§ 8.3.162 - Regolamento 11 dicembre 1997, n. 12.
Regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:11/12/1997
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Qualsiasi vettore che svolga l'attività di trasporto di viaggiatori su strada per conto terzi, titolare della licenza comunitaria prevista all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 684/92 del [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
Art. 3.      I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:
Art. 4.      1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 3 è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed [...]
Art. 5.      La licenza comunitaria, o una sua copia certificata conforme, deve trovarsi a bordo del veicolo e essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
Art. 6.      1. I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un documento di controllo, foglio di viaggio, che deve trovarsi a bordo del veicolo e essere esibito su [...]
Art. 7.      1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro tre mesi, fatto salvo il potere della Commissione di ridurre tale termine ad un mese nella fattispecie di cui all'articolo 9, l'autorità o l'ente [...]
Art. 8.      Qualora si faccia riferimento alla procedura definita al presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato consultivo di cui all'articolo 10.
Art. 9.      1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi [...]
Art. 10.      1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Art. 11.      1. Gli Stati membri si prestano assistenza per l'applicazione del presente regolamento.
Art. 12.      Gli Stati membri garantiscono che i vettori possano ricorrere davanti a un organo giudiziario contro qualsiasi sanzione amministrativa loro applicata.
Art. 13.      1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 1998, sui risultati dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/92 e sul funzionamento dei [...]
Art. 14.      Gli Stati membri mettono in vigore in tempo utile le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Essi le comunicano alla [...]
Art. 15.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 1999.


§ 8.3.162 - Regolamento 11 dicembre 1997, n. 12.

Regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro.

(G.U.C.E. 8 gennaio 1998, n. L 004).

 

 

Art. 1.

     Qualsiasi vettore che svolga l'attività di trasporto di viaggiatori su strada per conto terzi, titolare della licenza comunitaria prevista all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento e senza discriminazione a cagione della nazionalità o del suo luogo di stabilimento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di viaggiatori su strada, per conto terzi, in un altro Stato membro, in appresso denominato «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di altro stabilimento. Tali trasporti nazionali sono in appresso denominati «trasporti di cabotaggio».

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

     1) «servizi regolari» sono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un tragitto determinati; i viaggiatori possono essere fatti salire e scendere a fermate prestabilite. I servizi sono accessibili a tutti, nonostante, se del caso, l'obbligo di prenotare. Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle condizioni di gestione del servizio non influisce sul carattere regolare dello stesso;

     2) «servizi regolari specializzati»: sono i servizi regolari che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, ad esclusione di altri, con una frequenza e su un tragitto determinati; i viaggiatori possono essere fatti salire e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

     a) il trasporto «domicilio-lavoro» dei lavoratori;

     b) il trasporto «domicilio-istituto di istruzione» degli scolari e degli studenti;

     c) il trasporto «domicilio-luogo di stanza» dei militari e delle loro famiglie.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle esigenze variabili degli utenti non influisce sul carattere regolare dei servizi specializzati;

     3) «servizi occasionali»: sono i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari, né nella definizione di servizi regolari specializzati e che sono, in particolare, caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Essi non perdono il carattere di servizi occasionali per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza;

     4) «veicoli»: sono gli autoveicoli atti a trasportare, per tipo di costruzione ed equipaggiamento, più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo.

 

     Art. 3.

     I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:

     1) i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione e il vettore;

     2) i servizi occasionali;

     3) i servizi regolari, a condizione che siano eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio. Il trasporto di cabotaggio non può essere eseguito indipendentemente da questo servizio internazionale.

Ai servizi urbani e suburbani non si applica il presente punto. Per «servizi urbani e suburbani» si intendono i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie.

 

     Art. 4.

     1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 3 è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori:

     a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

     b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali; se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i valori tecnici iscritti nel certificato di conformità;

     c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;

     d) durata della guida e del riposo;

     e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

     2. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio per i servizi di cui all'articolo 3, punto 3 è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante relative ai requisiti per le autorizzazioni, alle procedure per le gare d'appalto, ai collegamenti da effettuare, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza e agli itinerari.

     3. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

     4. Le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai propri cittadini, al fine di evitare in modo efficace qualsiasi discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

     5. Qualora si constati che è necessario modificare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, alla luce dell'esperienza, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

 

     Art. 5.

     La licenza comunitaria, o una sua copia certificata conforme, deve trovarsi a bordo del veicolo e essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

 

     Art. 6.

     1. I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un documento di controllo, foglio di viaggio, che deve trovarsi a bordo del veicolo e essere esibito su richiesta degli agenti preposti al controllo.

     2. Il foglio di viaggio, il cui modello è stabilito dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8, deve contenere le seguenti informazioni:

     a) i luoghi di partenza e di destinazione del servizio;

     b) le date di partenza e di fine servizio.

     3. I fogli di viaggio sono rilasciati in libretti certificati dall'autorità o dall'ente competente dello Stato di stabilimento. Il modello del libretto dei fogli di viaggio è stabilito dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 8.

     4. Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, sostituisce il documento di controllo.

Tuttavia, il foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

     5. I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all'autorità o all'ente competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall'autorità o dall'ente suddetti.

 

     Art. 7.

     1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro tre mesi, fatto salvo il potere della Commissione di ridurre tale termine ad un mese nella fattispecie di cui all'articolo 9, l'autorità o l'ente competente di ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati durante il trimestre in questione dai vettori residenti.

Tale comunicazione è effettuata mediante una tabella conforme al modello stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 8.

     2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante trasmettono alla Commissione, una volta l'anno, un prospetto statistico relativo al numero di autorizzazioni dei trasporti di cabotaggio eseguiti in forma di servizi regolari di cui all'articolo 3, punto 3.

     3. La Commissione trasmette con la massima tempestività agli Stati membri i prospetti riassuntivi elaborati in base ai dati comunicatile ai sensi del paragrafo 1.

 

     Art. 8.

     Qualora si faccia riferimento alla procedura definita al presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato consultivo di cui all'articolo 10.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa nel modo in cui ha tenuto contro del suo parere.

 

     Art. 9.

     1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia, comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.

     2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

     - «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica», la comparsa, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tali da provocare un'eccedenza importante e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, che implichi una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di viaggiatori su strada;

     - «zona geografica», una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme del territorio di altri Stati membri.

     3. La Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 10, decide, entro un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta. Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi termini di validità.

La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.

     4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.

Queste ultime misure sono applicate al più tardi a decorrere dalla data di applicazione delle misure di salvaguardia decise dalla Commissione.

     5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni dalla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta.

Alla decisione nel Consiglio si applicano i termini di validità previsti dal paragrafo 3, secondo comma.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.

Se, nel termine previsto al secondo comma, il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.

     6. Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera maggioranza qualificata.

 

     Art. 10.

     1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato assiste la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 8, nell'elaborazione dei modelli dei fogli di viaggio, dei libretti dei fogli di viaggio e delle tabelle previsti agli articoli 6 e 7.

     2. Il comitato ha inoltre il compito di consigliare la Commissione:

     - su qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 9, paragrafo 1,

     - sulle misure destinate a risolvere la grave perturbazione del mercato di cui all'articolo 9, segnatamente sull'applicazione pratica di dette misure.

     3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati membri si prestano assistenza per l'applicazione del presente regolamento.

     2. Fatti salvi eventuali procedimenti penali, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia commesso, sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti in occasione di cabotaggio.

Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e a norma del paragrafo 3.

     3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono consistere, segnatamente, in un avvertimento o, in caso di infrazioni gravi o di infrazioni minori ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione.

Qualora siano presentate una licenza comunitaria, un'autorizzazione o una copia certificata conforme falsificate, il documento falsificato è immediatamente ritirato e, se del caso, trasmesso con la massima tempestività all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore.

     4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento le infrazioni accertate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e, in caso di infrazioni gravi o di infrazioni minori ripetute, possono corredare la suddetta notifica di una richiesta di sanzioni. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni minori ripetute, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento valutano l'opportunità di applicare una sanzione appropriata nei confronti del vettore in questione; esse devono tenere conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro ospitante ed accertarsi che le sanzioni applicate al vettore siano complessivamente proporzionali all'infrazione o alle infrazioni che vi hanno dato luogo.

La sanzione applicata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, può giungere sino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di vettore di viaggiatori su strada. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento possono inoltre, in applicazione del diritto interno, tradurre il vettore in questione dinanzi ad un organo nazionale competente.

Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a norma del presente paragrafo.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri garantiscono che i vettori possano ricorrere davanti a un organo giudiziario contro qualsiasi sanzione amministrativa loro applicata.

 

     Art. 13.

     1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 1998, sui risultati dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/92 e sul funzionamento dei «servizi regolari» negli Stati membri.

     2. Entro il 31 dicembre 1999, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento e in particolare all'incidenza dei trasporti di cabotaggio sul mercato dei trasporti nazionali.

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri mettono in vigore in tempo utile le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Essi le comunicano alla Commissione

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 1999.