§ 2.3.8 - L.R. 12 giugno 1986, n. 22. - Affidamento studi, ricerche ed
indagini conoscitive, organizzazione seminari e convegni e stampa di atti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:12/06/1986
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità). Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali la Regione:
Art. 2.  (Principi generali). La Regione per la normale attività di studi e ricerche utile alla elaborazione di strumenti di programmazione e pianificazione generale si avvale delle strutture operative [...]
Art. 3.  (Incarichi per studi e ricerche). Le attività di studio e di ricerca di cui al precedente articolo 2, primo comma, sono definite con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta [...]
Art. 4.  (Organizzazione di convegni e seminari). L'organizzazione di convegni e seminari a mezzo delle strutture regionali è autorizzata, sulla base di un progetto concernente l'iniziativa, dalla Giunta [...]
Art. 5.  (Stampa degli atti regionali e di altro materiale). L'affidamento dell'incarico per la stampa di atti regionali e di altro materiale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, è disciplinato da [...]
Art. 6.  (Attività del Consiglio regionale). La presente legge non si applica alle attività ed iniziative la cui spesa grava sul bilancio interno del Consiglio regionale.
Art. 7.  (Norma finanziaria). Per l'attività di studi e ricerche di cui al precedente articolo 2, primo comma, è utilizzato lo stanziamento del capitolo n. 26151 del bilancio regionale per l'esercizio 1986 [...]


§ 2.3.8 - L.R. 12 giugno 1986, n. 22. - Affidamento studi, ricerche ed

indagini conoscitive, organizzazione seminari e convegni e stampa di atti regionali.

(B.U. 23 giugno 1986, n. 17, S.O.).

 

Art. 1. (Finalità). Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali la Regione:

     1) promuove studi, ricerche ed indagini conoscitive;

     2) organizza convegni e seminari;

     3) provvede alla stampa degli atti regionali e di elaborati e documenti, comunque, utili per la propria attività.

     Le iniziative di cui al precedente comma sono svolte nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Principi generali). La Regione per la normale attività di studi e ricerche utile alla elaborazione di strumenti di programmazione e pianificazione generale si avvale delle strutture operative dell'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) sottoponendo annualmente all'I.R.S.P.E.L. medesimo le esigenze regionali cui è necessario dare risposta nel corso dello stesso arco temporale.

     Può, altresì attribuire all'I.R.S.P.E.L. specifici incarichi di studi e ricerche non rientranti nella normale attività di cui al precedente comma.

     Quando ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo e la prestazione richiesta sia caratterizzata da peculiarità tali da rendere opportuno il ricorso a specifica professionalità, culturale e tecnica, ovvero la prestazione stessa deve essere fornita in tempi incompatibili con l'attività ordinaria e straordinaria dell'I.R.S.P.E.L., la Regione può avvalersi di enti, istituti ed organismi pubblici e privati particolarmente qualificati nella materia.

     Per l'organizzazione di convegni e di seminari la Regione può avvalersi delle proprie strutture od aderire ad analoghe iniziative dello Stato e di enti pubblici e privati ovvero affidare l'incarico ad organismi pubblici e privati professionalmente qualificati che operano nel settore.

     Per la stampa degli atti regionali e di altro materiale di cui è ritenuta utile la pubblicazione e la relativa diffusione, in assenza di adeguate strutture regionali, l'incarico può essere affidato ad enti o ditte che, in relazione alla loro specifica professionalità, danno garanzia di qualità e tempestività della prestazione.

     Per la stampa di atti regionali non ancora formalmente adottati o, comunque, non ancora perfezionati, la scelta dell'affidatario deve tener conto delle esigenze di riservatezza proprie della fase propedeutica alla manifestazione di volontà dell'organo competente.

 

     Art. 3. (Incarichi per studi e ricerche). Le attività di studio e di ricerca di cui al precedente articolo 2, primo comma, sono definite con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono perché l'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) provveda ad inserirle nel programma esecutivo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera c), dello statuto dell'I.R.S.P.E.L. allegato alla legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15 [1].

     L'incarico per studi e ricerche specifici di cui al precedente articolo 2, secondo comma, è conferito dalla Giunta regionale con propria deliberazione; con la stessa deliberazione sono concessi all'I.R.S.P.E.L. i contributi speciali necessari per la esecuzione delle ricerche e degli studi a norma dell'articolo 21, primo comma, lettera c), dello statuto dell'I.R.S.P.E.L. allegato alla citata legge regionale n. 15 del 1974 ed è assunto il relativo onere finanziario [1].

     Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti, qualora la spesa occorrente per l'incarico di studi e ricerche di cui al precedente comma superi l'importo di lire 50 milioni la deliberazione di conferimento dell'incarico stesso è adottata dal Consiglio regionale.

     L'affidamento di incarichi di studi e ricerche ad enti, istituti ed organismi privati a norma del precedente articolo 2, terzo comma, è disciplinato da apposita convenzione.

     Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti, la convenzione di cui al precedente comma è approvata in conformità alle norme dello Stato vigenti in materia e nel rispetto della seconda norma finale e transitoria dello Statuto della Regione.

     Dopo la data di entrata in vigore della legge regionale citata nel precedente comma detta convenzione è approvata con le forme previste dalla stessa legge per la trattativa privata salvo che la Regione ritenga di ricorrere all'appalto-concorso.

 

     Art. 4. (Organizzazione di convegni e seminari). L'organizzazione di convegni e seminari a mezzo delle strutture regionali è autorizzata, sulla base di un progetto concernente l'iniziativa, dalla Giunta regionale con propria deliberazione che ne determina la spesa occorrente ed individua gli uffici incaricati della realizzazione dell'iniziativa stessa.

     L'adesione all'organizzazione di convegni e seminari di iniziativa dello Stato e di enti pubblici e privati è disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione previa acquisizione del programma operativo comprendente tra l'altro il preventivo globale di spesa e la determinazione delle attività a carico della Regione.

     Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti, qualora la spesa occorrente per le iniziative di cui ai precedenti commi sia superiore al limite di lire 50 milioni la relativa deliberazione è adottata dal Consiglio regionale.

     L'affidamento dell'organizzazione di convegni e seminari ad organismi pubblici e privati è disciplinato con le modalità di cui al precedente articolo 3, quarto, quinto e sesto comma.

 

     Art. 5. (Stampa degli atti regionali e di altro materiale). L'affidamento dell'incarico per la stampa di atti regionali e di altro materiale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, è disciplinato da apposita convenzione.

     Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti la convenzione di cui al precedente comma è approvata in conformità alle norme dello Stato vigenti in materia e nel rispetto della seconda norma finale e transitoria dello Statuto della Regione Lazio.

     Dopo la data di entrata in vigore della legge regionale citata nel precedente comma l'incarico può essere affidato mediante trattativa privata qualora ricorrano le esigenze di riservatezza di cui al precedente articolo 2, sesto comma, e l'affidatario sia un ente pubblico.

     Nel caso in cui l'affidatario sia una ditta privata, l'incarico è attribuito con le forme dell'appalto concorso salvo che non ricorrano le condizioni per il ricorso alla trattativa privata.

     Per la stampa di elaborati che richiedono particolare professionalità, con riferimento specifico ad elaborati tecnici, si osservano le modalità di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 6. (Attività del Consiglio regionale). La presente legge non si applica alle attività ed iniziative la cui spesa grava sul bilancio interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria). Per l'attività di studi e ricerche di cui al precedente articolo 2, primo comma, è utilizzato lo stanziamento del capitolo n. 26151 del bilancio regionale per l'esercizio 1986 denominato «Contributo ordinario all'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) e per il centro elaborazione dati (legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15)».

     Per l'incarico di studi e ricerche di cui al precedente articolo 2, secondo e terzo comma, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 200 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di nuova istituzione n. 26108 denominato «Spese per incarichi di studi e ricerche all'I.R.S.P.E.L., ad enti, istituti ed organismi pubblici e privati».

     Per l'organizzazione di convegni e seminari è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 200 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di nuova istituzione n. 26114 denominato «Spese per l'organizzazione di convegni e seminari».

     Alla copertura del complessivo onere di lire 400 milioni di cui al precedente secondo e terzo comma si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 26107 del bilancio regionale per il 1986 la cui denominazione viene modificata come segue: «Compensi, onorari e rimborsi per le consulenze prestate da enti o privati».

     Per la stampa degli atti regionali di cui al precedente articolo 2, quinto e sesto comma, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 200 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo di nuova istituzione n. 26115 con la seguente denominazione: «Spese per la stampa di atti regionali e di altro materiale da pubblicare e diffondere». Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 26109 del bilancio regionale per il 1986 la cui denominazione viene modificata come segue: «Spese per la meccanizzazione, computerizzazione del Bollettino Ufficiale (spesa obbligatoria)».

 

 


[1] V. L.R. 17/3/ 86, n. 13 che sostituisce lo Statuto dell'IRSPEL.

[1] V. L.R. 17/3/ 86, n. 13 che sostituisce lo Statuto dell'IRSPEL.