§ 4.6.39 - L.R. 11 aprile 1985, n. 37.
Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:11/04/1985
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di applicazione). La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8
Art. 2.  (Specificazione degli interventi). Gli interventi di cui al precedente articolo 1 consistono in attività di previsione, di prevenzione e di emergenza per le seguenti ipotesi di rischio:
Art. 3.  (Collaborazione e partecipazione). Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 41, 44 e 45 del proprio statuto e [...]
Art. 4.  (Piano regionale pluriennale di protezione civile). In armonia con i principi della presente legge e con gli obiettivi della programmazione regionale, la Regione, nell'ambito delle proprie [...]
Art. 5.  (Contenuti del piano regionale pluriennale di protezione civile). Il piano regionale pluriennale di protezione civile indica gli interventi da realizzare e le relative priorità, le strutture ovvero [...]
Art. 6.  (Modalità di predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile). La Giunta regionale, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche [...]
Art. 6 bis.  Incarichi per la predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile.
Art. 7.  (Piani annuali di attuazione). Il piano regionale pluriennale di protezione civile si attua mediante piani annuali contenenti la individuazione:
Art. 8.  (Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione). La Giunta regionale, sulla base del piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 4, adotta, entro [...]
Art. 9.  (Vincolo dei piani regionali di protezione civile). I piani regionali pluriennali ed annuali di protezione civile di cui alla presente legge sono vincolanti per gli enti locali e per gli enti [...]
Art. 10.  (Compiti della Regione). La Regione, oltre ai compiti di programmazione esercitati con le modalità di cui al precedente titolo II provvede, in conformità alle indicazioni dei piani annuali di [...]
Art. 11.  (Attività informativa). La Giunta regionale, avvalendosi della struttura organizzativa regionale di cui al successivo articolo 17, promuove ed organizza, realizzandone i necessari supporti, una [...]
Art. 11 bis.  (Attività di informazione).
Art. 12.  (Attività di preparazione ed aggiornamento professionale). La Giunta regionale, avvalendosi della struttura organizzativa regionale di cui al successivo articolo 17, organizza, in attuazione del [...]
Art. 13.  (Dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale - Dichiarazione di calamità). Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute dal centro operativo regionale di cui [...]
Art. 14.  (Comitato per il coordinamento degli interventi regionali in materia di protezione civile). E' istituito il comitato per il coordinamento degli interventi regionali in materia di protezione civile, [...]
Art. 15.  (Compiti del comitato per il coordinamento degli interventi regionali in materia di protezione civile). Il comitato di cui al precedente articolo 14 fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale [...]
Art. 16.  (Commissione tecnico-scientifica per gli interventi in materia di protezione civile). E' istituita la commissione tecnico- scientifica per gli interventi in materia di protezione civile composta dal [...]
Art. 17.  (Struttura organizzativa regionale della protezione civile). La Regione, per lo svolgimento dei compiti in materia di protezione civile, si avvale del settore protezione civile di cui alla legge [...]
Art. 18.  (Centro operativo regionale). Al verificarsi dell'evento calamitoso, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituito, nell'ambito della struttura organizzativa di cui al precedente [...]
Art. 19.  (Intesa con Regioni finitime). La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può addivenire ad intese con le Regioni [...]
Art. 20.  (Convenzioni). La Regione può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di protezione civile, di istituti di studio e di ricerca, di organi tecnici dello Stato, di enti che [...]
Art. 21.  (Compiti delle province).
Art. 22.  (Compiti dei comuni). I comuni partecipano alla predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile, formulando osservazioni e richieste di modifica in merito alla proposta del [...]
Art. 23.  (Direttive alle province ed ai comuni - Poteri sostitutivi). Le province ed i comuni sono tenuti ad esercitare i compiti loro demandati dai piani annuali di attuazione a norma dei precedenti [...]
Art. 24.  (Assegnazione alle province ed ai comuni dei fondi necessari per gli adempimenti loro demandati). La Giunta regionale, sulla base delle previsioni dei piani annuali di attuazione di cui al [...]
Art. 25.  (Definizione del volontariato di protezione civile). La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale di [...]
Art. 26.  (Gruppi di volontariato comunale).
Art. 27.  (Elenco provinciale del volontariato).
Art. 28.  (Albo regionale delle associazioni di volontariato).
Art. 29.  (Attività di pronto intervento). Al verificarsi della calamità, la Giunta regionale, al fine di consentire l'immediata esecuzione di interventi straordinari ed urgenti in favore delle popolazioni [...]
Art. 29 bis.  Norma transitoria.
Art. 30.  (Disposizioni finanziarie). Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli di spesa con stanziamenti per memoria:
Art. 31.  (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della [...]


§ 4.6.39 - L.R. 11 aprile 1985, n. 37. [1]

Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio.

(B.U. 30 aprile 1985, n. 12).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione). La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 [2], e con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [3], nonché in conformità a quanto disposto dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 [4] e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 [5], promuove con le modalità di cui alla presente legge, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, interventi, anche a carattere integrativo, volti alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni da eventi calamitosi.

 

     Art. 2. (Specificazione degli interventi). Gli interventi di cui al precedente articolo 1 consistono in attività di previsione, di prevenzione e di emergenza per le seguenti ipotesi di rischio:

     1) eventi sismici;

     2) disastri idrogeologici;

     3) nubifragi e mareggiate;

     4) eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni;

     5) incendi boschivi ed incendi di grandi dimensioni;

     6) diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici o comunque tali da produrre gravi alterazioni all'ambiente;

     7) ogni altra calamità, anche non causata da eventi naturali, che non sia riservata alla esclusiva competenza dello Stato.

 

     Art. 3. (Collaborazione e partecipazione). Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 41, 44 e 45 del proprio statuto e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, instaura un costante rapporto collaborativo e partecipativo con gli organi dello Stato, con gli enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile.

     In particolare la Regione nell'ambito delle proprie competenze:

     1) partecipa all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti, provvedendo:

     a) alla rilevazione, raccolta, memorizzazione ed elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;

     b) alla individuazione ed organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli eventi stessi determinati;

     c) alla messa a disposizione, al verificarsi di eventi calamitosi, dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

     2) esercita nei confronti degli enti locali una funzione di impulso, indirizzo e coordinamento sia in sede di formazione del piano di cui al successivo articolo 4, sia in sede di attuazione del piano stesso, stimolando ed organizzando il loro autonomo concorso ed apporto ai fini di una efficace ed unitaria attività di protezione civile nell'ambito regionale e delegando compiti di interesse locale;

     3) favorisce le associazioni e gli organismi di volontariato quali espressioni di impegno di solidarietà sociale, valorizzando la loro partecipazione alle iniziative di protezione civile.

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 4. (Piano regionale pluriennale di protezione civile). In armonia con i principi della presente legge e con gli obiettivi della programmazione regionale, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, predispone un piano regionale pluriennale di protezione civile della durata di sei anni, articolato in piani annuali, tenendo conto delle varie ipotesi di rischio indicate nel precedente articolo 2.

     Nel piano di cui al precedente comma sono programmate attività di previsione, prevenzione ed emergenza, in coordinamento con i piani predisposti dagli organi dello Stato competenti in materia, tenendo conto delle indicazioni e delle osservazioni degli enti locali.

 

     Art. 5. (Contenuti del piano regionale pluriennale di protezione civile). Il piano regionale pluriennale di protezione civile indica gli interventi da realizzare e le relative priorità, le strutture ovvero gli enti cui è demandata la realizzazione degli interventi, i tempi di realizzazione e le risorse occorrenti.

     In particolare il piano regionale pluriennale di protezione civile deve assicurare:

     a) la predisposizione di studi e ricerche sui fenomeni produttivi di eventi calamitosi e sulle relative cause;

     b) il potenziamento, l'adeguamento e l'integrazione dei sistemi di rilevazione, raccolta, memorizzazione, elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati tecnico-scientifici relativi alle ipotesi di rischio di cui al precedente articolo 2;

     c) l'individuazione delle zone della Regione con riferimento al grado di vulnerabilità rispetto alle ipotesi di rischio di cui al precedente articolo 2 e la conseguente redazione di una mappa dei rischi del territorio regionale;

     d) la realizzazione di attività informative, in favore delle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per prevenire gli eventi calamitosi e ridurne gli effetti dannosi;

     e) l'individuazione delle reti di collocamento e di accesso ai centri abitati ai fini degli interventi di soccorso ed assistenza e delle operazioni di evacuazione;

     f) la rilevazione dei mezzi disponibili in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, con particolare riguardo ai servizi di rianimazione, nonché delle possibilità di aumento di capienza ed attività;

     g) l'individuazione dei principali edifici pubblici e privati esistenti in ciascun comune che possano essere adibiti a temporaneo ricovero di persone e beni colpiti da eventi calamitosi;

     h) l'individuazione e l'organizzazione permanente dei mezzi di cui possono disporre la Regione, gli enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile da utilizzare per interventi di soccorso e assistenza;

     i) la realizzazione di una adeguata rete di collegamenti, normali e di emergenza ed il coordinamento tra le strutture preposte alla protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni;

     l) la promozione di iniziative associative di volontariato aventi finalità interessanti il settore della protezione civile, nonché l'organizzazione di gruppi di volontariato comunali per le attività di soccorso e di assistenza;

     m) la realizzazione di attività di preparazione ed aggiornamento professionale destinate agli operatori in materia di protezione civile con particolare riguardo al personale, compreso quello volontario, da utilizzare per le attività di soccorso ed assistenza;

     n) la predisposizione di studi e ricerche finalizzate alla individuazione di procedure e metodi per l'adeguamento alle esigenze della protezione civile di strutture edilizie ed ambiti territoriali soggetti a rischio;

     o) la costituzione di un organico sistema di centri operativi dislocati nel territorio regionale per tempestivi interventi di soccorso e di assistenza in caso di emergenza, dotati di adeguato personale organizzato in gruppi specializzati e di idonee attrezzature;

     p) la predisposizione di procedure e metodi per gli interventi contingibili ed urgenti a salvaguardia della salute pubblica e dei beni nonché per il ripristino delle normali condizioni di vita nelle zone colpite.

 

     Art. 6. (Modalità di predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile). La Giunta regionale, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche della consulenza della commissione tecnico-scientifica di cui al successivo articolo 16, sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione gli indirizzi per l'elaborazione del piano regionale pluriennale di protezione civile previsto dal precedente articolo 4.

     In conformità gli indirizzi di cui al precedente comma, approvati dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta una proposta di piano regionale pluriennale di protezione civile e la trasmette alle province.

     Ciascuna provincia, entro novanta giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al precedente secondo comma, elabora, con il concorso dei comuni facenti parte del proprio ambito territoriale, un documento, da approvarsi con apposita deliberazione del consiglio provinciale, contenente il parere sulla proposta stessa nonché eventuali osservazioni e richieste di modifica e lo invia alla Giunta regionale.

     La Giunta regionale, sulla base dei documenti inviati dalle province a norma del precedente terzo comma, provvede, sentito il comitato di cui al successivo articolo 14 che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, all'adozione della proposta definitiva del piano regionale pluriennale di protezione civile e la trasmette, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente terzo comma, al Consiglio regionale per l'approvazione.

     Qualora nei termini indicati rispettivamente nel terzo e nel quarto comma del presente articolo non siano pervenuti i documenti delle province ed il parere del comitato regionale di coordinamento per gli interventi in materia di protezione civile, la Giunta regionale procede comunque alla adozione della proposta del piano ed alla relativa trasmissione nel termine previsto dal precedente quarto comma.

     Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il piano regionale pluriennale di protezione civile, che pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il piano regionale pluriennale di protezione civile è sottoposto a verifica triennale ed è modificato, integrato ed aggiornato con le modalità indicate nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del presente articolo.

     Dodici mesi prima della scadenza del piano regionale pluriennale di protezione civile la Giunta regionale inizia le procedure per l'approvazione del nuovo piano con le modalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 6 bis. Incarichi per la predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile.

     1. Nel limite dell'apposito stanziamento iscritto nel bilancio regionale a norma del successivo articolo 30, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, a conferire all'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerca per la programmazione economica e territoriale del Lazio) con sede in Roma, l'incarico per la redazione della proposta di piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 6, secondo comma.

     2. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'I.R.S.P.E.L. non provveda a comunicare alla Regione la disponibilità ad assumere l'incarico suddetto nei tempi stabiliti, la Giunta regionale, in conformità all'articolo terzo comma, della legge regionale 12 giugno 1986, n. 22, può conferire l'incarico stesso a società o ad enti particolarmente qualificati nel settore della protezione civile, nel rispetto dei principi in materia di contabilità pubblica.

     3. I rapporti connessi con lo svolgimento dell'incarico di cui al precedente secondo comma sono disciplinati da apposita convenzione stipulata dal Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta medesima.

     4. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad adottare gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della convenzione di cui al precedente terzo comma, ivi compresi quelli concernenti la liquidazione dei compensi spettanti all'affidatario dell'incarico, previa approvazione degli stati di avanzamento dei lavori concernenti le singole fasi nelle quali si articolerà l'incarico stesso.

     5. Fermo restando il limite della specifica spesa determinata a norma del successivo articolo 30, la Giunta regionale può autorizzare la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione di cui al precedente terzo comma per disciplinare eventuali modificazioni che, nel corso della sua attuazione, si rendessero indispensabili per il miglior conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.

     6. Le determinazioni della Giunta regionale in ordine al conferimento dell'incarico a soggetti diversi dall'I.R.S.P.E.L. ed alle modificazioni della relativa convenzione, sono assunte sentita la competente commissione consiliare permanente, il cui parere si intende favorevole qualora non venga espresso entro termini previsti dall'articolo 79, secondo comma, del regolamento consiliare approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 [6].

 

     Art. 7. (Piani annuali di attuazione). Il piano regionale pluriennale di protezione civile si attua mediante piani annuali contenenti la individuazione:

     a) delle opere, delle iniziative e delle attività da realizzare nell'ambito delle priorità indicate nel piano pluriennale;

     b) del procedimento per l'attuazione degli interventi, specificando, nel caso in cui questa non sia riservata alle strutture regionali, le forme del suo affidamento agli enti locali o ad altri enti, organismi ed aziende;

     c) delle fasi di controllo di attuazione degli interventi;

     d) della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi.

 

     Art. 8. (Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione). La Giunta regionale, sulla base del piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 4, adotta, entro cinque mesi dalla pubblicazione del piano stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il comitato di cui al successivo articolo 14 che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, la proposta del primo piano annuale di attuazione e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

     I piani di attuazione relativi agli anni successivi sono adottati dalla Giunta regionale con le modalità di cui al primo comma del presente articolo e sono approvati dal Consiglio regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

     I piani annuali di attuazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 9. (Vincolo dei piani regionali di protezione civile). I piani regionali pluriennali ed annuali di protezione civile di cui alla presente legge sono vincolanti per gli enti locali e per gli enti pubblici dipendenti dalla Regione nell'espletamento della attività in materia di protezione civile rientranti nell'ambito di competenza della Regione, nonché nell'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale.

     I comuni devono, in particolare, uniformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano annuale di attuazione entro cinque mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il comune non provveda entro tale termine e salvo il caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del comune medesimo, la Regione adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica.

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DELLA REGIONE

 

     Art. 10. (Compiti della Regione). La Regione, oltre ai compiti di programmazione esercitati con le modalità di cui al precedente titolo II provvede, in conformità alle indicazioni dei piani annuali di attuazione di cui al precedente articolo 7, all'attuazione del piano pluriennale di protezione civile secondo quanto stabilito nel presente titolo e nei successivi titoli IV e V, nonché alle attività di pronto intervento di cui al successivo articolo 29.

 

     Art. 11. (Attività informativa). La Giunta regionale, avvalendosi della struttura organizzativa regionale di cui al successivo articolo 17, promuove ed organizza, realizzandone i necessari supporti, una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, portando a conoscenza della collettività i comportamenti necessari per prevenire gli eventi calamitosi e ridurne gli effetti dannosi, nonché sollecitando una fattiva e generalizzata collaborazione all'attività di soccorso e di assistenza.

     L'attività di cui al precedente primo comma può essere svolta dalla Regione, in attuazione del piano regionale pluriennale della protezione civile, attraverso la struttura organizzativa regionale di cui al successivo articolo 17 nonchè attraverso gli uffici degli enti locali, avvalendosi a tal fine delle province per la necessaria attività di coordinamento a norma dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. Nello svolgimento di tale attività possono essere utilizzati gli strumenti di comunicazione più opportuni e coinvolti gli organi della scuola, anche mediante apposite convenzioni.

 

          Art. 11 bis. (Attività di informazione). [7]

     1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente ed in attuazione dei dettati della stessa, una partecipazione ed una informazione piena e corretta dei cittadini, associazioni ed enti coinvolti a qualsiasi titolo dalla Regione nella problematica attinente l'attività o la persistenza di siti nucleari, di depositi di rifiuti e scorie radioattive, la struttura regionale di cui all'articolo 17 cura l'analisi, il coordinamento e la pubblicazione:

     a) dei dati e delle informazioni, pervenute alla Regione, la cui divulgazione non sia preclusa ai sensi della vigente normativa;

     b) delle informazioni, pervenute al tavolo della trasparenza, costituito presso la Regione, sulle iniziative intraprese dal commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari.

     2. I dati di cui al comma 1, prima della loro pubblicazione, sono illustrati mediante relazione alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e sanità.

 

     Art. 12. (Attività di preparazione ed aggiornamento professionale). La Giunta regionale, avvalendosi della struttura organizzativa regionale di cui al successivo articolo 17, organizza, in attuazione del piano regionale pluriennale della protezione civile, nell'ambito dei piani regionali di formazione ed aggiornamento professionale, attività di preparazione ed aggiornamento professionale del personale adibito istituzionalmente ai compiti di protezione civile nonché ai volontari di cui al titolo V della presente legge.

     Nell'organizzazione dell'attività di cui al precedente comma la Regione si avvale, altresì, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, degli organi dello Stato competenti in materia di protezione civile ed in particolare del corpo nazionale dei vigili del fuoco, della associazione nazionale della Croce Rossa, del corpo forestale dello Stato, nonché degli organi del servizio sanitario.

     Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dalla Regione attraverso le proprie strutture e quelle degli Enti locali ovvero dagli enti da essa dipendenti o da organi tecnici dello Stato o da associazioni di volontariato, anche mediante apposite convenzioni.

 

     Art. 13. (Dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale - Dichiarazione di calamità). Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute dal centro operativo regionale di cui al successivo articolo 18, utili a determinare la gravità dell'evento stesso e l'estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     a) qualora ravvisi che ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, intraprende le iniziative intese a promuovere la dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale per il territorio interessato all'evento calamitoso;

     b) qualora non si tratti di evento particolarmente grave che richieda interventi da parte dello Stato, pronuncia, con proprio decreto, la dichiarazione di calamità per il territorio interessato all'evento calamitoso.

 

     Art. 14. (Comitato per il coordinamento degli interventi regionali in materia di protezione civile). E' istituito il comitato per il coordinamento degli interventi regionali in materia di protezione civile, previsto dalla presente legge, composto da:

     1) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale da lui delegato, che lo presiede;

     2) tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dalla Commissione consiliare permanente in materia di protezione civile;

     3) i presidenti delle amministrazioni provinciali del Lazio o gli assessori provinciali da loro delegati;

     4) i sindaci di cinque comuni del Lazio designati dalla sezione regionale dell'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia) tenendo anche conto degli interessi omogenei in relazione alle diverse aree di rischio;

     5) il responsabile del centro regionale e di quello provinciale per il coordinamento della protezione civile;

     6) l'ispettore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;

     7) un funzionario, rispettivamente, dei Ministeri della protezione civile, dell'interno e della difesa competenti in materia di protezione civile, designati a norma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Il Presidente della Giunta regionale, tenendo conto degli argomenti che devono essere discussi, può disporre la partecipazione alle riunioni del comitato, con voto consultivo, dei sindaci dei comuni, dei responsabili dei settori decentrati opere e lavori pubblici, dei rappresentanti di altri enti od organismi eventualmente interessati.

     Sono invitati altresì a partecipare alle sedute del comitato:

     1) il Commissario di Governo o suo delegato;

     2) i prefetti delle province del Lazio o loro delegati.

     Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa di cui al successivo articolo 17.

     Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale, la quale assume a proprio carico le spese relative al suo funzionamento.

     Alla convocazione del comitato provvede il suo presidente di norma ogni tre mesi ed in ogni caso al verificarsi dell'evento calamitoso.

     Ai componenti del comitato ed a coloro che partecipano alle sedute del comitato stesso a norma del presente articolo, estranei all'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni.

 

     Art. 15. (Compiti del comitato per il coordinamento degli interventi regionali in materia di protezione civile). Il comitato di cui al precedente articolo 14 fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale su:

     a) la proposta definitiva del piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 6 e sui relativi aggiornamenti tenendo conto dei programmi e degli studi predisposti dal comitato regionale per la protezione civile ai sensi dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

     b) la proposta dei piani annuali di attuazione di cui al precedente articolo 8;

     c) le direttive rivolte agli Enti locali per lo svolgimento dei compiti ad essi demandati ai sensi del titolo IV della presente legge;

     d) le direttive per il coordinamento dei servizi e delle attività di competenza regionale in caso di evento calamitoso.

 

     Art. 16. (Commissione tecnico-scientifica per gli interventi in materia di protezione civile). E' istituita la commissione tecnico- scientifica per gli interventi in materia di protezione civile composta dal responsabile del centro per il coordinamento della protezione civile di cui al successivo articolo 17, che la presiede, e da quattro esperti di riconosciuta professionalità nelle materie indicate dal precedente articolo 2 designati dalla Giunta regionale tra docenti universitari od operatori scientifici di istituti di ricerca.

     Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti italiani e stranieri, senza diritto di voto, di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti che devono essere discussi.

     Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa di cui al successivo articolo 17.

     La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale la quale assume a proprio carico le spese relative al suo funzionamento. I membri della commissione possono essere riconfermati.

     Alla convocazione della commissione provvede il suo presidente di norma ogni tre mesi ed in ogni caso al verificarsi dell'evento calamitoso.

     Ai componenti della commissione estranei all'Amministrazione regionale ed agli esperti di cui al secondo comma del presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni.

     In caso di assenza senza giustificati motivi per tre sedute consecutive il membro della commissione è dichiarato decaduto dall'incarico.

     La commissione provvede a:

     1) fornire la consulenza necessaria per l'elaborazione della proposta del piano regionale pluriennale per la protezione civile di cui al primo comma dell'articolo 6;

     2) assistere la struttura organizzativa di cui al successivo articolo 17 per la predisposizione dei piani annuali di attuazione in materia di protezione civile;

     3) esprimere il proprio parere, a richiesta della Giunta regionale, su questioni concernenti l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 17. (Struttura organizzativa regionale della protezione civile). La Regione, per lo svolgimento dei compiti in materia di protezione civile, si avvale del settore protezione civile di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 concernente: «Strutture ed organizzazione regionale».

     Gli uffici regionali, che svolgono competenze attinenti ad interventi di protezione civile, debbono operare in stretto collegamento con la struttura di cui al primo comma del presente articolo e sono tenuti a trasmettere sistematicamente alla struttura stessa notizie relative alla attività di propria competenza.

     Il settore protezione civile si avvale in particolare, per le esigenze tecniche e di vigilanza nel territorio, dei settori regionali decentrati opere e lavori pubblici.

 

     Art. 18. (Centro operativo regionale). Al verificarsi dell'evento calamitoso, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituito, nell'ambito della struttura organizzativa di cui al precedente articolo 17, il centro operativo regionale di protezione civile (C.O.R.) quale sede per il coordinamento, nei limiti delle competenze regionali, di tutte le operazioni di pronto intervento, di soccorso e di assistenza. Il centro operativo è diretto dal responsabile del settore protezione civile.

     Con il decreto di cui al comma precedente si provvede altresì:

     a) all'individuazione del personale del settore protezione civile da utilizzare per l'attività del centro operativo con specificazione dei relativi compiti, tenendo conto dei profili professionali e delle specializzazioni determinati dal piano regionale pluriennale per la protezione civile;

     b) all'assegnazione temporanea al centro operativo di unità di personale provenienti dalle strutture assessorili interessate agli interventi che devono essere effettuati.

     Il centro operativo regionale, nello svolgimento delle proprie competenze, si avvale, per gli aspetti tecnici e di vigilanza sul territorio, dei settori regionali decentrati opere e lavori pubblici, presso i quali è costituito un apposito nucleo operativo per il periodo dell'emergenza. Alla costituzione di detto nucleo si provvede con lo stesso decreto di cui al precedente primo comma, individuando il personale addetto e le relative competenze e responsabilità.

     L'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario necessarie a far fronte alla eccezionalità della situazione di emergenza venutasi a determinare ed ai corrispondenti impegni regionali, è autorizzata nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

     Il centro operativo regionale in particolare provvede a:

     1) acquisire immediatamente dalle autorità locali notizie circa le situazioni di pericolo venutesi a determinare, la natura dell'evento calamitoso e la località colpita nonché gli elementi necessari per una prima sommaria valutazione dei danni subiti dalle persone e dai beni;

     2) stabilire immediatamente contatti con la sala operativa nazionale nonché con i centri operativi e le varie componenti della protezione civile a livello subregionale per lo scambio delle informazioni ed il coordinamento dei soccorsi;

     3) mettere a disposizione delle autorità competenti i mezzi per gli interventi di soccorso ed assistenza individuati ed organizzati in attuazione del piano regionale pluriennale di protezione civile;

     4) fornire indicazioni alle autorità competenti sulle reti di collegamento e di accesso ai centri abitati ai fini degli interventi di soccorso ed assistenza e delle operazioni di evacuazione e sugli edifici pubblici e privati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero di persone e di beni;

     5) predisporre gli atti necessari per le dichiarazioni di cui al precedente articolo 13;

     6) predisporre i provvedimenti amministrativi di cui al primo ed all'ultimo comma del successivo articolo 29.

     Le amministrazioni provinciali, con proprio atto deliberativo, istituiscono il centro operativo provinciale di protezione civile quale sede per il coordinamento, nei limiti delle competenze proprie della provincia, di tutte le operazioni di pronto intervento e di assistenza.

 

     Art. 19. (Intesa con Regioni finitime). La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può addivenire ad intese con le Regioni finitime ai fini dell'espletamento di attività comuni attinenti alle fasi della previsione, della prevenzione e dell'emergenza in materia di protezione civile per ciascuna ipotesi di rischio.

     La Giunta regionale valuta di volta in volta, anche in relazione alle indicazioni del piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 4, l'opportunità di attivare le intese previste al comma precedente, definendone gli ambiti e le condizioni.

     Lo schema di intesa, elaborato di concerto con la Regione o le Regioni interessate, è proposto dalla Giunta al Consiglio regionale, che lo approva con apposita deliberazione.

 

     Art. 20. (Convenzioni). La Regione può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di protezione civile, di istituti di studio e di ricerca, di organi tecnici dello Stato, di enti che gestiscono strumenti di comunicazione, di istituti scolastici e di associazioni di volontariato mediante apposite convenzioni da stipularsi secondo le previsioni del piano regionale pluriennale di partecipazione civile ed in conformità a quanto stabilito nei successivi commi.

     Le convenzioni con gli istituti di studi e ricerca, pubblici o privati, e con gli organi tecnici dello Stato sono finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti i settori della previsione e della prevenzione nelle varie ipotesi di rischio nonché allo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 12.

     Le convenzioni con gli enti che gestiscono strumenti di comunicazione e con gli istituti scolastici pubblici o privati hanno per scopo lo svolgimento delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica di cui al precedente articolo 11 nei confronti, rispettivamente, della collettività regionale e dei giovani con particolare riferimento:

     1) alle problematiche attinenti alle calamità pubbliche;

     2) alla più ampia collaborazione per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

     3) alla necessità di sviluppare forme di attiva solidarietà sociale.

     Le convenzioni con le aziende pubbliche o private sono stipulate per assicurare alla Regione la pronta disponibilità, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile. Dette convenzioni devono essere stipulate in via prioritaria con aziende pubbliche od a prevalente partecipazione pubblica.

     Le convenzioni con le associazioni di volontariato sono stipulate con le associazioni iscritte all'albo regionale di cui al successivo articolo 28 per l'utilizzazione di competenze professionali e capacità tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attività in materia di protezione civile ivi comprese quelle di cui al precedente articolo 12.

     Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale tenendo, conto delle indicazioni dei piani annuali di attuazione in materia di protezione civile.

 

Titolo IV

DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 21. (Compiti delle province).

     Le province partecipano alla predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile con le modalità di cui al precedente articolo 6, terzo comma.

     Partecipano, altresì, all'attuazione del piano regionale pluriennale di protezione civile provvedendo, in particolare, ai seguenti compiti:

     a) rilevazione e raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale;

     b) [8];

     c) raccolta, nell'ambito provinciale, sulla base degli elementi forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso, ai mezzi ed agli edifici di cui al precedente articolo 5, secondo comma, lettere e), f), g) ed h);

     d) approntamento di sistemi di controllo ed allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi collegati con il sistema regionale permanente di guardia di cui al precedente articolo 17;

     e) coordinamento dei piani comunali ed intercomunali secondo le linee del piano regionale di cui al precedente articolo 4.

     Le province provvedono a trasmettere alla Regione Lazio, Presidenza della Giunta, i dati, i documenti e le notizie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma.

     Al verificarsi dell'evento calamitoso le province predispongono, nel proprio ambito territoriale, in conformità alle direttive regionali emanate ai sensi del successivo articolo 23 e di intesa con i settori regionali decentrati opere e lavori pubblici, il collegamento del centro operativo provinciale, con il centro operativo regionale di cui al precedente articolo 18 e con i centri operativi comunali di cui al successivo articolo 22 per il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza sanitaria e sociale intraprese dai comuni e dalle associazioni di volontariato ed effettuano accertamenti per la definizione dei danni fornendone immediata comunicazione alla Regione.

 

     Art. 22. (Compiti dei comuni). I comuni partecipano alla predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile, formulando osservazioni e richieste di modifica in merito alla proposta del piano stesso, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della presente legge.

     Partecipano, altresì, all'attuazione del suddetto piano provvedendo in particolare ai seguenti compiti:

     a) rilevazione nell'ambito comunale dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio, e successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;

     b) trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui al precedente articolo 21, secondo comma, lettera c);

     c) organizzazione dei gruppi di volontariato di protezione civile previsti dal successivo articolo 26;

     d) predisposizione dei piani comunali di emergenza sulla base del piano regionale di cui al precedente articolo 4.

     Al verificarsi dell'evento calamitoso i comuni provvedono, in conformità alle direttive regionali emanate ai sensi del successivo articolo 23:

     a) a dare immediata comunicazione alla provincia ed alla Regione delle situazioni di pericolo venutesi a determinare, precisandone il luogo e la natura e fornendo una prima sommaria valutazione dei danni subiti dalle persone e dai beni;

     b) ad attivare tempestivamente, in conformità alle direttive regionali emanate ai sensi del successivo articolo 23 ed in stretto raccordo con i centri operativi provinciali e regionali, un apposito centro operativo comunale Per organizzare i servizi, il personale, compreso quello di gruppi di volontariato comunale, ed i mezzi ritenuti necessari per fronteggiare l'evento calamitoso e prestare la necessaria attività di soccorso ed assistenza sanitaria e sociale;

     c) a trasmettere alla provincia ed alla Regione ogni informazione sullo stato di emergenza e sullo svolgimento dei soccorsi.

 

     Art. 23. (Direttive alle province ed ai comuni - Poteri sostitutivi). Le province ed i comuni sono tenuti ad esercitare i compiti loro demandati dai piani annuali di attuazione a norma dei precedenti articoli 21 e 22 sulla base delle direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, previo parere del comitato di cui al precedente articolo 14, in armonia con gli indirizzi generali del piano regionale pluriennale di protezione civile e nel quadro della vigente disciplina nazionale.

     In particolare le direttive concernenti i compiti demandati ai comuni ai sensi del precedente articolo 22, terzo comma, devono provvedere a coordinare i compiti stessi con gli specifici adempimenti attribuiti alle amministrazioni comunali dalla normativa statale in materia.

     Le direttive devono, altresì, precisare le modalità per la costituzione e l'attivazione dei centri operativi provinciali e comunali di cui ai precedenti articoli 21, quarto comma, e 22, terzo comma, lettera b), fornendo indicazioni sul personale da adibire ai centri stessi e sulle relative specializzazioni nonché sulle attrezzature necessarie.

     La Giunta regionale può sostituirsi alle province od ai comuni per lo svolgimento dei compiti agli stessi demandati, in caso di persistente inerzia o violazione della legge o delle direttive regionali. A tal fine la Giunta regionale, valutate le circostanze, invita l'ente a provvedere entro un termine prefissato. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta nomina un commissario con l'incarico di svolgere gli adempimenti per i quali si è determinata l'inerzia o la violazione, scegliendolo tra i dipendenti regionali in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla natura dell'adempimento stesso.

 

     Art. 24. (Assegnazione alle province ed ai comuni dei fondi necessari per gli adempimenti loro demandati). La Giunta regionale, sulla base delle previsioni dei piani annuali di attuazione di cui al precedente articolo 7 e nell'ambito dei relativi stanziamenti di bilancio, assegna, con propria deliberazione, alle province ed ai comuni i fondi necessari per lo svolgimento degli adempimenti agli enti stessi demandati a norma, rispettivamente, degli articoli 21 e 22 della presente legge.

     Le province ed i comuni con riferimento ad ogni singolo piano annuale, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, nei termini indicati nelle direttive di cui al precedente articolo 23, una relazione illustrativa delle attività ed iniziative portate a compimento ed il rendiconto delle spese sostenute a fronte delle somme loro assegnate ai sensi del precedente comma.

 

Titolo V

VOLONTARIATO

 

     Art. 25. (Definizione del volontariato di protezione civile). La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

     Si intende per volontariato ai fini della presente legge l'adesione libera e non retribuita dei cittadini alle iniziative interessanti i diversi settori di intervento della protezione civile.

     Il volontariato si esprime:

     a) attraverso forme associative organizzate che concorrono nell'ambito delle finalità previste dai relativi statuti alle attività di protezione civile mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed esperienza;

     b) attraverso la partecipazione a gruppi organizzati dai comuni per cooperare in via temporanea e contingente alle operazioni di soccorso e di assistenza in caso di evento calamitoso.

 

     Art. 26. (Gruppi di volontariato comunale).

     La Regione promuove, attraverso i comuni con il coordinamento delle province, la formazione, l'organizzazione e l'addestramento di gruppi di volontariato di protezione civile nell'ambito comunale che possano coadiuvare il sindaco negli interventi di soccorso e/o di assistenza al verificarsi dell'evento calamitoso.

     A tal fine i comuni, in sede di predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile ai sensi del precedente articolo 6, terzo comma, formulano richieste alla Giunta regionale tramite le province, relative alla costituzione od al potenziamento di gruppi di volontariato indicando la spesa necessaria per l'equipaggiamento e le attrezzature.

     Delle suddette richieste la Regione tiene conto all'atto della predisposizione o dell'aggiornamento del piano regionale pluriennale di protezione civile e dei relativi piani annuali di attuazione.

     I singoli cittadini che intendano prestare opera di volontariato rivolgono istanza al comune di residenza o di domicilio, qualora quest'ultimo sia diverso dal primo, il quale può impiegarli, in relazione alle personali attitudini e capacità tecniche, ad integrazione delle squadre di intervento in caso di calamità.

     Nel caso in cui i volontari siano medici od altri professionisti, la relativa istanza deve essere presenta al comune di residenza o di domicilio per il tramite dell'ordina dei medici o dell'ordine professionale di appartenenza competete per territorio, il quale esprime motivato parere sulla utilizzabilità dell'aspirante volontario con particolare riferimento alla qualificazione professionale dello stesso.

     (Omissis) [9].

     L'amministrazione comunale provvede a fornire ai volontari l'equipaggiamento individuale e le attrezzature indispensabili per attuare gli interventi richiesti.

     In caso di evento calamitoso, ai gruppi di volontariato effettivamente utilizzati nelle opere di soccorso e/o di assistenza, è rimborsato dalla Regione, tramite il comune, il costo delle spese vive sostenute in occasione delle operazioni medesime.

     A tal fine i comuni fanno pervenire al Presidente della Giunta regionale una apposita relazione attestante l'effettivo concorso del volontariato nelle operazioni di soccorso e/o di assistenza, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute dagli interessati.

     La Regione provvede altresì a rimborsare ai comuni le spese dai comuni stessi anticipate a titolo di assicurazione contro i rischi di infortuni od incidenti per tutto il personale volontario che abbia coadiuvato, con le modalità indicate nel presente articolo, i sindaci nelle operazioni di soccorso e/o di assistenza.

     I gruppi di volontariato di cui al presente articolo possono essere utilizzati, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità, anche al di fuori del territorio del comune nel cui elenco sono iscritti.

 

     Art. 27. (Elenco provinciale del volontariato). [10]

 

     Art. 28. (Albo regionale delle associazioni di volontariato). [11]

     [La Regione incoraggia e promuove iniziative associative di volontariato per la protezione civile e ne sostiene l'efficiente partecipazione alle attività di previsione, prevenzione ed emergenza in materia di protezione civile.

     Ferma restando l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato prevista per le associazioni dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, la Regione istituisce l'albo regionale delle associazioni di volontariato della protezione civile, per i fini di cui al primo comma e per l'accertamento dell'attività operativa delle associazioni stesse [12].

     Le associazioni di volontariato di cui al secondo comma presentano al Presidente della Giunta regionale domanda di iscrizione all'albo corredata dalla copia del decreto di iscrizione al registro regionale del volontariato, dalla dichiarazione del legale rappresentante relativa alle iscrizioni del testo unico di pubblica sicurezza e l'attestazione sulla idoneità morale dell'associazione e dei suoi componenti rilasciata dalle competenti autorità [13].

     Alla domanda di iscrizione deve essere altresì allegata una dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione, attestante la piena e costante disponibilità a concorrere, nell'ambito del territorio regionale, all'attività di protezione civile a richiesta ed in conformità delle direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni specialistiche che l'associazione stessa è in grado di fornire in relazione alle ipotesi di rischio.

     L'iscrizione all'albo od il diniego dell'iscrizione stessa deve essere comunicata dal Presidente della Giunta regionale alle associazioni interessate entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

     Eventuali impegni delle associazioni del volontariato, iscritte all'albo di cui al presente articolo, fuori del territorio regionale devono essere preventivamente comunicati alla Regione Lazio.

     (Omissis) [14].

     (Omissis) [15].

     (Omissis) [16]].

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 29. (Attività di pronto intervento). Al verificarsi della calamità, la Giunta regionale, al fine di consentire l'immediata esecuzione di interventi straordinari ed urgenti in favore delle popolazioni colpite, è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari, anche al di fuori delle previsioni del piano regionale pluriennale di protezione civile, assumendo i relativi impegni di spesa sul capitolo di bilancio n. 14594 di cui al terzo comma del successivo articolo 30.

     Può altresì deliberare allo stesso fine, ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, l'anticipazione di fondi regionali, assumendo il relativo impegno sul citato capitolo di bilancio n. 14594, in conseguenza di calamità naturali o catastrofi dichiarate dagli organi statali competenti, l'esecuzione di interventi altrimenti di competenza dello Stato o riconosciute comunque tali successivamente da leggi statali ordinarie o speciali.

     La Giunta regionale deve dare contestuale comunicazione al Consiglio regionale dei provvedimenti adottati a norma dei precedenti commi.

     Per il fine indicato al primo comma del presente articolo, la Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, aperture di credito sul citato capitolo di bilancio n. 14594 a favore del responsabile del centro operativo di cui al precedente articolo 18, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. In deroga a quanto stabilito dal quinto comma di detto articolo della citata legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il limite dell'apertura di credito a favore del funzionario delegato è elevato a L. 100.000.000.

     Il rimborso delle spese previste al precedente articolo 26, ottavo e decimo comma, è disposto dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, a carico del capitolo di bilancio n. 14594 menzionato al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 29 bis. Norma transitoria.

     1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio regionale degli indirizzi per l'elaborazione del piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 6, primo comma, la Giunta regionale è autorizzata, nelle more dell'adozione del piano stesso e nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale a norma del successivo articolo 30, a svolgere, secondo le previsioni della presente legge, le seguenti attività:

     a) impulso indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali al fine di stimolare ed organizzare il loro autonomo concorso ed apporto in materia di protezione civile nell'ambito regionale;

     b) organizzazione di mezzi e strumenti di intervento operativo da mettere a disposizione in caso di eventi calamitosi;

     c) formazione, preparazione e aggiornamento del personale, anche volontario, adibito ai compiti di protezione civile, con esercitazioni pratiche e simulazione di eventi calamitosi;

     d) informazione, sensibilizzazione ed educazione civica sulle principali problematiche degli eventi calamitosi.

     2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma la Giunta regionale può stipulare specifiche convenzioni con aziende, enti ed organismi, pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge [17].

 

     Art. 30. (Disposizioni finanziarie). Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli di spesa con stanziamenti per memoria:

     capitolo n. 14594 denominato: «Assegnazioni alle province ed ai comuni per adempimenti in materia di protezione civile»;

     capitolo n. 14595 denominato: «Spese per convenzionamento con associazioni di volontariato ed aziende pubbliche e private per fornitura di servizi e di beni concernenti interventi in materia di protezione civile»;

     capitolo n. 14596 denominato: «Spese per convenzionamento con istituti di studio e ricerca, con organi tecnici dello Stato, con enti che gestiscono strumenti di comunicazione e con istituti scolastici per attività di studio, ricerca e divulgazione in materia di protezione civile»;

     capitolo n. 14597 denominato: «Spese per beni, servizi ed attrezzature previsti nei piani di protezione civile»;

     capitolo n. 14598 denominato: «Spese per attività di preparazione ed aggiornamento professionale in materia di protezione civile».

     Alla quantificazione ed alla copertura della spesa si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale secondo quanto sarà previsto nel piano regionale pluriennale e nei relativi piani annuali di attuazione di cui ai precedenti articoli 4 e 7.

     Per le esigenze previste dall'articolo 29 della presente legge è confermata l'iscrizione e la denominazione del capitolo n. 14594 del bilancio regionale, con l'aggiunta della indicazione «Spesa obbligatoria» e con uno stanziamento per memoria.

     Il capitolo n. 14594 di cui al comma precedente è incluso negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al bilancio regionale.

     Alle spese per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 14 e 16 nonché a quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 18, quarto comma, della presente legge si provvede con le ordinarie dotazioni degli stanziamenti dei capitoli già iscritti in bilancio.

     Eventuali contributi per interventi di protezione civile versati da enti o singoli cittadini saranno introitati nel capitolo n. 03386 che viene istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la seguente denominazione: «Versamento di contributi di enti pubblici o privati e singoli cittadini per interventi di protezione civile» e con uno stanziamento per memoria. Le entrate accertate al predetto capitolo saranno iscritte per importo corrispondente al capitolo n. 14599 del bilancio regionale con la seguente denominazione: «Erogazione di contributi versati da enti pubblici o privati e singoli cittadini per interventi di protezione civile».

 

     Art. 31. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 26 febbraio 2014, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Pubblicato sulla G.U. 29/1/1972, n. 26 (S.O. n. 1), concerne il «Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici».

[3] Pubblicato sulla G.U. 29/8/1977, n. 234 (S.O.), concerne la «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

[4] Pubblicata sulla G.U. 16/12/1970, n. 317, concerne le «Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile».

[5] Pubblicato sulla G.U. 16/3/1981, n. 74 (S.O.), concerne il «Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile».

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 1991, n. 15.

[7] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[8] Lettera abrogata dall'art. 197 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[9] Comma abrogato dall'art. 197 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[10] Articolo abrogato dall'art. 197 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[11] Articolo abrogato dall’art. 39 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[12] Comma così sostituito dall'art. 197 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[13] Comma così sostituito dall'art. 197 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[14] Comma abrogato dall'art. 197 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[15] Comma abrogato dall'art. 197 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[16] Comma abrogato dall'art. 197 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[17] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 10 aprile 1991, n. 15.