§ 14.1.6 – Regolamento 2 luglio 1993, n. 2454.
Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:02/07/1993
Numero:2454


Sommario
Art. 1.      Ai sensi del presente regolamento si intende per:
Art. 1 bis. 
Art. 2.      Quando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e [...]
Art. 3.      Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell'autorità doganale, le somme reclamate, viene [...]
Art. 4.      La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata.
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 4 quater. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      Rimangono valide le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale prima del 1° gennaio 1991.
Art. 25. 
Art. 35.      Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie [...]
Art. 36.      Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una [...]
Art. 37.      Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa [...]
Art. 38.      Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce [...]
Art. 39.      Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o [...]
Art. 40.      Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del [...]
Art. 41.      1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati [...]
Art. 42.      La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:
Art. 43.      Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:
Art. 44.      Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il [...]
Art. 45.      Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato [...]
Art. 46.      Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:
Art. 47.      Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:
Art. 48.      1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).
Art. 49.      Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato. Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli [...]
Art. 50.      1. Il formato del certificato è di 210 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non [...]
Art. 51. 
Art. 52.      Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su [...]
Art. 53.      Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto [...]
Art. 54.      Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.
Art. 55.      Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari [...]
Art. 56.      1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari [...]
Art. 57.      1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura "originale" figurante accanto [...]
Art. 58.      1. Il formato del certificato d'origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta [...]
Art. 59.      1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.
Art. 60.      1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero [...]
Art. 61.      Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate [...]
Art. 62.      In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione [...]
Art. 63.      1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il [...]
Art. 64.      1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o [...]
Art. 65.      1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 70 bis. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 72 bis. 
Art. 72 ter. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 90 bis. 
Art. 90 ter. 
Art. 90 quater. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 93 bis. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 101 bis. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art.104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 110. 
Art. 111. 
Art. 112. 
Art. 113. 
Art. 114. 
Art. 115. 
Art. 116. 
Art. 117. 
Art. 118. 
Art. 119. 
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123. 
Art. 141.      1. Per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice e quelle del presente titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23.
Art. 142.      1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
Art. 143.      1. Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se
Art. 144.      1. Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'articolo 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in [...]
Art. 145. 
Art. 146. 
Art. 147.      1. Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse [...]
Art. 148. 
Art. 149.      1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del codice, l'espressione "attività riguardanti la commercializzazione" comprende tutte le attività attinenti alla pubblicità e promozione [...]
Art. 150.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del codice (valore di transazione di merci identiche), per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di [...]
Art. 151.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del codice, (valore di transazione delle merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di [...]
Art. 152.      1. a) Se le merci importate o merci importate identiche o similari sono vendute nella Comunità tal quali, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma dell'articolo 30, [...]
Art. 153.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del codice (valore calcolato), l'autorità doganale non può richiedere o imporre a una persona non residente nella Comunità [...]
Art. 154. 
Art. 155. 
Art. 156.      Quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione l'articolo 33, lettera c), del codice si applica mutatis mutandis.
Art. 156 bis. 
Art. 157.      1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti:
Art. 158.      1. Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o da pagare dev'essere opportunamente corretto solo se il [...]
Art. 159. 
Art. 160.      Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una [...]
Art. 161.      Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale [...]
Art. 162.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.
Art. 163.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 33, lettera a), del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità si intende:
Art. 164.      Per l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 33, lettera a), del codice,
Art. 165.      1. Il valore in dogana delle merci comprende tutte le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse [...]
Art. 166.      Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci si determinano applicando le regole e le percentuali di cui all'allegato 25.
Art. 167. 
Art. 168. 
Art. 169.      1. Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi, al momento di tale determinazione, in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la [...]
Art. 170. 
Art. 171.      1. Quando il tasso di cambio constatato l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5% o più dal tasso stabilito, a norma dell'articolo 169, [...]
Art. 172. 
Art. 173. 
Art. 174. 
Art. 175. 
Art. 176. 
Art. 177. 
Art. 178.      1. Qualora sia necessario determinare il valore in dogana ai fini dell'applicazione degli articoli da 28 a 36 del codice, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è [...]
Art. 179.      1. Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione prevista dall'articolo 178, paragrafo [...]
Art. 180.      Quando si utilizzino sistemi computerizzati o le merci in questione formino oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, l'autorità doganale può autorizzare variazioni di [...]
Art. 181.      1. La persona di cui all'articolo 178, paragrafo 2, deve fornire all'autorità doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore in dogana delle merci importate. Se il valore [...]
Art. 181 bis. 
Art. 182.      1. La visita delle merci di cui all'articolo 42 del codice è ammessa su richiesta verbale della persona abilitata a dare alle merci una destinazione doganale, a meno che l'autorità doganale, [...]
Art. 183.      1. La dichiarazione sommaria deve essere firmata dalla persona che la redige.
Art. 184.      1. Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui all'articolo 183, paragrafo 1, è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta [...]
Art. 185.      1. Quando i luoghi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del codice siano stati autorizzati in via permanente a ricevere merci in custodia temporanea, tali luoghi sono denominati "magazzini di [...]
Art. 186.      L'introduzione delle merci in un magazzino di custodia temporanea avviene in base alla dichiarazione sommaria. Tuttavia l'autorità doganale può richiedere la presentazione di una dichiarazione [...]
Art. 187.      Fatto salvo l'articolo 56 del codice e le disposizioni applicabili alla vendita in dogana sono tenute a dare attuazione alle disposizioni prese dall'autorità doganale, in applicazione [...]
Art. 188. 
Art. 189.      Quando le merci provenienti da paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea e inoltrate con un titolo di trasporto unico, per la stessa via e [...]
Art. 190.      Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si intende per:
Art. 191.      Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati:
Art. 192.      Qualsiasi controllo e formalità applicabili:
Art. 193.      Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano:
Art. 194.      1. Ove i bagagli arrivino in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e siano trasbordati, nello stesso aeroporto comunitario, su un altro [...]
Art. 195.      Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:
Art. 196.      I bagagli registrati in un aeroporto comunitario sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta nello stesso aeroporto. Il modello dell'etichetta e le sue caratteristiche tecniche figurano [...]
Art. 197.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di "aeroporto comunitario di carattere internazionale", di cui all'articolo 190, lettera b). La [...]
Art. 198.      1. Qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata.
Art. 199. 
Art. 200.      I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dall'autorità doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui possono essere utilizzati [...]
Art. 201.      1. La dichiarazione deve essere depositata nell'ufficio doganale in cui sono state presentate le merci. Essa può essere depositata non appena abbia avuto luogo tale presentazione.
Art. 202.      1. Il deposito della dichiarazione nell'ufficio doganale competente va effettuato nei giorni e nelle ore di apertura del medesimo.
Art. 203.      La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione medesima.
Art. 204.      L'autorità doganale può ammettere o esigere che le rettifiche di cui all'articolo 65 del codice siano effettuate con il deposito di una nuova dichiarazione destinata a sostituire quella [...]
Art. 205.      1. Il modello ufficiale per la dichiarazione in dogana delle merci fatta per iscritto, nel quadro della procedura normale, ai fini del loro vincolo ad un regime doganale o della loro [...]
Art. 206.      Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra [...]
Art. 207.      Fatto salvo l'articolo 205, paragrafo 3, le amministrazioni doganali degli Stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'adempimento delle formalità d'importazione o d'esportazione, [...]
Art. 208. 1. Il documento amministrativo unico deve essere presentato in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce [...]
Art. 209.      1. Ove si applichi l'articolo 208, paragrafo 2, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, obbligato principale o [...]
Art. 210.      Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo [...]
Art. 211.      La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità.
Art. 212.      1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, deve essere compilato conformemente alle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato 37 e, all'occorrenza, tenuto [...]
Art. 213.      I codici da utilizzare per compilare il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, figurano nell'allegato 38.
Art. 214.      Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, il dichiarante può utilizzare a tal fine e per quanto [...]
Art. 215.      1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, è stampato su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 gr al metro quadrato. L'opacità di questa carta deve far sì che [...]
Art. 216. 
Art. 217.      Le indicazioni necessarie in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'articolo 205, paragrafo 2, figurano nel medesimo e sono completate, all'occorrenza, dalle disposizioni relative al [...]
Art. 218.      1. I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica sono i seguenti:
Art. 219.      1. La dichiarazione di transito comunitario è accompagnata dal documento di trasporto.
Art. 220. 
Art. 221.      1. Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle disposizioni che [...]
Art. 222. 
Art. 223. 
Art. 224. 
Art. 225.      Per l'immissione in libera pratica possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:
Art. 226.      Per l'esportazione possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:
Art. 227.      1. L'autorità doganale può stabilire che gli articoli 225 e 226 non vengano applicati quando la persona che effettua lo sdoganamento agisca per conto di terzi in veste di professionista dello [...]
Art. 228.      Quando le merci dichiarate in dogana verbalmente, conformemente agli articoli 225 o 226, siano soggette ai dazi all'importazione o all'esportazione, l'autorità doganale rilascia all'interessato [...]
Art. 229.      1. Conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 497, paragrafo 3, secondo comma, possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale per l'ammissione temporanea le merci seguenti:
Art. 230.      Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica con l'atto di cui all'articolo 233:
Art. 231.      Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'esportazione con l'atto di cui all'articolo 233, lettera b):
Art. 232.      1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto [...]
Art. 233. 
Art. 234.      1. Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione è [...]
Art. 235.      Gli articoli da 225 a 232 non si applicano alle merci per le quali venga chiesta(o) la concessione di restituzioni o di altri importi o il rimborso dei dazi o alle merci soggette a misure di [...]
Art. 236.      Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per "viaggiatore" si intende:
Art. 237.      1. Nel quadro del traffico postale sono considerate dichiarate in dogana:
Art. 238.      L'articolo 237 non si applica:
Art. 239.      1. La visita delle merci avviene nei luoghi all'uopo stabiliti e nelle ore previste.
Art. 240.      1. Quando l'autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
Art. 241.      1. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita delle merci fornisce all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se l'autorità doganale non [...]
Art. 242.      1. Qualora l'autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
Art. 243.      1. Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione.
Art. 244.      Ove nulla osti e sempre che, qualora sia sorta o possa sorgere un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi corrispondenti sia stato preventivamente contabilizzato e pagato o garantito, quando [...]
Art. 245.      1. Le quantità prelevate a titolo di campioni dall'autorità doganale non sono deducibili dalla quantità dichiarata.
Art. 246.      1. I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, quando l'autorità [...]
Art. 247.      1. L'autorità doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essi allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa [...]
Art. 248.      1. La concessione dello svincolo dà luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione determinati sulla base degli elementi della dichiarazione. Quando l'autorità doganale ritenga che i [...]
Art. 249.      1. La forma con la quale l'autorità doganale concede lo svincolo è da questa determinata, tenuto conto del luogo in cui si trovano le merci e delle modalità particolari con cui esercita su di [...]
Art. 250.      1. Quando lo svincolo non possa essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo o terzo trattino, del codice, l'autorità doganale fissa al dichiarante un termine [...]
Art. 251.      In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del codice la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni:
Art. 252. 
Art. 253.      1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che [...]
Art. 253 bis. 
Art. 254.     
Art. 255.      1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere [...]
Art. 256.      1. Il termine accordato dall'autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere [...]
Art. 257.      1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. [...]
Art. 258.      Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito [...]
Art. 259.      La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra [...]
Art. 260.      1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di [...]
Art. 261.      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 è accordata al dichiarante purché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di [...]
Art. 262.      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260:
Art. 263.      L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far [...]
Art. 264.      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 è accordata a condizione che:
Art. 265.      1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione quando:
Art. 266.      1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:
Art. 267.      L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalità pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare:
Art. 268.      1. Le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che l'ufficio doganale di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui [...]
Art. 269.      1. A richiesta, l'interessato è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 270, a fare la dichiarazione di vincolo al regime esibendo una dichiarazione semplificata [...]
Art. 270.      1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.
Art. 271.      L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, in particolare:
Art. 272.      1. La procedura di domiciliazione viene autorizzata alle condizioni e secondo le modalità di cui al paragrafo 2 ed agli articoli 273 e 274.
Art. 273.      1. Per consentire all'autorità doganale di accertarsi della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo [...]
Art. 274.      L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare:
Art. 275.     
Art. 276.      Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di [...]
Art. 277.      Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento [...]
Art. 277 bis. 
Art. 278.      1. In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi [...]
Art. 279.      Le formalità da espletare nell'ufficio doganale d'esportazione conformemente all'articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
Art. 280.     
Art. 281.      Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare o sostitutiva può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito. Quando il [...]
Art. 282.      1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e [...]
Art. 283.      L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 284 a qualsiasi persona, in appresso [...]
Art. 284.      Gli articoli 264 e 265 si applicano mutatis mutandis.
Art. 285.      1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283:
Art. 286.      1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede [...]
Art. 287.      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina, in particolare:
Art. 288.      1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione [...]
Art. 289.      Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel [...]
Art. 290.      1. Quando merci comunitarie sono esportate a fronte di un carnet ATA in applicazione dell'articolo 797 l'immissione in libera pratica di queste merci può essere effettuata in base al carnet ATA.
Art. 290 bis. 
Art. 290 ter. 
Art. 290 quater. 
Art. 290 quinquies. 
Art. 291. 
Art. 292. 
Art. 293. 
Art. 294. 
Art. 295. 
Art. 296. 
Art. 297. 
Art. 298. 
Art. 299. 
Art. 300. 
Art. 308 bis. 
Art. 308 ter. 
Art. 308 quater. 
Art. 308 quinquies. 
Art. 309. 
Art. 310. 
Art. 311. 
Art. 312. 
Art. 313. 
Art. 313 bis. 
Art. 313 ter. 
Art. 314. 
Art. 314 bis. 
Art. 314 ter. 
Art. 315. 
Art. 315 bis. 
Art. 316. 
Art. 317.      1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci
Art. 317 bis. 
Art. 317 ter. 
Art. 318. 
Art. 319.      1. Quando le merci sono trasportate con un carnet TIR o un carnet ATA, il dichiarante può comprovare il carattere comunitario delle merci, apponendo in modo visibile nella casella riservata alla [...]
Art. 320.      Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro, il veicolo è considerato comunitario:
Art. 321.      Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro, il vagone è considerato comunitario:
Art. 322.      1. Quando debba essere accertato il carattere comunitario degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, i quali siano riconoscibili come [...]
Art. 323.      Quando debba essere accertato il carattere comunitario delle merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, tali merci, purché non destinate a fini commerciali, sono considerate [...]
Art. 323 bis. 
Art. 324. 
Art. 324 bis. 
Art. 324 ter. 
Art. 324 quater. 
Art. 324 quinquies. 
Art. 324 sexies. 
Art. 324 septies. 
Art. 325. 
Art. 326. 
Art. 327.      1. Il formulario sul quale è redatto il documento T2M deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 43.
Art. 328. 
Art. 329. 
Art. 330. 
Art. 331. 
Art. 332. 
Art. 333. 
Art. 334. 
Art. 335. 
Art. 336. 
Art. 337. 
Art. 338. 
Art. 339. 
Art .340. 
Art. 340 bis. 
Art. 340 ter. 
Art. 340 quater. 
Art. 340 quinquies. 
Art. 340 sexies. 
Art. 342. 
Art. 343. 
Art. 344. 
Art. 345. 
Art. 346. 
Art. 347. 
Art. 348. 
Art. 349. 
Art. 350. 
Art. 351. 
Art. 352. 
Art. 353. 
Art. 354. 
Art. 355. 
Art. 356. 
Art. 357. 
Art. 358. 
Art. 359. 
Art. 360. 
Art. 361. 
Art. 362. 
Art. 363. 
Art. 364. 
Art. 365. 
Art. 366. 
Art. 367. 
Art. 368. 
Art. 368 bis. 
Art. 369. 
Art. 369 bis. 
Art. 370. 
Art. 371. 
Art. 372. 
Art. 373. 
Art. 374. 
Art. 375. 
Art. 376. 
Art. 377. 
Art. 378. 
Art. 379. 
Art. 380. 
Art. 381. 
Art. 382. 
Art. 383. 
Art. 384. 
Art. 385. 
Art. 386. 
Art. 387. 
Art. 397. 
Art. 398. 
Art. 399. 
Art. 400. 
Art. 401. 
Art. 402. 
Art. 403. 
Art. 404. 
Art. 405. 
Art. 406. 
Art. 407. 
Art. 408. 
Art. 408 bis. 
Art. 409. 
Art. 410. 
Art. 411. 
Art. 412. 
Art. 413.      Quando si applichi il regime di transito comunitario le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo gli articoli da 414 a 425, 441 e 442 per i trasporti di merci eseguiti dalle [...]
Art. 414. 
Art. 415.      Al fine di eventuali controlli, l'azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione dell'autorità doganale nazionale le scritture dei centri contabili presso i medesimi.
Art. 416.      1. L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata da una lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comunitario diviene, per tale operazione, [...]
Art. 417.      Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura [...]
Art. 418.      Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare:
Art. 419.      1. Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comunitario inizia e deve terminare all'interno del territorio doganale della Comunità, la lettera di vettura CIM è presentata [...]
Art. 420.      Di regola, e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.
Art. 421.      1. Nei casi di cui all'articolo 419, paragrafo 5, primo comma, l'azienda ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 [...]
Art. 422.      1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo esterno, si applicano le disposizioni degli articoli 419 e 420.
Art. 423.      1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la [...]
Art. 424.      1. Quando un trasporto ha inizio e deve terminare all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di [...]
Art. 425.      Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 423, paragrafo 1, o all'articolo 424, paragrafo 1, si considerano circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che il loro [...]
Art. 426. 
Art. 427.      Ai fini dell'applicazione degli articoli da 426 a 442 si intende per:
Art. 428. 
Art. 429.      1. In ciascuno Stato membro l'impresa di trasporto - tramite i suoi rappresentanti nazionali - tiene a disposizione dell'autorità doganale, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi [...]
Art. 430.      1. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'azienda ferroviaria di tale Stato diviene l'obbligato principale.
Art. 431.      Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso, effettuato per via non ferroviaria, fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via non [...]
Art. 432.      L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura [...]
Art. 433.      In caso di modificazione del contratto di trasporto, in virtù della quale termina:
Art. 434.      1. Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comunitario inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale della Comunità, il bollettino di consegna TR deve [...]
Art. 435. 
Art. 436.      1. Nei casi di cui all'articolo 434, paragrafo 7, primo comma, l'impresa di trasporto consegna all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR.
Art. 437.      1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo esterno, si applicano gli articoli 434, paragrafi da 1 a 5, e 435.
Art. 438.      1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la [...]
Art. 439.      1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali aventi funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione [...]
Art. 440.      Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 438, paragrafo 1, o all'articolo 439, paragrafo 1, sono considerate circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che ne venga [...]
Art. 441.      1. Le disposizioni degli articoli 350 e 385 si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è [...]
Art. 442.      1. Quando si applichi il regime di transito comunitario, le disposizioni degli articoli da 412 a 441 non escludono la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli da 344 a 362, [...]
Art. 442 bis. 
Art. 443. 
Art. 444. 
Art. 445. 
Art. 446. 
Art. 447. 
Art. 448. 
Art. 449. 
Art. 450.      1. Qualora si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime vengono adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per i trasporti di merci a mezzo di condutture.
Art. 450 bis. 
Art. 450 ter. 
Art. 450 quater. 
Art. 450 quinquies. 
Art. 451.     
Art. 452.      Qualora il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità [...]
Art. 453.      1. Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere [...]
Art. 454. 
Art. 454 bis. 
Art. 454 ter. 
Art. 454 quater. 
Art. 455. 
Art. 455 bis. 
Art. 456. 
Art. 457. 
Art. 457 bis. 
Art. 457 ter. 
Art. 457 quater. 
Art. 457 quinquies. 
Art. 458.      1. L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA.
Art. 459.      1. Quando l'autorità doganale di uno Stato membro constati la nascita di un'obbligazione doganale viene inviato, al più presto, un reclamo all'associazione garante cui è vincolato tale Stato [...]
Art. 460.      1. Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 459 è effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato 60 [...]
Art. 461.      1. Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato [...]
Art. 462.      1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 163, paragrafo 2, lettera e), del codice, il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale [...]
Art. 462 bis. 
Art. 496. 
Art. 497. 
Art. 499. 
Art. 500. 
Art. 501. 
Art. 502. 
Art. 503. 
Art. 504. 
Art. 505. 
Art. 506. 
Art. 507. 
Art. 508. 
Art. 510. 
Art. 511. 
Art. 512. 
Art. 514. 
Art. 515. 
Art. 516. 
Art. 517. 
Art. 518. 
Art. 519. 
Art. 520. 
Art. 521. 
Art. 522. 
Art. 523. 
Art. 524. 
Art. 525. 
Art. 526. 
Art. 527. 
Art. 528. 
Art. 529. 
Art. 530. 
Art. 531. 
Art. 532. 
Art. 533. 
Art. 534. 
Art. 535. 
Art. 536. 
Art. 537. 
Art. 538. 
Art. 539. 
Art. 540. 
Art. 541. 
Art. 542. 
Art. 543 
Art. 544 
Art. 545. 
Art. 546. 
Art. 547. 
Art. 547 bis. 
Art. 548. 
Art. 549. 
Art. 550. 
Art. 551. 
Art. 552. 
Art. 553. 
Art. 554. 
Art. 555. 
Art. 556. 
Art. 557. 
Art. 558. 
Art. 559. 
Art. 560. 
Art. 561. 
Art. 562. 
Art. 563. 
Art. 564. 
Art. 565. 
Art. 566. 
Art. 567. 
Art. 568. 
Art. 569. 
Art. 570. 
Art. 571. 
Art. 572. 
Art. 573. 
Art. 574. 
Art. 575. 
Art. 576. 
Art. 577. 
Art. 578. 
Art. 579. 
Art. 580. 
Art. 581. 
Art. 582. 
Art. 583. 
Art. 584. 
Art. 585. 
Art. 586. 
Art. 587. 
Art. 588. 
Art. 589. 
Art. 590. 
Art. 591. 
Art. 592. 
Art. 788.      1. È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è [...]
Art. 789.      In caso di subappalto, la dichiarazione di esportazione può essere depositata anche nell'ufficio doganale competente nel luogo in cui il subappaltatore è stabilito.
Art. 790.      Qualora, per motivi di organizzazione amministrativa, l'articolo 161, paragrafo 5, prima frase, del codice non possa venir applicato, la dichiarazione può essere depositata in qualsiasi ufficio [...]
Art. 791.      1. Per motivi debitamente giustificati la dichiarazione di esportazione può essere accettata:
Art. 792.      Fatto salvo l'articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L'ufficio doganale [...]
Art. 793.      1. L'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate in dogana nell'ufficio doganale di uscita.
Art. 794.      1. Le merci non soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3.000 ECU possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di [...]
Art. 795.      Quando una merce sia uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa deve essere depositata a posteriori dall'esportatore [...]
Art. 796.      1. Qualora la merce per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione non sia uscita dal territorio doganale della Comunità, il dichiarante ne dà senza indugio comunicazione [...]
Art. 797.      1. L'esportazione può essere effettuata a fronte di un carnet ATA quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:
Art. 798.      Quando una merce che ha lasciato il territorio doganale della Comunità scortata da un carnet ATA non sia più destinata ed essere reimportata, all'ufficio doganale di esportazione deve essere [...]
Art. 799. 
Art. 800. 
Art. 801. 
Art. 802. 
Art. 803. 
Art. 804. 
Art. 805. 
Art. 806. 
Art. 807. 
Art. 808. 
Art. 809. 
Art. 810. 
Art. 811. 
Art. 812. 
Art. 813. 
Art. 814. 
Art. 841. 
Art. 842.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 182, paragrafo 3, del codice, la notifica della distruzione delle merci deve essere fatta per iscritto e firmata dall'interessato. La notifica deve [...]
Art. 843. 
Art. 844.      1. In applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice, sono esonerate dai dazi all'importazione le merci:
Art. 845.      Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale della [...]
Art. 846.      1. In deroga all'articolo 186 del codice sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:
Art. 847.      Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi d'informazione necessari per [...]
Art. 848.      1. Sono ammesse come merci in reintroduzione:
Art. 849.      1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 848, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo [...]
Art. 850.      Il bollettino d'informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli figuranti nell'allegato 110.
Art. 851.      1. Fatto salvo il paragrafo 3, il bollettino INF 3 è rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione al momento dell'espletamento delle formalità di [...]
Art. 852.      1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.
Art. 853.      L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale [...]
Art. 854.      L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi [...]
Art. 855. 
Art. 856.      1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, su domanda di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le [...]
Art. 856 bis. 
Art. 857.      1. I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione, ai sensi degli articoli 193, 194 e 195 del codice, nonché il deposito in contanti oppure la consegna di titoli che [...]
Art. 858.      La costituzione di una garanzia in forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.
Art. 859.      Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerate le [...]
Art. 860.      Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1, del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono [...]
Art. 861.      Il fatto che le inosservanze di cui all'articolo 859 non facciano sorgere l'obbligazione doganale non osta all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore, né all'applicazione delle [...]
Art. 862.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 206 del codice, l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti [...]
Art. 863.      L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile [...]
Art. 864.      Le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando [...]
Art. 865. 
Art. 866.      Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma degli [...]
Art. 867.      La confisca di una merce, a norma dell'articolo 233, lettere c) e d), del codice, non modifica la posizione doganale di tale merce.
Art. 867 bis. 
Art. 868.      Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ECU.
Art. 869.      Spetta all'autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:
Art. 870. 
Art. 871. 
Art. 872.      La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, primo comma, entro quindici giorni dal ricevimento. L'esame della pratica viene iscritto, non appena [...]
Art. 872 bis. 
Art. 873. 
Art. 874.      La decisione di cui all'articolo 873 deve essere notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo [...]
Art. 875.      Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione può, alle condizioni [...]
Art. 876.      Se la Commissione non ha preso alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 873 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato nel termine di cui all'articolo 874, [...]
Art. 876 bis. 
Art. 877.      1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
Art. 878.      1. La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, qui di seguito denominata "domanda di rimborso o di sgravio", è fatta dalla persona che ha pagato tali dazi o [...]
Art. 879.      1. La domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice, deve essere presentata all'ufficio doganale di contabilizzazione, a meno che [...]
Art. 880.      Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agraria comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d'importazione, di [...]
Art. 881.      1. L'ufficio doganale di cui all'articolo 879 può accettare una domanda che non contenga tutti gli elementi d'informazione previsti nel formulario di cui all'articolo 878, paragrafo 2. Tuttavia, [...]
Art. 882.      1. Per merci in reintroduzione che all'atto della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di dazi all'esportazione, il rimborso o lo [...]
Art. 883.      L'autorità doganale di decisione può autorizzare l'espletamento delle formalità doganali, alle quali potrà essere subordinato il rimborso o lo sgravio, prima di aver deliberato sulla domanda di [...]
Art. 884.      Fatto salvo l'articolo 883, e fino a quando non sarà stata presa una decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio, la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il [...]
Art. 885.      1. Se la domanda di rimborso o di sgravio riguarda un caso per il quale è necessario ottenere informazioni complementari o procedere al controllo della merce, in particolare per assicurarsi che [...]
Art. 886.      1. L'autorità doganale di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera per iscritto sulla domanda di rimborso o di sgravio, conformemente all'articolo 6, paragrafi [...]
Art. 887.      1. L'ufficio doganale di esecuzione interviene per accertarsi:
Art. 888.      Se l'autorità doganale di decisione ha deliberato favorevolmente sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi procede a tale rimborso o sgravio soltanto quando dispone dell'attestato di cui [...]
Art. 889.      1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fondi sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione [...]
Art. 890. 
Art. 891.      Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi quando a sostegno della domanda sono presentati titoli comportanti la fissazione anticipata dei prelievi.
Art. 892.      Conformemente all'articolo 238 del codice, non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:
Art. 893.      1. Fatto salvo l'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), l'autorità doganale di decisione stabilisce un termine, non eccedente due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione della decisione [...]
Art. 894.      Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorità doganale di decisione, si ricavano rottami e residui, questi ultimi sono da considerarsi merci non comunitarie non appena sarà stata [...]
Art. 895.      Quando è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci [...]
Art. 896.      1. Le merci che, nel quadro della politica agraria comune, sono vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione a fronte di un titolo d'importazione o di [...]
Art. 897.      Quando l'esportazione, la riesportazione, la distruzione o qualsiasi altra destinazione autorizzata riguardi, invece del materiale completo, uno o più pezzi staccati o uno o più elementi di tale [...]
Art. 898.      L'importo di cui all'articolo 240 del codice è fissato in 10 ECU.
Art. 899.      Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell'ambito della procedura prevista agli articoli da 905 a 909 e quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la [...]
Art. 900.      1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:
Art. 901.      1. Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:
Art. 902.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2:
Art. 903.      1. Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro [...]
Art. 904.      Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito:
Art. 905.      1. Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2, del codice, non sia in grado di decidere, [...]
Art. 906.      Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2, la Commissione ne trasmette copia agli Stati membri.
Art. 906 bis. 
Art. 907. 
Art. 908.      1. La comunicazione della decisione di cui all'articolo 907 deve essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui [...]
Art. 909.      Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, [...]
Art. 910.      Nei casi di cui all'articolo 885, paragrafo 2, la domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo deve essere fatta per iscritto, in duplice copia, sul documento il [...]
Art. 911.      1. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda l'ufficio doganale di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale di decisione. [...]
Art. 912.      L'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5, è fornito all'autorità doganale di decisione dall'ufficio doganale di esecuzione su un documento il cui modello figura nell'allegato 113.
Art. 912 bis. 
Art. 912 ter. 
Art. 912 quater. 
Art. 912 quinquies. 
Art. 912 sexies. 
Art. 912 septies. 
Art. 912 octies. 
Art. 913.      I regolamenti e le direttive indicati qui di seguito sono abrogati:
Art. 914.      I riferimenti fatti alle disposizioni abrogate devono intendersi fatti al presente regolamento.
Art. 915. 


§ 14.1.6 – Regolamento 2 luglio 1993, n. 2454.

Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

(G.U.C.E. 11 ottobre 1993, n. L 253).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, qui di seguito denominato "il codice", in particolare l'articolo 249,

     considerando che il codice ha riunito in uno strumento giuridico unico la normativa doganale esistente; che nello stesso tempo esso ha apportato delle modifiche a detta normativa al fine di renderla più coerente, di semplificarla e di colmarne alcune lacune; che esso costituisce per ciò stesso una normativa comunitaria completa in questo campo;

     considerando che le stesse ragioni che hanno condotto all'adozione del codice sono valide anche per la normativa doganale applicativa; che è quindi opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni di applicazione del diritto doganale attualmente disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitari;

     considerando che nel codice doganale comunitario d'applicazione così stabilito, dovranno figurare le norme doganali attualmente applicabili; che è tuttavia opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita:

     - apportare a tali norme talune modifiche per adattarle alle disposizioni figuranti nel codice;

     - ampliare la portata di talune disposizioni, attualmente limitata a taluni regimi doganali, per tener conto del campo di applicazione generale del codice;

     - precisare talune norme per garantirne una maggiore sicurezza giuridica in sede di applicazione;

     che le modifiche apportate riguardano soprattutto alcune disposizioni relative all'obbligazione doganale;

     considerando che conviene limitare l'applicabilità dell'articolo 791, paragrafo 2, al 1° gennaio 1995 e procedere prima di tale data al riesame della questione alla luce dell'esperienza acquisita;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

PARTE I

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE

 

TITOLO I

Generalità

 

Capitolo 1

Definizioni

 

Art. 1.

     Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     1) "codice":

     il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;

     2) carnet ATA:

     il documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato nel quadro delle convenzioni ATA o di Istanbul [1].

     3) "comitato":

     il comitato del codice doganale istituito dagli articoli 247 bis e 248 bis del codice [2];

     4) "Consiglio di cooperazione doganale":

     l'organismo istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950;

     5) diciture necessarie ad identificare le merci:

     da una parte, le diciture utilizzate nel settore commerciale, che permettono all'autorità doganale di determinarne la classificazione tariffaria, e, dall'altra la loro quantità;

     6) "merci prive di carattere commerciale":

     - le merci il cui vincolo al regime doganale in causa ha carattere occasionale e

     - che appaiono riservate, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che le trasportano ovvero appaiono destinate ad essere offerte in regalo;

     7) "misure di politica commerciale":

     le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all'importazione o all'esportazione;

     8) "nomenclatura doganale":

     una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6 del codice;

     9) "sistema armonizzato":

     il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

     10) "Trattato":

     il trattato che istituisce la Comunità europea [3];

     11) Convenzione di Istanbul:

     Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 [4].

 

     Art. 1 bis. [5]

     Ai fini dell'applicazione degli articoli da 291 a 300, i paesi dell'Unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro.

 

Capitolo 2

Decisioni

 

     Art. 2.

     Quando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso.

 

     Art. 3.

     Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell'autorità doganale, le somme reclamate, viene revocata quando detto impegno non sia soddisfatto.

 

     Art. 4.

     La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata.

     L'autorità doganale può tuttavia esigere che tali merci ricevano, nel termine da essa stabilito, una delle destinazioni doganali ammesse.

 

Capitolo 3 [6]

Procedimenti informatici

 

     Art. 4 bis. [7]

     1. L'autorità doganale può prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che determinate formalità siano espletate con procedimenti informatici, si intende per:

     - procedimenti informatici:

     a) lo scambio con le autorità doganali di messaggi normalizzati EDI;

     b) l'introduzione dei dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici doganali;

     - EDI (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;

     - messaggio normalizzato: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati.

     2. Le condizioni determinate per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione e distruzione.

 

     Art. 4 ter. [8]

     Quando le formalità sono espletate mediante procedimenti informatici, l'autorità doganale stabilisce le modalità di sostituzione della firma manoscritta con altra tecnica, eventualmente basata sull'uso di codici.

 

     Art. 4 quater. [9]

     In relazione ai programmi di prova volti a esaminare la possibilità di semplificazioni e che utilizzano procedimenti informatici, le autorità doganali, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del programma, possono non esigere le seguenti informazioni:

     a) la dichiarazione di cui all'articolo 178, paragrafo1;

     b) in deroga all'articolo 222, paragrafo 1, i dati da inserire in alcune caselle del documento amministrativo unico, non necessari ai fini dell'identificazione delle merci e non consistenti negli elementi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione.

     Tuttavia, tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, nel quadro di un'operazione di controllo.

     L'importo dei dazi all'importazione da applicare nel periodo in cui si applica una delle deroghe di cui al primo comma non può essere inferiore a quello che sarebbe applicato in assenza di deroga.

     Gli Stati membri che desiderano partecipare a questi programmi prova forniscono anticipatamente alla Commissione tutti i particolari relativi al programma prova proposto, inclusa la durata prevista. Inoltre, essi la tengono informata sull'attuazione e sui risultati effettivi. La Commissione informa tutti gli altri Stati membri.

 

TITOLO II [10]

Informazioni vincolanti

 

Capitolo 1 [11]

Definizioni

 

     Art. 5. [12]

     Ai sensi del presente titolo, si intende per:

     1) informazione vincolante:

     un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;

     2) richiedente:

     - in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;

     - in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;

     3) titolare:

     la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.

 

Capitolo 2 [13]

Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti -

Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione

 

     Art. 6. [14]

     1. La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.

     Le richieste di informazioni tariffarie vincolanti si effettuano mediante un formulario conforme all'esemplare che figura nell'allegato 1 ter [15].

     2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.

     3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:

     a) nome e indirizzo del titolare;

     b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;

     c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 6, lettera b), del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;

     d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;

     e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;

     f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;

     g) classificazione prevista;

     h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

     i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare "riservati";

     j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;

     k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione e che i dettagli delle informazioni tariffarie vincolanti, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., siano divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni che il richiedente ha classificato confidenziali; si applicano le disposizioni in vigore in materia di protezione delle informazioni [16].

     B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:

     a) nome e indirizzo del titolare;

     b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;

     c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice;

     d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;

     e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;

     f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione;

     g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;

     h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

     i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;

     j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);

     k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.

     4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.

     5. L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

 

     Art. 7. [17]

     1. L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.

     a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto.

     b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda.

     2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice.

 

     Art. 8. [18]

     1. Nel caso di informazioni tariffarie vincolanti, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue:

     a) una copia della richiesta di informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato 1 ter;

     b) una copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1);

     c) i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1.

     Nel caso di informazioni vincolanti in materia d'origine, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio i dati pertinenti dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata.

     Le trasmissioni sono effettuate per via telematica.

     2. Qualora uno Stato membro lo richieda, i dati ottenuti conformemente al paragrafo 1 gli sono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Detta trasmissione è effettuata per via telematica.

     3. I dati trasmessi della richiesta di informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante notificata e i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1 sono inseriti in una banca dati centralizzata della Commissione. I dati dell'informazione tariffaria vincolante, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni confidenziali contenute nelle caselle 3 e 8 dell'informazione tariffaria vincolante notificata.

 

Capitolo 3 [19]

Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti

 

     Art. 9. [20]

     1. In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:

     - la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;

     - secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso.

     2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci:

     - che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse regole e,

     - che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.

 

Capitolo 4 [21]

Portata giuridica delle informazioni vincolanti

 

     Art. 10. [22]

     1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.

     2. a) in materia tariffaria: l'autorità doganale può esigere che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;

     b) in materia d'origine: le autorità preposte alla verifica dell'applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalità, indichi a dette autorità che per le merci oggetto di tali formalità è in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine.

     3. Il titolare di un'informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare:

     a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorità doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata;

     b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorità di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate.

     4. Le autorità doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

 

     Art. 11. [23]

     L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.

 

     Art. 12. [24]

     1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5, del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.

     2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:

     - per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i), del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità;

     - per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i), del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L;

     - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

     - per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del codice, quella in cui è pronunciata la sentenza;

     - per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

     b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:

     - per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i), del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilità;

     - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

     - per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza;

     - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

     - per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilità.

     3. La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo.

 

Capitolo 5 [25]

Disposizioni applicabili alla cessazione

di validità delle informazioni vincolanti

 

     Art. 13. [26]

     Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase, e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non è valida o cessi di essere valida, l'autorità doganale che l'ha fornita ne informa al più presto la Commissione.

 

     Art. 14. [27]

     1. Quando il titolare di un'informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, desideri avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorità doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine.

     2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma, del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l'informazione vincolante, l'autorità doganale ne informa per iscritto il titolare.

 

Capitolo 6

Disposizione transitoria

 

     Art. 15.

     Rimangono valide le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale prima del 1° gennaio 1991.

     Tuttavia, le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale, e la cui validità superi la data del 1° gennaio 1997, cessano di essere valide a decorrere da tale data.

 

TITOLO III [28]

Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura della merce

 

Capitolo 1 [29]

Merci subordinate alla condizione che siano denaturate

 

     Artt. 16. - 19. [30]

 

Capitolo 2 [31]

Condizioni per la classificazione tariffaria

di talune merci, ad esempio sementi

 

     Artt. 20. - 24. [32]

 

Capitolo 3 [33]

Condizioni per la classificazione tariffaria dei

veli e delle tele da buratti, non confezionati

 

     Art. 25. [34]

 

Capitolo 4 [35]

Merci soggette alla condizione della presentazione

di un certificato di autenticità, di qualità o altro

 

     Artt. 26. - 34. [36]

 

TITOLO IV

Origine delle merci

 

Capitolo 1

Origine non preferenziale

 

Sezione 1

Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine

 

     Art. 35.

     Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.

     Per "paese" s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

 

Sottosezione 1

Materie tessili e loro manufatti della

sezione XI della nomenclatura combinata

 

     Art. 36.

     Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

 

     Art. 37.

     Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

     Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

     Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

 

     Art. 38.

     Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

     a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);

     b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;

     c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;

     ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

     d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;

     e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;

     f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

 

Sottosezione 2

Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro

manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

 

     Art. 39.

     Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

     Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

 

Sottosezione 3

Disposizioni comuni per tutti i prodotti

 

     Art. 40.

     Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

     - per "valore" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;

     - per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;

     - per "valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio" s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

 

Sezione 2

Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio

 

     Art. 41.

     1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati [37].

     2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione [38].

 

     Art. 42.

     La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

     - se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,

     - se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

 

     Art. 43.

     Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

     a) per "materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli": le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;

     b) per "pezzi di ricambio essenziali" quelli che contemporaneamente:

     - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,

     - sono caratteristici di queste merci, e

     - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

 

     Art. 44.

     Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 ("n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci") la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

     D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

 

     Art. 45.

     Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

 

     Art. 46.

     Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

     - la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;

     - la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

 

Sezione 3

Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine

 

Sottosezione 1

Disposizioni relative ai certificati generali di origine

 

     Art. 47.

     Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

     a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;

     b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:

     - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,

     - il tipo di prodotto,

     - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,

     - il nome dello speditore;

     c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

 

     Art. 48.

     1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).

     2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.

     3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.

     Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.

     Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

 

     Art. 49.

     Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato. Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.

     È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.

     Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

 

     Art. 50.

     1. Il formato del certificato è di 210 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2 o di 25-30 g/m2 quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

     3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

 

     Art. 51. [39]

     I formulari di domanda ed i certificati d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

 

     Art. 52.

     Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso. Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

 

     Art. 53.

     Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

     Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

 

     Art. 54.

     Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

     Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

 

Sottosezione 2

Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per

taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali

 

     Art. 55.

     Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.

 

a) Certificati d'origine

 

     Art. 56.

     1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.

     2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate "autorità emittenti", se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.

     3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.

     4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.

 

     Art. 57.

     1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura "originale" figurante accanto al titolo del documento. Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura "copia".

     2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.

 

     Art. 58.

     1. Il formato del certificato d'origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m2. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.

     2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

 

     Art. 59.

     1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.

     2. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

 

     Art. 60.

     1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.

     2. Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

 

     Art. 61.

     Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

     Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

 

     Art. 62.

     In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

     Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

     I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella "osservazioni" una delle seguenti diciture:

     (Omissis)

     - rilasciato a posteriori.

     (Omissis) [40]

 

b) Cooperazione amministrativa

 

     Art. 63.

     1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa.

     A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee:

     - il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;

     - il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64.

     Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.

     2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.

 

     Art. 64.

     1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.

     Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali.

     Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.

     2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviano il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.

     Qualora si soprassieda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

 

     Art. 65.

     1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.

     Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi.

     2. Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione.

 

Capitolo 2 [41]

Origine preferenziale

 

     Art. 66. [42]

     Ai fini del presente capitolo:

     a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

     b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

     c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

     d) per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti;

     e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

     f) per "prezzo franco fabbrica" nell'elenco dell'allegato 15, si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

     g) per "valore dei materiali" nell'elenco dell'allegato 15, si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, o nella repubblica beneficiaria ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Le disposizioni della presente lettera si applicano, mutatis mutandis, quando si deve determinare il valore dei materiali originari utilizzati;

     h) per "capitoli" e "voci" se intendono i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;

     i) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

     j) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

 

Sezione 1

Sistema delle preferenze generalizzate

 

Sottosezione 1

Definizione della nozione di prodotti originari

 

     Art. 67. [43]

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (in prosieguo denominati "paesi beneficiari"), si considerano prodotti originari di un paese beneficiario:

     a) i prodotti interamente ottenuti nel paese stesso a norma dell'articolo 68;

     b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 69 [44].

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando subiscono, nel paese beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

     4. Nella misura in cui la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui al paragrafo 1 e applicano una definizione dell'origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, i prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera che subiscono, in un paese beneficiario, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70 sono considerati originari di detto paese beneficiario.

     Le disposizioni del primo comma si applicano esclusivamente ai prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera (ai sensi delle norme di origine relative alle preferenze tariffarie in questione) esportati direttamente nel paese beneficiario.

     Le disposizioni del primo comma non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

     La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (Serie C) la data d'inizio d'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo comma.

     5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano a condizione che la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti comunitari.

 

     Art. 68. [45]

     1. Si considerano "interamente ottenuti" in un paese beneficiario o nella Comunità:

     a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

     b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

     c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

     d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

     e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

     f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;

     g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

     h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

     i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

     j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

     k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

     2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

     - che sono immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;

     - che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;

     - che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese beneficiario o di Stati membri;

     - il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e

     - il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.

     3. I termini "paese beneficiario" e "Comunità" comprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.

     4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 69. [46]

     Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

     Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

     Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

 

     Art. 70. [47]

     1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 69:

     a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

     b) la scomposizione e composizione di confezioni;

     c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti

     d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

     e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

     f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

     g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;

     h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

     i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;

     j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

     k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

     l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

     m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità;

     n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

     o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

     p) la macellazione degli animali. [48]

     2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese beneficiario o nella Comunità su quel prodotto.

 

     Art. 70 bis. [49]

     1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

     Ne consegue che:

     a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

     b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.

     2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

 

     Art. 71. [50]

     1. In deroga all'articolo 69, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

     2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

 

     Art. 72. [51]

     1. In deroga all'articolo 67, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario del paese stesso ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale, utilizzati nella fabbricazione del prodotto, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato (cumulo regionale).

     2. Il paese d'origine del prodotto finale è determinato a norma dell'articolo 72 bis.

     3. Il cumulo regionale si applica ai seguenti gruppi regionali distinti di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:

     a) gruppo I: Brunei-Darussalam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam;

     b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

     c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. [52]

     4. S'intende per “gruppo regionale”: il gruppo I, il gruppo II o il gruppo III, secondo il caso [53].

 

     Art. 72 bis. [54]

     1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale siano trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine è quello in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:

     a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e

     b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella prevista dall'articolo 70 nonché, per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.

     2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui sono originari i prodotti aventi il più elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.

     3. Per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.

     4. La prova del carattere originario delle merci esportate da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel primo paese.

     5. La prova del carattere originario, acquisito o conservato ai sensi dell'articolo 72, del presente articolo e dell'articolo 72 ter, di merci esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunità viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni del paragrafo 4.

     6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, è il seguente:

     - il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o trasformazione ai sensi del paragrafo 4;

     - il paese d'origine, determinato in applicazione del paragrafo 1, nel caso di merci esportate previe lavorazioni o trasformazioni supplementari.

 

     Art. 72 ter. [55]

     1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:

     a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione;

     b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e delle dichiarazioni su fattura.

     Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite i segretariati seguenti, secondo il caso:

     i) gruppo I: il segretariato generale dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN);

     ii) gruppo II: il comitato congiunto permanente per l'origine Comunità andina - Mercato comune centroamericano e Panama (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina - Mercado Común y Panamá);

     iii) gruppo III: il segretariato dell'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC). [56]

     2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri.

     3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del medesimo gruppo regionale, anche se vi sono effettuate ulteriori lavorazioni o trasformazioni.

 

     Art. 73. [57]

     Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

 

     Art. 74. [58]

     Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

 

     Art. 75. [59]

     Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

     a) energia e combustibili;

     b) impianti e attrezzature;

     c) macchine e utensili;

     d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

 

     Art. 76. [60]

     1. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente sezione ai meno progrediti fra i paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate quando ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. Detti paesi beneficiari meno progrediti sono elencati nei regolamenti CE del Consiglio e nella decisione CECA riguardanti l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate. A tal fine, il paese in questione presenta alla Commissione una domanda basata su un fascicolo giustificativo costituito a norma del paragrafo 3.

     2. Nell'esaminare le domande si tiene conto in particolare di quanto segue:

     a) dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbe notevolmente la capacità di un'industria presente nel paese di proseguire le esportazioni nella Comunità, segnatamente laddove detta applicazione possa dar luogo a cessazioni di attività;

     b) dei casi specifici in cui possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare ingenti investimenti in una data industria e laddove una deroga che favorisca la realizzazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme;

     c) dell'incidenza economica e sociale, segnatamente sull'occupazione, delle decisioni da prendere nei paesi beneficiari e nella Comunità.

     3. Per agevolare l'esame delle richieste di deroga, il paese che le presenta fornisce le informazioni più complete possibile, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

     - la denominazione del prodotto finito;

     - la natura e la quantità dei materiali originari di paesi terzi;

     - i metodi di fabbricazione;

     - il valore aggiunto;

     - i dipendenti dell'impresa in questione;

     - il previsto volume delle esportazioni nella Comunità;

     - le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;

     - la giustificazione della durata richiesta;

     - altre osservazioni.

     4. La Commissione sottopone la domanda di deroga al comitato, che delibera secondo la procedura del comitato [61].

     5. In caso di deroga, nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura di cui all'articolo 89 deve figurare la seguente dicitura:

     "Deroga - regolamento (CE) n..../...".

     6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano alle eventuali proroghe.

 

     Art. 77. [62]

     Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nel paese beneficiario o nella Comunità.

     Le merci originarie esportate dal paese beneficiario o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente:

     - che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

     - che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

 

     Art. 78. [63]

     1. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario nella Comunità o da questa nel paese beneficiario:

     a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi, tranne, in caso di applicazione dell'articolo 72, il territorio di un altro paese dello stesso gruppo regionale;

     b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;

     c) i prodotti il cui trasporto comporta l'attraversamento del territorio della Norvegia o della Svizzera e che sono in seguito riesportate, integralmente o in parte, nella Comunità, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;

     d) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli del paese beneficiario o della Comunità.

     2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

     a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

     b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

     - una descrizione esatta dei prodotti,

     - la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

     - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure

     c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

 

     Art. 79. [64]

     1. I prodotti originari spediti da un paese beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:

     a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

     b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;

     c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

     d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

     2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di origine, modulo A. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

     3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

 

Sottosezione 2

Prove dell'origine

 

     Art. 80. [65]

     I prodotti originari dei paesi beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione:

     a) di un certificato di origine, modulo A, il cui modello figura nell'allegato 17; oppure

     b) nei casi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato 18, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in prosieguo denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l'identificazione.

 

a) Certificato di origine, modulo A

 

     Art. 81. [66]

     1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 78, su presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché questo:

     - abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 93, e

     - assista la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

     2. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

     3. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

     4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine, modulo A.

     5. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario se i prodotti da esportare possono considerarsi originari ai sensi della sottosezione 1. Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene effettivamente realizzata o assicurata.

     6. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

     7. Spetta all'autorità pubblica competente del paese beneficiario accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

     8. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere compilata obbligatoriamente. La casella n. 12 reca obbligatoriamente la dicitura "Comunità europea" o l'indicazione di uno Stato membro.

     9. La data di rilascio del certificato d'origine, modulo A, viene indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, riservata all'autorità pubblica competente che rilascia il certificato, deve essere scritta a mano.

 

     Art. 82. [67]

     Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

 

     Art. 83. [68]

     Il certificato d'origine, modulo A, costituisce il documento giustificativo dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine dei prodotti e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

 

     Art. 84. [69]

     Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

 

     Art. 85. [70]

     1. In deroga all'articolo 81, paragrafo 5, il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

     a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

     b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

     2. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A conforme alle disposizioni della presente sezione.

     3. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura "Délivré a posteriori" o "Issued retrospectively".

 

     Art. 86. [71]

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di origine, modulo A, l'esportatore può richiedere alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare nella casella n. 4 la dicitura "Duplicata" o "Duplicate", nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 ter, il duplicato è valido a decorrere dalla data del certificato originale.

 

     Art. 87. [72]

     1. Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità, in Svizzera o in Norvegia. I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

     2. Il certificato di origine sostitutivo rilasciato in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 88 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti in esso descritti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.

     3. Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato.

     La casella n. 4 reca la dicitura: "Certificat de remplacement" o "Replacement certificate", nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.

     La casella n. 1 reca il nome del riesportatore.

     La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale.

     Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture contenute nel certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati.

     La casella n. 10 reca gli estremi della fattura del riesportatore.

     La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Questa casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.

     4. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale viene conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

     5. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

     6. Quando determinate merci siano ammesse nella Comunità al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in forza di una deroga prevista dall'articolo 76, la procedura di cui al presente articolo si applica unicamente per le merci destinate alla Comunità.

 

     Art. 88. [73]

     I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione di un certificato di origine sostitutivo, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 78 e sempre che la Norvegia o la Svizzera assistano la Comunità permettendo alle autorità doganali della stessa di verificare l'autenticità e l'esattezza dei certificati rilasciati. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di controllo prevista dall'articolo 94. Il termine di cui all'articolo 94, paragrafo 3, diviene otto mesi.

 

b) Dichiarazione su fattura

 

     Art. 89. [74]

     1. La dichiarazione su fattura può essere compilata:

     a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 90; oppure

     b) da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

     2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.

     3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale o altri autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.

     4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 18, in francese o in inglese. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

     5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 90, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

     6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

     a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

     b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

     Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

 

     Art. 90. [75]

     1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione.

     2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

     3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

     4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

     5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

 

     Art. 90 bis. [76]

     1. La prova del carattere originario dei prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, viene fornita presentando:

     a) un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'allegato 21; o

     b) la dichiarazione di cui all'articolo 89.

     2. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture "Pays bénéficiaires du SPG" e "PCE" o "GSP beneficiary countries" e "EC" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR. 1.

     3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

 

     Art. 90 ter. [77]

     1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

     2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

     3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

     4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

     a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;

     b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisito, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;

     c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

     d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.

     Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

 

     Art. 90 quater. [78]

     1. Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

     2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

     Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

 

     Art. 91. [79]

     1. Nei casi in cui si applica l'articolo 67, paragrafi 2, 3 e 4, le competenti autorità del paese beneficiario alle quali sia stato chiesto il rilascio di un certificato d'origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione siano stati utilizzati materiali originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera prendono in considerazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 oppure, eventualmente, la dichiarazione su fattura.

     2. I certificati d'origine, modulo A, rilasciati nel caso di cui al paragrafo 1 recano nella casella n. 4 la dicitura "Cumul CE", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse" oppure "EC cumulation".

 

     Art. 92. [80]

     La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato d'origine, modulo A, sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

     In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato d'origine, modulo A, in un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

 

Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa

 

     Art. 93. [81]

     1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione.

     La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

     2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui i nuovi paesi beneficiari ai sensi dell'articolo 97 hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

     3. La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1.

 

     Art. 93 bis. [82]

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, i paesi beneficiari osservano o fanno osservare le regole concernenti l'origine delle merci, la compilazione e il rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione delle dichiarazioni su fattura e i metodi di cooperazione amministrativa.

 

     Art. 94. [83]

     1. Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della presente sezione.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

     Qualora le autorità in questione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

     3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali della Comunità entro sei mesi. Questi risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestati riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di un paese beneficiario o della Comunità.

     4. Nel caso di certificati d'origine, modulo A, rilasciati in applicazione dell'articolo 91, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.

     5. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

     Le disposizioni di cui al primo comma si applicano fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A, rilasciati conformemente alla presente sezione.

     6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

     7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.

 

     Art. 95. [84]

     Le disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88 si applicano unicamente nell'ambito delle preferenze tariffarie accordate dalla Norvegia e dalla Svizzera per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, la Norvegia e la Svizzera applicano disposizioni analoghe a quelle della Comunità.

     La Commissione informa le autorità doganali degli Stati membri dell'adozione, da parte della Norvegia e della Svizzera, di tali disposizioni e comunica loro la data di inizio di applicazione delle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88, nonché delle disposizioni analoghe adottate dalla Norvegia e dalla Svizzera.

     L'applicazione di queste disposizioni è subordinata alla conclusione, tra la Comunità, la Norvegia e la Svizzera, di un accordo con il quale le parti si impegnino, fra l'altro, a prestarsi la necessaria assistenza reciproca in materia di cooperazione amministrativa.

 

Sottosezione 4

Ceuta e Melilla

 

     Art. 96. [85]

     1. L'espressione "la Comunità" utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

     2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese d'esportazione beneficiario del sistema di preferenze generalizzate o di Ceuta e Melilla.

     3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

     4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

     5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

 

Sottosezione 5

Disposizioni finali

 

     Art. 97. [86]

     Le merci originarie di un paese o territorio che venga ammesso o riammesso fra i beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti riportati nei regolamenti CE del Consiglio o nella decisione CECA possono beneficiare di detto sistema se sono esportate dal paese o territorio in oggetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 2.

 

Sezione 2

Paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse

unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi o territori [87]

 

Sottosezione 1

Definizione della nozione di prodotti originari

 

     Art. 98. [88]

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati "paesi o territori beneficiari"), ad esclusione di quelli contemplati nella sezione 1 e dei paesi d'oltremare associati alla Comunità, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario [89]:

     a) i prodotti interamente ottenuti nella paese o territorio beneficiario stesso a norma dell'articolo 99 [90];

     b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 100 [91].

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 101 [92].

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

 

     Art. 99. [93]

     1. Si considerano "interamente ottenuti" in un paese o territorio beneficiario o nella Comunità [94]:

     a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

     b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

     c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

     d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

     e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

     f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;

     g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

     h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

     i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

     j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

     k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

     2. Le espressione "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

     - che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;

     - che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;

     - che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese o territorio beneficiario o di Stati membri;

     - il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri; e

     - il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri. [95]

     3. I termini "paese beneficiari" e "Comunità" comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri [96].

     4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2 [97].

 

     Art. 100. [98]

     Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

     Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

     Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

 

     Art. 101. [99]

     1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 100:

     a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

     b) la scomposizione e composizione di confezioni;

     c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

     d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

     e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

     f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

     g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;

     h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

     i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;

     j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

     k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

     l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

     m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità;

     n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

     o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

     p) la macellazione degli animali. [100]

     2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nella Comunità su quel prodotto [101].

 

     Art. 101 bis. [102]

     1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

     Ne consegue che:

     a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

     b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.

     2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

 

     Art. 102. [103]

     1. In deroga all'articolo 100, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

     2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

 

     Art. 103. [104]

     Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

 

     Art.104. [105]

     Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

 

     Art. 105. [106]

     Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

     a) energia e combustibili;

     b) impianti e attrezzature;

     c) macchine e utensili;

     d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

 

     Art. 106. [107]

     Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nel paese o territorio beneficiario o nella Comunità.

     Le merci originarie esportate dal paese o territorio beneficiario o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente:

     - che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

     - che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

 

     Art. 107. [108]

     1. Sono considerate come trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nella Comunità o da questa nel paese o territorio beneficiario [109]:

     a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;

     b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato [110];

     c) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzioni di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli del paese o territorio beneficiario o della Comunità [111].

     2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

     a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

     b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

     - una descrizione esatta dei prodotti,

     - la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

     - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure

     c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio. [112]

 

     Art. 108. [113]

     1. I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:

     a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

     b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;

     c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

     d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. [114]

     2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

     3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

 

Sottosezione 2

Prova dell'origine

 

     Art .109. [115]

     I prodotti originari dei paesi o territori beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 su presentazione:

     a) di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato 21; oppure

     b) nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportata nell'allegato 22, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in prosieguo denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

 

a) Certificato di circolazione delle merci EUR. 1

 

     Art. 110. [116]

     1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 107, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di paesi o territori beneficiari, purché questi paesi o territori [117]:

     - abbiano comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 121, e

     - assistano la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

     2. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98.

     3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Per la domanda viene utilizzato il modulo il cui modello figura nell'allegato 21, debitamente compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.

     Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 vengono conservate per almeno tre anni dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione [118].

     4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

     Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità pubbliche competenti, tutte le pezze giustificative supplementari che dette autorità ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e dei processi di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.

     5. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi della presente sezione [119].

     6. Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 98, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato [120].

     7. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile [121].

     8. Spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati [122].

     9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.

     10. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata [123].

 

     Art. 111. [124]

     Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

 

     Art. 112. [125]

     Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

 

     Art. 113. [126]

     1. In deroga all'articolo 110, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

     a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

     b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

     2. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR. 1 conforme alle disposizioni della presente sezione.

     3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture [127]:

     - (Omissis)

     - "RILASCIATO A POSTERIORI"

     - (Omissis) [128]

     4. La dicitura di cui al paragrafo 3 deve figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1 [129].

 

     Art. 114. [130]

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

     2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - "DUPLICATO"

     - (Omissis) [131]

     3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

     4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

 

     Art. 115. [132]

     Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità. I certificati sostituivi di circolazione delle merci EUR.1 sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

 

b) Dichiarazione su fattura

 

     Art. 116. [133]

     1. La dichiarazione su fattura può essere compilata:

     a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 117, oppure

     b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura [134].

     2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese o territorio beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione [135].

     3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Comunità o delle autorità competenti del paese o territorio beneficiario d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione [136].

     4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

     5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 117, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

     6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

     a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

     b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

     Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

 

     Art. 117. [137]

     1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione [138].

     2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate [139].

     3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

     4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

     5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

 

     Art. 118. [140]

     1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

     2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

     3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine [141].

     4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

     a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;

     b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;

     c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

     d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità [142].

     Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

 

     Art. 119. [143]

     1. Sono ammessi come prodotti originari, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione [144].

     2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

     Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

 

     Art. 120. [145]

     La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

     In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

 

Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa

 

     Art. 121. [146]

     1. I paesi o territori beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo [147].

     2. La Commissione comunica ai paesi o territori beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 [148].

 

     Art. 122. [149]

     1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o le autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della presente sezione [150].

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del paese o territorio beneficiario d'importazione rispediscono alle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

     Qualora le autorità doganali dello Stato membro d'importazione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie [151].

     3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o delle autorità competenti del paese o territorio beneficiario entro sei mesi. Questi risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di una paese o territorio beneficiario o della Comunità [152].

     4. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali [153].

     5. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese o territorio beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste [154].

     6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno un triennio [155].

 

Sottosezione 4

Ceuta e Melilla

 

     Art. 123. [156]

     1. L'espressione "la Comunità" utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla [157].

     2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese o territorio beneficiario delle preferenze o di Ceuta e Melilla [158].

     3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

     4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

     5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

 

TITOLO V

Valore in dogana

 

Capitolo 1

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 141.

     1. Per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice e quelle del presente titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23.

     Le disposizioni della colonna n. 1 dell'allegato 23 si applicano come indicato nella corrispondente nota interpretativa della colonna n. 2.

     2. Se nel determinare il valore in dogana occorre fare riferimento ai principi di contabilità generalmente ammessi, si applicano le disposizioni dell'allegato 24 [159].

 

     Art. 142.

     1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

     a) Accordo: l'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali degli anni dal 1973 al 1979, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo trattino, del codice;

     b) merci prodotte: le merci coltivate, fabbricate od estratte;

     c) merci identiche: le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche merci peraltro conformi alla presente definizione [160];

     d) merci similari: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari [161];

     e) merci della stessa categoria o della stessa specie: le merci facenti parte di un gruppo o di un assortimento di merci prodotte da una branca di produzione particolare o da un settore particolare in una branca di produzione, e comprendenti le merci identiche o similari [162].

     2. Le espressioni "merci identiche" e "merci similari" non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di ingegneria, studio, arte o design, piani e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice in quanto tali attività sono state intraprese nella Comunità [163].

 

     Art. 143.

     1. Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se [164]:

     a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;

     b) hanno la veste giuridica di associati;

     c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;

     d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;

     e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;

     f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;

     g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se

     h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:

     - marito e moglie

     - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado

     - fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini) [165]

     - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado

     - zii/zie e nipoti

     - suoceri e generi o nuore

     - cognati e cognate.

     2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 144.

     1. Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'articolo 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, detto valore viene, in generale, basato sul prezzo da pagare a titolo di saldo in tale momento.

     2. La Commissione e gli Stati membri si consultano in seno al comitato in merito all'applicazione del paragrafo 1 [166].

 

     Art. 145. [167]

     1. Quando le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice è un prezzo calcolato proporzionalmente in funzione dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato.

     L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in libera pratica.

     2. Dopo l'immissione in libera pratica, la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci di cui trattasi, effettuata dal venditore in favore dell'acquirente, può essere presa in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 29 del codice qualora sia dimostrato alle autorità doganali:

     a) che le merci erano difettose alla data di cui all'articolo 67 del codice;

     b) che il venditore ha effettuato la modifica in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell'immissione in libera pratica delle merci;

     c) che la natura difettosa delle merci non è già stata presa in considerazione nel contratto di vendita.

     3. La modificazione del prezzo pagato o da pagare per le merci, effettuata a norma del paragrafo 2, può essere presa in considerazione soltanto qualora abbia avuto luogo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.

 

     Art. 146. [168]

     Quando il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice comprende un elemento corrispondente ad un'imposta nazionale applicabile nel paese di origine o di esportazione alle merci in questione, tale importo non viene incorporato nel valore in dogana a condizione che si possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità doganale interessata che le merci in questione sono state o saranno esentate dal pagamento dell'imposta a beneficio dell'acquirente.

 

     Art. 147.

     1. Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all'immissione in libera pratica delle merci.

     Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all'autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione. Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181 bis [169].

     2. Quando le merci vengano utilizzate in un paese terzo tra il momento della vendita e il momento dell'immissione in libera pratica, non si impone necessariamente il ricorso al metodo del valore di transazione [170].

     3. L'acquirente non deve soddisfare altra condizione se non quella di essere parte del contratto di vendita.

 

     Art. 148. [171]

     Se applicando l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del codice si stabilisce che la vendita o il prezzo delle merci importate è soggetta(o) a una condizione o a una prestazione il cui valore si può determinare in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore va considerato un pagamento indiretto al venditore da parte dell'acquirente di parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, sempreché la suddetta condizione o prestazione non si riferisca:

     a) ad un'attività cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del codice, oppure

     b) ad un elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma delle disposizioni dell'articolo 32 del codice.

 

     Art. 149.

     1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del codice, l'espressione "attività riguardanti la commercializzazione" comprende tutte le attività attinenti alla pubblicità e promozione delle vendite delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie [172].

     2. Tali attività svolte dall'acquirente si considerano svolte per conto proprio anche se derivano da un obbligo gravante sull'acquirente a seguito di un accordo con il venditore.

 

     Art. 150.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del codice (valore di transazione di merci identiche), per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quello delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una diminuzione del valore [173].

     2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci identiche in questione derivanti dalle diverse distanze e dai diversi modi di trasporto.

     3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.

     4. Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione [174].

     5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "valore di transazione di merci identiche importate" si intende il valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo [175].

 

     Art. 151.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del codice, (valore di transazione delle merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente corrispondenti a quelli delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una riduzione del valore [176].

     2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.

     3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.

     4. Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

     5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "valore di transazione di merci similari importate" si intende un valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo [177].

 

     Art. 152.

     1. a) Se le merci importate o merci importate identiche o similari sono vendute nella Comunità tal quali, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice, si basa sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate o merci identiche o similari importate, nel quantitativo complessivo maggiore, al momento o pressappoco al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, a persone non legate alle persone da cui acquistano tali merci, previa deduzione dei seguenti elementi:

     i) le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure i margini generalmente praticati per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite nella Comunità di merci importate della stessa natura o della stessa o specie;

     ii) le abituali spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute nella Comunità, e

     iii) dazi all'importazione ed altre imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci [178].

     a) bis Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

     I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente.

     i) Previa deduzione degli elementi di cui alla lettera

     a) del presente paragrafo, gli Stati Membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui alla lettera a), punto ii). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.

     ii) Il prezzo unitario può essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì.

     iii) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.

     iv) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi sono divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.

     Le merci di cui al primo comma della presente lettera a) bis sono riportate nell'allegato 26. [179]

     b) Nel caso in cui le merci importate o le merci identiche o similari importate non siano vendute al momento o pressappoco al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è basato, fatto salvo quanto peraltro disposto dal paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale sono vendute, tal quali, nella Comunità le merci importate o merci identiche o similari importate alla data più ravvicinata dopo l'importazione delle merci oggetto della valutazione, e comunque entro novanta giorni dalla loro importazione [180].

     2. Nel caso in cui le merci importate, o le merci identiche o similari importate non siano vendute tal quali nella Comunità, su richiesta dell'importatore, il valore in dogana è basato sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate, dopo lavorazione o trasformazione successiva, nella massima quantità complessiva a persone residenti nella Comunità non legate alle persone da cui acquistano tali merci, tenuto conto del valore aggiunto connesso a tale lavorazione o trasformazione e delle deduzioni previste dal paragrafo 1, lettera a) [181].

     3. Ai fini del presente articolo, il prezzo unitario al quale sono vendute le merci nella massima quantità complessiva è il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unità a persone non legate alle persone da cui acquistano le merci in questione al primo livello commerciale successivo all'importazione al quale si effettuano le vendite [182].

     4. Per stabilire il prezzo unitario ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si dovrebbe tener conto delle vendite effettuate nella Comunità a persone che forniscono direttamente o indirettamente senza spese o a costo ridotto uno o più elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice per l'impiego nell'ambito della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate [183].

     5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), "la data più ravvicinata" è la data alla quale si effettuano vendite delle merci importate o di merci identiche o similari importate in quantitativi sufficienti a stabilire il prezzo unitario [184].

 

     Art. 153.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del codice (valore calcolato), l'autorità doganale non può richiedere o imporre a una persona non residente nella Comunità di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare tale valore. Le informazioni fornite dal produttore delle merci per determinare il valore in dogana a norma del presente articolo possono tuttavia essere verificate in un paese non facente parte della Comunità dall'autorità doganale di uno Stato membro, con l'accordo del produttore e a condizione che detta autorità dia un preavviso sufficiente all'autorità del paese in questione e che questa ultima dia il suo assenso all'inchiesta.

     2. Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, del codice comprende il costo degli elementi indicati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del codice.

     Esso comprende inoltre il valore, nella proporzione adeguata, di ogni prodotto o servizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice fornito direttamente o indirettamente, dall'acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice effettuati nella Comunità è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore [185].

     3. Se per determinare il valore calcolato si utilizzano informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome, l'autorità doganale comunica al dichiarante, su richiesta di quest'ultimo, la fonte di tali informazioni, dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sui suddetti dati, fatto salvo l'articolo 15 del codice [186].

     4. Le "spese generali" di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino, del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di commercializzazione delle merci per l'esportazione non compresi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, del codice [187].

 

     Art. 154. [188]

     Se i contenitori di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del codice sono destinati ad essere riutilizzati per importazioni successive, il relativo costo viene ripartito, su richiesta del dichiarante, in maniera adeguata, conformemente ai principi di contabilità generalmente ammessi.

 

     Art. 155. [189]

     Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo degli schizzi preliminari di design.

 

     Art. 156.

     Quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione l'articolo 33, lettera c), del codice si applica mutatis mutandis.

 

     Art. 156 bis. [190]

     1. Le autorità doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:

     - in deroga all'articolo 32, paragrafo 2, del codice, alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,

     - in deroga all'articolo 33 del codice, alcuni elementi che non devono essere inclusi nel valore in dogana, qualora i relativi importi non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,

     - siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.

     In questo caso, il valore dichiarato in dogana non va considerato provvisorio ai sensi dell'articolo 254, secondo trattino.

     2. L'autorizzazione sarà concessa a condizione che:

     a) l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 259 rappresenta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato,

     b) il ricorso all'applicazione degli articoli 30 e 31 del codice sembra inappropriato, in particolari circostanze,

     c) vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da percepire nel periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di autorizzazione,

     d) ciò non implichi distorsioni della concorrenza.

 

Capitolo 2

Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza

 

     Art. 157.

     1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti:

     - alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e "know-how" per la fabbricazione);

     - alla vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);

     - all'impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d'autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).

     2. Indipendentemente dai casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:

     - si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e

     - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.

 

     Art. 158.

     1. Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o da pagare dev'essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a tali merci [191].

     2. Se le merci vengono importate non assiemate o devono subire solo lavorazioni secondarie prima di essere rivendute (ad esempio diluizione o imballaggio), ciò non impedisce di considerare attinente alle merci importate un corrispettivo o un diritto di licenza.

     3. Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all'importazione, si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell'allegato 23 e relativa all'articolo 32, paragrafo 2, del codice.

 

     Art. 159. [192]

     Al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se:

     - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione,

     - le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e

     - l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

 

     Art. 160.

     Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.

 

     Art. 161.

     Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.

     Tuttavia, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate.

 

     Art. 162.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.

 

Capitolo 3

Disposizioni relative al luogo d'introduzione nella Comunità

 

     Art. 163.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 33, lettera a), del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità si intende:

     a) per le merci trasportate via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che detto trasbordo venga certificato dall'autorità doganale del porto in questione;

     b) per le merci trasportate via mare senza trasbordo e poi per via navigabile, il primo porto - situato all'imboccatura o a monte del fiume o del canale - in cui si può effettuare lo scarico delle merci, a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il nolo dovuto fino al porto di sbarco è superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato;

     c) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su strada, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale;

     d) per le merci trasportate per altre vie, il luogo in cui si attraversa la frontiera terrestre del territorio doganale della Comunità.

     2. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, bulgaro, russo, rumeno, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori [193].

     3. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate via mare a destinazione in un'altra parte del suddetto territorio si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci siano trasportate direttamente al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, bulgaro, russo, rumeno, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. [194].

     5. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate direttamente da uno dei territori francesi d'oltremare verso un'altra parte del territorio doganale della Comunità o viceversa, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo di cui ai paragrafi 1 e 2 situato nella parte del territorio doganale della Comunità da cui provengono le merci, a condizione che esse vi siano state scaricate o trasbordate e tali operazioni siano state certificate dall'autorità doganale.

     6. Quando non sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 5, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo previsto al paragrafo 1, situato nella parte del territorio doganale della Comunità dove avviene la consegna delle merci.

 

Capitolo 4

Disposizioni relative alle spese di trasporto

 

     Art. 164.

     Per l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 33, lettera a), del codice,

     a) quando le merci sono trasportate con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, si ripartiscono le spese di trasporto in proporzione alla distanza coperta all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non si fornisca all'autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per trasportare le merci fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;

     b) quando le merci sono fatturate a un prezzo unico franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo. Tale deduzione sarebbe tuttavia ammessa a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera è inferiore al prezzo unico franco destinazione [195];

     c) quando il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

 

     Art. 165.

     1. Il valore in dogana delle merci comprende tutte le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel paese di importazione.

     2. Per determinare il valore delle merci formanti oggetto di spedizioni di carattere non commerciale, tuttavia, tali tasse non comportano alcuna rettifica del valore dichiarato.

     3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle m

     merci trasportate dai servizi postali espressi denominati EMS-Datapost (in Danimarca EMS- Jetpost, in Germania EMS-Kurierpostsendungen, in Italia CAI-Post).

 

     Art. 166.

     Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci si determinano applicando le regole e le percentuali di cui all'allegato 25.

 

Capitolo 5 [196]

Valutazione dei supporti informatici destinati ad essere

impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati

 

     Art. 167. [197]

 

Capitolo 6

Disposizioni relative ai tassi di cambio

 

     Art. 168. [198]

     Ai fini degli articoli da 169 a 172 del presente capitolo,

     a) per "tasso constatato" si intende:

     - l'ultimo tasso di cambio di vendita constatato in rapporto alle transazioni commerciali sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro interessato, oppure

     - ogni altro tasso di cambio così constatato e indicato da tale Stato membro come "tasso constatato", a condizione che corrisponda con la massima fedeltà possibile al valore corrente della moneta in questione nelle transazioni commerciali;

     b) per "pubblicato" si intende reso pubblico secondo le modalità previste dallo Stato membro interessato;

     c) per "moneta" si intende qualsiasi unità monetaria utilizzata come mezzo di pagamento tra autorità monetarie o sul mercato internazionale.

 

     Art. 169.

     1. Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi, al momento di tale determinazione, in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare tale valore nella moneta dello Stato membro interessato è quello constatato il penultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo [199].

     2. Il tasso constatato il penultimo mercoledì del mese si applica durante tutto il mese successivo, a meno che non venga sostituito da un tasso stabilito in applicazione dell'articolo 171 [200].

     3. Se il penultimo mercoledì del mese di cui al paragrafo 1 non si constata un tasso di cambio o se tale tasso di cambio viene constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso constatato quel mercoledì l'ultimo tasso constatato e pubblicato per la moneta in questione nei quattordici giorni precedenti [201].

 

     Art. 170. [202]

     Qualora non si possa stabilire un tasso di cambio in applicazione delle disposizioni dell'articolo 169, il tasso di cambio da utilizzare per l'applicazione dell'articolo 35 del codice è stabilito dallo Stato membro interessato e corrisponde con la massima fedeltà possibile al valore corrente della moneta in questione nelle transazioni commerciali, espresso nella divisa di quello Stato membro.

 

     Art. 171.

     1. Quando il tasso di cambio constatato l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5% o più dal tasso stabilito, a norma dell'articolo 169, per essere applicato il mese successivo, a decorrere dal primo mercoledì di tale mese si applica il primo tasso in sostituzione del secondo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del codice [203].

     2. Se durante un periodo di applicazione di cui alle disposizioni precedenti il tasso di cambio constatato un mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5% o più dal tasso utilizzato in applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il primo sostituisce il secondo ed entra in vigore il mercoledì successivo quale tasso da utilizzare ai fini dell'articolo 35 del codice. Questo tasso sostitutivo resta in vigore fino al termine del mese in corso, sempreché non venga a sua volta sostituito in virtù di quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo [204].

     3. Qualora in uno Stato membro un mercoledì il tasso di cambio non sia constatato o sia constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 in tale Stato membro il tasso constatato è l'ultimo tasso constatato e pubblicato prima del mercoledì in questione [205].

 

     Art. 172. [206]

     Quando l'autorità doganale di uno Stato membro autorizzi un dichiarante a fornire o a comunicare in un secondo tempo taluni elementi relativi alla dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in forma di dichiarazione periodica, la suddetta autorizzazione può disporre, su richiesta del dichiarante, l'impiego di un unico tasso per la conversione degli elementi costitutivi del valore in dogana espressi in una determinata valuta nella moneta nazionale dello Stato membro interessato. In tal caso, tra i tassi constatati in conformità al presente capitolo si utilizza quello applicabile il primo giorno del periodo coperto dalla dichiarazione in causa.

 

Capitolo 7

Procedure semplificate per determinate merci deperibili

 

     Art. 173. [207]

     [1. Ai fini della determinazione del valore in dogana dei prodotti di cui all'allegato 26, la Commissione stabilisce, per ogni singola classificazione, un valore unitario per quintale netto di peso, espresso nelle monete degli Stati membri.

     I valori unitari si applicano per periodi di quattordici giorni, a decorrere da un venerdì [208].

     2. I valori unitari sono stabiliti in base ai seguenti elementi, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per ogni singola classificazione:

     a) il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, espresso nella moneta dello Stato membro in questione per quintale netto di peso e calcolato in base al prezzo delle merci non avariate nei centri di commercializzazione di cui all'allegato 27 nel periodo di riferimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1 [209];

     b) i quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile e soggetti a riscossione di dazi all'importazione.

     3. Il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, si calcola in base ai proventi lordi delle vendite effettuate tra importatori e grossisti. Per quanto riguarda i centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis, tuttavia, i proventi lordi sono quelli registrati al livello commerciale al quale le merci in questione sono più comunemente vendute su tali centri di commercializzazione.

     Dalla cifra così calcolata si deducono:

     - un margine di commercializzazione del 15% per i centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis e dell'8% per gli altri centri di commercializzazione;

     - le spese di trasporto e di assicurazione all'interno del territorio doganale;

     - un importo forfettario di 5 ECU a copertura di tutte le altre spese da non incorporare nel valore in dogana. Detto importo va convertito nelle monete degli Stati membri sulla base degli ultimi tassi in vigore stabiliti in conformità dell'articolo 18 del codice;

     - i dazi all'importazione ed altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana [210].

     4. Gli Stati membri possono fissare deduzioni forfettarie per le spese di trasporto e di assicurazione di cui al paragrafo 3. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono immediatamente comunicati alla Commissione.]

 

     Art. 174. [211]

     [1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a), è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi valori unitari.

     2. I prezzi unitari medi vengono notificati dagli Stati membri entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui si stabiliscono i valori unitari a norma dell'articolo 173. Se tale giorno è festivo, la notifica si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente.

     3. I quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile per ogni singola classificazione vengono comunicati da tutti gli Stati membri alla Commissione entro il 15 giugno dell'anno successivo.]

 

     Art. 175. [212]

     [1. I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, sono stabiliti dalla Commissione ogni due martedì in base alla media ponderata dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a), in rapporto ai quantitativi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera b).

     2. Per determinare la media ponderata, si convertono in ECU tutti i prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a), in base agli ultimi tassi di conversione determinati dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima della settimana in cui si devono stabilire i valori unitari. Per riconvertire i valori unitari così ottenuti nelle monete degli Stati membri si applicano gli stessi tassi di conversione [213].

     3. Gli ultimi valori unitari pubblicati rimangono in vigore fino alla pubblicazione di nuovi valori unitari. Tuttavia, nel caso di forti fluttuazioni di prezzo in uno o più Stati membri, ad esempio in conseguenza di un'interruzione delle importazioni di un determinato prodotto, si possono determinare nuovi valori unitari in base ai prezzi effettivamente praticati al momento della fissazione di tali valori.]

 

     Art. 176. [214]

     [1. Si considerano avariate le partite che al momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana contengono almeno il 5% di prodotto inadatto al consumo umano nello stato in cui si trova, o il valore delle quali si è ridotto almeno del 20% rispetto al prezzo medio di mercato del prodotto sano.

     2. La valutazione delle partite avariate può avvenire nei modi seguenti:

     - applicando, previa selezione, i valori unitari alla parte sana, e distruggendo sotto controllo doganale la parte avariata;

     - applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano dopo aver dedotto dal peso della partita una percentuale pari alla quota avariata constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale;

     - applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano ridotti della percentuale di prodotto avariato constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale.]

 

     Art. 177. [215]

     [1. Dichiarando o facendo dichiarare il valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati facendo riferimento ai valori unitari stabiliti in applicazione del presente capitolo, l'interessato aderisce al sistema delle procedure semplificate per l'anno civile in corso per quanto riguarda il prodotto o i prodotti in questione.

     2. Qualora l'interessato in un secondo tempo richieda l'applicazione di un metodo diverso dalle procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati, l'autorità doganale dello Stato membro in causa può comunicargli che è escluso dal beneficio delle procedure semplificate per il prodotto o i prodotti in questione per il resto dell'anno civile in corso; tale esclusione può essere estesa all'anno civile successivo. La misura di esclusione notificata dall'autorità doganale dello Stato membro viene comunicata tempestivamente alla Commissione, che a sua volta informa al più presto le autorità doganali degli altri Stati membri.]

 

Capitolo 8

Dichiarazione degli elementi e fornitura dei relativi documenti

 

     Art. 178.

     1. Qualora sia necessario determinare il valore in dogana ai fini dell'applicazione degli articoli da 28 a 36 del codice, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore) compilata su un modulo D.V. 1 corrispondente al facsimile figurante nell'allegato 28, eventualmente integrata da uno o più moduli D.V. 1 BIS corrispondenti al facsimile figurante nell'allegato 29.

     2. La dichiarazione del valore di cui al paragrafo 1 deve essere compilata solo da una persona che risieda nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative informazioni.

     Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b, secondo trattino, e paragrafo 3 [216].

     3. Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 29 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere una dichiarazione redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 1. In tal caso, la persona di cui al paragrafo 2 è tenuta a fornire o a far fornire all'autorità doganale in questione le altre informazioni eventualmente richieste per la determinazione del valore in dogana a norma di un altro articolo del predetto codice; tali informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità stabilite dall'autorità doganale.

     4. Fatta salva la possibilità di applicare disposizioni repressive, la presentazione di una dichiarazione di cui al paragrafo 1 in un ufficio doganale equivale a un'assunzione di responsabilità da parte della persona di cui al paragrafo 2 in merito:

     - alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,

     - all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e

     - all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.

     5. Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana viene determinato con il sistema delle procedure semplificate stabilito in conformità delle disposizioni degli articoli da 173 a 177 [217].

 

     Art. 179.

     1. Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione prevista dall'articolo 178, paragrafo 1, o parte di tale dichiarazione, nei seguenti casi:

     a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 10.000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario [218];

     b) quando le importazioni in questione non abbiano carattere commerciale;

     c) quando l'indicazione degli elementi in questione non sia necessaria per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla predetta tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale.

     2. L'importo espresso in ECU di cui al paragrafo 1, lettera a), è convertito conformemente all'articolo 18 del codice. L'autorità doganale può arrotondare per eccesso o per difetto quest'ultimo valore. L'autorità doganale può mantenere invariato il controvalore in divisa nazionale dell'importo determinato in ECU se, al momento dell'adeguamento annuale previsto dall'articolo 18 del codice, la conversione del suddetto importo, prima dell'arrotondamento previsto dal presente paragrafo, porta ad un aumento inferiore al 5% o a una riduzione di tale controvalore.

     3. Nel caso di un traffico continuo di merci d'importazione fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere che vengano forniti tutti gli elementi previsti dall'articolo 178, paragrafo 1, a sostegno di ogni dichiarazione in dogana, ma deve richiederli ogniqualvolta muti la situazione e almeno ogni tre anni.

     4. Qualora si rilevi che è venuta o viene a mancare una condizione necessaria per la concessione di un'esenzione ai sensi del presente articolo, si può ritirare tale esenzione e richiedere la presentazione di un modulo D.V. 1.

 

     Art. 180.

     Quando si utilizzino sistemi computerizzati o le merci in questione formino oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, l'autorità doganale può autorizzare variazioni di forma nella presentazione dei dati richiesti per determinare il valore in dogana.

 

     Art. 181.

     1. La persona di cui all'articolo 178, paragrafo 2, deve fornire all'autorità doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore in dogana delle merci importate. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, tale copia viene conservata dall'autorità doganale.

     2. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, e la fattura relativa alle merci importate è intestata ad una persona residente in uno Stato membro diverso da quello in cui il valore in dogana viene dichiarato, il dichiarante fornisce all'autorità doganale due copie della predetta fattura. Di queste copie, una viene conservata dall'autorità doganale e l'altra, corredata del timbro dell'ufficio in causa e del numero di registrazione della dichiarazione, viene restituita al dichiarante che la trasmette alla persona cui è intestata la fattura.

     3. L'autorità doganale può estendere le disposizioni del paragrafo 2 ai casi in cui l'intestatario della fattura risieda nello Stato membro in cui viene dichiarato il valore in dogana.

 

     Art. 181 bis. [219]

     1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale.

     2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.

 

TITOLO VI

Introduzione delle merci nel territorio doganale

 

Capitolo 1

Visita delle merci e prelevamento

di campioni da parte dell'interessato

 

     Art. 182.

     1. La visita delle merci di cui all'articolo 42 del codice è ammessa su richiesta verbale della persona abilitata a dare alle merci una destinazione doganale, a meno che l'autorità doganale, considerate le circostanze, non reputi necessaria la presentazione di una richiesta scritta.

     Il prelevamento di campioni può essere autorizzato unicamente su richiesta scritta dell'interessato.

     2. Le richieste scritte di cui al paragrafo 1 devono essere presentate, firmate dall'interessato, all'autorità doganale in causa. Esse devono recare le indicazioni seguenti:

     - cognome, nome e indirizzo del richiedente,

     - luogo ove si trovano le merci,

     - numero della dichiarazione sommaria, quando questa sia già stata presentata, salvo i casi in cui l'autorità doganale s'incarichi dell'apposizione di questa indicazione, oppure riferimento al regime doganale precedente, o, ancora, informazioni necessarie ad identificare il mezzo di trasporto sul quale si trovano le merci,

     - ogni altra indicazione necessaria all'identificazione delle merci.

     L'autorità doganale concede l'autorizzazione su richiesta dell'interessato. Quando trattasi di una richiesta di prelevamento di campioni, la suddetta autorità indica la quantità di merci da prelevare.

     3. La visita preventiva delle merci ed il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell'autorità doganale che ne fissa le modalità caso per caso.

     Il disimballaggio, la pesatura, il successivo reimballaggio ed ogni altra manipolazione delle merci vengono effettuati a rischio e a spese dell'interessato. Le eventuali spese di analisi sono ugualmente a carico di quest'ultimo.

     4. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l'ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale. Ai residui si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.

 

Capitolo 2

Dichiarazione sommaria

 

     Art. 183.

     1. La dichiarazione sommaria deve essere firmata dalla persona che la redige.

     2. La dichiarazione sommaria è vistata dall'autorità doganale e conservata dalla stessa per controllare che le merci cui si riferisce vengano assegnate ad una destinazione doganale nei termini stabiliti nell'articolo 49 del codice.

     3. La dichiarazione sommaria per merci che, prima della loro presentazione in dogana, hanno circolato vincolate ad una procedura di transito è costituita dall'esemplare del documento di transito destinato all'ufficio doganale di destinazione.

     4. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione sommaria venga fatta con procedimenti informatici. In tal caso, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono adattate in conseguenza [220].

 

     Art. 184.

     1. Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui all'articolo 183, paragrafo 1, è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta dell'autorità doganale, le merci che hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto su cui si trovano.

     2. Chiunque, dopo il loro scarico, detenga in seguito le merci per provvedere alla loro rimozione o al loro immagazzinamento, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di ripresentare le merci nella loro integralità ad ogni richiesta dell'autorità doganale.

 

Capitolo 3

Custodia temporanea

 

     Art. 185.

     1. Quando i luoghi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del codice siano stati autorizzati in via permanente a ricevere merci in custodia temporanea, tali luoghi sono denominati "magazzini di custodia temporanea".

     2. Per garantire l'applicazione della normativa doganale l'autorità doganale può esigere, quando non gestisca direttamente il magazzino di custodia temporanea:

     a) che i magazzini di custodia temporanea siano chiusi a doppia chiave, di cui una tenuta dalla stessa autorità doganale;

     b) che la persona che gestisce il magazzino di custodia temporanea tenga una contabilità di magazzino che permetta di seguire i movimenti delle merci.

 

     Art. 186.

     L'introduzione delle merci in un magazzino di custodia temporanea avviene in base alla dichiarazione sommaria. Tuttavia l'autorità doganale può richiedere la presentazione di una dichiarazione specifica redatta su un formulario conforme al modello da essa stabilito.

 

     Art. 187.

     Fatto salvo l'articolo 56 del codice e le disposizioni applicabili alla vendita in dogana sono tenute a dare attuazione alle disposizioni prese dall'autorità doganale, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del codice ed a sostenerne le spese, le persone che hanno effettuato la dichiarazione sommaria o, quando siffatta dichiarazione non sia stata depositata, le persone di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del codice.

 

     Art. 188. [221]

 

Capitolo 4

Disposizioni particolari applicabili

alle merci spedite per via marittima o aerea

 

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 189.

     Quando le merci provenienti da paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea e inoltrate con un titolo di trasporto unico, per la stessa via e senza trasbordo verso un altro porto o aeroporto della Comunità, sono presentate in dogana ai sensi dell'articolo 40 del codice solo nel porto o aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.

 

Sezione 2

Disposizioni particolari applicabili ai bagagli a

mano ed a quelli registrati nel traffico viaggiatori

 

     Art. 190.

     Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si intende per:

     a) aeroporto comunitario: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità;

     b) aeroporto comunitario di carattere internazionale: qualsiasi aeroporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi;

     c) volo intracomunitario: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aeroporto non comunitario;

     d) porto comunitario: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità;

     e) traversata marittima intracomunitaria: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati;

     f) imbarcazioni da diporto: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;

     g) aeromobili da turismo o d'affari: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;

     h) bagagli: tutti gli oggetti trasportati, in qualunque modo, dalla persona nel corso del suo viaggio.

 

     Art. 191.

     Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati:

     - registrati: quando, dopo la registrazione nell'aeroporto di partenza, non sono accessibili per la persona nel corso del volo, né, eventualmente, durante lo scalo di cui all'articolo 192, punti 1 e 2, e all'articolo 194, punti 1 e 2, del presente capitolo.

     - a mano quando la persona li porta con sé nella cabina dell'aeromobile.

 

     Art. 192.

     Qualsiasi controllo e formalità applicabili:

     1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, i bagagli sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi quando l'interessato non sia in grado di fornire la prova, considerata sufficiente dalle autorità competenti, del carattere comunitario dei beni trasportati;

     2) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di proseguire detto volo a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati nell'aeroporto di partenza, purché quest'ultimo sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, un controllo dei bagagli a mano può essere effettuato nell'aeroporto comunitario di scalo per accertare che i beni in essi contenuti siano conformi alle condizioni prescritte per la libera circolazione all'interno della Comunità;

     3) ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo che è effettuato dalla stessa nave e che comporta percorsi successivi che sono iniziati o prevedono uno scalo o terminano in un porto non comunitario, sono effettuati nel porto in cui questi bagagli sono, a seconda dei casi, imbarcati o sbarcati.

 

     Art. 193.

     Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano:

     1) imbarcazioni da diporto, sono effettuati, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione di tali imbarcazioni, in qualsiasi porto comunitario;

     2) aeromobili da turismo o d'affari, sono effettuati:

     - nel primo aeroporto di arrivo, il quale deve essere un aeroporto comunitario di carattere internazionale, per i voli provenienti da un aeroporto non comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario;

     - nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale per i voli provenienti da un aeroporto comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare dopo uno scalo, un volo a destinazione di un aeroporto non comunitario.

 

     Art. 194.

     1. Ove i bagagli arrivino in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e siano trasbordati, nello stesso aeroporto comunitario, su un altro aeromobile effettuante un volo intracomunitario:

     - qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di arrivo del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

     - qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nel primo aeroporto comunitario di carattere internazionale; un controllo supplementare di tali bagagli può aver luogo, in via eccezionale, nell'aeroporto d'arrivo del volo intracomunitario, quando esso risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;

     - un controllo dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nel primo aeroporto comunitario quando tale controllo supplementare risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.

     2. Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto comunitario, su un aeromobile effettuante un volo intracomunitario e siano trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario:

     - qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

     - qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale; in via eccezionale, un controllo preventivo di tali bagagli può essere effettuato nell'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;

     - un controllo supplementare dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nell'ultimo aeroporto comunitario quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.

     3. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter.

     4. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter.

     5. Gli Stati membri possono effettuare, nell'aeroporto comunitario a carattere internazionale in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:

     - provenienti da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in un aeroporto comunitario a carattere internazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale;

     - imbarcati su un aeromobile in un aeroporto a carattere internazionale per poi essere trasbordati in un altro aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario.

 

     Art. 195.

     Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

     - all'arrivo delle persone non possa essere effettuato anteriormente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni,

     - alla partenza delle persone non possa essere effettuato successivamente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni,

     - all'arrivo delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni anteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio,

     - alla partenza delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni posteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio.

 

     Art. 196.

     I bagagli registrati in un aeroporto comunitario sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta nello stesso aeroporto. Il modello dell'etichetta e le sue caratteristiche tecniche figurano nell'allegato 30.

 

     Art. 197.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di "aeroporto comunitario di carattere internazionale", di cui all'articolo 190, lettera b). La Commissione pubblica tale elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

 

TITOLO VII

Dichiarazione in dogana - Procedura normale

 

Capitolo 1

Dichiarazione in dogana fatta per iscritto

 

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 198.

     1. Qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata.

     2. Sono considerati costituire una sola merce gli elementi costitutivi di complessi industriali che formano oggetto di un unico codice nella nomenclatura combinata.

 

     Art. 199. [222]

     1. Fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:

     - l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,

     - l'autenticità dei documenti acclusi, e

     - l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato.

     2. Quando il dichiarante utilizza sistemi informatici per la stampa delle dichiarazioni in dogana, l'autorità doganale può prevedere che la firma manoscritta sia sostituita da un altra tecnica di identificazione eventualmente basata sull'uso di codici. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorità doganali.

     L'autorità doganale può altresì prevedere che le dichiarazioni redatte a mezzo dei sistemi informatici delle dogane siano direttamente autenticate da tali sistemi anziché mediante apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente.

     3. L'autorità doganale può consentire, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, che determinati elementi della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 siano sostituiti dalla trasmissione elettronica, all'ufficio doganale all'uopo designato, di tali elementi, se del caso in forma codificata.

 

     Art. 200.

     I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dall'autorità doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui possono essere utilizzati dall'interessato per altre operazioni. In quest'ultimo caso, l'autorità doganale prenderà le disposizioni necessarie affinché tali documenti possano essere utilizzati solo per il quantitativo o il valore per il quale restano validi.

 

     Art. 201.

     1. La dichiarazione deve essere depositata nell'ufficio doganale in cui sono state presentate le merci. Essa può essere depositata non appena abbia avuto luogo tale presentazione.

     2. L'autorità doganale può autorizzare il deposito della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentarle le merci. In tal caso, l'autorità doganale può fissare un termine per tale presentazione, stabilito in base alle circostanze. Trascorso tale termine, la dichiarazione si considera non depositata.

     3. Qualora sia stata depositata una dichiarazione prima dell'arrivo delle merci cui essa si riferisce nell'ufficio doganale o in altro luogo designato dall'autorità doganale, essa può essere accettata soltanto dopo la presentazione delle merci in dogana.

 

     Art. 202.

     1. Il deposito della dichiarazione nell'ufficio doganale competente va effettuato nei giorni e nelle ore di apertura del medesimo.

     Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare, su richiesta e a spese del dichiarante, il deposito della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura.

     2. È equiparata al deposito della dichiarazione in un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra l'autorità doganale e l'interessato.

 

     Art. 203.

     La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione medesima.

 

     Art. 204.

     L'autorità doganale può ammettere o esigere che le rettifiche di cui all'articolo 65 del codice siano effettuate con il deposito di una nuova dichiarazione destinata a sostituire quella iniziale. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale in causa è la data di accettazione della dichiarazione iniziale.

 

Sezione 2

Formulari da utilizzare

 

     Art. 205.

     1. Il modello ufficiale per la dichiarazione in dogana delle merci fatta per iscritto, nel quadro della procedura normale, ai fini del loro vincolo ad un regime doganale o della loro riesportazione, conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del codice, è il documento amministrativo unico.

     2. Possono anche essere utilizzati a tal fine altri formulari, qualora le disposizioni del regime doganale in causa lo prevedano.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:

     - la dispensa dalla dichiarazione scritta prevista dagli articoli da 225 a 236 per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o l'ammissione temporanea,

     - la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1 quando si applichino le disposizioni particolari previste dagli articoli 237 e 238 per le spedizioni postali di lettere e pacchi,

     - l'impiego di formulari speciali per facilitare la dichiarazione in casi particolari, quando l'autorità doganale l'autorizzi,

     - la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1, in caso di accordi o intese conclusi(e) o da concludere tra le amministrazioni di due o più Stati membri al fine di ulteriormente semplificare le formalità per tutti o parte degli scambi tra detti Stati membri,

     - la possibilità per gli interessati di utilizzare distinte di carico per l'espletamento delle formalità di transito comunitario, per le spedizioni concernenti diverse categorie di merci,

     - la stampa con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, all'occorrenza su carta vergine, di dichiarazioni d'importazione, transito o di esportazione, e di documenti comprovanti il carattere comunitario delle merci non vincolate al regime di transito comunitario interno,

     - la possibilità per gli Stati membri, quando ci si avvalga di un sistema di trattamento informatizzato delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1, sia costituita dal documento unico stampato dal sistema di cui sopra.

     4. [223].

     5. Quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione di esportazione, di riesportazione, d'importazione o di vincolo ad un altro regime doganale, gli Stati membri possono richiedere soltanto documenti amministrativi:

     - espressamente istituiti o previsti da atti comunitari,

     - richiesti in virtù di convenzioni internazionali compatibili con il trattato,

     - richiesti agli operatori per permettere loro di beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di un'agevolazione specifica,

     - richiesti, nel rispetto delle disposizioni del trattato, per applicare normative specifiche qualora ciò non sia possibile mediante l'utilizzazione dell'unico documento di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 206.

     Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della completa soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'esemplare n. 2, oppure, secondo il caso, l'esemplare n. 7 dei formulari utilizzati negli scambi con la Spagna e il Portogallo oppure tra questi due Stati membri viene distrutto. Esso è, inoltre, utilizzato nell'ambito degli scambi di merci comunitarie tra le parti del territorio doganale della Comunità alle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio e le parti di detto territorio alle quali le suddette disposizioni non si applicano, ovvero nell'ambito degli scambi tra le parti di detto territorio in cui le suddette disposizioni non si applicano.

 

     Art. 207.

     Fatto salvo l'articolo 205, paragrafo 3, le amministrazioni doganali degli Stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'adempimento delle formalità d'importazione o d'esportazione, alla presentazione di taluni esemplari del documento unico destinati all'autorità di questo Stato membro, a condizione che i dati in causa siano disponibili su altri supporti.

 

     Art. 208.

1. Il documento amministrativo unico deve essere presentato in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.

     2. Quando il regime di transito comunitario o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo.

     3. I fascicoli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ricavati:

     - da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 31, oppure

     - segnatamente, in caso di stampa con un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, da due insiemi successivi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 32.

     4. Fatti salvi gli articoli 205, paragrafo 3, da 222 a 224 e da 254 a 289, i formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari previsti per l'espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.

     Questi fascicoli sono ricavati:

     - da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 33,

     oppure

     - da due insiemi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 34.

     I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.

     5. In deroga al paragrafo 4, l'autorità doganale può prevedere il non uso dei formulari complementari qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni che provveda alla loro edizione.

 

     Art. 209.

     1. Ove si applichi l'articolo 208, paragrafo 2, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, obbligato principale o rappresentante dell'uno o dell'altro.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.

     Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l'ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.

 

     Art. 210.

     Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.

 

     Art. 211.

     La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità.

     Ove occorra, l'autorità doganale dello Stato membro di destinazione può chiedere al dichiarante o a colui che lo rappresenta nello Stato membro di cui trattasi, la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato. La traduzione si sostituisce alle indicazioni della dichiarazione in oggetto.

     In deroga al comma precedente, la dichiarazione deve essere fatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione ogniqualvolta la dichiarazione in quest'ultimo Stato membro venga fatta su esemplari di dichiarazione diversi da quelli inizialmente presentati all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza.

 

     Art. 212.

     1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, deve essere compilato conformemente alle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato 37 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.

     2. L'autorità doganale agevolerà in ogni modo gli utilizzatori affinché dispongano del libretto di istruzioni di cui al paragrafo 1.

     3. L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le predette istruzioni.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui all'allegato 37. La Commissione pubblica l'elenco di tali dati [224].

 

     Art. 213.

     I codici da utilizzare per compilare il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, figurano nell'allegato 38.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per le caselle 37, seconda suddivisione, 44 e 47, prima suddivisione. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici [225].

 

     Art. 214.

     Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, il dichiarante può utilizzare a tal fine e per quanto necessario esemplari supplementari o fotocopie del predetto formulario.

     Detti esemplari supplementari o dette fotocopie devono essere firmati(e) dal dichiarante, presentati(e) all'autorità doganale competente e vidimati(e) da quest'ultima alla stessa stregua del documento unico. Essi sono accettati dall'autorità doganale allo stesso titolo dei documenti originali, sempreché la loro qualità e la loro leggibilità siano ritenute soddisfacenti dalla predetta autorità.

 

     Art. 215.

     1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, è stampato su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 gr al metro quadrato. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

     La carta è di color bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (per quanto riguarda la prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

     I formulari sono stampati in verde. [226]

     2. Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

     3. I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore e precisamente:

     a) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 31 e 33:

     - gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;

     - gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;

     b) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 32 e 34, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

     La larghezza di questi bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro.

     4. L'allegato 35 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 31 e 33 devono figurare a ricalco.

     L'allegato 36 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 32 e 34 devono figurare a ricalco.

     5. Il formato dei formulari è di 210 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

     6. Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.

 

Sezione 3

Indicazioni richieste secondo il regime doganale previsto

 

     Art. 216. [227]

     L'elenco delle caselle che possono essere compilate per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale in caso di uso del documento amministrativo unico figura all'allegato 37.

 

     Art. 217.

     Le indicazioni necessarie in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'articolo 205, paragrafo 2, figurano nel medesimo e sono completate, all'occorrenza, dalle disposizioni relative al regime doganale in causa.

 

Sezione 4

Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana

 

     Art. 218.

     1. I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica sono i seguenti:

     a) la fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci, quale deve essere presentata in applicazione dell'articolo 181;

     b) quando sia richiesta in virtù dell'articolo 178, la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate, redatta conformemente a quanto stabilito dal predetto articolo;

     c) i documenti necessari per l'applicazione di un regime tariffario preferenziale o di qualsiasi altra misura derogativa al regime di diritto comune applicabile alle merci dichiarate;

     d) ogni altro documento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci dichiarate.

     2. L'autorità doganale può esigere, all'atto del deposito della dichiarazione, la presentazione dei documenti di trasporto o, secondo il caso, dei documenti inerenti al precedente regime doganale.

     Essa può anche esigere, qualora la stessa merce sia presentata in più colli, la presentazione della distinta dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di ciascun collo.

     3. Tuttavia, quanto si tratti di merce che può fruire della tassazione forfettaria di cui alla sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata, oppure quando si tratti di merce che può fruire della franchigia dai dazi all'importazione, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono non essere richiesti, salvo che l'autorità doganale lo reputi necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica della merce in oggetto [228].

 

     Art. 219.

     1. La dichiarazione di transito comunitario è accompagnata dal documento di trasporto.

     L'autorità doganale dell'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento all'atto dell'espletamento delle formalità. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto dev'essere presentato ad ogni richiesta dell'autorità doganale o di ogni altra autorità abilitata.

     2. Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di esportazione/spedizione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente dev'essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui si riferisce.

     3. L'autorità doganale può, eventualmente, richiedere la presentazione del documento relativo al precedente regime doganale.

 

     Art. 220. [229]

     1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico sono i seguenti:

     a) per il regime del deposito doganale:

     - di tipo D, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

     - di tipo diverso dal tipo D, nessun documento;

     b) per il regime del perfezionamento attivo:

     - sistema del rimborso, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,

     - sistema della sospensione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b), e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 508, paragrafo 1 [230];

     c) per il regime di trasformazione sotto controllo doganale, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b) e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1 [231];

     d) per il regime d'ammissione temporanea:

     - con sgravio parziale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,

     - con sgravio totale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b), e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1 [232];

     e) per il regime del perfezionamento passivo, i documenti di cui all'articolo 221, paragrafo 1, e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 508, paragrafo 1 [233].

     2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di vincolo a qualsiasi regime doganale economico.

     3. Le autorità doganali possono consentire che l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione sia tenuta a loro disposizione senza essere allegata alla dichiarazione.

 

     Art. 221.

     1. Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle disposizioni che disciplinano l'esportazione o la riesportazione delle merci in causa.

     2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.

 

Capitolo 2 [234]

Dichiarazione in dogana con procedura informatica

 

     Art. 222. [235]

     1. Quando la dichiarazione in dogana è effettuata mediante procedimenti informatici, le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 sono sostituite dalla trasmissione all'ufficio doganale all'uopo designato, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o espressi in una qualsiasi altra forma determinata dall'autorità doganale e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.

     2. Una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è considerata presentata all'atto del ricevimento del messaggio EDI da parte dell'autorità doganale.

     L'accettazione di una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è comunicata al dichiarante con messaggio di risposta recante almeno gli estremi del messaggio ricevuto e/o il numero di registrazione della dichiarazione doganale e la data di accettazione.

     3. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, l'autorità doganale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 247.

     4. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, lo svincolo delle merci è notificato al dichiarante indicando almeno gli estremi della dichiarazione e la data dello svincolo.

     5. In caso di introduzione degli elementi della dichiarazione doganale nei sistemi informatici doganali, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 si applicano per quanto di ragione.

 

     Art. 223. [236]

     Qualora la redazione di un esemplare della dichiarazione doganale su supporto cartaceo sia richiesta per l'espletamento di altre formalità, detto esemplare sarà redatto e vistato, su domanda del dichiarante, dal competente ufficio doganale, ovvero conformemente all'articolo 199, paragrafo 2, secondo comma.

 

     Art. 224. [237]

     L'autorità doganale può autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite, che i documenti necessari al vincolo delle merci ad un regime doganale siano redatti e trasmessi con procedimenti informatici.

 

Capitolo 3

Dichiarazione in dogana verbale o con altro atto

 

Sezione 1

Dichiarazioni verbali

 

     Art. 225.

     Per l'immissione in libera pratica possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:

     a) le merci prive di carattere commerciale:

     - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure

     - inviate a privati, oppure

     - quando l'autorità doganale lo autorizzi, in altri casi d'importanza trascurabile;

     b) le merci di carattere commerciale, quando:

     - il loro valore globale non superi, per spedizione e per dichiarante, il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti,

     - la spedizione non faccia parte di una serie regolare di operazioni similari, e

     - le merci non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di un'operazione di trasporto più ampia;

     c) le merci di cui all'articolo 229, quando si tratti di merci che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;

     d) le merci di cui all'articolo 230, lettere b) e c).

 

     Art. 226.

     Per l'esportazione possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:

     a) le merci prive di carattere commerciale:

     - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure

     - inviate da privati, oppure

     b) le merci di cui all'articolo 225, lettera b);

     c) le merci di cui all'articolo 231, lettere b) e c);

     d) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.

 

     Art. 227.

     1. L'autorità doganale può stabilire che gli articoli 225 e 226 non vengano applicati quando la persona che effettua lo sdoganamento agisca per conto di terzi in veste di professionista dello sdoganamento.

     2. Quando l'autorità doganale abbia dei dubbi sull'esattezza degli elementi dichiarati o sulla loro integralità, può richiedere una dichiarazione scritta.

 

     Art. 228.

     Quando le merci dichiarate in dogana verbalmente, conformemente agli articoli 225 o 226, siano soggette ai dazi all'importazione o all'esportazione, l'autorità doganale rilascia all'interessato una ricevuta dietro pagamento dei dazi in causa.

     Detta ricevuta contiene almeno le informazioni seguenti:

     a) la descrizione delle merci, formulata in maniera sufficientemente precisa per consentire l'identificazione delle stesse; tale descrizione può essere completata, se del caso, dall'indicazione della voce tariffaria;

     b) il valore fatturato e/o, secondo il caso, la quantità delle merci;

     c) l'indicazione dettagliata delle imposte riscosse;

     d) la data di emissione;

     e) l'identificazione dell'autorità che l'ha emessa [238].

     Gli Stati membri informano la Commissione dei modelli di ricevuta utilizzati ai fini dell'applicazione del presente articolo. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri [239].

 

     Art. 229.

     1. Conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 497, paragrafo 3, secondo comma, possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale per l'ammissione temporanea le merci seguenti:

     a) - gli animali per la transumanza o il pascolo o per l'esecuzione di un lavoro o un trasporto e altre merci che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 567, secondo comma, lettera a),

     - gli imballaggi di cui all'articolo 571, lettera a), quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     - i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità, autorizzati dall'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per il regime ad importare tali materiali e veicoli,

     - gli strumenti e apparecchi necessari ai medici per assistere malati in attesa del trapianto di un organo in applicazione dell'articolo 569;

     b) le merci di cui all'articolo 232;

     c) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi. [240]

     2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di dichiarazioni verbali anche per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea.

 

Sezione 2

Dichiarazioni in dogana fatte con altro atto

 

     Art. 230.

     Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica con l'atto di cui all'articolo 233:

     a) le merci prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia in virtù del Capitolo I, Titolo XI, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio o in quanto merci in reintroduzione;

     b) le merci che beneficiano delle franchigie di cui al Capitolo I, Titoli IX e X, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;

     c) i mezzi di trasporto che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;

     d) le merci importate nel quadro di uno scambio d'importanza trascurabile e dispensate dall'obbligo di essere presentate ad un ufficio doganale conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, del codice, a condizione che esse non siano soggette ai dazi all'importazione.

 

     Art. 231.

     Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'esportazione con l'atto di cui all'articolo 233, lettera b):

     a) le merci non soggette ai dazi all'esportazione e prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

     b) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale della Comunità e destinati ad essere reimportati;

     c) le merci di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;

     d) altre merci, quando l'autorità doganale l'autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.

 

     Art. 232.

     1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto dell'articolo 579:

     a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi conformemente all'articolo 563;

     b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;

     c) materiale di conforto per marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, conformemente all'articolo 564, lettera a) [241].

     2. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, le merci di cui al paragrafo 1 sono considerate dichiarate per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea, con l'atto di cui all'articolo 233.

 

     Art. 233. [242]

     1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 230 a 232, l'atto che è considerato una dichiarazione in dogana può essere effettuato nelle seguenti forme:

     a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice:

     - percorrendo la corsia verde - "niente da dichiarare" - negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo,

     - passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi spontaneamente una dichiarazione in dogana,

     - applicando un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva "niente da dichiarare" sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali;

     b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare le merci in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, in caso di esportazione, conformemente all'articolo 231 e, in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2:

     - varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità.

     2. Quando le merci di cui all'articolo 230, lettera a), all'articolo 231, lettera a), e all'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, purché contenute nel bagaglio di un viaggiatore, sono trasportate per ferrovia, non accompagnate dal viaggiatore e dichiarate in dogana senza che quest'ultimo sia presente, può essere usato il documento di cui all'allegato 38 bis, nei limiti e alle condizioni ivi enunciate.

 

     Art. 234.

     1. Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione è considerata accettata e lo svincolo concesso nel momento in cui è compiuto l'atto di cui all'articolo 233.

     2. Se da un controllo dovesse emergere che l'atto di cui all'articolo 233 è compiuto senza che le merci introdotte o portate fuori soddisfino le condizioni degli articoli da 230 a 232, tali merci sono da considerarsi introdotte o esportate illegalmente.

 

Sezione 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

 

     Art. 235.

     Gli articoli da 225 a 232 non si applicano alle merci per le quali venga chiesta(o) la concessione di restituzioni o di altri importi o il rimborso dei dazi o alle merci soggette a misure di divieto o restrizione o ad altra formalità particolare.

 

     Art. 236.

     Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per "viaggiatore" si intende:

     A. all'importazione:

     1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale, nonché

     2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo;

     B. all'esportazione:

     1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale, nonché

     2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno, lasci il territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale.

 

Sezione 4

Traffico postale

 

     Art. 237.

     1. Nel quadro del traffico postale sono considerate dichiarate in dogana:

     A. per l'immissione in libera pratica:

     a) al momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, le merci seguenti:

     - le cartoline postali e le lettere contenenti unicamente messaggi personali,

     - i cecogrammi,

     - gli stampati non soggetti ai dazi all'importazione e

     - ogni altra spedizione postale sotto forma di lettere e pacchi dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice;

     b) al momento della loro presentazione in dogana:

     - le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi diverse da quelle di cui alla lettera a), sempre che siano scortate dalla dichiarazione CN22 e/o CN23 [243];

     B. per l'esportazione:

     a) all'atto della loro presa in carico da parte dell'amministrazione delle poste, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi non soggette ai dazi all'esportazione.

     b) all'atto della loro presentazione in dogana, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi soggette ai dazi all'esportazione, sempre che siano scortate dalla dichiarazione CN22 e/o CN23 [244].

     2. È considerato dichiarante e, all'occorrenza, debitore, nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, il destinatario, nei casi di cui al punto B, lo speditore. L'autorità doganale può stabilire che l'amministrazione delle poste sia considerata come dichiarante ed eventualmente, come debitrice.

     3. Per l'applicazione del paragrafo 1 le merci non soggette ai dazi sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione doganale è considerata accettata e lo svincolo concesso:

     a) all'importazione, all'atto della consegna della merce al destinatario,

     b) all'esportazione, all'atto della presa in carico della merce da parte dell'amministrazione delle poste.

     4. Quando una spedizione postale sotto forma di lettere o colli che non è dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, venga presentata senza la dichiarazione CN22 e/o CN23 o quando tale dichiarazione sia incompleta, l'autorità doganale determina la forma in cui essa va fatta o va completata [245].

 

     Art. 238.

     L'articolo 237 non si applica:

     - alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali il cui valore globale superi il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti; l'autorità doganale può stabilire limiti più elevati;

     - alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali facenti parte di una serie regolare di operazioni similari;

     - quando la dichiarazione in dogana sia fatta per iscritto, verbalmente o con un procedimento informatizzato;

     - alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci di cui all'articolo 235.

 

TITOLO VIII

Visita delle merci, riconoscimento dell'ufficio

doganale ed altre misure prese dall'ufficio doganale

 

     Art. 239.

     1. La visita delle merci avviene nei luoghi all'uopo stabiliti e nelle ore previste.

     2. Tuttavia, su domanda del dichiarante, l'autorità doganale può permettere che la visita delle merci avvenga in luoghi o in ore diverse da quelli(e) di cui al paragrafo 1.

     Le eventuali spese sono a carico del dichiarante.

 

     Art. 240.

     1. Quando l'autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

     2. Quando l'autorità doganale decide di visitare solo parte delle merci dichiarate indica al dichiarante o al suo rappresentante quali merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi.

 

     Art. 241.

     1. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita delle merci fornisce all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se l'autorità doganale non ritiene soddisfacente l'assistenza fornitale può chiedere al dichiarante di designare un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.

     2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza ritenuta necessaria dall'autorità doganale, quest'ultima, a meno che non ritenga di poter rinunciare a detta visita, gli impone un termine entro il quale assolvere tale obbligo.

     Se alla scadenza di detto termine il dichiarante non ha ottemperato alle ingiunzioni dell'autorità doganale, quest'ultima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 75, lettera a), del codice, procede d'ufficio alla visita delle merci, a rischio e a spese del dichiarante, ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all'assistenza di un esperto o di qualsiasi altra persona designata secondo le disposizioni in vigore.

     3. Gli accertamenti fatti dall'autorità doganale in occasione della visita effettuata alle condizioni di cui al precedente paragrafo fanno fede come se la visita fosse avvenuta in presenza del dichiarante.

     4. In sostituzione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 l'autorità doganale ha la facoltà di reputare senza effetto la dichiarazione quando non vi sia alcun dubbio che il rifiuto del dichiarante di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria non abbia per oggetto o per effetto di impedirle di constatare un'infrazione alle disposizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime doganale considerato o di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 2, del codice.

 

     Art. 242.

     1. Qualora l'autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

     2. I prelievi sono effettuati dall'autorità doganale. Tuttavia, essa può chiedere che siano effettuati, sotto il suo controllo, dal dichiarante o da una persona da questi designata.

     I prelievi sono effettuati secondo i metodi previsti a tal fine dalle disposizioni in vigore.

     3. Le quantità da prelevare non devono essere superiori a quelle necessarie per permettere l'analisi o il controllo approfondito, compresa l'eventuale controanalisi.

 

     Art. 243.

     1. Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione.

     2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare a tale scopo una persona o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 241, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafi 2, 3 e 4 [246].

 

     Art. 244.

     Ove nulla osti e sempre che, qualora sia sorta o possa sorgere un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi corrispondenti sia stato preventivamente contabilizzato e pagato o garantito, quando l'autorità doganale abbia prelevato dei campioni per procedere alla loro analisi o ad un controllo approfondito, essa concede lo svincolo delle merci in causa senza attendere il risultato di tale analisi o controllo.

 

     Art. 245.

     1. Le quantità prelevate a titolo di campioni dall'autorità doganale non sono deducibili dalla quantità dichiarata.

     2. In caso di dichiarazione d'esportazione o di perfezionamento passivo il dichiarante è autorizzato, quando le circostanze lo permettano, a sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con delle merci identiche al fine di completare la spedizione.

 

     Art. 246.

     1. I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, quando l'autorità doganale non abbia più alcun motivo di conservarli, in particolare quando sia venuta meno ogni possibilità di ricorso, da parte del dichiarante, contro la decisione adottata dall'autorità doganale in base al risultato dell'analisi o del controllo approfondito.

     2. I campioni di cui il dichiarante non abbia chiesto la restituzione possono essere distrutti oppure conservati dall'autorità doganale. Tuttavia, in alcuni casi particolari, l'autorità doganale può esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti.

 

     Art. 247.

     1. L'autorità doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essi allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinato o su un documento ad essa allegato, le indicazioni che sono state verificate o esaminate, nonché i risultati a cui è pervenuta tale verifica o controllo. In caso di esame parziale delle merci devono essere parimenti indicati i riferimenti alla partita esaminata.

     Se del caso, l'autorità doganale indica nella dichiarazione se il dichiarante o il suo rappresentante non ha partecipato alle operazioni.

     2. Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, l'autorità doganale precisa almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinata o sul documento ad essa allegato gli elementi da prendere in considerazione ai fini della tassazione delle merci in causa e, all'occorrenza, del calcolo delle restituzioni e degli altri importi all'esportazione, e dell'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale cui le merci sono vincolate.

     3. Le constatazioni dell'autorità doganale devono evidenziare, all'occorrenza, i mezzi d'identificazione adottati.

     Esse devono, inoltre, essere datate e recare le informazioni necessarie ad identificare il funzionario che le ha redatte.

     4. L'autorità doganale può non apporre alcuna menzione sulla dichiarazione o sul documento ad essa allegato, di cui al paragrafo 1, quando non proceda alla verifica della dichiarazione o alla visita delle merci.

 

     Art. 248.

     1. La concessione dello svincolo dà luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione determinati sulla base degli elementi della dichiarazione. Quando l'autorità doganale ritenga che i controlli intrapresi possono condurre alla determinazione di un importo di dazi superiore a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, essa esige anche la costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l'importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili. Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci.

     2. Quando, in base ai controlli effettuati, l'autorità doganale determini un importo di dazi differente da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo così determinato.

     3. Quando l'autorità doganale nutra dei dubbi sull'applicabilità o meno di divieti o restrizioni e quando a questi dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che la predetta autorità ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.

     4. Salvo il disposto del paragrafo 1, le autorità doganali possono rinunciare a richiedere la costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario qualora accertino, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, che il contingente tariffario non è in una situazione critica ai sensi dell'articolo 308 quater [247].

 

     Art. 249.

     1. La forma con la quale l'autorità doganale concede lo svincolo è da questa determinata, tenuto conto del luogo in cui si trovano le merci e delle modalità particolari con cui esercita su di esse la propria sorveglianza.

     2. In caso di dichiarazione scritta, una menzione dello svincolo e della data alla quale esso viene concesso è apposta sulla dichiarazione o all'occorrenza, su un documento ad essa accluso ed una copia di questa è restituita al dichiarante.

 

     Art. 250.

     1. Quando lo svincolo non possa essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo o terzo trattino, del codice, l'autorità doganale fissa al dichiarante un termine per regolarizzare la posizione delle merci.

     2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo trattino, del codice, il dichiarante non abbia presentato i documenti richiesti prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la dichiarazione in causa è considerata priva di effetti e l'autorità doganale procede al suo annullamento. Si applica l'articolo 66, paragrafo 3 del codice.

     3. Nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), terzo trattino, del codice e fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 182 del codice, quando il dichiarante non abbia né pagato né garantito l'importo dei dazi esigibili prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale può iniziare le formalità preliminari alla vendita delle merci. In tal caso, si procederà alla vendita delle merci, se la loro posizione non è stata nel frattempo regolarizzata, eventualmente per via di ingiunzione, quando la legislazione dello Stato membro da cui dipende la predetta autorità lo consenta. L'autorità doganale informa di ciò il dichiarante.

     L'autorità doganale può, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci in causa in un luogo speciale posto sotto la sua sorveglianza.

 

     Art. 251.

     In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del codice la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni:

     1) quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione invece di essere vincolate ad un altro regime doganale, l'autorità doganale annulla la dichiarazione, se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:

     - le merci non siano state utilizzate in condizioni diverse da quelle previste per il regime doganale cui avrebbero dovuto essere vincolate,

     - nel momento in cui sono state dichiarate le merci fossero destinate ad essere vincolate ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano tutte le condizioni previste,

     e

     - le merci siano immediatamente dichiarate per il regime doganale al quale erano effettivamente destinate.

     La dichiarazione di vincolo delle merci a quest'ultimo regime doganale ha effetto dalla data di accettazione della dichiarazione annullata.

     L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine suindicato in casi eccezionali debitamente motivati;

     1 bis) quando è accertato che le merci sono state per errore dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare dazi all'importazione, al posto di un'altra merce, l'autorità doganale annulla la dichiarazione se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:

     - le merci originariamente dichiarate:

     i) non siano state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nella loro posizione precedente e

     ii) siano state ricollocate nella loro posizione precedente, e che

     - le merci che avrebbero dovuto essere dichiarate per il regime doganale inizialmente previsto:

     i) avrebbero potuto, al momento della presentazione della dichiarazione iniziale, essere presentate allo stesso ufficio doganale e

     ii) siano state dichiarate per lo stesso regime doganale di quello inizialmente previsto.

     L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine succitato in casi eccezionali debitamente comprovati [248].

     1 ter) quando le merci sono state rifiutate nell'ambito di un contratto di vendita per corrispondenza, le autorità doganali invalidano la dichiarazione di immissione in libera pratica se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché le merci siano state esportate all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da quest'ultimo [249];

     1 quater) Quando viene concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva, conformemente:

     - all'articolo 294 per l'immissione in libera pratica di merci con un trattamento tariffario favorevole o con un'aliquota del dazio ridotta o pari a zero in funzione della loro destinazione,

     - all'articolo 508 per un regime doganale economico [250].

     2) quando le merci sono state dichiarate per l'esportazione o per il regime di perfezionamento passivo, la dichiarazione è annullata sempreché:

     a) si tratti di merci soggette ai dazi all'esportazione, oppure oggetto di una domanda di rimborso dei dazi all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di un'altra misura particolare all'esportazione,

     - il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità,

     - il dichiarante ripresenta alla suddetta autorità tutti gli esemplari della dichiarazione in dogana unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione,

     - il dichiarante fornisce la prova, all'occorrenza, all'ufficio doganale di esportazione che le restituzioni e gli altri importi concessi a seguito della dichiarazione di esportazione delle merci in causa sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie perché non siano più corrisposti,

     - il dichiarante, all'occorrenza e conformemente alle disposizioni vigenti, soddisfi agli altri obblighi che possono essere previsti dall'ufficio doganale di esportazione per regolarizzare la posizione delle merci in causa.

     L'annullamento della dichiarazione comporta all'occorrenza l'annullamento delle imputazioni annotate sul (sui) certificato(i) di esportazione o di prefissazione che è (sono) stato(i) presentato(i) a corredo di questa dichiarazione.

     Qualora l'uscita dal territorio doganale della Comunità delle merci dichiarate per l'esportazione debba essere effettuata entro un dato termine, la mancata osservanza di questo termine comporta l'annullamento della relativa dichiarazione;

     b) quando si tratti di altre merci, l'ufficio doganale di esportazione sia informato conformemente all'articolo 796 che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.

     3) Quando per la riesportazione delle merci occorra presentare una dichiarazione, il punto 2 si applica mutatis mutandis.

     4) Quando le merci comunitarie siano state vincolate al regime di deposito doganale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), del codice, può essere chiesto ed operato l'annullamento della dichiarazione di vincolo a tale regime non appena siano state prese le misure stabilite dalla normativa specifica in caso di mancata osservanza della destinazione prevista. Se allo scadere del termine stabilito per la durata del vincolo al regime di deposito doganale delle merci suindicate, queste non hanno formato oggetto di alcuna domanda per dar loro una delle destinazioni previste dalla normativa specifica, l'autorità doganale adotta le misure contemplate da tale normativa.

 

     Art. 252. [251]

     Quando le autorità doganali procedono alla vendita di merci comunitarie in conformità dell'articolo 75, lettera b), del codice, questa si effettua secondo le procedure in vigore negli Stati membri.

 

TITOLO IX

Procedure semplificate

 

Capitolo 1

Disposizioni generali [252]

 

     Art. 253.

     1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione.

     2. La procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.

     3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

 

     Art. 253 bis. [253]

     Quando una procedura semplificata è applicata utilizzando sistemi informatici per la redazione di dichiarazioni doganali o con procedure informatiche, si applica, mutatis mutandis, il disposto degli articoli 199, paragrafo 2 e 3, e articoli 222, 223 e 224.

 

Capitolo 2

Merci dichiarate per l'immissione in libera pratica

 

Sezione 1

Dichiarazione incompleta

 

     Art. 254.

     Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37, devono contenere almeno le indicazioni di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21 (nazionalità), 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico, nonché: [254]

     - la designazione delle merci in termini sufficientemente precisi per permettere all'autorità doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità la voce o la sottovoce della nomenclatura combinata cui esse si riferiscono,

     - nel caso di merci soggette a dazi ad valorem, il loro valore in dogana, oppure, qualora si constati che il dichiarante non è in grado di dichiarare tale valore, un'indicazione provvisoria del valore ritenuto accettabile dall'autorità doganale, tenuto conto, in particolare, degli elementi in possesso del dichiarante,

     - ogni altro elemento ritenuto necessario per l'identificazione delle merci e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la loro immissione in libera pratica, nonché per la determinazione della garanzia alla cui costituzione può essere subordinato lo svincolo delle merci.

 

     Art. 255.

     1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica.

     2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, può essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione è subordinata l'immissione in libera pratica quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che:

     a) il documento in causa esiste ed è valido;

     b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante;

     c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi più elevata.

     I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione.

 

     Art. 256.

     1. Il termine accordato dall'autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data d'accettazione della dichiarazione.

     Quando si tratti di un documento alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, sempre che l'autorità doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, su richiesta del dichiarante, può essere concesso per la sua presentazione un termine più lungo rispetto a quello indicato al primo comma, se le circostanze lo giustificano. Tale termine non può superare i quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione. Esso non può essere prorogato.

     Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può, ove sia indispensabile, stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore. [255]

     2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile alle merci immesse in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari, oppure sempreché non sia reintrodotta la riscossione del dazio doganale normale, nel quadro dei massimali tariffari o di altre misure tariffarie preferenziali, il beneficio del contingente tariffario o della misura tariffaria preferenziale viene riconosciuto solo previa presentazione alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso aver luogo:

     - prima dell'esaurimento del contingente tariffario, oppure

     - negli altri casi, prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali [256].

     3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il documento alla cui presentazione è subordinata la concessione del dazio all'importazione ridotto o nullo può essere presentato dopo la scadenza del periodo per il quale è stato fissato tale dazio se la dichiarazione relativa alle merci in causa è stata accettata prima della predetta data.

 

     Art. 257.

     1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. Fatto salvo l'articolo 248, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 qui di seguito.

     2. Quando la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna influenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'autorità doganale procede immediatamente alla loro contabilizzazione secondo le condizioni usuali.

     3. Quando, in applicazione dell'articolo 254 la dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria del valore, l'autorità doganale:

     - procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni,

     - esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci.

     4. Qualora, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione possa incidere sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa:

     a) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'autorità doganale:

     - procede all'immediata contabilizzazione dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota ridotta,

     - esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe dall'applicazione alle suddette merci dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale;

     b) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci in causa, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia che copra l'eventuale riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale.

     5. Senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero intervenire, in particolare a seguito della determinazione definitiva del valore in dogana, il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata:

     - ove si applichi il paragrafo 3, secondo trattino, o il paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci,

     - ove si applichi il paragrafo 4, lettera b), dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota normale.

 

     Art. 258.

     Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'indicazione o il documento mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'importo della garanzia costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 257, paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b).

 

     Art. 259.

     La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra dichiarazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 62 del codice.

     In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica è la data di accettazione della dichiarazione incompleta.

 

Sezione 2

Procedura di dichiarazione semplificata

 

     Art. 260.

     1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di immissione in libera pratica in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

     2. La dichiarazione semplificata può avere la forma:

     - di una dichiarazione incompleta redatta sul formulario di documento amministrativo unico, oppure

     - di un documento amministrativo o commerciale corredato della domanda di immissione in libera pratica.

     Essa deve contenere almeno le indicazioni necessarie ad identificare le merci.

     3. Quando le circostanze lo consentano l'autorità doganale può accettare che la domanda di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sia sostituita da una domanda globale per tutte le operazioni d'immissione in libera pratica che verranno effettuate in un determinato periodo. Il riferimento all'autorizzazione concessa a fronte di questa domanda globale dev'essere indicato nel documento commerciale o amministrativo da presentare conformemente al paragrafo 1.

     4. Alla dichiarazione semplificata devono essere acclusi tutti i documenti alla cui presentazione sia eventualmente subordinata l'immissione in libera pratica. Si applica l'articolo 255, paragrafo 2.

     5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 278.

 

     Art. 261.

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 è accordata al dichiarante purché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

     2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che la richiede:

     - ha violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale,

     - procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

     Essa può essere rifiutata quando la persona in oggetto agisca per conto di un terzo che fa procedere solo saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

     3. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata quando si verifichino i casi di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 262.

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260:

     - designa l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate,

     - determina la forma e il contenuto delle dichiarazioni semplificate,

     - determina le merci alle quali è applicabile, nonché le indicazioni che devono figurare nella dichiarazione semplificata ai fini dell'identificazione delle merci,

     - precisa il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato per garantire un'eventuale obbligazione doganale.

     Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine.

     2. L'autorità doganale può dispensare dalla presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata concerne una merce il cui valore è inferiore al limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti e sempreché la dichiarazione semplificata contenga tutti gli elementi necessari per l'immissione in libera pratica.

 

Sezione 3

Procedura di domiciliazione

 

     Art. 263.

     L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far procedere all'immissione in libera pratica delle merci nei propri locali o negli altri luoghi di cui all'articolo 253 e a tale scopo presenti all'autorità doganale una domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione:

     - per le merci che sono soggette al regime di transito comunitario e per le quali la persona di cui sopra fruisce di una semplificazione delle formalità da espletare nell'ufficio di destinazione, conformemente agli articoli 406, 407 e 408 [257],

     - per le merci precedentemente vincolate ad un regime doganale economico, senza pregiudizio dell'articolo 278,

     - per le merci trasportate, dopo la loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 40 del codice, nei suddetti locali o luoghi secondo una procedura di transito diversa da quella di cui al primo trattino,

     - per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità senza passare da un ufficio doganale, conformemente all'articolo 41, lettera b), del codice.

 

     Art. 264.

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 è accordata a condizione che:

     - le scritture della persona che ne fa domanda consentano all'autorità doganale di effettuare un controllo efficace, in particolare un controllo a posteriori,

     - possa essere garantito un controllo efficace del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

     2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che ne fa domanda:

     - ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa doganale,

     - procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

 

     Art. 265.

     1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione quando:

     - il suo titolare si conformi ai propri obblighi in un termine eventualmente da essa stabilito,

     oppure

     - l'inosservanza non abbia prodotto conseguenze effettive sulla corretta applicazione del regime.

     2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata allorché si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, primo trattino.

     3. L'autorizzazione può essere revocata allorché si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, secondo trattino.

 

     Art. 266.

     1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:

     a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e terzo trattino:

     i) qualora le merci siano immesse direttamente in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle stesse nei luoghi a tal fine designati:

     - a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

     - a iscrivere le merci nelle proprie scritture;

     ii) qualora l'immissione in libera pratica sia preceduta da un deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi, prima della scadenza dei termini fissati in applicazione dell'articolo 49 del codice:

     - a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

     - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

     b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo trattino:

     - a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

     - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture.

     La comunicazione di cui al primo trattino non è necessaria per l'immissione in libera pratica di merci precedentemente assoggettate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo D;

     c) nei casi previsti dall'articolo 263, quarto trattino, subito dopo l'arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati:

     - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

     d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale, a partire dal momento dell'iscrizione di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica [258].

     2. Sempreché il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'autorità doganale può:

     a) consentire che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia effettuata quando l'arrivo delle merci sia imminente [259];

     b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicare al servizio doganale competente ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca a tale servizio qualsiasi informazione che esso reputi necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.

     In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture produce gli effetti dello svincolo.

     3. L'iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa deve recare la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci [260].

 

     Art. 267.

     L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalità pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare:

     - le merci cui è applicabile,

     - la forma degli obblighi di cui all'articolo 266, nonché il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato,

     - il momento in cui avviene lo svincolo delle merci,

     - il termine entro cui la dichiarazione complementare deve essere depositata nell'ufficio doganale competente designato a tal fine,

     - le condizioni in cui le merci formano oggetto, all'occorrenza, di dichiarazioni di carattere globale, periodico o riepilogativo.

 

Capitolo 3

Merci dichiarate per un regime doganale economico

 

Sezione 1

Vincolo ad un regime doganale economico

 

Sottosezione 1

Merci dichiarate per il regime di deposito doganale

 

A. Dichiarazione incompleta

 

     Art. 268.

     1. Le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che l'ufficio doganale di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie ad identificare le merci di cui alla relativa dichiarazione, compresa la loro quantità.

     2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.

     3. Il presente articolo non si applica alle dichiarazioni di vincolo al regime di merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 [261].

 

B. Procedura di dichiarazione semplificata

 

     Art. 269.

     1. A richiesta, l'interessato è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 270, a fare la dichiarazione di vincolo al regime esibendo una dichiarazione semplificata al momento della presentazione delle merci in dogana. La dichiarazione semplificata può assumere la forma:

     - di dichiarazione incompleta, di cui all'articolo 268, oppure

     - di documento amministrativo o commerciale, accompagnato da una domanda di vincolo al regime.

     Essa deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 1.

     2. Quando tale procedura venga applicata in un deposito di tipo D, nella dichiarazione semplificata va indicata anche la specie delle merci, in termini sufficientemente precisi per consentirne la classificazione immediata e sicura, nonché il loro valore in dogana.

     3. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica nei depositi di tipo F né al vincolo al regime delle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 in qualsiasi tipo di deposito [262].

     4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica ai depositi di tipo B, ma è esclusa la possibilità di utilizzare un documento commerciale. Se il documento amministrativo non contiene tutti gli elementi di cui all'allegato 37, titolo I, parte B, tali elementi devono essere forniti nella domanda di vincolo al regime che accompagna il documento [263].

 

     Art. 270.

     1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.

     Quando le circostanze lo consentano, la domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, può essere sostituita da una domanda globale concernente le operazioni da effettuare in un determinato periodo di tempo.

     In tal caso, la domanda deve essere redatta alle condizioni di cui agli articoli 497, 498 e 499 ed essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione a gestire il deposito doganale o come modifica dell'autorizzazione iniziale, all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione a fruire del regime [264].

     2. L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, viene concessa all'interessato sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni.

     3. L'autorizzazione è respinta, in linea di massima, quando:

     - non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni,

     - l'interessato non effettui di frequente operazioni di vincolo al regime,

     - l'interessato abbia violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale.

     4. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata allorché si verifichino i casi di cui al precedente paragrafo 3.

 

     Art. 271.

     L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, in particolare:

     - l'(gli) ufficio (uffici) di vincolo,

     - la forma ed il contenuto delle dichiarazioni semplificate.

     Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.

 

C. Procedura di domiciliazione

 

     Art. 272.

     1. La procedura di domiciliazione viene autorizzata alle condizioni e secondo le modalità di cui al paragrafo 2 ed agli articoli 273 e 274.

     2. La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi di tipo B ed F né al vincolo al regime doganale in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti agricoli comunitari di cui all'articolo 524 [265].

     3. L'articolo 270 si applica mutatis mutandis [266].

 

     Art. 273.

     1. Per consentire all'autorità doganale di accertarsi della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, a:

     a) comunicare detto arrivo all'ufficio di controllo entro i termini e secondo le modalità da questo stabiliti;

     b) effettuare, in conformità dell'articolo 520, le iscrizioni nella contabilità di magazzino;

     c) tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.

     L'iscrizione di cui alla lettera b) deve contenere, per lo meno, talune diciture utilizzate nel commercio per identificare le merci, compresa la loro quantità.

     2. Si applica l'articolo 266, paragrafo 2.

 

     Art. 274.

     L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare:

     - le merci alle quali si applica,

     - la forma degli obblighi di cui all'articolo 273,

     - il momento in cui ha luogo lo svincolo delle merci.

     Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.

 

Sottosezione 2

Merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione

sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea

 

A. Dichiarazione incompleta

 

     Art. 275.

     1. Le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale, che l'ufficio di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, o senza che vi siano allegati taluni documenti di cui all'articolo 220, devono contenere per lo meno le indicazioni di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21 (nazionalità), 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico e nella casella 44, il riferimento all'autorizzazione o il riferimento alla domanda, ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1 [267].

     2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.

     3. In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, si applicano anche, mutatis mutandis, gli articoli 257 e 258.

 

B. Procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione

 

     Art. 276.

     Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di cui alla presente sottosezione.

 

Sottosezione 3

Merci dichiarate per il perfezionamento passivo

 

     Art. 277.

     Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento passivo.

 

Sottosezione 4 [268]

Disposizioni comuni

 

     Art. 277 bis. [269]

     Quando due o più autorizzazioni relative a regimi doganali economici sono rilasciate alla stessa persona ed un regime è appurato mediante il vincolo ad un altro regime ricorrendo alla procedura di domiciliazione, la dichiarazione complementare può non essere richiesta.

 

Sezione 2

Appuramento di un regime doganale economico

 

     Art. 278.

     1. In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi all'immissione in libera pratica, all'esportazione e alla riesportazione. Nel caso della riesportazione, si applica mutatis mutandis il disposto degli articoli da 279 a 289.

     2. In caso di immissione in libera pratica di merci, fruendo del regime di perfezionamento passivo, si possono applicare le procedure semplificate di cui agli articoli da 254 a 267.

     3. In caso di appuramento del regime di deposito doganale, si possono applicare le procedure semplificate previste per l'immissione in libera pratica e l'esportazione.

     Tuttavia:

     a) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo F non può essere autorizzata alcuna procedura semplificata;

     b) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni incomplete o la procedura della dichiarazione semplificata;

     c) il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta l'applicazione automatica della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica.

     Tuttavia, quando l'interessato voglia beneficiare dell'applicazione di elementi di tassazione che non possono essere controllati senza visitare le merci, tale procedura non può essere applicata. In tal caso, ci si può avvalere delle altre procedure che comportano la presentazione in dogana delle merci;

     d) alle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 vincolate al regime di deposito doganale non può essere applicata alcuna procedura semplificata [270].

 

Capitolo 4

Merci dichiarate per l'esportazione

 

     Art. 279.

     Le formalità da espletare nell'ufficio doganale d'esportazione conformemente all'articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

     Al presente capitolo si applicano gli articoli 793 e 796.

 

Sezione 1

Dichiarazione incompleta

 

     Art. 280.

     1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune diciture di cui all'allegato 37, devono recare almeno le diciture di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 e 54 del documento amministrativo unico, nonché tutti gli altri elementi considerati necessari per identificare le merci ed applicare le disposizioni che ne disciplinano l'esportazione, nonché per determinare la garanzia alla cui costituzione può essere subordinata l'esportazione delle merci.

     Inoltre, nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nell'ambito della politica agricola comune, le dichiarazioni di esportazione recano tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure [271].

     2. L'autorità doganale può esonerare il dichiarante dal compilare le caselle 17a e 33, a condizione che questi dichiari che l'esportazione delle merci non è soggetta a misure di restrizione o di divieto, che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio in proposito e che la designazione delle merci consenta di stabilirne, immediatamente e senza ambiguità, la classificazione tariffaria [272].

     3. L'esemplare n. 3 deve recare, nella casella n. 44, una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Esportazione semplificata.

     - (Omissis) [273]

     4. Gli articoli da 255 a 259 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione d'esportazione.

 

     Art. 281.

     Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare o sostitutiva può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito. Quando il subappaltatore risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore, tale possibilità si applica solo a condizione che siano stati stipulati accordi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

     Nella dichiarazione incompleta deve essere indicato l'ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva. L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione incompleta invia gli esemplari n. 1 e 2 all'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva.

 

Sezione 2

Procedura di dichiarazione semplificata

 

     Art. 282.

     1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di esportazione in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

     2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 288, la dichiarazione semplificata è costituita dal documento amministrativo unico incompleto, nel quale devono figurare almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 280 si applicano mutatis mutandis.

 

Sezione 3

Procedura di domiciliazione

 

     Art. 283.

     L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 284 a qualsiasi persona, in appresso denominata "esportatore autorizzato", che desideri effettuare le formalità d'esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

 

     Art. 284.

     Gli articoli 264 e 265 si applicano mutatis mutandis.

 

     Art. 285.

     1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283:

     a) a comunicare tale partenza all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci;

     b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. Questa iscrizione può essere sostituita da qualsiasi altra formalità stabilita dall'autorità competente che presenti garanzie analoghe. Essa deve comportare l'indicazione della data in cui l'iscrizione ha avuto luogo, nonché le indicazioni necessarie ad identificare le merci;

     c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esportazione.

     2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorità doganale può dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di comunicarle ogni partenza di merci, sempreché egli fornisca a tale autorità tutte le informazioni che questa ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.

     In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo.

 

     Art. 286.

     1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata.

     2. La preautenticazione può essere effettuata:

     a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio;

     b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato 62. L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata.

     3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato è tenuto:

     - ad espletare le formalità di cui all'articolo 285;

     - ad indicare nell'esemplare n. 3 del documento unico il riferimento all'iscrizione nelle scritture e la data dell'iscrizione stessa.

     4. L'esemplare n. 3, compilato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, deve recare nella casella n. 44:

     - il numero dell'autorizzazione e il nome dell'ufficio doganale che l'ha rilasciata,

     - una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3.

 

     Art. 287.

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina, in particolare:

     - le merci alle quali si applica,

     - la forma degli obblighi di cui all'articolo 285,

     - il momento in cui ha luogo lo svincolo,

     - il contenuto dell'esemplare n. 3 nonché le modalità per la sua vidimazione,

     - le modalità di compilazione della dichiarazione complementare ed il termine entro il quale essa deve essere depositata.

     2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale.

 

Sezione 4

Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3

 

     Art. 288.

     1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione d'esportazione si svolga sul territorio dello stesso Stato membro o quando tale possibilità sia prevista da accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

     2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci, nonché una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3, ed essere corredati della domanda di esportazione.

     Quando le circostanze lo consentano, l'autorità doganale può accettare che detta domanda venga sostituita da una domanda globale che copra le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Un riferimento all'autorizzazione concessa a seguito di detta domanda globale deve essere annotato nei documenti o supporti in causa.

     3. Il documento commerciale o amministrativo attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del documento unico. Laddove siano utilizzati altri supporti, le modalità per il visto d'uscita vengono determinate, se del caso, nel quadro degli accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

 

     Art. 289.

     Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie.

 

PARTE II

DESTINAZIONI DOGANALI

 

TITOLO I

Immissione in libera pratica

 

Capitolo 1

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 290.

     1. Quando merci comunitarie sono esportate a fronte di un carnet ATA in applicazione dell'articolo 797 l'immissione in libera pratica di queste merci può essere effettuata in base al carnet ATA.

     2. In tal caso l'ufficio in cui le merci sono immesse in libera pratica espleta le seguenti formalità:

     a) verifica i dati riportati nelle caselle da "A" a "G" del volet "reimportazione";

     b) compila la matrice e la casella "H" del volet "reimportazione";

     c) trattiene il volet "reimportazione".

     3. Quando le formalità relative all'appuramento dell'esportazione temporanea delle merci comunitarie sono effettuate in un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui le merci entrano nel territorio doganale della Comunità, l'inoltro di queste merci da tale ufficio all'ufficio in cui esse sono espletate non comporta alcuna formalità.

 

Capitolo 1 bis [274]

Disposizioni relative alle banane

 

     Art. 290 bis. [275]

     Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:

     a) "pesatore autorizzato": qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;

     b) "documentazione del richiedente": qualsiasi documento inerente alla pesatura di banane fresche;

     c) "peso netto delle banane fresche": peso delle banane senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

     d) "partita di banane fresche": partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;

     e) "luogo di scarico": ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall’aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.

 

          Art. 290 ter. [276]

     1. Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell’importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:

     a) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;

     b) il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;

     c) la documentazione fornita dal richiedente consenta alle autorità doganali di svolgere controlli efficaci.

     L’ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto.

     L’autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall’ufficio doganale che ha autorizzato l’operatore.

     2. Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 290 quater. [277]

     1. Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 08030019 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine.

     La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter e redatta in conformità del modello figurante all’allegato 38 quater da un pesatore autorizzato.

     La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità.

     2. Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura.

     3. L’ufficio doganale verifica, in base a un’analisi del rischio e su almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter, punti 1, 2 e 3.

 

          Art. 290 quinquies. [278]

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica.

     La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

 

Capitolo 2 [279]

Destinazione particolare

 

     Art. 291. [280]

     1. Il presente capitolo si applica se le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della natura delle merci sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare.

     2. Ai fini del presente capitolo si intende per:

     a) autorizzazione unica: un'autorizzazione che interessa diverse amministrazioni doganali;

     b) contabilità: la contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal titolare o per suo conto;

     c) scritture: i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici su qualsiasi mezzo, che consentono alle autorità doganali di vigilare e effettuare controlli sulle operazioni.

 

     Art. 292. [281]

     1. Qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole conformemente all'articolo 21 del codice è subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta.

     Se le merci sono immesse in libera pratica ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della loro utilizzazione a fini specifici e le disposizioni in vigore prevedono che le merci rimangano sotto controllo doganale conformemente all'articolo 82 del codice, è necessaria un'autorizzazione scritta ai fini del controllo doganale della destinazione specifica.

     2. Le domande devono essere presentate per iscritto usando il modello indicato all'allegato 67. Le autorità doganali possono consentire che il rinnovo o una modifica siano richiesti con una semplice domanda scritta.

     3. In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purché

     - la domanda interessi una sola amministrazione doganale,

     - il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e

     - sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.

     4. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni al richiedente.

     In particolare, se la richiesta può essere effettuata mediante presentazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali richiedono, fatto salvo l'articolo 218, che la domanda sia accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate almeno le seguenti informazioni, a meno che esse non siano ritenute superflue o non siano inserite nella dichiarazione doganale:

     a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;

     b) natura della destinazione particolare;

     c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti derivante dalla loro destinazione particolare e i mezzi per identificarli;

     d) tasso di rendimento previsto o modalità per la sua determinazione;

     e) termine previsto per l'assegnazione delle merci alla loro destinazione particolare;

     f) luogo in cui le merci sono assegnate alla destinazione particolare.

     5. Qualora si richieda un'autorizzazione unica, essa è concessa, previo accordo delle autorità competenti, in base alla procedura che segue.

     La domanda è presentata alle autorità doganali designate a tal fine, competenti per il luogo:

     - in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente che consente l'audit e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione; oppure

     - negli altri casi, in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente, che consenta i controlli mediante revisione contabile dei regimi. [282]

     Le autorità doganali devono trasmettere la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate, le quali devono notificarne la recezione entro quindici giorni.

     Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la domanda e il progetto di autorizzazione. Se le obiezioni sono notificate entro il termine di cui sopra e non si raggiunga un accordo, la richiesta deve essere respinta in ragione delle obiezioni sollevate.

     Le autorità doganali possono rilasciare l'autorizzazione se non hanno ricevuto obiezioni al progetto di autorizzazione entro trenta giorni.

     Le autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni ne inviano copia a tutte le autorità doganali interessate.

     6. In caso di accordo sui criteri e sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica, le due o più amministrazioni doganali interessate possono anche sostituire la consultazione con una semplice notifica. La notifica è sufficiente quando venga rinnovata o revocata un'autorizzazione unica.

     7. Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del diniego, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui queste autorità ricevono le informazioni mancanti o supplementari richieste.

     Tale termine non si applica nel caso dell'autorizzazione unica, salvoché questa sia concessa a norma del paragrafo 6 [283].

 

     Art. 293. [284]

     1. Un'autorizzazione richiesta utilizzando il modello indicato all'allegato 67 può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) le attività indicate siano coerenti con la destinazione particolare prevista e con le disposizioni per il trasferimento delle merci conformemente all'articolo 296 e sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni;

     b) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni da effettuare e rispetti l'obbligo:

     - di assegnare integralmente o in parte le merci alla destinazione particolare prevista o di trasferirle e di fornire prova della loro assegnazione o trasferimento conformemente alle disposizioni in vigore,

     - di non intraprendere azioni incompatibili con la finalità della destinazione particolare prevista,

     - di notificare tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti;

     c) sia assicurato un efficace controllo doganale e le misure amministrative adottate dalle autorità doganali non siano sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;

     d) sia tenuta e conservata una contabilità appropriata;

     e) sia fornita una garanzia qualora le autorità doganali lo ritengano necessario.

     2. Per una domanda presentata a norma dell'articolo 292, paragrafo 3, l'accettazione della dichiarazione doganale costituisce l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità alle condizioni indicate al paragrafo 1.

     3. Nell'autorizzazione devono figurare i seguenti elementi, a meno che tali dati non siano ritenuti superflui:

     a) l'identificazione del titolare dell'autorizzazione,

     b) all'occorrenza, il codice NC o il codice TARIC, il tipo e la descrizione delle merci e delle operazioni connesse alla destinazione particolare e le disposizioni relative ai tassi di rendimento,

     c) modalità e mezzi di identificazione e di controllo doganale, comprese le modalità per:

     - l'immagazzinamento comune, cui si applica mutatis mutandis l'articolo 534, paragrafi 2 e 3,

     - l'immagazzinamento di miscugli di prodotti soggetti al controllo della destinazione particolare rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00 [285],

     d) la scadenza entro cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,

     e) gli uffici doganali in cui le merci sono immesse in libera pratica e gli uffici di controllo,

     f) i luoghi in cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,

     g) eventualmente, la garanzia da prestare,

     h) il periodo di validità dell'autorizzazione,

     i) l'eventuale possibilità di trasferire le merci conformemente all'articolo 296, paragrafo 1,

     j) eventualmente, le misure semplificate relative al trasferimento delle merci ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3,

     k) eventualmente, le procedure semplificate autorizzate conformemente all'articolo 76 del codice,

     l) le modalità di comunicazione.

     Se le merci di cui al primo comma, lettera c), secondo trattino, non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre e non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento dei miscugli può essere autorizzato soltanto se questi sono interamente destinati a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata [286].

     4. Fatto salvo l'articolo 294, l'autorizzazione è valida a decorrere dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nell'autorizzazione.

     La durata di validità non può superare i tre anni dalla data in cui ha effetto l'autorizzazione, salvoché sussistano comprovati motivi [287].

 

     Art. 294. [288]

     1. Le autorità doganali possono rilasciare un'autorizzazione con effetto retroattivo.

     Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, un'autorizzazione con effetto retroattivo è valida a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

     2. Se una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni o di merci, può essere concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale.

     3. In circostanze eccezionali l'effetto retroattivo di un'autorizzazione può essere prolungato, ma non può superare un anno prima della data della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica certa e:

     a) la domanda non sia collegata a un tentativo di frode o di negligenza manifesta,

     b) la contabilità del richiedente confermi che tutti i requisiti previsti dal regime sono stati soddisfatti e, all'occorrenza, per evitare sostituzioni le merci possano essere identificate per il periodo in questione e tale contabilità consenta il controllo del regime,

     c) possano essere espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci, compresa eventualmente la possibilità di invalidare la dichiarazione.

 

     Art. 295. [289]

     La scadenza dell'autorizzazione non produce effetti sulle merci immesse in libera pratica in forza dell'autorizzazione stessa in data anteriore a quella di scadenza.

 

     Art. 296. [290]

     1. Il trasferimento di merci tra luoghi diversi indicati nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza espletamento di formalità doganali.

     2. Se un trasferimento di merci viene effettuato tra due titolari di autorizzazione stabiliti in diversi Stati membri e le autorità doganali interessate non hanno autorizzato il ricorso alle procedure semplificate conformemente al paragrafo 3, l'esemplare di controllo T5 indicato all'allegato 63, è utilizzato conformemente alla seguente procedura:

     a) il cedente compila l'esemplare di controllo T5 in triplice copia (in originale e due copie) [291].

     b) Nell'esemplare di controllo T5 figurano:

     - nella casella A ("Ufficio di partenza"), l'indirizzo dell'ufficio doganale competente indicato nell'autorizzazione del cedente,

     - nella casella n. 2, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cedente,

     - nella casella n. 8, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cessionario,

     - nella casella "Nota importante" e nella casella B occorre barrare il testo,

     - rispettivamente nelle caselle n. 31 e 33 la descrizione delle merci al momento del trasferimento, incluso il numero di articoli e il codice NC corrispondente,

     - nella casella n. 38, la massa netta delle merci,

     - nella casella n. 103, la quantità netta delle merci in lettere,

     - nella casella 104 apporre una X nella casella "Altri (specificare)", e aggiungere una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

     - (Omissis)

     - DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296]

     - (Omissis) [292]

     - nella casella n. 106:

     - gli elementi relativi all'imposizione delle merci, salvo dispensa concessa dalle autorità doganali [293];

     - il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'ufficio doganale a cui è stata presentata la dichiarazione.

     c) Il cedente invia tutti gli esemplari di controllo T5 al cessionario.

     d) Il cessionario allega l'originale del documento commerciale comprovante la data di ricevimento delle merci agli esemplari di controllo T5 e presenta tutti i documenti all'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione.

     Inoltre, egli notifica immediatamente all'ufficio doganale ogni eccedenza, disavanzo, sostituzione o altra irregolarità.

     e) L'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione del cessionario compila la casella J dell'originale, indicando anche la data di ricevimento, dopo aver verificato i documenti commerciali corrispondenti, appone data e timbro sull'originale alla casella J e sulle due copie alla casella E. L'ufficio doganale conserva la seconda copia e restituisce l'originale e la prima copia al cessionario.

     f) Il cessionario conserva la prima copia nelle scritture e invia l'originale al cedente.

     g) Il cedente conserva l'originale fra le scritture.

     Le autorità doganali interessate possono autorizzare il ricorso alle procedure semplificate conformemente alle disposizioni relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T5.

     3. Se ritengono che il corretto svolgimento delle operazioni è salvaguardato, le autorità doganali possono permettere che un trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti in due diversi Stati membri sia effettuato senza utilizzare l'esemplare di controllo T5.

     4. Il trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti nello stesso Stato membro viene effettuato conformemente alle disposizioni nazionali.

     5. Al ricevimento delle merci il cessionario diventa titolare degli obblighi previsti nel presente capitolo per quanto riguarda le merci trasferite.

     6. Il cedente non ha più obblighi quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     - il cessionario ha ricevuto le merci ed è stato informato che le merci per le quali sono trasferiti gli obblighi sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare;

     - il controllo doganale è stato trasferito all'autorità doganale del cessionario; salvo diversa indicazione delle autorità doganali, ciò si verifica quando il cessionario registra le merci nelle scritture.

 

     Art. 297. [294]

     1. In caso di trasferimento, da parte di compagnie aeree che operano su rotte internazionali, di materiali per la manutenzione o la riparazione di aeromobili nel quadro di accordi di scambio o per esigenze proprie delle compagnie aeree, una lettera di vettura aerea o un documento equivalente possono essere utilizzati in sostituzione dell'esemplare di controllo T5.

     2. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare almeno le indicazioni seguenti:

     a) denominazione della compagnia aerea speditrice;

     b) denominazione dell'aeroporto di partenza;

     c) denominazione della compagnia aerea destinataria;

     d) denominazione dell'aeroporto di destinazione;

     e) descrizione dei materiali;

     f) numero dei pezzi.

     Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere espresse sotto forma di codici o richiamandosi ad un documento allegato.

     3. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare sulla pagina anteriore, in stampatello, una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - DESTINAZIONE PARTICOLARE

     - (Omissis) [295]

     4. La compagnia aerea speditrice conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea speditrice, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

     La compagnia aerea destinataria conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea destinataria, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

     5. I materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente devono essere consegnati alla compagnia aerea destinataria nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede tale compagnia. La compagnia aerea destinataria registra tali materiali nelle proprie scritture contabili.

     6. Gli obblighi risultanti dai paragrafi da 1 a 5 passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria nel momento in cui i materiali originari e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente sono consegnati a quest'ultima.

 

     Art. 298. [296]

     1. Le autorità doganali possono, alle condizioni da esse stabilite, approvare l'esportazione delle merci o la loro distruzione.

     2. In caso di esportazione di prodotti agricoli, nella casella n. 44 del documento amministrativo unico o in ogni altro documento utilizzato deve figurare una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

     - (Omissis)

     - ARTICOLO 298 (CEE) N. 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE - APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

     - (Omissis) [297]

     3. In caso di esportazione, le merci sono considerate non comunitarie a partire dal momento in cui la dichiarazione di esportazione viene accettata.

     4. In caso di distruzione si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.

 

     Art. 299. [298]

     Se le autorità doganali ritengono che un'utilizzazione delle merci diversa da quella indicata nell'autorizzazione sia giustificata, tale utilizzazione, fatta eccezione per l'esportazione o la distruzione, comporta l'insorgenza di un'obbligazione doganale. L'articolo 208 del codice si applica mutatis mutandis.

 

     Art. 300. [299]

     1. Le merci di cui all'articolo 291, paragrafo 1, rimangono sotto controllo doganale e sono soggette ai dazi all'importazione fino a quando:

     a) sono assegnate alla destinazione prevista,

     b) sono esportate, distrutte o assegnate ad una diversa destinazione conformemente agli articoli 298 e 299.

     Tuttavia, se le merci possono essere usate ripetutamente e se, per evitare frodi, le autorità doganali lo ritengono opportuno, il controllo doganale continua per un periodo che non supera i due anni dalla data della prima assegnazione.

     2. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o trasformazione delle merci nonché le perdite per cause naturali sono considerati merci assegnate alla destinazione particolare prevista.

     3. Per i cascami e i rottami risultanti dalla distruzione delle merci, il controllo doganale ha termine quando essi hanno ricevuto una destinazione doganale consentita.

 

     Artt. 301. - 308. [300]

 

Capitolo 3 [301]

Gestione delle misure tariffarie

 

Sezione 1 [302]

Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine

cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni

 

     Art. 308 bis. [303]

     1. Salvo altrimenti disposto, i contingenti tariffari aperti mediante una misura comunitaria vengono gestiti secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

     2. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata da una richiesta valida del dichiarante al fine di beneficiare di un contingente tariffario, è accettata, lo Stato membro interessato preleva dal contingente tariffario, tramite la Commissione, la quantità necessaria.

     3. Gli Stati membri presentano una richiesta di prelievo solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3.

     4. Salvo il disposto del paragrafo 8, le attribuzioni vengono concesse dalla Commissione in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ed entro i limiti consentiti dalla disponibilità del contingente tariffario. L'ordine di precedenza è determinato in base all'ordine cronologico di tali date.

     5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le richieste di prelievo valide. Tali comunicazioni comprendono la data di cui al paragrafo 4, e le quantità esatte richieste nella dichiarazione doganale interessata.

     6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, qualora l'atto comunitario di apertura del contingente tariffario non vi abbia provveduto, la Commissione definisce i numeri d'ordine.

     7. Qualora le quantità da prelevare da un contingente tariffario superino la quantità disponibile, l'attribuzione si effettua proporzionalmente alle quantità richieste.

     8. Ai fini del presente articolo, l'accettazione di una dichiarazione da parte delle autorità doganali nei giorni 1, 2 o 3 gennaio si considera avvenuta il 3 gennaio. Se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l'accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio.

     9. All'apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non concede prelievi prima dell'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'atto che ha istituito il contingente tariffario.

     10. Gli Stati membri restituiscono immediatamente alla Commissione le parti di prelievo non utilizzate. Tuttavia, qualora dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario interessato venga scoperto un prelievo erroneo corrispondente a un'obbligazione doganale pari o inferiore a 10 ECU, gli Stati membri non eseguono la restituzione.

     11. Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione di immissione in libera pratica concernente merci oggetto di una domanda di utilizzazione di un contingente tariffario, l'intera domanda è annullata in relazione a tali merci. Gli Stati membri interessati restituiscono immediatamente alla Commissione tutte le quantità prelevate, in relazione a tali merci, dal contingente tariffario.

     12. I dati concernenti i prelievi richiesti da un singolo Stato membro sono trattati dalla Commissione e dagli altri Stati membri in modo riservato.

 

     Art. 308 ter. [304]

     1. La Commissione procede ad una ripartizione delle quantità richieste una volta al giorno, tutti i giorni lavorativi ad eccezione:

     - dei giorni festivi per le istituzioni comunitarie a Bruxelles, o

     - in circostanze eccezionali, di qualsiasi altro giorno, a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.

     2. Salvo il disposto dell'articolo 308 bis, paragrafo 8, l'attribuzione delle quantità tiene conto di tutte le domande insoddisfatte concernenti dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate fino all'antivigilia, tale giorno incluso, e comunicate alla Commissione.

 

     Art. 308 quater. [305]

     1. Un contingente tariffario è considerato critico quando il 75 % del volume iniziale sia esaurito, oppure a discrezione delle autorità competenti.

     2. In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:

     a) quando sia aperto per meno di tre mesi;

     b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);

     c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l'ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.

     3. Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell'applicazione, secondo le regole dell'OMC, di una misura di salvaguardia o di una misura di ritorsione, è considerato critico quando il 75 % del volume iniziale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o meno nei due anni precedenti.

 

Sezione 2 [306]

Sorveglianza comunitaria [307]

 

     Art. 308 quinquies. [308]

     1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta al mese, dei resoconti di sorveglianza che contengano i dati sulle quantità di prodotti immessi in libera pratica o esportati, secondo i casi. Per quanto riguarda le importazioni e su richiesta della Commissione, gli Stati membri limitano tale comunicazione alle importazioni che hanno beneficiato di regimi preferenziali [309].

     2. I resoconti di sorveglianza emanati dagli Stati membri indicano le quantità totali di prodotti immessi in libera pratica o esportati, secondo i casi, dal primo giorno del periodo interessato [310].

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i loro resoconti mensili di sorveglianza entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla conclusione del periodo oggetto del resoconto.

     4. Le informazioni comunicate dai singoli Stati membri sono trattate in modo riservato.

 

TITOLO II

Posizione doganale e transito delle merci [311]

 

Capitolo 1 [312]

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 309. [313]

 

Capitolo 2 [314]

Campo d'applicazione

 

          Art. 310. [315]

 

     Art. 311. [316]

 

     Art. 312. [317]

 

Capitolo 3

Posizione doganale delle merci [318]

 

Sezione 1 [319]

Disposizioni generali

 

     Art. 313. [320]

     1. Salvo il disposto dell'articolo 180 del codice e del paragrafo 2 del presente articolo, tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria.

     2. Non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323:

     a) le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell'articolo 37 del codice.

     Tuttavia, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 5 del codice, sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità:

     - per via aerea, imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità e destinate a un altro aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità, purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure

     - via mare, qualora siano trasportate tra due porti situati all'interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare, autorizzato ai sensi degli articoli 313 bis e 313 ter [321];

     b) le merci vincolate al regime della custodia temporanea o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, secondo le disposizioni dell'articolo 799 o introdotte in un deposito franco [322];

     c) le merci vincolate ad un regime sospensivo o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, secondo le disposizioni dell'articolo 799 [323]. [324]

 

     Art. 313 bis. [325]

     1. Per collegamento marittimo regolare si intende un servizio regolare di trasporto delle merci a bordo di navi che eseguono trasporti solamente tra porti situati nel territorio doganale della Comunità e non possono provenire, essere dirette o fare scalo in nessun punto al di fuori di tale territorio o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, di un porto nel suddetto territorio [326].

     2. Le autorità doganali competenti possono richiedere la presentazione di prove del rispetto delle disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati.

     Qualora le autorità doganali constatino che non sono state rispettate le disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati, ne informano immediatamente tutte le autorità doganali interessate.

 

     Art. 313 ter. [327]

     1. Su richiesta della società di navigazione marittima che definisce il servizio, le autorità doganali di uno Stato membro sul cui territorio la compagnia è stabilita possono autorizzare, di concerto con gli altri Stati membri interessati, l'istituzione di un servizio regolare [328].

     2. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) l'indicazione dei porti interessati,

     b) i nomi delle navi destinate al servizio regolare, e

     c) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorità doganali, in particolare gli orari del servizio regolare [329].

     3. L'autorizzazione è concessa esclusivamente alle compagnie di navigazione marittima:

     a) stabilite nella Comunità e che mettono la propria documentazione a disposizione delle autorità doganali competenti [330];

     b) che non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute in relazione al funzionamento di un servizio regolare [331];

     c) che possono provare alle autorità competenti di effettuare un servizio di linea ai sensi dell'articolo 313 bis, paragrafo 1;

     d) che si impegnino:

     - sulle rotte per le quali è richiesta un'autorizzazione, non verrà effettuato nessuno scalo nei porti di paesi terzi o nelle zone franche sottoposte a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituite in porti situati nel territorio doganale della Comunità, e che non verrà effettuato alcun trasbordo in alto mare e che

     - a tenere a bordo della nave il certificato di autorizzazione e a presentarlo, su richiesta, alle autorità doganali competenti [332]

     4. Le autorità doganali dello Stato membro che ricevono una domanda (in prosieguo: "le autorità richiedenti") ne informano senza indugio le autorità doganali degli altri Stati membri nel cui territorio sono situati i porti interessati dal servizio regolare (in prosieguo: "le autorità interpellate").

     Le autorità interpellate accusano ricevuta della domanda.

     Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, le autorità interpellate notificano l'assenso o il rifiuto. Il rifiuto dev'essere motivato. In assenza di risposta, le autorità richiedenti rilasciano l'autorizzazione, che sarà accettata dagli altri Stati membri interessati.

     Le autorità richiedenti rilasciano il certificato di autorizzazione in uno o più esemplari, secondo il caso, conformemente al modello che figura all'allegato 42 bis e ne informano le autorità interpellate degli altri Stati membri interessati. Ciascun certificato di autorizzazione viene contraddistinto da un numero di serie. Tale numero è lo stesso per ogni esemplare.

     5. Il rilascio dell'autorizzazione rende obbligatorio per la compagnia di navigazione l'esercizio del servizio di linea. La soppressione o la modificazione delle caratteristiche del servizio di linea autorizzato viene comunicata alle autorità richiedenti.

     6. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la revoca o la soppressione del servizio regolare. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la modificazione del servizio di linea. In caso di modifica delle informazioni previste al paragrafo 2, lettera a), si applica la procedura di cui al paragrafo 4 [333].

     7. Quando una nave del tipo indicato all'articolo 313 bis, paragrafo 1, è costretta da caso fortuito o forza maggiore ad effettuare un trasbordo in mare o a fare temporaneamente scalo in un porto situato in un paese terzo o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituita in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la compagnia di navigazione marittima informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo previsti nell'itinerario della nave [334].

 

     Art. 314. [335]

     1. Qualora le merci non siano considerate comunitarie, ai sensi dell'articolo 313, la loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente all'articolo 314 quater, paragrafo 1 soltanto quando [336]:

     a) vengano trasportate da un altro Stato membro senza attraversamento del territorio di un paese terzo, oppure

     b) vengano trasportate da un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure

     c) vengano trasbordate in un paese terzo su di un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state caricate inizialmente, e sia stato rilasciato un nuovo documento di trasporto, purché una copia dell'originale del documento di trasporto rilasciato per il trasporto delle merci dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione venga allegata al nuovo documento di trasporto. Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione effettuano controlli a posteriori, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati membri, per verificare l'esattezza delle informazioni riportate sulla copia del documento di trasporto originale.

     2. [337].

     3. I documenti o le modalità di cui all'articolo 314 quater, paragrafo 1 non possono essere utilizzati per le merci nei confronti delle quali sono state espletate le formalità di esportazione o vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema di rimborso [338].

     4. [339].

 

     Art. 314 bis. [340]

     Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare la posizione comunitaria delle merci, secondo le disposizioni del presente titolo.

 

Sezione 2 [341]

Prova della posizione comunitaria

 

     Art. 314 ter. [342]

     Ai sensi della presente sezione, per "ufficio competente" si intendono le autorità doganali competenti ad attestare la posizione comunitaria delle merci.

 

     Art .314 quater. [343]

     1. Senza pregiudizio per le merci vincolate al regime di transito comunitario interno, la posizione comunitaria delle merci può essere comprovata soltanto con uno dei seguenti mezzi:

     a) da uno dei documenti previsti dagli articoli da 315 a 317 ter,

     b) con le modalità di cui agli articoli da 319 a 323,

     c) dal documento di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione,

     d) dal documento di cui all'articolo 325,

     e) dall'etichetta prevista dall'articolo 462 bis, paragrafo 2,

     f) dal documento di cui all'articolo 812, che attesta la posizione comunitaria delle merci, [344]

     g) dall'esemplare di controllo T5, ai sensi dell'articolo 843.

     2. I documenti o le modalità di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per le merci comunitarie provviste di imballaggi non comunitari, purché il documento che attesta la posizione comunitaria delle merci contenga una delle seguenti indicazioni:

     - (Omissis)

     - imballaggi N.

     - (Omissis) [345]

     3. Purché siano rispettate le condizioni per il rilascio, i documenti di cui agli articoli da 315 a 323 possono essere rilasciati a posteriori. In tal caso recano, in rosso, una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Rilasciato a posteriori.

     - (Omissis) [346]

 

Sottosezione 1 [347]

Documento T2L

 

     Art. 315. [348]

     1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita mediante presentazione di un documento T2L. Il documento viene compilato conformemente ai paragrafi da 3 a 5.

     2. La prova della posizione comunitaria delle merci destinate a una parte del territorio doganale comunitario in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio o da essa provenienti è fornita presentando un documento T2LF.

     I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo e gli articoli da 316 a 324 septies si applicano per analogia al documento T2LF.

     3. Il documento T2L è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 31 e 32.

     Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 33 e 34.

     Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari nel caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32.

     4. L'interessato appone la sigla "T2L" nella sottocasella destra della casella n. 1 del formulario e la sigla "T2L bis" nella sottocasella destra della casella n. 1 del o dei formulari complementari utilizzati.

     5. Possono essere utilizzate distinte di carico, redatte secondo il modello di cui all'allegato 45 e completate conformemente all'allegato 44 bis, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L.

 

     Art. 315 bis. [349]

     Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona che non rispetta le condizioni di cui all'articolo 373 a utilizzare quali distinte di carico distinte che non rispettano tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.

     Il secondo capoverso del paragrafo 1 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 385 si applicano per analogia.

 

     Art. 316. [350]

     1. Fatto salvo l'articolo 324 septies, il documento T2L è redatto in un unico esemplare.

     2. Il documento T2L e, se del caso, il formulario o i formulari complementari utilizzati o la o le distinte di carico utilizzate sono vistati, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio competente. Il visto reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella "C. Ufficio di partenza" di detti documenti:

     a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto ed un numero di registrazione ovvero il numero della dichiarazione di spedizione qualora questa sia necessaria;

     b) per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero indicato nel documento T2L, apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere anche apposto il timbro ufficiale dell'ufficio competente.

     Tali documenti sono consegnati all'interessato.

 

Sottosezione 2

Documenti commerciali [351]

 

     Art. 317.

     1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci [352].

     2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono almeno citare il nome e l'indirizzo completo dello speditore o dell'interessato se quest'ultimo non è lo speditore, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in kg e, se necessario, i numeri dei container.

     L'interessato deve apporre in modo evidente, nel suddetto documento, la sigla "T2L" accompagnata dalla sua firma manoscritta [353].

     3. La fattura o il documento di trasporto debitamente completati e firmati dall'interessato sono vistati, su richiesta di quest'ultimo, dall'ufficio competente. Tale visto deve comportare il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria [354].

     4. Se il valore globale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto compilato e firmato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 224 non eccede i 10.000 EUR, l'interessato è esentato dal sottoporre il documento al visto dell'ufficio competente.

     In tal caso, la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio competente [355].

     5. Il presente articolo si applica soltanto quando la fattura o il documento di trasporto riguardi merci comunitarie.

 

     Art. 317 bis. [356]

     1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione del manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.

     2. Il manifesto contiene almeno le indicazioni seguenti:

     a) nome e indirizzo completi della compagnia di navigazione,

     b) identità della nave,

     c) luogo e data di carico delle merci,

     d) luogo di scarico delle merci.

     Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene quanto segue:

     a) un riferimento alla polizza di carico o a qualsiasi altro documento commerciale,

     b) quantità, natura, marche e numeri dei colli,

     c) la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione [357],

     d) massa lorda in chilogrammi,

     e) all'occorrenza, i numeri dei contenitori,

     f) i seguenti indicatori della posizione delle merci:

     - la lettera "C" (che equivale a "T2L") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,

     - la lettera "F" (che equivale a "T2LF") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE,

     - la lettera "N" per le altre merci [358].

     3. Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla società di navigazione è vistato, su richiesta di quest'ultima, dall'ufficio competente. Il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto [359].

 

     Art. 317 ter. [360]

     Quando sono utilizzate le procedure semplificate di transito comunitario di cui agli articoli 445 e 448, la prova della posizione comunitaria delle merci è fornita dall'apposizione della lettera "C" (equivalente a "T2L") sul manifesto, accanto agli articoli in questione.

 

     Art. 318. [361]

 

Sottosezione 3

Altre prove applicabili a talune operazioni [362]

 

     Art. 319.

     1. Quando le merci sono trasportate con un carnet TIR o un carnet ATA, il dichiarante può comprovare il carattere comunitario delle merci, apponendo in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla T2L seguita dalla sua firma su tutti i fogli pertinenti del carnet utilizzato, prima che questo venga presentato per il visto all'ufficio di partenza. La sigla T2L apposta sui fogli deve essere autenticata con timbro dell'ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente [363].

     2. Nei carnet TIR o ATA relativi nel contempo a merci comunitarie e non comunitarie le due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla T2L deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.

 

     Art. 320.

     Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro, il veicolo è considerato comunitario:

     a) a condizione che sia munito di targa e del documento d'immatricolazione e le caratteristiche della sua immatricolazione, risultanti dal relativo documento ed eventualmente dalla targa, comprovino in modo sicuro il carattere comunitario del veicolo;

     b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 319 nonché 321, 322 e 323 [364].

 

     Art. 321.

     Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro, il vagone è considerato comunitario:

     a) a condizione che il numero di codice e il marchio di proprietà (sigla) su di esso apposti ne dimostrino in modo certo il carattere comunitario;

     b) negli altri casi, su presentazione di uno dei documenti di cui agli articoli da 315 a 317 ter [365].

 

     Art. 322.

     1. Quando debba essere accertato il carattere comunitario degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, i quali siano riconoscibili come appartenenti ad una persona residente in uno Stato membro e, previo impiego, siano rispediti vuoti da un altro Stato membro, tali imballaggi sono considerati comunitari:

     a) a condizione che siano dichiarati come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;

     b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 323.

     2. La semplificazione di cui al paragrafo 1 è ammessa per recipienti, imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i contenitori [366].

 

     Art. 323.

     Quando debba essere accertato il carattere comunitario delle merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, tali merci, purché non destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie:

     a) quando siano dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;

     b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 322.

 

          Art. 323 bis. [367]

 

     Art. 324. [368]

 

Sottosezione 4 [369]

Prova della posizione comunitaria delle

merci fornita da uno speditore autorizzato

 

     Art. 324 bis. [370]

     1. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo "speditore autorizzato", che possieda i requisiti di cui all'articolo 373 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L previsto dall'articolo 315 o con uno dei documenti previsti dagli articoli da 317 a 317 ter, in prosieguo denominati "documenti commerciali", ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'ufficio competente.

     2. Le disposizioni degli articoli da 374 a 378 si applicano per analogia all'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 324 ter. [371]

     L'autorizzazione determina in particolare:

     a) l'ufficio incaricato della preventiva autentificazione, ai sensi dell'articolo 324 quater, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati ai fini della redazione dei documenti interessati;

     b) le condizioni alle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei suddetti formulari;

     c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;

     d) il termine e le condizioni nel cui rispetto lo speditore autorizzato informa l'ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.

 

     Art. 324 quater. [372]

     1. L'autorizzazione stabilisce che il recto dei documenti commerciali interessati o la casella "C. Ufficio di partenza" figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, del o dei formulari complementari:

     a) è preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 324 ter, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure

     b) reca, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato 62. L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata.

     Le disposizioni dell'articolo 401 si applicano per analogia.

     2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve inoltre indicare nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza" del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Speditore autorizzato

     - (Omissis). [373]

 

     Art. 324 quinquies. [374]

     1. Allo speditore autorizzato può essere consentito non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione può essere accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato alle autorità doganali un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.

     2. I documenti T2L o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture [375]:

     - (Omissis)

     - Dispensa dalla firma

     - (Omissis). [376]

 

     Art. 324 sexies. [377]

     1. Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le società di navigazione aventi la posizione di speditore autorizzato a posporre la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione comunitaria delle merci fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione.

     2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle società di navigazione internazionali che

     a) rispettano le condizioni di cui all'articolo 373; tuttavia, in deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale, e

     b) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori della Comunità, e

     c) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

     3. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza o di destinazione previsti.

     Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali accordano la procedura semplificata descritta al paragrafo 4.

     Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.

     4. La procedura semplificata si applica come segue:

     a) il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione,

     b) la società di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 317 bis, paragrafo 2,

     c) una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata, su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità doganali del porto di partenza, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione,

     d) una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentata alle autorità doganali del porto di destinazione.

     5. Il paragrafo 5 dell'articolo 448 si applica per analogia [378].

 

     Art. 324 septies. [379]

     Lo speditore autorizzato è tenuto a redigere una copia di ciascun documento T2L, ovvero di ciascun documento commerciale rilasciato a norma della presente sottosezione. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno due anni.

 

Sottosezione 5 [380]

Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima

e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi [381]

 

     Art. 325. [382]

     1. Ai fini della presente sottosezione si intende per [383]:

     a) nave da pesca comunitaria: la nave immatricolata e registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;

     b) nave officina comunitaria; la nave immatricolata o registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima.

     2. Un formulario T2M, redatto conformemente alle disposizioni degli articoli da 327 a 337, viene presentato come prova del carattere comunitario:

     a) dei prodotti della pesca marittima catturati al di fuori delle acque territoriali di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità da parte di una nave da pesca comunitaria, e

     b) delle merci ottenute da detti prodotti a bordo di tale nave o di una nave officina comunitaria, nella cui fabbricazione, eventualmente, sono entrati altri prodotti aventi tale carattere,

     che sono provvisti, eventualmente, di imballaggi aventi tale carattere, e che sono destinati a essere introdotti nel territorio doganale della Comunità secondo il disposto dell'articolo 326.

     3. La prova del carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima e degli altri prodotti catturati o estratti dal mare, fuori delle acque territoriali di un paese o di un territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, da navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate o registrate nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità, o di detti prodotti estratti o catturati nelle acque del territorio doganale della Comunità da parte di navi di un paese terzo, viene esibita mediante il libro di bordo o mediante qualsiasi mezzo che attesti tale carattere.

 

     Art. 326. [384]

     1. Il formulario T2M viene presentato per i prodotti e le merci di cui all'articolo 325, paragrafo 2, che sono trasportati direttamente a destinazione del territorio doganale della Comunità:

     a) dalla nave da pesca comunitaria che ha effettuato la cattura e, eventualmente, il trattamento di detti prodotti, o

     b) da un'altra nave da pesca comunitaria o dalla nave officina comunitaria che ha effettuato il trattamento di detti prodotti trasbordati dalla nave di cui alla lettera a), o

     c) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a) e b) senza procedere ad alcun mutamento, o

     d) da un mezzo di trasporto provvisto di un titolo di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità in cui detti prodotti e merci non sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b) e c).

     Dopo tale presentazione il formulario T2M non può più essere utilizzato come prova del carattere comunitario dei prodotti e delle merci da esso accompagnati.

     2. Le autorità doganali responsabili del porto dove i prodotti o le merci sono scaricati dalla nave di cui al paragrafo 1, lettera a), possono non applicare il paragrafo quando non sussista alcun dubbio sull'origine di detti prodotti o merci, in assenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.

 

     Art. 327.

     1. Il formulario sul quale è redatto il documento T2M deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 43.

     2. Per l'originale del formulario T2M deve essere utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante almeno 55 g/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

     3. Il formato del formulario T2M è di 210 297 mm, salvo una tolleranza massima nel senso della lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in più.

     4. Il formulario T2M deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità indicata dall'autorità competente dello Stato membro cui appartiene la nave da pesca.

     5. I formulari T2M sono riuniti in blocchetti da dieci e ciascun formulario comporta un originale staccabile dal blocchetto ed una copia non staccabile ottenuta per ricalco. I blocchetti contengono, a pagina 2 della copertina, le note di cui all'allegato 44.

     6. Ogni formulario T2M reca un numero di serie che lo contraddistingue e che è lo stesso per l'originale e per la copia.

     7. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari T2M e la loro legatura in blocchetti oppure possono affidare tali compiti a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati sulla prima pagina della copertina di ogni blocchetto, nonché sull'originale di ciascun formulario. Detta pagina e l'originale di ciascun formulario devono, inoltre, recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

     8. Il formulario T2M deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, sia a macchina, sia in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Ogni modifica deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione che la contiene.

 

     Art. 328. [385]

     Un blocchetto di formulari T2M è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio doganale comunitario competente per la sorveglianza del porto d'esercizio della nave da pesca comunitaria destinatario del blocchetto stesso. Si procede al rilascio unicamente quando l'interessato abbia compilato, nella lingua nella quale il formulario è stampato, i riquadri 1 e 2, e compilato e firmato la dichiarazione contenuta nel riquadro 3 di tutti gli originali e di tutte le copie dei formulari contenuti nel blocchetto. Al momento del rilascio del blocchetto, il suddetto ufficio compila il riquadro A di tutti gli esemplari originali e di tutte le copie di formulari che esso contiene.

     Il blocchetto ha una validità di due anni dalla data del rilascio indicata alla pagina 2 della sua copertina. Inoltre, la validità di detti formulari è garantita dalla presenza nel riquadro A di tutti gli originali e di tutte le copie di un timbro dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria del blocchetto stesso.

 

     Art. 329. [386]

     Il capitano della nave da pesca comunitaria compila il riquadro 4 e il riquadro 6 se vi è stato un trattamento a bordo dei prodotti pescati, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 9 dell'originale e della copia di uno dei formulari che compongono il blocchetto, ogniqualvolta:

     a) detti prodotti siano trasbordati su una delle navi di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), che effettua il loro trattamento,

     b) detti prodotti o merci siano trasbordati su qualsiasi altra nave che li trasporta direttamente, senza alcun trattamento, in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto affinché siano in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità,

     c) detti prodotti o merci siano sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto dell'articolo 326, paragrafo 2,

     d) detti prodotti o merci siano sbarcati in un altro porto per essere in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità.

     Il trattamento effettuato sui prodotti suindicati viene registrato nel libro di bordo.

 

     Art. 330. [387]

     Il capitano della nave di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), compila il riquadro 6, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 11 dell'originale del formulario T2M ogniqualvolta le merci sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto - per essere in seguito spedite nel territorio doganale della Comunità - o sono trasbordate su un'altra nave ai fini della medesima. Il trattamento effettuato sui prodotti trasbordati viene registrato nel libro di bordo.

 

     Art. 331. [388]

     All'atto del primo trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 329, lettera a) o b), viene compilato il riquadro 10 dell'originale e della copia del formulario T2M; in caso di un secondo trasbordo come previsto dall'articolo 330, viene compilato il riquadro 12 dell'originale del formulario T2M. La dichiarazione di trasbordo corrispondente viene firmata dai due capitani interessati e l'originale del formulario T2M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti o le merci. Ogni operazione di trasbordo è registrata nel libro di bordo di entrambe le navi.

 

     Art. 332. [389]

     1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, detto formulario è valido soltanto se l'indicazione del suo riquadro 13 è compilata e vidimata dalle autorità doganali di tale paese o territorio.

     2. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano stati avviati verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata ai lotti di tali prodotti o merci.

 

     Art. 333. [390]

     1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità e siano destinati ad essere inoltrati verso il territorio doganale della Comunità in spedizioni parziali, per ciascuna spedizione, l'interessato o il suo rappresentante:

     a) indica, nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M iniziale, il numero e la natura dei colli, la massa lorda (kg), la destinazione assegnata alla spedizione nonché il numero dell'estratto di cui alla lettera b);

     b) redige un "Estratto" T2M utilizzando a tal fine un formulario originale staccato dal blocchetto di formulari T2M rilasciato conformemente all'articolo 328. Ciascun "Estratto" e la relativa copia che resta nel blocchetto T2M contengono un riferimento al formulario T2M iniziale di cui alla lettera a), nonché una delle seguenti diciture, in caratteri leggibili:

     - (Omissis)

     - Estratto

     - (Omissis). [391]

     Il formulario "Estratto" T2M che accompagna la spedizione parziale verso il territorio doganale della Comunità indica nei riquadri 4, 5, 6, 7 e 8 la natura, il codice NC e la quantità dei prodotti o delle merci che formano oggetto di spedizione parziale. Inoltre, l'indicazione del riquadro 13 viene compilata e vidimata dalle autorità doganali del paese o territorio nel quale hanno sostato i prodotti o le merci.

     2. Quando la totalità dei prodotti e delle merci oggetto del formulario T2M iniziale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono stati spediti verso il territorio doganale della Comunità, l'indicazione del riquadro 13 di detto formulario viene compilata e vidimata dalle autorità di cui al paragrafo 1. Il formulario viene quindi inviato all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

     3. Qualora alcuni lotti di prodotti o di merci non siano avviati verso il territorio doganale della Comunità, il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti vengono indicati nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M iniziale.

 

     Art. 334. [392]

     Ogni formulario T2M, iniziale o "Estratto", viene presentato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, nel caso in cui l'introduzione avvenga in regime di transito al di fuori di detto territorio, il formulario viene presentato all'ufficio doganale di destinazione di detto regime. Le autorità di detto ufficio possono chiederne la traduzione. Possono inoltre, per controllare l'esattezza delle diciture apposte sul formulario T2M, esigere la presentazione di tutti i documenti appropriati e, all'occorrenza, dei documenti di bordo delle navi. Tale ufficio compila il riquadro C del formulario T2M e di una copia di quest'ultimo che sarà spedita all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

 

     Art. 335. [393]

     In deroga agli articoli 332, 333 e 334, qualora i prodotti o le merci cui si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese terzo che aderisce alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e siano destinati ad essere inoltrati nel territorio doganale della Comunità con procedura "T2" in una sola spedizione o in spedizioni parziali, nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M vengono indicati i riferimenti di tale procedura.

     Qualora la totalità dei prodotti o delle merci oggetto del suddetto formulario T2M sia stata spedita nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 del formulario viene compilato e vidimato dalle autorità doganali. Una copia del formulario già compilato viene trasmessa all'ufficio doganale di cui all'articolo 328. Se del caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 332, paragrafo 2.

 

     Art. 336. [394]

     Il blocchetto dei formulari T2M viene presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.

     Se, prima dell'utilizzazione della totalità dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare tutte le condizioni previste, o se tutti gli esemplari contenuti nel blocchetto sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità, il blocchetto viene immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

 

          Art. 337. [395]

 

     Art. 338. [396]

 

     Art. 339. [397]

 

          Art .340. [398]

 

Capitolo 4 [399]

Transito comunitario

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 340 bis. [400]

     Se non specificato altrimenti, le disposizioni del presente capitolo si applicano al transito comunitario esterno e al transito comunitario interno.

     Le merci che presentano ingenti rischi di frode sono elencate nell'allegato 44 quater. Quando una disposizione del presente regolamento fa riferimento a tale allegato, le misure relative alle merci in esso elencate si applicano soltanto quando la quantità di tali merci supera la quantità minima corrispondente. L'allegato 44 quater viene riesaminato almeno ogni anno.

 

     Art. 340 ter. [401]

     Ai fini del presente capitolo, si intende per:

     1) "ufficio di partenza", l'ufficio doganale presso il quale viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario;

     2) "ufficio di passaggio",

     a) l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio nel corso dell'operazione di transito attraverso una frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo diverso da un paese dell'EFTA, oppure

     b) l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo nel corso dell'operazione di transito;

     3) "ufficio di destinazione", l'ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere presentate per porre termine a tale regime;

     4) "ufficio di garanzia", l'ufficio, quale determinato dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro, presso il quale viene costituita una garanzia mediante fideiussione;

     5) "paese dell'EFTA", qualsiasi paese dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

 

     Art. 340 quater. [402]

     1. Circolano in regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che sono spedite:

     a) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non si applicano,

     b) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni si applicano,

     c) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui le disposizioni della direttiva 77/388/CEE non si applicano in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non si applicano più.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3, le merci comunitarie che sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario interno.

     Per le merci di cui al primo comma, trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il vincolo al regime di transito comunitario interno non è obbligatorio.

     3. Qualora merci comunitarie siano esportate verso un paese dell'EFTA o transitino attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario esterno ove ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) le merci sono state oggetto delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,

     b) le merci provengono dalle scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,

     c) le merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità,

     d) le merci sono state oggetto, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, delle formalità doganali di esportazione in paesi terzi nell'ambito dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista del rimborso o dello sgravio dei dazi.

 

     Art. 340 quinquies. [403]

     Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.

 

     Art. 340 sexies. [404]

     1. Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità.

     2. Fermo restando l'articolo 91, paragrafo 1 del codice, il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate via mare qualora si tratti di un servizio di linea regolare autorizzato a norma degli articoli 313 bis e 313 ter.

 

     Art .341. [405]

     Le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del titolo VII del codice e le disposizioni del presente titolo si applicano per analogia alle altre imposte ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.

 

     Art. 342. [406]

     1. La garanzia fornita dall'obbligato principale è valida in tutta la Comunità.

     2. Quando la garanzia è costituita da un garante, il garante deve scegliere un domicilio o designare un mandatario in ciascuno Stato membro.

     3. Occorre fornire una garanzia relativa alle operazioni di transito comunitario effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri in base a una procedura diversa dalla procedura semplificata di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g), i).

 

     Art. 343. [407]

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, secondo il formato previsto, l'elenco, il numero di identificazione, le attribuzioni e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario. Qualsiasi modifica apportata a tali informazioni dovrà essere notificata alla Commissione.

     La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

 

     Art. 344. [408]

     Le caratteristiche dei formulari diversi dal documento amministrativo unico utilizzati nell'ambito del regime di transito comunitario sono descritti nell'allegato 44 ter.

 

Sezione 2 [409]

Funzionamento del regime

 

Sottosezione 1

Garanzia isolata

 

     Art. 345. [410]

     1. La garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata applicabile al medesimo tipo di merci nello Stato membro di partenza. Ai fini del calcolo, le merci comunitarie che devono essere trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie.

     Tuttavia, le aliquote da prendere in considerazione per il calcolo della garanzia isolata non possono essere inferiori a un'aliquota minima, quando detta aliquota figura nella quinta colonna dell'allegato 44 quater [411].

     2. La garanzia isolata mediante deposito in contanti viene costituita presso l'ufficio di partenza. Essa è rimborsata quando il regime è appurato.

     3. La garanzia isolata costituita mediante fideiussione può basarsi sull'utilizzazione di titoli di garanzia isolata dell'importo di 7.000 euro, emessi dal garante e utilizzabili da coloro che intendono agire in qualità di obbligato principale.

     La responsabilità del garante è impegnata fino all'importo di 7.000 euro per titolo.

 

     Art. 346. [412]

     1. La garanzia isolata mediante fideiussione deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 49.

     Qualora l'ufficio di partenza sia diverso dall'ufficio di garanzia, quest'ultimo conserva una copia dell'atto con il quale ha accettato l'impegno del garante. L'originale è presentato dall'obbligato principale all'ufficio di partenza presso il quale viene conservato. Questo ufficio può chiederne, se del caso, la traduzione nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro.

     Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, l'ufficio di garanzia trattiene l'originale dell'atto di fideiussione e non viene presentata alcuna copia su carta all'ufficio di partenza [413].

     2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia di cui al paragrafo 1, secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.

 

     Art. 347. [414]

     1. Nel caso di cui all'articolo 345, paragrafo 3, la garanzia isolata deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 50.

     L'articolo 346, paragrafo 2 si applica per analogia.

     2. Il formulario sul quale viene emesso il certificato di garanzia isolata è conforme al modello figurante nell'allegato 54. Il garante indica sul certificato la data limite di utilizzazione, che non può essere fissata oltre il termine di un anno a decorrere dalla sua emissione.

     3. Il garante può rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un'operazione di transito comunitario relativamente a merci contenute nell'elenco di cui all'allegato 44 quater.

     A tal fine, il garante appone, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia isolata che rilascia una delle menzioni seguenti:

     - (Omissis)

     - Validità limitata

     - (Omissis). [415]

     3 bis Qualora l'ufficio di garanzia e gli uffici di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all'ufficio di garanzia tutte le informazioni dettagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, secondo le modalità decise dalle autorità doganali [416].

     4. L'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7.000 EUR necessario a coprire l'importo di cui all'articolo 345, paragrafo 1. Tali certificati sono conservati dall'ufficio di partenza.

 

     Art. 348. [417]

     1. L'ufficio di garanzia revoca la decisione con la quale ha accettato l'obbligazione del garante quando non sussistono più le condizioni stabilite al momento della sua emissione.

     Il garante può parimenti risolvere in qualsiasi momento l'obbligazione assunta.

     2. La revoca o la risoluzione hanno efficacia dal sedicesimo giorno successivo alla notificazione effettuata, a seconda dei casi, al garante o all'ufficio di garanzia.

     Dalla data di effetto della revoca o della risoluzione, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per far circolare le merci in regime di transito comunitario.

     3. Lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia notifica immediatamente alla Commissione la revoca o la risoluzione e la relativa data di efficacia. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

Sottosezione 2

Mezzi di trasporto e dichiarazioni

 

     Art. 349. [418]

     1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.

     Per l'applicazione del presente articolo sono considerati un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono essere oggetto di un'unica spedizione:

     a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;

     b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;

     c) le navi componenti un unico convoglio;

     d) i container caricati su un solo mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.

     2. Un solo mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione.

 

     Art. 350. [419]

     Le distinte di carico redatte in conformità dell'allegato 44 bis e secondo il modello di cui all'allegato 45 possono essere utilizzate, al posto dei formulari complementari, come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito, di cui fanno parte integrante.

 

     Art. 351. [420]

     Per le spedizioni concernenti nel contempo merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno, il formulario di dichiarazione di transito su cui è apposta la sigla T va completato:

     a) con formulari complementari su cui sono apposte rispettivamente le sigle "T1bis", "T2bis" o "T2Fbis", oppure

     b) con distinte di carico su cui sono apposte rispettivamente le sigle "T1", "T2" o "T2F".

 

     Art. 352. [421]

     Nei casi in cui una delle sigle "T1", "T2" o "T2F" non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 della dichiarazione di transito o quando, nel caso di spedizioni concernenti nel contempo merci vincolate al regime di transito comunitario interno e merci vincolate al regime di transito comunitario esterno, le disposizioni dell'articolo 351 non siano state rispettate, le merci si considerano vincolate al regime di transito comunitario esterno.

     Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione o delle misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale comune, tali merci si considerano circolare vincolate al regime di transito comunitario interno.

 

     Art. 353. [422]

     1. Le dichiarazioni di transito devono essere conformi alla struttura e alle indicazioni dell’allegato 37 bis e devono essere presentate a un ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico.

     2. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito resa per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31 e secondo la procedura definita di comune accordo dalle autorità doganali, nei seguenti casi:

     a) se il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali non funziona;

     b) se l’applicazione dell’obbligato principale non funziona.

     3. L’utilizzazione di una dichiarazione di transito resa per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

     4. Se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e non possono quindi presentare la dichiarazione di transito presso l’ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico, le autorità doganali autorizzano tali viaggiatori a utilizzare una dichiarazione di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31.

     In questo caso le autorità doganali provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.

 

     Art. 354. [423]

     [Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità che esse stesse determinano e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione di transito o alcuni dei suoi elementi siano depositati sotto forma di disco o di banda magnetica o mediante uno scambio di informazioni con mezzi simili, eventualmente in forma codificata.]

 

Sottosezione 3

Procedure da seguire presso l'ufficio di partenza

 

     Art. 355. [424]

     1. Le merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario devono essere trasportate fino all'ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.

     2. Fermo restando l'articolo 387, per le merci che figurano nell'elenco dell'allegato 44 quater o quando le autorità doganali o l'obbligato principale lo ritengano necessario, l'ufficio di partenza fissa un itinerario vincolante, indicando nella casella 44 della dichiarazione di transito almeno gli Stati membri da attraversare, tenendo conto degli elementi comunicati dall'obbligato principale.

 

     Art. 356. [425]

     1. L'ufficio di partenza fissa la data limite entro la quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, tenendo conto dell'itinerario da seguire, delle disposizioni della normativa in materia di trasporti e delle altre normative applicabili e, se del caso, degli elementi comunicati dall'obbligato principale.

     2. Il termine stabilito dall'ufficio di partenza vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell'operazione di transito comunitario e non può essere da queste modificato.

     3. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze eccezionali debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto.

 

     Art. 357. [426]

     1. Salve le disposizioni del paragrafo 4, lo svincolo delle merci da vincolare al regime di transito comunitario è subordinato alla loro sigillatura.

     2. La sigillatura è effettuata:

     a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;

     b) per collo, negli altri casi. I sigilli devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 46 bis.

     3. Possono essere considerati idonei ad essere sigillati per volume i mezzi di trasporto:

     a) che possono essere sigillati in maniera semplice ed efficace;

     b) che sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazione o introduzione di merci senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei sigilli;

     c) che non presentano spazi idonei all'occultamento di merci, e

     d) i cui spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per la visita delle autorità doganali.

     Qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio o container autorizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui la Comunità europea è parte contraente è riconosciuto idoneo alla sigillatura.

     4. L'ufficio di partenza può rinunciare alla sigillatura quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari ne permetta l'identificazione.

     Si considera che la descrizione delle merci permetta la loro identificazione quando essa è sufficientemente particolareggiata da consentire un facile riconoscimento del loro volume e della loro natura.

     Quando concede una dispensa dalla sigillatura, l'ufficio di partenza indica nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza" della dichiarazione di transito, sotto la voce "Sigilli apposti", una delle seguenti menzioni:

     - (Omissis)

     - Dispensa

     - (Omissis). [427]

 

     Art. 358. [428]

     1. Quando la dichiarazione di transito è trattata all'ufficio di partenza mediante sistemi informatici, gli esemplari n. 4 e 5 di tale dichiarazione sono sostituiti dal documento d'accompagnamento transito il cui modello e le cui enunciazioni figurano nell'allegato 45 bis.

     2. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito è completato dall'elenco degli articoli il cui modello e i cui enunciati figurano nell'allegato 45 ter. Tale elenco fa parte integrante del documento d'accompagnamento transito [429].

     3. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'ufficio di partenza conserva la dichiarazione di transito e concede lo svincolo consegnando all'obbligato principale il documento d'accompagnamento transito.

     4. Previa autorizzazione, il documento d'accompagnamento transito può essere stampato dal sistema informatico dell'obbligato principale.

     5. Quando le disposizioni del presente titolo fanno riferimento ad esemplari della dichiarazione di transito che accompagnano la spedizione, queste disposizioni si applicano per analogia al documento d'accompagnamento transito.

 

Sottosezione 4

Procedure da seguire in fase di trasporto

 

     Art. 359. [430]

     1. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comunitario è effettuato in base agli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito consegnati all'obbligato principale dall'ufficio di partenza.

     La spedizione e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.

     2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato 46. Qualora, tuttavia, l'ufficio di partenza e l'ufficio di passaggio procedano allo scambio di dati relativi al transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun avviso di passaggio [431].

     3. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato negli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette senza indugio l'avviso di passaggio all'ufficio di passaggio inizialmente previsto, oppure comunica il passaggio all'ufficio di partenza nei casi e modi stabiliti di comune accordo tra le autorità doganali [432].

 

     Art. 360. [433]

     1. Il trasportatore è tenuto ad annotare gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito e a presentarli insieme alla spedizione alle autorità doganali dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:

     a) in caso di cambiamento di itinerario vincolante, quando si applicano le disposizioni dell'articolo 355, paragrafo 2;

     b) in caso di rottura dei sigilli durante il trasporto per causa indipendente dalla volontà del trasportatore;

     c) in caso di trasbordo delle merci su un altro mezzo di trasporto; tale trasbordo deve essere effettuato sotto vigilanza delle autorità doganali ma queste ultime possono autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza;

     d) in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto;

     e) quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti, l'obbligato principale o il trasportatore non è in grado di far fronte ai propri impegni.

     2. Se ritengono che l'operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato eventualmente le misure necessarie, vistano gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito.

 

Sottosezione 5

Procedure da seguire presso l'ufficio di destinazione

 

     Art. 361. [434]

     1. Le merci e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

     2. L'ufficio di destinazione registra gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, vi menziona la data di arrivo e li annota in base ai risultati del controllo effettuato.

     3. Su richiesta dell'obbligato principale, l'ufficio di destinazione vista un esemplare n. 5 supplementare o una copia dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito come prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2, indicando una delle menzioni seguenti:

     - (Omissis)

     - Prova alternativa.

     - (Omissis) [435]

     4. L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa allora l'ufficio di destinazione.

     Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene a uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l'ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione deve indicare nella casella "I. Controllo effettuato dall'ufficio di destinazione" dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito, in aggiunta alle menzioni usuali, una delle diciture seguenti:

     - (Omissis)

     - Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese).

     - (Omissis) [436]

 

     Art. 362. [437]

     1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 di una dichiarazione di transito, può, su richiesta, ottenere una ricevuta.

     2. Il formulario su cui è redatta la ricevuta deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 47. In caso contrario, la ricevuta può essere redatta sul verso, in basso, dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito.

     3. La ricevuta deve essere previamente compilata dall'interessato. Essa può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori dello spazio riservato all'ufficio di destinazione. La ricevuta non può servire da prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2.

 

     Art. 363. [438]

     Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione rinviano l'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di un mese dalla conclusione del regime.

 

     Art. 364. [439]

     Ciascuno Stato membro informa la Commissione della creazione di organismi centrali responsabili della centralizzazione del ricevimento e della trasmissione dei documenti, del tipo di documenti interessati e delle competenze attribuite a tali organismi. La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri.

 

Sottosezione 6

Controllo sulla conclusione del regime

 

     Art. 365. [440]

     1. Qualora l'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito non venga restituito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza, allo scadere di un termine di due mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, tali autorità informano l'obbligato principale, invitandolo a dimostrare che il regime è concluso.

     1 bis Ove si applichino le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7 e le autorità doganali degli Stati membri di partenza non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione, esse informano l'obbligato principale e gli chiedono di fornire la prova della conclusione del regime [441].

     2. La prova di cui al paragrafo 1 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che documenta che queste sono state presentate all'ufficio di destinazione o, in caso di applicazione dell'articolo 406, presso il destinatario autorizzato.

     3. Il regime di transito comunitario è considerato concluso anche se l'obbligato principale esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo o la sua copia o fotocopia, che comprenda l'identificazione delle merci in causa. La copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, oppure ancora dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri.

 

     Art. 366. [442]

     1. Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, le autorità doganali dello Stato membro di partenza non dispongono della prova che il regime è concluso, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento del regime o, in mancanza, stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione doganale, individuare il debitore e determinare le autorità doganali competenti in materia di contabilizzazione.

     La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate innanzi tempo che il regime non si è concluso o se lo sospettano.

     Ove si applichino le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, le autorità doganali avviano altresì immediatamente la procedura di ricerca ogniqualvolta non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione o il messaggio "risultati del controllo" entro sei giorni dal ricevimento del messaggio di arrivo previsto [443].

     2. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione del regime è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per giungere agli obiettivi di cui al paragrafo 1.

     3. Per avviare una procedura di ricerca, le autorità doganali dello Stato membro di partenza indirizzano una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione.

     4. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione e, se del caso, gli uffici di passaggio chiamati ad intervenire nell'ambito di una procedura di ricerca rispondono alla richiesta senza indugio.

     5. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si è concluso correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza ne informano senza indugio l'obbligato principale come pure, se del caso, le autorità doganali che avrebbero intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli da 217 a 232 del codice.

 

Sottosezione 7

Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra

le autorità competenti di dati riguardanti il transito mediante

l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche

 

     Art. 367. [444]

     1. Fatte salve le circostanze particolari e le disposizioni relative al regime di transito comunitario che, se necessario, si applicano per analogia, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti descritti nella presente sottosezione hanno luogo con l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.

     2. Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano alle procedure semplificate tipiche di alcuni modi di trasporto di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g).

 

     Art. 368. [445]

     1. Oltre ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito.

     2. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni.

     3. Le autorità competenti verificano periodicamente il livello di sicurezza.

     4. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

 

     Art. 368 bis. [446]

     Qualora l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza siano situati in Stati membri diversi, i messaggi da utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.

 

     Art. 369. [447]

     Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza notifica l'operazione di transito comunitario all'ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.

 

     Art. 369 bis. [448]

     L'ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito previsto inviato dall'ufficio di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effettuati sulla base del messaggio di transito previsto. Il passaggio viene notificato all'ufficio di partenza attraverso il messaggio "notifica di attraversamento della frontiera". Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.

 

     Art. 370. [449]

     1. L'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito e informa l'ufficio di partenza dell'arrivo delle merci, lo stesso giorno della presentazione all'ufficio di destinazione, per mezzo del messaggio "arrivo previsto". Tale messaggio non può servire da prova della conclusione del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2.

     2. Salvo circostanze debitamente giustificate, l'ufficio di destinazione comunica il messaggio "risultati del controllo" all'ufficio di partenza entro il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio di destinazione.

     3. I messaggi da utilizzare sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.

 

     Art. 371. [450]

     Il controllo delle merci è effettuato prendendo il messaggio "arrivo previsto anticipato" ricevuto dall'ufficio di partenza come base di tale controllo.

 

Sezione 3 [451]

Semplificazioni

 

Sottosezione 1

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

 

     Art. 372. [452]

     1. Su richiesta dell'obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le autorità doganali possono autorizzare le seguenti semplificazioni:

     a) l'uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia;

     b) l'uso di distinte di carico speciali;

     c) l'uso di sigilli di un modello particolare;

     d) la dispensa dall'itinerario vincolante;

     e) lo statuto di speditore autorizzato;

     f) lo statuto di destinatario autorizzato;

     g) l'applicazione di procedure semplificate specifiche per il trasporto di merci:

     i) per ferrovia o in grandi container;

     ii) per via aerea;

     iii) via mare;

     iv) mediante condutture;

     h) l'applicazione di altre procedure semplificate basate sull'articolo 97, paragrafo 2 del codice.

     2. Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente sezione o nell'autorizzazione, quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e g), queste sono applicabili in tutti gli Stati membri. Quando sono accordate le semplificazioni di cui alle lettere c), d) ed e), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario che iniziano nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa. Quando è accordata la semplificazione di cui alla lettera f), essa è applicabile unicamente nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa.

 

     Art. 373. [453]

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che:

     a) sono stabilite nella Comunità; tuttavia, l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale può essere concessa soltanto alle persone stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è costituita;

     b) ricorrono regolarmente al regime di transito comunitario o le cui autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere alle obbligazioni relative a questo regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera f), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comunitario; e

     c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

     2. Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l'autorizzazione è concessa solamente:

     a) se le autorità doganali possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dovere creare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa, e

     b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace.

 

     Art. 374. [454]

     1. La domanda di autorizzazione volta a beneficiare delle semplificazioni, in prosieguo "la domanda", è presentata per iscritto. Essa è datata e firmata.

     2. La domanda deve contenere elementi che consentano alle autorità doganali di assicurarsi del rispetto delle condizioni per la concessione delle semplificazioni chieste.

 

     Art. 375. [455]

     1. La domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro nel quale il richiedente risiede.

     2. L'autorizzazione è rilasciata o la domanda respinta entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda da parte delle autorità doganali.

 

     Art. 376. [456]

     1. L'originale dell'autorizzazione, datato e firmato, ed una o più copie sono consegnate al titolare.

     2. L'autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e ne definisce le modalità di funzionamento e di controllo. È applicabile a decorrere dalla data del rilascio.

     3. Nel caso delle semplificazioni di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettere c), d) e g), l'autorizzazione deve essere presentata all'ufficio di partenza ad ogni richiesta.

 

     Art. 377. [457]

     1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e suscettibile di incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

     2. La data di effetto deve essere indicata sulla decisione di revoca o di modifica dell'autorizzazione.

 

     Art. 378. [458]

     1. Le autorità doganali conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.

     2. Quando una domanda è respinta o un'autorizzazione è annullata o revocata, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento o di revoca e i suoi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell'anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata o revocata.

 

Sottosezione 2

Garanzia globale e dispensa dalla garanzia

 

     Art. 379. [459]

     1. L'obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell'importo di riferimento.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma, si calcola l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere per ciascuna operazione di transito. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l'importo sia pari a 7.000 EUR salvo che, sulla base di altre informazioni note alle autorità doganali, venga fissato un importo diverso [460].

     2. L'importo di riferimento corrisponde all'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci vincolate dall'obbligato principale al regime di transito comunitario durante un periodo di almeno una settimana.

     Esso è stabilito dall'ufficio di garanzia in collaborazione con l'interessato sulla base dei dati relativi alle merci trasportate in passato e di una stima del volume delle operazioni di transito comunitario da effettuare, risultanti in particolare dalla documentazione commerciale e contabile dell'interessato.

     Per stabilire l'importo di riferimento si tiene altresì conto dei tassi più elevati relativi alle merci nello Stato membro dell'ufficio di garanzia. Ai fini di tale calcolo, le merci comunitarie che devono essere o che sono state trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie [461].

     3. L'ufficio di garanzia procede a un esame annuale dell'importo di riferimento, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso l'ufficio o gli uffici di partenza e, se necessario, aggiorna tale importo.

     4. L'obbligato principale si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l'importo di riferimento.

     Quando l'importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comunitario, l'obbligato principale è tenuto a segnalarlo all'ufficio di garanzia.

 

     Art. 380. [462]

     1. L'importo da coprire con la garanzia globale è pari all'importo di riferimento di cui all'articolo 379.

     2. L'importo della garanzia globale può essere ridotto:

     a) al 50% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana e di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario;

     b) al 30% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali.

     3. Può essere concessa una dispensa dalla garanzia se l'obbligato principale dimostra di osservare le norme di affidabilità di cui al paragrafo 2, lettera b), di avere il controllo del trasporto e di disporre di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.

     4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.

 

     Art. 381. [463]

     1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato 44 quater, l'obbligato principale, per essere autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre che di rispettare le condizioni di cui all'articolo 373, di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e o di avere raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali o di avere il controllo del trasporto.

     2. L'importo della garanzia globale di cui al paragrafo 1 può essere ridotto:

     a) al 50% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali e di avere il controllo del trasporto;

     b) al 30% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali, di avere il controllo del trasporto e di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.

     3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.

     3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la domanda concerne esplicitamente l'uso di uno stesso certificato di garanzia globale per le merci di cui all'allegato 44 quater e per quelle non elencate in tale allegato [464].

     4. L'allegato 47 bis indica le modalità di applicazione dell'articolo 94, paragrafi 6 e 7 del codice, relative al divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale di importo ridotto o della garanzia globale.

 

     Art. 382. [465]

     La garanzia globale è costituita da una fideiussione.

     Deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura nell'allegato 48.

     Le disposizioni dell'articolo 346, paragrafo 2 si applicano per analogia.

 

     Art. 383. [466]

     1. Sulla base dell'autorizzazione, le autorità doganali rilasciano all'obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, in appresso denominati "certificati", redatti conformemente al modello che figura all'allegato 51 o all'allegato 51 bis, a seconda dei casi, e completati conformemente all'allegato 51 ter, che gli permettono di giustificare una garanzia globale o un esonero dalla garanzia.

     2. Il certificato deve essere presentato all'ufficio di partenza. La dichiarazione di transito deve fare riferimento al certificato.

     Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun certificato all'ufficio di partenza [467].

     3. La validità di un certificato è limitata a due anni. Essa può essere prorogata dall'ufficio di garanzia, una sola volta, per un periodo non superiore a due anni.

 

     Art. 384. [468]

     1. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 348 si applicano per analogia alla revoca e allo scioglimento della garanzia globale.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della revoca dell'autorizzazione della garanzia globale o della dispensa dalla garanzia da parte delle autorità doganali o della revoca della decisione con la quale l'ufficio di garanzia ha accettato l'impegno del garante o della risoluzione dell'obbligazione da parte del garante, i certificati emessi anteriormente non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comunitario e devono essere senza indugio restituiti dall'obbligato principale all'ufficio di garanzia.

     3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

     4. Il paragrafo 3 si applica anche ai certificati che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati.

 

Sottosezione 3

Distinte di carico speciali

 

     Art. 385. [469]

     1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare, come distinte di carico, elenchi che non rispondono a tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.

     L'uso di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:

     a) se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;

     b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità doganali;

     c) se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste in virtù dell'allegato 44 bis.

     2. Può inoltre essere autorizzato l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi stilati ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati.

     3. Le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, sono già autorizzate ad usare elenchi di un modello speciale, possono essere autorizzate ad utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione è resa necessaria in considerazione dei programmi informatici delle imprese interessate.

 

Sottosezione 4

Utilizzazione di sigilli di modello speciale

 

     Art. 386. [470]

     1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare sigilli di modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché questi siano considerati dalle autorità doganali conformi alle caratteristiche indicate nell'allegato 46 bis.

     2. L'obbligato principale indica nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza" della dichiarazione di transito, sotto la voce "Sigilli apposti", la natura, il numero e le marche dei sigilli apposti.

     L'obbligato principale appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo della merce.

 

Sottosezione 5

Dispensa dall'itinerario vincolante

 

     Art. 387. [471]

     1. Le autorità doganali possono concedere una dispensa dall'itinerario vincolante all'obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità doganali di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione.

     2. Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito, una delle menzioni seguenti:

     (Omissis)

     - Dispensa dall'itinerario vincolante

     (Omissis) [472]

 

     Artt. 388. - 388 undecies. [473]

 

Capitolo 7 [474]

 

Sezione 1

 

     Artt. 389. - 396. [475]

 

Sezione 2

 

     Art. 397. [476]

 

Sottosezione 6 [477]

Statuto di speditore autorizzato

 

     Art. 398. [478]

     Può ottenere il riconoscimento dello statuto di speditore autorizzato chiunque intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all'ufficio di partenza né le merci, né la pertinente dichiarazione di transito.

     Il riconoscimento è accordato soltanto alle persone che beneficiano di una garanzia globale o della dispensa dalla garanzia.

 

     Art. 399. [479]

     L'autorizzazione determina in particolare:

     a) l'ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito comunitario da effettuare;

     b) le modalità e il termine per la comunicazione all'ufficio di partenza da parte dello speditore autorizzato delle operazioni di transito comunitario da effettuare al fine di consentire eventuali controlli prima della partenza delle merci;

     c) le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale, ammesso dalle autorità doganali in quanto rispondente alle caratteristiche dell'allegato 46 bis e apposti dallo speditore autorizzato;

     d) le categorie o i movimenti di merci esclusi.

 

     Art. 400. [480]

     1. L'autorizzazione prevede che il riquadro "C. Ufficio di partenza" dei formulari di dichiarazione di transito:

     a) sia preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario del suddetto ufficio oppure

     b) rechi, a cura dello speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello che figura nell'allegato 62; l'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari qualora ciò venga fatto da una tipografia autorizzata.

     Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell'autorizzazione.

     2. Le autorità doganali possono imporre l'uso di formulari recanti un segno distintivo che ne faciliti l'individuazione.

 

     Art. 401. [481]

     1. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o di un timbro speciale.

     Egli informa le autorità doganali delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma.

     2. In caso di utilizzazione abusiva di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposte divenute esigibili in un determinato Stato membro e afferenti alle merci trasportate accompagnate da tali formulari, a meno che dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 402. [482]

     1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente nella casella 44 l'itinerario vincolante fissato conformemente all'articolo 355, paragrafo 2 e, nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza", il termine fissato conformemente all'articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione adottate e una delle menzioni seguenti:

     - (Omissis)

     - Speditore autorizzato

     - (Omissis). [483]

     2. Quando le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedono al controllo alla partenza di una spedizione, appongono il loro visto nella casella "D. Controllo da parte dell'ufficio di partenza" della dichiarazione di transito.

     3. Dopo la spedizione, l'esemplare n. 1 della dichiarazione di transito è inviato senza indugio all'ufficio di partenza. Le autorità doganali possono stabilire, nell'autorizzazione, che l'esemplare n. 1 sia inviato alle autorità doganali dello Stato membro di partenza non appena la dichiarazione di transito viene completata. Gli altri esemplari accompagnano le merci.

 

     Art. 403. [484]

     1. Lo speditore autorizzato può essere autorizzato a non apporre firme sulle dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilate tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa autorizzazione può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato alle autorità doganali un impegno scritto con il quale riconosce di essere l'obbligato principale di ogni operazione di transito comunitario effettuata sotto la scorta di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale.

     2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell'obbligato principale, una delle menzioni seguenti:

     - (Omissis)

     - Dispensa dalla firma

     - (Omissis). [485]

 

     Art. 404. [486]

     1. Se la dichiarazione di transito è presentata a un ufficio di partenza che applica le disposizioni della sottosezione 7 della sezione 2, l'autorizzazione può essere accordata soltanto a una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate agli articoli 373 e 398, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità competenti utilizzando procedimenti informatici.

     2. Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza prima dello svincolo delle merci.

     3. L'autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione affinché le autorità doganali possano procedere eventualmente ad un controllo prima dello svincolo delle merci.

 

     Art. 405. [487]

 

Sottosezione 7 [488]

Statuto di destinatario autorizzato

 

     Art. 406. [489]

     1. Chiunque voglia ricevere nei suoi locali o in altre sedi determinate merci vincolate al regime di transito comunitario senza che né le merci né gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito siano presentati all'ufficio di destinazione può ottenere lo statuto di "destinatario autorizzato".

     2. L'obbligato principale ha adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) del codice e il regime si è concluso quando, entro il termine fissato, gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato la spedizione e le merci sono consegnate tali quali al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell'autorizzazione, avendo rispettato le misure di identificazione stabilite.

     3. Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all'articolo 362, che si applica per analogia.

 

     Art. 407. [490]

     1. L'autorizzazione designa in particolare:

     a) l'ufficio o gli uffici di destinazione per le merci che il destinatario autorizzato riceve;

     b) le modalità e il termine per la comunicazione da parte del destinatario autorizzato all'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli all'arrivo delle merci;

     c) le categorie o i movimenti di merci esclusi.

     2. Le autorità doganali indicano nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all'arrivo della stessa, senza intervento dell'ufficio di destinazione.

 

     Art. 408. [491]

     1. Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a:

     a) segnalare immediatamente all'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, eventuali eccedenze, deficienze, sostituzioni o altre irregolarità quali la non integrità dei sigilli;

     b) ad inviare senza indugio all'ufficio di destinazione gli esemplari nn. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalandone, tranne qualora tali informazioni vengano comunicate per via informatica, la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti [492].

     2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito le annotazioni previste dall'articolo 361.

 

     Art. 408 bis. [493]

     1. Qualora l'ufficio di destinazione applichi le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, lo status di destinatario autorizzato può essere accordato ad un soggetto che, oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 373, comunichi con le autorità doganali mediante procedimenti informatici.

     2. Il destinatario autorizzato informa l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci prima dello scarico.

     3. L'autorizzazione indica segnatamente le modalità e il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve il messaggio di arrivo previsto dall'ufficio di destinazione ai fini dell'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 371.

 

     Art. 409. [494]

 

Sottosezione 3 [495]

Altre disposizioni

 

          Art. 410. [496]

 

     Art. 411. [497]

 

Sottosezione 8 [498]

Procedure semplificate specifiche per le merci

trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori

 

A. Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari [499]

 

     Art. 412. [500]

     L'articolo 359 non è applicabile ai trasporti di merci per ferrovia.

 

     Art. 413.

     Quando si applichi il regime di transito comunitario le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo gli articoli da 414 a 425, 441 e 442 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la "lettera di vettura (CIM) e collo espresso", di seguito denominata "lettera di vettura CIM".

 

     Art. 414. [501]

     La lettera di vettura CIM equivale alla dichiarazione di transito comunitario.

 

     Art. 415.

     Al fine di eventuali controlli, l'azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione dell'autorità doganale nazionale le scritture dei centri contabili presso i medesimi.

 

     Art. 416.

     1. L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata da una lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comunitario diviene, per tale operazione, obbligato principale [502].

     2. L'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità diviene obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l'azienda ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare.

 

     Art. 417.

     Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58.

     Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM, nonché sul vagone nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi.

     L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58 [503].

 

     Art. 418.

     Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare:

     - all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,

     - all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,

     le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

     In tutti gli altri casi, le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modificazione intervenuta.

 

     Art. 419.

     1. Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comunitario inizia e deve terminare all'interno del territorio doganale della Comunità, la lettera di vettura CIM è presentata all'ufficio di partenza.

     2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

     a) la sigla "T1", se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;

     b) la sigla "T2" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo il caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [504];

     c) la sigla "T2F" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [505];

     La sigla "T2" oppure "T2F" è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza [506].

     3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all'interessato.

     4. Le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2, sono vincolate al regime di transito comunitario interno, secondo le modalità stabilite da ogni Stato membro, per l'intero tragitto da percorrere dalla stazione di partenza alla stazione di destinazione situata nel territorio doganale della Comunità, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 417. Tuttavia, tale dispensa non si applica alle lettere di vettura CIM relative a merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 843 [507].

     5. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, l'ufficio da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

     Nessuna formalità deve essere espletata nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2 [508].

     6. Ai fini del controllo di cui all'articolo 415, le aziende ferroviarie nei paesi di destinazione devono tenere a disposizione dell'autorità doganale, all'occorrenza secondo modalità da convenire con la medesima, tutte le lettere di vettura CIM che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 4.

     7. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dei paragrafi 4, 5, secondo comma, e 6.

 

     Art. 420.

     Di regola, e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

 

     Art. 421.

     1. Nei casi di cui all'articolo 419, paragrafo 5, primo comma, l'azienda ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM.

     2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria, dopo averlo vistato, l'esemplare n. 2 e conserva l'esemplare n. 3.

 

     Art. 422.

     1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo esterno, si applicano le disposizioni degli articoli 419 e 420.

     2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

     3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.

 

     Art. 423.

     1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza.

     Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.

     2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all'articolo 421 devono essere espletate nell'ufficio di destinazione [509].

     3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tale ufficio doganale vista gli esemplari 2 e 3 e una copia supplementare dell'esemplare 3 presentato dall'azienda ferroviaria e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:

     (Omissis)

     - Sdoganato

     (Omissis) [510]

     Tale ufficio restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria gli esemplari 2 e 3 dopo averli vistati e conserva una copia supplementare dell'esemplare 3 [511].

     4. La procedura del paragrafo 3 non si applica ai prodotti soggetti ad accise di cui agli articoli 3, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio [512].

     5. Nei casi di cui al paragrafo 3 le autorità doganali competenti per la stazione di destinazione possono chiedere un controllo a posteriori delle diciture apposte dalle autorità doganali competenti per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3 [513].

 

     Art. 424.

     1. Quando un trasporto ha inizio e deve terminare all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono, rispettivamente, quelli di cui all'articolo 423, paragrafo 1, e all'articolo 422, paragrafo 2.

     2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

 

     Art. 425.

     Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 423, paragrafo 1, o all'articolo 424, paragrafo 1, si considerano circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che il loro carattere comunitario sia comprovato secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.

 

B. Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori [514]

 

     Art. 426. [515]

     Quando si applica il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 427 a 442 per il trasporto di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, tramite imprese di trasporto, e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini del presente titolo, "bollettini di consegna TR". Detti trasporti comprendono, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni, a cura di imprese di trasporto che si avvalgono di mezzi di trasporto non ferroviari, fino alla stazione adeguata più vicina al punto di carico ed alla stazione adeguata più vicina al punto di scarico, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere eseguito durante il percorso tra queste due stazioni.

 

     Art. 427.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli da 426 a 442 si intende per:

     1) "impresa di trasporto", un'impresa che le aziende ferroviarie hanno costituito in forma di società, e di cui sono le socie per eseguire trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna TR;

     2) "grande contenitore", un contenitore [516]:

     - preparato per essere sigillato efficacemente, qualora ciò sia richiesto in forza dell'articolo 435, e

     - di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 m2;

     3) "bollettino di consegna TR", il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare in traffico internazionale, dal mittente al destinatario, uno o più grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR è munito, nell'angolo superiore destro, di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero è composto di otto cifre precedute dalle lettere TR.

     Il bollettino di consegna TR è composto dai seguenti esemplari che si presentano come segue, nell'ordine di:

     - numero 1: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;

     - numero 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione;

     - numero 3 A: esemplare per la dogana;

     - numero 3 B: esemplare per il destinatario;

     - numero 4: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;

     - numero 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza;

     - numero 6: esemplare per il mittente.

     Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l'esemplare n. 3 A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm;

     4) "distinta dei grandi contenitori", in prosieguo denominata "distinta", il documento allegato ad un bollettino di consegna TR, di cui fa parte integrante, destinato a scortare la spedizione di una pluralità di grandi contenitori da una stessa stazione di partenza ad una stessa stazione di destinazione, le formalità doganali dovendo essere espletate in dette stazioni.

     La distinta è presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce.

     Il numero di distinte è indicato nell'apposita casella figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR.

     Inoltre, il numero d'ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta.

     5) "la stazione adeguata più vicina", la stazione ferroviaria o il terminal più vicini al punto di carico o scarico, equipaggiati per la movimentazione dei grandi contenitori ai sensi del punto 21 [517].

 

     Art. 428. [518]

     Il bollettino di consegna TR utilizzato dall'impresa di trasporto equivale alla dichiarazione di transito comunitario.

 

     Art. 429.

     1. In ciascuno Stato membro l'impresa di trasporto - tramite i suoi rappresentanti nazionali - tiene a disposizione dell'autorità doganale, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi rappresentanti, le scritture di detti centri, al fine di eventuali controlli.

     2. Su richiesta dell'autorità doganale l'impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali le comunicano, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili od informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso di cui detta autorità ritenga di dover essere a conoscenza.

     3. Nei casi in cui, conformemente all'articolo 428, i bollettini di consegna TR equivalgano a dichiarazioni di transito comunitario, l'impresa di trasporto o suoi rappresentanti nazionali informano [519]:

     a) gli uffici doganali di destinazione, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 sono giunti privi del visto della dogana;

     b) gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 non sono stati loro restituiti e riguardo ai quali non è stato possibile determinare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell'articolo 437, abbia lasciato il territorio doganale della Comunità a destinazione di un paese terzo.

 

     Art. 430.

     1. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'azienda ferroviaria di tale Stato diviene l'obbligato principale.

     2. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità diviene l'obbligato principale.

 

     Art. 431.

     Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso, effettuato per via non ferroviaria, fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via non ferroviaria dalla stazione di destinazione, il bollettino di consegna TR deve riguardare un solo grande contenitore.

 

     Art. 432.

     L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori.

     L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58 [520].

 

     Art. 433.

     In caso di modificazione del contratto di trasporto, in virtù della quale termina:

     - all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,

     - all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,

     l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

     In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa comunica immediatamente all'ufficio di partenza l'avvenuta modificazione.

 

     Art. 434.

     1. Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comunitario inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale della Comunità, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di partenza.

     2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR:

     a) la sigla "T1", se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;

     b) la sigla "T2" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [521];

     c) la sigla "T2F" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [522];

     La sigla "T2" oppure "T2P" è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza [523].

     3. L'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti ai contenitori, secondo il tipo di merci ivi contenute, e appone rispettivamente la sigla "T1" e "T2" oppure "T2F" in corrispondenza del riferimento ai relativi contenitori, qualora un bollettino di consegna TR riguardi contemporaneamente:

     a) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario esterno,

     b) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [524];

     c) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [525]. [526]

     4. Qualora, nella fattispecie di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, vengono compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, del numero d'ordine delle distinte. La sigla "T1" e "T2" oppure "T2F" viene apposta a lato del numero d'ordine delle distinte secondo la categoria di contenitori cui si riferiscono [527].

     5. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR vengono restituiti all'interessato.

     6. Le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2, sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro e per l'intero percorso, al regime di transito comunitario interno, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a queste merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 432. Tuttavia, questa dispensa non si applica ai bollettini di consegna TR compilati per merci alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 843  [528].

     7. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale.

     Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2 [529].

     8. Ai fini del controllo di cui all'articolo 429, l'impresa di trasporto deve tenere a disposizione dell'autorità doganale, nel paese di destinazione, all'occorrenza secondo modalità da convenire con detta autorità, tutti i bollettini di consegna TR che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 6.

     9. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 6, 7, secondo comma, e 8 si applicano mutatis mutandis.

 

     Art. 435. [530]

     L'identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni dell'articolo 357. Tuttavia, l'ufficio di partenza non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure d'identificazione. In caso di apposizione di sigilli, questi sono menzionati nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR.

 

     Art. 436.

     1. Nei casi di cui all'articolo 434, paragrafo 7, primo comma, l'impresa di trasporto consegna all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR.

     2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari n. 1 e 2 e conserva l'esemplare n. 3 A.

 

     Art. 437.

     1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo esterno, si applicano gli articoli 434, paragrafi da 1 a 5, e 435.

     2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

     3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.

 

     Art. 438.

     1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.

     2. L'ufficio doganale nel quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione.

     Le formalità di cui all'articolo 436 vanno espletate nell'ufficio di destinazione.

     3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. L'ufficio doganale vista gli esemplari 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR presentati dall'impresa di trasporto e appone sugli stessi almeno una delle diciture seguenti:

     - (Omissis

     - Sdoganato

     - (Omissis

     Detto ufficio restituisce senza indugio all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari 1 e 2 e conserva l'esemplare 3 A [531].

     4. L'articolo 423, paragrafi 4 e 5 si applica mutatis mutandis [532].

 

     Art. 439.

     1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali aventi funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 438, paragrafo 1, e dall'articolo 437, paragrafo 2.

     2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

 

     Art. 440.

     Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 438, paragrafo 1, o all'articolo 439, paragrafo 1, sono considerate circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che ne venga comprovato il carattere comunitario, secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.

 

C. Altre disposizioni [533]

 

     Art. 441.

     1. Le disposizioni degli articoli 350 e 385 si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.

     Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci [534].

     2. Per i trasporti aventi inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e concernenti sia merci vincolate al regime di transito comunitario esterno sia merci vincolate al regime di transito comunitario interno, devono essere compilate distinte di carico separate; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR le distinte di carico devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori ove si trovano nel contempo le due categorie di merci. I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.

     3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 413 a 442, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici.

     L'originale delle distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.

 

D. Campo di applicazione delle procedure normali

e delle procedure semplificate [535]

 

     Art. 442.

     1. Quando si applichi il regime di transito comunitario, le disposizioni degli articoli da 412 a 441 non escludono la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli da 344 a 362, da 367 a 371 e 385, ferma restando tuttavia l'applicazione degli articoli 415 e 417 oppure 429 e 432 [536].

     2. Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della redazione della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Questo riferimento deve indicare il tipo di documento, l'ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato.

     Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'azienda ferroviaria cui fa capo l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. L'azienda vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito comunitario cui è fatto riferimento.

     3. Qualora un'operazione di transito comunitario venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 426 a 440, la lettera di vettura CIM utilizzata nell'ambito di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli da 412 a 425. La lettera di vettura CIM deve essere corredata, nella casella riservata alla designazione degli allegati e in modo visibile, di un riferimento al bollettino di consegna TR. Il riferimento deve contenere l'indicazione "Bollettino di consegna TR" seguita dal numero d'ordine.

 

     Art. 442 bis. [537]

     1. Qualora la dispensa dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con la lettera di vettura CIM o con il bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla "T1", "T2" o "T2F".

     2. Qualora le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate a un destinatario autorizzato, le autorità doganali possono prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 408, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'azienda ferroviaria o dall'impresa di trasporto.

 

Capitolo 8

Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto [538]

 

Sottosezione 9 [539]

Procedure semplificate specifiche per i trasporti per via aerea

 

     Art. 443. [540]

 

     Art. 444. [541]

     1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare il manifesto aereo come dichiarazione di transito se il suo contenuto corrisponde al modello che figura nell'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (procedura semplificata è livello 1).

     La forma del manifesto, come pure gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario, sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla compagnia aerea alle autorità doganali di ciascun aeroporto interessato.

     2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.

     3. Il manifesto reca una menzione datata e firmata dalla compagnia aerea, che lo identifica:

     - mediante la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,

     - mediante la sigla "T2F" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1.

     4. Il manifesto inoltre reca i dati seguenti:

     a) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci,

     b) il numero del volo,

     c) la data del volo,

     d) il nome dell'aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aeroporto di destinazione).

     Esso indica anche per ogni spedizione in esso ripresa:

     a) il numero della lettera di vettura aerea,

     b) il numero di colli,

     c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,

     d) la massa lorda.

     In caso di collettame, la designazione delle merci è sostituita, se necessario, dalla menzione "Consolidamento", eventualmente in forma abbreviata. In questo caso, le lettere di trasporto aereo concernenti le spedizioni riprese sul manifesto devono comportare la denominazione abituale delle merci con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione.

     5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.

     6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione.

     7. Le autorità doganali di ciascun aeroporto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.

     La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere fatta mediante le indicazioni seguenti:

     a) il numero di riferimento del manifesto,

     b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,

     c) il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci,

     d) il numero del volo,

     e) la data del volo.

     L'autorizzazione può inoltre stabilire che le compagnie aeree procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.

     In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali dell'aeroporto di partenza, oltre che l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di trasporto aereo relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

 

     Art. 445. [542]

     1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati come dichiarazione di transito se effettua un numero significativo di voli tra gli Stati membri (procedura semplificata è livello 2).

     In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le compagnie aeree possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.

     2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi di scambio elettronico di dati.

     Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.

     Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra gli aeroporti considerati dalla suddetta autorizzazione.

     3. Ai fini della semplificazione il manifesto predisposto all'aeroporto di partenza è trasmesso mediante sistemi di scambio elettronico di dati all'aeroporto di destinazione.

     La compagnia aerea indica sul manifesto, a fronte degli articoli pertinenti:

     a) la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,

     b) la sigla "TF" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,

     c) la sigla "TD" per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la compagnia aerea indica anche la sigla "TD" sulla lettera di trasporto aereo corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito o di trasferimento,

     d) la lettera "C" (equivalente a "T2L") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,

     e) la lettera "X" per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito.

     Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni di cui all'articolo 444, paragrafo 4.

     4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso appena il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è a disposizione delle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.

     Le scritture tenute dalla compagnia aerea devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

     Le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione trasmettono, se necessario, dettagli dei manifesti ricevuti tramite un sistema di scambio elettronico di dati alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica.

     5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice si procede alle seguenti notificazioni:

     a) la compagnia aerea notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,

     b) le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

Sottosezione 10 [543]

Procedure semplificate specifiche per i trasporti marittimi

 

     Art. 446. [544]

     In caso di applicazione degli articoli 447 e 448, non occorre costituire alcuna garanzia.

 

     Art. 447. [545]

     1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto marittimo relativo alle merci (procedura semplificata - livello 1).

     La forma del manifesto nonché i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla società di navigazione alle autorità doganali di ciascun porto interessato.

     2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.

     3. Il manifesto deve recare una menzione datata e firmata dalla società di navigazione, che lo identifica:

     - mediante la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,

     - mediante la sigla "T2F" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1.

     4. Il manifesto comporta inoltre le menzioni seguenti:

     a) il nome e l'indirizzo completo della società di navigazione che trasporta le merci,

     b) l'identità della nave,

     c) il luogo di carico,

     d) il luogo di scarico.

     Esso indica anche, per ogni spedizione in esso ripresa:

     a) il riferimento alla polizza di carico marittima,

     b) il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli,

     c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,

     d) la massa lorda in chilogrammi,

     e) se necessario, i numeri dei container.

     5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali del porto di partenza, che ne conservano un esemplare.

     6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali del porto di destinazione.

     7. Le autorità doganali di ciascun porto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun porto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle società di navigazione, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.

     La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere effettuata tramite le indicazioni seguenti:

     a) il numero di riferimento del manifesto,

     b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,

     c) il nome (eventualmente in forma abbreviata) della società di navigazione che ha trasportato le merci,

     d) la data del trasporto marittimo.

     L'autorizzazione può anche stabilire che le società di navigazione procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.

     In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali del porto di destinazione ne informano le autorità doganali del porto di partenza, come pure l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

 

     Art. 448. [546]

     1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito un manifesto unico se effettua un numero significativo di viaggi regolari tra gli Stati membri (procedura semplificata - livello 2).

     In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società di navigazione possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.

     2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

     Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.

     Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.

     3. Ai fini della semplificazione, la società di navigazione può utilizzare un solo manifesto per l'insieme delle merci trasportate; in questo caso, essa indica, a fronte degli articoli pertinenti:

     a) la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,

     b) la sigla "TF" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,

     c) la sigla "TD" per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la società di navigazione indica anche la sigla "TD" sulla polizza di carico marittima o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito,

     d) la lettera "C" (equivalente a "T2L") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,

     e) la lettera "X" per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito,

     Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni previste all'articolo 447, paragrafo 4.

     4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso al momento della presentazione del manifesto e delle merci alle autorità doganali del porto di destinazione.

     Le scritture tenute dalla società di navigazione conformemente all'articolo 373, paragrafo 2, lettera b), devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3.

     Le autorità doganali del porto di destinazione trasmettono, se necessario, i dettagli dei manifesti alle autorità doganali del porto di partenza, a fini di verifica.

     5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice, si procede alle seguenti notificazioni:

     a) la società di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,

     b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

     Art. 449. [547]

 

Sottosezione 11

Procedura semplificata specifica

per i trasporti mediante condutture [548]

 

     Art. 450.

     1. Qualora si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime vengono adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per i trasporti di merci a mezzo di condutture.

     2. Le merci trasportate a mezzo di condutture sono considerate vincolate al regime di transito comunitario:

     - fin dall'entrata nel territorio doganale della Comunità, quando si tratti di merci che entrano in detto territorio a mezzo di condutture;

     - fin dall'introduzione nelle condutture, quando si tratti di merci che sono già nel territorio doganale della Comunità.

     Ove occorra, il carattere comunitario di queste merci viene stabilito conformemente alle disposizioni degli articoli da 313 a 340.

     3. Per le merci di cui al paragrafo 2, l'obbligato principale è il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale della Comunità o il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro dove ha inizio il trasporto.

     4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, paragrafo 2, del codice, è considerato trasportatore il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di condutture.

     5. L'operazione di transito comunitario si considera conclusa nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di condutture giungono negli impianti del destinatario o nella rete di distribuzione del medesimo e sono registrate nelle scritture di quest'ultimo.

     6. Le imprese che partecipano al trasporto delle merci devono tenere delle scritture da mettere a disposizione dell'autorità doganale per qualsiasi controllo che questa ritenga necessario nell'ambito delle operazioni di transito comunitario di cui ai paragrafi da 2 a 4.

 

Sezione 4 [549]

Obbligazione doganale e riscossione

 

     Art. 450 bis. [550]

     Il termine di cui all'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice è di dieci mesi a partire dall'accettazione della dichiarazione di transito.

 

     Art. 450 ter. [551]

     1. Qualora, dopo l'avvio di un'azione di riscossione delle altre imposte, la prova del luogo in cui si sono prodotti i fatti che hanno fatto insorgere l'obbligazione è portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità doganali determinate conformemente all'articolo 215 del codice (in prosieguo autorità richiedenti), queste ultime inviano immediatamente alle autorità doganali competenti per tale luogo (in prosieguo autorità interpellate) tutti i documenti utili, compresa una prova certificata conforme degli elementi di prova.

     Le autorità interpellate ne confermano il ricevimento indicando se si riconoscono competenti. Se non c'è risposta entro tre mesi, le autorità richiedenti riprendono immediatamente l'azione di riscossione che avevano avviato.

     2. Se le autorità interpellate sono competenti, intraprendono se del caso dopo il termine di tre mesi indicato al paragrafo precedente e previa informazione immediata delle autorità richiedenti una nuova azione di riscossione delle altre imposte.

     Le procedure di riscossione delle altre imposte avviate dalle autorità richiedenti non ancora concluse sono sospese appena le autorità interpellate comunicano la propria decisione di procedere alla riscossione. Non appena la prova della riscossione è fornita dalle autorità interpellate, le autorità richiedenti rimborsano le altre imposte già riscosse oppure annullano l'azione di riscossione di tali imposte conformemente alle disposizioni in vigore.

 

     Art. 450 quater. [552]

     1. Quando il regime non è stato appurato, il mancato appaiamento deve essere comunicato al garante dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di transito [553].

     1 bis. Quando il regime non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 215 del codice, comunicano al garante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all'operazione di transito comunitario; tale comunicazione deve recare il numero e la data della dichiarazione, il nome dell'ufficio di partenza, il nome dell'obbligato principale e l'importo dell'obbligazione di cui trattasi [554].

     2. Il garante è liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non sia stata effettuata entro il termine prescritto [555].

     3. Qualora una delle notifiche di cui al una di queste notifiche è stata inviata, il garante viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione doganale o dell'appuramento del regime.

 

     Art. 450 quinquies. [556]

     Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per la riscossione.

     Le autorità competenti per la riscossione informano l'ufficio di partenza e l'ufficio di garanzia di tutti i casi di insorgenza di un'obbligazione doganale in relazione a dichiarazioni di transito comunitario accettate dall'ufficio di partenza, oltre che delle azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi dovuti.

 

Capitolo 9

Trasporti effettuati in procedura TIR o ATA [557]

 

Sezione 1

Disposizioni comuni

 

     Art. 451.

     1. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione del carnet TIR e ATA, il territorio doganale della Comunità è considerato un unico territorio, qualora le merci siano trasportate da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), oppure con carnet ATA (convenzione ATA/convenzione di Istanbul) [558].

     2. Ai fini dell'utilizzo di carnet ATA come documenti di transito, per "transito" s'intende il trasporto di merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro ufficio doganale situato nel medesimo territorio.

 

     Art. 452.

     Qualora il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità relativi ai regimi TIR e ATA vengono effettuati nei punti in cui il trasporto esce provvisoriamente dal territorio doganale della Comunità o vi rientra.

 

     Art. 453.

     1. Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario.

     2. Il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1 è comprovato conformemente agli articoli da 314 ter a 324 septies o, se del caso, gli articoli da 325 a 334, nei limiti previsti all'articolo 326 [559].

 

Sezione 2 [560]

Procedura TIR

 

     Art. 454. [561]

     Le disposizioni della presente sezione si applicano ai trasporti effettuati utilizzando i carnet TIR quando si tratta di dazi all'importazione o di altre imposizioni all'interno della Comunità.

 

     Art. 454 bis. [562]

     1. Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.

     2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che

     a) sono stabilite nella Comunità;

     b) ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall’autorizzazione; e

     c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.

     L’articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.

     L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.

     L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell’autorizzazione.

     3. Gli articoli 374 e 375, l’articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.

     4. L’articolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 454 ter. [563]

     1. Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 457 quater, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall’autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:

     a) informare le autorità doganali dell’ufficio di destinazione dell’arrivo delle merci;

     b) informare immediatamente le autorità doganali dell’ufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o sostituzioni;

     c) iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e

     d) presentare immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili.

     2. Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione.

     3. Le autorità doganali dell’ufficio di destinazione appongono le necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita nell’autorizzazione, provvedono a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.

     4. La data di termine dell’operazione TIR è la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la data di termine dell’operazione TIR è quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.

     5. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dell’avviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell’articolo 454 quater, paragrafo 2.

 

     Art. 454 quater. [564]

     1. Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell’articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell’autorizzazione.

     2. Il termine dell'operazione TIR, di cui all’articolo 1, lettera d), della Convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 455. [565]

     1. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviano la sezione interessata del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza senza indugio e comunque entro il termine massimo di un mese dal termine dell'operazione TIR.

     2. Qualora la sezione interessata del volet n. 2 del carnet TIR non venga restituita alle autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza allo scadere del termine di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, tali autorità ne informano l'associazione garante interessata, ferma restando la notificazione da effettuare a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR.

     Dette autorità ne informano inoltre il titolare del carnet TIR e invitano sia quest'ultimo che l'associazione garante interessata a fornire la prova che l'operazione TIR è terminata.

     3. La prova di cui al paragrafo 2 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che attesta che queste sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

     4. L'operazione TIR è considerata conclusa anche se il titolare del carnet TIR/l'associazione garante interessata esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo o la sua copia o fotocopia, che comprenda l'identificazione delle merci in causa. La copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, oppure ancora dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri.

 

          Art. 455 bis. [566]

     1. Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza non dispongono della prova che l'operazione TIR è terminata, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento dell'operazione TIR o, in mancanza di ciò, per stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione doganale, individuare il debitore e determinare le autorità doganali competenti in materia di contabilizzazione.

     La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate innanzi tempo che l'operazione TIR non si è conclusa o se lo sospettano.

     2. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell'operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

     3. Per avviare una procedura di ricerca, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza indirizzano una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita.

     4. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rispondono alla richiesta senza indugio.

     5. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che l'operazione TIR è terminata correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza ne informano senza indugio l'associazione garante interessata ed il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, le autorità doganali che abbiano intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli da 217 a 232 del codice.

 

[Sezione 2

Disposizioni relative alla procedura del carnet TIR] [567]

 

     Art. 456. [568]

     1. Quando da un'infrazione o da un'irregolarità ai sensi della convenzione TIR insorge un'obbligazione doganale nella Comunità, le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, alle altre imposizioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.

     2. Gli articoli 450 bis, 450 ter e 450 quinquies si applicano, in quanto compatibili, nell'ambito della procedura di recupero relativa all'uso del carnet TIR.

 

     Art. 457. [569]

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante stabilita nella Comunità può diventare responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale relativa alle merci che sono oggetto dell'operazione fino alla concorrenza di 60 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.

     2. L'associazione garante, stabilita nello Stato membro competente in materia di recupero conformemente all'articolo 215 del codice, è responsabile del pagamento dell'ammontare garantito dell'obbligazione doganale.

     3. Ogni valida notificazione di non appuramento di una operazione TIR effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro, designate competenti in materia di recupero secondo l'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice, nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da tali autorità, è valida anche quando le autorità doganali di un altro Stato membro, designate competenti secondo l'articolo 215, paragrafo 1, tprimo o secondo rattino, procedano successivamente al recupero nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da dette autorità.

 

     Art. 457 bis. [570]

     La decisione dell'autorità doganale di uno Stato membro di escludere una persona dal regime TIR, in applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR, si applica sull'intero territorio doganale della Comunità.

     A tal fine, lo Stato membro comunica la propria decisione, nonché la relativa decorrenza di efficacia, agli altri Stati membri ed alla Commissione. Detta decisione riguarda tutti i carnet TIR presentati per l'assunzione a carico in un ufficio doganale.

 

     Art. 457 ter. [571]

     1. Quando un'operazione TIR riguardi le merci contemplate dalle disposizioni dell'allegato 44 quater, o quando l'autorità doganale lo ritenga necessario, l'ufficio di partenza/ufficio di entrata può prescrivere un percorso per le merci di cui trattasi. Il percorso può essere modificato, unicamente su domanda del titolare del carnet TIR, dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale le merci si trovano lungo il percorso prescritto. Le autorità doganali annotano i dettagli salienti sul carnet TIR e ne informano senza indugio le autorità doganali dell'ufficio di partenza/ufficio di entrata [572].

     Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.

     2. Per causa di forza maggiore, il vettore può deviare dal percorso prescritto. Le merci e il carnet TIR vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine dello Stato membro in cui si trovano le merci.

     Le autorità doganali informano senza indugio l'ufficio di partenza/ufficio di entrata della deviazione e annotano le indicazioni pertinenti sul carnet TIR.

 

Sezione 3

Procedura ATA [573]

 

     Art. 457 quater. [574]

     1. Il presente articolo si applica ferme restando le disposizioni specifiche della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul in materia di responsabilità delle associazioni garanti al momento dell'utilizzazione di un carnet ATA [575].

     2. Quando si accerti che, durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

     3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, questa si considera commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, salvo che, entro il termine di cui all'articolo 457 quinquies, paragrafo 2, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità doganali, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.

     Se, in mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.

     Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, lo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni a cui le merci sono soggette nel primo Stato membro li rimborsa a detto Stato membro, ad esclusione di quelli già riscossi a norma del secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.

     Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alla riscossione della differenza, secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.

     Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità.

 

          Art. 457 quinquies. [576]

     1. Quando si accerti che durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità, le autorità doganali ne danno notifica al titolare del carnet ATA e all'associazione garante, entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA o all’articolo 8, paragrafo 4, dell’allegato A della convenzione di Istanbul [577].

     2. La prova della regolarità dell'operazione effettuata con carnet ATA ai sensi dell'articolo 457 quater, paragrafo 3, primo comma deve essere fornita entro il termine previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della convenzione ATA o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul [578].

     3. La prova di cui al paragrafo 2 viene fornita alle autorità doganali mediante uno degli strumenti seguenti:

     a) un documento doganale o commerciale autenticato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione e idoneo ad identificare dette merci;

     b) un documento doganale di vincolo ad un regime doganale in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vidimato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato ovvero dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Tale documento deve contenere l'identificazione delle merci in questione;

     c) fornendo gli elementi di prova previsti dall'articolo 8 della convenzione ATA o all’articolo 10 dell’allegato A della convenzione di Istanbul [579].

 

     Art. 458.

     1. L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA.

     L'autorità di cui sopra comunica alla Commissione la denominazione di tale ufficio ed il relativo indirizzo. L'elenco di questi uffici è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

     2. Ai fini della determinazione dello Stato membro tenuto a riscuotere i dazi e le altre imposizioni esigibili, lo Stato membro in cui è accertata, conformemente all'articolo 457 quater, paragrafo 3, secondo comma, un'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso di un operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è lo Stato in cui le merci sono state ritrovate o, quando non siano state ritrovate, lo Stato membro il cui ufficio accentratore disponga del "volet" del carnet più recente [580].

 

     Art. 459.

     1. Quando l'autorità doganale di uno Stato membro constati la nascita di un'obbligazione doganale viene inviato, al più presto, un reclamo all'associazione garante cui è vincolato tale Stato membro. Quando la nascita dell'obbligazione doganale è dovuta al fatto che le merci che formano oggetto del carnet ATA non sono state riesportate o non sono state svincolate nei termini stabiliti dalla convenzione ATA o della convenzione di Istanbul, il reclamo viene inviato, al più presto, tre mesi dopo la data di scadenza del carnet [581].

     2. L'ufficio accentratore che effettua il reclamo invia nel contempo, per quanto possibile, all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea una nota informativa redatta secondo il modello figurante nell'allegato 59.

     La nota informativa è corredata della copia del "volet" non appurato, tranne quando l'ufficio accentratore non ne sia in possesso. La nota informativa può anche essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario.

 

     Art. 460.

     1. Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 459 è effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato 60 compilato secondo le istruzioni accluse.

     Il formulario di tassazione può essere inviato successivamente al reclamo, ma entro e non oltre tre mesi dal medesimo, e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui l'autorità doganale avvia l'azione di recupero.

     2. Conformemente e alle condizioni di cui all'articolo 461 l'invio, da parte dell'amministrazione doganale, di tale formulario all'associazione garante cui è vincolata non libera le altre associazioni garanti della Comunità dal pagamento eventuale dei dazi e delle altre imposizioni, qualora sia stato constatato che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata inizialmente avviata la procedura.

     3. Il formulario di tassazione è compilato in due o tre esemplari, a seconda del caso. Il primo esemplare è destinato all'associazione garante alla quale è vincolata l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene presentato il reclamo. Il secondo esemplare è conservato dall'ufficio accentratore emittente. All'occorrenza, tale ufficio invia il terzo esemplare all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea.

 

     Art. 461.

     1. Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato membro chiude la pratica per quanto lo concerne.

     2. A fini di chiusura invia all'ufficio accentratore del secondo Stato membro gli elementi della pratica in suo possesso e rimborsa, all'occorrenza, all'associazione garante cui è vincolato, le somme già depositate o provvisoriamente pagate da quest'ultima.

     Tuttavia, la chiusura della pratica è effettuata solo quando l'ufficio accentratore del primo Stato membro abbia ricevuto dall'ufficio accentratore del secondo Stato membro un discarico che precisi in particolare che un reclamo è stato presentato, conformemente ai principi sanciti dalla convenzione ATA o della convenzione di Istanbul, in questo secondo Stato membro. Il discarico è elaborato secondo il modello di cui all'allegato 61.

     3. L'ufficio accentratore dello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, s'incarica della procedura di recupero e riscuote, all'occorrenza, dall'associazione garante cui è vincolato, gli importi dei dazi e delle altre imposizioni da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui è situato tale ufficio.

     4. Il trasferimento di procedura deve avvenire entro il termine di un anno a decorrere dalla perenzione del carnet, a condizione che il pagamento non sia diventato effettivo in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della convenzione ATA o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato A della convenzione di Istanbul. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 457 quater, paragrafo 3, terzo e quarto comma [582].

 

Capitolo 10

Trasporti effettuati con il formulario 302

 

     Art. 462.

     1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 163, paragrafo 2, lettera e), del codice, il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato con il formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il territorio doganale della Comunità è considerato, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto formulario, ai fini di tale trasporto, un unico territorio.

     2. Qualora un trasporto di cui al paragrafo 1 si effettui in parte attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità inerenti al formulario 302 si applicano ai punti attraverso i quali il trasporto lascia provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e vi rientra.

     3. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un formulario 302 è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

     4. L'articolo 457 quater, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis [583].

 

Capitolo 10 bis [584]

Procedura applicabile alle spedizioni postali

 

     Art. 462 bis. [585]

     1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f) del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42.

     2. Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42 ter.

 

Capitolo 11 [586]

Utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione

delle misure relative all'esportazione di talune merci

 

     Artt. 463. - 470. [587]

 

Capitolo 12 [588]

Disposizioni relative ai documenti (esemplare di controllo T5) da utilizzare

ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo

dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci

 

     Artt. 471. - 495. [589]

 

TITOLO III [590]

Regimi doganali economici

 

Capitolo 1

Disposizioni di base comuni a diversi regimi

 

Sezione 1

Definizioni

 

     Art. 496. [591]

     Ai fini del presente titolo si intende per:

     a) "regime": il regime doganale economico;

     b) "autorizzazione": l'autorizzazione a beneficiare del regime rilasciata dalla autorità doganale;

     c) "autorizzazione unica": un'autorizzazione per la quale sono competenti diverse amministrazioni doganali, rilasciata per il vincolo e/o l'appuramento del regime doganale, o per consentire operazioni di immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive;

     d) "titolare": il titolare di un'autorizzazione;

     e) "ufficio di controllo": l'ufficio doganale abilitato dall'autorizzazione a controllare il regime;

     f) "ufficio di vincolo": l'ufficio o gli uffici doganali, abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime indicato;

     g) "ufficio di appuramento": l'ufficio o gli uffici doganali abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci, dopo il loro vincolo a un regime doganale, una nuova destinazione doganale ammessa o, in caso di perfezionamento passivo, la dichiarazione di immissione in libera pratica;

     h) "traffico triangolare": il traffico nel quale l'ufficio di appuramento è diverso dall'ufficio di vincolo;

     i) "contabilità": la documentazione commerciale, fiscale o contabile tenuta dal titolare di un'autorizzazione o per suo conto;

     j) "scritture": i dati, su qualsiasi supporto, contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari alle autorità doganali per vigilare sul regime e per controllarlo, con particolare riguardo ai flussi e ai cambiamenti relativi alla posizione delle merci; nel caso del regime di deposito doganale le scritture sono denominate contabilità di magazzino;

     k) "prodotti compensatori principali": i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali il regime è stato autorizzato;

     l) "prodotti compensatori secondari": i prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali indicati nell'autorizzazione risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento;

     m) "termine per l'appuramento": il termine entro il quale alle merci o ai prodotti dev'essere stata assegnata una nuova destinazione doganale ammessa, eventualmente anche al fine di richiedere il rimborso dei dazi all'importazione dopo il perfezionamento attivo (sistema di rimborso) o per beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo.

 

Sezione 2

Domanda di autorizzazione

 

     Art. 497. [592]

     1. La domanda di autorizzazione è fatta per iscritto mediante il modello di cui all'allegato 67.

     2. Le autorità doganali possono permettere che il rinnovo o la modificazione di un'autorizzazione siano richiesti mediante semplice domanda scritta.

     3. Nei casi seguenti, la domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante una dichiarazione doganale per iscritto o mediante procedimento informatico secondo la procedura normale:

     a) per il regime di perfezionamento attivo, quando, conformemente all'articolo 539, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte, ad eccezione delle domande che riguardano merci equivalenti;

     b) per la trasformazione sotto controllo doganale, quando, conformemente all'articolo 552, paragrafo 1, primo comma, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte;

     c) per il regime di ammissione temporanea, compreso l'uso di un carnet ATA o CPD;

     d) - per il perfezionamento passivo: quando l'operazione di perfezionamento riguarda riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard senza importazione anticipata,

     - per l'immissione in libera pratica nel quadro del perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard con importazione anticipata,

     - per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, quando l'autorizzazione esistente non prevede il ricorso a tale sistema e le autorità doganali ne consentono la modificazione,

     - per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo, se l'operazione di perfezionamento riguarda merci che non hanno carattere commerciale [593].

     La domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale orale di ammissione temporanea secondo l'articolo 229, previa presentazione del documento in conformità dell'articolo 499, terzo comma.

     Detta domanda può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale di ammissione temporanea fatta con altro atto, in conformità dell'articolo 232, paragrafo 1.

     4. Nel caso dell'autorizzazione unica la domanda va presentata in conformità del paragrafo 1, tranne che per l'ammissione temporanea.

     5. Le autorità doganali possono richiedere che le domande di ammissione temporanea in esonero totale in conformità dell'articolo 578 siano presentate secondo le disposizioni del paragrafo 1.

 

     Art .498. [594]

     La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 497 è presentata alle seguenti autorità doganali:

     a) per il regime di deposito doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi destinati ad essere riconosciuti come depositi doganali o per i luoghi in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente;

     b) per il regime di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di perfezionamento;

     c) per il regime di ammissione temporanea, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui le merci saranno utilizzate, fatto salvo l'articolo 580, paragrafo 2, secondo comma [595];

     d) per il regime di perfezionamento passivo, alle autorità doganali responsabili per il luogo in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.

 

     Art. 499. [596]

     Se le informazioni fornite nella domanda sono ritenute inadeguate, le autorità doganali possono chiedere informazioni ulteriori al richiedente.

     In particolare, se la domanda è effettuata mediante una dichiarazione doganale, le autorità doganali dispongono, salvo il disposto dell'articolo 220, che alla domanda stessa venga allegato un documento redatto dal dichiarante, recante le seguenti indicazioni, ove queste siano ritenute necessarie e non possano essere annotate sul formulario utilizzato per la dichiarazione scritta:

     a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;

     b) natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o dell'utilizzazione delle merci;

     c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti compensatori o trasformati e mezzi d'identificazione;

     d) codici relativi alle condizioni economiche, in conformità dell'allegato 70;

     e) tasso di rendimento o modalità per la sua determinazione;

     f) termine previsto dell'appuramento del regime;

     g) ufficio di appuramento proposto;

     h) luogo di perfezionamento o di utilizzazione;

     i) formalità di trasferimento proposte;

     j) nel caso di dichiarazione doganale orale, il valore e la quantità delle merci;

     Quando il documento di cui al secondo comma è presentato tramite dichiarazione doganale orale per l'ammissione temporanea, esso viene emesso in due copie, una delle quali viene vistata dalle autorità doganali e consegnata al dichiarante.

 

Sezione 3

Autorizzazione unica

 

     Art. 500. [597]

     1. Qualora sia richiesta un'autorizzazione unica, essa viene fornita previo accordo delle autorità interessate, secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. Nel caso di ammissione temporanea, la domanda viene presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo di prima utilizzazione, salvo il disposto dell'articolo 580, paragrafo 2, secondo comma.

     Negli altri casi essa è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità del richiedente che consente di facilitare i controlli mediante verifiche dei regimi e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni di immagazzinamento, perfezionamento, di trasformazione o esportazione temporanea interessate dall'autorizzazione [598].

     Qualora le autorità doganali competenti non possano essere individuate in virtù del primo o secondo comma, la domanda è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità principale del richiedente che consenta i controlli mediante revisione contabile [599].

     3. Le autorità doganali designate secondo il paragrafo 2 trasmettono la richiesta e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate che ne accusano ricezione entro quindici giorni.

     Le altre autorità doganali interessate comunicano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di autorizzazione. Se non viene raggiunto un accordo sulle obiezioni comunicate entro detto termine, la domanda è respinta in relazione a tali obiezioni.

     4. L'autorità doganale può rilasciare l'autorizzazione se entro trenta giorni non le sono state comunicate obiezioni sul progetto di autorizzazione.

     L'autorità doganale invia copia dell'autorizzazione oggetto della consultazione a tutte le altre autorità doganali interessate.

 

     Art. 501. [600]

     1. Quando i criteri e le condizioni per la concessione di un'autorizzazione unica formano oggetto di un accordo generale tra due o più amministrazioni doganali, tali amministrazioni possono altresì concordare di sostituire l'accordo preventivo di cui all'articolo 500, paragrafo 1 e la comunicazione di cui all'articolo 500, paragrafo 4, secondo comma, mediante una semplice notificazione [601].

     2. La notificazione è sempre sufficiente nei seguenti casi:

     a) quando un'autorizzazione unica è oggetto di rinnovo, modificazione minore, annullamento o revoca;

     b) quando la richiesta di autorizzazione unica riguarda l'ammissione temporanea e non dev'essere inoltrata mediante il formulario di cui all'allegato 67.

     3. La notificazione non è necessaria nei seguenti casi [602]:

     a) l'unico elemento che riguarda le diverse amministrazioni doganali è il traffico triangolare nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo, senza l'uso dei bollettini d'informazione ricapitolativi;

     b) vengono utilizzati carnet ATA o CPD;

     c) l'autorizzazione di ammissione temporanea viene concessa mediante l'accettazione di una dichiarazione orale o di una dichiarazione fatta con altro atto.

 

Sezione 4

Condizioni economiche

 

     Art. 502. [603]

     1. L'autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche salvo quando queste sono considerate soddisfatte a norma del capitolo 3, 4 o 6.

     2. Per il regime di perfezionamento attivo (capitolo 3), l'esame delle condizioni economiche accerta l'impossibilità economica di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri, descritti in dettaglio nella parte B dell'allegato 70:

     a) indisponibilità di merci prodotte nella Comunità aventi le stesse caratteristiche qualitative e tecniche delle merci da importare per le operazioni di trasformazione previste;

     b) differenze di prezzo tra le merci prodotte nella Comunità e le merci da importare;

     c) obblighi contrattuali.

     3. Per la trasformazione sotto il regime di controllo doganale (capitolo 4), l'esame delle condizioni economiche accerta se il ricorso a fonti di approvvigionamento non comunitarie contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di attività di trasformazione nella Comunità.

     4. Per il regime di perfezionamento passivo, l'esame delle condizioni economiche accerta quanto segue:

     a) che la realizzazione del perfezionamento al di fuori della Comunità non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei trasformatori comunitari;

     b) o che il perfezionamento nella Comunità sia economicamente impossibile oppure non realizzabile per motivi tecnici o a causa di obblighi contrattuali.

 

     Art. 503. [604]

     L'esame delle condizioni economiche può essere eseguito di concerto con la Commissione nei casi seguenti:

     a) se le autorità doganali interessate intendono procedere a una consultazione prima o dopo aver concesso un'autorizzazione;

     b) se un'altra amministrazione doganale solleva un'obiezione su un'autorizzazione già concessa;

     c) su iniziativa della Commissione.

 

     Art. 504. [605]

     1. Qualora venga avviato un esame a norma dell'articolo 503, la pratica viene trasmessa alla Commissione, unitamente ai risultati dell'esame già eseguito.

     2. La Commissione accusa immediata ricezione o informa del caso le autorità doganali interessate, qualora agisca di sua iniziativa. La Commissione stabilisce, di concerto con queste ultime, se il comitato debba eseguire un esame delle condizioni economiche.

     3. Qualora il caso sia sottoposto al comitato, le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare, dell'avvio di tale procedura e, se la trattazione della domanda è ancora in corso, della sospensione dei termini di cui all'articolo 506.

     4. Le conclusioni del comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali interessate e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni o richieste simili.

     Tali conclusioni possono comprendere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Sezione 5

Decisione di autorizzazione

 

     Art. 505. [606]

     L'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità doganali competenti come segue:

     a) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 1, utilizzando il modello di cui all'allegato 67;

     b) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 3, accettando la dichiarazione doganale;

     c) per una domanda di rinnovo o di modificazione, mediante qualsiasi atto appropriato.

 

     Art. 506. [607]

     Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del mancato rilascio, entro trenta giorni (o sessanta giorni, nel caso del regime di deposito doganale) dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui dette autorità ricevono le informazioni necessarie o le informazioni supplementari richieste.

     I suddetti termini non si applicano nel caso di un'autorizzazione unica, salvo quando questa sia concessa in conformità dell'articolo 501.

 

     Art. 507. [608]

     1. Salvo il disposto dell'articolo 508, un'autorizzazione è valida a decorrere dalla data del rilascio o da una data successiva indicata sull'autorizzazione. Nel caso di un deposito privato, le autorità doganali possono, in via eccezionale, comunicare il loro assenso all'uso del regime prima dell'effettiva concessione dell'autorizzazione.

     2. Le autorizzazioni concesse nell'ambito del regime di deposito doganale non sono soggette a limiti di validità.

     3. In caso di perfezionamento attivo, passivo o trasformazione sotto controllo doganale, la durata di validità non supera i tre anni a decorrere dalla data dalla quale l'autorizzazione è valida, salvo in casi debitamente giustificati.

     4. In deroga al paragrafo 3, per le merci nell'ambito del perfezionamento attivo, di cui all'allegato 73, parte A, la durata di validità non può essere superiore a sei mesi.

     Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, la durata di validità non può essere superiore a tre mesi.

 

     Art. 508. [609]

     1. Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione ad efficacia retroattiva per tutti i regimi doganali, tranne per il regime del deposito doganale.

     Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

     2. In caso di rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, un'autorizzazione ad efficacia retroattiva può essere concessa dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.

     3. L'efficacia retroattiva può, in casi eccezionali, essere estesa non oltre ad un anno prima della data di presentazione della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica e purché sussistano le seguenti condizioni:

     a) la domanda non deve implicare alcuna manovra fraudolenta né manifesta negligenza;

     b) non deve essere superato il periodo di validità che sarebbe stato concesso a norma dell'articolo 507;

     c) le scritture del richiedente devono confermare che sono state soddisfatte tutte le condizioni del regime e, se del caso, che le merci possano essere identificate per i periodi interessati e che tali scritture consentano il controllo del regime;

     d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidazione della dichiarazione.

 

Sezione 6

Altre disposizioni sul funzionamento del regime

 

Sottosezione 1

Disposizioni generali

 

     Art .509. [610]

     1. Le misure di politica commerciale previste da norme comunitarie sono applicate all'atto del vincolo al regime delle merci non comunitarie, soltanto se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

     2. Quando sono immessi in libera pratica i prodotti compensatori, diversi da quelli indicati nell'allegato 75, ottenuti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci di importazione.

     3. Quando i prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale sono immessi in libera pratica, le misure di politica commerciale relative a tali prodotti sono applicate soltanto laddove le merci di importazione siano soggette a tali misure.

     4. Se le norme comunitarie prevedono misure specifiche di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti compensatori immessi in libera pratica a seguito del perfezionamento passivo:

     - che hanno conservato l'origine comunitaria ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice,

     - che hanno formato oggetto di riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard,

     - ottenuti nel quadro di operazioni di perfezionamento complementari effettuate conformemente all'articolo 123 del codice.

 

     Art. 510. [611]

     Salvo il disposto dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice, l'ufficio di controllo può consentire che la dichiarazione doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso da quelli indicati nell'autorizzazione. L'ufficio di controllo stabilisce le modalità in base alle quali deve essere informato.

 

Sottosezione 2

Trasferimenti

 

     Art. 511. [612]

     L'autorizzazione precisa se, e a quali condizioni, le merci o i prodotti posti sotto regime sospensivo possono circolare tra diversi luoghi o verso la sede di un altro titolare, senza appuramento del regime (trasferimento), purché, in casi diversi dall'ammissione temporanea, vengano tenute scritture.

     Il trasferimento non è possibile quando il luogo di partenza o di arrivo delle merci è un deposito di tipo B.

 

     Art. 512. [613]

     1. Il trasferimento di merci tra diversi luoghi previsti nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza formalità doganali.

     2. Il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo alla sede o al luogo di utilizzazione del titolare o dell'operatore, può essere effettuato sotto scorta della dichiarazione di vincolo al regime.

     3. Il trasferimento di merci all'ufficio di uscita in vista della loro riesportazione può essere effettuato nell'ambito del regime. In questo caso, il regime non viene appurato fino a quando le merci o i prodotti dichiarati per la riesportazione non siano effettivamente usciti dal territorio doganale della Comunità.

 

     Art .513. [614]

     Il trasferimento tra titolari può avvenire soltanto quando il secondo titolare si avvale di un'autorizzazione alla domiciliazione per vincolare al regime le merci o i prodotti trasferiti. La notificazione alle autorità doganali e l'iscrizione delle merci o dei prodotti nella contabilità di cui all'articolo 266 sono effettuate al momento del loro arrivo alla sede del secondo titolare. Non è richiesta alcuna dichiarazione supplementare.

     Il trasferimento tra titolari può anche aver luogo quando, nel regime di ammissione temporanea, il secondo titolare vincola le merci al regime per mezzo di una dichiarazione doganale scritta, secondo la procedura normale.

     Le formalità da espletare sono descritte all'allegato 68. A seguito del ricevimento delle merci o prodotti, il secondo titolare è obbligato a vincolarli al regime.

 

     Art. 514. [615]

     Il trasferimento delle merci a rischio più elevato ai sensi dell'allegato 44 quater è soggetto alla prestazione di una garanzia a condizioni equivalenti a quelle stabilite per il regime di transito.

 

Sottosezione 3

Scritture

 

     Art. 515. [616]

     Le autorità doganali chiedono al titolare, all'operatore o al depositario designato di tenere scritture, tranne che per l'ammissione temporanea oppure quando non lo ritengano necessario.

     Le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione delle scritture con una contabilità esistente nella quale siano indicati gli elementi necessari.

     L'ufficio di controllo può esigere che venga effettuato l'inventario della totalità o di parte delle merci vincolate al regime.

 

     Art. 516. [617]

     Le scritture di cui all'articolo 515 e, laddove richiesto, quelle di cui all'articolo 581, paragrafo 2, relative all'ammissione temporanea contengono le seguenti informazioni:

     a) le informazioni indicate nelle caselle dell'elenco minimo contenuto nell'allegato 37 per la dichiarazione di vincolo al regime;

     b) gli elementi delle dichiarazioni attraverso i quali le merci sono assegnate a una destinazione doganale ammessa che appura il regime;

     c) la data e i riferimenti di altri documenti doganali e di qualsiasi altro documento relativo al vincolo e all'appuramento;

     d) la natura delle operazioni di perfezionamento o di trasformazione, i tipi di manipolazione o utilizzazione temporanea;

     e) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;

     f) le indicazioni che consentono il controllo delle merci, inclusi la loro ubicazione e gli eventuali trasferimenti;

     g) le descrizioni commerciali e tecniche necessarie a identificare le merci;

     h) le informazioni che consentono il controllo dei movimenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento attivo con utilizzo di merci equivalenti.

     L'autorità doganale può tuttavia rinunciare a richiedere alcune delle informazioni di cui al primo comma laddove ciò non influisca negativamente sul controllo o la sorveglianza del regime per le merci da immagazzinare, sottoporre a lavorazione, trasformare o utilizzare.

 

Sottosezione 4

Tasso di rendimento e modalità di calcolo

 

     Art. 517. [618]

     1. Quando necessario ai fini del regime di cui ai capitoli 3, 4 o 6, un tasso di rendimento o il metodo per la determinazione di tale tasso, ivi compreso un tasso medio, è precisato nell'autorizzazione o all'atto del vincolo al regime. Tale tasso è calcolato, nella misura del possibile, sulla base delle informazioni relative alla produzione o dei dati tecnici o, in loro mancanza, dei dati relativi a operazioni della stessa natura.

     2. In casi particolari, le autorità doganali possono fissare il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime ma prima che queste vengano assegnate a una nuova destinazione doganale ammessa.

     3. I tassi di rendimento forfettari stabiliti per il regime di perfezionamento attivo all'allegato 69 si applicano alle operazioni citate nello stesso allegato.

 

     Art. 518. [619]

     1. La ripartizione delle merci d'importazione o di temporanea esportazione nei prodotti compensatori viene calcolata per uno dei seguenti fini:

     - determinare i dazi all'importazione da riscuotere,

     - determinare l'importo da detrarre quando sorga un'obbligazione doganale,

     - applicare le misure di politica commerciale.

     I calcoli sono eseguiti conformemente al metodo della chiave quantitativa, o, secondo il caso, al metodo della chiave valore o a qualsiasi altro metodo che produca risultati simili.

     Ai fini dei calcoli, i prodotti trasformati o intermedi sono assimilati ai prodotti compensatori.

     2. Il metodo della chiave quantitativa si applica nei seguenti casi:

     a) se un solo tipo di prodotto compensatore si ottiene da operazioni di perfezionamento; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di prodotti compensatori rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale sarà proporzionale a una percentuale determinata della quantità totale dei prodotti compensatori;

     b) se diversi tipi di prodotti compensatori si ottengono da operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti compensatori si trovano tutti gli elementi delle merci d'importazione o di temporanea esportazione; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale deve essere proporzionale ai rapporti seguenti:

     i) al rapporto tra questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, e la quantità complessiva dei prodotti compensatori;

     ii) al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali insorge un'obbligazione doganale e la quantità complessiva dei prodotti compensatori della stessa specie.

     Nel decidere se sussistono le condizioni per l'applicazione del metodo di cui alle lettere a) o b), non vengono prese in considerazione le perdite. Salvo il disposto dell'articolo 862, per "perdite" s'intende la parte di merci d'importazione o di temporanea esportazione che viene distrutta o che scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura. Nell'ambito del perfezionamento passivo sono considerate perdite i prodotti compensatori secondari che costituiscono cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.

     3. Il metodo della chiave valore si applica quando non sussistono le condizioni di applicazione del metodo della chiave quantitativa.

     La quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale è proporzionale ai seguenti valori:

     a) al valore di questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, espresso in percentuale del valore complessivo di tutti i prodotti compensatori;

     b) al valore dei prodotti compensatori per il quale insorge un'obbligazione doganale espresso in percentuale del valore complessivo dei prodotti compensatori della stessa specie.

     Il valore di ciascuno dei diversi prodotti compensatori da utilizzare per l'applicazione della chiave valore è il prezzo di vendita nella Comunità "franco fabbrica" recente o il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o simili, purché detti prezzi non siano stati influenzati da legami tra acquirente e venditore.

     4. Qualora non possa essere accertato conformemente al paragrafo 3, il valore è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.

 

Sottosezione 5

Interessi compensatori

 

     Art. 519. [620]

     1. Quando sorga un'obbligazione doganale relativa a prodotti compensatori o merci d'importazione nell'ambito del perfezionamento attivo o dell'ammissione temporanea, è dovuto un interesse compensativo sull'importo dei dazi all'importazione per il periodo considerato.

     2. Si applicano i tassi d'interesse a tre mesi del mercato monetario pubblicati nell'allegato statistico del bollettino mensile della Banca centrale europea.

     Il tasso da applicare è quello vigente due mesi prima del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale e per lo Stato membro in cui ha avuto luogo, o avrebbe dovuto aver luogo, la prima operazione o utilizzazione secondo quanto previsto nell'autorizzazione.

     3. Gli interessi sono applicati per mese civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali è sorta l'obbligazione doganale. Il termine scade l'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale.

     Nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso), quando è richiesta l'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il rimborso o lo sgravio dei dazi.

     4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi seguenti:

     a) quando il periodo da prendere in considerazione è inferiore a un mese;

     b) quando l'importo dell'interesse compensativo applicabile non supera i 20 EUR per obbligazione doganale insorta;

     c) quando sorga un'obbligazione doganale per consentire la concessione di un trattamento tariffario preferenziale previsto da un accordo, stipulato tra la Comunità e un paese terzo, sulle importazioni in tale paese;

     d) quando i residui e i rottami derivanti da una distruzione vengano immessi in libera pratica;

     e) quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari elencati all'allegato 75, nella misura in cui questi corrispondano, proporzionalmente, alle quantità di prodotti compensatori principali esportate;

     f) quando sorga un'obbligazione doganale a seguito di un'immissione in libera pratica chiesta a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, nella misura in cui i dazi all'importazione pagabili sui prodotti in questione non siano ancora stati effettivamente rimborsati o sgravati;

     g) quando il titolare dell'autorizzazione richieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, che non implicano alcuna negligenza né manovra fraudolenta da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione;

     h) quando sorga un'obbligazione doganale e sia fornita una garanzia costituita da un deposito in contanti fino a concorrenza di tale obbligazione;

     i) quando sorga un'obbligazione doganale conformemente all'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del codice o a seguito dell'immissione in libera pratica di merci che sono state vincolate al regime di ammissione temporanea a norma degli articoli da 556 a 561, 563, 565, 568, 573 lettera b) e 576 del presente regolamento.

     5. Nel caso di operazioni di perfezionamento attivo in cui il numero delle merci d'importazione e/o dei prodotti compensatori rende economicamente impraticabile l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, le autorità doganali, su richiesta della persona interessata, possono consentire l'uso di metodi semplificati di calcolo degli interessi compensativi che danno risultati simili.

 

Sottosezione 6

Appuramento

 

     Art. 520. [621]

     1. Se le merci d'importazione o di temporanea esportazione sono state vincolate fruendo della stessa autorizzazione, ma sulla base di due o più dichiarazioni:

     - a un regime sospensivo, l'assegnazione di una nuova destinazione doganale ammessa alle merci o ai prodotti è considerata appurare il regime per le merci d'importazione in questione vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie,

     - a un regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) o di perfezionamento passivo, i prodotti compensatori sono considerati ottenuti rispettivamente dalle merci d'importazione o di temporanea esportazione in questione, vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie.

     L'applicazione del primo comma non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all'importazione.

     Il titolare può chiedere che l'appuramento venga effettuato in relazione a specifiche merci d'importazione o di temporanea esportazione.

     2. Qualora merci vincolate al regime si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, l'autorità doganale può accettare che il titolare fornisca la prova dell'effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa. Se il titolare non può fornire tale prova, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata in rapporto alla quantità di merci vincolata al regime, della stessa specie, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.

 

     Art. 521. [622]

     1. Entro la scadenza del termine di appuramento, indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione in conformità dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del codice,

     - in caso di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di perfezionamento sotto controllo doganale, il conto di appuramento dev'essere presentato all'ufficio di controllo entro trenta giorni,

     - in caso di perfezionamento attivo (sistema del rimborso), la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione dev'essere presentata all'ufficio di controllo entro sei mesi.

     Quando circostanze particolari lo giustifichino, l'autorità doganale può prorogare tale termine anche oltre la scadenza prevista.

     2. Il conto di appuramento o la domanda di rimborso contengono le seguenti indicazioni, salvo che l'ufficio di controllo disponga altrimenti:

     a) gli estremi dell'autorizzazione;

     b) la quantità per specie delle merci d'importazione per le quali si richiede l'appuramento, il rimborso o lo sgravio delle merci d'importazione vincolate al regime nell'ambito del traffico triangolare;

     c) il codice NC delle merci d'importazione;

     d) le aliquote dei dazi all'importazione cui le merci d'importazione sono soggette e, se del caso, il loro valore in dogana;

     e) il riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime delle merci d'importazione;

     f) il tipo e la quantità dei prodotti compensatori o trasformati o delle merci tal quali e la destinazione doganale ammessa alla quale essi sono stati assegnati con riferimento alle dichiarazioni, agli altri documenti doganali o a qualsiasi altro documento relativo e ai termini di appuramento corrispondenti;

     g) il valore dei prodotti compensatori o trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;

     h) il tasso di rendimento;

     i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare, da rimborsare o da abbonare e, se del caso, l'ammontare degli interessi compensativi da pagare; se tale ammontare si riferisce all'applicazione dell'articolo 546, ne è fatta menzione;

     j) in caso di trasformazione sotto controllo doganale, il codice NC dei prodotti trasformati e gli elementi necessari per l'accertamento del valore in dogana.

     3. L'ufficio di controllo può procedere alla compilazione del conto di appuramento.

 

Sezione 7

Cooperazione amministrativa

 

     Art. 522. [623]

     Le autorità doganali comunicano le seguenti informazioni alla Commissione, nei casi, entro i termini e secondo le modalità indicati nell'allegato 70:

     a) per il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale:

     i) le autorizzazioni concesse;

     ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche;

     b) per il perfezionamento passivo:

     i) le autorizzazioni concesse conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;

     ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.

     La Commissione mette le suddette informazioni a disposizione delle amministrazioni doganali.

 

     Art. 523. [624]

     Affinché le informazioni utili siano a disposizione degli altri uffici doganali implicati nell'applicazione del regime, possono essere emessi i seguenti bollettini d'informazione, figuranti all'allegato 71, su richiesta della persona interessata o su iniziativa dell'autorità doganale, a meno che quest'ultima non convenga altri mezzi per lo scambio di informazioni:

     a) per il regime del deposito doganale, il bollettino d'informazione INF 8, al fine di comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale relativi alle merci prima delle manipolazioni usuali;

     b) per il regime del perfezionamento attivo:

     i) il bollettino INF 1, per la comunicazione delle informazioni sull'ammontare dei dazi, gli interessi compensativi e la garanzia, nonché sulle misure di politica commerciale;

     ii) il bollettino INF 9, per la comunicazione delle informazioni sui prodotti compensatori da assegnare a una destinazione doganale ammessa in traffico triangolare;

     iii) il bollettino INF 5, per la comunicazione delle informazioni sull'esportazione anticipata in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione dai dazi all'importazione;

     iv) il bollettino INF 7, per la comunicazione delle informazioni che consentano il rimborso o lo sgravio dei dazi nel quadro del sistema di rimborso;

     c) per il regime dell'ammissione temporanea, il bollettino INF 6, per comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale o dell'ammontare dei dazi già riscossi in relazione alle merci trasportate;

     d) per il regime del perfezionamento passivo, il bollettino INF 2, per comunicare le informazioni sulle merci d'esportazione temporanea in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.

 

Capitolo 2

Deposito doganale

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 524. [625]

     Ai fini del presente capitolo, in relazione ai prodotti agricoli, si intende per "merci con prefinanziamento" qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata tal quale fruendo del pagamento anticipato di un ammontare pari alla restituzione all'esportazione, quando tale pagamento sia previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.

 

     Art. 525. [626]

     1. I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:

     a) tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario;

     b) tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante;

     c) tipo F, se sono gestiti dall'autorità doganale.

     2. Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:

     a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;

     b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;

     c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).

     3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E può prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.

 

Sezione 2

Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione

 

     Art. 526. [627]

     1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale designa i locali o altri spazi ben delimitati, riconosciuti come depositi doganali di tipo A, B, C o D. L'autorità doganale può anche riconoscere i magazzini di deposito temporaneo come depositi di uno di tali tipi oppure gestirli come un deposito di tipo F.

     2. La medesima ubicazione non può essere autorizzata contemporaneamente per più di un deposito doganale.

     3. Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l'autorizzazione può prevedere che esse siano depositate in locali appositamente attrezzati per riceverle.

     4. I depositi doganali di tipo A, C, D ed E possono essere riconosciuti come depositi di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione.

     5. La concessione delle autorizzazioni uniche è possibile solo per i depositi doganali privati.

 

     Art. 527. [628]

     1. Possono essere concesse autorizzazioni soltanto se le manipolazioni usuali previste o le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale delle merci non sono predominanti rispetto all'attività di immagazzinamento di merci.

     2. Non possono essere concesse autorizzazioni se i locali di deposito doganale o gli impianti di stoccaggio in cui si trovano le merci vincolate al regime sono utilizzate per la vendita al dettaglio.

     L'autorizzazione può essere tuttavia concessa nei casi seguenti, se le merci sono vendute al dettaglio in esenzione dai dazi all'importazione:

     a) a viaggiatori nell'ambito del traffico verso paesi terzi;

     b) nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;

     c) a membri delle organizzazioni internazionali o alle forze NATO.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, secondo trattino, del codice, l'autorità doganale, nel valutare se gli oneri amministrativi derivanti dal regime del deposito doganale siano o meno sproporzionati rispetto alle necessità economiche in questione, tengono conto, in particolare, del tipo di deposito e delle relative procedure pertinenti.

 

Sezione 3

Contabilità di magazzino

 

     Art. 528. [629]

     1. Nei depositi doganali di tipo A, C, D ed E, il depositario è la persona incaricata di tenere la contabilità di magazzino.

     2. Nei depositi doganali di tipo F le scritture doganali tenute dall'ufficio doganale che gestisce il deposito sostituiscono la contabilità di magazzino.

     3. Nel caso dei depositi doganali di tipo B, l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime in sostituzione della contabilità di magazzino.

 

     Art. 529. [630]

     1. La contabilità di magazzino deve mostrare in qualsiasi momento le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale. Il depositario, entro i termini stabiliti dall'autorità doganale, presenta un inventario di tali merci all'ufficio di controllo.

     2. In caso di applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2, del codice, il valore in dogana delle merci prima delle manipolazioni usuali figura nella contabilità di magazzino.

     3. Nella contabilità di magazzino figurano le informazioni sulla rimozione temporanea delle merci e sull'immagazzinamento comune di merci conformemente all'articolo 534, paragrafo 2.

 

     Art. 530. [631]

     1. Se le merci sono vincolate al regime del deposito doganale di tipo E, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando le merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare.

     2. Se il deposito doganale serve allo stesso tempo da magazzino di deposito temporaneo, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime.

     3. L'iscrizione nella contabilità di magazzino relativa all'appuramento del regime viene effettuata al più tardi al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalle installazioni di stoccaggio.

 

Sezione 4

Altre disposizioni sul funzionamento del regime

 

     Art. 531. [632]

     Le merci non comunitarie possono essere sottoposte alle manipolazioni usuali elencate all'allegato 72.

 

     Art. 532. [633]

     La rimozione temporanea di merci è autorizzata per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere concessa una proroga.

 

     Art. 533. [634]

     L'autorizzazione ad effettuare manipolazioni usuali o a rimuovere temporaneamente le merci da un deposito doganale è richiesta caso per caso e per iscritto all'ufficio di controllo. La domanda contiene tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime.

     Tale specifica autorizzazione può essere altresì concessa nell'ambito dell'autorizzazione al regime di deposito doganale. In tal caso, l'ufficio di controllo dovrà essere informato, nella forma da questi stabilita, che verranno eseguite le manipolazioni autorizzate o che verrà operata una rimozione temporanea.

 

     Art. 534. [635]

     1. Se merci comunitarie vengono immagazzinate nei locali di un deposito doganale o in installazioni di stoccaggio utilizzate per merci vincolate al regime di deposito doganale, possono essere previste specifiche modalità d'identificazione di tali merci, in particolare per distinguerle dalle merci vincolate al regime di deposito doganale immagazzinate negli stessi locali o installazioni.

     2. Le autorità doganali possono autorizzare l'immagazzinamento comune quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle merci con prefinanziamento.

     Le merci oggetto di immagazzinamento comune rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche.

     3. Per la dichiarazione a un'utilizzazione o destinazione doganale autorizzata, le merci oggetto di un immagazzinamento comune, nonché, in circostanze particolari, le merci identificabili conformi al paragrafo 2, secondo comma, possono essere considerate sia comunitarie che non comunitarie.

     L'applicazione del primo comma non può però condurre ad assegnare una data posizione doganale ad una quantità di merci superiore a quella effettivamente immagazzinata nel deposito doganale o nelle strutture di immagazzinamento, con quella posizione, al momento della rimozione delle merci dichiarate per una destinazione doganale.

 

     Art. 535. [636]

     1. Quando vengono eseguite operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di deposito doganale o in impianti di stoccaggio, le disposizioni dell'articolo 534 si applicano, in quanto compatibili, alle merci vincolate a tali regimi.

     Quando, tuttavia, si tratta di operazioni di perfezionamento attivo senza ricorso all'equivalenza o di operazioni di trasformazione sotto controllo doganale, le disposizioni dell'articolo 534 relative all'immagazzinamento comune non si applicano nei confronti delle merci comunitarie.

     2. Le annotazioni nelle scritture devono consentire alle autorità doganali di verificare in qualsiasi momento la situazione esatta di tutte le merci o prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

 

Capitolo 3

Perfezionamento attivo

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 536. [637]

     Ai fini del presente capitolo si intende per:

     a) "esportazione anticipata": il sistema che consente che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati prima che siano vincolate al regime, con il sistema della sospensione, le merci d'importazione;

     b) "lavorazione per conto": qualsiasi lavorazione di merci d'importazione messe direttamente o indirettamente a disposizione del titolare, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di un committente stabilito in un paese terzo e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di perfezionamento.

 

Sezione 2

Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione

 

     Art. 537. [638]

     L'autorizzazione viene concessa soltanto se il richiedente intende riesportare od esportare prodotti compensatori principali.

 

     Art. 538. [639]

     L'autorizzazione può essere altresì concessa per le merci di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino, del codice, ad esclusione delle merci seguenti:

     a) carburanti, fonti energetiche, diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti compensatori o per la rilevazione di difetti nelle merci d'importazione che necessitano di riparazioni;

     b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori;

     c) materiali e attrezzature.

 

     Art. 539. [640]

     1. Le condizioni economiche si considerano osservate tranne quando la domanda riguardi merci d'importazione elencate nell'allegato 73.

     2. Tuttavia, nei casi seguenti le condizioni economiche si considerano osservate anche quando la domanda riguarda merci d'importazione di cui all'allegato 73:

     a) se la domanda riguarda:

     i) operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;

     ii) un contratto di lavorazione per conto;

     iii) la trasformazione di prodotti compensatori ottenuti a seguito di un perfezionamento effettuato nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;

     iv) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;

     v) una riparazione;

     vi) la trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19;

     b) se il valore globale di tali merci di importazione non eccede, per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre, l'importo di 150.000 EUR;

     c) se, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, la domanda riguarda merci d'importazione elencate nella parte A dell'allegato 73 e il richiedente presenta un documento rilasciato da un'autorità competente che consenta il vincolo di tali merci al regime fino a concorrenza di una quantità determinata sulla base del bilancio previsionale.

 

     Art. 540. [641]

     L'autorizzazione indica i mezzi e i metodi di identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori e stabilisce le condizioni per l'adeguato svolgimento delle operazioni utilizzando merci equivalenti.

     Tali metodi di identificazione e condizioni possono comprendere l'esame delle scritture.

 

Sezione 3

Disposizioni sul funzionamento del regime

 

     Art. 541. [642]

     1. L'autorizzazione precisa se e a quali condizioni le merci equivalenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del codice, che rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'importazione, possono essere utilizzate per le operazioni di perfezionamento.

     2. Può essere ammesso che le merci equivalenti si trovino ad uno stadio di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione, purché, salvo casi eccezionali, la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare o nel luogo in cui l'operazione viene effettuata per suo conto.

     3. Alle merci di cui all'allegato 74 si applicano le disposizioni speciali previste nel medesimo.

 

     Art. 542. [643]

     1. Nell'autorizzazione viene stabilito il termine per l'appuramento. Se le circostanze lo consentono, può essere concessa una proroga anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto.

     2. Quando il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate nel corso di un determinato periodo, l'autorizzazione può prevedere che il termine per l'appuramento venga automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che si trovano ancora vincolate al regime a tale data. Tuttavia, le autorità doganali possono richiedere che tali merci vengano assegnate ad una nuova destinazione doganale ammessa entro la scadenza da loro indicata.

     3. Indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione o dall'applicazione del paragrafo 2, il termine di appuramento per i seguenti prodotti compensatori o merci tal quali non può essere superiore ai seguenti:

     a) quattro mesi, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

     b) due mesi, nel caso della macellazione senza ingrasso degli animali di cui al capitolo 1 della NC;

     c) tre mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali che rientrano nei codici NC 0104 e 0105;

     d) sei mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali di cui al capitolo 1 della NC;

     e) sei mesi, nel caso della trasformazione di carni;

     f) sei mesi, in caso di trasformazione di altri prodotti agricoli del tipo di quelli ammessi a beneficiare di un pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 e trasformati in prodotti o merci indicate nell'articolo 2, lettera b) o c), del medesimo.

     Quando hanno luogo operazioni successive di trasformazione, o in circostanze eccezionali, tali termini possono essere prorogati, ove ne sia fatta domanda, purché il periodo complessivo non superi dodici mesi.

 

     Art. 543 [644]

     1. In caso di esportazione anticipata, l'autorizzazione indica il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità.

     2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere i seguenti:

     a) tre mesi, per le merci soggette a un'organizzazione comune dei mercati;

     b) sei mesi, per tutte le altre merci.

     Tale termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato su richiesta debitamente motivata del titolare, purché la durata totale non sia superiore a dodici mesi. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.

 

     Art. 544 [645]

     Ai fini dell'appuramento del regime o della domanda di rimborso dei dazi all'importazione, quanto segue è equiparato ad una riesportazione o ad una esportazione:

     a) la consegna di prodotti compensatori a persone che possono beneficiare delle franchigie derivanti dall'applicazione della convenzione di Vienna, del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;

     b) la consegna di prodotti compensatori alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83;

     c) la consegna di aeromobili civili; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci di importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili civili o di parti di aeromobili civili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime;

     d) la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci d'importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare con sicurezza la corretta applicazione e gestione del regime;

     e) l'attribuzione di una destinazione doganale ammessa ai prodotti compensatori secondari la cui distruzione sotto sorveglianza doganale è vietata per motivi ambientali; in tal caso, il titolare deve dimostrare che l'appuramento del regime secondo le regole ordinarie è impossibile o antieconomico.

 

Sezione 4

Disposizioni sul funzionamento del sistema della sospensione

 

     Art. 545. [646]

     1. L'utilizzazione di merci equivalenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento in conformità dell'articolo 115 del codice non è soggetta alle formalità di vincolo al regime.

     2. Le merci equivalenti e i prodotti compensatori che ne derivano divengono merci non comunitarie e le merci d'importazione divengono comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di appuramento del regime.

     Se, tuttavia, le merci d'importazione vengono commercializzate prima dell'appuramento del regime, la modificazione della loro posizione avviene al momento di tale commercializzazione. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno presenti in tale momento, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare, che le merci equivalenti siano presenti in un momento successivo da loro stabilito, entro un termine ragionevole.

     3. In caso di esportazione anticipata si applica quanto segue:

     a) i prodotti compensatori divengono merci non comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione e a condizione che le merci da importare siano vincolate al regime;

     b) le merci d'importazione divengono comunitarie al momento in cui vengono vincolate al regime.

 

     Art. 546. [647]

     L'autorizzazione indica se i prodotti compensatori o le merci tal quali possono essere immesse in libera pratica senza dichiarazione doganale, fatti salvi i divieti o le misure restrittive. In tal caso, esse si considerano immesse in libera pratica, se sono prive di destinazione doganale alla scadenza del periodo di appuramento.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218 paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e lo svincolo della merce concesso al momento della presentazione del conto di appuramento.

     Le merci o i prodotti divengono merci comunitarie al momento della loro commercializzazione.

 

     Art. 547. [648]

     In caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, le caselle 15, 16, 34, 41 e 42 della dichiarazione si riferiscono alle merci d'importazione. Le informazioni corrispondenti possono altresì essere fornite nel bollettino INF 1 o in qualsiasi altro documento accluso alla dichiarazione.

 

     Art. 547 bis. [649]

     Per le merci importate che, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime, potevano fruire di un trattamento tariffario favorevole a causa della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, del codice sono determinati con l'aliquota corrispondente a tale destinazione. Siffatta determinazione è consentita soltanto se risulta che la destinazione particolare poteva essere autorizzata e che le condizioni previste per la concessione del trattamento tariffario favorevole sarebbero state rispettate.

 

     Art. 548. [650]

     1. L'elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi d'importazione, conformemente all'articolo 122, lettera a), primo trattino del codice, figura nell'allegato 75.

     2. Quando prodotti compensatori diversi da quelli enumerati nell'elenco di cui all'allegato 75 vengono distrutti, essi sono considerati come riesportati.

 

     Art. 549. [651]

     1. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali sono vincolati a uno dei regimi sospensivi o introdotti in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocati in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo in tal modo l'appuramento del regime, i documenti relativi alla suddetta destinazione doganale, o le scritture utilizzate o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti diciture:

     - Mercancías PA/S,

     - AF/S - varer,

     - AV/S - Waren,

     - (Omissis),

     - IP/S goods,

     - Marchandises PA/S,

     - Merci PA/S,

     - AV/S - goederen,

     - Mercadorias AA/S,

     - SJ/S - tavaroita,

     - AF/S - varor.

     - Zbozí AZS/P,

     - ST/P kaup,

     - IP/S preces,

     - LP/S prekes,

     - AF/F áruk,

     - oggetti PI/S,

     - towary UCz/Z,

     - AO/O blago,

     - AZS/PS tovar [652]

     2. Quando le merci d'importazione, vincolate ad un regime sono soggette a misure di politica commerciale specifiche che continuano ad applicarsi all'atto del vincolo delle merci, tal quali o sotto forma di prodotti compensatori, a uno dei regimi sospensivi, o della loro introduzione in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o della loro collocazione in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, alla dicitura di cui al paragrafo 1 si aggiunge una delle seguenti:

     - Política comercial,

     - Handelspolitik,

     - Handelspolitik,

     - (Omissis),

     - Commercial policy,

     - Politique commerciale,

     - Politica commerciale,

     - Handelspolitiek,

     - Politica comercial,

     - Kauppapolitiikka,

     - Handelspolitik.

     - Obchodní politika,

     - Kaubanduspoliitika,

     - Tirdzniecıbas politika,

     - Prekybos politika,

     - Kereskedelempolitika,

     - Politika kummerc˙jali,

     - Polityka handlowa,

     - Trgovinska politika,

     - Obchodná politika [653]

 

Sezione 5

Disposizioni sul funzionamento del sistema del rimborso

 

     Art. 550. [654]

     Quando le merci vincolate al sistema di rimborso sono assegnate a una delle destinazioni doganali ammesse di cui all'articolo 549, paragrafo 1, le diciture richieste in virtù di tale disposizione sono le seguenti:

     - Mercancías PA/R,

     - AF/T - varer,

     - AV/R - Waren,

     - (Omissis),

     - IP/D goods,

     - Marchandises PA/R,

     - Merci PA/R,

     - AV/T - goederen,

     - Mercadorias AA/D,

     - SJ/T - tavaroita,

     - AF/R - varor.

     - Zbozí AZS/N,

     - ST/T kaup,

     - IP/ATM preces,

     - LP/D prekes,

     - AF/V áruk,

     - oggetti PI/SR,

     - towary UCz/Zw,

     - AO/P blago,

     - AZS/SV tovar

 

Capitolo 4

Trasformazione sotto controllo doganale

 

     Art. 551. [655]

     1. Il regime di trasformazione sotto controllo doganale si applica alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all'importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci.

     Tale regime si applica anche alle merci che devono subire operazioni destinate a garantire la loro conformità con le norme tecniche previste per la loro immissione in libera pratica.

     2. Il disposto dell'articolo 542, paragrafi 1 e 2, si applica in quanto compatibile.

     3. Per determinare il valore in dogana dei prodotti trasformati destinati all'immissione in libera pratica, il dichiarante può scegliere uno dei metodi previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), b) o c), del codice o il valore in dogana delle merci d'importazione, aggiungendovi i costi di trasformazione. I costi di trasformazione sono costituiti da tutti i costi sostenuti per fabbricare i prodotti trasformati, comprese le spese generali e il valore di tutte le merci comunitarie usate nella trasformazione [656].

 

     Art. 552. [657]

     1. Per i tipi di merci e le operazioni elencate all'allegato 76, parte A, le condizioni economiche si considerano osservate.

     Per gli altri tipi di merci e le altre operazioni, deve essere eseguito l'esame delle condizioni economiche.

     2. Per i tipi di merci ed operazioni di cui all'allegato 76, parte B, non ricompresi nella parte A, il comitato procede all'esame delle condizioni economiche. Si applica l'articolo 504, paragrafi 3 e 4.

 

Capitolo 5

Ammissione temporanea

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 553. [658]

     1. Gli animali vivi, salvo quelli di trascurabile valore commerciale, nati da animali vincolati al regime sono considerati come merci non comunitarie e vincolati allo stesso regime.

     2. Le autorità doganali assicurano che la durata complessiva durante la quale le merci restano vincolate al regime per la stessa utilizzazione e sotto la responsabilità dello stesso titolare non sia superiore a 24 mesi, anche quando il regime è appurato dal vincolo delle merci a un altro regime sospensivo, seguito da un nuovo vincolo al regime di ammissione temporanea.

     Su richiesta del titolare, le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3, del codice, per circostanze eccezionali si intende un evento in conseguenza del quale l'uso delle merci deve essere prolungato per un periodo ulteriore al fine di conseguire lo scopo dell'operazione di ammissione temporanea.

     4. Le merci vincolate al regime non devono subire modifiche.

     Possono essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantire la loro compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire la loro utilizzazione nell'ambito del regime.

 

     Art. 554. [659]

     L'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione (in prosieguo: "esonero totale dai dazi all'importazione") è concessa solo in conformità con gli articoli da 555 a 578.

     L'ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione non è concessa ai prodotti di consumo.

 

Sezione 2

Condizioni per l'esonero totale dai dazi all'importazione

 

Sottosezione 1

Mezzi di trasporto

 

     Art. 555. [660]

     1. Ai fini della presente sottosezione valgono le seguenti definizioni:

     a) “uso commerciale” significa uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito [661];

     b) "uso privato": l'utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale;

     c) "traffico interno": il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in tale territorio.

     2. I mezzi di trasporto comprendono i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali dai quali sono accompagnati.

 

     Art. 556. [662]

     Il beneficio dell'esonero totale dai dazi all'importazione si applica alle palette.

     Il regime viene appurato anche mediante l'esportazione o la riesportazione di palette dello stesso tipo e di valore sostanzialmente equivalente.

 

     Art. 557. [663]

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione si applica ai contenitori recanti, in un punto adeguato e ben visibile, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

     a) identità del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, oppure una sigla o altro mezzo d'identificazione consacrato dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere;

     b) tranne per le casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore; tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse;

     c) tranne per i contenitori utilizzati nel trasporto aereo, il paese di appartenenza del contenitore, indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o 6346 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale, oppure, quando si tratti di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, con cifre.

     Quando la richiesta di autorizzazione viene fatta secondo l'articolo 497, paragrafo 3, primo comma, lettera c), i contenitori sono sottoposti alla supervisione di una persona rappresentata nel territorio doganale della Comunità e in grado di comunicare in qualsiasi momento la loro posizione nonché le informazioni relative al vincolo al regime e al relativo appuramento.

     2. I contenitori possono essere utilizzati per il traffico interno prima di essere riesportati. Tuttavia, i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro, per trasportare merci caricate nel territorio di questo Stato membro e destinate ad essere scaricate nello stesso territorio, quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto territorio.

     3. Secondo le modalità di cui alla convenzione di Ginevra, del 21 gennaio 1994, sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, approvata dalla decisione 95/137/CE del Consiglio, le autorità doganali consentono che il regime venga appurato mediante l'esportazione o la riesportazione di contenitori dello stesso tipo o di valore equivalente.

 

     Art. 558. [664]

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché sussistano le seguenti condizioni:

     a) che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; se i veicoli non sono immatricolati, questa condizione può considerarsi osservata qualora appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli articoli 559, 560 e 561;

     c) che, in caso di uso commerciale di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità; tali mezzi di trasporto possono tuttavia essere utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.

     2. Qualora i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 siano nuovamente locati da un'impresa di locazione avente sede nel territorio doganale della Comunità a una persona fisica stabilita fuori di detto territorio, devono essere riesportati entro otto giorni dall'entrata in vigore del contratto.

 

     Art. 559. [665]

     Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione in uno dei casi seguenti:

     a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri;

     b) se un rimorchio viene agganciato a un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità;

     c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in casi di emergenza, per un massimo di cinque giorni;

     d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un'impresa di locazione in vista della loro riesportazione da effettuarsi entro un termine non superiore a cinque giorni.

 

     Art. 560. [666]

     1. Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione se adibiscono un mezzo di trasposto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell'immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell'utilizzazione.

     Dette persone fisiche beneficiano di detto esonero totale anche se adibiscono ad uso privato un mezzo di trasporto locato in virtù di un contratto scritto, a titolo occasionale:

     a) per tornare nei propri luoghi di residenza all'interno della Comunità;

     b) per uscire dal territorio della Comunità;

     c) o quando ciò sia in base generale consentito dalle autorità doganali interessate su base generale.

     2. I mezzi di trasporto devono essere riesportati o restituiti all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità entro i termini seguenti:

     a) cinque giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);

     b) otto giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c).

     I mezzi di trasporto devono essere riesportati entro due giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b).

 

     Art. 561. [667]

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è altresì concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:

     a) a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio;

     o

     b) a nome di una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità sul punto di trasferire la propria residenza normale fuori di detto territorio.

     Nel caso in cui alla lettera b) i mezzi di trasporto devono essere riesportati entro tre mesi dalla data d'immatricolazione.

     2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità e alle dipendenze del proprietario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio, o comunque autorizzato da quest'ultimo.

     L'utilizzazione privata dev'essere prevista dal contratto di lavoro.

     L'autorità doganale può porre restrizioni all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto concessa in base al primo e al secondo comma in caso di utilizzazione sistematica.

     3. L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere accordato, in casi eccezionali, per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale, per un periodo di tempo limitato, da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 562. [668]

     Fatte salve altre disposizioni speciali, sono previsti i seguenti termini di appuramento:

     a) dodici mesi per i mezzi di trasporto ferroviario;

     b) il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto, per i mezzi di trasporto non ferroviari ad uso commerciale;

     c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:

     i) da studenti, la durata del soggiorno nel territorio doganale della Comunità per soli motivi di studio;

     ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata, la durata del soggiorno della persona necessaria per lo svolgimento della missione;

     iii) sei mezzi, negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio;

     d) sei mesi, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato;

     e) diciotto mesi per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato.

 

Sottosezione 2

Effetti personali dei viaggiatori, merci importate per fini

sportivi e materiale destinato al conforto dei marittimi

 

     Art. 563. [669]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli effetti personali di cui una persona può ragionevolmente avere bisogno durante il viaggio e per gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, importati dai viaggiatori in conformità dell'articolo 236, lettera a), punto 1.

 

     Art. 564. [670]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale destinato al conforto dei marittimi, nei casi seguenti:

     a) quando è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;

     b) quando è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio;

     c) quando è utilizzato dall'equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro, o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.

 

Sottosezione 3

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi;

materiale medico-chirurgico e di laboratorio; animali;

merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

 

     Art. 565. [671]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi, quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale della Comunità e siano destinati a enti statali oppure a organismi autorizzati dalle autorità competenti.

 

     Art. 566. [672]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio quando questo sia spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria e sia destinato a fini diagnostici o terapeutici.

 

     Art. 567. [673]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

     Esso viene concesso per le seguenti merci destinate ad attività tradizionali della zona di frontiera, così come definita dalle disposizioni in vigore:

     a) attrezzature appartenenti a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua alla zona di frontiera di ammissione temporanea e utilizzate da una persona stabilita in tale zona attigua;

     b) merci utilizzate per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.

 

Sottosezione 4

Supporti di suono, di immagini o d'informazioni; materiale di propaganda;

materiale professionale; materiale pedagogico e scientifico

 

     Art. 568. [674]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:

     a) supporti di suono, di immagini o d'informazioni destinati a essere presentati prima della loro commercializzazione o inviati gratuitamente o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;

     b) merci utilizzate soltanto a fini promozionali o di pubblicità.

 

     Art. 569. [675]

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali professionali alle seguenti condizioni:

     a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     b) che siano importati o da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o da un suo dipendente, il quale può essere stabilito nel territorio doganale della Comunità;

     c) che siano utilizzati dall'importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.

     2. L'esonero totale dai dazi all'importazione non è concesso per il materiale da utilizzare nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempreché non si tratti di un'attrezzatura manuale, per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi.

 

     Art. 570. [676]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale pedagogico e scientifico, alle seguenti condizioni:

     a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati, fondamentalmente senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell'insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;

     c) che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione; e

     d) che sia utilizzato a fini non commerciali.

 

Sottosezione 5

Imballaggi; stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misura,

di controllo e di verifica e altri oggetti similari; utensili e strumenti speciali;

merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che

devono essere sottoposte a prove; campioni; mezzi di produzione sostitutivi

 

     Art. 571. [677]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione per gli imballaggi è concesso nei casi seguenti:

     a) se importati pieni, quando siano riesportati vuoti o pieni;

     b) se importati vuoti, quando siano riesportati pieni.

     Gli imballaggi non possono essere utilizzati nel traffico interno, tranne in vista dell'esportazione di merci. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.

 

     Art. 572. [678]

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari alle seguenti condizioni:

     a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     b) che siano utilizzati da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità e che il 75% almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata.

     2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli utensili e gli strumenti speciali alle seguenti condizioni:

     a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     b) che siano messe gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità per essere usate nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità.

 

     Art. 573. [679]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:

     a) merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni;

     b) merci importate in forza di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti ed effettivamente sottoposte a tali prove;

     c) merci da impiegare prove, per esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.

     Per le merci di cui alla lettera b), il periodo di appuramento è di sei mesi.

 

     Art. 574. [680]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i campioni importati in quantità ragionevoli, al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 575. [681]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.

     Il periodo di appuramento è di sei mesi.

 

Sottosezione 6

Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita

 

     Art. 576. [682]

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime.

     In casi eccezionali, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso al regime per altre manifestazioni.

     2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci che non possono essere importate come campioni, che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame.

     Il periodo di appuramento è di due mesi.

     3. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per quanto segue:

     a) oggetti d'arte, da collezione e di antichità, così come definiti dall'allegato I della direttiva 77/388/CEE, importati per essere esposti per l'eventuale vendita;

     b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta.

 

Sottosezione 7

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali; altre merci

 

     Art. 577. [683]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che siano utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime.

 

     Art. 578. [684]

     L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere concesso per le merci non elencate negli articoli da 556 a 577, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, quando dette merci siano importate:

     a) occasionalmente e per tre mesi al massimo;

     b) oppure in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano economico.

 

Sezione 3

Disposizioni sul funzionamento del regime

 

     Art. 579. [685]

     Quando gli effetti personali, le merci importate per fini sportivi o i mezzi di trasporto formano oggetto di una dichiarazione verbale o di un qualsiasi altro atto per il vincolo al regime, le autorità doganali possono richiedere una dichiarazione scritta quando l'importo dei dazi all'importazione è elevato o quando esiste un serio rischio di non rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo al regime.

 

     Art. 580. [686]

     1. Le dichiarazioni di vincolo al regime a fronte di un carnet ATA/CPD sono accettate quando tali carnet sono rilasciati in uno dei paesi partecipanti e presi in carico e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale.

     Salvo altrimenti disposto da accordi bilaterali o multilaterali, per "paese partecipante" si intende una delle parti contraenti della convenzione ATA o d'Istanbul, che abbia accettato le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale, del 25 giugno 1992, relative all'accettazione del carnet ATA e del carnet CPD per il regime di ammissione temporanea.

     2. Il paragrafo 1 si applica solo se i carnet ATA/CPD sono conformi alle seguenti condizioni:

     a) riguardano merci e utilizzazioni previste da convenzioni o accordi, di cui al paragrafo 1;

     b) recano l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet;

     c) sono validi nel territorio doganale della Comunità.

     I carnet ATA/CPD sono presentati ai fini del vincolo al regime all'ufficio di entrata nel territorio doganale della Comunità, salvo quando tale ufficio non sia in grado di controllare il rispetto delle condizioni previste per il regime in questione.

     3. Alle merci vincolate al regime scortate da un carnet ATA si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 457 quater, 457 quinquies e da 458 a 461 [687].

 

     Art. 581. [688]

     1. Fatto salvo il sistema di garanzia specifico per i carnet ATA/CPD, il vincolo al regime mediante dichiarazione scritta è subordinato alla prestazione di una garanzia, eccettuati i casi di cui all'allegato 77.

     2. Le autorità doganali possono richiedere la tenuta di scritture al fine di facilitare il controllo del regime.

 

     Art. 582. [689]

     1. Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importo della obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

     Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano immesse in commercio, tali merci vanno considerate come presentate in dogana al momento in cui sono oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica prima della scadenza del termine per l'appuramento.

     2. Ai fini dell'appuramento del regime per le merci di cui all'articolo 576, paragrafo 1, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico di tali merci in occasione di una manifestazione è considerato una riesportazione, se la loro quantità corrisponde al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all'importanza della partecipazione dell'espositore a tale manifestazione.

     Il primo comma non si applica alle bevande alcoliche, al tabacco e ai combustibili.

 

     Art. 583. [690]

     Quando le merci vincolate al regime sono dichiarate per il vincolo a uno dei regimi sospensivi o introdotte in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocate in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo l'appuramento dell'ammissione temporanea, i documenti, diversi dai carnet ATA/CPD, o le scritture utilizzati per la destinazione doganale in questione o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti indicazioni:

     - Mercancías IT,

     - MI - varer,

     - VV - Waren,

     - (Omissis),

     - TA goods,

     - Marchandises AT,

     - Merci AT,

     - TI - goederen,

     - Mercadorias IT,

     - VM - tavaroita,

     - TI - varor.

     - Zbozí DP,

     - AI kaup,

     - PI preces,

     - LI prekes,

     - IB áruk,

     - oggetti TA,

     - towary OCz,

     - ZU blago,

     - DP tovar

 

          Art. 584. [691]

     Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtù di un accordo, il regime è altresì appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità sono esportati o riesportati.

 

Capitolo 6

Perfezionamento passivo

 

Sezione 1

Condizioni supplementari per il rilascio dell'autorizzazione

 

     Art. 585. [692]

     1. Salvo sussistano indicazioni contrarie, gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari si considerano non seriamente danneggiati.

     2. Se la domanda di autorizzazione è presentata da un soggetto che esporta le merci d'esportazione temporanea senza far eseguire le operazioni di perfezionamento, le autorità doganali procedono a un esame preventivo delle condizioni previste dall'articolo 147, paragrafo 2, del codice sulla base dei documenti prodotti. Gli articoli 503 e 504 si applicano in quanto compatibili.

 

     Art. 586. [693]

     1. L'autorizzazione stabilisce i mezzi e i metodi per verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea o che le condizioni per il ricorso al sistema degli scambi standard siano osservate.

     I suddetti mezzi e metodi possono comprendere il ricorso alla scheda d'informazione di cui all'allegato 104, nonché l'esame delle scritture.

     2. Se la natura delle operazioni di perfezionamento non consente di verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea, l'autorizzazione può essere comunque concessa, in casi debitamente giustificati, purché il richiedente sia in grado di assicurare che le merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento rientrino nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentino le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'esportazione temporanea. Nell'autorizzazione vengono indicate le condizioni di utilizzazione del regime.

 

     Art. 587. [694]

     Quando l'applicazione del regime è richiesta per una riparazione, le merci d'esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.

 

Sezione 2

Disposizioni sul funzionamento del regime

 

     Art. 588. [695]

     1. L'autorizzazione stabilisce il termine per l'appuramento. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga del termine può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.

     2. L'articolo 157, paragrafo 2, del codice si applica anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.

 

     Art. 589. [696]

     1. La dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'esportazione temporanea deve essere conforme alle disposizioni relative all'esportazione.

     2. In caso d'importazione anticipata, i documenti da presentare a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica comprendono una copia dell'autorizzazione, salvo che questa sia richiesta in conformità dell'articolo 497, paragrafo 3, lettera d). Il disposto dell'articolo 220, paragrafo 3, si applica in quanto compatibile.

 

Sezione 3

Disposizioni sull'esonero dal dazio

 

     Art. 590. [697]

     1. Per calcolare l'importo da detrarre non vanno presi in considerazione i dazi antidumping e di compensazione.

     I prodotti compensatori secondari che costituiscono rifiuti, scarti, cascami, rottami e residui si considerano inclusi.

     2. Nel calcolo del valore delle merci di temporanea esportazione, conformemente all'articolo 151, paragrafo 2, secondo comma, del codice, le spese di carico, di trasporto e di assicurazione delle merci di temporanea esportazione sino al luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento non vanno comprese in quanto segue:

     a) nel valore delle merci di temporanea esportazione preso in considerazione per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice;

     b) o nelle spese di perfezionamento, quando il valore delle merci di temporanea esportazione non si possa determinare secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice.

     Nelle spese di perfezionamento vanno comprese le spese di carico, di trasporto e di assicurazione dei prodotti compensatori dal luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

     Le spese di carico, di trasporto e di assicurazione comprendono i seguenti elementi:

     a) le commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;

     b) il costo dei contenitori che non formano un tutt'uno con le merci di temporanea esportazione;

     c) il costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

     d) le spese di movimentazione connesse col trasporto delle merci.

 

     Art. 591. [698]

     L'esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa, se richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi sui prodotti compensatori.

     La autorità doganali rifiutano l’applicazione dell’esenzione parziale dai dazi all’importazione prevista da questa sezione qualora sia dimostrato, prima dell’immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, che il solo scopo dell’immissione in libera pratica ad un’aliquota del dazio pari a zero delle merci d’esportazione temporanea di origine non comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, era quello di fruire dell’esenzione parziale prevista da questa sezione [699].

     Gli articoli da 29 a 35 del codice si applicano, in quanto compatibili, alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.

 

     Art. 592. [700]

     Nel caso di imprese che effettuano frequenti operazioni di perfezionamento, in forza di un'autorizzazione che non preveda la riparazione, l'autorità doganale può fissare, su richiesta del titolare, un'aliquota d'imposizione media valida per tutte le suddette operazioni (globalizzazione dell'appuramento).

     Tale aliquota è calcolata ogni volta per un periodo non superiore ai dodici mesi e si applica a titolo provvisorio ai prodotti compensatori immessi in libera pratica durante tale periodo. Al termine di ciascun periodo, le autorità doganali eseguono un calcolo finale e applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 220, paragrafo 1 o dell'articolo 236 del codice.

 

     Artt. 593. - 787. [701]

 

TITOLO IV

Disposizioni d'applicazione relative all'esportazione

 

Capitolo 1

Esportazione definitiva

 

     Art. 788.

     1. È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci.

     2. Quando la proprietà o un diritto similare di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.

 

     Art. 789.

     In caso di subappalto, la dichiarazione di esportazione può essere depositata anche nell'ufficio doganale competente nel luogo in cui il subappaltatore è stabilito.

 

     Art. 790.

     Qualora, per motivi di organizzazione amministrativa, l'articolo 161, paragrafo 5, prima frase, del codice non possa venir applicato, la dichiarazione può essere depositata in qualsiasi ufficio doganale competente per l'operazione nello Stato membro interessato.

 

     Art. 791.

     1. Per motivi debitamente giustificati la dichiarazione di esportazione può essere accettata:

     - in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase, del codice; oppure

     - in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 790.

     In tali casi, le operazioni di controllo relative all'applicazione delle misure di divieto o restrizione devono tener conto della particolarità della situazione.

     2. Quando, nei casi di cui al paragrafo 1, le formalità d'esportazione non sono effettuate nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede, l'ufficio presso il quale la dichiarazione d'esportazione è stata depositata invia una copia del documento unico al servizio designato nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede.

 

     Art. 792.

     Fatto salvo l'articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L'ufficio doganale presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione (ufficio doganale di esportazione) appone il proprio timbro nella casella A e completa, all'occorrenza, la casella D. Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio conserva l'esemplare n. 1, invia l'esemplare n. 2 all'Istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di esportazione e restituisce all'interessato l'esemplare n. 3.

 

     Art. 793.

     1. L'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate in dogana nell'ufficio doganale di uscita.

     2. Per "ufficio doganale di uscita" si intende:

     a) per le merci esportate per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via mare, l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, dall'azienda ferroviaria o dall'amministrazione delle poste oppure da una compagnia aerea o marittima;

     b) per le merci esportate mediante conduttura e per l'energia elettrica, l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;

     c) per le merci esportate per altre vie o in circostanze non contemplate dalle lettere a) e b), l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

     3. L'ufficio doganale d'uscita accerta che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate e sorveglia l'uscita materiale delle merci. Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura "RET-EXP" nella casella n. 44, o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell'esemplare n. 3, l'ufficio doganale d'uscita attesta l'uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso dell'esemplare n. 3 e lo restituisce alla persona che glielo ha presentato o eventualmente, in caso di impossibilità, all'intermediario avente sede nella circoscrizione dell'ufficio di uscita, e indicato nella casella n. 50, che lo restituirà al dichiarante. Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell'ufficio e la data.

     In caso di uscita frazionata, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata. In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l'ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l'originale dell'esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell'esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione presso un altro ufficio di uscita interessato. L'originale dell'esemplare n. 3 viene conseguentemente annotato.

     Quando l'intera operazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l'esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito [702].

     4. Quando l'ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull'esemplare della dichiarazione presentato e informa l'ufficio doganale di esportazione.

     Quando l'ufficio doganale di uscita constati un'eccedenza, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione. Quando l'ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione e informa l'ufficio doganale di esportazione.

     5. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'ufficio doganale di uscita vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, conformemente al paragrafo 3, dopo aver apposto sul documento di trasporto, in rosso, la dicitura "Export" e il proprio timbro. Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti diretti a destinazione di un paese terzo per i quali la regolarità delle operazioni può essere garantita in altri modi dagli operatori, la dicitura "Export" non è richiesta.

     6. Quando si tratti di merci spedite con una procedura di transito a destinazione di un paese terzo o di un ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 conformemente al paragrafo 3 e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura "Export", in rosso, su tutti gli esemplari del documento di transito o su qualsiasi altro documento sostitutivo. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.

     Il comma precedente non si applica nei casi di dispensa dalla presentazione delle merci all'ufficio doganale di partenza di cui all'articolo 419, paragrafi 4 e 7, ed all'articolo 434, paragrafi 6 e 9.

     6 bis. Quando si tratti di merci in regime di sospensione dei diritti d'accisa destinate ad un paese terzo con il documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92, l'ufficio doganale d'esportazione vista l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico a norma del paragrafo 3 e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura "export" in rosso e il timbro di cui al paragrafo 3 su tutti gli esemplari di detto documento di accompagnamento.

     Nell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.

     L'ufficio doganale di uscita constata l'uscita materiale delle merci e rispedisce l'esemplare del documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

     Qualora si applichi il paragrafo 4, l'annotazione si effettua sul documento di accompagnamento "accise" [703].

     7. L'ufficio doganale di esportazione può chiedere all'esportatore di fornirgli la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale.

 

     Art. 794.

     1. Le merci non soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3.000 ECU possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di uscita. Gli Stati membri possono stabilire che questa disposizione non è applicabile quando le persone che fanno la dichiarazione di esportazione agiscono per conto di terzi in veste di professionisti dello sdoganamento.

     2. Le dichiarazioni verbali possono essere fatte unicamente nell'ufficio doganale di uscita.

 

     Art. 795.

     Quando una merce sia uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa deve essere depositata a posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito. Le disposizioni dell'articolo 790 si applicano a tale situazione. L'accettazione di questa dichiarazione è subordinata alla presentazione da parte dell'esportatore, con soddisfazione dell'autorità doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunità, nonché la loro natura e quantità. Tale ufficio vista anche l'esemplare n. 3 del documento unico.

     L'accettazione a posteriori di questa dichiarazione non osta all'applicazione delle sanzioni in vigore né alle conseguenze che possono derivarne in materia di politica agraria comune.

 

     Art. 796.

     1. Qualora la merce per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione non sia uscita dal territorio doganale della Comunità, il dichiarante ne dà senza indugio comunicazione all'ufficio doganale di esportazione. L'esemplare n. 3 della dichiarazione in causa deve essere restituito a tale ufficio.

     2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 793, paragrafo 5 o 6, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva terminare fuori di esso, le società, autorità o compagnie in causa possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo dell'ufficio doganale di cui all'articolo 793, paragrafo 2, lettera a), oppure, in caso di transito, dell'ufficio doganale di partenza. In tal caso, l'esemplare n. 3 deve essere restituito.

 

Capitolo 2

Esportazione temporanea con carnet ATA

 

     Art. 797.

     1. L'esportazione può essere effettuata a fronte di un carnet ATA quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) il carnet ATA è rilasciato in uno Stato membro della Comunità e vidimato e garantito da un'associazione stabilita nella Comunità facente parte di una catena di garanti internazionale. L'elenco di tali associazioni è pubblicato dalla Commissione;

     b) il carnet ATA riguarda merci comunitarie diverse dalle merci:

     - per le quali, al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune,

     - per le quali, nel quadro della politica agraria comune, è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi di cui sopra, con l'obbligo di esportare le merci in causa,

     - per le quali è stata presentata una domanda di rimborso;

     c) sono presentati i documenti di cui all'articolo 221. L'autorità doganale può chiedere che le venga presentato il documento di trasporto;

     d) le merci sono destinate alla reimportazione.

     2. All'atto del vincolo al regime dell'esportazione temporanea di merci scortate da un carnet ATA, l'ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalità:

     a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del "volet" esportazione con riguardo alle merci contemplate dal carnet;

     b) compila, se del caso, la casella "Attestato dell'autorità doganale" figurante sulla copertina del carnet;

     c) compila la matrice e la casella "H" del "volet" esportazione;

     d) indica il proprio nome nella casella "H", lettera b), del "volet" reimportazione;

     e) conserva il "volet" esportazione.

     3. Se l'ufficio doganale d'esportazione è diverso da quello d'uscita espleta le formalità di cui al paragrafo 2, ma si astiene dal compilare la casella n. 7 della matrice esportazione, casella che deve essere compilata dall'ufficio d'uscita.

     4. Il termine per la reimportazione delle merci stabilito dall'autorità doganale nella casella "H", lettera b), del "volet" esportazione non può eccedere il termine di validità del carnet.

 

     Art. 798.

     Quando una merce che ha lasciato il territorio doganale della Comunità scortata da un carnet ATA non sia più destinata ed essere reimportata, all'ufficio doganale di esportazione deve essere presentata una dichiarazione di esportazione in cui figurino gli elementi di cui all'allegato 37.

     Su presentazione del carnet in questione, quest'ultimo vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione d'esportazione e invalida il "volet" e la matrice reimportazione.

 

TITOLO V

Altre destinazioni doganali

 

Capitolo I [704]

Zone franche e depositi franchi

 

Sezione 1

Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3

 

Sottosezione 1

Definizioni e disposizioni generali

 

     Art. 799. [705]

     Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

     a) "controllo di tipo I": le modalità di controllo basate principalmente sull'esistenza di una recinzione;

     b) "controllo di tipo II": le modalità di controllo basate principalmente sulle formalità espletate conformemente al regime di deposito doganale;

     c) "operatore": chiunque effettui un'operazione di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco.

 

     Art. 800. [706]

     La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunità in zona franca o la creazione di un deposito franco può essere richiesta da qualunque persona alle autorità doganali designate a tale scopo dagli Stati membri.

 

     Art. 801. [707]

     1. La domanda d'autorizzazione per la costruzione di un edificio in una zona franca deve essere fatta per iscritto.

     2. La domanda di cui al paragrafo 1 precisa l'attività nel cui ambito l'edificio sarà utilizzato e fornisce tutte le informazioni che consentono all'autorità doganale designata dallo Stato membro di valutare se concedere o meno l'autorizzazione.

     3. L'autorità doganale competente concede l'autorizzazione quando l'applicazione della normativa doganale non ne risulti ostacolata.

     4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di trasformazione di un edificio in una zona franca o di un edificio che costituisce un deposito franco.

 

     Art. 802. [708]

     Le autorità doganali degli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

     a) le zone franche esistenti ed operanti nella Comunità, secondo la classificazione di cui all'articolo 799;

     b) le autorità doganali designate alle quali deve essere presentata la domanda di cui all'articolo 804.

     La Commissione pubblica le informazioni di cui alle lettere a) e b), nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

 

Sottosezione 2

Riconoscimento della contabilità di magazzino

 

     Art. 803. [709]

     1. L'esercizio delle attività di un operatore è subordinato al riconoscimento da parte delle autorità doganali della contabilità di magazzino prevista dai seguenti articoli del codice:

     - dall'articolo 176, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo I o di un deposito franco,

     - dall'articolo 105, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo II.

     2. Il riconoscimento è rilasciato per iscritto e viene concesso unicamente a coloro che offrono tutte le garanzie necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone franche o ai depositi franchi.

 

     Art. 804. [710]

     1. La domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino viene presentata per iscritto all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco.

     2. La domanda di cui al paragrafo 1 precisa le attività previste. Tale informazione è considerata una notificazione ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1, del codice. La domanda contiene quanto segue:

     a) una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzino tenuta o da tenere;

     b) la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono le attività;

     c) all'occorrenza, il regime doganale in base al quale sono eseguite;

     d) ogni altra informazione necessaria a consentire all'autorità doganale di assicurarsi della corretta applicazione della normativa.

 

Sezione 2

Disposizioni sulle zone franche soggette a modalità

di controllo di tipo I e sui depositi franchi

 

Sottosezione 1

Controlli

 

     Art. 805. [711]

     La recinzione che delimita le zona franca deve essere idonea a facilitare la sorveglianza dell'autorità doganale dall'esterno della zona ed escludere ogni possibilità di uscita irregolare di merci dalla stessa.

     Il primo comma si applica, in quanto compatibile, anche ai depositi franchi.

     La zona esterna contigua alla recinzione deve consentire un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità doganale. L'accesso a questa zona è subordinato al consenso di detta autorità.

 

     Art. 806. [712]

     Nella contabilità di magazzino da tenere per la zona franca o il deposito franco figurano, in particolare, le seguenti informazioni:

     a) le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero e alla natura dei colli, alla quantità e alla designazione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonché, se del caso, i marchi d'identificazione del contenitore;

     b) le indicazioni necessarie a seguire le merci in qualsiasi momento, in particolare il luogo in cui si trovano, la destinazione doganale alla quale sono state assegnate dopo l'immagazzinamento nella zona franca o nel deposito franco o la loro reintroduzione in un'altra parte del territorio doganale della Comunità;

     c) il riferimento al documento di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita delle merci;

     d) il riferimento alla posizione doganale e, all'occorrenza, al certificato attestante tale posizione di cui all'articolo 812;

     e) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali;

     f) a seconda dei casi, una delle indicazioni di cui agli articoli 549, 550 o 583;

     g) le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale, e la cui utilizzazione o destinazione debba essere controllata.

     L'autorità doganale può rinunciare a richiedere talune delle suddette informazioni, purché non venga pregiudicata la sorveglianza o il controllo della zona franca o del deposito franco.

     Quando devono essere tenute le scritture ai fini di un regime doganale, le informazioni contenute in tali scritture possono non figurare nella contabilità di magazzino.

 

     Art. 807. [713]

     Il regime di perfezionamento attivo o il regime della trasformazione sotto controllo doganale sono appurati per i prodotti compensatori, i prodotti trasformati o le merci tal quali giacenti in una zona franca o in un deposito franco, con l'iscrizione nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle scritture tenute, secondo il caso, per il regime di perfezionamento attivo o per il regime di trasformazione sotto controllo doganale.

 

Sottosezione 2

Altre disposizioni sulla gestione della zona franca

soggetta al controllo di tipo I e dei depositi franchi

 

     Art. 808. [714]

     Le misure di politica commerciale previste negli atti comunitari si applicano alle merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco solo se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 809. [715]

     Quando gli elementi impositivi da prendere in considerazione sono quelli applicabili prima che le merci siano state oggetto di manipolazioni usuali di cui all'allegato 72, può essere rilasciato un bollettino INF 8, in conformità dell'articolo 523.

 

     Art. 810. [716]

     In una zona franca o in un deposito franco può essere istituito un deposito di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

     Art. 811. [717]

     In caso di riesportazione di merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano oggetto di trasbordo, non è richiesta la notificazione di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del codice.

 

     Art. 812. [718]

     L'autorità doganale attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci, conformemente all'articolo 170, paragrafo 4, del codice, mediante un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 109.

     L'operatore attesta il carattere comunitario delle merci mediante tale formulario quando le merci non comunitarie vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 173, lettera a), del codice, compreso quando viene appurato il regime di perfezionamento attivo o il regime di trasformazione sotto controllo doganale.

 

Sezione 3

Disposizioni sulle zone franche soggette al controllo di tipo II

 

     Art. 813. [719]

     Salvo il disposto della sezione 1 e dell'articolo 814, le disposizioni sul regime di deposito doganale si applicano alla zona franca soggetta a controllo di tipo II.

 

     Art. 814. [720]

     Quando le merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano soltanto oggetto di trasbordo vengono collocate nella zona franca mediante il ricorso alla procedura di domiciliazione e vengono successivamente riesportate mediante la stessa procedura, le autorità doganali possono esentare l'operatore dall'obbligo di informare l'ufficio doganale competente di ciascun arrivo o partenza di tali merci. Le misure di controllo tengono conto di tale situazione specifica.

     L'immagazzinamento a breve termine delle merci in relazione a tale trasbordo deve essere considerato facente parte dell'operazione di trasbordo.

 

     Artt. 815. - 840. [721]

 

Capitolo 2

Riesportazione, distruzione e abbandono

 

     Art. 841. [722]

     Quando la riesportazione è subordinata a una dichiarazione in dogana, le disposizioni degli articoli da 788 a 796 si applicano, in quanto compatibili, salve le disposizioni speciali eventualmente pertinenti all'atto dell'appuramento del regime doganale economico precedente.

     Quando viene utilizzato un carnet ATA per la riesportazione di merci nell'ambito del regime di ammissione temporanea, la dichiarazione doganale può essere presentata presso un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase, del codice.

 

     Art. 842.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 182, paragrafo 3, del codice, la notifica della distruzione delle merci deve essere fatta per iscritto e firmata dall'interessato. La notifica deve essere effettuata in tempo utile per consentire all'autorità doganale di controllare la distruzione delle merci.

     2. Quando le merci formano oggetto di una dichiarazione già accettata dall'autorità doganale, quest'ultima annota sulla dichiarazione tale distruzione, invalidandola conformemente all'articolo 66 del codice. L'autorità doganale che assiste alla distruzione delle merci indica nella dichiarazione la specie e la quantità dei residui e dei rottami risultanti dall'operazione, per determinare gli elementi di tassazione da prendere in considerazione all'atto dell'assegnazione ad altra destinazione doganale di detti residui e rottami.

     3. Il paragrafo 2, primo comma, si applica mutatis mutandis alle merci abbandonate al pubblico erario.

 

TITOLO VI

Merci che escono dal territorio doganale della Comunità

 

     Art. 843. [723]

     1. Il presente titolo fissa le condizioni applicabili alle merci che circolano da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, uscendo temporaneamente da detto territorio, con o senza attraversamento di un paese terzo, e la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità è vietata o soggetta a restrizioni, a un dazio o a qualsiasi altra imposizione all'esportazione da una misura comunitaria, sempre che la stessa misura ne abbia previsto l'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può contemplare.

     Tuttavia, tali condizioni non si applicano:

     - quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e viene fornita la prova all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro riguardi è stato emesso, che i dazi o altre imposizioni esigibili sono stati pagati ovvero che, tenuto conto della loro posizione, tali merci possono lasciare senz'altra formalità il territorio doganale della Comunità, o

     - quando il trasporto è effettuato da un aereo in linea diretta senza scali al di fuori del territorio doganale della Comunità o da una nave di linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis.

     2. Quando le merci sono vincolate al regime di transito comunitario, l'obbligato principale appone sul documento utilizzato per la dichiarazione di transito comunitario, segnatamente nella casella n. 44 "Menzioni speciali" del documento amministrativo unico, una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n....

     - (Omissis) [724]

     3. Quando le merci:

     a) sono vincolate ad un regime doganale diverso dal transito comunitario o

     b) circolano senza essere vincolate ad un regime doganale,

     l'esemplare di controllo T5 è redatto conformemente agli articoli da 912 bis a 912 octies. Alla casella n. 104 del formulario T5 di detto esemplare, dopo aver barrato la casella "Altri (da specificare)", deve essere apposta la dicitura di cui al paragrafo 2.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'esemplare di controllo T5 è compilato presso l'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità richieste per la spedizione delle merci. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'esemplare di controllo T5 deve essere presentato insieme alle merci presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui dette merci lasciano il territorio doganale della Comunità.

     Questi uffici stabiliscono il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione e, se del caso, appongono sul documento doganale che accompagnerà le merci la dicitura di cui al paragrafo 2.

     Ai fini dell'esemplare di controllo T5, è considerato ufficio doganale di destinazione l'ufficio di destinazione del regime doganale di cui al primo comma, punto a), oppure l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, nella situazione di cui al primo comma, punto b).

     4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche alle merci che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di uno o più paesi dell'EFTA, di cui all'articolo 309, lettera f), e che, in uno di questi paesi, formano oggetto di una rispedizione.

     5. Se la misura comunitaria di cui al paragrafo 1 stabilisce la costituzione di una garanzia, detta garanzia è costituita conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2.

     6. Quando, all'arrivo all'ufficio di destinazione, le merci non vengono immediatamente o riconosciute in possesso di posizione comunitaria o sottoposte alle formalità doganali connesse all'introduzione nel territorio doganale della Comunità, l'ufficio di destinazione adotta tutte le misure previste nei loro confronti.

     7. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio di destinazione rispedisce senza indugio l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B "Da rispedire a" del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

     8. Qualora le merci non siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, esse si considerano irregolarmente portate fuori dal territorio doganale comunitario dallo Stato membro in cui esse sono state vincolate al regime di cui al paragrafo 2 ovvero in cui è stato compilato l'esemplare di controllo T5.

 

PARTE III

OPERAZIONI PRIVILEGIATE [725]

 

TITOLO I [726]

Merci in reintroduzione

 

     Art. 844.

     1. In applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice, sono esonerate dai dazi all'importazione le merci:

     - per le quali, all'atto dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, oppure

     - per le quali è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, a condizione di esportare tali merci, sempreché venga accertato, secondo il caso, che le restituzioni o gli altri importi pagati sono stati rimborsati o i servizi competenti hanno preso tutte le misure affinché non venissero pagati, oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati e tali merci

     i) non hanno potuto essere immesse in consumo nel paese di destinazione per motivi inerenti alla normativa in vigore;

     ii) sono respinte dal destinatario perché difettose o non conformi alle clausole del contratto;

     iii) sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, in quanto altre circostanze, sulle quali l'esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione.

     2. Si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punto iii):

     a) le merci che rientrano nel territorio doganale della Comunità a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;

     b) le merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;

     c) le merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell'incapacità fisica o giuridica di quest'ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione;

     d) le merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine tassativo di consegna previsto dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione delle merci;

     e) i prodotti contemplati dall'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese terzo di destinazione.

     3. Le merci che, nell'ambito della politica agraria comune, sono esportate con un titolo di esportazione o di fissazione anticipata sono ammesse in esenzione dai dazi all'importazione soltanto se è accertato che sono state osservate le relative disposizioni comunitarie.

     4. Le merci di cui al paragrafo 1 possono beneficiare dell'esenzione soltanto se sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità entro dodici mesi dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione.

     Tuttavia, qualora le merci vengano dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, le autorità doganali dello Stato membro di reimportazione possono consentire che tale termine venga superato, qualora circostanze eccezionali lo giustificano. Quando le autorità doganali consentono di superare detto termine, notificano gli elementi del caso alla Commissione [727].

 

     Art. 845.

     Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale della Comunità.

     Lo stesso dicasi quando consistono in parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dal territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 846.

     1. In deroga all'articolo 186 del codice sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:

     a) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buono stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;

     b) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

     - abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate, oppure

     - si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.

     2. Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime. Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori del territorio doganale della Comunità, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore della merce in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:

     a) si intende per "riparazione o riattamento divenuta(o) necessaria(o)" qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una merce nel periodo in cui si trova fuori del territorio doganale della Comunità e senza tale intervento essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata;

     b) si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

     Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale incorporazione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

 

     Art. 847.

     Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi d'informazione necessari per identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 848.

     1. Sono ammesse come merci in reintroduzione:

     - da un lato, le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:

     a) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme dalla predetta autorità; oppure

     b) il bollettino d'informazione di cui all'articolo 850. Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dal territorio doganale della Comunità che, al momento dell'esportazione, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti;

     - dall'altro, le merci scortate da un carnet ATA emesso nella Comunità. Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione, nei limiti stabiliti dall'articolo 185 del codice, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto.

     In tutti i casi devono essere espletate le formalità previste all'articolo 290, paragrafo 2.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1, primo trattino non si applicano alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse ad un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.

     Queste disposizioni non si applicano neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica.

     3. Quando lo reputi necessario, l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione può chiedere all'interessato di fornirle, in particolare per identificare le merci in reintroduzione, elementi di prova complementari.

 

     Art. 849.

     1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 848, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, deve essere presentato un attestato dell'autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione. Questo attestato deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica per verificare che riguardi effettivamente le merci in causa.

     2. Se l'esportazione delle merci non ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione.

     - (Omissis) [728]

     3. Se l'esportazione delle merci ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per... (quantità),

     - (Omissis)

     oppure

     - (Omissis)

     - Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per... (quantità),

     - (Omissis)

     a seconda che le restituzioni o gli altri importi all'esportazione siano già stati versati o meno dall'autorità competente. [729]

     4. Nel caso di cui all'articolo 848, paragrafo 1, primo trattino, lettera b), l'attestato di cui al paragrafo 1 deve essere redatto sul bollettino INF 3 previsto all'articolo 850.

     5. Quando l'autorità doganale dell'ufficio in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sia in grado di accertare, con i mezzi di cui dispone, che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all'esportazione nel quadro della politica agraria comune è stato concesso né potrà esserlo in seguito, l'attestato di cui al paragrafo 1 non è richiesto.

 

     Art. 850.

     Il bollettino d'informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli figuranti nell'allegato 110.

 

     Art. 851.

     1. Fatto salvo il paragrafo 3, il bollettino INF 3 è rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando lo stesso esportatore dichiari che esiste la probabilità che esse vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale diverso da quello di esportazione.

     2. Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

     3. Per quanto riguarda le merci di cui all'articolo 849, paragrafo 1, il bollettino INF 3 può essere rilasciato soltanto dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, con le riserve di cui al paragrafo 2. Tale rilascio è subordinato alla condizione:

     a) che la casella B del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale;

     b) che la casella A del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale quando le informazioni ivi previste debbano essere fornite.

 

     Art. 852.

     1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

     2. Quando si prevede che le merci esportate facciano ritorno nel territorio doganale della Comunità attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate. Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

     L'esportatore può parimenti chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

 

     Art. 853.

     L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciato.

 

     Art. 854.

     L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero e della data della dichiarazione d'immissione in libera pratica. Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la ripone nei suoi archivi.

 

     Art. 855. [730]

     In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato, così rilasciato, deve recare una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - DUPLICATO.

     - (Omissis

     L'autorità doganale indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

 

     Art. 856.

     1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, su domanda di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio della presente parte.

     2. Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

 

TITOLO II [731]

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

territoriale di un paese terzo da navi da pesca comunitarie

 

     Art. 856 bis. [732]

     1. L'esenzione dai dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 188 del codice è subordinata alla presentazione di un attestato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a tali prodotti.

     2. Per i prodotti destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità, nelle circostanze previste alle lettere da a) a d) dell'articolo 329, il capitano della nave da pesca comunitaria che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima compila le caselle 3, 4 e 5 e la casella 9 dell'attestato. Se i prodotti pescati hanno subito un trattamento a bordo, il capitano compila anche le caselle 6, 7 e 8.

     Si applicano gli articoli 330, 331 e 332 per quanto riguarda la compilazione delle corrispondenti caselle dell'attestato.

     Al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti, il dichiarante compila le caselle 1 e 2 dell'attestato.

     3. L'attestato di cui al paragrafo 1 si conforma al modello riportato nell'allegato 110 bis e viene redatto a norma del paragrafo 2.

     4. Quando i prodotti sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nel porto in cui vengono scaricati dalla nave da pesca comunitaria che li ha catturati, la deroga di cui all'articolo 326, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.

     5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si applicano le definizioni di nave da pesca comunitaria e nave officina comunitaria di cui all'articolo 325, paragrafo 1. Inoltre, la nozione di prodotti comprende le denominazioni dei prodotti e delle merci di cui agli articoli da 326 a 332, quando si fa riferimento a tali disposizioni.

     6. Al fine di garantire una corretta applicazione dei paragrafi da 1 a 5, le amministrazioni degli Stati membri si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità degli attestati e delle menzioni ivi riportate.

 

PARTE IV

OBBLIGAZIONE DOGANALE

 

TITOLO I

Garanzie

 

     Art. 857.

     1. I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione, ai sensi degli articoli 193, 194 e 195 del codice, nonché il deposito in contanti oppure la consegna di titoli che possono essere accettati dagli Stati membri senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 1, del codice sono i seguenti:

     a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;

     b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti, in particolare su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;

     c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale, in particolare la consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;

     d) deposito in contanti o a questo equiparato, effettuato in una moneta diversa da quella dello Stato membro ove è costituito il deposito;

     e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.

     2. I casi e i modi in cui ci si può avvalere delle forme di garanzia di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dall'autorità doganale.

 

     Art. 858.

     La costituzione di una garanzia in forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.

 

TITOLO II

Nascita dell'obbligazione doganale

 

Capitolo 1

Inosservanze che non hanno avuto alcuna conseguenza sul

funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale

 

     Art. 859.

     Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerate le seguenti inosservanze, sempreché:

     - non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,

     - non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato, e

     - a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:

     1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente richiesta;

     2) nel caso di una merce vincolata ad un regime di transito, l'inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall'uso del regime, quando ricorrano i seguenti presupposti:

     a) la merce vincolata al regime è stata effettivamente presentata intatta all'ufficio di destinazione;

     b) l'ufficio di destinazione è stato in grado di garantire che la merce ha ricevuto una destinazione doganale o è stata collocata in deposito temporaneo in esito all'operazione di transito e

     c) qualora il termine fissato all'articolo 356 non sia stato rispettato e non sia applicabile il paragrafo 3 del menzionato articolo, la merce è stata comunque presentata all'ufficio di destinazione entro un termine ragionevole [733].

     3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell'autorità doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state richieste;

     4) nel caso di una merce vincolata al regime dell'ammissione temporanea, l'utilizzazione della merce in condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se fosse stata richiesta;

     5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando può essere presentata tal quale all'autorità doganale, su richiesta della medesima;

     6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunità o la sua introduzione in una zona franca soggetta alle modalità di controllo del tipo I ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie [734];

     7) nel caso di una merce o di un prodotto oggetto di un trasferimento materiale ai sensi degli articoli 296, 297 o 511, l'inosservanza di una delle condizioni fissate per tale trasferimento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

     a) l'interessato può dimostrare alle autorità doganali che la merce o il prodotto sono arrivati all'impianto o al luogo di destinazione previsto e, se trattasi di trasferimento a norma degli articoli 296, 297, 512, paragrafo 2, o 513, che la merce o il prodotto sono stati debitamente iscritti nelle scritture dell'impianto o del luogo di destinazione previsto ove questi articoli prevedano siffatta iscrizione e

     b) qualora il termine, eventualmente fissato dall'autorizzazione, non sia stato rispettato, la merce o il prodotto sono comunque arrivati all'impianto o al luogo di destinazione entro un termine ragionevole [735].

     8) nel caso di una merce che può beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 del codice qualora sia immessa in libera pratica, la sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) o b) del codice, durante la permanenza di detta merce in custodia temporanea o vincolata ad un altro regime doganale, prima della dichiarazione d'immissione in libera pratica [736];

     9) nel quadro dei regimi di perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo doganale, il superamento del termine per la presentazione del conto di appuramento, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta [737];

     10) il superamento del termine per la rimozione temporanea dal deposito doganale, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta [738].

 

     Art. 860.

     Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1, del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 859.

 

     Art. 861.

     Il fatto che le inosservanze di cui all'articolo 859 non facciano sorgere l'obbligazione doganale non osta all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore, né all'applicazione delle disposizioni relative alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime doganale considerato.

 

Capitolo 2

Perdite naturali

 

     Art. 862.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 206 del codice, l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta.

     2. Per negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in particolare, l'inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorità doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.

 

     Art. 863.

     L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile ad altra causa.

 

     Art. 864.

     Le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.

 

Capitolo 3

Merci che si trovano in una situazione particolare [739]

 

     Art. 865. [740]

     Sono considerate sottrazioni di merci al controllo doganale, ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana di tali merci, qualsiasi altro atto avente eguale effetto giuridico, nonché la presentazione di un qualunque documento per il visto dell'autorità competente, quando tali comportamenti abbiano come conseguenza di erroneamente attribuire alle merci in causa la posizione doganale di merci comunitarie.

     Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa dell'interessato o per suo conto, vengono trattate conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le autorità doganali abbiano constatato l'esistenza di una situazione irregolare e se il comportamento dell'interessato non implica alcuna manovra fraudolenta.

 

     Art. 866.

     Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o 205 del codice e i dazi all'importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

 

     Art. 867.

     La confisca di una merce, a norma dell'articolo 233, lettere c) e d), del codice, non modifica la posizione doganale di tale merce.

 

     Art. 867 bis. [741]

     1. Le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

     2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vendute dalle autorità doganali solo a condizione che l'acquirente compia senza indugio le formalità necessarie per attribuire ad esse una destinazione doganale.

     Quando viene realizzata ad un prezzo che include l'importo dei dazi all'importazione, la vendita ha valore di immissione in libera pratica e l'amministrazione deve procedere direttamente alla liquidazione ed alla contabilizzazione dei dazi.

     In tali casi, la vendita si effettua secondo le procedure vigenti negli Stati membri.

     3. Qualora decidesse di utilizzare essa stessa, in modo diverso dalla vendita, le merci di cui al paragrafo 1, l'amministrazione compie immediatamente le formalità necessarie per assegnare loro una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettere a), b), c) e d), del codice.

 

TITOLO III

Recupero dell'importo dell'obbligazione doganale [742]

 

     Art. 868.

     Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ECU.

     Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da ricuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ECU.

 

     Art. 869.

     Spetta all'autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:

     a) quando sia stato applicato un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime, mentre il beneficio di tale trattamento era stato soppresso all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana e fino al momento dello svincolo delle merci in causa, questa situazione non era stata resa nota, non essendo stata pubblicata alcuna informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, o, quando siffatta pubblicazione non sia stata effettuata, la situazione in atto non abbia formato oggetto di un'informazione appropriata nello Stato membro interessato, e il debitore abbia, da parte sua, agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla propria dichiarazione in dogana;

     b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, sempre che l'importo non riscosso, per errore, da un operatore e riguardante, all'occorrenza, varie operazioni d'importazione o di esportazione sia inferiore a 50.000 ECU [743];

     c) quando lo Stato membro da cui dipende la predetta autorità sia stato all'uopo abilitato conformemente all'articolo 875.

 

     Art. 870. [744]

     Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione dell'articolo 869, lettere a), b) o c).

 

     Art. 871. [745]

     Eccettuati i casi di cui all'articolo 869, quando l'autorità doganale ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876. La pratica inviata alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un attento esame del caso. Essa contiene inoltre una dichiarazione, sottoscritta dalla persona di cui trattasi nel caso da presentare alla Commissione, dove si attesti che questa ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

     La Commissione accusa immediata ricezione della pratica allo Stato membro interessato.

     Quando si constati che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro non consentono di deliberare con cognizione di causa sul caso all'esame, la Commissione può chiedere che le vengano comunicate informazioni complementari.

 

     Art. 872.

     La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, primo comma, entro quindici giorni dal ricevimento. L'esame della pratica viene iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del comitato di cui all'articolo 247 del codice.

 

     Art. 872 bis. [746]

     In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 872 e 873, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto, comunica a quest'ultima le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. La persona interessata al caso sottoposto alla Commissione comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

 

     Art. 873. [747]

     Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

     La decisione di cui sopra deve essere presa entro nove mesi dalla data di ricevimento da parte della Commissione della pratica di cui all'articolo 871, primo comma. Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro un complemento di informazioni per poter prendere una decisione, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione da parte della Commissione della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento.

     Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata dal caso presentato, a norma dell'articolo 872 bis, il termine di nove mesi è prorogato di un mese.

 

     Art. 874.

     La decisione di cui all'articolo 873 deve essere notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

     Copia di tale decisione è trasmessa agli altri Stati membri.

 

     Art. 875.

     Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione può, alle condizioni da essa stabilite, abilitare uno o più Stati membri a non contabilizzare a posteriori i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

     In tal caso, la decisione di cui all'articolo 873 viene notificata anche a ciascuno Stato membro abilitato nelle condizioni di cui sopra.

 

     Art. 876.

     Se la Commissione non ha preso alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 873 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato nel termine di cui all'articolo 874, l'autorità doganale di tale Stato membro non procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

 

     Art. 876 bis. [748]

     1. Le autorità doganali, fino al momento della loro decisione sulla domanda, sospendono l'obbligazione del debitore relativa al pagamento dei dazi a condizione che, quando le merci non siano più sotto sorveglianza doganale, sia costituita una cauzione per l'ammontare degli stessi e che:

     a) qualora sia presentata una domanda d'invalidamento di una dichiarazione, tale domanda abbia probabilità di essere accolta;

     b) qualora sia presentata una domanda di sgravio in forza del combinato disposto degli articoli 236 e 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, oppure in forza degli articoli 238 o 239 del medesimo, le autorità doganali ritengano che i presupposti di applicazione della disposizione pertinente potranno considerarsi sussistenti;

     c) in fattispecie diverse da quella di cui alla lettera b), sia presentata una domanda di sgravio in forza dell'articolo 236 del codice e sussistano i presupposti di applicazione dell'articolo 244, secondo comma, del medesimo.

     Si può non esigere la cauzione quando, a motivo della situazione del debitore, il fatto di esigerla potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

     2. Qualora delle merci che si trovano in una delle circostanze descritte all'articolo 233 del codice, lettera c), secondo trattino, oppure lettera d) siano sequestrate, le autorità doganali, durante il periodo del sequestro, sospendono l'obbligazione del debitore di pagare dazi, quando ritengano che potranno considerarsi sussistenti i presupposti di una confisca.

     3. Quando un'obbligazione doganale è sorta in applicazione dell'articolo 203 del codice, le autorità doganali sospendono l'obbligo della persona di cui al paragrafo 3, quarto trattino, di detto articolo di pagare i dazi, qualora almeno un altro debitore sia stato identificato e abbia ricevuto comunicazione dell'importo dei dazi a norma dell'articolo 221 del codice.

     La sospensione può essere concessa soltanto se la persona di cui all'articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice non è contemplata anche in uno degli altri trattini dello stesso paragrafo e non ha commesso una manifesta negligenza nell'adempimento dei suoi obblighi.

     La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia, le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.

     La sospensione è subordinata alla costituzione, da parte della persona che ne beneficia, di una garanzia valida corrispondente all'importo dei dazi in questione, salvo nel caso in cui già esista una garanzia, che copra la totalità del suddetto importo, e il fideiussore non sia stato liberato dai suoi impegni. Si può non esigere la garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, la sua prestazione possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale. [749]

 

TITOLO IV

Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione

 

Capitolo 1

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 877.

     1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

     a) ufficio doganale di contabilizzazione: l'ufficio doganale nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;

     b) autorità doganale di decisione: l'autorità doganale dello Stato membro nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio abilitata a deliberare in merito a tale domanda;

     c) ufficio doganale di controllo: l'ufficio doganale, nella cui sfera di competenza si trova la merce che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio, che procede a taluni controlli necessari all'istruzione della domanda;

     d) ufficio doganale di esecuzione: l'ufficio doganale che adotta le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

     2. Uno stesso ufficio doganale può assumere tutte o parte delle funzioni di ufficio di contabilizzazione, di autorità doganale di decisione, di ufficio doganale di controllo e di ufficio doganale di esecuzione.

 

Capitolo 2

Disposizioni d'applicazione relative agli articoli da 236 a 239 del codice

 

Sezione 1

Domanda

 

     Art. 878.

     1. La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, qui di seguito denominata "domanda di rimborso o di sgravio", è fatta dalla persona che ha pagato tali dazi o è tenuta a pagarli, oppure dalle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi.

     La domanda di rimborso o di sgravio può ugualmente essere introdotta dal rappresentante della persona o delle persone di cui al primo comma.

     2. Fatto salvo l'articolo 882, la domanda di rimborso o di sgravio va compilata in un originale ed una copia sul formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 111.

     Tuttavia, la domanda di rimborso o di sgravio può anche essere compilata, per iniziativa della persona o delle persone di cui al paragrafo 1, su altro supporto carta, sempre che essa contenga gli elementi d'informazione figuranti nel predetto allegato.

 

     Art. 879.

     1. La domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice, deve essere presentata all'ufficio doganale di contabilizzazione, a meno che l'autorità doganale non designi a tal fine un altro ufficio, a carico di questo di trasmetterla immediatamente, previa accettazione, all'autorità di decisione quando non sia stato designato come tale.

     2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 accusa ricezione della domanda sull'originale e sulla copia. La copia è restituita al richiedente. Ove si applichi l'articolo 878, paragrafo 2, secondo comma, detto ufficio doganale accusa ricevuta al richiedente per iscritto.

 

     Art. 880.

     Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agraria comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, alla domanda deve essere allegato anche un attestato dell'autorità incaricata di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullarne, all'occorrenza, gli effetti.

     Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto:

     - da una parte, quando l'autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola,

     - dall'altra, quando il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore materiale senza alcuna incidenza sull'imputazione di detti titoli.

 

     Art. 881.

     1. L'ufficio doganale di cui all'articolo 879 può accettare una domanda che non contenga tutti gli elementi d'informazione previsti nel formulario di cui all'articolo 878, paragrafo 2. Tuttavia, essa deve contenere almeno gli elementi d'informazione di cui ai punti da 1 a 3 e 7.

     2. Quando si applichi il paragrafo 1, detto ufficio doganale stabilisce il termine entro cui devono pervenire gli elementi d'informazione e/o i documenti mancanti.

     3. Quando non venga rispettato il termine stabilito dall'ufficio doganale, in applicazione del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

     Il richiedente ne è informato immediatamente.

 

     Art. 882.

     1. Per merci in reintroduzione che all'atto della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di dazi all'esportazione, il rimborso o lo sgravio di detti dazi è subordinato alla presentazione all'autorità doganale di una semplice domanda corredata:

     a) del documento rilasciato come prova del pagamento delle somme dovute, ove queste siano già state riscosse;

     b) dell'originale o della copia, certificata conforme dall'ufficio doganale di reimportazione, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione considerate.

     Questo documento deve recare una delle seguenti diciture apposta dall'ufficio doganale di reimportazione:

     - (Omissis)

     - Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice

     - (Omissis) [750]

     c) dell'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnata all'esportatore al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci o della copia di tale dichiarazione certificata conforme dall'ufficio doganale di esportazione.

     Quando l'autorità doganale di decisione disponga già degli elementi indicati in una delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) o c), non è richiesta la presentazione di tali dichiarazioni.

     2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale di cui all'articolo 879 nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

 

Sezione 2

Procedura per la concessione

 

     Art. 883.

     L'autorità doganale di decisione può autorizzare l'espletamento delle formalità doganali, alle quali potrà essere subordinato il rimborso o lo sgravio, prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi. L'autorizzazione di cui sopra non anticipa la decisione che verrà presa sulla domanda stessa.

 

     Art. 884.

     Fatto salvo l'articolo 883, e fino a quando non sarà stata presa una decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio, la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non può essere trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, sempre che il richiedente non ne abbia preventivamente informato l'ufficio doganale di cui all'articolo 879, al quale spetta darne comunicazione all'autorità doganale di decisione.

 

     Art. 885.

     1. Se la domanda di rimborso o di sgravio riguarda un caso per il quale è necessario ottenere informazioni complementari o procedere al controllo della merce, in particolare per assicurarsi che le condizioni previste dal codice e dal presente titolo per beneficiare del rimborso o dello sgravio siano debitamente soddisfatte, l'autorità doganale di decisione prende a tal fine ogni misura utile, eventualmente inviando all'ufficio doganale di controllo una domanda che indichi la natura esatta delle informazioni da ottenere o dei controlli da effettuare.

     L'ufficio doganale di controllo evade al più presto la predetta richiesta e comunica all'autorità doganale di decisione le informazioni ottenute o il risultato dei controlli effettuati.

     2. Quando le merci formanti oggetto della domanda si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati contabilizzati i relativi dazi all'importazione o all'esportazione si applicano le disposizioni di cui al capitolo 4 del presente titolo.

 

     Art. 886.

     1. L'autorità doganale di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera per iscritto sulla domanda di rimborso o di sgravio, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del codice.

     2. Se favorevole, la decisione deve contenere tutti gli elementi d'informazione necessari alla sua esecuzione. Secondo il caso, nella decisione devono figurare i seguenti elementi d'informazione o parte di essi:

     a) le informazioni che consentono d'identificare la merce cui si applica la decisione;

     b) il motivo del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, con il riferimento al corrispondente articolo del codice e, all'occorrenza, al corrispondente articolo del presente titolo;

     c) l'utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all'occorrenza, sulla base di un'autorizzazione specifica dell'autorità doganale di decisione;

     d) il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;

     e) l'indicazione che il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione sarà concesso soltanto dopo che l'ufficio doganale di esecuzione avrà provato all'autorità doganale di decisione che sono state debitamente espletate le formalità cui è subordinato tale rimborso o tale sgravio;

     f) l'indicazione delle condizioni alle quali resta soggetta la merce fino all'esecuzione della decisione;

     g) una menzione che richiami l'attenzione del beneficiario sul fatto che deve consegnare l'originale della decisione all'ufficio doganale di esecuzione prescelto contestualmente alla presentazione della merce.

 

     Art. 887.

     1. L'ufficio doganale di esecuzione interviene per accertarsi:

     - se del caso, che le condizioni di cui all'articolo 886, paragrafo 2, lettera f), sono rispettate,

     - in tutti i casi, che alla merce è stata data l'utilizzazione o la destinazione prevista nella decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

     2. Se la possibilità di porre la merce in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco è prevista nella decisione e tale possibilità è utilizzata dal beneficiario, le formalità necessarie devono essere espletate nell'ufficio doganale di esecuzione.

     3. Se l'utilizzazione o la destinazione effettiva della merce prevista nella decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi può essere constatata soltanto in uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'ufficio doganale di esecuzione, la prova deve essere fornita presentando l'esemplare di controllo T5, rilasciato ed impiegato conformemente agli articoli da 912 bis a 912 octies e alle disposizioni del presente articolo [751].

     L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato come segue:

     a) nella casella n. 33 deve essere indicato il codice della nomenclatura combinata relativo alle merci;

     b) nella casella n. 103 deve essere indicata, in lettere, la quantità delle merci;

     c) la casella n. 104 deve recare, secondo il caso, la menzione "Uscita dal territorio doganale della Comunità" oppure una delle seguenti diciture:

     - Consegna gratuita all'ente assistenziale sottoindicato:...,

     - Distruzione sotto controllo doganale,

     - Vincolo al regime doganale seguente:...,

     - Introduzione in zona franca o in deposito franco;

     d) la casella n. 106 deve essere compilata indicando il riferimento alla decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi;

     e) la casella n. 107 deve recare la menzione "Articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n..../93."

     4. L'ufficio doganale di controllo che constata o fa constatare, sotto la sua responsabilità, che alla merce è stata effettivamente data l'utilizzazione o la destinazione prevista compila la casella "Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" dell'esemplare di controllo contrassegnando con una crocetta la menzione "hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione indicata sul recto il... " con la relativa data.

     5. Se l'ufficio doganale di esecuzione si è assicurato che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ne dà attestato all'autorità doganale di decisione.

 

     Art. 888.

     Se l'autorità doganale di decisione ha deliberato favorevolmente sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi procede a tale rimborso o sgravio soltanto quando dispone dell'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5.

 

     Art. 889.

     1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fondi sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime tariffario preferenziale, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari:

     - nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito,

     - negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.

     Tuttavia, il rimborso o lo sgravio è concesso anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, quando, per un errore commesso dalla stessa autorità doganale, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato a merci la cui dichiarazione per la libera pratica comportava tutti gli elementi stabiliti ed era accompagnata da tutti i documenti necessari per l'applicazione di tale dazio ridotto o nullo.

     2. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione del paragrafo 1, secondo comma [752].

 

     Art. 890. [753]

     L'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio in presenza di quanto segue:

     a) a sostegno della domanda viene presentato un certificato di origine, un certificato di circolazione, un certificato di autenticità, un documento di transito comunitario interno o un altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario, di un trattamento tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci;

     b) il documento così presentato si riferisce specificamente alle merci considerate;

     c) sono soddisfatte tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento;

     d) sono soddisfatte tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento comunitario, di un tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci.

     Il rimborso o lo sgravio è effettuato dietro presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate all'ufficio doganale di esecuzione, l'autorità doganale di decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispone risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si riferisce senza alcun dubbio alle merci in causa.

 

     Art. 891.

     Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi quando a sostegno della domanda sono presentati titoli comportanti la fissazione anticipata dei prelievi.

 

     Art. 892.

     Conformemente all'articolo 238 del codice, non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

     - il carattere difettoso delle merci era già stato preso in considerazione al momento della fissazione dei termini del contratto, in particolare del prezzo, in seguito al quale dette merci sono state vincolate al regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

     - le merci sono vendute dall'importatore dopo che ne è stata constatata la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto.

 

     Art. 893.

     1. Fatto salvo l'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), l'autorità doganale di decisione stabilisce un termine, non eccedente due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, per espletare le formalità doganali alle quali è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi.

     2. La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario della decisione fornisca la prova che è stato ostacolato nel rispetto del predetto termine per un caso fortuito o forza maggiore.

 

     Art. 894.

     Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorità doganale di decisione, si ricavano rottami e residui, questi ultimi sono da considerarsi merci non comunitarie non appena sarà stata presa una decisione favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

 

     Art. 895.

     Quando è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

 

     Art. 896.

     1. Le merci che, nel quadro della politica agraria comune, sono vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione a fronte di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata, sono ammesse al beneficio degli articoli 237, 238 e 239 del codice, purché si comprovi, con soddisfazione dell'ufficio doganale di cui all'articolo 879, che l'autorità competente ha preso le misure necessarie per annullare gli effetti del titolo a fronte del quale è avvenuta l'operazione d'importazione.

     2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di riesportazione, di introduzione in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, o di distruzione delle merci.

 

     Art. 897.

     Quando l'esportazione, la riesportazione, la distruzione o qualsiasi altra destinazione autorizzata riguardi, invece del materiale completo, uno o più pezzi staccati o uno o più elementi di tale materiale, il rimborso o lo sgravio consiste nella differenza tra l'importo dei dazi all'importazione relativo al materiale completo e l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante se quest'ultimo fosse stato vincolato ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi alla data in cui ha avuto luogo il vincolo del materiale completo.

 

     Art. 898.

     L'importo di cui all'articolo 240 del codice è fissato in 10 ECU.

 

Capitolo 3

Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice

 

Sezione 1

Decisioni spettanti alle autorità doganali degli Stati membri

 

     Art. 899.

     Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell'ambito della procedura prevista agli articoli da 905 a 909 e quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice, constati:

     - che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto. Per "interessato" s'intende la (le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità;

     - che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto.

 

     Art. 900.

     1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

     a) le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;

     b) le merci non comunitarie siano state inavvertitamente svincolate da un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi cui erano state assegnate e, non appena constatato l'errore, le merci siano restituite, nello stato in cui si trovavano al momento in cui sono state svincolate, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;

     c) sia impossibile far funzionare il sistema di apertura del mezzo di trasporto su cui si trovano le merci, precedentemente immesse in libera pratica, e procedere, di conseguenza, al loro scarico, non appena arrivate a destinazione, e tali merci siano immediatamente riesportate;

     d) il fornitore, stabilito in un paese terzo, di merci inizialmente immesse in libera pratica che gli vengono rispedite in regime di perfezionamento passivo, affinché proceda gratuitamente all'eliminazione dei difetti esistenti prima dello svincolo (anche se sono stati constatati in un secondo tempo) o al loro adeguamento alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata l'immissione in libera pratica delle merci, decida di tenersi definitivamente le merci in oggetto a motivo dell'impossibilità in cui si trova di porre rimedio alla situazione in atto o di rimediarvi in condizioni economicamente accettabili;

     e) sia stato constatato, al momento in cui l'autorità doganale decide di contabilizzare a posteriori i dazi all'importazione cui era effettivamente soggetta la merce inizialmente immessa in libera pratica in esenzione totale da tali dazi, che la merce in causa è stata riesportata fuori del territorio doganale della Comunità senza essere stata sottoposta al controllo dell'autorità doganale, essendo stato accertato che le condizioni materiali previste dal codice per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto sarebbero state soddisfatte nel momento in cui è stata effettuata la riesportazione della merce se tale importo fosse stato riscosso all'atto della sua immissione in libera pratica;

     f) un'istanza giudiziaria abbia fatto divieto di commercializzare una merce precedentemente vincolata, in condizioni regolari, ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e si sia in seguito proceduto alla sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua distruzione sotto il controllo dell'autorità doganale, quando è appurato che la merce in oggetto non è stata utilizzata nella Comunità;

     g) le merci siano state vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi da un dichiarante abilitato a procedervi d'ufficio e, per un motivo non imputabile al medesimo, non abbiano potuto essere consegnate al destinatario;

     h) le merci siano state spedite al destinatario per un errore dello speditore;

     i) le merci si siano rivelate inadatte all'uso previsto dal destinatario per un errore evidente di compilazione dell'ordinazione;

     j) le merci che, dopo essere state svincolate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, risultino non conformi alla normativa in vigore riguardo alla loro utilizzazione o alla loro commercializzazione e per tale motivo non possano essere utilizzate per i fini previsti dal destinatario;

     k) l'utilizzazione delle merci per i fini previsti dal destinatario sia impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese posteriormente alla data in cui è stato autorizzato il loro svincolo per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi da un'autorità o un organismo avente in materia potere decisionale;

     l) il beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, chiesto dall'interessato sulla base delle disposizioni vigenti, non possa per ragioni non imputabili a quest'ultimo, essere concesso dall'autorità competente che contabilizza quindi i dazi all'importazione divenuti esigibili;

     m) le merci siano pervenute al destinatario oltre i termini di consegna previsti dal contratto in seguito al quale è stato operato il vincolo delle merci ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

     n) le merci che non hanno potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunità siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali:

     - operanti in paesi terzi, sempre che dispongano di una rappresentanza nella Comunità, oppure

     - operanti nel territorio doganale della Comunità, sempre che possano beneficiare di una franchigia in caso d'importazione per la libera pratica di merci affini provenienti da paesi terzi;

     o) l'obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell'articolo 201 del codice e l'interessato possa presentare un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiarie del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 890 [754].

     2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e lettere da f) a n) è subordinato, salvo quando le merci siano distrutte per ordine dell'autorità pubblica o siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità, alla loro riesportazione, sotto il controllo dell'autorità doganale, fuori del territorio doganale della Comunità.

     Su espressa richiesta, l'autorità di decisione autorizza a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione, oppure con il loro vincolo in regime di transito comunitario esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.

     Per ricevere una di queste destinazioni doganali le merci in oggetto non sono considerate merci comunitarie.

     In tal caso, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie. [755]

     3. [Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere h), il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato al rinvio delle merci all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo da questi indicato] [756]

     4. Deve essere inoltre stabilito, con soddisfazione dell'ufficio doganale di controllo, che le merci non sono state né utilizzate né vendute dall'interessato.

 

     Art. 901.

     1. Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

     a) le merci erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione siano state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 237 del codice;

     b) la riesportazione o la distruzione delle merci di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), del codice non sia avvenuta sotto il controllo dell'autorità doganale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dal predetto articolo;

     c) la riesportazione o la distruzione delle merci non sia stata effettuata sotto il controllo dell'autorità doganale, conformemente all'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), e dalla lettera f) fino alla lettera n), e risultino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'articolo 900, paragrafi 2 e 4.

     2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1 è subordinato:

     a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire all'autorità doganale di decisione di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:

     - effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure

     - distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto;

     b) alla restituzione all'autorità doganale di decisione di qualsiasi documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non venga utilizzato per importare merci nella Comunità in un secondo tempo.

 

     Art. 902.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2:

     a) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità consistono nella presentazione, da parte del richiedente:

     - dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione di esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità, e

     - di un attestato dell'ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

     Quando tale attestato non possa essere fornito, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità può risultare dalla presentazione:

     - di un attestato dell'ufficio doganale che ha constatato l'arrivo delle merci nel paese terzo di destinazione, oppure

     - dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione.

     A tali documenti va allegata la documentazione amministrativa e commerciale che permette all'autorità doganale di decisione di controllare che le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunità sono proprio quelle che erano state dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, cioè:

     - l'originale o una copia autenticata della dichiarazione per detto regime, e

     - nella misura ritenuta necessaria dall'autorità doganale di decisione, i documenti commerciali o amministrativi (quali fatture, distinte, documenti di transito, certificati sanitari) comportanti una descrizione esauriente delle merci (designazione commerciale, quantità, marchi e altre indicazioni di cui possono essere corredate) che sono stati acclusi, da una parte, alla dichiarazione per il predetto regime, dall'altra, alla dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità oppure, all'occorrenza, alla dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione;

     b) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente devono consistere nella presentazione, da parte del richiedente:

     - del verbale o della dichiarazione di distruzione redatto dall'autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo o di una copia autenticata, oppure

     - di un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d'informazione che ne giustificano l'abilitazione.

     Tali documenti devono recare una descrizione sufficientemente precisa delle merci distrutte (designazione commerciale, quantità, marchi ed altre indicazioni di cui possono essere corredate) per consentire all'autorità doganale, raffrontando le indicazioni figuranti nella dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e nei documenti commerciali (quali fatture, distinte) che la corredano, di assicurarsi che le merci distrutte sono proprio quelle che erano state dichiarate per il regime.

     2. Se gli elementi di prova di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a permettere all'autorità doganale di decisione di deliberare con cognizione di causa sul caso loro sottoposto, oppure quando taluni di essi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.

 

     Art. 903.

     1. Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro immissione in libera pratica dà diritto al rimborso delle somme così riscosse.

     2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 844.

     La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice, deve essere fornita all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

     3. Il paragrafo 1 si applica anche quando le merci in causa costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 904.

     Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito:

     a) dalla riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 237 o 238 del codice o all'articolo 900 o 901, in particolare per la mancata vendita di merci precedentemente vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

     b) salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria, dalla distruzione, per qualsiasi motivo, di merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione dopo il loro svincolo da parte dell'autorità doganale;

     c) dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento.

 

Sezione 2

Decisioni spettanti alla Commissione

 

     Art. 905.

     1. Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2, del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell'articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909.

     Tuttavia, salvo in caso di dubbi da parte della suddetta autorità doganale di decisione, questa può decidere di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 239, paragrafo 1, del codice, e purché l'importo che riguarda un operatore in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o di esportazione, sia inferiore a 50.000 ECU.

     Il termine "interessato" deve essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.

     In tutti gli altri casi, l'autorità doganale di decisione respinge la domanda [757].

     2. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa contiene inoltre una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

     La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

     Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari. [758]

     3. Senza attendere il completamento della procedura di cui agli articoli da 906 a 909 l'autorità doganale di decisione può autorizzare, su espressa richiesta, l'espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima che la Commissione abbia deliberato sul caso in oggetto. Tale autorizzazione non anticipa la decisione finale sul caso all'esame.

 

     Art. 906.

     Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2, la Commissione ne trasmette copia agli Stati membri.

     L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del comitato di cui all'articolo 247 del codice.

 

     Art. 906 bis. [759]

     In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente il rimborso o lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

 

     Art. 907. [760]

     Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.

     La decisione deve essere presa entro nove mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2. Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione.

     Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, a norma dell'articolo 906 bis, il termine di nove mesi è prorogato di un mese.

 

     Art. 908.

     1. La comunicazione della decisione di cui all'articolo 907 deve essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 907.

     Copia di tale decisione è inviata agli altri Stati membri.

     2. In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentatale.

     3. Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da esse determinate, abilitare uno o più Stati membri a rimborsare o ad abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto o di diritto comparabili.

     In tal caso, la decisione di cui all'articolo 907 è comunicata anche a ciascuno Stato membro abilitato.

 

     Art. 909.

     Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

 

Capitolo 4

Assistenza amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri

 

     Art. 910.

     Nei casi di cui all'articolo 885, paragrafo 2, la domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo deve essere fatta per iscritto, in duplice copia, sul documento il cui modello figura nell'allegato 112. Debbono esservi allegati, sotto forma di originali o di copie, la domanda di rimborso o di sgravio nonché tutti i documenti necessari per permettere all'ufficio doganale di controllo di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.

 

     Art. 911.

     1. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda l'ufficio doganale di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale di decisione. Esso annota i risultati del suo intervento nello spazio riservato a tal fine sull'originale del documento di cui all'articolo 910 che rinvia all'autorità doganale di decisione con tutti i documenti trasmessigli.

     2. Quando non sia in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane di cui al paragrafo 1, l'ufficio doganale di controllo accusa ricevuta entro questo termine della domanda trasmessagli rispedendo all'autorità doganale di decisione la copia del documento di cui all'articolo 910 opportunamente annotato.

 

     Art. 912.

     L'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5, è fornito all'autorità doganale di decisione dall'ufficio doganale di esecuzione su un documento il cui modello figura nell'allegato 113.

 

Parte IV bis [761]

Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci

 

     Art. 912 bis. [762]

     1. Ai fini della presente parte si intende per:

     a) "autorità competenti": le autorità doganali o qualsiasi altra autorità degli Stati membri, incaricate dell'applicazione della presente parte;

     b) "ufficio": l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione della presente parte;

     c) "esemplare di controllo T5": l'esemplare compilato sul formulario T5, originale e copia, conforme al modello figurante all'allegato 63, eventualmente completato o con uno o più formulari T5 bis, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 64, o con una o più distinte di carico T5, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 65. Tali formulari sono stampati e compilati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato 66 e, se del caso, tenendo conto delle indicazioni d'uso complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.

     2. Quando l'applicazione di una normativa comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta nella predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5, compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni della presente parte.

     3. Su uno stesso esemplare di controllo T5 possono figurare esclusivamente merci caricate su un solo mezzo di trasporto, ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 349, e destinate ad un unico destinatario per ricevere la medesima utilizzazione e/o destinazione.

     L'utilizzazione di distinte di carico T5, compilate mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni, e degli elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, che recano l'insieme delle indicazioni contenute nel formulario il cui modello figura all'allegato 65, può essere autorizzata dalle autorità competenti, al posto di detto formulario, nei casi in cui questi documenti sono strutturati e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà e da offrire tutte le garanzie ritenute utili dalle stesse autorità. [763]

     4. Oltre alle responsabilità stabilite da una normativa particolare, chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5 è tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.

     Costui risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, degli esemplari di controllo T5 che egli compila.

     5. In deroga al paragrafo 2 e salvo diversamente stabilito nella normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

 

     Art. 912 ter. [764]

     1. L'esemplare di controllo T5 è redatto dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno dei documenti di questo esemplare deve recare la firma originale dell'interessato e, negli spazi riservati alla designazione delle merci e alle diciture speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla normativa comunitaria che prevede il controllo.

     2. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce la costituzione di una garanzia, tale garanzia è costituita:

     - presso l'organismo designato da detta normativa oppure, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, o presso l'ufficio che rilascia l'esemplare di controllo T5 o presso un altro ufficio a tal fine designato dallo Stato membro da cui tale ufficio dipende,

     e

     - secondo le modalità che verranno stabilite dalla normativa comunitaria stessa o, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, dalle autorità dello Stato membro.

     In tal caso, nella casella n. 106 del formulario T5 è riportata una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Garanzia dell'importo di... EURO depositata

     - (Omissis) [765]

     3. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, viene completata la dicitura "Termine di esecuzione di... giorni" che compare alla casella n. 104 del formulario T5.

     4. Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'ufficio doganale dal quale le merci sono spedite rilascia l'esemplare di controllo T5.

     Il documento relativo al regime utilizzato deve recare un riferimento all'esemplare di controllo T5 rilasciato. Allo stesso modo, l'esemplare di controllo T5 deve recare, alla casella n. 109 del formulario T5, un riferimento a detto documento.

     5. Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio da cui le merci sono spedite.

     Il formulario T5 deve riportare, alla casella n. 109, una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Merci non vincolate ad un regime doganale

     - (Omissis) [766]

     6. L'esemplare di controllo T5 è vistato dall'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A "Ufficio di partenza" di detti documenti:

     a) per il formulario T5, il nome e il timbro dell'ufficio, la firma della persona competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato;

     b) per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero di registrazione che figura il formulario T5. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio o a mani; in quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio [767].

     7. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'articolo 357 si applica "mutatis mutandis". L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 procede al controllo della spedizione e compila e vista la casella D "Controllo dell'ufficio di partenza", che figura al recto del formulario T5 [768].

     8. L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 trattiene una copia di tutti gli esemplari di controllo T5. Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative e siano state debitamente compilate le caselle A "Ufficio di partenza" e, nel formulario T5, la casella B "Da rispedire a".

     9. L'articolo 360 si applica mutatis mutandis [769].

 

     Art. 912 quater. [770]

     1. Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

     Salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'ufficio di destinazione può autorizzare che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni fissate da questo ufficio, in modo da poter effettuare i controlli di sua spettanza all'arrivo delle merci o successivamente.

     La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui esso si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Questa ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T5.

     2. Quando la normativa comunitaria prevede il controllo dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità e queste merci lasciano detto territorio:

     - per via marittima, l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile del porto in cui le merci sono caricate su una nave di una linea diversa da una linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis;

     - per via aerea: l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile dell'aeroporto comunitario di carattere internazionale, conformemente all'articolo 190, punto b), in cui le merci sono caricate su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario;

     - per altra via di trasporto: l'ufficio di destinazione è l'ufficio di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2 [771].

     3. L'ufficio di destinazione garantisce il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta.

     Questo ufficio deve registrare, se del caso trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati.

     4. L'ufficio di destinazione rispedisce l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B "Da rispedire a" del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

 

     Art. 912 quinquies. [772]

     1. Quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 è accompagnato dalla costituzione di una garanzia, conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. Per le quantità di merci che non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prescritte, o se del caso alla scadenza di un termine stabilito ai sensi dell'articolo 912 ter, paragrafo 3, le autorità competenti adottano le misure atte a consentire all'ufficio di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, di riscuotere, se del caso dalla garanzia depositata, una quota proporzionale a tali quantità di merci.

     Tuttavia, su domanda dell'interessato, tali autorità possono stabilire che venga riscosso, se del caso dalla garanzia depositata, un determinato importo ottenuto moltiplicando la quota di garanzia corrispondente alle quantità di merci che alla scadenza del termine stabilito non hanno ancora avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste, per il risultato della divisione del numero di giorni che, dopo la scadenza del termine stabilito, sono stati necessari per rendere esecutiva la prevista utilizzazione e/o destinazione di tali quantità di merci, per il numero di giorni previsto dal termine stesso.

     Il presente paragrafo non si applica se l'interessato dimostra il perimento di tali merci imputabile a forza maggiore.

     3. Se entro sei mesi dalla data di emissione dell'esemplare di controllo T5 o, se del caso, dalla scadenza del termine indicato alla rubrica "Termine di esecuzione di... giorni" della casella n. 104 del formulario T5, questo esemplare, debitamente annotato dall'ufficio di destinazione, non è giunto all'ufficio di rinvio indicato nella casella B del documento, le autorità competenti adottano le misure necessarie per la riscossione della garanzia di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, da parte dell'ufficio di cui allo stesso articolo.

     Il presente paragrafo non si applica se il superamento del termine fissato per la restituzione dell'esemplare di controllo T5 non è imputabile all'interessato.

     4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci e, comunque, fatte salve le disposizioni relative all'obbligazione doganale.

 

     Art. 912 sexies. [773]

     1. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'esemplare di controllo T5 nonché la spedizione che esso accompagna possono essere frazionati prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento.

     2. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 912 ter, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata.

     Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, n. 104, n. 105, n. 106 e n. 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa e la quantità netta delle merci che ne fanno oggetto. Inoltre, alla casella n. 106 del formulario T5 di ciascun estratto è riportata una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione):...

     - (Omissis)

     La casella B "Da rispedire a" del formulario T5 deve riportare le medesime diciture che compaiono nella corrispondente casella del formulario T5 originale.

     Nella casella J "Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" del formulario T5 originale, è riportata una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     -... (numero) estratti rilasciati - copie allegate

     - (Omissis)

     L'esemplare di controllo T5 originale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella casella B "Da rispedire a" del formulario T5, accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.

     L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5 originale e degli estratti. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali fino agli uffici di destinazione relativi a ciascuna spedizione parziale dove vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 912 quater. [774]

     3. In caso di ulteriore frazionamento, conformemente al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

 

     Art. 912 septies. [775]

     1. L'esemplare di controllo T5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

     - l'omissione della domanda o il mancato rilascio al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova che detta omissione non è dovuta a una manovra fraudolenta o a negligenza manifesta da parte sua,

     - l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalità,

     - l'interessato presenti la documentazione richiesta per il rilascio del predetto esemplare,

     - sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime e/o della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

     Quando l'esemplare di controllo T5 è rilasciato a posteriori, il formulario T5 deve recare una delle seguenti diciture in rosso:

     - (Omissis)

     - Rilasciato a posteriori

     - (Omissis)

     e l'interessato vi deve indicare l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, se del caso, la data di presentazione delle merci all'ufficio di destinazione [776].

     2. In caso di smarrimento dell'originale degli esemplari di controllo T5 e degli estratti degli esemplari di controllo T5, duplicati di questi documenti possono essere rilasciati, dietro richiesta dell'interessato, dall'ufficio che ha emesso detti originali. Il duplicato deve essere corredato del timbro dell'ufficio e della firma del funzionario competente, nonché di una delle seguenti diciture in rosso:

     - (Omissis)

     - DUPLICATO

     - (Omissis) [777]

     3. Gli esemplari di controllo T5 rilasciati a posteriori e i duplicati di questi esemplari possono essere annotati dall'ufficio di destinazione solo dopo constatazione da parte dello stesso ufficio che le merci oggetto di detti documenti hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 912 octies. [778]

     1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire, nell'ambito delle proprie competenze, a qualsiasi persona che risponda alle condizioni previste al paragrafo 4, in appresso denominata "speditore autorizzato", che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T5, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né il relativo esemplare di controllo T5.

     2. Riguardo all'esemplare di controllo T5 che deve essere utilizzato dagli speditori autorizzati, le autorità possono:

     a) prescrivere che i formulari rechino un segno distintivo che permetta l'individuazione di questi speditori autorizzati;

     b) autorizzare che la casella A "Ufficio di partenza" dei formulari:

     - sia preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio o

     - rechi, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo approvato e conforme al modello figurante nell'allegato 62 o

     - rechi l'impronta prestampata del timbro speciale conforme al modello riportato all'allegato 62, se la stampa è affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata. Tale impronta può anche essere apposta mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico di trattamento dei dati;

     c) autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sui formulari muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. In tal caso, alla casella n. 110 dei formulari, lo spazio riservato alla firma del dichiarante riporterà una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93

     - (Omissis) [779]

     3. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato e completato dallo speditore autorizzato seguendo le apposite indicazioni e, in particolare:

     - nella casella A "Ufficio di partenza" con l'indicazione della data di spedizione delle merci e del numero attribuito alla dichiarazione e

     - nella casella D "Controllo dell'ufficio di partenza" del formulario T5, con una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - PROCEDURA SEMPLIFICATA, ARTICOLO 912 OCTIES DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93

     - (Omissis)

     e, se del caso, il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e i riferimenti del documento relativo alla spedizione.

     Tale esemplare, debitamente compilato e, all'occorrenza, firmato dallo speditore autorizzato, è considerato rilasciato dall'ufficio che figura sul timbro di cui al paragrafo 2, lettera b).

     Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo è stato redatto. [780]

     4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata unicamente alle persone che effettuano frequenti spedizioni, le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni e che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa in vigore.

     Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare:

     - l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da effettuare;

     - il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettergli di procedere, se del caso o quando una normativa comunitaria lo impone, ad un controllo prima della partenza della merce;

     - il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; tale termine è stabilito o in funzione delle condizioni di trasporto o da una normativa comunitaria;

     - le misure da adottare per l'identificazione delle merci, all'occorrenza mediante sigilli di modello speciale approvati dalle autorità competenti e apposti dallo speditore autorizzato;

     - il metodo di costituzione della garanzia nei casi in cui l'esemplare di controllo T5 deve esserne corredato.

     5. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

     Lo speditore autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, degli errori, delle mancanze o altre imperfezioni presenti negli esemplari di controllo T5 da lui compilati o commessi nello svolgimento delle procedure che sono di sua competenza in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

     In caso di utilizzazione abusiva, da parte di chiunque, di esemplari di controllo T5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati pagati e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno che non dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver preso tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

 

Parte V

Disposizioni finali

 

     Art. 913.

     I regolamenti e le direttive indicati qui di seguito sono abrogati:

     - regolamento (CEE) n. 37/70 della Commissione, del 9 gennaio 1970, relativo alla determinazione dell'origine dei pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo precedentemente spediti;

     - regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione;

     - regolamento (CEE) n. 315/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei vini di base destinati alla fabbricazione dei vermut e dell'origine dei vermut;

     - regolamento (CEE) n. 861/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni;

     - regolamento (CEE) n. 3103/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda negli scambi all'interno della Comunità;

     - regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976, che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

     - regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione, del 19 dicembre 1979, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/91;

     - regolamento (CEE) n. 1494/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana;

     - regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/91;

     - regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/93;

     - regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;

     - regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo al luogo d'introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/90;

     - regolamento (CEE) n. 3179/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/90;

     - regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda;

     - regolamento (CEE) n. 1577/80 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90;

     - direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, modificata da ultimo dalla direttiva 83/371/CEE;

     - direttiva 82/347/CEE della Commissione, del 23 aprile 1982, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie;

     - regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;

     - regolamento (CEE) n. 3158/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana;

     - regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3693/92;

     - regolamento (CEE) n. 3548/84 della Commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2361/87;- regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/91;

     - regolamento (CEE) n. 3787/86 della Commissione, dell'11 dicembre 1986, relativo all'annullamento ed alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito di alcuni regimi doganali economici;

     - regolamento (CEE) n. 3799/86 della Commissione, del 12 dicembre 1986, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;

     - regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3692/92;

     - regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi "flue cured" del tipo Virginia, "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, "light air cured" del tipo Maryland e dei tabacchi "fire cured" nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata;

     - regolamento (CEE) n. 4129/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata, previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Iugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina;

     - regolamento (CEE) n. 4130/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dell'uva da tavola della varietà "Empereur" (Vitis vinifera c. v.) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata;

     - regolamento (CEE) n. 4131/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2490/91;

     - regolamento (CEE) n. 4132/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di ammissione del whiskey detto "Bourbon" nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata;

     - regolamento (CEE) n. 4133/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche;

     - regolamento (CEE) n. 4134/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione delle preparazioni dette "fondute" nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata;

     - regolamento (CEE) n. 4135/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata;

     - regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata;

     - regolamento (CEE) n. 4137/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata;

     - regolamento (CEE) n. 4138/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina;

     - regolamento (CEE) n. 4139/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare;

     - regolamento (CEE) n. 4140/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata;

     - regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1418/91;- regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3803/92;

     - regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione, del 4 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92;

     - regolamento (CEE) n. 809/88 della Commissione, del 14 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2774/88;

     - regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3348/89;

     - regolamento (CEE) n. 288/89 della Commissione, del 3 febbraio 1989, relativo alla definizione dell'origine dei circuiti integrati;

     - regolamento (CEE) n. 597/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, riguardante l'obbligazione doganale;

     - regolamento (CEE) n. 2071/89 della Commissione, dell'11 luglio 1989, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto;

     - regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che stabilisce per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio relativo alla definizione comune dell'origine delle merci;

     - regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3001/92;

     - regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, relativo alle zone franche e ai depositi franchi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/91;

     - regolamento (CEE) n. 2883/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva;

     - regolamento (CEE) n. 2884/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova;

     - regolamento (CEE) n. 3561/90 della Commissione, dell'11 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti di materie ceramiche;

     - regolamento (CEE) n. 3620/90 della Commissione, del 14 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine delle carni e delle frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di taluni animali domestici;

     - regolamento (CEE) n. 3672/90 della Commissione, del 18 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a rulli o ad aghi (a rullini);

     - regolamento (CEE) n. 3716/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale;

     - regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio relativo alle informazioni fornite dall'autorità doganale degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2674/92;

     - regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata;

     - regolamento (CEE) n. 1365/91 della Commissione, del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine di linters di cotone, feltri e stoffe non tessute, indumenti di cuoio, calzature e cinturini per orologi di materie tessili;

     - regolamento (CEE) n. 1593/91 della Commissione, del 12 giugno 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito;

     - regolamento (CEE) n. 1656/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce disposizioni di applicazione particolari relative a talune operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale;

     - regolamento (CEE) n. 2164/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento;- regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92;

     - regolamento (CEE) n. 2249/91 della Commissione, del 25 luglio 1991, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto;

     - regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio;

     - regolamento (CEE) n. 3717/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime che ne consente la trasformazione sotto controllo doganale prima dell'immissione in libera pratica, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 209/93;

     - regolamento (CEE) n. 343/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina e Macedonia, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92;

     - regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3712/92;

     - regolamento (CEE) n. 1823/92 della Commissione, del 3 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria;

     - regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio relativo al documento amministrativo unico, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/93;

     - regolamento (CEE) n. 2674/92 della Commissione, del 15 settembre 1992, che completa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, relativo alle informazioni tariffarie fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale;

     - regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità;

     - regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità;

     - regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione, dell'8 dicembre 1992, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci;

     - regolamento (CEE) n. 3689/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea;

     - regolamento (CEE) n. 3691/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea;

     - regolamento (CEE) n. 3710/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa le procedure applicabili in caso di trasferimento di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione;

     - regolamento (CEE) n. 3903/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana.

 

     Art. 914.

     I riferimenti fatti alle disposizioni abrogate devono intendersi fatti al presente regolamento.

 

     Art. 915. [781]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

     L'articolo 791, paragrafo 2 cessa di essere applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

 

 

ALLEGATI 1 – 13 [782]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 14 [783]

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO 15

 

     Nota 1:

     L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi degli articoli 69 e 100.

 

     Nota 2:

     2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

     2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

     2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

     2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

 

     Nota 3:

     3.1. Le disposizioni degli articoli 69 e 100 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari o nella Comunità.

     Ad esempio:

     Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex 7224.

     Se la forgiatura è stata effettuata nel paese o repubblica beneficiari a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

     3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

     3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce”, tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

     Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” oppure “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto”, significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

     3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

     Ad esempio:

     La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

     3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

     Ad esempio:

     La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

     Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

     Ad esempio:

     Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

     3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

 

     Nota 4:

     4.1. Nell'elenco, con l'espressione “fibre naturali” s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

     4.2. Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

     4.3. Nell'elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

     4.4. Nell'elenco, per “fibre in fiocco sintetiche o artificiali” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

 

     Nota 5:

     5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

     5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

     Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

     - seta;

     - lana;

     - peli grossolani di animali;

     - peli fini di animali;

     - crine di cavallo;

     - cotone;

     - carta e materiali per la fabbricazione della carta;

     - lino;

     - canapa;

     - iuta ed altre fibre tessili liberiane;

     - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

     - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

     - filamenti sintetici;

     - filamenti artificiali;

     - filamenti conduttori eletricci;

     - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

     - fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

     - fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

     - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

     - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

     - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

     - fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

     - fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

     - altre fibre sintetiche in fiocco;

     - fibre artificiali in fiocco di viscosa;

     - altre fibre artificiali in fiocco;

     - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

     - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

     - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

     - altri prodotti di cui alla voce 5605.

     Ad esempio:

     Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

     Ad esempio:

     Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

     Ad esempio:

     Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

     Ad esempio:

     Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

     5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.

     5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica”, la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

 

     Nota 6:

     6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

     Ad esempio:

     Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

     6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

 

     Nota 7:

     7.1. I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     i) isomerizzazione.

    (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

     7.2. I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     ij) isomerizzazione;

     k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

     l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

     m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'“hydrofinishing” o la decolorazione);

     n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

     o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

     p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

     (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

     7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

 

 

ALLEGATO 15 [784]

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO

ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO

TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

 

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o (4)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

- tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

 

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

- tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 0910

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

 

 

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

 

- grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

 

- grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

 

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

- frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

 

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

- frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

 

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

- oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

 

- frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

 

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e

- tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegatali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e

- tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

- a partire da animali del capitolo 1, e/o

- in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamenti ottenuti

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

- maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

 

- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

 

ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

- estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

 

- altri

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

- contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

 

 

- contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

- tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e

- tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,

- in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del mais Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2004 e ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2008

- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

 

- altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

- preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

 

 

- farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voci da 2207 o 2208, e

- in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e

- in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2301

Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

- tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e

- tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2524

Fibre di amianto

Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805

“Mischmetall”

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2905

Alcolati metallici di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o non; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri:

 

 

 

- - Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- - Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- - Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- - Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- - altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

 

- ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originale

 

ex capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

- nitrato di sodio

- calciocianammide

- solfato di potassio

- solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

 

- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e

- i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

- eteri ed esteri di amidi o di fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

 

- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica el prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

“Gomme-esteri”

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

 

- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

 

- alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

- i seguenti prodotti della presente voce:

- - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

- - acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

- - sorbitolo diverso da quello della voce 2905

- - solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

- - scambiatori di ioni

- - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

- - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

- - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

- - acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri

- - oli di flemma e di Dippel

- - miscele di sali aventi differenti anioni

- - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

 

- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

 

- Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

 

- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri:

 

 

 

- - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 e ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

- Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4001

Lastre “crêpe” di gomma per suole

Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

 

 

- pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex 4017

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccatti, ma non altrimenti prepararti

Riconciatura di cuoio e pelli conciati

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4107, 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

 

ex 4114

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

 

- tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

 

- levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

 

- liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

 

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

 

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex 4418

- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

 

 

- Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4503

Lavori in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

- calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire Fabbricazione a partire da (7):

- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

 

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

 

- feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali,

- materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

- il filato di polipropilene della voce 5402,

- le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o

- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali,

- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

- materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

 

- fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

 

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

- di feltro all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali, o

- materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

- il filato di polipropilene della voce 5402,

- le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o

- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

 

- di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

- materiali chimici o paste tessili

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco o di iuta,

- filati di filamenti sintetici o artificiali,

- fibre naturali, o

- fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filaturaIl tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

 

 

 

- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

- materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

 

- contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

 

- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

- materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

 

- tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

- materiali chimici o paste tessili

 

 

- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

 

- reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

 

- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

 

- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- i materiali seguenti:

- - filati di politetrafluoroetilene (8),

- - filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica,

- - filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,

- - monofilati di politetrafluoroetilene (8),

- - filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

- - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

- - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico,

- - fibre naturali,

- - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

- - materiali chimici o paste tessili

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

- materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

 

- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7) (9)

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

- materiali chimici o paste tessili

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da filati (7) (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex 6210 e ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

 

- ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

o

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

 

 

 

- ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

 

- in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali, o

- materiali chimici o paste tessili

 

 

- altri:

 

 

 

- - ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (9) (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- - altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (9) (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

- materiali chimici o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

 

- non tessuti

Fabbricazione a partire da (7) (9):

- fibre naturali, o

- materiali chimici o paste tessili

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7003, ex 7004 e ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

 

- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di bottiglie e boccette a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da

- stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e

- lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7102, ex 7103 e ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

 

- greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

 

- semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

 

ex 7107, ex 7109 e ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex 7218, da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex 7224, da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

 

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

 

- rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

 

- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

 

- piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

 

- altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

 

- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli dellevoci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 o 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatricispalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

 

- rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

 

- macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e

- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

 

 

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

 

- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri “camescopes”; apparecchi fotografici numerici

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

 

- riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altre

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e 8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side car”):

 

 

 

- con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

 

- - inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

 

- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

 

- parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

 

- di metalli communi, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 e ex 9403

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

- il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9506

Bastoni per golf e parti dei bastoni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 9601 e ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9613

Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

 

(1) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2) I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4) Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(7) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9) Cfr. la nota introduttiva 6.

(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

 

 

ALLEGATI 16 - 24

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 25 [785]

SPESE DI TRASPORTO AEREO DA COMPRENDERE NEL VALORE IN DOGANA

 

     1. La seguente tabella indica:

     a) paesi terzi elencati per continente e zone (1) (colonna 1);

     b) le percentuali che rappresentano la parte dei costi di trasporto aereo da un dato paese terzo nella CE da comprendere nel valore in dogana (colonna 2).

     2. Per le merci spedite da paesi o da aeroporti non compresi nella tabella seguente e diversi da quelli di cui al paragrafo 3, è presa in considerazione la percentuale relativa all'aeroporto più vicino a quello di partenza.

     3. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione, i cui aeroporti non sono compresi nella tabella, si applicano le norme seguenti:

     a) per le merci spedite direttamente verso detti dipartimenti da paesi terzi, deve essere compreso nel valore in dogana l'importo totale delle spese di trasporto aereo;

     b) per le merci spedite verso la parte europea della Comunità da paesi terzi, e trasbordate o scaricate in uno di detti dipartimenti, devono essere comprese nel valore in dogana solo le spese di trasporto aereo che sarebbero state sostenute per trasportare le merci unicamente fino al luogo di trasbordo o scarico;

     c) per le merci spedite verso detti dipartimenti da paesi terzi, e trasbordate o scaricate in un aeroporto situato nella parte europea della Comunità, le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana sono quelle risultanti dall'applicazione delle percentuali indicate nella tabella seguente alle spese che sarebbero state sostenute per trasportare le merci dall'aeroporto di partenza all'aeroporto di trasbordo o scarico.

     Il trasbordo o lo scarico sono attestati da un visto apposto dalle autorità doganali sulla lettera di vettura aerea o altro documento di trasporto aereo con il timbro ufficiale dell'ufficio interessato; in caso contrario, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 163, paragrafo 6, del presente regolamento.

 

(1) Le percentuali sono valide per tutti gli aeroporti di un determinato paese, tranne nei casi in cui siano indicati specifici aeroporti di partenza;

 

1

2

Zona (paese) di partenze (paese terzo)

Percentuale dei costi di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana per zona di arrivo CE

America

 

Zona A

70

Canada:

 

Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto, (per altri aeroporti si veda la zona B)

 

Groenlandia

 

Stati Uniti d'America:

 

Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburg, St Louis, Washington DC, (per altri aeroporti si vedano le zone B e C)

 

Zona B

78

Canada:

 

Edmonton, Vancouver, Winnipeg (per altri aeroporti si veda la zona A)

 

Stati Uniti d'America:

 

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle, (per altri aeroporti si vedano le zone A e C)

 

America Centrale (tutti i paesi)

 

America del Sud (tutti i paesi)

 

Zona C

89

Stati Uniti d'America:

 

Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau, (per altri aeroporti si vedano le zone A e B)

 

Africa

 

Zona D

33

Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia

 

Zona E

50

Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Côte d'Ivoire, Etiopia, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Togo

 

Zona F

61

Burundi, Congo (Brazzaville), Congo (Repubblica democratica del), Gabon, Guinea equatoriale, Kenya, Ruanda, Sant'Elena, São Tomé e Principe, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda

 

Zona G

74

Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mozambico, Namibia, Repubblica sudafricana, Swaziland, Zambia, Zimbabwe

 

Asia

 

Zona H

27

Armenia, Azerbaigian, Georgia, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Siria

 

Zona I

43

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Mascate e Oman, Qatar, Yemen (Repubblica araba)

 

Zona J

46

Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan

 

Zona K

57

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Russia: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk, (per altri aeroporti si vedano le zone L, M e O)

 

Zona L

70

Brunei, Cambogia, Cina, Filippine, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam

 

Russia: Irkutsk, Kirensk, Krasnoyarsk, (per altri aeroporti si vedano le zone K, M e O)

 

Zona M

83

Giappopne, Corea (Nord), Corea (Sud)

 

Russia: Khabarovsk, Vladivostok, (per altri aeroporti si vedano le zone K, L e O)

 

Australia e Oceania

 

Zona N

79

Australia e Oceania

 

Europa

 

Zona O

30

Islanda

 

Russia: Gorky, Kouïbychev, Mosca, Orel, Rostov, Volgograd, Voronej, (per altri aeroporti si vedano le zone K, L e M)

 

Ucraina

 

Zona P

15

Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Isole Færøer, Macedonia (Ex Repubblica iugoslava di), Moldavia, Norvegia, Romania, Serbia e Montenegro, Turchia

 

Zona Q

5

Croazia, Svizzera

 

 

 

ALLEGATO 26 [786]

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 152, PARAGRAFO 1, LETTERA a) bis

Procedura semplificata per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

importate in conto consegna a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice (1)

 

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel presente allegato, l'elenco di prodotti è determinato dal contenuto dei codici NC e TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Nei casi in cui sono preceduti da “ex”, i codici e la corrispondente designazione vanno letti congiuntamente.

 

Codice NC (TARIC)

Designazione delle merci

Periodo di validità

0701 90 50

Patate di primizia

1.1.-30.6.

0703 10 19

Cipolle

1.1.-31.12.

0703 20 00

Agli

1.1.-31.12.

0708 20 00

Fagioli

1.1.-31.12.

0709 20 00 10

Asparagi:

— verdi 1.1.-31.12.

 

0709 20 00 90

Asparagi:

— altri

1.1.-31.12.

0709 60 10

Peperoni

1.1.-31.12.

ex 0714 20

Patate dolci, fresche o refrigerate, intere

1.1.-31.12.

0804 30 00 90

Ananas

1.1.-31.12.

0804 40 00 10

Avocadi

1.1.-31.12.

0805 10 20

Arance dolci

1.6.-30.11.

0805 20 10 05

Clementine

1.3.-31.10.

0805 20 30 05

Monreal e satsuma

1.3.-31.10.

0805 20 50 07

0805 20 50 37

Mandarini e Wilkings

1.3.-31.10.

0805 20 70 05

0805 20 90 05

0805 20 90 09

Tangerini e altri

1.3.-31.10.

0805 40 00 11

Pompelmi:

— bianchi

1.1.-31.12.

0805 40 00 19

Pompelmi:

— rosei

1.1.-31.12.

0805 50 90 11

0805 50 90 19

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.-31.12.

0806 10 10

Uve da tavola

21.11.-20.7.

0807 11 00

Cocomeri

1.1.-31.12.

0807 19 00 10

0807 19 00 30

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1.-31.12.

0807 19 00 91

0807 19 00 99

Altri meloni

1.1.-31.12.

0808 20 50 10

Pere:

— Nashi (Pyrus pyrifolia)

— Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5.-30.6.

0808 20 50 90

Pere:

— altre

1.5.-30.6.

0809 10 00

Albicocche

1.1.-30.5. e 1.8.-31.12.

0809 30 10

Pesche noci

1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.

0809 30 90

Pesche

1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.

0809 40 05

Prugne

1.10.-10.6.

0810 10 00

Fragole

1.1.-31.12.

0810 20 10

Lamponi

1.1.-31.12.

0810 50 00

Kiwi

1.1.-31.12.

 

 

ALLEGATO 27 [787]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATI 29 - 37

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 38 [788]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 38 ter [789]

Procedura di cui all'articolo 290 quater, paragrafo 1

 

     Ai fini dell’articolo 290 quater, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura seguente.

     1) Per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine è selezionato un campione di unità di imballaggio di banane. Il campione delle unità di imballaggio di banane da pesare dev'essere rappresentativo della partita di banane fresche e rispettare i quantitativi minimi indicati nella tabella seguente:

 

Numero di unità di imballaggio di banane (per tipo di imballaggio e origine)

Numero di unità di imballaggio di banane da esaminare

— fino a 400

5

— da 401 a 700

7

— da 701 a 1000

10

— da 1001 a 2000

13

— da 2001 a 4000

15

— da 4001 a 6000

18

— oltre 6000

21

 

     2) Il peso netto è determinato nel modo seguente:

     a) pesando ogni unità di imballaggio di banane da esaminare (peso lordo);

     b) aprendo almeno un’unità di imballaggio di banane, per determinare il peso dell’imballaggio;

     c) il peso dell'imballaggio sarà ritenuto valido per tutti gli imballaggi di tipo e origine identici e verrà detratto da tutte le unità di imballaggio di banane pesate;

     d) il peso netto medio così determinato per unità di imballaggio di banane per ciascun tipo e origine, in funzione del peso del campione controllato, sarà ammesso come base per determinare il peso netto della partita di banane fresche.

     3) Ove non provvedano a controllare contestualmente le note di pesatura delle banane, le autorità doganali saranno tenute ad accettare il peso netto dichiarato nelle note, purché la differenza tra il peso netto dichiarato e il peso netto medio determinato dalle autorità doganali non sia superiore o inferiore all’1 %.

     4) La nota di pesatura delle banane è presentata all’ufficio doganale presso il quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica. Le autorità doganali applicano i risultati del campionamento indicato nella nota di pesatura delle banane all’intera partita di banane fresche cui la nota si riferisce.

 

 

ALLEGATO 38 quater [790]

Modello di cui all’art. 290 quater, paragrafo 1

 

     (Omissis)

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)

 


[1] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1762/95.

[2] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[3] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[4] Punto aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1762/95.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[6] Capitolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[8] Articolo inserito dall'art 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[10] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[11] Capitolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[13] Capitolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[15] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[16] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[18] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e ora così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[19] Capitolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[21] Capitolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[25] Capitolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[28] Titolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[29] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[30] Articoli abrogati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[31] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[32] Articoli abrogati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[33] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[34] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[35] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[36] Articoli abrogati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[37] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[38] Paragrafo così numerato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[39] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1994, n. L 268.

[40] Comma modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[41] Capitolo così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[44] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[46] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163..

[47] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[48] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[49] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[52] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[53] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[54] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[56] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[57] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[59] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[60] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[61] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[62] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[63] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[64] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[65] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[66] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[67] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[68] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[69] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[70] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[71] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[72] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[73] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[74] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[75] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[76] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[77] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[78] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[79] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[80] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[81] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[82] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[83] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[84] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[85] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[86] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[87] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[88] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[89] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

[90] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[91] Lettera rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 e così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[92] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[93] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[94] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[95] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[96] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[97] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 ed così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[98] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000, rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[99] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[100] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[101] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[102] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[103] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[104] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[105] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[106] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[107] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000, rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[108] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[109] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[110] Lettera rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 e così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[111] Lettera rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 e così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[112] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[113] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[114] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[115] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000, rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[116] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[117] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[118] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[119] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[120] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[121] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[122] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[123] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[124] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[125] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[126] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[127] Si riporta solamente la dicitura in lingua italiana.

[128] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[129] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[130] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[131] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[132] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[133] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[134] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[135] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[136] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[137] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[138] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[139] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[140] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[141] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[142] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[143] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[144] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[145] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[146] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[147] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[148] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[149] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[150] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[151] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[152] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[153] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[154] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[155] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[156] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[157] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[158] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[159] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[160] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[161] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[162] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[163] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[164] Alinea così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 46/1999.

[165] Trattino così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[166] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[167] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[168] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[169] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1762/95.

[170] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1762/95e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[171] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[172] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[173] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[174] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[175] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1994, n. L 268.

[176] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[177] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1994, n. L 268.

[178] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[179] Lettera a bis) inserita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 215/2006.

[180] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[181] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[182] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[183] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[184] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[185] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[186] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[187] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[188] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[189] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[190] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1676/96.

[191] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[192] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[193] Paragrafo sostituito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, nel testo stabilito dalla decisione n. 95/1/CE e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[194] Paragrafo sostituito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, nel testo stabilito dalla decisione n. 95/1/CE e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[195] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[196] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[197] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[198] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[199] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[200] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[201] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[202] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[203] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[204] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[205] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[206] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[207] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 215/2006.

[208] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[209] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[210] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[211] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 215/2006.

[212] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 215/2006.

[213] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[214] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 215/2006.

[215] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 215/2006.

[216] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1677/98.

[217] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.

[218] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[219] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3254/94.

[220] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[221] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[222] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[223] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[224] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[225] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[226] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[227] Articolo così sostituito dal’art. 1 del regolamento (CE)n. 2286/2003.

[228] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[229] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/1997.

[230] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[231] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[232] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[233] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[234] Capitolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[235] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[236] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[237] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[238] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[239] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[240] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[241] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[242] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1762/95.

[243] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[244] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[245] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[246] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[247] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[248] Punto inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[249] Punto inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[250] Punto inserito dall'art 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[251] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[252] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[253] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[254] Alinea così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[255] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[256] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[257] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[258] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2193/94.

[259] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2193/94.

[260] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2193/94.

[261] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[262] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[263] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93 e ora così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[264] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[265] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1762/95 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[266] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1762/95.

[267] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001 e ora così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[268] Sottosezione inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[269] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[270] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[271] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[272] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[273] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[274] Capitolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 402/2006.

[275] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 89/97 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 402/2006.

[276] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 402/2006.

[277] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 402/2006.

[278] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 402/2006.

[279] Capitolo da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[280] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[281] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[282] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[283] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[284] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[285] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[286] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[287] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[288] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[289] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[290] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[291] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[292] Trattino aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.C.E. 10 gennaio 2001, n. L 5 e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[293] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[294] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[295] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[296] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[297] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[298] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[299] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[300] Gli originari articoli da 291 a 308 sono stati sostituiti dagli attuali articoli da 291 a 300 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[301] Capitolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[302] Sezione aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[303] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[304] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[305] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[306] Sezione aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[307] Titolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n.2286/2003.

[308] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[309] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[310] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[311] Epigrafe così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[312] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[313] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[314] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[315] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[316] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[317] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[318] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[319] Sezione aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[320] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3254/94 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[321] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[322] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[323] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[324] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[325] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[326] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[327] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[328] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[329] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[330] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[331] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[332] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[333] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[334] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[335] Articolo modificato dall'art 1 del regolamento (CE) n. 3254/94 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/98.

[336] Alinea così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[337] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[338] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[339] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[340] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[341] Sezione inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[342] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[343] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[344] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[345] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[346] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[347] Sottosezione inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[348] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/98 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[349] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[350] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[351] Sottosezione inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[352] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/98.

[353] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[354] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[355] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/98 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[356] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[357] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[358] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[359] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[360] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[361] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[362] Sottosezione inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[363] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[364] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[365] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[366] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[367] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998 ed abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[368] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[369] Sottosezione inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[370] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[371] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[372] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[373] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[374] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[375] Si riporta la dicitura in lingua italiana.

[376] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[377] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[378] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[379] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[380] Sezione così rinominata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[381] Titolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[382] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[383] Alinea così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[384] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[385] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[386] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[387] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[388] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[389] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[390] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[391] Lettera modificata dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[392] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[393] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[394] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[395] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[396] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[397] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[398] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[399] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[400] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[401] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[402] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[403] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[404] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[405] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[406] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[407] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[408] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[409] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[410] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[411] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[412] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[413] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[414] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[415] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[416] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[417] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[418] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[419] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[420] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[421] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[422] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000. Il presente articolo, successivamente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003, è stato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 837/2005.

[423] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000. Il presente articolo è stato successivamente abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 837/2005.

[424] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[425] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[426] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[427] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[428] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[429] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[430] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[431] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[432] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[433] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[434] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[435] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[436] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[437] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[438] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[439] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[440] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[441] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[442] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[443] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[444] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[445] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[446] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[447] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[448] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[449] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[450] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[451] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[452] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[453] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[454] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[455] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[456] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[457] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[458] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[459] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[460] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[461] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[462] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[463] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[464] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[465] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[466] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[467] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[468] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[469] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[470] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[471] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[472] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[473] Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) sono stati sostituiti dall’attuale capitolo 4, articoli da 340 bis a 387, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[474] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[475] Articoli abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[476] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[477] L’originaria sottosezione 1, articoli da 398 a 405, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 6, articoli da 398 a 404, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[478] L’originaria sottosezione 1, articoli da 398 a 405, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 6, articoli da 398 a 404, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[479] L’originaria sottosezione 1, articoli da 398 a 405, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 6, articoli da 398 a 404, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[480] L’originaria sottosezione 1, articoli da 398 a 405, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 6, articoli da 398 a 404, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[481] L’originaria sottosezione 1, articoli da 398 a 405, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 6, articoli da 398 a 404, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[482] L’originaria sottosezione 1, articoli da 398 a 405, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 6, articoli da 398 a 404, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[483] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[484] L’originaria sottosezione 1, articoli da 398 a 405, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 6, articoli da 398 a 404, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[485] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[486] L’originaria sottosezione 1, articoli da 398 a 405, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 6, articoli da 398 a 404, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[487] L’originaria sottosezione 1, articoli da 398 a 405, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 6, articoli da 398 a 404, per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[488] L’originaria sottosezione 2, articoli da 406 a 408, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 7, articoli da 406 a 408) dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[489] L’originaria sottosezione 2, articoli da 406 a 408, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 7, articoli da 406 a 408) dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[490] L’originaria sottosezione 2, articoli da 406 a 408, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 7, articoli da 406 a 408) dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[491] L’originaria sottosezione 2, articoli da 406 a 408, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 7, articoli da 406 a 408) dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[492] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[493] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[494] L’originaria sottosezione 2, articoli da 406 a 408, è stata sostituita dall’attuale sottosezione 7, articoli da 406 a 408) dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[495] Sottosezione abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[496] Articolo abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[497] Articolo abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[498] Rubrica così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[499] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[500] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[501] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[502] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[503] Paragrafo così modificato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[504] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[505] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[506] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[507] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[508] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[509] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2193/94.

[510] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[511] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2193/94.

[512] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2193/94.

[513] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2193/94.

[514] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[515] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[516] Punto così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[517] Punto aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[518] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[519] Alinea così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[520] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[521] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[522] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[523] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[524] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[525] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[526] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[527] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[528] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[529] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[530] Articolo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180 e così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[531] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1762/95 e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[532] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1762/95.

[533] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[534] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[535] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[536] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[537] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[538] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[539] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[540] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[541] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/98 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000

[542] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[543] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[544] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[545] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[546] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[547] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/98.

[548] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[549] Sezione inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[550] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[551] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[552] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[553] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[554] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[555] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[556] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[557] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[558] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[559] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[560] Testo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[561] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[562] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[563] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[564] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[565] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/1997 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[566] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[567] Testo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[568] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[569] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[570] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 482/96.

[571] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/1997.

[572] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[573] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[574] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[575] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[576] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[577] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[578] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[579] Lettera così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[580] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[581] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[582] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[583] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[584] Capitolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[585] Articoloinserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

[586] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[587] Articoli abrogati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[588] Capitolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[589] Articoli abrogati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[590] Titolo da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[591] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[592] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[593] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.

[594] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[595] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.

[596] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[597] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[598] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.

[599] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[600] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[601] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.

[602] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.

[603] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[604] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[605] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[606] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[607] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[608] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[609] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[610] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[611] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[612] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[613] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[614] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[615] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[616] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[617] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[618] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[619] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[620] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[621] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[622] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[623] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[624] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[625] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[626] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[627] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[628] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[629] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[630] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[631] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[632] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[633] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[634] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[635] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[636] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[637] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[638] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[639] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[640] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.

[641] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[642] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[643] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[644] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[645] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[646] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[647] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[648] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[649] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[650] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[651] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[652] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[653] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[654] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001 e così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[655] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[656] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[657] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[658] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[659] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[660] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[661] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2286/2003.

[662] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[663] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[664] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[665] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[666] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[667] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[668] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[669] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[670] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[671] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[672] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[673] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[674] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[675] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[676] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[677] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[678] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[679] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[680] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[681] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[682] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[683] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[684] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[685] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[686] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.

[687] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[688] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[689] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[690] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001 e così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[691] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[692] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[693] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[694] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[695] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[696] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[697] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[698] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[699] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[700] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[701] Articoli abrogati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[702] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3254/94.

[703] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3254/94.

[704] Capitolo da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[705] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[706] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[707] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[708] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[709] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[710] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[711] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[712] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[713] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[714] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[715] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[716] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[717] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[718] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[719] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[720] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[721] Articoli abrogati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[722] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[723] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[724] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[725] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[726] Titolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[727] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1677/98.

[728] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[729] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[730] Articolo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[731] Titolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[732] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[733] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[734] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[735] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[736] Punto aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97.

[737] Punto aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[738] Punto aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 993/2001.

[739] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[740] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1677/98.

[741] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3665/93.

[742] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/1997.

[743] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1677/98.

[744] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[745] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 12/1997. Per una interpretazione del presente articolo, vedi la sentenza della Corte di Giustizia CE 22 giugno 2006, procedimento C-419/04.

[746] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1677/98.

[747] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1677/98 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[748] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/1997.

[749] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[750] Lettera modificata dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[751] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[752] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 75/1998.

[753] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 46/1999 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[754] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3254/94.

[755] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[756] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/97 ed abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[757] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1677/98.

[758] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 12/97.

[759] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1677/98.

[760] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1677/98 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[761] Parte inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[762] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[763] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[764] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[765] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[766] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[767] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.

[768] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[769] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[770] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[771] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2002.

[772] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[773] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[774] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[775] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[776] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[777] Paragrafo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[778] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/2000.

[779] Lettera modificata dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 883/2005.

[780] Paragrafo rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.C.E. 10 gennaio 2001, n. L 5 e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[781] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3254/94.

[782] L’allegato 11 è modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 402/2006.

[783] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[784] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[785] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 881/2003.

[786] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento(CE) n. 215/2006.

[787] Allegato abrogato dall'art. 1 del regolamento(CE) n. 215/2006.

[788] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento(CE) n. 215/2006.

[789] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 402/2006.

[790] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 402/2006.