§ 14.1.89 – Regolamento 10 giugno 2005, n. 883.
Regolamento (CE) n. 883/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:10/06/2005
Numero:883


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
Art. 2.      1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 14.1.89 – Regolamento 10 giugno 2005, n. 883.

Regolamento (CE) n. 883/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 148).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in particolare l'articolo 247,

     considerando quanto segue:

     (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio  ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983. Tenuto conto dell’importanza che riveste il commercio internazionale per la Comunità, è opportuno modernizzare le formalità doganali relative al regime TIR. L'articolo 49 della Convenzione TIR del 1975 prevede la possibilità di introdurre ulteriori misure di facilitazione a favore degli operatori economici, sempre che esse non ostacolino l’applicazione delle disposizioni della Convenzione. Attualmente la normativa comunitaria relativa al regime TIR non prevede lo status di destinatario autorizzato. Per rispondere alle esigenze degli operatori economici e facilitare gli scambi internazionali, è opportuno elaborare, in base alle norme di transito comunitario/comune esistenti, disposizioni che permettano di applicare nell’ambito del regime TIR l’agevolazione connessa allo status di destinatario autorizzato.

     (2) La convenzione relativa all'ammissione temporanea del 26 giugno 1990 (convenzione di Istanbul) e suoi allegati sono stati approvati dalla Comunità europea con decisione 93/329/CEE del Consiglio. L’allegato A della convenzione di Istanbul abroga e sostituisce la convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci del 6 dicembre 1961 (convenzione ATA) per quanto riguarda i rapporti tra i paesi che hanno accettato la convenzione di Istanbul ed il suo allegato A. Occorre pertanto modificare le disposizioni concernenti la procedura dell’ATA al fine di inserirvi un riferimento alla convenzione di Istanbul. Tuttavia, per facilitare il commercio internazionale tra la Comunità ed i paesi che non hanno accettato l’allegato A della convenzione di Istanbul, è opportuno mantenere gli attuali riferimenti alla convenzione ATA.

     (3) Nell’ambito del procedimento di perfezionamento passivo il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, consente, dal 2001, che l’esenzione parziale dal dazio di importazione a seguito di perfezionamento passivo sia calcolata sulla base delle spese dell’attività di perfezionamento, metodo cosiddetto della plusvalenza. Tale metodo, tuttavia, non è ammesso qualora le merci d’esportazione temporanea che non sono di origine comunitaria siano state immesse in libera pratica ad un’aliquota del dazio pari a zero. È opportuno modificare tali condizioni restrittive per le merci che non sono di origine comunitaria, allo scopo di incentivare l’uso del metodo della plusvalenza.

     (4) Tuttavia, per evitare abusi del sistema, è auspicabile stabilire che tale metodo di esenzione dal dazio possa essere rifiutato ove si dimostri che il solo scopo dell’immissione in libera pratica delle merci d’esportazione temporanea era quello di fruire dell’esenzione.

     (5) L’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza sono considerate informazioni obbligatorie da indicare nella casella n. 18 della dichiarazione di transito. Nei terminal per container ad elevato livello di traffico, può verificarsi che i dettagli relativi ai mezzi di trasporto stradale utilizzati per il trasporto non siano noti al momento in cui sono espletate le formalità relative al transito. Tuttavia, i dati che permettono l’identificazione del container in cui saranno collocate le merci destinate al transito sono disponibili, in quanto già inseriti nella casella n. 31 della dichiarazione di transito. Dato che le merci possono essere controllate in questo modo, si deve consentire che la casella n. 18 della dichiarazione di transito non sia compilata, purché sia possibile garantire che i dati richiesti saranno indicati successivamente nella casella opportuna.

     (6) L’allegato 37 quater e l'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contengono ciascuno l’elenco dei codici «imballaggi» basato sull’allegato V della raccomandazione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite n. 21/riv. 1 di agosto 1994 (di seguito «la raccomandazione UN/ECE»). L'allegato V della raccomandazione UN/ECE, che contiene l’elenco dei codici, è stato ripetutamente riveduto per essere adeguato all’evoluzione delle pratiche del commercio e dei trasporti e, da ultimo, nel maggio 2002 (revisione 4). Per permettere agli operatori economici di utilizzare il modello di riferimento più conosciuto e armonizzare nella misura del possibile le pratiche commerciali ed amministrative nella Comunità, occorre prevedere che i codici da utilizzare per definire gli imballaggi nelle dichiarazioni doganali riflettano la più recente versione dell’allegato V della raccomandazione UN/ECE.

     (7) Per motivi di chiarezza e razionalità, è opportuno pubblicare l’elenco dei codici «imballaggi» esclusivamente nell’allegato 38, rinviando al medesimo quando tale elenco figura in una qualsiasi altra parte della legislazione doganale.

     (8) I codici «imballaggi» sono strettamente connessi alle disposizioni applicabili al sistema di transito informatizzato di cui agli articoli da 367 a 371 e alle nuove diposizioni in materia di documento amministrativo unico o ne fanno parte integrante. Le nuove disposizioni sono pertanto applicabili a tutte le procedure doganali.

     (9) L’elenco dei codici legati alla garanzia da utilizzare sui formulari del documento amministrativo unico è stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93. È opportuno completare detta lista, al fine di tener conto di tutte le situazioni relative agli esoneri dalla garanzia.

     (10) È opportuno adattare i gruppi di dati corrispondenti relativi al nuovo sistema di transito informatizzato, a causa della modifica della codificazione numerica nei codici di garanzia.

     (11) Poiché la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune prevede l'applicabilità dei codici di garanzia a decorrere dal 1° maggio 2004, è opportuno applicare i nuovi codici a decorrere da questa data.

     (12) Tenuto conto di quanto precede, gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003, devono essere modificati. Tuttavia essendo essi in vigore fino al 1° gennaio 2006, l'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 444/2002  e l’allegato 38 del regolamento (CE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003 è opportuno inserirvi modifiche analoghe.

     (13) L'articolo 531 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione definisce le manipolazioni usuali ammesse nel quadro del regime di deposito doganale. Le attività consentite sono specificate all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'elenco completo delle manipolazioni usuali a cui possono essere sottoposte le merci non comunitarie figura nell'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, sul piano pratico, il campo di applicazione limitato di detto allegato, ha comportato alcuni problemi. Per questo motivo, è opportuno prevedere una certa flessibilità.

     (14) Alcune delle diciture apposte sui documenti doganali redatti nella lingua di alcuni dei nuovi Stati membri non sono conformi alla terminologia già utilizzata nel settore doganale per le lingue in questione e devono dunque essere rettificate.

     (15) L’atto di adesione del 2003 essendo entrato in vigore il 1° maggio 2004, le diciture devono applicarsi dalla stessa data.

     (16) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93.

     (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

     1) All’articolo 62, terzo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     2) All’articolo 113, paragrafo 3, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     3) All’articolo 314 quater, paragrafo 3, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     4) All’articolo 324 quinquies, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     5) All’articolo 357, paragrafo 4, terzo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     6) All’articolo 361, paragrafo 4, secondo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     7) All’articolo 387, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     8) All’articolo 403, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     9) All’articolo 451, paragrafo 1, i termini «/convenzione di Istanbul» sono inseriti dopo i termini «convenzione ATA».

     10) Sono inseriti i seguenti articoli 454 bis, 454 ter e 454 quater:

     «Articolo 454 bis

     1. Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.

     2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che

     a) sono stabilite nella Comunità;

     b) ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall’autorizzazione; e

     c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.

     L’articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.

     L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.

     L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell’autorizzazione.

     3. Gli articoli 374 e 375, l’articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.

     4. L’articolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

     Articolo 454 ter

     1. Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 457 quater, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall’autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:

     a) informare le autorità doganali dell’ufficio di destinazione dell’arrivo delle merci;

     b) informare immediatamente le autorità doganali dell’ufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o sostituzioni;

     c) iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e

     d) presentare immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili.

     2. Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione.

     3. Le autorità doganali dell’ufficio di destinazione appongono le necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita nell’autorizzazione, provvedono a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.

     4. La data di termine dell’operazione TIR è la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la data di termine dell’operazione TIR è quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.

     5. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dell’avviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell’articolo 454 quater, paragrafo 2.

     Articolo 454 quater

     1. Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell’articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell’autorizzazione.

     2. Il termine dell'operazione TIR, di cui all’articolo 1, lettera d), della Convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2.»

     11) All’articolo 457 quater, paragrafo 1, i termini «e della convenzione di Istanbul» sono inseriti dopo i termini «convenzione ATA».

     12) L’articolo 457 quinquies è così modificato:

     a) al paragrafo 1, dopo i termini «convenzione ATA» sono aggiunti i termini «o all’articolo 8, paragrafo 4, dell’allegato A della convenzione di Istanbul»;

     b) Al paragrafo 2 sono aggiunti i termini «o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul»;

     c) al paragrafo 3, lettera c), sono aggiunti i termini «o all’articolo 10 dell’allegato A della convenzione di Istanbul».

     13) All’articolo 459, paragrafo 1, sono inseriti i termini «o della convenzione di Istanbul» dopo i termini «convenzione ATA».

     14) L’articolo 461 è così modificato:

     a) al paragrafo 2, secondo comma, prima frase, sono aggiunti i termini «o della convenzione di Istanbul»;

     b) al paragrafo 4, prima frase, sono aggiunti i termini «o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato A della convenzione di Istanbul.»

     15) All’articolo 580, paragrafo 3, i termini «articoli 454, 455» sono sostituiti dai termini «articoli 457 quater, 457 quinquies».

     16) All’articolo 591 il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «La autorità doganali rifiutano l’applicazione dell’esenzione parziale dai dazi all’importazione prevista da questa sezione qualora sia dimostrato, prima dell’immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, che il solo scopo dell’immissione in libera pratica ad un’aliquota del dazio pari a zero delle merci d’esportazione temporanea di origine non comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, era quello di fruire dell’esenzione parziale prevista da questa sezione.»

     17) All’articolo 843, paragrafo 2, il sedicesimo e il diciassettesimo trattino sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

     (omissis)

     18) All’articolo 912 sexies, paragrafo 2, quarto comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     19) All’articolo 912 septies, paragrafo 1, secondo comma, il sedicesimo e il ventesimo trattino sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

     (omissis)

     20) All’articolo 912 octies, paragrafo 2, lettera c), il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     21) L’allegato 37, quale modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002, è modificato conformemente all’Allegato IA del presente regolamento.

     22) L’allegato 37, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, è modificato in conformità all’allegato IB del presente regolamento.

     23) All’allegato 37 bis, titolo II, il testo per l’elemento di informazione relativo alla casella n. 31 è modificato in conformità all’allegato II, punto 1), del presente regolamento.

     24) All’allegato 37 bis, titolo II, il testo per gli elementi di informazione relativi alle caselle n. 50 e n. 52 è modificato in conformità all’allegato II, punti 2), 3) e 4) del presente regolamento.

     25) L’allegato 37 quater è modificato in conformità all’allegato III del presente regolamento.

     26) All’allegato 38, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, è inserito un testo per la casella n. 31, in conformità all’allegato IV, punto A1, del presente regolamento.

     27) All’allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, il testo della casella n. 31 è modificato in conformità all’allegato IV, punto B1) del presente regolamento.

     28) All’allegato 38, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, il testo dei codici applicabili per la casella n. 52 è modificato in conformità all’allegato IV, punto A2) del presente regolamento.

     29) All’allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, il testo dei codici applicabili per la casella n. 52 è modificato in conformità all’allegato IV, punto B2) del presente regolamento.

     30) All'allegato 47 bis, punto 2.2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     31) L’allegato 59 è sostituito dall’allegato V del presente regolamento.

     32) All’allegato 60, punto «Disposizioni relative alle indicazioni che devono figurare nel formulario di tassazione», rubrica 16, dopo i termini «convenzione ATA» sono inseriti i termini «/all’articolo 8 dell’allegato A della convenzione di Istanbul».

     33) L’allegato 61 è sostituito dall’allegato VI del presente regolamento.

     34) L’allegato 72 è modificato in conformità all’allegato VII del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. L’articolo 1, punti da 1) a 8), da 17) a 20) e punti 24), 28) e 29) si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

     3. L’articolo 1, punti da 9) a 15) e punti 30), 31) e 32) si applica a decorrere dal 1° ottobre 2005.

     4. L’articolo 1, punti 23), 25) e 26), si applica dal 1° luglio 2005.

     5. L’articolo 1, punti 22), 27) e 29) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tuttavia gli Stati membri possono anticipare l’applicazione di detti punti. In tal caso gli Stati membri comunicano alla Commissione la data dalla quale li applicano. La Commissione procede alla pubblicazione di tali informazioni.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)