

 

 

 

 

 

ALLEGATO XV

1. Ai fini di quanto disposto al Titolo X del presente decreto devono essere rispettate le seguenti condizioni generali:

- la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dal Servizio fitosanitario centrale e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva n. 2000/29/CEE;

- le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al punto 2 e approvati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

- il Servizio fitosanitario regionale limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili;

- il servizio fitosanitario regionale deve esaminare e riconoscere le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che eseguirà le attività.

2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio, di diffusione di tali organismi nocivi.

Il Servizio fitosanitario regionale stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo, di materiale e d'attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale.

In esito alla valutazione del rischio, il Servizio fitosanitario regionale prende in considerazione e stabilisce in particolare:

a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro:

- l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti;

- la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività;

- l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato;

- l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile

- la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento;

- adeguati sistemi di sicurezza e di allarme;

- misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali;

- procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti;

- lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi,

- procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature; misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale;

- procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame);

e

b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica dei tipo di materiale in causa e delle attività approvate:

- il materiale a conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta;

- il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa;

- il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti;

- il materiale a conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite;

- il materiale riproduttivo a conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione;

- gli organismi nocivi non sono, incrociati con specie o ceppi indigeni;

-gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua;

- il materiale è conservato in condizioni che consentono di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa;

- il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio, correnti d'aria;

- si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi;

- si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori;

- in caso di attività in vitro, il materiale a manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche;

- gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo;

- si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.

 

 

ALLEGATO XVI [128]

Lettera di autorizzazione.

 

1. Nome e indirizzo dello speditore / o dell'organismo  

 

fitosanitario del paese d'origine 

Lettera di autorizzazione 

 

 

 

per l'introduzione e/o lo spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (rilasciata ai sensi della direttiva n. 2008/61/CE

 

 

 

 

2. Nome e indirizzo della persona responsabile delle attività  

 

approvate 

 

 

3. Nome dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro rilasciante 

 

 

 

 

 

 

4. Indirizzo e descrizione del sito o dei siti specifici di quarantena 

5. Luogo di origine (allegare la prova documentale per il materiale originario di un paese terzo) 

 

 

 

 

 

6. Numero del passaporto delle piante: 

 

 

 

oppure 

 

 

7. Punto di entrata dichiarato del materiale introdotto da un paese terzo 

Numero del certificato fitosanitario 

 

 

 

 

8. Nome o nomi scientifici del materiale, compresi gli organismi nocivi 

9. Quantità del materiale 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tipo di materiale 

 

 

 

11. Dichiarazione supplementare 

 

Il presente materiale è introdotto trasportato (1) nella Comunità ai sensi della direttiva n. 2008/61/CE

 

12 Informazioni supplementari 

 

 

 

 

13. Visto dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro d'origine del materiale 

14. Timbro dell'organismo ufficiale responsabile rilasciante 

 

 

 

 

Luogo del visto: 

Luogo del rilascio: 

 

 

Data: 

Data: 

 

 

Nome e firma del funzionario autorizzato: 

Nome e firma del funzionario autorizzato: 

 

 

(1) Cancellare la dicitura inutile

 

 

ALLEGATO XVII [129]

MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA.

 

Parte A

Vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva n. 2000/29/CE.

 

Sezione I: Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

l. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale a sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva n. 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:

3.1. L'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L. e C. reticulata Blanco e Sesamum L., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Citrus greening bacterium

b) Citrus variegated chlorosis

c) Citrus mosaic virus

d) Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)

e) Citrus vein enation woody gall

f) Leprosis

g) Naturally spreading psorosis

h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvill

i) Satsuma dwarf virus

j) Spiroplasma citri Saglio et all

k) Tatter leaf virus

l) Witches' broom (MLO)

m) Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus);

3.2. In caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

 

Sezione II: Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L. e relativi ibridi e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto l., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, Viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva n. 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità.

3.1. Per quanto concerne Fragaria L.. indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame va effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Fragaria vesca, F. virginiana e Chenopodium spp. allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Arabic mosaic virus

b) Raspberry ringspot virus

c) Strawberry crinkle virus

d) Strawberry latent «C» virus

e) Strawberry latent ringspot virus

f) Strawberry mild yellow edge virus

g) Strawberry vein banding virus

h) Strawberry witches' broom mycoplasm

i) Tomato black ring virus

j) Tomato ringspot virus

k) Colletotrichum acutatum Simmonds

l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan

m) Xanthomonas fragariae Kennedy & Kin'g;

3.2. Per quanto concerne Malus Mill.,

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

a) Apple proliferation mycoplasm

b) Cherry rasp leaf virus (americano),

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Tobacco ringspot virus

b) Tomato ringspot virus

c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

3.3. Per quanto concerne Prunus L., per ciascuna specie d Prunus,

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

b) Cherry rasp leaf virus (americano)

c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et: al) Yojng et al.,

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti:

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Little cherry pathogen (isolati non europei)

b) Peach mosaic virus (americano)

c) Peach phony rickettsia

d) Peach rosette mosaic virus

e) Peach rosette mycoplasm

f) Peach X-disease mycoplasm

g) Peach yellows mycoplasm

h) Plum line pattern virus (americano)

i) Plum pox virus

j) Tomato ringspot: virus

k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Sinith) Dye;

3.4. Per quanto concerne Cydonia Mill. e Pyrus L., indipendentemente dal paese d'origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi dì laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Erwinia amylovora (Burr), winsl. et al.

b) Pear decline mycoplasm.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2, e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

 

Sezione III: Vegetali di Vitis L., ad accezione dei frutti

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo la terapie di cui al punto I., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di Daktulosphaira vitifoliae (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva n. 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità.

3.1. Se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi.

i) Ajinashika disease

l'esame è effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora si abbia un risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varietà di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi;

ii) Grapevine stunt:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varietà di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno;

iii) Summer mottle

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varietà di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission;

3.2. Indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo d'individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Grapevine Flavescence dorèe MLO e altri «grapevine yellows»

c) Peach rosette mosaic virus

d) Tobacco ringspot virus

e) Tomato ringspot virus (ceppo «yellow vein» e altri ceppi)

f) Xylella fastidiosa (well & Raju)

g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2., e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

 

Sezione IV: Vegetali delle specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione

     1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

     2. Dopo le terapie di cui al punto 1, ogni unità del materiale vegetale è sottoposta a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da immettere ufficialmente in circolazione deve essere conservato in condizioni atte a favorire il normale ciclo vegetativo e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE e il potato yellow vein disease, all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari fino alla senescenza.

     3. Per le procedure d'indexaggio di cui al punto 2 occorre seguire le disposizioni tecniche illustrate al punto 5, per poter individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

     batteri:

     a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;

     b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

     virus e viroidi:

     a) andean potato latent virus;

     b) potato black ringspot virus;

     c) potato spindle tuber viroid;

     d) potato yellowing alphamovirus;

     e) potato virus T;

     f) andean potato mottle virus;

     g) virus comuni della patata, A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e potato leaf roll virus.

     Nel caso di veri tuberi seme di patate, tuttavia, le procedure di indexaggio debbono essere effettuate in modo tale da individuare perlomeno i virus e gli organismi simili ai virus di cui alle precedenti lettere da a) a e).

     4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni e sintomi.

     5. Le disposizioni tecniche di cui al punto 3 sono le seguenti:

     per i batteri:

     1) per i tuberi, esaminare l'ombelico di ogni tubero. Il campione standard è di 200 tuberi, ma la procedura può essere utilizzata anche per campioni inferiori a 200 tuberi;

     2) per le piante e le talee, comprese le micropiante, esaminare le parti inferiori dello stelo e, se necessario, le radici di ogni unità del materiale vegetale;

     3) si raccomanda di esaminare la progenie dei tuberi oppure, per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il normale ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti 1 e 2;

     4) per il materiale di cui al punto 1, il metodo per l'individuazione di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davis et al. è il metodo comunitario stabilito nell'allegato I della direttiva 93/85/CEE del Consiglio. Per il materiale di cui al punto 2, può essere applicato tale metodo;

     5) per il materiale di cui al punto 1, il metodo per l'individuazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è lo schema di esame contenuto nell'allegato II della direttiva 98/57/CE. Per il materiale di cui al punto 2 può essere applicato tale metodo;

     per i virus e i viroidi diversi dal potato spindle tuber viroid:

     1) l'esame minimo per il materiale vegetativo (tuberi, piantine e talee, comprese micropiante) consiste in un esame sierologico realizzato al momento o in prossimità della fioritura per ciascuno degli organismi nocivi specificatamente elencati diversi dal potato spindle tuber viroid, seguito da un esame biologico del materiale che ha dato esito negativo all'esame sierologico. Per il virus dell'accartocciamento debbono essere effettuate due prove sierologiche;

     2) l'esame minimo per i veri tuberi seme consiste in un esame sierologico o in un esame biologico, qualora il primo non sia disponibile. Si raccomanda vivamente di sottoporre nuovamente ad un esame una certa percentuale di campioni che hanno dato esito negativo e di ricorrere ad un altro metodo per i casi dubbi;

     3) gli esami sierologici e biologici di cui ai punti 1 e 2 vanno effettuati su vegetali coltivati in serra, dai quali sono stati prelevati campioni in almeno due punti di ciascuno stelo, compresa una giovane foglia completamente formata all'apice di ogni stelo e una foglia più vecchia situata circa a metà; occorre prelevare campioni da ogni stelo, vista la possibilità di infezioni non sistematiche. Per l'esame sierologico non vanno messe insieme le foglioline di piante diverse, tranne qualora il rapporto di composizione del campione sia stato convalidato per il metodo in questione; le foglioline di ogni stelo possono essere tuttavia raggruppate per costituire il campione di un singolo vegetale. Nel caso dell'esame biologico si possono mettere insieme fino a cinque vegetali inoculando un numero minimo identico di vegetali indicatori;

     4) i vegetali indicatori da utilizzare per l'esame biologico di cui ai punti 1 e 2 sono quelli elencati dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) oppure altri vegetali indicatori ufficialmente approvati che hanno dimostrato di poter individuare i virus;

     5) solamente il materiale che è stato direttamente esaminato può uscire dalla quarantena. Qualora sia stato fatto un indexaggio degli occhi, può uscire dalla quarantena solamente la progenie dell'occhio esaminato. Il tubero non può essere messo in circolazione a causa dei possibili problemi dovuti ad un'infezione non sistemica;

     potato spindle tuber viroid:

     1) per tutto il materiale vegetale gli esami debbono avvenire su vegetali coltivati in serra, non appena hanno raggiunto il pieno sviluppo, ma prima della fioritura e della produzione di polline. Gli esami su germogli di tuberi/vegetali coltivati in vitro/piccole plantule è considerato esclusivamente come un esame preliminare;

     2) i campioni sono prelevati da una fogliolina perfettamente formata all'apice di ogni stelo del vegetale;

     3) tutti i materiali da esaminare sono coltivati a temperature non inferiori ai 18 °C e preferibilmente superiori a 20 °C e con un'esposizione alla luce di almeno 16 ore;

     4) l'esame avviene con sonde di cDNA o RNA marcate radioattivamente o meno, col metodo return-PAGE (colorazione con argento) o RT-PCR;

     5) per le sonde e il metodo return-PAGE il rapporto di composizione massimo del campione è di 5. L'utilizzazione di questo rapporto o di un rapporto superiore dev'essere convalidato.

 

Parte B

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva n. 2000/29/CE

l. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2000/29/CE e si svolgono rispettando i requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalità fissate nell'allegato IV della direttiva n. 2000/29/CE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate.

2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II, e IV della direttiva n. 2000/29/CE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.

 

 

ALLEGATO XVIII

MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI CON FREQUENZA RIDOTTA.

1) I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con frequenza ridotta se:

a) le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel Paese terzo speditore nell'àmbito di intese tecniche fra Commissione europea e Paese terzo, oppure

b) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o della partita figurano negli elenchi a tal fine adottati dalla Commissione, oppure

c) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un Paese terzo per il quale, nell'àmbito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul princìpio del trattamento reciproco tra la Comunità e un Paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta, a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati previsti nel Titolo VIII non siano stati soddisfatti.

2) I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza ridotta qualora ci siano prove, valutate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti introduzioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato fitosanitario permanente della Commissione, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni impartite a tal proposito dalla Commissione europea.

3) In caso di destinazione delle merci provenienti da Paesi terzi verso un altro Stato. membro, il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata e sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 52, può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» sulle merci in importazione comunitaria siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso il luogo da esso indicato, conformemente a quanto previsto dal Titolo VIII. Se non viene raggiunto un tale accordo il «controllo di identità» ed il «controllo fitosanitario» sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente presso il punto di entrata.

 

 

ALLEGATO XIX

Attrezzature minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari che devono essere presenti presso i posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione su vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi.

 

Gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature devono comprendere almeno:

1) attrezzature amministrative:

a) un sistema rapido di comunicazione con:

- il Servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole;

- i laboratori che effettuano le analisi;

- le autorità doganali;

- gli altri Servizi fitosanitari regionali;

- la Commissione U.E.;

- gli altri Stati membri;

b) un dispositivo di riproduzione dei documenti.

2) attrezzature di ispezione:

- spazi adeguati per l'ispezione, a seconda delle necessità;

- illuminazione adeguata;

- tavoli d'ispezione;

- attrezzature idonee per i controlli visivi, la disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per i controlli fitosanitari, la preparazione di campioni per eventuali esami ulteriori di laboratorio.

3) apparecchiature per il campionamento delle spedizioni:

- materiale idoneo per l'identificazione e l'imballaggio di ciascun campione;

- materiale d'imballaggio idoneo per l'invio di campioni ai laboratori;

- sigilli, timbri ufficiali.

 

 

ALLEGATO XX

La tariffa fitosanitaria standard di cui all'articolo 57, è fissata ai seguenti livelli (in Euro):

 

Parte A

Tariffa per controlli all'importazione e all'esportazione:

 

Voce 

Quantità 

Tariffa 

 

 

 

 

 

 

a) per i controlli documentali 

per spedizione 

17 

 

 

 

 

 

 

b) per i controlli di identità 

per spedizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per una quantità di merce equivalente al  

 

 

massimo al carico di un camion, di un vagone 

 

 

 

ferroviario o di un container di capacità 

 

 

 

comparabile 

 

 

 

 

 

 

per quantità maggiori 

14 

a) 

per i controlli fitosanitari secondo le 

 

 

 

seguenti specifiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

talee, piantine (eccetto i materiali forestali 

per spedizione 

 

 

di moltiplicazione), giovani piante di 

 

 

 

 

fragole o di vegetali 

fino a 10.000, in numero 

17,5 

 

 

 

 

 

ogni 1.000 unità aggiuntive 

0,7 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

alberi, arbusti (diversi dagli alberi di  

per spedizione 

 

 

Natale), altre piante legnose da vivaio, 

 

 

 

compresi i materiali forestali di 

fino a 1.000, in numero 

17,5 

 

moltiplicazione (diverso dalle sementi) 

 

 

 

 

ogni 100 unità aggiuntive 

0,44 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

 

 

 

 

bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla 

per spedizione 

 

 

piantagione (diversi dalle patate) 

 

 

 

 

fino a 200 kg, in peso 

17,5 

 

 

 

 

 

ogni 10 kg aggiuntivi 

0,16 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

sementi, colture di tessuti vegetali 

per spedizione 

 

 

 

 

 

 

fino a 100 kg, in peso 

17,5 

 

 

 

 

 

ogni 10 kg aggiuntivi 

0,175 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

 

altre piante destinate alla piantagione, non  

per spedizione 

 

 

altrove specificate in questa tabella 

 

 

 

fino a 5.000, in numero 

17,5 

 

 

 

 

 

ogni 100 unità aggiuntive 

0,18 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

 

 

 

 

fiori recisi 

per spedizione 

 

 

 

 

 

 

fino a 20.000, in numero 

17,5 

 

 

 

 

 

ogni 1000 unità aggiuntive 

0,14 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

 

 

 

 

rami con foglie, parti di conifere (diversi 

per spedizione 

 

 

dagli alberi di Natale tagliati) 

 

 

 

 

fino a 100 kg, in peso 

17,5 

 

 

 

 

 

ogni 100 kg aggiuntivi 

1,75 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

 

 

 

 

alberi di Natale tagliati 

per spedizione 

 

 

fino a 1000 in numero 

17,5 

 

 

 

 

 

ogni 100 unità aggiuntive 

1,75 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

foglie di piante, quali piante condimentarie 

per spedizione 

 

 

e vegetali da foglia 

 

 

 

fino a 100 kg in peso 

1,75 

 

 

 

 

 

ogni 10 kg aggiuntivi 

17,5 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da  

per spedizione 

 

 

foglia) 

 

 

 

fino a 25.000 kg in peso 

17,5 

 

 

 

 

 

 

ogni 1.000 kg aggiuntivi 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuberi di patata 

per partita 

 

 

 

 

 

 

fino a 25.000 kg in peso 

52,5 

 

 

 

 

 

 

ogni 25.000 kg aggiuntivi 

52,5 

 

 

 

 

legname (diverso dalla corteccia) 

per spedizione 

 

 

 

 

 

 

- fino a 100 m3 di volume 

17,5 

 

 

 

 

 

ogni m3 aggiuntivo 

0,175 

terra e terreno di coltura, corteccia 

per spedizione 

 

 

 

 

 

 

fino a 25.000 kg in peso 

17,5 

 

 

 

 

 

ogni 1.000 kg aggiuntivi 

0,7 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

semi 

per spedizione 

 

 

 

 

 

 

fino a 25.000 kg in peso 

17,5 

 

 

 

 

 

ogni 1.000 kg aggiuntivi 

0,14 

 

 

 

 

 

prezzo massimo 

140 

altri vegetali o prodotti vegetali non 

per spedizione 

17,5 

 

altrove specificati nella tabella 

 

 

 

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.

Per le esportazioni l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 140,00.

 

Parte B

Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione.

 

Voce 

Periodicità 

Tariffa 

 

 

 

 

 

 

Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 16 

Una tantum 

100,00 

 

 

 

Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante  

 

 

di cui all'art. 19 

Una tantum 

100,00 

 

 

 

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le 

 

 

aziende iscritte al R.U.P. 

Annua 

25,00 

 

 

 

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le 

 

 

aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del 

Annua 

50,00 

passaporto delle piante per zone non protette 

 

 

 

 

 

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le 

 

 

aziende iscritte al R.U.P al R.U.P. titolari di autorizzazione 

Annua 

100,00 

all'uso del passaporto delle piante per zone protette 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO XXI

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI NON COMPRESI NELL'ALLEGATO V, PARTE B, CHE DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A CONTROLLI FITOSANITARI AL MOMENTO DELLA LORO INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

 

1. Cereali in granella

2. Leguminose secche in granella

 


[1] Abrogato dall'art. 60 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

[2] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[6] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[12] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[13] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[15] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[16] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[18] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[19] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[20] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[21] Articolo inserito dall'art. 8 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44.

[22] Comma sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84. La lett. g) è stata così modificata dal'art. 1 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[23] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[24] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[25] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[26] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[27] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[28] Comma aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[31] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[32] Comma inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[33] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[34] Comma così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[35] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[36] Comma così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[37] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[38] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[39] Comma così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[40] Comma così sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[41] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[42] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[43] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[44] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[45] Comma inserito dall'art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[46] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[47] Comma abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[48] Articolo inserito dall'art. 24 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[49] Alinea così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[50] Lettera così sostituita dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[51] Lettera aggiunta dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[52] Lettera aggiunta dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[53] Comma così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[54] Comma così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[55] Comma così sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[56] Comma così sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[57] Comma così sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[58] Lettera così sostituita dall'art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[59] Comma così sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[60] Comma così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[61] Comma inserito dall'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[62] Comma inserito dall'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[63] Comma aggiunto dall'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[64] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[65] Comma così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[66] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[67] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[68] Comma inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[69] Comma così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[70] Lettera così sostituita dall'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[71] Comma così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[72] Comma così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[73] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[74] Articolo inserito dall'art. 34 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[75] Lettera così modificata dall'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[76] Lettera così sostituita dall'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[77] Lettera inserita dall'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[78] Lettera inserita dall'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[79] Lettera così sostituita dall'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[80] Lettera così modificata dall'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[81] Lettera inserita dall'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[82] Lettera inserita dall'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[83] Lettera inserita dall'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[84] Comma così sostituito dall'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[85] Comma aggiunto dall'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[86] Comma abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[87] Lettera così sostituita dall'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[88] Comma così sostituito dall'art. 38 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[89] Comma inserito dall'art. 38 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[90] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 241.

[91] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[92] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[93] Comma inserito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[94] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[95] Comma così sostituito dall'art. 8 bis del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44.

[96] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[97] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[98] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[99] Comma sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84 e così modificato dall'art. 1 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[100] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[101] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[102] Comma inserito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[103] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[104] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[105] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[106] Comma inserito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[107] Comma inserito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[108] Comma inserito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[109] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[110] Comma così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[111] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[112] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[113] Comma abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[114] Comma così sostituito dall'art. 42 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[115] Comma aggiunto [sic] dall'art. 42 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[116] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 aprile 2006, dall'art. unico del D.M. 7 settembre 2009 e così ulteriormente sostituito dall'art unico del D.M. 19 settembre 2014. Per modifiche al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 22 dicembre 2017 (G.U. 17 febbraio 2018, n. 40) e l'art. 1 del D.M. 2 settembre 2019 (G.U. 16 ottobre 2019, n. 243).

[117] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 aprile 2006, modificato dall'art. unico del D.M. 30 ottobre 2007, dall'art. unico del D.M. 22 gennaio 2009, sostituito dall'art. unico del D.M. 7 settembre 2009, modificato dall'art. unico del D.M. 2 agosto 2010 e così ulteriormente sostituito dall'art unico del D.M. 19 settembre 2014. Per modifiche al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 22 dicembre 2017 (G.U. 17 febbraio 2018, n. 40) e l'art. 1 del D.M. 2 settembre 2019 (G.U. 16 ottobre 2019, n. 243).

[118] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 aprile 2006, modificato dall'art. unico del D.M. 22 gennaio 2009, sostituito dall'art. unico del D.M. 7 settembre 2009, modificato dall'art. unico del D.M. 2 agosto 2010 e così ulteriormente sostituito dall'art unico del D.M. 19 settembre 2014. Per modifiche al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 22 dicembre 2017 (G.U. 17 febbraio 2018, n. 40) e l'art. 1 del D.M. 2 settembre 2019 (G.U. 16 ottobre 2019, n. 243).

[119] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 aprile 2006, modificato dall'art. unico del D.M. 30 ottobre 2007, dall'art. unico del D.M. 22 gennaio 2009, dall'art. unico del D.M. 8 aprile 2009, sostituito dall'art. unico del D.M. 7 settembre 2009, modificato dall'art. unico del D.M. 2 agosto 2010 e così ulteriormente sostituito dall'art unico del D.M. 19 settembre 2014. Per modifiche al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 22 dicembre 2017 (G.U. 17 febbraio 2018, n. 40), l'art. unico del D.M. 22 gennaio 2018 (G.U. 26 marzo 2018, n. 71) e l'art. 1 del D.M. 2 settembre 2019 (G.U. 16 ottobre 2019, n. 243).

[120] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 aprile 2006, dall'art. unico del D.M. 7 settembre 2009, modificato dall'art. unico del D.M. 2 agosto 2010 e così ulteriormente sostituito dall'art unico del D.M. 19 settembre 2014. Per modifiche al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 22 dicembre 2017 (G.U. 17 febbraio 2018, n. 40) e l'art. 1 del D.M. 2 settembre 2019 (G.U. 16 ottobre 2019, n. 243).

[121] Allegato sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 aprile 2006, modificato dall'art. unico del D.M. 30 ottobre 2007 e abrogato per effetto dell'art. 42 del D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

[122] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 aprile 2006 e ulteriormente sostituito dall'art. unico del D.M. 17 maggio 2007.

[123] Allegato sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 ottobre 2015, già modificato dall'art. unico del D.M. 15 febbraio 2018 e così ulteriormente modificato dall'art. unico del D.M. 26 luglio 2018.

[124] Per la sostituzione del presente allegato, vedi l'art. 8 del D.M. 12 novembre 2009.

[125] Per la sostituzione del presente allegato, vedi l'art. 8 del D.M. 12 novembre 2009.

[126] Per la sostituzione del presente allegato, vedi l'art. 8 del D.M. 12 novembre 2009.

[127] Allegato così sostituito dal D.M. 12 aprile 2006 e corretto con Comunicato pubblicato nella G.U. 5 agosto 2006, n. 181.

[128] Allegato così modificato dall'art. unico del D.M. 19 ottobre 2010.

[129] Allegato così modificato dall'art. unico del D.M. 19 ottobre 2010.