§ 14.1.51 - Regolamento 4 maggio 2001, n. 993.
Regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:04/05/2001
Numero:993


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) 2454/93 è modificato come segue:
Art. 2.      1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.1.51 - Regolamento 4 maggio 2001, n. 993.

Regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 28 maggio 2001, n. L 141)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 247,

     considerando quanto segue:

     (1) È necessario introdurre nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000, disposizioni idonee a sviluppare, integrare e, all'occorrenza, aggiornare il vigente quadro normativo del sistema informatizzato di transito, al fine di garantire lo svolgimento uniforme e affidabile dell'intera procedura informatizzata di transito.

     (2) Lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli uffici di partenza e degli uffici di passaggio mediante il ricorso a tecnologie dell'informazione e reti informatiche consentirà un controllo più efficace delle operazioni di transito, risparmiando al tempo stesso ai trasportatori la formalità di presentare l'avviso di passaggio a ciascun ufficio di passaggio.

     (3) Per verificare l'impiego della garanzia globale e della dispensa di garanzia, occorre fissare un importo presunto dei dazi doganali ed altri oneri relativi a ciascuna operazione di transito nei casi in cui non siano disponibili i dati necessari per procedere a tale calcolo. Le autorità doganali, tuttavia, devono poter stabilire un importo diverso sulla base di eventuali altre informazioni loro note.

     (4) Qualora le garanzie vengano verificate attraverso il sistema informatizzato di transito, si deve prevedere la facoltà di non presentare all'ufficio di partenza documenti di garanzia su carta.

     (5) Per il controllo informatizzato della garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati, è opportuno obbligare il fideiussore a fornire all'ufficio di garanzia tutte le informazioni necessarie in merito ai certificati rilasciati.

     (6) Affinché le autorità doganali e gli operatori economici possano trarre pieno vantaggio dal sistema informatizzato di transito, occorre estendere anche al destinatario autorizzato l'obbligo di procedere a uno scambio di informazioni con l'ufficio di destinazione per via elettronica.

     (7) L'impiego di un sistema informatizzato consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di avvio della procedura di ricerca.

     (8) L'accesso ai dati elettronici in materia di transito verrà agevolato dalla stampa sul documento d'accompagnamento transito, sotto forma di codice a barre standard, del numero di riferimento dell'operazione, il che renderà la procedura più rapida ed efficiente.

     (9) Il titolo III della parte II del regolamento (CEE) n. 2454/93, che riguarda il deposito doganale, il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale, l'ammissione temporanea e il perfezionamento passivo, deve essere semplificato e razionalizzato. Deve altresì essere sostituito il capitolo V relativo alle zone franche e ai depositi franchi.

     (10) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 (in prosieguo: "il codice") prevede le basi per rendere più flessibili le condizioni di accesso a taluni regimi, sostituendo l'elenco positivo con un esame delle condizioni economiche nel caso della trasformazione sotto controllo doganale, concentrando l'esame delle condizioni economiche prima della concessione dell'autorizzazione al perfezionamento attivo per merci sensibili e, nell'ambito del perfezionamento passivo, estendendo l'applicazione del metodo di tassazione basato sui costi di trasformazione.

     (11) L'interazione tra il regime del perfezionamento attivo e il sistema delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti e delle merci agricole richiede regole più elaborate a seguito della riduzione degli aiuti all'esportazione concordati in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio.

     (12) Il complesso delle norme dei regimi doganali economici deve formare oggetto di una razionalizzazione tenuto conto del fatto che in ciascuno dei cinque regimi doganali economici vengono applicate un certo numero di disposizioni identiche. Al fine di evitare un'inutile reiterazione di norme le disposizioni di base comuni a due o più regimi devono essere riunite in un solo capo. Questa parte riguarda, in particolare, l'autorizzazione (compreso quella relativa a più amministrazioni) e la relativa concessione in via semplificata, la contabilità di magazzino, i tassi di rendimento, gli interessi compensativi, le modalità di appuramento, i trasferimenti e la cooperazione amministrativa nonché una struttura armonizzata per il modello di domanda e autorizzazione. Al fine di rendere più flessibili le norme di procedura, è prevista la facoltà di concedere, a determinate condizioni, un'autorizzazione ad efficacia retroattiva per la durata di un anno.

     (13) Il codice, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000, prevede inoltre le basi necessarie per consentire agli Stati membri di designare le zone franche nelle quali i controlli e le formalità doganali sono espletati e le disposizioni in materia di obbligazione doganale si applicano secondo i requisiti del regime di deposito doganale. Le zone franche devono pertanto essere suddivise in funzione del tipo di controllo al quale devono essere soggette.

     (14) La trasparenza della normativa deve essere migliorata grazie ad una struttura più rigorosa e ad una maggiore concisione evitando inoltre, per quanto possibile, la sovrapposizione di norme doganali e norme agricole.

     (15) Il numero degli allegati deve essere ridotto notevolmente. Alcuni devono essere integrati nell'articolato (nn. 69 bis, 74 e 95), altri devono essere riuniti in un unico allegato (nn. 67 e 68, 70, 75 bis, 81, 82, 84, 98 e 106; 71, 72 e 83; 85, 86, 88, 89 e 107), altri ancora devono essere soppressi, avendo un contenuto soprattutto esplicativo, descrittivo od esemplificativo. Devono essere adottati due nuovi allegati (70 e 73).

     (16) Gli scambi internazionali di capi d'abbigliamento usati e imballati sono in rapida crescita. Per agevolare tali scambi, è opportuno specificare la norma in materia d'origine per gli oggetti da rigattiere raccolti e imballati. La norma adottata dal comitato per le norme in materia d'origine dell'OMC nel contesto dell'armonizzazione internazionale delle norme in materia di origine non preferenziale (accordo OMC sulle norme in materia d'origine) prevede che l'origine degli oggetti da rigattiere sia determinata in base al concetto di ultima trasformazione sostanziale.

     (17) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

     (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) 2454/93 è modificato come segue:

     1) l'articolo 220, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) alla lettera b), i termini "l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma" sono sostituiti dai termini "l'articolo 508, paragrafo 1";

     b) alle lettere c) e d) dopo "l'autorizzazione scritta per il regime doganale in causa" viene aggiunta la frase "o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1";

     c) alla lettera e), i termini "l'articolo 751, paragrafo 1, secondo comma" sono sostituiti dai termini "l'articolo 508, paragrafo 1";

     2) L'articolo 229, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) nell'alinea, i termini "articolo 696" sono sostituiti dai termini: "articolo 497, paragrafo 3, secondo comma";

     b) alla lettera a), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

     "- gli animali per la transumanza o il pascolo o per l'esecuzione di un lavoro o un trasporto e altre merci che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 567, secondo comma, lettera a),

     - gli imballaggi di cui all'articolo 571, lettera a), quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità";

     c) alla lettera a), quarto trattino, i termini "dell'articolo 671, paragrafo 2, lettera c" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 569";

     3) all'articolo 232, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto dell'articolo 579:

     a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi conformemente all'articolo 563;

     b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;

     c) materiale di conforto per marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, conformemente all'articolo 564, lettera a)";

     4) all'articolo 251, è inserito il seguente punto 1 quater: "1 quater Quando viene concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva, conformemente:

     “- all'articolo 294 per l'immissione in libera pratica di merci con un trattamento tariffario favorevole o con un'aliquota del dazio ridotta o pari a zero in funzione della loro destinazione,

     - all'articolo 508 per un regime doganale economico.";

     5) all'articolo 268, paragrafo 3, e all'articolo 269, paragrafo 3, i termini "articoli da 529 a 534" sono sostituiti dai termini "articolo 524.";

     6) all'articolo 270, paragrafo 1, terzo comma, i termini "articoli da 497 a 502" sono sostituiti dai termini "articoli 497, 498 e 499.";

     7) all'articolo 272, paragrafo 2, i termini "articoli da 529 a 534" sono sostituiti dai termini "articolo 524.";

     8) all'articolo 275, paragrafo 1, i termini "l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma" sono sostituiti dai termini "articolo 508, paragrafo 1.";

     9) nella parte I, titolo IX, capitolo 3, è inserita la seguente sottosezione, dopo l'articolo 277:

     "Sottosezione 4

     Disposizioni comuni

     Articolo 277 bis

     Quando due o più autorizzazioni relative a regimi doganali economici sono rilasciate alla stessa persona ed un regime è appurato mediante il vincolo ad un altro regime ricorrendo alla procedura di domiciliazione, la dichiarazione complementare può non essere richiesta.";

     10) all'articolo 278, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) alle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 vincolate al regime di deposito doganale non può essere applicata alcuna procedura semplificata.";

     11) all'articolo 313, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     "b) le merci vincolate al regime della custodia temporanea o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, secondo le disposizioni dell'articolo 799 o introdotte in un deposito franco;

     c) le merci vincolate ad un regime sospensivo o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, secondo le disposizioni dell'articolo 799.";

     12) all'articolo 313 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per collegamento marittimo regolare si intende un servizio regolare di trasporto delle merci a bordo di navi che eseguono trasporti solamente tra porti situati nel territorio doganale della Comunità e non possono provenire, essere dirette o fare scalo in nessun punto al di fuori di tale territorio o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, di un porto nel suddetto territorio.";

     13) all'articolo 313 ter, il paragrafo 1 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 3, lettera d), il primo trattino è sostituito dal seguente:

     "- sulle rotte per le quali è richiesta un'autorizzazione, non verrà effettuato nessuno scalo nei porti di paesi terzi o nelle zone franche sottoposte a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituite in porti situati nel territorio doganale della Comunità, e che non verrà effettuato alcun trasbordo in alto mare e che";

     b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Quando una nave del tipo indicato all'articolo 313 bis, paragrafo 1, è costretta da caso fortuito o forza maggiore ad effettuare un trasbordo in mare o a fare temporaneamente scalo in un porto situato in un paese terzo o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituita in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la compagnia di navigazione marittima informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo previsti nell'itinerario della nave";

     14) all'articolo 322, paragrafo 2, sono soppressi i termini "ai sensi dell'articolo 670";

     15) all'articolo 346, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente:

     "Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, l'ufficio di garanzia trattiene l'originale dell'atto di fideiussione e non viene presentata alcuna copia su carta all'ufficio di partenza.";

     16) all'articolo 347 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

     "3 bis Qualora l'ufficio di garanzia e gli uffici di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all'ufficio di garanzia tutte le informazioni dettagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, secondo le modalità decise dalle autorità doganali.";

     17) all'articolo 359, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato 46. Qualora, tuttavia, l'ufficio di partenza e l'ufficio di passaggio procedano allo scambio di dati relativi al transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun avviso di passaggio.";

     18) All'articolo 365 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

     "1 bis Ove si applichino le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7 e le autorità doganali degli Stati membri di partenza non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione, esse informano l'obbligato principale e gli chiedono di fornire la prova della conclusione del regime.";

     19) all'articolo 366, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente:

     "Ove si applichino le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, le autorità doganali avviano altresì immediatamente la procedura di ricerca ogniqualvolta non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione o il messaggio 'risultati del controllo' entro sei giorni dal ricevimento del messaggio di arrivo previsto.";

     20) è inserito l'articolo 368 bis seguente:

     "Articolo 368 bis

     Qualora l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza siano situati in Stati membri diversi, i messaggi da utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.";

     21) l'articolo 369 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 369

     Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza notifica l'operazione di transito comunitario all'ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.";

     22) è inserito l'articolo 369 bis seguente:

     "Articolo 369 bis

     L'ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito previsto inviato dall'ufficio di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effettuati sulla base del messaggio di transito previsto. Il passaggio viene notificato all'ufficio di partenza attraverso il messaggio 'notifica di attraversamento della frontiera'. Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.";

     23) all'articolo 379, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

     "Ai fini dell'applicazione del primo comma, si calcola l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere per ciascuna operazione di transito. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l'importo sia pari a 7000 EUR salvo che, sulla base di altre informazioni note alle autorità doganali, venga fissato un importo diverso.";

     24) all'articolo 383, paragrafo 2, è aggiunto il secondo comma seguente:

     "Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun certificato all'ufficio di partenza.";

     25) all'articolo 408, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) ad inviare senza indugio all'ufficio di destinazione gli esemplari nn. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalandone, tranne qualora tali informazioni vengano comunicate per via informatica, la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti.";

     26) è inserito l'articolo 408 bis seguente:

     "Articolo 408 bis

     1. Qualora l'ufficio di destinazione applichi le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, lo status di destinatario autorizzato può essere accordato ad un soggetto che, oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 373, comunichi con le autorità doganali mediante procedimenti informatici.

     2. Il destinatario autorizzato informa l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci prima dello scarico.

     3. L'autorizzazione indica segnatamente le modalità e il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve il messaggio di arrivo previsto dall'ufficio di destinazione ai fini dell'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 371.";

     27) all'articolo 427, paragrafo 2, sono soppressi i termini "ai sensi dell'articolo 670, lettera g)";

     28) nella parte II, il titolo III (articoli da 496 a 787) è sostituito dal seguente:

     "TITOLO III

     REGIMI DOGANALI ECONOMICI

     CAPITOLO 1

     Disposizioni di base comuni a diversi regimi

     Sezione 1

     Definizioni

     Articolo 496

     Ai fini del presente titolo si intende per:

     a) 'regime': il regime doganale economico;

     b) 'autorizzazione': l'autorizzazione a beneficiare del regime rilasciata dalla autorità doganale;

     c) 'autorizzazione unica': un'autorizzazione per la quale sono competenti diverse amministrazioni doganali, rilasciata per il vincolo e/o l'appuramento del regime doganale, o per consentire operazioni di immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive;

     d) 'titolare': il titolare di un'autorizzazione;

     e) 'ufficio di controllo': l'ufficio doganale abilitato dall'autorizzazione a controllare il regime;

     f) 'ufficio di vincolo': l'ufficio o gli uffici doganali, abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime indicato;

     g) 'ufficio di appuramento': l'ufficio o gli uffici doganali abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci, dopo il loro vincolo a un regime doganale, una nuova destinazione doganale ammessa o, in caso di perfezionamento passivo, la dichiarazione di immissione in libera pratica;

     h) 'traffico triangolare': il traffico nel quale l'ufficio di appuramento è diverso dall'ufficio di vincolo;

     i) 'contabilità': la documentazione commerciale, fiscale o contabile tenuta dal titolare di un'autorizzazione o per suo conto;

     j) 'scritture': i dati, su qualsiasi supporto, contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari alle autorità doganali per vigilare sul regime e per controllarlo, con particolare riguardo ai flussi e ai cambiamenti relativi alla posizione delle merci; nel caso del regime di deposito doganale le scritture sono denominate contabilità di magazzino;

     k) 'prodotti compensatori principali': i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali il regime è stato autorizzato;

     l) 'prodotti compensatori secondari': i prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali indicati nell'autorizzazione risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento;

     m) 'termine per l'appuramento': il termine entro il quale alle merci o ai prodotti dev'essere stata assegnata una nuova destinazione doganale ammessa, eventualmente anche al fine di richiedere il rimborso dei dazi all'importazione dopo il perfezionamento attivo (sistema di rimborso) o per beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo.

     Sezione 2

     Domanda di autorizzazione

     Articolo 497

     1. La domanda di autorizzazione è fatta per iscritto mediante il modello di cui all'allegato 67.

     2. Le autorità doganali possono permettere che il rinnovo o la modificazione di un'autorizzazione siano richiesti mediante semplice domanda scritta.

     3. Nei casi seguenti, la domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante una dichiarazione doganale per iscritto o mediante procedimento informatico secondo la procedura normale:

     a) per il regime di perfezionamento attivo, quando, conformemente all'articolo 539, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte, ad eccezione delle domande che riguardano merci equivalenti;

     b) per la trasformazione sotto controllo doganale, quando, conformemente all'articolo 552, paragrafo 1, primo comma, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte;

     c) per il regime di ammissione temporanea, compreso l'uso di un carnet ATA o CPD;

     d) per il perfezionamento passivo, quando l'operazione di perfezionamento riguarda riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, nei casi seguenti:

     i) per l'immissione in libera pratica nel quadro del perfezionamento passivo, mediante l'impiego del sistema degli scambi standard con importazione anticipata;

     ii) per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, quando l'autorizzazione esistente non prevede il ricorso a tale sistema e le autorità doganali ne consentono la modificazione;

     iii) per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo, se l'operazione di perfezionamento riguarda merci che non hanno carattere commerciale.

     La domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale orale di ammissione temporanea secondo l'articolo 229, previa presentazione del documento in conformità dell'articolo 499, terzo comma.

     Detta domanda può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale di ammissione temporanea fatta con altro atto, in conformità dell'articolo 232, paragrafo 1.

     4. Nel caso dell'autorizzazione unica la domanda va presentata in conformità del paragrafo 1, tranne che per l'ammissione temporanea.

     5. Le autorità doganali possono richiedere che le domande di ammissione temporanea in esonero totale in conformità dell'articolo 578 siano presentate secondo le disposizioni del paragrafo 1.

     Articolo 498

     La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 497 è presentata alle seguenti autorità doganali:

     a) per il regime di deposito doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi destinati ad essere riconosciuti come depositi doganali o per i luoghi in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente;

     b) per il regime di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di perfezionamento;

     c) per il regime di ammissione temporanea, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui le merci saranno utilizzate, fatto salvo l'articolo 580, paragrafo 1, secondo comma;

     d) per il regime di perfezionamento passivo, alle autorità doganali responsabili per il luogo in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.

     Articolo 499

     Se le informazioni fornite nella domanda sono ritenute inadeguate, le autorità doganali possono chiedere informazioni ulteriori al richiedente.

     In particolare, se la domanda è effettuata mediante una dichiarazione doganale, le autorità doganali dispongono, salvo il disposto dell'articolo 220, che alla domanda stessa venga allegato un documento redatto dal dichiarante, recante le seguenti indicazioni, ove queste siano ritenute necessarie e non possano essere annotate sul formulario utilizzato per la dichiarazione scritta:

     a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;

     b) natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o dell'utilizzazione delle merci;

     c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti compensatori o trasformati e mezzi d'identificazione;

     d) codici relativi alle condizioni economiche, in conformità dell'allegato 70;

     e) tasso di rendimento o modalità per la sua determinazione;

     f) termine previsto dell'appuramento del regime;

     g) ufficio di appuramento proposto;

     h) luogo di perfezionamento o di utilizzazione;

     i) formalità di trasferimento proposte;

     j) nel caso di dichiarazione doganale orale, il valore e la quantità delle merci;

     Quando il documento di cui al secondo comma è presentato tramite dichiarazione doganale orale per l'ammissione temporanea, esso viene emesso in due copie, una delle quali viene vistata dalle autorità doganali e consegnata al dichiarante.

     Sezione 3

     Autorizzazione unica

     Articolo 500

     1. Qualora sia richiesta un'autorizzazione unica, essa viene fornita previo accordo delle autorità interessate, secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. Nel caso di ammissione temporanea, la domanda viene presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo di prima utilizzazione, salvo il disposto dell'articolo 580, paragrafo 1, secondo comma.

     Negli altri casi essa è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità del richiedente che consente di facilitare i controlli mediante verifiche dei regimi e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni di immagazzinamento, perfezionamento, di trasformazione o esportazione temporanea interessate dall'autorizzazione.

     3. Le autorità doganali designate secondo il paragrafo 2 trasmettono la richiesta e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate che ne accusano ricezione entro quindici giorni.

     Le altre autorità doganali interessate comunicano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di autorizzazione. Se non viene raggiunto un accordo sulle obiezioni comunicate entro detto termine, la domanda è respinta in relazione a tali obiezioni.

     4. L'autorità doganale può rilasciare l'autorizzazione se entro trenta giorni non le sono state comunicate obiezioni sul progetto di autorizzazione.

     L'autorità doganale invia copia dell'autorizzazione oggetto della consultazione a tutte le altre autorità doganali interessate.

     Articolo 501

     1. Quando i criteri e le condizioni per la concessione di un'autorizzazione unica formano oggetto di un accordo generale tra due o più amministrazioni doganali, tali amministrazioni possono altresì concordare di sostituire l'accordo preventivo di cui all'articolo 500, paragrafo 1 e la comunicazione di cui all'articolo 500, paragrafo 2, secondo comma, mediante una semplice notificazione.

     2. La notificazione è sempre sufficiente nei seguenti casi:

     a) quando un'autorizzazione unica è oggetto di rinnovo, modificazione minore, annullamento o revoca;

     b) quando la richiesta di autorizzazione unica riguarda l'ammissione temporanea e non dev'essere inoltrata mediante il formulario di cui all'allegato 67.

     3. La notificazione è necessaria nei seguenti casi:

     a) l'unico elemento che riguarda le diverse amministrazioni doganali è il traffico triangolare nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo, senza l'uso dei bollettini d'informazione ricapitolativi;

     b) vengono utilizzati carnet ATA o CPD;

     c) l'autorizzazione di ammissione temporanea viene concessa mediante l'accettazione di una dichiarazione orale o di una dichiarazione fatta con altro atto.

     Sezione 4

     Condizioni economiche

     Articolo 502

     1. L'autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche salvo quando queste sono considerate soddisfatte a norma del capitolo 3, 4 o 6.

     2. Per il regime di perfezionamento attivo (capitolo 3), l'esame delle condizioni economiche accerta l'impossibilità economica di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri, descritti in dettaglio nella parte B dell'allegato 70:

     a) indisponibilità di merci prodotte nella Comunità aventi le stesse caratteristiche qualitative e tecniche delle merci da importare per le operazioni di trasformazione previste;

     b) differenze di prezzo tra le merci prodotte nella Comunità e le merci da importare;

     c) obblighi contrattuali.

     3. Per la trasformazione sotto il regime di controllo doganale (capitolo 4), l'esame delle condizioni economiche accerta se il ricorso a fonti di approvvigionamento non comunitarie contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di attività di trasformazione nella Comunità.

     4. Per il regime di perfezionamento passivo, l'esame delle condizioni economiche accerta quanto segue:

     a) che la realizzazione del perfezionamento al di fuori della Comunità non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei trasformatori comunitari;

     b) o che il perfezionamento nella Comunità sia economicamente impossibile oppure non realizzabile per motivi tecnici o a causa di obblighi contrattuali.

     Articolo 503

     L'esame delle condizioni economiche può essere eseguito di concerto con la Commissione nei casi seguenti:

     a) se le autorità doganali interessate intendono procedere a una consultazione prima o dopo aver concesso un'autorizzazione;

     b) se un'altra amministrazione doganale solleva un'obiezione su un'autorizzazione già concessa;

     c) su iniziativa della Commissione.

     Articolo 504

     1. Qualora venga avviato un esame a norma dell'articolo 503, la pratica viene trasmessa alla Commissione, unitamente ai risultati dell'esame già eseguito.

     2. La Commissione accusa immediata ricezione o informa del caso le autorità doganali interessate, qualora agisca di sua iniziativa. La Commissione stabilisce, di concerto con queste ultime, se il comitato debba eseguire un esame delle condizioni economiche.

     3. Qualora il caso sia sottoposto al comitato, le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare, dell'avvio di tale procedura e, se la trattazione della domanda è ancora in corso, della sospensione dei termini di cui all'articolo 506.

     4. Le conclusioni del comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali interessate e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni o richieste simili.

     Tali conclusioni possono comprendere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Sezione 5

     Decisione di autorizzazione

     Articolo 505

     L'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità doganali competenti come segue:

     a) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 1, utilizzando il modello di cui all'allegato 67;

     b) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 3, accettando la dichiarazione doganale;

     c) per una domanda di rinnovo o di modificazione, mediante qualsiasi atto appropriato.

     Articolo 506

     Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del mancato rilascio, entro trenta giorni (o sessanta giorni, nel caso del regime di deposito doganale) dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui dette autorità ricevono le informazioni necessarie o le informazioni supplementari richieste.

     I suddetti termini non si applicano nel caso di un'autorizzazione unica, salvo quando questa sia concessa in conformità dell'articolo 501.

     Articolo 507

     1. Salvo il disposto dell'articolo 508, un'autorizzazione è valida a decorrere dalla data del rilascio o da una data successiva indicata sull'autorizzazione. Nel caso di un deposito privato, le autorità doganali possono, in via eccezionale, comunicare il loro assenso all'uso del regime prima dell'effettiva concessione dell'autorizzazione.

     2. Le autorizzazioni concesse nell'ambito del regime di deposito doganale non sono soggette a limiti di validità.

     3. In caso di perfezionamento attivo, passivo o trasformazione sotto controllo doganale, la durata di validità non supera i tre anni a decorrere dalla data dalla quale l'autorizzazione è valida, salvo in casi debitamente giustificati.

     4. In deroga al paragrafo 3, per le merci nell'ambito del perfezionamento attivo, di cui all'allegato 73, parte A, la durata di validità non può essere superiore a sei mesi.

     Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (*), la durata di validità non può essere superiore a tre mesi.

     Articolo 508

     1. Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione ad efficacia retroattiva per tutti i regimi doganali, tranne per il regime del deposito doganale.

     Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

     2. In caso di rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, un'autorizzazione ad efficacia retroattiva può essere concessa dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.

     3. L'efficacia retroattiva può, in casi eccezionali, essere estesa non oltre ad un anno prima della data di presentazione della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica e purché sussistano le seguenti condizioni:

     a) la domanda non deve implicare alcuna manovra fraudolenta né manifesta negligenza;

     b) non deve essere superato il periodo di validità che sarebbe stato concesso a norma dell'articolo 507;

     c) le scritture del richiedente devono confermare che sono state soddisfatte tutte le condizioni del regime e, se del caso, che le merci possano essere identificate per i periodi interessati e che tali scritture consentano il controllo del regime;

     d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidazione della dichiarazione.

     Sezione 6

     Altre disposizioni sul funzionamento del regime

     Sottosezione 1

     Disposizioni generali

     Articolo 509

     1. Le misure di politica commerciale previste da norme comunitarie sono applicate all'atto del vincolo al regime delle merci non comunitarie, soltanto se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

     2. Quando sono immessi in libera pratica i prodotti compensatori, diversi da quelli indicati nell'allegato 75, ottenuti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci di importazione.

     3. Quando i prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale sono immessi in libera pratica, le misure di politica commerciale relative a tali prodotti sono applicate soltanto laddove le merci di importazione siano soggette a tali misure.

     4. Se le norme comunitarie prevedono misure specifiche di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti compensatori immessi in libera pratica a seguito del perfezionamento passivo:

     - che hanno conservato l'origine comunitaria ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice,

     - che hanno formato oggetto di riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard,

     - ottenuti nel quadro di operazioni di perfezionamento complementari effettuate conformemente all'articolo 123 del codice.

     Articolo 510

     Salvo il disposto dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice, l'ufficio di controllo può consentire che la dichiarazione doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso da quelli indicati nell'autorizzazione. L'ufficio di controllo stabilisce le modalità in base alle quali deve essere informato.

     Sottosezione 2

     Trasferimenti

     Articolo 511

     L'autorizzazione precisa se, e a quali condizioni, le merci o i prodotti posti sotto regime sospensivo possono circolare tra diversi luoghi o verso la sede di un altro titolare, senza appuramento del regime (trasferimento), purché, in casi diversi dall'ammissione temporanea, vengano tenute scritture.

     Il trasferimento non è possibile quando il luogo di partenza o di arrivo delle merci è un deposito di tipo B.

     Articolo 512

     1. Il trasferimento di merci tra diversi luoghi previsti nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza formalità doganali.

     2. Il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo alla sede o al luogo di utilizzazione del titolare o dell'operatore, può essere effettuato sotto scorta della dichiarazione di vincolo al regime.

     3. Il trasferimento di merci all'ufficio di uscita in vista della loro riesportazione può essere effettuato nell'ambito del regime. In questo caso, il regime non viene appurato fino a quando le merci o i prodotti dichiarati per la riesportazione non siano effettivamente usciti dal territorio doganale della Comunità.

     Articolo 513

     Il trasferimento tra titolari può avvenire soltanto quando il secondo titolare si avvale di un'autorizzazione alla domiciliazione per vincolare al regime le merci o i prodotti trasferiti. La notificazione alle autorità doganali e l'iscrizione delle merci o dei prodotti nella contabilità di cui all'articolo 266 sono effettuate al momento del loro arrivo alla sede del secondo titolare. Non è richiesta alcuna dichiarazione supplementare.

     Il trasferimento tra titolari può anche aver luogo quando, nel regime di ammissione temporanea, il secondo titolare vincola le merci al regime per mezzo di una dichiarazione doganale scritta, secondo la procedura normale.

     Le formalità da espletare sono descritte all'allegato 68. A seguito del ricevimento delle merci o prodotti, il secondo titolare è obbligato a vincolarli al regime.

     Articolo 514

     Il trasferimento delle merci a rischio più elevato ai sensi dell'allegato 44 quater è soggetto alla prestazione di una garanzia a condizioni equivalenti a quelle stabilite per il regime di transito.

     Sottosezione 3

     Scritture

     Articolo 515

     Le autorità doganali chiedono al titolare, all'operatore o al depositario designato di tenere scritture, tranne che per l'ammissione temporanea oppure quando non lo ritengano necessario.

     Le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione delle scritture con una contabilità esistente nella quale siano indicati gli elementi necessari.

     L'ufficio di controllo può esigere che venga effettuato l'inventario della totalità o di parte delle merci vincolate al regime.

     Articolo 516

     Le scritture di cui all'articolo 515 e, laddove richiesto, quelle di cui all'articolo 581, paragrafo 2, relative all'ammissione temporanea contengono le seguenti informazioni:

     a) le informazioni indicate nelle caselle dell'elenco minimo contenuto nell'allegato 37 per la dichiarazione di vincolo al regime;

     b) gli elementi delle dichiarazioni attraverso i quali le merci sono assegnate a una destinazione doganale ammessa che appura il regime;

     c) la data e i riferimenti di altri documenti doganali e di qualsiasi altro documento relativo al vincolo e all'appuramento;

     d) la natura delle operazioni di perfezionamento o di trasformazione, i tipi di manipolazione o utilizzazione temporanea;

     e) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;

     f) le indicazioni che consentono il controllo delle merci, inclusi la loro ubicazione e gli eventuali trasferimenti;

     g) le descrizioni commerciali e tecniche necessarie a identificare le merci;

     h) le informazioni che consentono il controllo dei movimenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento attivo con utilizzo di merci equivalenti.

     L'autorità doganale può tuttavia rinunciare a richiedere alcune delle informazioni di cui al primo comma laddove ciò non influisca negativamente sul controllo o la sorveglianza del regime per le merci da immagazzinare, sottoporre a lavorazione, trasformare o utilizzare.

     Sottosezione 4

     Tasso di rendimento e modalità di calcolo

     Articolo 517

     1. Quando necessario ai fini del regime di cui ai capitoli 3, 4 o 6, un tasso di rendimento o il metodo per la determinazione di tale tasso, ivi compreso un tasso medio, è precisato nell'autorizzazione o all'atto del vincolo al regime. Tale tasso è calcolato, nella misura del possibile, sulla base delle informazioni relative alla produzione o dei dati tecnici o, in loro mancanza, dei dati relativi a operazioni della stessa natura.

     2. In casi particolari, le autorità doganali possono fissare il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime ma prima che queste vengano assegnate a una nuova destinazione doganale ammessa.

     3. I tassi di rendimento forfettari stabiliti per il regime di perfezionamento attivo all'allegato 69 si applicano alle operazioni citate nello stesso allegato.

     Articolo 518

     1. La ripartizione delle merci d'importazione o di temporanea esportazione nei prodotti compensatori viene calcolata per uno dei seguenti fini:

     - determinare i dazi all'importazione da riscuotere,

     - determinare l'importo da detrarre quando sorga un'obbligazione doganale,

     - applicare le misure di politica commerciale.

     I calcoli sono eseguiti conformemente al metodo della chiave quantitativa, o, secondo il caso, al metodo della chiave valore o a qualsiasi altro metodo che produca risultati simili.

     Ai fini dei calcoli, i prodotti trasformati o intermedi sono assimilati ai prodotti compensatori.

     2. Il metodo della chiave quantitativa si applica nei seguenti casi:

     a) se un solo tipo di prodotto compensatore si ottiene da operazioni di perfezionamento; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di prodotti compensatori rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale sarà proporzionale a una percentuale determinata della quantità totale dei prodotti compensatori;

     b) se diversi tipi di prodotti compensatori si ottengono da operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti compensatori si trovano tutti gli elementi delle merci d'importazione o di temporanea esportazione; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale deve essere proporzionale ai rapporti seguenti:

     i) al rapporto tra questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, e la quantità complessiva dei prodotti compensatori;

     ii) al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali insorge un'obbligazione doganale e la quantità complessiva dei prodotti compensatori della stessa specie.

     Nel decidere se sussistono le condizioni per l'applicazione del metodo di cui alle lettere a) o b), non vengono prese in considerazione le perdite. Salvo il disposto dell'articolo 862, per 'perdite' s'intende la parte di merci d'importazione o di temporanea esportazione che viene distrutta o che scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura. Nell'ambito del perfezionamento passivo sono considerate perdite i prodotti compensatori secondari che costituiscono cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.

     3. Il metodo della chiave valore si applica quando non sussistono le condizioni di applicazione del metodo della chiave quantitativa.

     La quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale è proporzionale ai seguenti valori:

     a) al valore di questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, espresso in percentuale del valore complessivo di tutti i prodotti compensatori;

     b) al valore dei prodotti compensatori per il quale insorge un'obbligazione doganale espresso in percentuale del valore complessivo dei prodotti compensatori della stessa specie.

     Il valore di ciascuno dei diversi prodotti compensatori da utilizzare per l'applicazione della chiave valore è il prezzo di vendita nella Comunità 'franco fabbrica' recente o il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o simili, purché detti prezzi non siano stati influenzati da legami tra acquirente e venditore.

     4. Qualora non possa essere accertato conformemente al paragrafo 3, il valore è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.

     Sottosezione 5

     Interessi compensatori

     Articolo 519

     1. Quando sorga un'obbligazione doganale relativa a prodotti compensatori o merci d'importazione nell'ambito del perfezionamento attivo o dell'ammissione temporanea, è dovuto un interesse compensativo sull'importo dei dazi all'importazione per il periodo considerato.

     2. Si applicano i tassi d'interesse a tre mesi del mercato monetario pubblicati nell'allegato statistico del bollettino mensile della Banca centrale europea.

     Il tasso da applicare è quello vigente due mesi prima del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale e per lo Stato membro in cui ha avuto luogo, o avrebbe dovuto aver luogo, la prima operazione o utilizzazione secondo quanto previsto nell'autorizzazione.

     3. Gli interessi sono applicati per mese civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali è sorta l'obbligazione doganale. Il termine scade l'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale.

     Nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso), quando è richiesta l'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il rimborso o lo sgravio dei dazi.

     4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi seguenti:

     a) quando il periodo da prendere in considerazione è inferiore a un mese;

     b) quando l'importo dell'interesse compensativo applicabile non supera i 20 EUR per obbligazione doganale insorta;

     c) quando sorga un'obbligazione doganale per consentire la concessione di un trattamento tariffario preferenziale previsto da un accordo, stipulato tra la Comunità e un paese terzo, sulle importazioni in tale paese;

     d) quando i residui e i rottami derivanti da una distruzione vengano immessi in libera pratica;

     e) quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari elencati all'allegato 75, nella misura in cui questi corrispondano, proporzionalmente, alle quantità di prodotti compensatori principali esportate;

     f) quando sorga un'obbligazione doganale a seguito di un'immissione in libera pratica chiesta a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, nella misura in cui i dazi all'importazione pagabili sui prodotti in questione non siano ancora stati effettivamente rimborsati o sgravati;

     g) quando il titolare dell'autorizzazione richieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, che non implicano alcuna negligenza né manovra fraudolenta da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione;

     h) quando sorga un'obbligazione doganale e sia fornita una garanzia costituita da un deposito in contanti fino a concorrenza di tale obbligazione;

     i) quando sorga un'obbligazione doganale conformemente all'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del codice o a seguito dell'immissione in libera pratica di merci che sono state vincolate al regime di ammissione temporanea a norma degli articoli da 556 a 561, 563, 565, 568, 573 lettera b) e 576 del presente regolamento.

     5. Nel caso di operazioni di perfezionamento attivo in cui il numero delle merci d'importazione e/o dei prodotti compensatori rende economicamente impraticabile l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, le autorità doganali, su richiesta della persona interessata, possono consentire l'uso di metodi semplificati di calcolo degli interessi compensativi che danno risultati simili.

     Sottosezione 6

     Appuramento

     Articolo 520

     1. Se le merci d'importazione o di temporanea esportazione sono state vincolate fruendo della stessa autorizzazione, ma sulla base di due o più dichiarazioni:

     - a un regime sospensivo, l'assegnazione di una nuova destinazione doganale ammessa alle merci o ai prodotti è considerata appurare il regime per le merci d'importazione in questione vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie,

     - a un regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) o di perfezionamento passivo, i prodotti compensatori sono considerati ottenuti rispettivamente dalle merci d'importazione o di temporanea esportazione in questione, vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie.

     L'applicazione del primo comma non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all'importazione.

     Il titolare può chiedere che l'appuramento venga effettuato in relazione a specifiche merci d'importazione o di temporanea esportazione.

     2. Qualora merci vincolate al regime si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, l'autorità doganale può accettare che il titolare fornisca la prova dell'effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa. Se il titolare non può fornire tale prova, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata in rapporto alla quantità di merci vincolata al regime, della stessa specie, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.

     Articolo 521

     1. Entro la scadenza del termine di appuramento, indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione in conformità dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del codice,

     - in caso di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di perfezionamento sotto controllo doganale, il conto di appuramento dev'essere presentato all'ufficio di controllo entro trenta giorni,

     - in caso di perfezionamento attivo (sistema del rimborso), la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione dev'essere presentata all'ufficio di controllo entro sei mesi.

     Quando circostanze particolari lo giustifichino, l'autorità doganale può prorogare tale termine anche oltre la scadenza prevista.

     2. Il conto di appuramento o la domanda di rimborso contengono le seguenti indicazioni, salvo che l'ufficio di controllo disponga altrimenti:

     a) gli estremi dell'autorizzazione;

     b) la quantità per specie delle merci d'importazione per le quali si richiede l'appuramento, il rimborso o lo sgravio delle merci d'importazione vincolate al regime nell'ambito del traffico triangolare;

     c) il codice NC delle merci d'importazione;

     d) le aliquote dei dazi all'importazione cui le merci d'importazione sono soggette e, se del caso, il loro valore in dogana;

     e) il riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime delle merci d'importazione;

     f) il tipo e la quantità dei prodotti compensatori o trasformati o delle merci tal quali e la destinazione doganale ammessa alla quale essi sono stati assegnati con riferimento alle dichiarazioni, agli altri documenti doganali o a qualsiasi altro documento relativo e ai termini di appuramento corrispondenti;

     g) il valore dei prodotti compensatori o trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;

     h) il tasso di rendimento;

     i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare, da rimborsare o da abbonare e, se del caso, l'ammontare degli interessi compensativi da pagare; se tale ammontare si riferisce all'applicazione dell'articolo 546, ne è fatta menzione;

     j) in caso di trasformazione sotto controllo doganale, il codice NC dei prodotti trasformati e gli elementi necessari per l'accertamento del valore in dogana.

     3. L'ufficio di controllo può procedere alla compilazione del conto di appuramento.

     Sezione 7

     Cooperazione amministrativa

     Articolo 522

     Le autorità doganali comunicano le seguenti informazioni alla Commissione, nei casi, entro i termini e secondo le modalità indicati nell'allegato 70:

     a) per il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale:

     i) le autorizzazioni concesse;

     ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche;

     b) per il perfezionamento passivo:

     i) le autorizzazioni concesse conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;

     ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.

     La Commissione mette le suddette informazioni a disposizione delle amministrazioni doganali.

     Articolo 523

     Affinché le informazioni utili siano a disposizione degli altri uffici doganali implicati nell'applicazione del regime, possono essere emessi i seguenti bollettini d'informazione, figuranti all'allegato 71, su richiesta della persona interessata o su iniziativa dell'autorità doganale, a meno che quest'ultima non convenga altri mezzi per lo scambio di informazioni:

     a) per il regime del deposito doganale, il bollettino d'informazione INF 8, al fine di comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale relativi alle merci prima delle manipolazioni usuali;

     b) per il regime del perfezionamento attivo:

     i) il bollettino INF 1, per la comunicazione delle informazioni sull'ammontare dei dazi, gli interessi compensativi e la garanzia, nonché sulle misure di politica commerciale;

     ii) il bollettino INF 9, per la comunicazione delle informazioni sui prodotti compensatori da assegnare a una destinazione doganale ammessa in traffico triangolare;

     iii) il bollettino INF 5, per la comunicazione delle informazioni sull'esportazione anticipata in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione dai dazi all'importazione;

     iv) il bollettino INF 7, per la comunicazione delle informazioni che consentano il rimborso o lo sgravio dei dazi nel quadro del sistema di rimborso;

     c) per il regime dell'ammissione temporanea, il bollettino INF 6, per comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale o dell'ammontare dei dazi già riscossi in relazione alle merci trasportate;

     d) per il regime del perfezionamento passivo, il bollettino INF 2, per comunicare le informazioni sulle merci d'esportazione temporanea in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.

     CAPITOLO 2

     Deposito doganale

     Sezione 1

     Disposizioni generali

     Articolo 524

     Ai fini del presente capitolo, in relazione ai prodotti agricoli, si intende per 'merci con prefinanziamento' qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata tal quale fruendo del pagamento anticipato di un ammontare pari alla restituzione all'esportazione, quando tale pagamento sia previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (**).

     Articolo 525

     1. I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:

     a) tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario;

     b) tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante;

     c) tipo F, se sono gestiti dall'autorità doganale.

     2. Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:

     a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;

     b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;

     c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).

     3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E può prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.

     Sezione 2

     Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione

     Articolo 526

     1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale designa i locali o altri spazi ben delimitati, riconosciuti come depositi doganali di tipo A, B, C o D. L'autorità doganale può anche riconoscere i magazzini di deposito temporaneo come depositi di uno di tali tipi oppure gestirli come un deposito di tipo F.

     2. La medesima ubicazione non può essere autorizzata contemporaneamente per più di un deposito doganale.

     3. Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l'autorizzazione può prevedere che esse siano depositate in locali appositamente attrezzati per riceverle.

     4. I depositi doganali di tipo A, C, D ed E possono essere riconosciuti come depositi di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione (***).

     5. La concessione delle autorizzazioni uniche è possibile solo per i depositi doganali privati.

     Articolo 527

     1. Possono essere concesse autorizzazioni soltanto se le manipolazioni usuali previste o le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale delle merci non sono predominanti rispetto all'attività di immagazzinamento di merci.

     2. Non possono essere concesse autorizzazioni se i locali di deposito doganale o gli impianti di stoccaggio in cui si trovano le merci vincolate al regime sono utilizzate per la vendita al dettaglio.

     L'autorizzazione può essere tuttavia concessa nei casi seguenti, se le merci sono vendute al dettaglio in esenzione dai dazi all'importazione:

     a) a viaggiatori nell'ambito del traffico verso paesi terzi;

     b) nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;

     c) a membri delle organizzazioni internazionali o alle forze NATO.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, secondo trattino, del codice, l'autorità doganale, nel valutare se gli oneri amministrativi derivanti dal regime del deposito doganale siano o meno sproporzionati rispetto alle necessità economiche in questione, tengono conto, in particolare, del tipo di deposito e delle relative procedure pertinenti.

     Sezione 3

     Contabilità di magazzino

     Articolo 528

     1. Nei depositi doganali di tipo A, C, D ed E, il depositario è la persona incaricata di tenere la contabilità di magazzino.

     2. Nei depositi doganali di tipo F le scritture doganali tenute dall'ufficio doganale che gestisce il deposito sostituiscono la contabilità di magazzino.

     3. Nel caso dei depositi doganali di tipo B, l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime in sostituzione della contabilità di magazzino.

     Articolo 529

     1. La contabilità di magazzino deve mostrare in qualsiasi momento le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale. Il depositario, entro i termini stabiliti dall'autorità doganale, presenta un inventario di tali merci all'ufficio di controllo.

     2. In caso di applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2, del codice, il valore in dogana delle merci prima delle manipolazioni usuali figura nella contabilità di magazzino.

     3. Nella contabilità di magazzino figurano le informazioni sulla rimozione temporanea delle merci e sull'immagazzinamento comune di merci conformemente all'articolo 534, paragrafo 2.

     Articolo 530

     1. Se le merci sono vincolate al regime del deposito doganale di tipo E, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando le merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare.

     2. Se il deposito doganale serve allo stesso tempo da magazzino di deposito temporaneo, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime.

     3. L'iscrizione nella contabilità di magazzino relativa all'appuramento del regime viene effettuata al più tardi al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalle installazioni di stoccaggio.

     Sezione 4

     Altre disposizioni sul funzionamento del regime

     Articolo 531

     Le merci non comunitarie possono essere sottoposte alle manipolazioni usuali elencate all'allegato 72.

     Articolo 532

     La rimozione temporanea di merci è autorizzata per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere concessa una proroga.

     Articolo 533

     L'autorizzazione ad effettuare manipolazioni usuali o a rimuovere temporaneamente le merci da un deposito doganale è richiesta caso per caso e per iscritto all'ufficio di controllo. La domanda contiene tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime.

     Tale specifica autorizzazione può essere altresì concessa nell'ambito dell'autorizzazione al regime di deposito doganale. In tal caso, l'ufficio di controllo dovrà essere informato, nella forma da questi stabilita, che verranno eseguite le manipolazioni autorizzate o che verrà operata una rimozione temporanea.

     Articolo 534

     1. Se merci comunitarie vengono immagazzinate nei locali di un deposito doganale o in installazioni di stoccaggio utilizzate per merci vincolate al regime di deposito doganale, possono essere previste specifiche modalità d'identificazione di tali merci, in particolare per distinguerle dalle merci vincolate al regime di deposito doganale immagazzinate negli stessi locali o installazioni.

     2. Le autorità doganali possono autorizzare l'immagazzinamento comune quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle merci con prefinanziamento.

     Le merci oggetto di immagazzinamento comune rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche.

     3. Per la dichiarazione a un'utilizzazione o destinazione doganale autorizzata, le merci oggetto di un immagazzinamento comune, nonché, in circostanze particolari, le merci identificabili conformi al paragrafo 2, secondo comma, possono essere considerate sia comunitarie che non comunitarie.

     L'applicazione del primo comma non può però condurre ad assegnare una data posizione doganale ad una quantità di merci superiore a quella effettivamente immagazzinata nel deposito doganale o nelle strutture di immagazzinamento, con quella posizione, al momento della rimozione delle merci dichiarate per una destinazione doganale.

     Articolo 535

     1. Quando vengono eseguite operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di deposito doganale o in impianti di stoccaggio, le disposizioni dell'articolo 534 si applicano, in quanto compatibili, alle merci vincolate a tali regimi.

     Quando, tuttavia, si tratta di operazioni di perfezionamento attivo senza ricorso all'equivalenza o di operazioni di trasformazione sotto controllo doganale, le disposizioni dell'articolo 534 relative all'immagazzinamento comune non si applicano nei confronti delle merci comunitarie.

     2. Le annotazioni nelle scritture devono consentire alle autorità doganali di verificare in qualsiasi momento la situazione esatta di tutte le merci o prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

     CAPITOLO 3

     Perfezionamento attivo

     Sezione 1

     Disposizioni generali

     Articolo 536

     Ai fini del presente capitolo si intende per:

     a) 'esportazione anticipata': il sistema che consente che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati prima che siano vincolate al regime, con il sistema della sospensione, le merci d'importazione;

     b) 'lavorazione per conto': qualsiasi lavorazione di merci d'importazione messe direttamente o indirettamente a disposizione del titolare, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di un committente stabilito in un paese terzo e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di perfezionamento.

     Sezione 2

     Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione

     Articolo 537

     L'autorizzazione viene concessa soltanto se il richiedente intende riesportare od esportare prodotti compensatori principali.

     Articolo 538

     L'autorizzazione può essere altresì concessa per le merci di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino, del codice, ad esclusione delle merci seguenti:

     a) carburanti, fonti energetiche, diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti compensatori o per la rilevazione di difetti nelle merci d'importazione che necessitano di riparazioni;

     b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori;

     c) materiali e attrezzature.

     Articolo 539

     Le condizioni economiche si considerano osservate tranne quando la domanda riguardi merci d'importazione elencate nell'allegato 73.

     Tuttavia, nei casi seguenti le condizioni economiche si considerano osservate anche quando la domanda riguarda merci d'importazione di cui all'allegato 73:

     a) se la domanda riguarda:

     i) operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;

     ii) un contratto di lavorazione per conto;

     iii) la trasformazione di prodotti compensatori ottenuti a seguito di un perfezionamento effettuato nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;

     iv) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;

     v) una riparazione;

     vi) la trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19;

     b) se il valore globale di tali merci di importazione non eccede, per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre, l'importo di 150000 EUR;

     c) se, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (****), la domanda riguarda merci d'importazione elencate nella parte A dell'allegato 73 e il richiedente presenta un documento rilasciato da un'autorità competente che consenta il vincolo di tali merci al regime fino a concorrenza di una quantità determinata sulla base del bilancio previsionale.

     Articolo 540

     L'autorizzazione indica i mezzi e i metodi di identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori e stabilisce le condizioni per l'adeguato svolgimento delle operazioni utilizzando merci equivalenti.Tali metodi di identificazione e condizioni possono comprendere l'esame delle scritture.

     Sezione 3

     Disposizioni sul funzionamento del regime

     Articolo 541

     1. L'autorizzazione precisa se e a quali condizioni le merci equivalenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del codice, che rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'importazione, possono essere utilizzate per le operazioni di perfezionamento.

     2. Può essere ammesso che le merci equivalenti si trovino ad uno stadio di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione, purché, salvo casi eccezionali, la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare o nel luogo in cui l'operazione viene effettuata per suo conto.

     3. Alle merci di cui all'allegato 74 si applicano le disposizioni speciali previste nel medesimo.

     Articolo 542

     1. Nell'autorizzazione viene stabilito il termine per l'appuramento. Se le circostanze lo consentono, può essere concessa una proroga anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto.

     2. Quando il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate nel corso di un determinato periodo, l'autorizzazione può prevedere che il termine per l'appuramento venga automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che si trovano ancora vincolate al regime a tale data. Tuttavia, le autorità doganali possono richiedere che tali merci vengano assegnate ad una nuova destinazione doganale ammessa entro la scadenza da loro indicata.

     3. Indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione o dall'applicazione del paragrafo 2, il termine di appuramento per i seguenti prodotti compensatori o merci tal quali non può essere superiore ai seguenti:

     a) quattro mesi, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

     b) due mesi, nel caso della macellazione senza ingrasso degli animali di cui al capitolo 1 della NC;

     c) tre mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali che rientrano nei codici NC 0104 e 0105;

     d) sei mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali di cui al capitolo 1 della NC;

     e) sei mesi, nel caso della trasformazione di carni;

     f) sei mesi, in caso di trasformazione di altri prodotti agricoli del tipo di quelli ammessi a beneficiare di un pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 e trasformati in prodotti o merci indicate nell'articolo 2, lettera b) o c), del medesimo.

     Quando hanno luogo operazioni successive di trasformazione, o in circostanze eccezionali, tali termini possono essere prorogati, ove ne sia fatta domanda, purché il periodo complessivo non superi dodici mesi.

     Articolo 543

     1. In caso di esportazione anticipata, l'autorizzazione indica il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità.

     2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere i seguenti:

     a) tre mesi, per le merci soggette a un'organizzazione comune dei mercati;

     b) sei mesi, per tutte le altre merci.

     Tale termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato su richiesta debitamente motivata del titolare, purché la durata totale non sia superiore a dodici mesi. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.

     Articolo 544

     Ai fini dell'appuramento del regime o della domanda di rimborso dei dazi all'importazione, quanto segue è equiparato ad una riesportazione o ad una esportazione:

     a) la consegna di prodotti compensatori a persone che possono beneficiare delle franchigie derivanti dall'applicazione della convenzione di Vienna, del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;

     b) la consegna di prodotti compensatori alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83;

     c) la consegna di aeromobili civili; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci di importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili civili o di parti di aeromobili civili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime;

     d) la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci d'importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare con sicurezza la corretta applicazione e gestione del regime;

     e) l'attribuzione di una destinazione doganale ammessa ai prodotti compensatori secondari la cui distruzione sotto sorveglianza doganale è vietata per motivi ambientali; in tal caso, il titolare deve dimostrare che l'appuramento del regime secondo le regole ordinarie è impossibile o antieconomico.

     Sezione 4

     Disposizioni sul funzionamento del sistema della sospensione

     Articolo 545

     1. L'utilizzazione di merci equivalenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento in conformità dell'articolo 115 del codice non è soggetta alle formalità di vincolo al regime.

     2. Le merci equivalenti e i prodotti compensatori che ne derivano divengono merci non comunitarie e le merci d'importazione divengono comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di appuramento del regime.

     Se, tuttavia, le merci d'importazione vengono commercializzate prima dell'appuramento del regime, la modificazione della loro posizione avviene al momento di tale commercializzazione. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno presenti in tale momento, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare, che le merci equivalenti siano presenti in un momento successivo da loro stabilito, entro un termine ragionevole.

     3. In caso di esportazione anticipata si applica quanto segue:

     a) i prodotti compensatori divengono merci non comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione e a condizione che le merci da importare siano vincolate al regime;

     b) le merci d'importazione divengono comunitarie al momento in cui vengono vincolate al regime.

     Articolo 546

     L'autorizzazione indica se i prodotti compensatori o le merci tal quali possono essere immesse in libera pratica senza dichiarazione doganale, fatti salvi i divieti o le misure restrittive. In tal caso, esse si considerano immesse in libera pratica, se sono prive di destinazione doganale alla scadenza del periodo di appuramento.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218 paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e lo svincolo della merce concesso al momento della presentazione del conto di appuramento.

     Le merci o i prodotti divengono merci comunitarie al momento della loro commercializzazione.

     Articolo 547

     In caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, le caselle 15, 16, 34, 41 e 42 della dichiarazione si riferiscono alle merci d'importazione. Le informazioni corrispondenti possono altresì essere fornite nel bollettino INF 1 o in qualsiasi altro documento accluso alla dichiarazione.

     Articolo 548

     1. L'elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi d'importazione, conformemente all'articolo 122, lettera a), primo trattino del codice, figura nell'allegato 75.

     2. Quando prodotti compensatori diversi da quelli enumerati nell'elenco di cui all'allegato 75 vengono distrutti, essi sono considerati come riesportati.

     Articolo 549

     1. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali sono vincolati a uno dei regimi sospensivi o introdotti in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocati in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo in tal modo l'appuramento del regime, i documenti relativi alla suddetta destinazione doganale, o le scritture utilizzate o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti diciture:

     - Mercancías PA/S,

     - AF/S - varer,

     - AV/S - Waren,

     - (Omissis)

     - IP/S goods,

     - Marchandises PA/S,

     - Merci PA/S,

     - AV/S - goederen,

     - Mercadorias AA/S,

     - SJ/S - tavaroita,

     - AF/S - varor.

     2. Quando le merci d'importazione, vincolate ad un regime sono soggette a misure di politica commerciale specifiche che continuano ad applicarsi all'atto del vincolo delle merci, tal quali o sotto forma di prodotti compensatori, a uno dei regimi sospensivi, o della loro introduzione in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o della loro collocazione in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, alla dicitura di cui al paragrafo 1 si aggiunge una delle seguenti:

     - Política comercial,

     - Handelspolitik,

     - Handelspolitik,

     - (Omissis)

     - Commercial policy,

     - Politique commerciale,

     - Politica commerciale,

     - Handelspolitiek,

     - Politica comercial,

     - Kauppapolitiikka,

     - Handelspolitik.

     Sezione 5

     Disposizioni sul funzionamento del sistema del rimborso

     Articolo 550

     Quando le merci vincolate al sistema di rimborso sono assegnate a una delle destinazioni doganali ammesse di cui all'articolo 549, paragrafo 1, le diciture richieste in virtù di tale disposizione sono le seguenti:

     - Mercancías PA/R,

     - AF/T - varer,

     - AV/R - Waren,

     -(Omissis) ET/E,

     - IP/D goods,

     - Marchandises PA/R,

     - Merci PA/R,

     - AV/T - goederen,

     - Mercadorias AA/D,

     - SJ/T - tavaroita,

     - AF/R - varor.

     CAPITOLO 4

     Trasformazione sotto controllo doganale

     Articolo 551

     1. Il regime di trasformazione sotto controllo doganale si applica alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all'importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci.

     Tale regime si applica anche alle merci che devono subire operazioni destinate a garantire la loro conformità con le norme tecniche previste per la loro immissione in libera pratica.

     2. Il disposto dell'articolo 542, paragrafi 1 e 2, si applica in quanto compatibile.

     3. Per determinare il valore in dogana dei prodotti trasformati destinati all'immissione in libera pratica, il dichiarante può scegliere uno dei metodi previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), b) o c), del codice o il valore in dogana delle merci d'importazione, aggiungendovi i costi di trasformazione.

     Articolo 552

     1. Per i tipi di merci e le operazioni elencate all'allegato 76, parte A, le condizioni economiche si considerano osservate.

     Per gli altri tipi di merci e le altre operazioni, deve essere eseguito l'esame delle condizioni economiche.

     2. Per i tipi di merci ed operazioni di cui all'allegato 76, parte B, non ricompresi nella parte A, il comitato procede all'esame delle condizioni economiche. Si applica l'articolo 504, paragrafi 3 e 4.

     CAPITOLO 5

     Ammissione temporanea

     Sezione 1

     Disposizioni generali

     Articolo 553

     1. Gli animali vivi, salvo quelli di trascurabile valore commerciale, nati da animali vincolati al regime sono considerati come merci non comunitarie e vincolati allo stesso regime.

     2. Le autorità doganali assicurano che la durata complessiva durante la quale le merci restano vincolate al regime per la stessa utilizzazione e sotto la responsabilità dello stesso titolare non sia superiore a 24 mesi, anche quando il regime è appurato dal vincolo delle merci a un altro regime sospensivo, seguito da un nuovo vincolo al regime di ammissione temporanea.

     Su richiesta del titolare, le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3, del codice, per circostanze eccezionali si intende un evento in conseguenza del quale l'uso delle merci deve essere prolungato per un periodo ulteriore al fine di conseguire lo scopo dell'operazione di ammissione temporanea.

     4. Le merci vincolate al regime non devono subire modifiche.

     Possono essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantire la loro compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire la loro utilizzazione nell'ambito del regime.

     Articolo 554

     L'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione (in prosieguo: 'esonero totale dai dazi all'importazione') è concessa solo in conformità con gli articoli da 555 a 578.

     L'ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione non è concessa ai prodotti di consumo.

     Sezione 2

     Condizioni per l'esonero totale dai dazi all'importazione

     Sottosezione 1

     Mezzi di trasporto

     Articolo 555

     1. Ai fini della presente sottosezione valgono le seguenti definizioni:

     a) 'uso commerciale': l'utilizzazione di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone o di merci a titolo oneroso o nel quadro delle attività economiche di un'impresa;

     b) 'uso privato': l'utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale;

     c) 'traffico interno': il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in tale territorio.

     2. I mezzi di trasporto comprendono i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali dai quali sono accompagnati.

     Articolo 556

     Il beneficio dell'esonero totale dai dazi all'importazione si applica alle palette.

     Il regime viene appurato anche mediante l'esportazione o la riesportazione di palette dello stesso tipo e di valore sostanzialmente equivalente.

     Articolo 557

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione si applica ai contenitori recanti, in un punto adeguato e ben visibile, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

     a) identità del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, oppure una sigla o altro mezzo d'identificazione consacrato dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere;

     b) tranne per le casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore; tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse;

     c) tranne per i contenitori utilizzati nel trasporto aereo, il paese di appartenenza del contenitore, indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o 6346 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale, oppure, quando si tratti di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, con cifre.

     Quando la richiesta di autorizzazione viene fatta secondo l'articolo 497, paragrafo 3, primo comma, lettera c), i contenitori sono sottoposti alla supervisione di una persona rappresentata nel territorio doganale della Comunità e in grado di comunicare in qualsiasi momento la loro posizione nonché le informazioni relative al vincolo al regime e al relativo appuramento.

     2. I contenitori possono essere utilizzati per il traffico interno prima di essere riesportati. Tuttavia, i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro, per trasportare merci caricate nel territorio di questo Stato membro e destinate ad essere scaricate nello stesso territorio, quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto territorio.

     3. Secondo le modalità di cui alla convenzione di Ginevra, del 21 gennaio 1994, sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, approvata dalla decisione 95/137/CE del Consiglio (*****), le autorità doganali consentono che il regime venga appurato mediante l'esportazione o la riesportazione di contenitori dello stesso tipo o di valore equivalente.

     Articolo 558

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché sussistano le seguenti condizioni:

     a) che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; se i veicoli non sono immatricolati, questa condizione può considerarsi osservata qualora appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli articoli 559, 560 e 561;

     c) che, in caso di uso commerciale di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità; tali mezzi di trasporto possono tuttavia essere utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.

     2. Qualora i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 siano nuovamente locati da un'impresa di locazione avente sede nel territorio doganale della Comunità a una persona fisica stabilita fuori di detto territorio, devono essere riesportati entro otto giorni dall'entrata in vigore del contratto.

     Articolo 559

     Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione in uno dei casi seguenti:

     a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri;

     b) se un rimorchio viene agganciato a un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità;

     c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in casi di emergenza, per un massimo di cinque giorni;

     d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un'impresa di locazione in vista della loro riesportazione da effettuarsi entro un termine non superiore a cinque giorni.

     Articolo 560

     1. Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione se adibiscono un mezzo di trasposto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell'immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell'utilizzazione.

     Dette persone fisiche beneficiano di detto esonero totale anche se adibiscono ad uso privato un mezzo di trasporto locato in virtù di un contratto scritto, a titolo occasionale:

     a) per tornare nei propri luoghi di residenza all'interno della Comunità;

     b) per uscire dal territorio della Comunità;

     c) o quando ciò sia in base generale consentito dalle autorità doganali interessate su base generale.

     2. I mezzi di trasporto devono essere riesportati o restituiti all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità entro i termini seguenti:

     a) cinque giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);

     b) otto giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c).

     I mezzi di trasporto devono essere riesportati entro due giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b).

     Articolo 561

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è altresì concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:

     a) a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; o

     b) a nome di una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità sul punto di trasferire la propria residenza normale fuori di detto territorio.

     Nel caso in cui alla lettera b) i mezzi di trasporto devono essere riesportati entro tre mesi dalla data d'immatricolazione.

     2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità e alle dipendenze del proprietario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio, o comunque autorizzato da quest'ultimo.

     L'utilizzazione privata dev'essere prevista dal contratto di lavoro.

     L'autorità doganale può porre restrizioni all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto concessa in base al primo e al secondo comma in caso di utilizzazione sistematica.

     3. L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere accordato, in casi eccezionali, per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale, per un periodo di tempo limitato, da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità.

     Articolo 562

     Fatte salve altre disposizioni speciali, sono previsti i seguenti termini di appuramento:

     a) dodici mesi per i mezzi di trasporto ferroviario;

     b) il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto, per i mezzi di trasporto non ferroviari ad uso commerciale;

     c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:

     i) da studenti, la durata del soggiorno nel territorio doganale della Comunità per soli motivi di studio;

     ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata, la durata del soggiorno della persona necessaria per lo svolgimento della missione;

     iii) sei mezzi, negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio;

     d) sei mesi, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato;

     e) diciotto mesi per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato.

     Sottosezione 2

     Effetti personali dei viaggiatori, merci importate per fini sportivi e materiale destinato al conforto dei marittimi

     Articolo 563

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli effetti personali di cui una persona può ragionevolmente avere bisogno durante il viaggio e per gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, importati dai viaggiatori in conformità dell'articolo 236, lettera a), punto 1.

     Articolo 564

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale destinato al conforto dei marittimi, nei casi seguenti:

     a) quando è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;

     b) quando è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio;

     c) quando è utilizzato dall'equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro, o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.

     Sottosezione 3

     Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi; materiale medico-chirurgico e di laboratorio; animali; merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

     Articolo 565

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi, quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale della Comunità e siano destinati a enti statali oppure a organismi autorizzati dalle autorità competenti.

     Articolo 566

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio quando questo sia spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria e sia destinato a fini diagnostici o terapeutici.

     Articolo 567

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

     Esso viene concesso per le seguenti merci destinate ad attività tradizionali della zona di frontiera, così come definita dalle disposizioni in vigore:

     a) attrezzature appartenenti a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua alla zona di frontiera di ammissione temporanea e utilizzate da una persona stabilita in tale zona attigua;

     b) merci utilizzate per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.

     Sottosezione 4

     Supporti di suono, di immagini o d'informazioni; materiale di propaganda; materiale professionale; materiale pedagogico e scientifico

     Articolo 568

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:

     a) supporti di suono, di immagini o d'informazioni destinati a essere presentati prima della loro commercializzazione o inviati gratuitamente o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;

     b) merci utilizzate soltanto a fini promozionali o di pubblicità.

     Articolo 569

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali professionali alle seguenti condizioni:

     a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     b) che siano importati o da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o da un suo dipendente, il quale può essere stabilito nel territorio doganale della Comunità;

     c) che siano utilizzati dall'importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.

     2. L'esonero totale dai dazi all'importazione non è concesso per il materiale da utilizzare nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempreché non si tratti di un'attrezzatura manuale, per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi.

     Articolo 570

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale pedagogico e scientifico, alle seguenti condizioni:

     a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati, fondamentalmente senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell'insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;

     c) che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione; e

     d) che sia utilizzato a fini non commerciali.

     Sottosezione 5

     Imballaggi; stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari; utensili e strumenti speciali; merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove; campioni; mezzi di produzione sostitutivi

     Articolo 571

     L'esonero totale dai dazi all'importazione per gli imballaggi è concesso nei casi seguenti:

     a) se importati pieni, quando siano riesportati vuoti o pieni;

     b) se importati vuoti, quando siano riesportati pieni.

     Gli imballaggi non possono essere utilizzati nel traffico interno, tranne in vista dell'esportazione di merci. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.

     Articolo 572

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari alle seguenti condizioni:

     a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     b) che siano utilizzati da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità e che il 75% almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata.

     2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli utensili e gli strumenti speciali alle seguenti condizioni:

     a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

     b) che siano messe gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità per essere usate nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità.

     Articolo 573

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:

     a) merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni;

     b) merci importate in forza di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti ed effettivamente sottoposte a tali prove;

     c) merci da impiegare prove, per esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.

     Per le merci di cui alla lettera b), il periodo di appuramento è di sei mesi.

     Articolo 574

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i campioni importati in quantità ragionevoli, al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale della Comunità.

     Articolo 575

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.

     Il periodo di appuramento è di sei mesi.

     Sottosezione 6

     Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita

     Articolo 576

     1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime.

     In casi eccezionali, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso al regime per altre manifestazioni.

     2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci che non possono essere importate come campioni, che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame.

     Il periodo di appuramento è di due mesi.

     3. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per quanto segue:

     a) oggetti d'arte, da collezione e di antichità, così come definiti dall'allegato I della direttiva 77/388/CEE, importati per essere esposti per l'eventuale vendita;

     b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta.

     Sottosezione 7

     Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali; altre merci

     Articolo 577

     L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che siano utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime.

     Articolo 578

     L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere concesso per le merci non elencate negli articoli da 556 a 577, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, quando dette merci siano importate:

     a) occasionalmente e per tre mesi al massimo;b) oppure in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano economico.

     Sezione 3

     Disposizioni sul funzionamento del regime

     Articolo 579

     Quando gli effetti personali, le merci importate per fini sportivi o i mezzi di trasporto formano oggetto di una dichiarazione verbale o di un qualsiasi altro atto per il vincolo al regime, le autorità doganali possono richiedere una dichiarazione scritta quando l'importo dei dazi all'importazione è elevato o quando esiste un serio rischio di non rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo al regime.

     Articolo 580

     1. Le dichiarazioni di vincolo al regime a fronte di un carnet ATA/CPD sono accettate quando tali carnet sono rilasciati in uno dei paesi partecipanti e presi in carico e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale.

     Salvo altrimenti disposto da accordi bilaterali o multilaterali, per 'paese partecipante' si intende una delle parti contraenti della convenzione ATA o d'Istanbul, che abbia accettato le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale, del 25 giugno 1992, relative all'accettazione del carnet ATA e del carnet CPD per il regime di ammissione temporanea.

     2. Il paragrafo 1 si applica solo se i carnet ATA/CPD sono conformi alle seguenti condizioni:

     a) riguardano merci e utilizzazioni previste da convenzioni o accordi, di cui al paragrafo 1;

     b) recano l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet;

     c) sono validi nel territorio doganale della Comunità.

     3. I carnet ATA/CPD sono presentati ai fini del vincolo al regime all'ufficio di entrata nel territorio doganale della Comunità, salvo quando tale ufficio non sia in grado di controllare il rispetto delle condizioni previste per il regime in questione.

     Alle merci vincolate al regime scortate da un carnet ATA si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 454, 455 e da 458 a 461.

     Articolo 581

     1. Fatto salvo il sistema di garanzia specifico per i carnet ATA/CPD, il vincolo al regime mediante dichiarazione scritta è subordinato alla prestazione di una garanzia, eccettuati i casi di cui all'allegato 77.

     2. Le autorità doganali possono richiedere la tenuta di scritture al fine di facilitare il controllo del regime.

     Articolo 582

     1. Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importo della obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

     Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano immesse in commercio, tali merci vanno considerate come presentate in dogana al momento in cui sono oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica prima della scadenza del termine per l'appuramento.

     2. Ai fini dell'appuramento del regime per le merci di cui all'articolo 576, paragrafo 1, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico di tali merci in occasione di una manifestazione è considerato una riesportazione, se la loro quantità corrisponde al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all'importanza della partecipazione dell'espositore a tale manifestazione.

     Il primo comma non si applica alle bevande alcoliche, al tabacco e ai combustibili.

     Articolo 583

     Quando le merci vincolate al regime sono dichiarate per il vincolo a uno dei regimi sospensivi o introdotte in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocate in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo l'appuramento dell'ammissione temporanea, i documenti, diversi dai carnet ATA/CPD, o le scritture utilizzati per la destinazione doganale in questione o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti indicazioni:

     - Mercancías IT,

     - MI - varer,

     - VV - Waren,

     -(Omissis) ,

     - A goods,

     - Marchandises ,

     - Merci ,

     - TI - goederen,

     - Mercadorias IT,

     - VM - tavaroita,

     - TI - varor.

     Articolo 584

     Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtù di un accordo, il regime è altresì appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità sono esportati o riesportati.

     CAPITOLO 6

     Perfezionamento passivo

     Sezione 1

     Condizioni supplementari per il rilascio dell'autorizzazione

     Articolo 585

     1. Salvo sussistano indicazioni contrarie, gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari si considerano non seriamente danneggiati.

     2. Se la domanda di autorizzazione è presentata da un soggetto che esporta le merci d'esportazione temporanea senza far eseguire le operazioni di perfezionamento, le autorità doganali procedono a un esame preventivo delle condizioni previste dall'articolo 147, paragrafo 2, del codice sulla base dei documenti prodotti. Gli articoli 503 e 504 si applicano in quanto compatibili.

     Articolo 586

     1. L'autorizzazione stabilisce i mezzi e i metodi per verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea o che le condizioni per il ricorso al sistema degli scambi standard siano osservate.

     I suddetti mezzi e metodi possono comprendere il ricorso alla scheda d'informazione di cui all'allegato 104, nonché l'esame delle scritture.

     2. Se la natura delle operazioni di perfezionamento non consente di verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea, l'autorizzazione può essere comunque concessa, in casi debitamente giustificati, purché il richiedente sia in grado di assicurare che le merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento rientrino nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentino le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'esportazione temporanea. Nell'autorizzazione vengono indicate le condizioni di utilizzazione del regime.

     Articolo 587

     Quando l'applicazione del regime è richiesta per una riparazione, le merci d'esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.

     Sezione 2

     Disposizioni sul funzionamento del regime

     Articolo 588

     1. L'autorizzazione stabilisce il termine per l'appuramento. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga del termine può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.

     2. L'articolo 157, paragrafo 2, del codice si applica anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.

     Articolo 589

     1. La dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'esportazione temporanea deve essere conforme alle disposizioni relative all'esportazione.

     2. In caso d'importazione anticipata, i documenti da presentare a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica comprendono una copia dell'autorizzazione, salvo che questa sia richiesta in conformità dell'articolo 497, paragrafo 3, lettera d). Il disposto dell'articolo 220, paragrafo 3, si applica in quanto compatibile.

     Sezione 3

     Disposizioni sull'esonero dal dazio

     Articolo 590

     1. Per calcolare l'importo da detrarre non vanno presi in considerazione i dazi antidumping e di compensazione.

     I prodotti compensatori secondari che costituiscono rifiuti, scarti, cascami, rottami e residui si considerano inclusi.

     2. Nel calcolo del valore delle merci di temporanea esportazione, conformemente all'articolo 151, paragrafo 2, secondo comma, del codice, le spese di carico, di trasporto e di assicurazione delle merci di temporanea esportazione sino al luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento non vanno comprese in quanto segue:

     a) nel valore delle merci di temporanea esportazione preso in considerazione per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice;

     b) o nelle spese di perfezionamento, quando il valore delle merci di temporanea esportazione non si possa determinare secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice.

     Nelle spese di perfezionamento vanno comprese le spese di carico, di trasporto e di assicurazione dei prodotti compensatori dal luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

     Le spese di carico, di trasporto e di assicurazione comprendono i seguenti elementi:

     a) le commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;

     b) il costo dei contenitori che non formano un tutt'uno con le merci di temporanea esportazione;

     c) il costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

     d) le spese di movimentazione connesse col trasporto delle merci.

     Articolo 591

     L'esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa, se richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi sui prodotti compensatori.

     Ad eccezione delle merci di natura non commerciale, il primo comma non si applica quando le merci d'esportazione temporanea che non sono di origine comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, sono state immesse in libera circolazione a un'aliquota del dazio pari a zero.

     Gli articoli da 29 a 35 del codice si applicano, in quanto compatibili, alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.

     Articolo 592

     Nel caso di imprese che effettuano frequenti operazioni di perfezionamento, in forza di un'autorizzazione che non preveda la riparazione, l'autorità doganale può fissare, su richiesta del titolare, un'aliquota d'imposizione media valida per tutte le suddette operazioni (globalizzazione dell'appuramento).

     Tale aliquota è calcolata ogni volta per un periodo non superiore ai dodici mesi e si applica a titolo provvisorio ai prodotti compensatori immessi in libera pratica durante tale periodo. Al termine di ciascun periodo, le autorità doganali eseguono un calcolo finale e applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 220, paragrafo 1 o dell'articolo 236 del codice."

     29) nella parte seconda,titolo V, il capitolo 1 (articoli da 799 a 840) è sostituito dal seguente:

     "CAPITOLO I

     Zone franche e depositi franchi

     Sezione 1

     Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3

     Sottosezione 1

     Definizioni e disposizioni generali

     Articolo 799

     Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

     a) 'controllo di tipo I': le modalità di controllo basate principalmente sull'esistenza di una recinzione;

     b) 'controllo di tipo II': le modalità di controllo basate principalmente sulle formalità espletate conformemente al regime di deposito doganale;

     c) 'operatore': chiunque effettui un'operazione di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco.

     Articolo 800

     La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunità in zona franca o la creazione di un deposito franco può essere richiesta da qualunque persona alle autorità doganali designate a tale scopo dagli Stati membri.

     Articolo 801

     1. La domanda d'autorizzazione per la costruzione di un edificio in una zona franca deve essere fatta per iscritto.

     2. La domanda di cui al paragrafo 1 precisa l'attività nel cui ambito l'edificio sarà utilizzato e fornisce tutte le informazioni che consentono all'autorità doganale designata dallo Stato membro di valutare se concedere o meno l'autorizzazione.

     3. L'autorità doganale competente concede l'autorizzazione quando l'applicazione della normativa doganale non ne risulti ostacolata.

     4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di trasformazione di un edificio in una zona franca o di un edificio che costituisce un deposito franco.

     Articolo 802

     Le autorità doganali degli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

     a) le zone franche esistenti ed operanti nella Comunità, secondo la classificazione di cui all'articolo 799;

     b) le autorità doganali designate alle quali deve essere presentata la domanda di cui all'articolo 804.

     La Commissione pubblica le informazioni di cui alle lettere a) e b), nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

     Sottosezione 2

     Riconoscimento della contabilità di magazzino

     Articolo 803

     1. L'esercizio delle attività di un operatore è subordinato al riconoscimento da parte delle autorità doganali della contabilità di magazzino prevista dai seguenti articoli del codice:

     - dall'articolo 176, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo I o di un deposito franco,

     - dall'articolo 105, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo II.

     2. Il riconoscimento è rilasciato per iscritto e viene concesso unicamente a coloro che offrono tutte le garanzie necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone franche o ai depositi franchi.

     Articolo 804

     1. La domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino viene presentata per iscritto all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco.

     2. La domanda di cui al paragrafo 1 precisa le attività previste. Tale informazione è considerata una notificazione ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1, del codice. La domanda contiene quanto segue:

     a) una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzino tenuta o da tenere;

     b) la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono le attività;

     c) all'occorrenza, il regime doganale in base al quale sono eseguite;

     d) ogni altra informazione necessaria a consentire all'autorità doganale di assicurarsi della corretta applicazione della normativa.

     Sezione 2

     Disposizioni sulle zone franche soggette a modalità di controllo di tipo I e sui depositi franchi

     Sottosezione 1

     Controlli

     Articolo 805

     La recinzione che delimita le zona franca deve essere idonea a facilitare la sorveglianza dell'autorità doganale dall'esterno della zona ed escludere ogni possibilità di uscita irregolare di merci dalla stessa.

     Il primo comma si applica, in quanto compatibile, anche ai depositi franchi.

     La zona esterna contigua alla recinzione deve consentire un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità doganale. L'accesso a questa zona è subordinato al consenso di detta autorità.

     Articolo 806

     Nella contabilità di magazzino da tenere per la zona franca o il deposito franco figurano, in particolare, le seguenti informazioni:a) le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero e alla natura dei colli, alla quantità e alla designazione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonché, se del caso, i marchi d'identificazione del contenitore;

     b) le indicazioni necessarie a seguire le merci in qualsiasi momento, in particolare il luogo in cui si trovano, la destinazione doganale alla quale sono state assegnate dopo l'immagazzinamento nella zona franca o nel deposito franco o la loro reintroduzione in un'altra parte del territorio doganale della Comunità;

     c) il riferimento al documento di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita delle merci;

     d) il riferimento alla posizione doganale e, all'occorrenza, al certificato attestante tale posizione di cui all'articolo 812;

     e) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali;

     f) a seconda dei casi, una delle indicazioni di cui agli articoli 549, 550 o 583;

     g) le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale, e la cui utilizzazione o destinazione debba essere controllata.

     L'autorità doganale può rinunciare a richiedere talune delle suddette informazioni, purché non venga pregiudicata la sorveglianza o il controllo della zona franca o del deposito franco.

     Quando devono essere tenute le scritture ai fini di un regime doganale, le informazioni contenute in tali scritture possono non figurare nella contabilità di magazzino.

     Articolo 807

     Il regime di perfezionamento attivo o il regime della trasformazione sotto controllo doganale sono appurati per i prodotti compensatori, i prodotti trasformati o le merci tal quali giacenti in una zona franca o in un deposito franco, con l'iscrizione nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle scritture tenute, secondo il caso, per il regime di perfezionamento attivo o per il regime di trasformazione sotto controllo doganale.

     Sottosezione 2

     Altre disposizioni sulla gestione della zona franca soggetta al controllo di tipo I e dei depositi franchi

     Articolo 808

     Le misure di politica commerciale previste negli atti comunitari si applicano alle merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco solo se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

     Articolo 809

     Quando gli elementi impositivi da prendere in considerazione sono quelli applicabili prima che le merci siano state oggetto di manipolazioni usuali di cui all'allegato 72, può essere rilasciato un bollettino INF 8, in conformità dell'articolo 523.

     Articolo 810

     In una zona franca o in un deposito franco può essere istituito un deposito di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999.

     Articolo 811

     In caso di riesportazione di merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano oggetto di trasbordo, non è richiesta la notificazione di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del codice.

     Articolo 812

     L'autorità doganale attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci, conformemente all'articolo 170, paragrafo 4, del codice, mediante un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 109.

     L'operatore attesta il carattere comunitario delle merci mediante tale formulario quando le merci non comunitarie vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 173, lettera a), del codice, compreso quando viene appurato il regime di perfezionamento attivo o il regime di trasformazione sotto controllo doganale.

     Sezione 3

     Disposizioni sulle zone franche soggette al controllo di tipo II

     Articolo 813

     Salvo il disposto della sezione 1 e dell'articolo 814, le disposizioni sul regime di deposito doganale si applicano alla zona franca soggetta a controllo di tipo II.

     Articolo 814

     Quando le merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano soltanto oggetto di trasbordo vengono collocate nella zona franca mediante il ricorso alla procedura di domiciliazione e vengono successivamente riesportate mediante la stessa procedura, le autorità doganali possono esentare l'operatore dall'obbligo di informare l'ufficio doganale competente di ciascun arrivo o partenza di tali merci. Le misure di controllo tengono conto di tale situazione specifica.

     L'immagazzinamento a breve termine delle merci in relazione a tale trasbordo deve essere considerato facente parte dell'operazione di trasbordo.";

     30) l'articolo 859 è modificato come segue:

     a) il punto 6 è sostituito dal seguente:

     "6. nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunità o la sua introduzione in una zona franca soggetta alle modalità di controllo del tipo I ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie; ";

     b) il punto 9 è sostituito dal seguente:

     "9. nel quadro dei regimi di perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo doganale, il superamento del termine per la presentazione del conto di appuramento, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta; ";

     c) è aggiunto il seguente punto 10:

     "10. il superamento del termine per la rimozione temporanea dal deposito doganale, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta.";

     31) nell'allegato 10 è aggiunto quanto segue:

     "(Omissis)";

     32) nell'allegato 37, al titolo I, lettera B, paragrafo 2, lettera f), punto aa), è aggiunto il seguente paragrafo:

     "Se un'autorizzazione per un deposito doganale di tipo E prevede il ricorso alle procedure relative al tipo D, devono essere compilate anche le caselle 33 e 47.";

     33) l'allegato 37 bis è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

     34) l'allegato 38 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;

     35) l'allegato 45 bis è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento;

     36) l'allegato 47 bis è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento;

     37) gli allegati da 67 a 103 sono sostituiti dal testo degli allegati da 67 a 77 di cui all'allegato V del presente regolamento;

     38) gli allegati 105, 106 e 107 sono soppressi.

 

          Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. I punti da 1 a 30 e da 32 a 38 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

     3. Le autorizzazioni che concedono lo status di destinatario autorizzato devono conformarsi all'articolo 408 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 entro una data decisa dalle autorità doganali e comunque entro il 31 marzo 2004.

     Entro il 1° gennaio 2004 la Commissione valuta, in base ad un rapporto redatto tenuto conto delle contribuzioni degli Stati membri, l'applicazione dell'articolo 408 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 in relazione con gli articoli da 367 a 371 del medesimo. La Commissione può decidere su questa base e secondo la procedura del comitato se e a quali condizioni sia necessario un rinvio della data di cui al primo comma.

 

 

ALLEGATO I

 

     L'allegato 37 bis, titolo II, punto B è modificato come segue:

     1) al termine della nota esplicativa relativa al gruppo di dati "riferimento della garanzia" all'attributo "GRN" , è inserito il testo seguente:

     "(Omissis)

     Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

     Nel campo 3 deve figurare un codice unico per anno e per paese che identifichi l'accettazione della garanzia da parte dell'ufficio di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere nel GRN il numero di riferimento dell'ufficio di garanzia, possono utilizzare fino ai primi 6 caratteri del codice.

     Nel campo 4 deve figurare una cifra di controllo per i campi 1-3 del GRN. Questo campo consente di individuare eventuali errori nell'acquisizione dei primi quattro campi del GRN.

     Il campo 5 viene utilizzato soltanto quando il GRN rinvia a una garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati registrata nelle sistema informatizzato di transito. In tal caso, questo campo dev'essere completato con l'identificatore del certificato.";

     2) la nota esplicativa del gruppo di dati "Riferimento della garanzia" è sostituita dal testo seguente: "Numero: 99

     Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo "tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1", "2", "4" oppure "9"";

     3) la nota esplicativa dell'attributo "GRN" è sostituita dal testo seguente:

     "Tipo/Lunghezza: an24

     Questo attributo dev'essere utilizzato per inserire il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l'attributo "tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1", "2", "4" oppure "9". In questo caso, l'attributo "altro riferimento della garanzia" non può essere utilizzato."

     4) la nota esplicativa dell'attributo "altro riferimento della garanzia" è sostituita dal testo seguente:

     "Tipo/Lunghezza: an ..35

     Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "tipo di garanzia" contiene codici diversi da "0", "1", "2", "4" oppure "9". In questo caso, l'attributo "GRN" non può essere utilizzato."

     5) nel gruppo di dati "riferimento della garanzia", la nota esplicativa riguardante l'attributo "codice di accesso" è sostituita dal testo seguente:

     "Tipo/Lunghezza: an4

     Questo attributo va utilizzato quando viene impiegato l'attributo "GRN"; in caso contrario, il suo impiego è a discrezione degli Stati membri. A seconda del tipo di garanzia, l'attributo viene assegnato dall'ufficio di garanzia, dal fideiussore o dall'obbligato principale e viene utilizzato per identificare una garanzia specifica."

 

ALLEGATO II

 

     L'allegato 38, casella 52, è modificato come segue:

     Nella colonna "altre indicazioni necessarie", per il codice 2 è inserito il testo seguente:

     "- riferimento all'atto costitutivo della garanzia,

     - ufficio di garanzia".

 

ALLEGATO III

 

     Al primo comma dell'allegato 45 bis, capitolo II, punto A , è inserita la seguente ultima frase: "L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il "codice 128" standard, set di caratteri "B"."

 

ALLEGATO IV

 

     Il testo del secondo trattino dell'allegato 47 bis, punto 3 , è sostituito dal testo seguente:

     "- ad eccezione dei casi in cui l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedono allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, tale garanzia isolata può essere utilizzata soltanto presso l'ufficio di partenza identificato nell'atto costitutivo della garanzia; ".

 

ALLEGATO V

 

     "ALLEGATO 67

     MODELLI DI DOMANDA E DI AUTORIZZAZIONE

     (Articoli 292, 293, 497 e 505)

     NOTE GENERALI

     1. La struttura dei modelli non è vincolante; ad esempio gli Stati membri possono predisporre modelli con struttura lineare al posto dei riquadri oppure, all'occorrenza, le dimensioni di questi ultimi possono essere ampliate.

     Tuttavia la sequenza numerica e il testo corrispondente non possono essere modificati.

     2. Gli Stati membri possono completare il modello con riquadri o linee a fini nazionali. Tali riquadri o linee saranno contrassegnati da un numero e una lettera maiuscola (ad esempio 5A).

     3. In linea di principio è obbligatoria la compilazione dei riquadri con il numero in grassetto. Le note esplicative si riferiscono alle eccezioni. Le amministrazioni doganali possono rendere obbligatoria la compilazione del riquadro 5 solo nel caso in cui la domanda sia rivolta per una sola autorizzazione.

     4. I codici relativi alle condizioni economiche nel quadro del perfezionamento attivo in conformità all'allegato 70 sono riportati in appendice alle note esplicative.

     (Omissis)

     Appendice

     (Codici relativi alle condizioni economiche IPR in conformità all'allegato 70)

     ALLEGATO 68

     TRASFERIMENTI, FRA DUE TITOLARI, DI MERCI O PRODOTTI VINCOLATI A UN REGIME

     (Articolo 513)

     A. Procedura normale (3 copie DAU)

     1. Quando le merci o i prodotti siano trasferiti da un titolare a un altro senza appuramento del regime, deve essere compilato un formulario corrispondente al modello predisposto ai sensi degli articoli dal 205 al 215 con le copie 1 e 4 e un esemplare supplementare identico all'esemplare 1.

     2. Prima di procedere al trasferimento della merce deve essere informato l'ufficio di controllo, con le modalità stabilite da tale ufficio, al fine di consentire l'effettuazione di tutti i controlli ritenuti necessari.

     3. Il primo titolare (dal quale le merci o i prodotti sono spediti) conserva l'esemplare supplementare e invia l'esemplare 1 al suo ufficio di controllo.

     4. L'esemplare 4 accompagna le merci o i prodotti trasferiti ed è conservato dal secondo titolare.

     5. L'ufficio di controllo del primo titolare invia l'esemplare 1 all'ufficio di controllo del secondo titolare.

     6. Il secondo titolare rilascia una ricevuta, per le merci o i prodotti trasferiti e ricevuti, al primo titolare, che la conserverà nei propri registri specificando la data di iscrizione nelle scritture (la data di accettazione della dichiarazione doganale).

     B. Procedure semplificate:

     I. Con l'utilizzo di due esemplari del DAU:

     1. Quando le merci o i prodotti siano trasferiti da un titolare a un altro senza appuramento del regime sono utilizzati gli esemplari solo 1 e 4 del formulario di cui al paragrafo 1 della sezione A.

     2. Prima di procedere al trasferimento delle merci, gli uffici di controllo sono informati, nella forma da essi stabilita, del trasferimento previsto, al fine di consentire l'effettuazione di tutti i controlli ritenuti necessari.

     3. Il primo titolare (dal quale le merci o i prodotti sono spediti) conserva l'esemplare 1.

     4. L' esemplare 4 accompagna le merci o i prodotti trasferiti ed è conservato dal secondo titolare.

     5. Si applica il paragrafo 6 della sezione A.

     II. Con l'utilizzo di metodi diversi in luogo del DAU quando le informazioni necessarie siano fornite per mezzo di:

     - procedure informatizzate,

     - documenti commerciali o amministrativi, o

     - qualunque altro documento.

     Appendice

     Nei casi in cui sono utilizzati gli esemplari del DAU, i riquadri indicati devono contenere le informazioni seguenti:

     2. Speditore: indicare il nome e l'indirizzo o la ragione sociale del primo titolare, e il suo ufficio di controllo, seguito dal numero di autorizzazione e dall'autorità doganale che la rilascia.

     3. Formulari: indicare il numero d'ordine del formulario rispetto al totale dei formulari utilizzati.

     Qualora la dichiarazione riguardi un'unica specie di merce (cioè quando venga compilata una sola casella: "designazione delle merci"), lasciare in bianco il riquadro 3 e scrivere la cifra "1" nel riquadro 5.

     5. Articoli: scrivere il numero totale di articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari, anche complementari, utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle "designazione delle merci" da compilare.

     8. Destinatario: indicare il nome del secondo titolare, il nome e l'indirizzo del suo ufficio di controllo e l'indirizzo del luogo in cui le merci o i prodotti saranno immagazzinati, trasformati, o utilizzati seguito dal numero di autorizzazione e dall'autorità che la rilascia.

     15. Paese di spedizione: indicare lo Stato membro dal quale le merci sono spedite.

     31. Colli e designazione delle merci: marchi e numeri, numero contenitori, quantità e natura: indicare i marchi, i numeri (di identificazione), il numero e la natura dei colli o, nel caso di merci non imballate, il numero di merci che formano oggetto della dichiarazione o l'indicazione "merce alla rinfusa", a seconda dei casi, più le informazioni necessarie a identificarle.

     Le merci devono essere descritte utilizzando la loro designazione commerciale usuale, sufficientemente precisa da permetterne l'identificazione. Se si utilizza un contenitore, in questo riquadro devono essere indicati anche i contrassegni identificativi del contenitore.

     32. Numero degli articoli: indicare il numero d'ordine dell'articolo considerato rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari, anche complementari utilizzati, come precisato nel riquadro 5.

     Nel caso la dichiarazione si riferisca a un singolo articolo, le autorità doganali potranno stabilire che si debba lasciare in bianco questo riquadro.

     33. Codice della merce: indicare il codice NC dell'articolo in oggetto.

     35. Massa lorda: ove necessario, dichiarare la massa lorda espressa in chilogrammi delle merci descritte nel riquadro 31 corrispondente. La massa lorda è la massa complessiva delle merci con i loro imballaggi, esclusi i contenitori o altre attrezzature di trasporto.

     38. Massa netta: dichiarare la massa netta espressa in chilogrammi delle merci descritte nel riquadro 31 corrispondente. La massa netta è la massa delle merci senza alcun imballaggio.

     41. Unità supplementari: ove necessario, indicare la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura combinata delle merci.

     44. Menzioni speciali: documenti presentati, certificati ed autorizzazioni: indicare la data del primo vincolo al regime e "Trasferimento" in lettere maiuscole seguito, a seconda dei casi, da:

     - "DD" (deposito doganale),

     - "PA/S" (perfezionamento attivo/sospensione),

     - "TSD" (trasformazione sotto dogana),

     - "AT" (ammissione temporanea).

     Quando le merci d'importazione sono soggette a specifiche misure di politica commerciale, nel caso in cui tali misure permangano applicabili al momento del trasferimento, in questo riquadro si devono aggiungere le parole "Politica commerciale".

     47. Calcolo delle imposizioni: indicare la base impositiva (valore, peso o altro).

     54. Luogo e data: firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante: apporre la firma manoscritta originale della persona indicata nel riquadro 2, seguita dal nome. Nel caso la persona in oggetto sia una persona giuridica, la persona che firma deve dichiarare la propria qualifica dopo la firma e il nome.

     ALLEGATO 69

     TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO

     (Articolo 517, paragrafo 3)

     Nota di carattere generale:

     I tassi forfettari di rendimento si applicano solamente alle merci importate sane, genuine e commerciabili che rispettano tutte le norme qualitative stabilite dalla legislazione comunitaria e a condizione che i prodotti compensatori non siano ottenuti attraverso metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici.

     (Omissis)

     ALLEGATO 70

     CONDIZIONI ECONOMICHE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

     (articoli 502 e 522)

     A. DISPOSIZIONI GENERALI

     Nel presente allegato figurano, da un lato, i criteri dettagliati che disciplinano le condizioni economiche applicabili al regime di perfezionamento attivo e, dall'altro, lo scambio di informazioni necessario nell'ambito della cooperazione amministrativa.

     Per ogni procedura in oggetto sono illustrati i casi, le modalità e il termine entro il quale ciascun dato deve essere fornito ai sensi dell'articolo 522. Le informazioni devono essere comunicate anche laddove vi sia una modifica dei dati riguardanti le autorizzazioni rilasciate.

     B. CRITERI DETTAGLIATI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

     Codici e criteri dettagliati

     10: La non disponibilità di merci prodotte nella Comunità e aventi il medesimo codice NC a otto cifre, la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche (merci comparabili) delle merci d'importazione cui si fa riferimento nella domanda.

     La non disponibilità consiste nell'assenza completa di produzione comunitaria di merci comparabili, la disponibilità di una quantità insufficiente di tali merci ai fini dell'esecuzione delle operazioni di trasformazione previste o nel fatto che le merci paragonabili comunitarie non possono essere disponibili per il richiedente in tempo utile all'effettuazione dell'operazione commerciale proposta, nonostante la richiesta sia stata presentata per tempo.

     11: Sebbene disponibili, le merci comparabili non possono essere impiegate perché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale proposta.

     Per valutare se il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità renda economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista, sarà necessario tenere conto, segnatamente, dell'incidenza dell'utilizzazione delle merci prodotte nella Comunità sul costo del prodotto compensatore e, di conseguenza, sullo smercio di questo prodotto sul mercato terzo, prendendo in considerazione:

     - da una parte il prezzo della merce non sdoganata, destinata a subire le operazioni di perfezionamento, e il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità, al netto delle tasse interne rimborsate o rimborsabili nel caso di esportazione, tenendo conto delle condizioni di vendita, delle restituzioni, e degli altri importi, istituiti nell'ambito della politica agricola comune,

     - dall'altra il prezzo che può essere ottenuto per i prodotti compensatori sul mercato terzo, tenuto conto della corrispondenza commerciale o di altri elementi.

     12: Le merci comparibili non sono conformi ai requisiti espressamente richiesti dall'acquirente dei prodotti compensatori nel paese terzo, oppure questi ultimi devono essere ottenuti da merci d'importazione per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (obbligazioni contrattuali).

     30: Si tratta di:

     1. operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;

     2. operazioni effettuate nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto;

     3. operazioni consistenti in manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;

     4. riparazioni;

     5. operazioni di trasformazione su prodotti compensatori ottenuti nell'ambito di una precedente autorizzazione di perfezionamento attivo, il cui rilascio è stato soggetto all'esame delle condizioni economiche;

     6. operazioni di trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari comprese nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19;

     7. operazioni concernenti merci il cui valore, per codice NC di otto cifre, da importare non eccede per ogni richiedente e per ogni anno civile, l'importo di 150000 EUR per le merci elencate nell'allegato 73, o di 500000 EUR per le altre merci (valore de minimis);

     8. merci d'importazione di cui alla sezione A dell'allegato 73 quando il richiedente presenta un documento rilasciato dall'autorità competente che permetta il vincolo al regime di tali merci, nei limiti di una quantità determinata sulla base di un bilancio previsionale stabilito ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93; oppure

     9. operazioni di costruzione, modifica o trasformazione di aeromobili civili o di satelliti o parti di essi.

     99: Il richiedente ritiene che le condizioni economiche siano soddisfatte per ragioni diverse da quelle contemplate dai codici precedenti. Queste ragioni sono indicate nella domanda.

     C. INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE PER OGNI REGIME IN OGGETTO

     Le informazioni da comunicare alla Commissione corrispondono alle rubriche del formulario il cui modello è riprodotto in appendice.

     C.1. Perfezionamento attivo

     Le informazioni riguardanti le condizioni economiche devono essere fornite utilizzando uno o più codici fra quelli stabiliti al punto B.

     La motivazione del rigetto della domanda, dell'annullamento o della revoca dell'autorizzazione per la mancata osservanza delle condizioni economiche è ugualmente indicata sotto forma di codici. Sono utilizzati gli stessi codici di quelli adoperati per identificare le condizioni economiche, preceduti dal segno negativo (per esempio: - 10).

     Casi in cui l'informazione è obbligatoria

     Qualora le condizioni economiche siano identificate dai codici 10, 11, o 99.

     Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'informazione alla Commissione è ugualmente obbligatoria quando il codice 30 è utilizzato in relazione alle situazioni corrispondenti alle suddivisioni 2, 3, 5, 7 e 8 di tale codice.

     Trasmissione dei dati

     I dati da inserire nelle colonne dalla 2 alla 10 del formulario riprodotto in appendice devono essere comunicati alla Commissione per via informatica. Soltanto nel caso in cui problemi tecnici rendano temporaneamente impossibile la comunicazione per via informatica, tali dati possono essere forniti utilizzando il modulo riprodotto in appendice.

     Termine per la comunicazione

     Le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile. Se si utilizza il formulario riprodotto in appendice, i dati devono essere comunicati entro i termini ivi indicati.

     C.2. Trasformazione sotto controllo doganale

     Le informazioni devono essere comunicate obbligatoriamente qualora le merci e il tipo di operazione sono diverse da quelle indicate nella parte A dell'allegato 76.

     I dati devono essere comunicati utilizzando il formulario riprodotto in appendice entro i termini ivi indicati.

     C.3. Perfezionamento passivo

     Le colonne 8 e 9 "Autorizzazioni rilasciate" devono essere completate unicamente quando sia concessa un'autorizzazione conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del Codice.

     Nella colonna 10 "Motivazione", indicare ugualmente se il rigetto della domanda, l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione riguarda una domanda presentata, o un'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, del Codice.

     I dati devono essere comunicati utilizzando il formulario riprodotto in appendice entro i termini ivi indicati.

     Appendice all'allegato 70

     (Omissis)

     ALLEGATO 71

     BOLLETTINI DI INFORMAZIONE

     (Articolo 523)

     (Omissis)

     Appendice

     1. NOTE GENERALI

     1.1. II bollettini di informazione devono essere conformi al formulario presentato nel presente allegato e stampati su carta da scrivere bianca, collata priva di paste meccaniche e di peso compreso tra i 40 e i 65 g/m2.

     1.2. Il formato del formulario è di 210 x 297 mm.

     1.3. La stampa dei formulari spetta alle amministrazioni doganali. Ciascun formulario è corredato con le iniziali dello Stato membro che provvede al rilascio, in conformità alla norma ISO Alpha 2, seguite da un numero di serie destinato ad individuarlo.

     1.4. Il formulario deve essere stampato e le caselle devono essere compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità. L'ufficio doganale incaricato di fornire o utilizzare le informazioni contenute nel formulario può richiederne la traduzione nella o nelle lingue ufficiali della propria amministrazione doganale.

     2. USO DEI BOLLETTINI DI INFORMAZIONE

     2.1. Disposizioni comuni

     a) Quando l'ufficio doganale che rilascia il bollettino d'informazione ritiene necessarie alcune informazioni che non figurano su detto bollettino, ne fa menzione sullo stesso. In tal caso, se dovesse mancare lo spazio, potrà essere utilizzato un foglio aggiuntivo, di cui si dovrà fare menzione nel formulario originale.

     b) All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'accuratezza delle informazioni fornite.

     c) In caso di spedizioni successive, il necessario numero dei bollettini di informazione può essere stabilito per la quantità di merci o prodotti dichiarati al regime. In sostituzione del bollettino iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando un solo bollettino di informazione viene utilizzato, l'ufficio doganale che lo vista imputa le quantità di merci o prodotti sull'originale. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione nel formulario originale.

     d) L'autorità doganale può consentire l'uso di bollettini di informazione riepilogativi per il traffico commerciale di tipo triangolare che comporta, in un dato periodo, un volume cospicuo di operazioni a copertura della quantità totale di importazioni o esportazioni.

     e) In circostanze eccezionali il bollettino di informazione può essere rilasciato a posteriori, ma unicamente entro la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti.

     f) In caso di furto, smarrimento o distruzione del bolletino d'informazione, l'operatore può richiedere un duplicato all'ufficio doganale che lo ha vistato. L'originale e le copie del bollettino d'informazione rilasciato in tali circostanze devono recare le seguenti indicazioni:

     - DUPLICADO,

     - DUPLIKAT,

     - DUPLIKAT,

     - (Omissis),

     - DUPLICATE,

     - DUPLICATA,

     - DUPLICATO,

     - DUPLICAAT,

     - SEGUNDA VIA,

     - KAKSOISKAPPALE,

     - DUPLIKAT.

     2.2. Disposizioni specifiche

     2.2.1. Bollettino d'informazione INF 8 (deposito doganale)

     a) Il bollettino d'informazione INF 8 (in prosieguo "INF 8") può essere utilizzato in caso di merci dichiarate per altre destinazioni doganali, al fine di determinare gli elementi di calcolo dell'obbligazione doganale applicabile prima che siano effettuate le manipolazioni usuali.

     b) L'INF 8 deve essere redatto in due esemplari : l'originale e una copia.

     c) L'ufficio di controllo fornisce le informazioni richieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e restituisce l'INF 8 originale al dichiarante.

     2.2.2. Bollettino d'informazione INF 1 (perfezionamento attivo)

     a) Il bollettino d'informazione INF 1 (in prosieguo "INF 1") può essere utilizzato per fornire informazioni riguardanti:

     - l'importo dei dazi e degli interessi compensativi,

     - le misure di politica commerciale applicabili,

     - l'ammontare della garanzia.

     b) L'INF 1 deve essere redatto in triplice esemplare: l'originale e due copie.

     L'originale e una copia dell'INF 1 devono essere inviati all'ufficio di controllo, mentre la copia rimanente è conservata presso l'ufficio doganale che ha vistato l'INF 1.

     L'ufficio di controllo inserisce le informazioni richieste nelle caselle 8, 9 e 10 dell'INF 1, appone il visto sullo stesso, restituendo l'originale e trattenendone copia.

     c) Quando sia richiesta a un ufficio doganale diverso dall'ufficio di vincolo l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o merci tal quali, questo ufficio doganale che vista l'INF 1 richiede all'ufficio di controllo di indicare:

     - nella casella 9a, l'importo dei dazi all'importazione dovuti in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 1, o dell'articolo 128, paragrafo 4, del Codice,

     - nella casela 9b, l'importo degli interessi compensativi dovuti ai sensi dell'articolo 519,

     - la quantità, il codice NC e l'origine delle merci di importazione impiegate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica.

     d) Qualora i prodotti compensatori ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso) ricevano un'altra destinazione doganale che permetta il rimborso o lo sgravio dai dazi all'importazione e siano oggetto di una nuova domanda di autorizzazione al regime di perfezionamento attivo, l'autorità doganale che rilascia tale autorizzazione può utilizzare l'INF 1 per determinare l'ammontare dei dazi all'importazione esigibili o delle obbligazioni doganali che potrebbero insorgere.

     e) Quando la dichiarazione per l'immissione in libera pratica si riferisce a prodotti compensatori ottenuti da merci di importazione o a merci tal quali, che erano soggette a misure specifiche di politica commerciale al momento del vincolo al regime, (sistema della sospensione), e se tali misure restano applicabili, l'ufficio doganale che accetta la dichiarazione e vista l'INF 1, chiede all'ufficio di controllo di fornire i dettagli necessari per l'applicazione delle misure di politica commerciale.

     f) Qualora sia richiesta l'immissione in libera pratica e sia stato rilasciato un INF 1 per stabilire l'ammontare della garanzia, può essere utilizzato lo stesso INF 1, purché in esso siano specificate le seguenti informazioni:

     - nella casella 9a, l'ammontare dei dazi all'importazione dovuti sulle merci di importazione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, o dell'articolo 128, paragrafo 4, del Codice, e

     - nella casella 11, la data del primo vincolo al regime delle merci d'importazione in questione, ovvero la data di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del Codice.

     2.2.3. Bollettino d'informazione INF 9 (perfezionamento attivo)

     a) Il bollettino di informazione INF 9 (in prosieguo "INF 9") può essere utilizzato quando i prodotti compensatori ricevano una nuova destinazione doganale ammessa nell'ambito del traffico triangolare (IM/EX).

     b) L'INF 9 deve essere stilato in quattro esemplari, un originale e tre copie, per la quantità di merce di importazione vincolata al regime.

     c) L'ufficio di vincolo vista la casella 12 dell'INF 9 e indica le misure adottate per l'identificazione delle merci o per il controllo dell'impiego di merci equivalenti (per esempio, il prelievo di campioni, l'utilizzo di illustrazioni o descrizioni tecniche, o di analisi).

     L'ufficio di vincolo inoltra la copia n. 3 all'ufficio di controllo e restituisce l'originale e le rimanenti copie al dichiarante.

     d) La dichiarazione di appuramento del regime è accompagnata dall'originale e dalle copie n. 1 e 2 dell'INF 9.

     L'ufficio di appuramento deve specificare la quantità di prodotti compensatori e la data di accettazione. Lo stesso invia la copia n. 2 all'ufficio di controllo, e restituisce l'originale al dichiarante e conserva la copia n. 1.

     2.2.4. Bollettino d'informazione INF 5 (perfezionamento attivo)

     a) Il bollettino di informazione INF 5 (in prosieguo "INF 5") può essere utilizzato quando i prodotti compensatori ottenuti a partire da merci equivalenti vengono esportati nell'ambito del traffico triangolare con esportazione anticipata (EX/IM).

     b) L'INF 5 deve essere redatto in quattro esemplari, un originale e tre copie, per le quantità di merci d'importazione corrispondenti alle quantità di prodotti compensatori esportati.

     c) L'ufficio doganale che accetta la dichiarazione di esportazione deve vistare il riquadro 9 dell'INF 5 e restituire l'originale e le tre copie al dichiarante.

     d) L'ufficio doganale di uscita deve compilare il riquadro 10, inviare la copia n. 3 all'ufficio di controllo e restituire l'originale e le rimanenti copie al dichiarante.

     e) Nel caso in cui il frumento (grano) duro di cui al codice NC 1001 10 00 sia trasformato in paste alimentari classificate nei codici 1902 11 00 e 1902 19, il nome dell'importatore autorizzato ad applicare il predetto regime alle merci d'importazione, che deve essere specificata nella casella 2 dell'INF 5, può essere indicato dopo che l'INF 5 sia stato presentato all'ufficio doganale dove è depositata la dichiarazione di esportazione. Detta informazione deve essere riportata sull'originale e sulle copie n. 1 e 2 dell'INF 5 prima che sia presentata la dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione al regime.

     f) La dichiarazione di vincolo al regime doganale deve essere accompagnata dall'originale e dalle copie n. 1 e 2 dell'INF 5.

     L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione di vincolo al regime deve annotare sull'originale e sulle copie n. 1 e 2 dell'INF 5 le quantità di merci d'importazione vincolate al regime doganale nonché la data di accettazione della dichiarazione. Inoltre, deve inviare la copia n. 2 all'ufficio di controllo, restituire l'originale al dichiarante e conservare la copia n. 1.

     2.2.5. Bollettino d'informazione INF 7 (perfezionamento attivo)

     a) Il bollettino di informazione INF 7 (in prosieguo "INF 7") può essere utilizzato quando, senza che una domanda di rimborso sia stata inoltrata, venga presentata la dichiarazione per assegnare ai prodotti compensatori o alle merci tal quali vincolati al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso, una destinazione doganale che permetta il rimborso o lo sgravio ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del Codice.

     Se il titolare dell'autorizzazione ha dato il proprio consenso al trasferimento ad altre persone del diritto a domandare il rimborso, ai sensi dell'articolo 90 del Codice, questa informazione deve figurare sull'INF 7.

     b) L'INF 7 deve essere redatto in triplice esemplare: un originale e due copie.

     c) L'ufficio doganale che accetta la dichiarazione di appuramento deve vistare l'INF 7, restituire l'originale e una copia al titolare dell'autorizzazione e conservare la copia rimanente.

     d) Quando la domanda di rimborso è inoltrata, essa è accompagnata dall'originale dell'INF 7 debitamente vistato.

     2.2.6. Bollettino d'informazione INF 6 (ammissione temporanea)

     a) Il bollettino di informazione INF 6 (in prosieguo "INF 6") può essere utilizzato per comunicare gli elementi di calcolo dell'obbligazione doganale o l'ammontare dei dazi già riscossi nel caso di merci d'importazione circolanti all'interno del territorio doganale della Comunità.

     b) L'INF 6 comprende tutte le indicazioni necessarie per informare l'autorità doganale su:

     - la data del vincolo delle merci d'importazione al regime di ammissione temporanea,

     - gli elementi di calcolo dell'obbligazione doganale determinati a tale data,

     - l'ammontare dei dazi all'importazione già riscossi a titolo di esonero parziale e il periodo considerato a tale scopo.

     c) L'INF 6 deve essere redatto in triplice esemplare: l'originale e due copie.

     d) L'INF 6 deve essere vistato nel momento in cui le merci sono vincolate al regime di transito esterno, all'inizio dell'operazione di trasferimento, oppure in qualsiasi momento precedente tale operazione.

     e) Una copia dell'INF 6 è conservata dall'ufficio doganale che lo ha vistato. L'originale e la copia rimanente devono essere restituiti all'interessato che deve restituire, a sua volta, tale copia all'ufficio di appuramento. Dopo essere stata vistata da tale ufficio, questa copia è rinviata dall'interessato all'ufficio doganale che l'ha inizialmente vistata.

     2.2.7. Bollettino d'informazione INF 2 (perfezionamento passivo)

     a) Il bollettino di informazione INF 2 (in prosieguo "INF 2") può essere utilizzato quando prodotti compensatori o prodotti di sostituzione siano importati nell'ambito di traffico triangolare.

     b) L'INF 2 deve essere redatto in due esemplari, un originale e una copia per le quantità di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo.

     c) La domanda di rilascio dell'INF 2 costituisce una manifestazione di consenso da parte del titolare dell'autorizzazione a trasferire il diritto all'esonero totale o parziale dei dazi all'importazione ad un'altra persona che importa i prodotti compensatori o di sostituzione nel quadro del traffico triangolare.

     d) L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia dell'INF 2, conserva la copia e restituisce l'originale al dichiarante.

     Nella casella 16 l'ufficio indica i mezzi usati per identificare le merci di temporanea esportazione.

     In caso di prelievo di campioni, o di ricorso a illustrazioni o descrizioni tecniche, questo ufficio è tenuto ad autenticare i campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche utilizzate, apponendo il proprio sigillo doganale sulle merci, qualora la loro natura lo consenta, o sull'imballaggio, in maniera tale da prevenire eventuali manomissioni.

     Per evitare sostituzioni, i campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche vengono dotati di un'etichetta recante il timbro dell'ufficio e le coordinate di riferimento della dichiarazione di esportazione.

     I campioni, le illustrazioni e le descrizioni tecniche debitamente autenticati e sigillati vengono restituiti all'esportatore, che è tenuto a presentarli con i sigilli inalterati al momento della reintroduzione dei prodotti compensatori o di sostituzione.

     Qualora sia effettuata un'analisi, di cui è possibile comunicare i risultati soltanto ad avvenuta vidimazione dell'INF 2 da parte dell'ufficio di vincolo, il documento contenente i risultati dell'analisi viene consegnato all'esportatore in una busta sigillata onde evitare manomissioni.

     e) L'ufficio di uscita certifica sull'originale che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

     f) L'importatore di prodotti compensatori o di sostituzione presenta l'INF 2 originale e, se del caso, i mezzi di identificazione all'ufficio di appuramento.

     ALLEGATO 72

     ELENCO DELLE MANIPOLAZIONI USUALI DI CUI AGLI ARTICOLI 531 E 809

     Salvo specificazione diversa, nessuna delle seguenti manipolazioni può dar luogo a un cambiamento del codice di otto cifre della NC. Le manipolazioni usuali non sono permesse se le autorità doganali ritengono che l'operazione possa aumentare il rischio di frodi.

     1. Ventilazione, esposizione, asciugatura, spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto.

     2. Ricostituzione delle merci dopo il trasporto.

     3. Inventariazione, campionatura, cernita, vagliatura, filtraggio meccanico e pesatura delle merci.

     4. Rimozione di parti danneggiate o contaminate.

     5. Conservazione mediante pastorizzazione, sterilizzazione, irradiazione o aggiunta di conservanti.

     6. Trattamento antiparassitario.

     7. Trattamento antiruggine.

     8. Qualsiasi trattamento:

     - mediante aumento della temperatura, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione,

     - mediante semplice diminuzione della temperatura, anche se darà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

     9. Trattamento elettrostatico dei tessili, stiratura dei tessili.

     10. Trattamenti consistenti in:

     - spicciolatura e/o snocciolatura della frutta, taglio e frantumazione di frutta o di legumi secchi, reidratazione della frutta, oppure

     - disidratazione della frutta, anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

     11. Rimozione del sale, pulitura e gropponatura delle pelli.

     12. Aggiunta di merci oppure aggiunta o sostituzione di parti accessorie, purché tale aggiunta o sostituzione sia relativamente modesta o abbia lo scopo di garantire la conformità con gli standard tecnici europei e non alteri la natura né migliori le prestazioni delle merci originali, anche se darà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre per le merci aggiunte o sostituite.

     13. Diluizione o concentrazione di fluidi, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

     14. Mescolatura di merci dello stesso tipo, con qualità differenti, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci.

     15. Separazione o riduzione a misura delle merci, unicamente quando si tratti di operazioni semplici.

     16. Imballaggio, disimballaggio, cambiamento d'imballaggio, travaso e semplice trasferimento in container, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre. Apposizione, rimozione e modifica di marchi, sigilli, etichette, cartellini segnaprezzo o altro segno distintivo analogo, a eccezione delle operazioni passibili di aumentare il rischio di frode, in particolare le operazioni che possono indurre a considerare l'origine della merce diversa da quella autentica.

     17. Prove, adeguamenti, regolazioni e predisposizione al funzionamento di macchine, congegni e veicoli, in particolare per accertarne la conformità con gli standard tecnici europei, unicamente quando si tratti di operazioni semplici.

     18. Opacizzazione di raccordi per tubi per adattare le merci alle esigenze di determinati mercati.

     ALLEGATO 73

     MERCI D'IMPORTAZIONE PER LE QUALI LE CONDIZIONI ECONOMICHE NON SONO CONSIDERATE SODDISFATTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 539, PARAGRAFO 1

     Sezione A: prodotti agricoli menzionati nell'allegato I del trattato

     1. I seguenti prodotti che rientrano in una delle seguenti organizzazioni del mercato comune:

     Settore dei cereali: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio.

     Settore del riso: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio.

     Settore dello zucchero: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

     Settore dell'olio di oliva: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio.

     Settore dei prodotti lattiero-caseari: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio.

     Settore dei vini: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e appartenenti ai seguenti codici NC:

     0806 10 90

     2009 60

     2204 21 (eccetto i vini di qualità)

     2204 29 (eccetto i vini di qualità)

     2204 30

     2. I seguenti prodotti appartenenti ai seguenti codici NC:

     da 0204 10 a 0204 43

     2207 10

     2207 20

     2208 90 91

     2208 90 99

     3. I prodotti non menzionati ai paragrafi 1 e 2, per i quali una restituzione agricola all'esportazione è fissata in misura pari o superiore a zero.

     Sezione B : merci non menzionate nell'allegato I del trattato ottenute dalla lavorazione dei prodotti agricoli

     Le merci ottenute dalla lavorazione dei prodotti agricoli e riprese nei seguenti allegati ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo o riguardanti le restituzioni alla produzione:

     - allegato B al regolamento (CEE) n. 1766/1992 del Consiglio (settore dei cereali),

     - allegato B al regolamento (CE) n. 3072/1995 del Consiglio (settore del riso),

     - allegato I al regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio (settore dello zucchero),

     - allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (settore dei prodotti lattiero-caseari),

     - allegato I al regolamento (CEE) n. 2771/1975 del Consiglio (settore delle uova),

     - allegato al regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio (restituzioni alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero usati nell'industria chimica),

     - allegato I al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso).

     Sezione C: Prodotti ittici

     I prodotti ittici menzionati negli allegati I, II e V del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati per quanto concerne i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i prodotti menzionati nell'allegato VI del predetto regolamento ai quali è applicabile una sospensione autonoma parziale.

     Tutti i prodotti della pesca ai quali è applicabile un contingente autonomo.

     ALLEGATO 74

     DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE MERCI EQUIVALENTI

     (Articolo 541)

     1. Risi

     I risi di cui al codice NC 1006 non possono essere considerati merci equivalenti, a meno che non rientrino nello stesso codice di otto cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia, per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 e per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 2, solo questo rapporto lunghezza/larghezza è determinante per stabilire l'equivalenza. La misurazione dei grani deve essere effettuata in conformità all'allegato A, punto 2, lettera d), al regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

     La compensazione per equivalenza è vietata quando le operazioni di perfezionamento attivo concernono le "manipolazioni usuali" elencate nell'allegato 72 del presente regolamento.

     2. Grani (frumenti)

     Soltanto i grani (frumenti) raccolti in un paese terzo e già immessi in libera pratica e i frumenti non comunitari, appartenenti allo stesso codice NC a otto cifre, aventi la stessa natura commerciale e le stesse caratteristiche tecniche possono essere considerati merci equivalenti.

     Tuttavia:

     - possono essere stabilite deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per grani (frumenti) che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame effettuato dal comitato del codice doganale,

     - è consentito di avvalersi della compensazione per equivalenza tra grani (frumenti) duri comunitari e grani (frumenti) duri di origine terza, a condizione che ci si avvalga di detta compensazione per l'ottenimento di paste alimentari rientranti nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19.

     3. Zucchero

     Il ricorso alla compensazione per equivalenza è ammesso tra lo zucchero greggio di canna appartenente al codice NC 1701 11 90 e lo zucchero greggio di barbabietola del codice NC 1701 12 90 a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).

     4. Animali vivi e carni

     Il ricorso alla compensazione per equivalenza è vietato per le operazioni di perfezionamento attivo di animali vivi e di carni.

     Eventuali deroghe al divieto di compensazione per equivalenza possono essere adottate per le carni che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame del comitato del codice doganale, semprechè il richiedente sia in grado di dimostrare la necessità economica del ricorso alla compensazione per equivalenza e l'autorità doganale comunichi il progetto delle procedure previste per controllare l'operazione.

     5. Granturco

     Il ricorso alla compensazione per equivalenza tra il granturco comunitario e non comunitario è possibile soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

     1. Nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione di alimenti per gli animali l'equivalenza è possibile purché sia istituito un sistema di controllo doganale che garantisca l'effettivo utilizzo del granturco non comunitario per la fabbricazione di alimenti per animali.

     2. Nel caso di granturco utilizzato nella produzione di amidi e prodotti amidacei l'equivalenza è possibile tra tutte le varietà, a eccezione dei granturchi ricchi di amilopectina (granturco ceroso o "Waxy maize"), che sono equivalenti soltanto tra loro.

     3. Nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti delle semole l'equivalenza è possibile tra ogni varietà, a eccezione dei granturchi del tipo vitreo (granturco "Plata" del tipo "duro"; granturco "Flint"), che sono equivalenti soltanto tra loro.

     6. Olio di oliva

     A. Il ricorso alla compensazione per equivalenza è consentito soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

     1. Nel caso di olio d'oliva vergine:

     a) tra l'olio d'oliva extravergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e l'olio d'oliva extravergine non comunitario appartenente allo stesso codice NC, purché l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio di oliva extravergine del medesimo codice NC e soddisfino i requisiti di cui al suddetto punto 1, lettera a);

     b) tra l'olio d'oliva vergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE e l'olio d'oliva vergine non comunitario appartenente allo stesso codice NC, purché l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio di oliva vergine del medesimo codice NC e soddisfino i requisiti di cui al suddetto punto 1, lettera b);

     c) tra l'olio d'oliva vergine corrente comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE e l'olio d'oliva vergine corrente non comunitario appartenente allo stesso codice NC, purché il prodotto compensatore sia:

     - olio di oliva raffinato rientrante nel codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 2 del summenzionato allegato,

     - olio di oliva appartenente al codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 3 del summenzionato allegato, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90;

     d) tra l'olio di oliva vergine lampante comunitario rientrante nella voce NC 1509 10 10 che corrisponde alla descrizione di cui al punto 1, lettera d), dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE e l'olio di oliva vergine lampante non comunitario del medesimo codice NC, purché il prodotto compensatore sia:

     - olio di oliva raffinato appartenente al codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 2 del summenzionato allegato;

     - olio di oliva appartenente al codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 3 del summenzionato allegato, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90.

     2. Nel caso di olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive:

     Tra l'olio di oliva greggio comunitario appartenente al codice NC 1510 00 10 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e l'olio di oliva greggio non comunitario di cui allo stesso codice NC, purché il prodotto compensatore, olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive rientrante nel codice NC 1510 00 90 e corrispondente alla denominazione di cui al punto 6 del summenzionato allegato, sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine comunitario appartenente al codice NC 1509 10 90.

     B. I tagli menzionati al punto A.1, lettera c), secondo trattino, e lettera d), secondo trattino, e al punto A.2, sono autorizzati con olio di oliva vergine non comunitario utilizzato per identità solo nel caso in cui le misure di controllo del regime permetta di accertare la percentuale di olio di oliva vergine non comunitario nel totale della miscela esportata.

     C. I prodotti compensatori devono essere confezionati in imballaggi immediati il cui contenuto sia pari o inferiore a 220 litri. In deroga a quanto disposto, nel caso di contenitori autorizzati di capacità massima di 20 tonnellate, l'autorità doganale può autorizzare l'esportazione degli oli menzionati ai punti precedenti a condizione che sia effettuato un controllo sistematico della quantità e della qualità del prodotto esportato.

     D. Il controllo dell'equivalenza viene effettuato verificando i registri per quanto riguarda i quantitativi degli oli utilizzati nei tagli e, per quanto riguarda le diverse qualità, confrontando le caratteristiche tecniche dei campioni di olio non comunitario prelevati a caso, al momento del vincolo delle merci al regime, con le caratteristiche tecniche dei campioni di olio comunitario prelevati al momento della lavorazione del prodotto compensatore in questione, con le caratteristiche tecniche dei campioni prelevati nel punto di uscita effettivo al momento dell'esportazione dei prodotti compensatori. Il prelievo dei campioni si effettua in conformità alle norme internazionali EN ISO 5555 (per quanto riguarda la campionatura) e EN ISO 661 (per quanto riguarda l'invio di campioni al laboratorio e la preparazione dei campioni per le prove). L'analisi deve essere effettuata secondo i parametri definiti nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.

     7. Latte e prodotti lattiero-caseari

     Il ricorso all'equivalenza è consentito esclusivamente a condizione che il contenuto in materia secca del latte, materie grasse del latte e proteine del latte delle merci equivalenti non sia inferiore al contenuto di tali materie nelle merci importate.

     Il contenuto in materia secca del latte, materia grassa del latte, e proteine del latte, delle merci d'importazione e delle merci equivalenti deve essere indicato nella dichiarazione di importazione (IM/EX) o di esportazione (EX/IM) e, se utilizzati, nel bollettino INF 9 o nel bollettino INF 5, in modo da permettere alle autorità doganali di controllare l'equivalenza sulla base di tali elementi.

     Vengono eseguiti controlli fisici su almeno il 5% delle dichiarazioni di vincolo al regime di merci di importazione e sulle dichiarazioni di esportazione (IM/EX); i controlli riguardano sia le merci importate che le merci equivalenti.

     Vengono eseguiti controlli fisici su almeno il 5% delle dichiarazioni di esportazione preventiva e delle dichiarazioni di vincolo al regime (EX/IM); tali controlli riguardano le merci equivalenti, le quali devono essere verificate prima dell'inizio delle operazioni di perfezionamento, come pure le merci di importazione al momento del loro vincolo al regime.

     I controlli fisici implicano la verifica della dichiarazione e dei documenti allegati, ed il prelievo di campioni rappresentativi i cui ingredienti vengono analizzati da un laboratorio competente al fine di assicurarsi che le merci equivalenti e le pertinenti merci all'importazione corrispondano per quanto concerne la quantità, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche, in particolare il tenore in materia secca del latte, materia grassa del latte e proteine del latte.

     Qualora lo Stato membro applichi un sistema di analisi dei rischi è ammessa una percentuale inferiore di controlli fisici.

     Ciascun controllo fisico è oggetto di una relazione dettagliata da parte del funzionario che lo ha effettuato. Tali relazioni vengono centralizzate presso le autorità a tal fine designate in ciascuno Stato membro.

     GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

     ALLEGATO 75

     PRODOTTI COMPENSATORI A CUI POSSONO ESSERE APPLICATI DAZI SPECIFICI

     (Articolo 548, paragrafo 1)

     Osservazione generale:

     L'ufficio di controllo può autorizzare l'applicazione dell'articolo 548, paragrafo 1, del Codice a rifiuti, avanzi, residui, cascami e scarti diversi da quelli di seguito elencati.

     (Omissis)

     ALLEGATO 76

     CONDIZIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL REGIME DI TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

     (Articolo 552, paragrafo 1, secondo comma)

     Parte A

     (Omissis)

     Parte B

     (Omissis)

     ALLEGATO 77

     (Articolo 581)

     Casi in cui il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea per mezzo di dichiarazione scritta non è soggetto alla costituzione di una garanzia

     1. Materiali appartenenti a compagnie aeronautiche, navali o aziende ferroviarie o a enti postali e da questi utilizzati per il traffico internazionale, purché visibilmente contrassegnati.

     2. Imballaggi importati vuoti, recanti marchi indelebili e non amovibili.

     3. Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi importati da organismi statali o autorizzati.

     4. Attrezzatura medica, chirurgica e da laboratorio destinata a ospedali o strutture mediche che ne abbiano urgente bisogno.

     5. Vincolo al regime di ammissione temporanea di merci trasferite ai sensi dell'articolo 513, qualora il precedente titolare abbia ottenuto il regime di ammissione temporanea in conformità agli articoli 229 o 232."