§ 6.3.26 – L.R. 18 settembre 2006, n. 10.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:18/09/2006
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Disposizioni varie.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 6.3.26 – L.R. 18 settembre 2006, n. 10.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006.

(B.U. 20 settembre 2006, n. 26 – S.O. n. 6).

 

Art. 1. Disposizioni varie.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A" - Entrata.

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B" - Uscita.

     3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

     4. L'autorizzazione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativo all'approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa è aumentata dell'importo di euro 58.704.245,48 mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di euro 2.049.704.899,47 finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi.

     5. Attesa la disposizione contenuta nell'articolo 45, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), è fatta salva la facoltà con la legge regionale di approvazione del bilancio 2007 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla L.R. n. 5/2006, come modificato dalla presente legge.

     6. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2007 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2004 e non pagati negli anni 2004, 2005 e 2006, per i quali al 31 dicembre 2006 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 41 della L.R. n. 25/2001 precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione del decreto ricognitivo di cui all'articolo 40, comma 4, della L.R. n. 25/2001, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29.

     7. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'articolo 37 della L.R. n. 25/2001.

     8. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perenti nel decreto ricognitivo di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori.

     9. La direzione regionale bilancio e tributi è autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti, anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

     10. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

     11. All'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2:

     1) dopo le parole: "prestiti obbligazionari" sono inserite le seguenti: ", anche indicizzati a parametri non monetari,";

     2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.M. 1 dicembre 2003, n. 389 del Ministro dell'economia e delle finanze (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l'affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti sui quali la Regione esercita un controllo diretto o indiretto, purché sottoposti al controllo degli organi di vigilanza sui mercati finanziari, nonché l'investimento delle somme accantonate nel fondo di ammortamento anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.";

     b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     "7 bis. Sono confermate, altresì, per l'anno 2006 le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo all'emissione di prestiti obbligazionari.".

     12. La Regione, al fine di conseguire l'azzeramento del disavanzo sanitario sulla base del piano sanitario riportato nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale per il 2007-2009, approvato dalla Giunta regionale in data 28 giugno 2006, in attuazione dell'articolo 129 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alle misure per il risanamento del deficit delle aziende sanitarie e di contribuire allo smaltimento del debito sanitario accumulato e che si produrrà fino al conseguimento del pareggio nonché al finanziamento dello sviluppo regionale, attiva un complesso di azioni basato:

     a) sul contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente, intervenendo su sprechi e inefficienze;

     b) sulla valorizzazione, previa ricognizione, del patrimonio regionale, da realizzare con l'incremento delle entrate derivanti dalla rivalutazione dei canoni e il contrasto della evasione, nonché attraverso un piano di dismissioni di immobili non utilizzati per l'assolvimento di inderogabili pubbliche finalità;

     c) sull'attivazione della leva fiscale.

     13. Per il 2006, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) che dispone la maggiorazione automatica delle addizionali regionali IRAP e IRPEF al massimo livello, in conseguenza della non adeguata copertura, entro il 31 maggio 2006, del disavanzo sanitario del 2005, sono destinate alla copertura dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo è subordinata all'esito del confronto nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

     14. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autonomia fiscale regionale è modulata, applicando criteri di progressività, di salvaguardia dei settori produttivi più deboli, nonché attraverso l'attivazione di tributi di scopo, sulla base delle finalizzazioni di cui al comma 12.

     15. In attuazione dell'articolo 129 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alle misure per il risanamento del deficit delle aziende sanitarie, per l'anno 2007 il costo di produzione delle singole aziende sanitarie e del sistema sanitario regionale nel suo complesso è fissato al livello dei costi definiti dal concordamento 2006, meno il 4,5 per cento dei costi dell'esercizio 2004, al netto del costo del personale. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 129 della L.R. n. 4/2006 gli eventuali aumenti di costi, derivanti in particolare dall'attivazione di nuovi servizi, devono trovare copertura con l'aumento del fondo sanitario nazionale 2007 e non possono superare il 40 per cento dell'aumento stesso. Entro il 31 ottobre 2006, le aziende sanitarie inviano alla Regione il bilancio di previsione per il 2007 con un livello dei costi di produzione coerente con i limiti di cui al presente comma. Esperita la procedura del concordamento, entro il 30 novembre 2006, i bilanci di previsione sono approvati con apposito articolo della legge di bilancio 2007 della Regione, di cui costituiscono allegato. Sulla base delle proposte avanzate dalle aziende sanitarie ed a seguito della determinazione da parte del CIPE del fondo sanitario nazionale 2007 attribuito ai Lazio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad apportare le eventuali variazioni ai bilanci di previsione entro i limiti di quanto previsto dal presente comma.

     16. La Regione, al fine di una razionale, efficiente ed efficace gestione dei beni immobili di sua proprietà, avvia un intervento straordinario di ricognizione del demanio e del patrimonio regionali, da concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che specifica, in un unico elenco, la destinazione, il possesso e l'utilizzo dei beni stessi. Sulla base della progressiva realizzazione del censimento, la Regione provvede:

     a) all'adeguamento, secondo la normativa vigente, dei canoni dovuti, ove difformi;

     b) alla riscossione dei canoni di cui alla lettera a) e delle eventuali morosità;

     c) alla definizione del piano di dismissioni di cui al comma 12, lettera b).

     17. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di demanio e patrimonio, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, definisce, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 16, nonché specifici indirizzi e direttive per uniformare la gestione del patrimonio degli enti pubblici dipendenti dalla Regione alle disposizioni di cui al comma 16.

     18. Gli stanziamenti per l'anno 2006, relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, che adottano contabilità anche finanziaria, con esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'agenzia di sanità pubblica, sono ridotti nella misura del 10 per cento nei limiti, comunque, delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente agli enti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, sono ridotti del 10 per cento i costi della produzione, individuati dall'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei budget 2006, concernenti beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente all'entrata del bilancio regionale entro il mese di ottobre 2006.

     19. Al fine di garantire uno svolgimento delle funzioni regionali improntato a criteri di sobrietà ed eticità, nonché il contenimento della spesa complessiva sostenuta dall'amministrazione regionale, l'operatività dei capitoli concernenti spese di cerimoniale e rappresentanza, per convegni, per il rinnovo del parco autovetture, per incarichi di consulenza conferiti ai soggetti estranei all'amministrazione, è ridotta dei 10 per cento. L'operatività dei restanti capitoli di spesa corrente, con esclusione di quelli aventi natura obbligatoria, dei capitoli concernenti assegnazioni vincolate e relativi cofinanziamenti, spese di personale, poste tecniche, trasferimenti agli enti sub regionali, interventi per emergenze umanitarie e calamità naturali, interventi socio-assistenziali, spese per il trasporto pubblico e dei capitoli totalmente finalizzati da apposita norma legislativa, è ridotta del 2 per cento. Con decreto del Presidente della Regione si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione dei capitoli oggetto della riduzione.

     20. La Regione promuove e sperimenta la finanza etica che ricomprende l'emissione di obbligazioni etiche e/o titoli di solidarietà, la partecipazione a fondi di social venture capital, la sottoscrizione di fondi etici e fondi di investimento socialmente responsabile, l'adozione di strumenti di microfinanza e microcredito, anche attraverso la partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie, purché no-profit ed esclusivamente dedicate a tali attività.

     21. Nell'uso delle risorse destinate alla finanza etica sono garantite la massima trasparenza e la partecipazione dei cittadini.

     22. Sono coinvolti nelle operazioni di finanza etica intermediari finanziari etici e operatori finanziari selezionati, in via preferenziale, secondo un profilo di responsabilità sociale e ambientale.

     23. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 novembre 2006, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità, i criteri per l’accesso al fondo di cui al comma 25 e le procedure per l'espletamento delle attività di gestione e di reperimento dei flussi finanziari di cui al comma 20 [1].

     24 La Regione, in attuazione dei principi della finanza etica, promuove programmi di microfinanza, ivi inclusi quelli relativi al microcredito, come strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale e al fine di sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate [2].

     25. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22, 23 e 24 viene istituito un fondo per il microcredito e la microfinanza. Il fondo, relativamente al microcredito, è articolato, in particolare, sui seguenti assi di intervento [3]:

     a) Sostegno a microimprese , come definite dall’articolo 2, comma 3, allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), in forma giuridica di cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d’impresa, volti sia a contrastare l’economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici [4];

     b) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell’individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali [5];

     c) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di ventiquattro mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti [6].

     26. Il coordinamento degli interventi relativi al microcredito e alla microfinanza è effettuato dalla direzione regionale competente in materia di microfinanza e microcredito. L'assessore competente riferisce annualmente, con apposita relazione, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente. Nel caso di cui al comma 25, lettera c), il coordinamento spetta al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Per gli interventi di cui al comma 25, il fondo può essere incrementato da: somme appositamente versate da soggetti privati; somme provenienti da donazioni e lasciti; erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri enti pubblici e privati. La gestione operativa è affidata alla direzione regionale competente. Resta demandato alla deliberazione di Giunta di cui al comma 23 di stabilire:

a) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;

b) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al microcredito avendo riguardo anche alla soglia di reddito;

c) le modalità di rendicontazione, di controllo e di restituzione dei finanziamenti;

d) i criteri di precedenza per l’accesso al credito [7].

     27. Per le finalità di cui ai commi 24 e 25, è stanziata, per l'anno 2006, la somma di euro 500 mila, a valere sul fondo di rotazione di Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. di cui 400 mila per gli assi di intervento di cui al comma 25, lettere a), b) e c) e 100 mila per l'asse di cui al comma 25, lettera d). Il Fondo è integrato, con apposito provvedimento legislativo, della somma di euro 3 milioni, derivanti dalla emissione obbligazionaria della Regione del 19 aprile 2006, destinati al microcredito.

     28. L'articolo 53 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo al fondo speciale per il microcredito è abrogato.

     29. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo al programma straordinario di interventi per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio le parole: "triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti; "quadriennio 2006-2009".

     30. Dopo il comma 2 dell'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modalità e termini per l'ottenimento di benefici e provvidenze di legge, è inserito il seguente:

     "2 bis. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano al settore del trasporto pubblico locale, al fine di garantire la continuità dei flussi finanziari in favore degli enti locali, delle aziende pubbliche o private di gestione del servizio di trasporto."

     31. Al fine di sostenere le attività di promozione e di sviluppo locale per una crescita equilibrata della società, la Regione partecipa al capitale sociale della Banca di credito cooperativo di Roma Soc. Coop. a.r.l. mediante la sottoscrizione di cento azioni. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C16, di un apposito capitolo di spesa denominato "Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della Banca di credito cooperativo di Roma", con lo stanziamento di euro 1.033,00.

     32. I contributi concessi in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 e successive modifiche (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) sono concessi in regime de minimis, come disciplinato dal regolamento (CE) n. 69/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 10, del 13 gennaio 2001.

     33. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) le parole; "deliberazione autorizzativa del consiglio comunale" sono sostituite dalle seguente: "dichiarazione del legale rappresentante del Comune".

     34. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 relativo alla realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali è sostituito dal seguente:

     «2. All'individuazione degli interventi da ammettere ai contributi di cui al comma 1 si provvede, nei limiti degli stanziamenti del capitolo di spesa R42501 del bilancio di previsione, la cui denominazione viene modificata in "Contributi costanti ventennali a favore dei comuni per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle proprie sedi (nuovo limite d'impegno)", per quanto concerne le nuove costruzioni e gli ampliamenti con la legge finanziaria regionale e, relativamente a tutte le altre tipologie di lavori, con deliberazione della Giunta regionale.».

     35. L'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.) è sostituito dal seguente:

     "Art. 25. Cessazione dell'attività estrattiva.

     1. Il titolare di cava che non presenti la perizia giurata di cui all'articolo 15, comma 3, nonostante diffida ad adempiere da parte del comune, è assoggettato alla revoca del titolo autorizzativo, disposta dal medesimo comune.".

     36. L'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. è autorizzata a trasferire le residue risorse del fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 al fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio di cui all'articolo 24, comma 7 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, da destinare ad attività di sviluppo e sostegno delle aree industriali e delle piccole e medie imprese, sulla base di un programma da concordare con l'assessorato regionale competente in materia di piccola e media impresa, commercio e artigianato.

     37. All'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) le parole "da sei rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "dai rappresentanti".

     38. Al fine di concorrere alle spese sostenute dalle università agrarie di Allumiere, Tarquinia e Tolfa per il personale loro assegnato dalla Regione ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), per il triennio 2006-2008 è autorizzata l'erogazione dell'importo annuo complessivo di euro 214 mila 329,60, di cui euro 104 mila 491,58 per l'università agraria di Allumiere, euro 17 mila 461,57 per l'università agraria di Tarquinia e euro 92 mila 376,45 per l'università agraria di Tolfa.

     39. La denominazione del capitolo G24524 "Sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali" è sostituita dalla seguente: "Interventi per il sistema informativo regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e per l'implementazione del portale dei Beni e delle Attività Culturali (legge regionale 26 luglio 1991, n. 31)".

     40. [Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 relativo all'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, le parole: "lettere f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)"] [8].

     41. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, relativo alla concessione di contributi regionali per la costruzione e la ristrutturazione di strade provinciali e comunali, la Giunta regionale, sulla base dei criteri adottati dalla Giunta stessa per la concessione di finanziamenti di competenza della direzione regionale infrastrutture, concede ai comuni contributi in conto capitale fino ad un massimo, per l'esercizio finanziario 2006, di euro 300 mila e nel limite di spesa previsto nello stanziamento annuale sul capitolo D12520. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3 e seguenti della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 86 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, e in deroga al termine previsto dal comma 1 dello stesso articolo 93, relativo alle modalità e ai termini di scadenza per l'ottenimento di benefici e provvidenze di legge, per l'esercizio finanziario 2006 i comuni possono presentare le domande per l'accesso ai contributi di cui al presente comma entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     42. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 57, comma 4, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, i bilanci di previsione deliberati dai sottoelencati enti sottoposti al controllo della Regione:

     a) Istituto Montecelio;

     b) Consorzio Polifunzionale Pegaso;

     c) Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio-Laziodisu.

     43. Le schede riepilogative dei bilanci di cui al comma 42 sono allegate alla presente legge.

     44. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo R31518, un importo sino ad euro 400 mila è destinato alla copertura della quota regionale per l'organizzazione, in collaborazione con il Comitato delle Regioni, del summit delle Regioni e Città d'Europa e dell'assemblea plenaria del Comitato delle Regioni che si terrà a Roma il 20 e 21 marzo 2007.

     45. Nell'ambito della disponibilità del capitolo G31502, la somma di euro 500 mila è destinata per l'anno in corso alle attività di preparazione dei mondiali di nuoto previsti per l'anno 2009 ed è assegnata al comitato organizzatore dei mondiali di nuoto.

     46. Al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale e la cultura delle innovazioni tecnologiche nel mondo della scuola, della formazione professionale e del lavoro, di promuovere iniziative e progetti finalizzati ad abbattere il divario digitale, di sostenere attività di impresa ad alto contenuto tecnologico ed innovativo promosse da giovani imprenditori nonché di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la Regione aderisce, in qualità di socio, alla fondazione "Mondo digitale", costituita a seguito della trasformazione del Consorzio "Gioventù digitale" in ente senza fine di lucro, con la sottoscrizione di quote dei fondo di dotazione per l'importo di euro 300 mila.

     47. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 46 è subordinata alla condizione che lo statuto e l'atto costitutivo prevedano che:

     a) sia prevista la nomina di un rappresentante della Regione nel consiglio di amministrazione della stessa;

     b) sia elaborato un programma pluriennale, aggiornato annualmente, di iniziative ed attività per l'abbattimento del divario digitale nell'intero territorio del Lazio;

     c) venga inviata alla Regione copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, approvata dal consiglio di amministrazione;

     d) vi sia il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili.

     48. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 46.

     49. Per la sottoscrizione della quota regionale del fondo di dotazione di cui al comma 46 è prevista l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C16, di un apposito capitolo denominato "Partecipazione societaria della Regione Lazio alla fondazione Mondo digitale", con lo stanziamento di euro 300 mila, per l'esercizio 2006.

     50. La Regione, nell'ambito delle politiche di promozione dell'internazionalizzazione e dello sviluppo, concorre, attraverso il finanziamento di euro 700 mila, per l'anno 2006, all'attività del primo centro euromediterraneo di cinematografia con sede a Ouarzazate, in Marocco.

     51. Per le finalità di cui al comma 50, si provvede a disciplinare le modalità di attuazione mediante la modifica della convenzione già stipulata con l'Istituto Luce nell'anno 2005.

     52. Al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione del comma 50 si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B21, di un apposito capitolo denominato "Concorso regionale alle attività del primo centro euromediterraneo di cinematografia a Ouarzazate", con lo stanziamento di euro 700 mila e con conseguente riduzione, per lo stesso importo, del capitolo B21508.

     53. La Regione, nelle more dell'approvazione della legge regionale prevista dall'articolo 56 dello Statuto e in attuazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 9, dello Statuto stesso, promuove la costituzione, in conformità alle disposizioni del codice civile, della Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo", avente sede in Roma, presso Villa Piccolomini.

     54. La Fondazione di cui al comma 53 persegue le finalità di favorire forme di collaborazione tra Regioni e comunità locali italiane e straniere che si affacciano sul Mediterraneo nel perseguimento di interessi comuni nonché di intrattenere relazioni di lavoro, di cooperazione e di scambio reciproco con enti ed organismi italiani che si occupano in ambito nazionale o locale delle questioni mediterranee.

     55. La Fondazione di cui al comma 53 in particolare:

     a) promuove e realizza, direttamente o anche avvalendosi degli altri enti ed organismi partecipati o vigilati dalla Regione che operano in specifici settori di intervento e con finalità analoghe o sussidiarie a quelle della Fondazione, programmi di attività, iniziative, interventi, studi, ricerche e attività editoriali idonei a rafforzare i diritti di cittadinanza e di partecipazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;

     b) istituisce, anche avvalendosi delle università e dei centri di ricerca aventi sede nel territorio regionale, un centro servizi e studi sul Mediterraneo in grado di fornire alle Regioni italiane e straniere aderenti alla Fondazione consulenza e assistenza tecnica in ordine alla progettazione, alla valutazione e all'analisi di fattibilità di singoli programmi e studi posti in essere dagli aderenti in forma singola o associata;

     c) svolge programmi e corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione rivolti agli operatori delle Regioni e delle altre comunità locali del Mediterraneo, anche mediante la realizzazione di scambi culturali ed altre iniziative di cooperazione culturale e scientifica.

     56. Lo Statuto della Fondazione di cui al comma 53 prevede:

     a) lo scopo ed i compiti della fondazione stessa in coerenza con le finalità e le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 55;

     b) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

     c) la nomina di un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da rappresentanti della Regione;

     d) la possibilità di adesione di altre Regioni italiane ed estere del bacino mediterraneo, quali soci partecipanti, nonché di enti, società a prevalente capitale pubblico e fondazioni bancarie, quali soci sostenitori;

     e) l'adozione di modalità e strumenti, anche mediante stipula di protocolli di intesa e convenzioni, atti ad assicurare in via permanente sinergie operative con gli altri enti e gli organismi di cui al comma 55, lettera a), nonché la partnership con le università ed i centri di ricerca aventi sede sul territorio regionale di cui alla lettera b) del medesimo comma.

     57. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, stabilisce con deliberazione gli indirizzi programmatici per la costituzione della Fondazione di cui al comma 53.

     58. Il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere tutte le iniziative necessarie per procedere alla costituzione della Fondazione di cui al comma 53 e renderla operante.

     59. Agli oneri connessi alla costituzione della Fondazione di cui al comma 53 si provvede mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB R31 del bilancio di previsione per l'anno 2006 di un apposito capitolo di spesa denominato "Spese per la costituzione della Fondazione Casa delle Regioni del Mediterraneo", con lo stanziamento di euro 100 mila.

     60. Per la preparazione dei giochi europei Maccabi che si svolgeranno quale straordinario evento sportivo, simbolico e culturale a Roma nel 2007 è istituito, nell'ambito dell'UPB G31, un capitolo con la seguente denominazione: "Partecipazione della Regione allo svolgimento dei giochi europei Maccabi, Roma 2007", con lo stanziamento per l'esercizio 2006 di euro 200 mila e con conseguente riduzione, per lo stesso importo, del capitolo G11516. Il contributo è assegnato alla Federazione Italiana Maccabi (FIM), che organizza l'evento.

     61. Al fine di realizzare, quali opere prioritarie di edilizia sanitaria coerenti con il piano più complessivo in corso di elaborazione, il nuovo ospedale dei Castelli ed il nuovo ospedale del Golfo, è stanziata la somma complessiva di euro 200 milioni, di cui euro 70 milioni per il 2007, euro 70 milioni per il 2008 ed euro 60 milioni per il 2009.

     62. I posti letto degli ospedali di cui al comma 61 non devono comunque essere aggiuntivi rispetto a quelli già in essere alla data del 31 luglio 2006 nei singoli ambiti territoriali.

     63. Gli immobili di proprietà regionale al 31 luglio 2006, attualmente sede di strutture ospedaliere nelle aree interessate, sono alienati o messi a reddito, sulla base di direttive e modalità definite dalla Giunta regionale. Il ricavato è acquisito dalla Regione e destinato alla copertura dei disavanzi sanitari.

     64. Gli oneri di cui al comma 61 gravano sugli stanziamenti dell'UPB H22.

     65. Al fine di assicurare le necessarie condizioni organizzative per l'esercizio delle complesse funzioni legate alla tutela della salute e per l'attuazione dell'accordo con i ministeri interessati concernente il piano di rientro dal disavanzo strutturale, nelle more del complessivo riassetto organizzativo della Giunta regionale, attraverso la riforma della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse umane, demanio e patrimonio, di concerto con l'Assessore competente in materia di sanità, può articolare fino a quattro direzioni regionali per le seguenti funzioni:

     a) programmazione sanitaria;

     b) politiche della prevenzione, sicurezza sul lavoro;

     c) risorse umane e finanziarie;

     d) politiche degli investimenti.

     66. Per garantire il continuo coordinamento amministrativo dell'attività delle direzioni di cui al comma 65 e della stretta connessione dell'insieme delle attività socio-assistenziali della Regione, il direttore della direzione programmazione sanitaria esercita le funzioni di coordinamento e raccordo delle altre direzioni.

     67. Attraverso la cabina di regia per il monitoraggio del risanamento del deficit delle aziende sanitarie di cui all'articolo 131 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 è garantito il complessivo coordinamento delle attività regionali finalizzate al conseguimento dell'obiettivo del risanamento del deficit delle aziende sanitarie.

     68. Per far fronte alle esigenze straordinarie di personale qualificato per le direzioni dell'assessorato competente in materia di sanità, nelle more della rideterminazione della dotazione organica regionale, l'assessorato competente in materia di risorse umane, demanio e patrimonio pone in essere le procedure necessarie per l'acquisizione di personale, dirigenti e funzionari, appartenente agli enti pubblici dipendenti, con particolare riferimento alle aziende del servizio sanitario, nonché all'Istituto zooprofilattico sperimentale.

     69. In considerazione delle nuove competenze attribuite alla Regione dalla riforma del titolo V della Costituzione in materia di istruzione e formazione, nonché delle responsabilità attribuite in materia di fondo sociale europeo con le conseguenti, rilevanti attività di programmazione, coordinamento, gestione e controllo degli interventi, anche in relazione agli adempimenti connessi alla chiusura del programma operativo regionale (POR) 2000-2006 e alla programmazione del fondo sociale europeo (FSE) 2007 - 2013, nelle more del complesso riassetto organizzativo della Giunta regionale attraverso la riforma della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e dei Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale), la Giunta regionale può articolare fino a due direzioni regionali per le seguenti funzioni:

     a) formazione;

     b) istruzione.

     70. In attuazione dell'ordine del giorno del 13 luglio 2006, n. 32 del Consiglio regionale è istituita, presso il Consiglio medesimo, una commissione consiliare speciale per la raccolta di analisi e la predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario regionale.

     71. La commissione di cui al comma 70 ha il compito di individuare le cause e concause dei fenomeni di malagestione e malaffare e la valutazione di proposte normative tese a contrastare tali fenomeni. A questo scopo tutte le strutture della Regione e degli enti dipendenti sono tenute a prestare la piena collaborazione.

     72. La commissione di cui al comma 70 dura in carica sino alla fine della legislatura e si avvale delle strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche), nonché della struttura di cui all’articolo 37, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche [9].

     73. La commissione di cui al comma 70 è costituita da sette membri eletti dal Consiglio regionale. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a quattro nominativi. La commissione, nella prima seduta utile, elegge al suo interno un Presidente espressione delle minoranze [10].

     74. Gli Assessori regionali competenti in materia di sanità e di bilancio e il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile, o loro delegati, partecipano di diritto alle sedute della commissione di cui ai comma 70. Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione funzionari delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità, lavoro e formazione. La commissione può altresì avvalersi, con riferimento a specifiche problematiche, del contributo-tecnico scientifico di professionisti esterni.

     75. Nelle more della disciplina organica in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e alla 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche, la Giunta regionale, in attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, definisce con uno o più atti amministrativi generali:

     a) le misure di conservazione da applicarsi in via transitoria nelle zone di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE ed individuate dalla Regione, aventi ad oggetto, in particolare, l'attività venatoria, l'immissione di specie animali, la conservazione dei siti riproduttivi e di svernamento, la conservazione degli habitat, compresi quelli forestali, e gli ulteriori divieti e prescrizioni finalizzati alla conservazione degli uccelli selvatici;

     b) gli interventi esonerati dalla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, a condizione che non comportino effetti sui siti della rete "Natura 2000" e che, in via anche alternativa tra loro:

     1) presentino caratteristiche e specificità compatibili con la gestione e la conservazione del sito;

     2) realizzino le previsioni dei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori, e le loro varianti, se sottoposti in precedenza a procedura di valutazione d'incidenza con esito positivo;

     3) siano previsti nei piani di gestione dei siti della rete "Natura 2000" regolarmente approvati.

     76. Nell'ambito dello stanziamento iscritto nel capitolo D42502, l'importo di euro 200 mila è destinato a sopperire ad alcune emergenze previste e determinate dalla Provincia di Latina per il miglioramento dei collegamenti con le Isole Pontine, ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 28 (Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di Latina resi dalla società concessionaria del Ministero dei trasporti e della navigazione).

     77. Nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema delle società partecipate dalla Regione, sia direttamente sia attraverso società da essa controllate, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, in coerenza con la recente normativa comunitaria e statale in materia di società a capitale interamente pubblico o misto, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le opportune iniziative affinché si proceda, entro il 31 dicembre 2006, al riordino delle partecipazioni societarie dirette o indirette della Regione, che comporti:

     a) la definizione di idonei strumenti di coordinamento e controllo;

     b) l'alienazione o l'incorporazione delle quote di capitale possedute;

     c) lo scioglimento e la liquidazione di società strategicamente non rilevanti o le cui attività possono efficacemente e più economicamente essere espletate nell'ambito del proprio apparato organizzativo.

     78. Entro il 31 ottobre 2006, la Giunta regionale sottopone alla valutazione del Consiglio regionale una relazione contenente le iniziative che si intendono perseguire in attuazione di quanto previsto al comma 77. La Regione è autorizzata ad acquisire sino al 100 per cento delle quote di capitale dell'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. e della Lazio Service S.p.A. Agli oneri del presente comma si fa fronte con gli stanziamenti dei rispettivi capitoli dell'UPB C16. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al presente comma, l'acquisto di quote societarie e la costituzione di nuove società da parte di società con capitale a maggioranza regionale, enti, agenzie ed aziende regionali è subordinata all'approvazione di specifica norma del Consiglio regionale. La Giunta regionale è tenuta ad assumere tutte le iniziative più idonee all'attuazione del presente comma.

     79. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo R31503, un importo sino ad euro 30 mila è destinato, come contributo straordinario, all'associazione Conference des Regions Peripheriques Maritimes d'Europe) (CRPM) per l'attività connessa ai fini istituzionali dell'associazione.

     80. [Il programma di iniziative relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione "Musica per Roma" e il contributo all'Auditorium Pio di Roma di cui all'articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 fanno riferimento alle disponibilità annuali del capitolo G11530] [11].

     81. Per la realizzazione di interventi straordinari in materia di impiantistica sportiva, finalizzati all'adeguamento ai criteri federali, per la partecipazione ai campionati di serie superiore, sono stanziati per l'anno 2006 euro 250 mila, mediante l'istituzione di un capitolo nell'ambito dell'UPB G32.

     82. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativo alle spese per il personale della Giunta e del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole: "3 milioni 450 mila euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro";

     b) le parole: "4 milioni 848 mila euro" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni 298 mila euro".

     83. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo decisionale di bilancio e l'analisi degli oneri finanziari recati dalle leggi di spesa e dalle deliberazioni della Giunta regionale, assicurare la gestione della finanza regionale, con particolare riferimento alle emissioni di titoli regionali ed agli aspetti finanziari connessi alle operazioni di dilazione di pagamento del debito, la strutturazione organica delle attività relative all'economia sanitaria connessa e complementare alla riorganizzazione dell'assessorato competente in materia di sanità, nelle more del complessivo riassetto organizzativo della Giunta regionale attraverso la riforma della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse umane, demanio e patrimonio di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, può articolare fino a quattro direzioni regionali per le seguenti funzioni:

     a) ragioneria generale;

     b) economia sanitaria;

     c) finanza;

     d) programmazione economica.

     84. Nell'ambito dell'UPB D41, è istituito un apposito capitolo di spesa denominato "Oneri derivanti dall'accordo del 12 maggio 2006 tra le Organizzazioni Sindacali e la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma per il miglioramento delle condizioni economiche del personale assunto ai sensi dell'accordo del luglio 2000", con lo stanziamento di euro 1 milione 650 mila per l'anno 2006, euro 5 milioni per l'anno 2007 ed euro 5 milioni per l'anno 2008. Le somme di cui ai suddetti stanziamenti, finalizzate a migliorare, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e aziendale, il trattamento economico dei lavoratori di cui al presente comma, sono erogate, a decorrere dal 1° settembre 2006, alle aziende interessate sulla base delle verifiche effettuate dalle stesse ed inviate alla struttura regionale competente entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     85. Nelle more della riforma della disciplina regionale in materia di diritto agli studi universitari, anche al fine di dare completa attuazione alla disposizione transitoria di cui all'articolo 25, comma 4, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari), la prima dotazione organica complessiva dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu è determinata dal commissario straordinario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della L.R. n. 25/2003, con riferimento a quella determinata dal consiglio di amministrazione con deliberazione 13 luglio 2005, n. 12, apportando alla stessa le riduzioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 (Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della L. 30 dicembre 2004, n. 311), ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per regioni ed enti locali del Servizio sanitario nazionale, e ridefinendo la consistenza numerica del personale all'interno delle singole categorie e della qualifica dirigenziale, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria. La dotazione organica di cui al presente comma è determinata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il relativo provvedimento è trasmesso alla Giunta regionale per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), numero 1), della L.R. n. 25/2003.

     86. L'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) è sostituito dal seguente:

     "Art. 17. Utilizzo del fondo speciale per i patti territoriali per la reindustrializzazione e la tutela ambientale del complesso aziendale ex Good-Year di Cisterna di Latina.

     1. L'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., previa autorizzazione, da parte dell'assessorato regionale competente in materia di bilancio, dei progetti economico-finanziari degli interventi, utilizza una quota del fondo speciale per i patti territoriali, pari a euro 3 milioni 450 mila, per concorrere agli oneri connessi alla reindustrializzazione del complesso aziendale ex Good-Year di Cisterna di Latina, da erogarsi in conformità al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, nonché un'ulteriore quota del fondo, pari a euro 3 milioni 623 mila 400, per concorrere agli oneri connessi agli interventi di tutela ambientale del medesimo complesso aziendale, alle condizioni e nei limiti fissati dalla decisione 2005/4673/CE def., del 7 dicembre 2005 della Commissione europea.".

     87. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato alle lettere a) e b):

     a) i contributi di cui ai presente articolo, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

     b) i contributi di cui al presente articolo, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

     88. All'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2006 sono aggiunte le seguenti poste:

 

 

 

 

(in Euro) 

 

Anno 2006 

Anno 2007 

Anno 2008 

Cap. T28501 

 

 

 

Lett....) 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

Sostegno regionale  

 

 

 

agli investimenti dei 

 

 

 

piccoli comuni 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. T28501 

 

 

 

Lett. ...) 

500.000,00 

--- 

--- 

Nuove norme in materia  

 

 

 

di somministrazione di 

 

 

 

alimenti e bevande 

 

 

 

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[3] Alinea già modificato dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[4] Le originarie lett. a), b), c), e d) sono state sostituite dalle attuali lett. a), b) e c) dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15. La presente lettera, già modificata dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27, è stata così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[5] Le originarie lett. a), b), c), e d) sono state sostituite dalle attuali lett. a), b) e c) dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[6] Le originarie lett. a), b), c), e d) sono state sostituite dalle attuali lett. a), b) e c) dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[7] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12.

[8] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[10] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[11] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.