§ 5.13.36 - L.R. 25 agosto 2003, n. 25.
Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.13 assistenza scolastica
Data:25/08/2003
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Principi).
Art. 3.  (Interventi).
Art. 4.  (Soggetti beneficiari).
Art. 5.  (Realizzazione degli interventi).
Art. 6.  (Istituzione).
Art. 7.  (Organi istituzionali).
Art. 8.  (Presidente).
Art. 9.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 10.  (Collegio dei revisori contabili).
Art. 11.  (Incompatibilità).
Art. 12.  (Durata delle cariche. Indennità).
Art. 13.  (Laziodisu territoriali).
Art. 14.  (Comitato direttivo).
Art. 15.  (Commissioni di sorveglianza).
Art. 16.  (Statuto e regolamenti).
Art. 17.  (Direttore generale).
Art. 18.  (Direttori delle Laziodisu territoriali).
Art. 19.  (Personale).
Art. 20.  (Programmazione delle attività di Laziodisu).
Art. 21.  (Bilancio di previsione e rendiconto generale).
Art. 22.  (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale).
Art. 23.  (Risorse economico-finanziarie e patrimoniali).
Art. 24.  (Gestione dei servizi).
Art. 25.  (Norme transitorie. Estinzione delle ADISU successione nei rapporti e disposizioni sul personale).
Art. 26.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 27.  (Abrogazione).
Art. 28.  (Entrata in vigore).


§ 5.13.36 - L.R. 25 agosto 2003, n. 25. [1]

Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.

(B.U. 10 settembre 2003, n. 25 – S.O. n. 9).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 34 e nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, disciplina un sistema organico di interventi diretto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo il diritto agli studi universitari sul territorio regionale, con particolare riguardo a quei cittadini che, capaci e meritevoli, sono sprovvisti o carenti di mezzi, o si trovano in condizioni di disabilità.

 

     Art. 2. (Principi).

     1. Il sistema organico di interventi di cui all’articolo 3 è informato ai seguenti principi:

     a) favorire l’integrazione e la partecipazione alle attività universitarie, nonché l’accesso ai servizi e ai benefici previsti dalla presente legge, degli studenti in condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili ad iniziative finalizzate;

     b) agevolare l’integrazione delle esperienze didattico-formative e di ricerca, in particolare attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale ed internazionale;

     c) attivare forme di collaborazione tra le diverse istituzioni in modo da favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e una sempre più significativa interazione tra pubblico e privato;

     d) attuare una effettiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, o che si trovano in condizioni di disabilità;

     e) assicurare la partecipazione degli studenti ad attività culturali e a servizi didattico-formativi ulteriori e diversificati rispetto a quelli già fruibili presso le singole università;

     f) favorire forme di controllo, da parte degli studenti, sul livello dei servizi offerti e sull’efficacia delle attività di gestione degli stessi.

 

     Art. 3. (Interventi).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 1, la Regione promuove la realizzazione dei seguenti interventi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche, formative e di ricerca in ambito universitario:

     a) servizi assicurati alla generalità degli studenti, quali, in particolare:

     1) ristorazione;

     2) assistenza sanitaria e medicina preventiva in raccordo con le aziende unità sanitarie locali (ASL);

     3) informazione ed orientamento educativo ed al lavoro;

     4) assistenza legale;

     5) ausili culturali e didattici;

     6) altri servizi e benefici;

     b) servizi assicurati attraverso concorso pubblico, quali, in particolare:

     1) borse di studio;

     2) posti alloggio;

     3) prestiti d’onore;

     4) trasporto;

     5) viaggi di studio e di ricerca;

     6) altri servizi e benefici.

     2. L’assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1, lettera b), numero1), nell’ambito della realizzazione degli interventi funzionali, ha carattere prioritario.

     2 bis. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del diritto agli studi universitari, provvede, direttamente, alla realizzazione di specifici interventi basati su progetti e ricerche, all'attivazione di un sistema informatico statistico di settore nonché al monitoraggio dei servizi universitari e la circolarità delle informazioni. [2]

 

     Art. 4. (Soggetti beneficiari).

     1. Gli interventi previsti dall’articolo 3 sono rivolti, in ragione delle diverse tipologie, agli studenti iscritti presso le università statali, nonché presso le università non statali, gli istituti universitari e gli istituti di alta cultura artistica, musicale e coreutica che hanno sede nella regione e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, ovvero sono rivolti a coloro che intendono accedere a corsi post-laurea di alta formazione.

     2. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea beneficiano, a parità di trattamento con gli studenti italiani, degli interventi secondo quanto previsto dall’articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286”).

     3. Gli interventi non rivolti alla generalità degli studenti sono assicurati attraverso concorso pubblico annuale, con una riserva in favore degli studenti  che si trovano in condizioni di disabilità.

     4. Le istituzioni di cui al comma 1 diverse dalle università statali sono comprese, nei successivi articoli, nella dizione “altre università”.

 

     Art. 5. (Realizzazione degli interventi).

     1. La Regione promuove la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 3 attraverso:

     a) l’agenzia regionale di cui all’articolo 6 per gli studenti iscritti presso le università statali e presso le “altre università” che non ricorrono alle convenzioni ai sensi della lettera b);

     b) la stipula, da parte del presidente dell’agenzia di cui all’articolo 6, di apposite convenzioni, sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli studenti iscritti presso le “altre università” che intendono realizzare direttamente gli interventi.

 

CAPO II

AGENZIA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO

 

     Art. 6. (Istituzione).

     1. Ai fini della programmazione e dell’attuazione coordinata degli interventi previsti dall’articolo 3, in un’ottica di equilibrio tra le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e di economicità ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici connessi, è istituita l’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio, di seguito denominata Laziodisu.

     2. Laziodisu è un ente strumentale di diritto pubblico della Regione, dotato di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, ed esercita le proprie competenze conformandosi ai principi stabiliti dalla presente legge nonché agli indirizzi, alle direttive e agli obiettivi di gestione definiti dalla Giunta regionale.

     3. Laziodisu ha sede legale in Roma e sedi decentrate, denominate Laziodisu territoriali, che si configurano come articolazioni organizzative con funzioni e compiti amministrativo-gestionali, le quali hanno a riferimento ciascuna università statale.

 

     Art. 7. (Organi istituzionali).

     1. Sono organi istituzionali di Laziodisu:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori contabili.

 

     Art. 8. (Presidente).

     1. Il presidente è nominato, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il presidente del comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL), di seguito denominato CRUL, istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della l. 15 marzo 1997, n. 59”), tra persone che abbiano conseguito una particolare esperienza desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni ovvero da concrete esperienze di lavoro, o da attività di carattere amministrativo-istituzionale.

     2. Il presidente:

     a) presiede e coordina il consiglio di amministrazione;

     b) ha la rappresentanza istituzionale di Laziodisu;

     c) sovrintende all’attività complessiva di Laziodisu e ne è responsabile nei confronti della Regione;

     d) stipula le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);

     e) adotta gli atti di indirizzo per l’attività gestionale ed assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, strumentali e finanziarie per perseguirli, sulla base del programma operativo e del bilancio di previsione di cui agli articoli 20 e 21;

     f) provvede, sentito il nucleo di valutazione, alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell’attività del direttore generale;

     g) adotta e trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;

     h) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal consiglio di amministrazione.

 

     Art. 9. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal presidente di Laziodisu e da sedici membri nominati dal Consiglio regionale, di cui:

     a) cinque rappresentanti del Consiglio regionale;

     b) tre rappresentanti dell’università del Lazio, di cui due designati dai rettori delle università statali ed uno dai rettori delle università non statali;

     c) sei rappresentanti delle università del Lazio, di cui cinque in rappresentanza delle università statali designati secondo le disposizioni previste per le elezioni degli studenti in seno ai senati accademici delle rispettive università, ed uno in rappresentanza delle università non statali designato dagli studenti secondo le disposizioni previste per le elezioni degli stessi in seno al CRUL;

     d) un rappresentante dei comuni in cui hanno sede le università statali del Lazio, designato dall’associazione regionale dei comuni del Lazio (ANCI LAZIO);

     e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     1 bis. Nelle more della designazione dei membri previsti al comma 1, il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti [3].

     2. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di alta amministrazione ed in particolare:

     a) l’adozione dello statuto e dei regolamenti in esso previsti, ivi compreso il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della dotazione organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti per il controllo interno ed il regolamento di amministrazione e contabilità, ed il regolamento relativo alla carta dei servizi;

     b) l’adozione della dotazione organica del personale previo confronto con le organizzazioni sindacali (OO.SS. ) di categoria;

     c) l’adozione del bilancio di previsione, delle variazioni e dell’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;

     d) l’adozione dei programmi pluriennale ed annuale di cui all’articolo 20.

     3. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il vicepresidente che, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

     4. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili.

 

     Art. 10. (Collegio dei revisori contabili).

     1. Il collegio dei revisori contabili è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (“Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”).

     2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed alla organizzazione dei lavori.

     3. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu ed in particolare:

     a) esprime parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge;

     b) trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu.

 

     Art. 11. (Incompatibilità).

     1. Agli incarichi di presidente, di membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili si applicano le seguenti cause di incompatibilità:

     a) membro del Consiglio e della Giunta regionali;

     b) dipendente dell’amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell’ente;

     c) direttore generale di aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

     d) presidente e membro degli organi di altri enti regionali;

     e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi a Laziodisu;

     f) rappresentante di organizzazioni imprenditoriali [4];

     g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali di Laziodisu;

     h) dipendente, consulente o collaboratore di Laziodisu;

     i) professore universitario che ricopre l’incarico di rettore, pro-rettore, e membro del consiglio di amministrazione di università.

     2. Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono ulteriori cause di incompatibilità.

     3. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 cessando dalla carica, dalle funzioni o dall'ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 12. (Durata delle cariche. Indennità).

     1. Gli organi istituzionali di Laziodisu durano in carica fino all’inizio della legislatura successiva a quella in cui sono stati nominati. Essi proseguono le loro funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dall’inizio della legislatura ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

     2. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione cessano dalla carica in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca in seno al CRUL ovvero al venir meno dello status di studente. In quest’ultimo caso lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

     3. L'indennità di carica spettante al Presidente ed ai membri degli altri organi di Laziodisu è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

     Art. 13. (Laziodisu territoriali).

     1. A ciascuna Laziodisu territoriale di cui all’articolo 6, comma 3, è riconosciuta autonomia organizzativa, in relazione alle proprie strutture, nonché autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispone. Tali forme di autonomia si realizzano attraverso:

     a) l’organizzazione e la determinazione delle attribuzioni delle strutture con  apposito regolamento interno, nel rispetto dei principi e dei criteri di organizzazione fissati dallo statuto e dal regolamento di cui all’articolo 16, commi 2 e 4;

     b) l’assegnazione da parte del direttore generale di cui all’articolo 17, tenuto conto del programma operativo annuale di cui all’articolo 20, degli specifici obiettivi programmatici da perseguire, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

     c) la rendicontazione relativa all’impiego delle risorse finanziarie assegnate da presentare al direttore generale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui si riferisce.

     2. Ciascuna Laziodisu territoriale partecipa attivamente alla formazione del programma operativo annuale di cui all’articolo 20, mediante la formulazione di proposte al consiglio di amministrazione, e definisce le priorità e i livelli degli interventi relativamente all’ambito di riferimento. Garantisce altresì il controllo sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sull’efficacia delle relative attività di gestione ed individua specifici fabbisogni connessi all’esigenza di tutela del diritto agli studi universitari.

 

     Art. 14. (Comitato direttivo).

     1. E' istituito, presso ciascuna Laziodisu territoriale, un comitato direttivo quale organo con funzioni consultive e di proposta in merito al programma operativo di cui all’articolo 20 e di definizione delle priorità e dei livelli degli interventi relativamente all’ambito di riferimento. Spetta, inoltre, al comitato adottare il regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a).

     2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da

     a) un rappresentante della  Regione con funzioni di presidente;

     b) due rappresentanti dell’università statale di riferimento, designati dal rettore;

     c) due rappresentanti dell’università statale di riferimento, designati dagli studenti secondo le disposizioni previste per l’elezione degli stessi in seno al senato accademico.

     2 bis. Nelle more delle designazioni dei membri previsti al comma 2, i comitati direttivi si intendono validamente costituiti quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti [5].

     3. Relativamente alla durata in carica di ciascun comitato e dei suoi componenti, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, i rappresentanti degli studenti cessano dalla carica in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca in seno al senato accademico ovvero al venir meno dello status di studente. In quest’ultimo caso lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

     4. Ai componenti del comitato compete un trattamento economico da determinarsi, quanto alla natura ed all’ammontare, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 12, comma 3.

 

     Art. 15. (Commissioni di sorveglianza).

     1. Per garantire il controllo sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi sulla efficacia delle attività di gestione degli stessi, nonché al fine di individuare specifici fabbisogni connessi all’esigenza di tutela del diritto agli studi universitari, sono istituite, presso le Laziodisu territoriali, singole commissioni di sorveglianza.

     2. Le commissioni di sorveglianza sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono composte da:

     a) quattro rappresentanti degli studenti designati secondo le disposizioni previste per le elezioni degli stessi in seno ai senati accademici delle rispettive università;

     b) un rappresentante dell’università statale di riferimento, designato dal rettore;

     c) due rappresentanti della Regione;

     d) un rappresentante del comune in cui ha sede l’università statale di riferimento;

     e) un rappresentante delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2 bis. Nelle more della designazione dei membri previsti al comma 2, le commissioni di sorveglianza si intendono validamente costituite quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti [6].

     3. Ciascuna commissione di sorveglianza elegge al proprio interno il Presidente.

     4. Relativamente alla durata in carica di ciascuna commissione di sorveglianza e dei suoi componenti, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, i rappresentanti degli studenti cessano dalla  carica in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca in seno ai senati accademici delle rispettive università ovvero al venir meno dello status di studente. In quest’ultimo caso lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

     5. Ai componenti delle commissioni di sorveglianza compete un trattamento economico da determinarsi, quanto alla natura ed all’ammontare, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3.

 

     Art. 16. (Statuto e regolamenti).

     1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Laziodisu.

     2. Nello statuto sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Laziodisu.

     3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

     4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto, il consiglio di amministrazione, previo confronto con le OO.SS. di categoria, adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale,  per il conferimento degli incarichi ai dirigenti, per il controllo interno, il regolamento di amministrazione e di contabilità di Laziodisu, nonché il regolamento relativo alla carta dei servizi.

     5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

 

     Art. 17. (Direttore generale).

     1. Il direttore generale è designato dal Presidente della Giunta regionale tra  persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private, scelte sulla base di procedura ad evidenza pubblica ed è nominato dal presidente di Laziodisu.

     2. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la nomina del nuovo presidente di Laziodisu. Il rapporto di lavoro del direttore generale, di natura privatistica ed esclusiva, è disciplinato con contratto individuale della stessa durata dell’incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti della Regione ovvero di altri enti dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui all'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37 (Variazione al Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999).

     3. Il direttore generale è responsabile dell'attività amministrativo-gestionale di Laziodisu e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

     a) provvede all'organizzazione delle strutture nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 4, fatta salva l’autonomia organizzativa delle Laziodisu territoriali di cui all’articolo 13;

     b) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal presidente;

     c) è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal presidente, fatta salva l’autonomia gestionale delle Laziodisu territoriali di cui all’articolo 13;

     d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

     e) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere in qualità di rappresentante legale;

     f) nomina i direttori delle Laziodisu territoriali di cui all’articolo 13, assegna a ciascuno di essi gli obiettivi programmatici da perseguire e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, nonché provvede alla verifica dei risultati di gestione sulla base della rendicontazione delle risorse finanziarie trasmessa dai direttori stessi;

     g) adotta ogni altro atto di carattere amministrativo-gestionale che non ritenga di delegare agli altri dirigenti.

     4. Il direttore generale esercita, altresì, le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 18. (Direttori delle Laziodisu territoriali).

     1. I direttori delle Laziodisu territoriali sono nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale tra soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza di Laziodisu ovvero esterni, in possesso del diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private.

     2. Gli incarichi ai direttori sono conferiti con contratto a tempo determinato, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette ed è rinnovabile. Con il contratto individuale è regolato il rapporto di lavoro a tempo pieno, sono definite le specifiche competenze ed il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

     3. I direttori esercitano, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) provvedono all’organizzazione delle strutture dipendenti in conformità al regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a);

     b) dirigono l’attività delle strutture dipendenti al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal direttore generale;

     c) sono responsabili della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate dal direttore generale;

     d) presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa all’impiego delle risorse finanziarie assegnate nell’anno precedente;

     e) adottano gli atti di carattere amministrativo-gestionale delegati dal direttore generale.

     4. I direttori esercitano altresì le funzioni di segretario del Comitato direttivo di cui all’articolo 14 ed assicurano l’attuazione delle relative deliberazioni.

 

     Art. 19. (Personale).

     1. Laziodisu, si avvale del personale di ruolo delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ADISU) istituite ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di personale trasferito o comandato anche da pubbliche amministrazioni o assunto nel rispetto della vigente normativa.

     2. Al personale di Laziodisu si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico,  di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa.

 

     Art. 20. (Programmazione delle attività di Laziodisu).

     1. L'attività di Laziodisu è definita mediante un programma pluriennale articolato in programmi operativi annuali relativi agli interventi per l’attuazione del diritto agli studi universitari.

     2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi di gestione stabiliti dalla Giunta regionale, dal consiglio di amministrazione, previo parere dei comitati direttivi di cui all’articolo 14, entro il 30 aprile di ogni anno, e trasmessi alla Giunta stessa che li approva, dopo aver acquisito il parere della Commissione di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia delle politiche  attive per il lavoro).

     3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di Laziodisu.

     4. Il programma operativo annuale descrive dettagliatamente il complesso delle attività e degli interventi previsti dall’articolo 3, da realizzare nell’anno di riferimento a cura di Laziodisu e delle università convenzionate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), ed indica, in particolare:

     a) le priorità ed i livelli degli interventi;

     b) i beneficiari;

     c) le risorse strumentali e finanziarie necessarie;

     d) i criteri e le modalità per il riparto delle risorse stesse tra gli enti ed i soggetti cui è affidata la realizzazione degli interventi;

     d bis) i criteri di riparto delle risorse per il potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari. [7]

     5. Nell’indicazione dei criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 4, lettera d), viene data priorità alle università in ragione delle rispettive popolazioni studentesche [8].

     6. Nell’ambito del programma operativo annuale, le università diverse da quelle convenzionate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), possono chiedere la gestione diretta degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1.

 

          Art. 21. (Bilancio di previsione e rendiconto generale).

     1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori contabili, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

     2. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennale ed annuale di cui all'articolo 20, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d).

     3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, adottata dal presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h).

 

     Art. 22. (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di scuola, in particolare:

     a) stabilisce direttive, indirizzi ed obiettivi di gestione a cui deve conformarsi l’attività di Laziodisu;

     b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

     c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi di Laziodisu, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

     d) esercita il controllo sugli organi disponendo la decadenza:

     1) del presidente a seguito di risultati di gestione ritenuti insufficienti in rapporto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti;

     2) dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché dell'intero consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi irregolarità nella direzione di Laziodisu, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;

     3) di uno o più membri del collegio dei revisori contabili in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive di tale organo;

     e) esercita, anche mediante delega all'Assessore competente in materia di scuola, e con le modalità stabilite con apposita direttiva, il controllo di legittimità sui seguenti atti:

     1) adozione della dotazione organica del personale;

     2) nomina del direttore generale.

 

     Art. 23. (Risorse economico-finanziarie e patrimoniali).

     1. Laziodisu dispone delle seguenti risorse finanziarie:

     a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

     b) finanziamento annuo regionale per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal programma operativo di cui all'articolo 20, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

     c) gettito della tassa di abilitazione all’esercizio professionale di cui all’articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (“Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”), divenuto tributo proprio della Regione ai sensi dell’articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L.22 luglio 1975, n.382);

     d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) è definita dalla Giunta regionale secondo fasce progressive in ragione del reddito familiare e aggiornata annualmente al tasso di inflazione programmato;

     e) contributi regionali per l’attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;

     f) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti e soggetti privati;

     g) finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine;

     h) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali, dall’affidamento a terzi dei servizi e dalla partecipazione a società di capitali miste;

     i) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali.

     2. Laziodisu dispone, altresì, di un proprio patrimonio, immobiliare e mobiliare, costituito dai beni di proprietà delle ADISU alla data di entrata in vigore della presente legge nonché di altri beni a qualsiasi titolo acquisiti.

 

     Art. 24. (Gestione dei servizi).

     1. Al fine di assicurare una gestione economica, razionale ed efficiente dei servizi relativi al diritto agli studi universitari, con adeguate garanzie di fruibilità e qualità degli stessi, Laziodisu promuove la costituzione di apposite società di capitali miste, assumendo una partecipazione azionaria in misura non inferiore al 25 per cento del capitale sociale.

     2. Alle società di capitali possono partecipare istituti di credito finanziari, enti pubblici e privati, imprese operanti nel campo dei servizi di interesse di Laziodisu che abbiano adeguata professionalità e comprovata esperienza.

     3. La partecipazione azionaria pubblica alle società di capitali non può essere inferiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.

     4. Ai fini della realizzazione di nuove strutture immobiliari e della gestione dei servizi universitari residenziali, tecnici ed informativi, Laziodisu si avvale di una società di capitali mista appositamente costituita.

     5. Per la gestione dei servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 3), 5), e 6) e lettera b), numeri 5) e 6), Laziodisu può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. (Norme transitorie. Estinzione delle ADISU successione nei rapporti e disposizioni sul personale).

     1. I commissari ed i collegi dei revisori contabili straordinari delle ADISU, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 2 agosto 2002, continuano ad operare fino all’insediamento degli organi istituzionali di Laziodisu di cui all’articolo 7. In particolare, i commissari straordinari oltre ad esercitare, per le rispettive ADISU, le funzioni proprie del Presidente e del Consiglio di amministrazione, provvedono alla ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, attraverso la redazione di apposito verbale.

     2. A seguito dell’insediamento degli organi istituzionali di Laziodisu, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede, tra l’altro:

     a) ad attribuire, a Laziodisu, il complesso dei beni patrimoniali mobiliari ed immobiliari, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi sulla base dell’attività ricognitiva effettuata dagli organi straordinari delle ADISU di cui al comma 1;

     b) a dichiarare l’estinzione delle ADISU stesse.

     3. Il personale di ruolo delle ADISU continua il rapporto di lavoro senza interruzione. A tale personale è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro prevista dal CCNL del comparto Regioni e Enti Locali, l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

     4. Laziodisu procede, previo confronto con le OO.SS., alla definizione delle questioni relative alla dotazione organica ed al piano occupazionale, nonché al superamento di eventuali sperequazioni nell’applicazione delle disposizioni contrattuali al personale transitato dalle ADISU.

     5. Fino alla costituzione della società di cui all’articolo 24, comma 4 gli adempimenti ivi previsti continuano ad essere effettuati dal consorzio polifunzionale Pegaso, ente strumentale delle ADISU, dotato di personalità giuridica pubblica, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) della l.r. 51/1994 e successive modifiche. Tale consorzio provvede altresì ad attivare una agenzia per le locazioni delle strutture immobiliari con funzioni di:

     a) collegamento tra i locatori e gli studenti;

     b) informazioni a locatari e studenti in merito al contratto di locazione agevolato per studenti fuori sede ;

     c) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare;

     d) individuazione di situazioni di locazione non regolare.

     6. A decorrere dalla data di costituzione della società di cui all’articolo 24, comma 4, il consorzio polifunzionale Pegaso è sciolto. Le risorse finanziarie, umane e strumentali confluiscono nella predetta società che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi discendenti dalla gestione del consorzio medesimo. Il personale dello stesso consorzio, ivi compreso quello in corso di assunzione, a seguito delle apposite procedure concorsuali avviate entro la data di costituzione della società di cui all’articolo 24 comma 4, può chiedere di essere inquadrato nel ruolo del personale di Laziodisu nei dodici mesi successivi alla costituzione della società medesima.

 

     Art. 26. (Disposizioni finanziarie).

     1. Al finanziamento degli oneri relativi all’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione “per memoria”, nello stato di previsione della spesa del  bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003, di due capitoli di spesa nell’ambito dell’ U.P.B. F13 di seguito denominati:

     a) “Finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento della Laziodisu”;

     b) “Finanziamento annuo regionale per l’attuazione del programma operativo di cui all’articolo 20, della presente legge”.

     1 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 20, comma 4, lettera d bis) si provvede rispettivamente con gli stanziamenti previsti al capitolo F13502 denominato 'Spesa per interventi diretti della Regione nel campo del diritto agli studi universitari' e al capitolo F14501 denominato 'Finanziamenti per il potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari'. [9]

     2. Alla quantificazione dello stanziamento da attribuire ai capitoli di cui al comma 1 ed alla copertura del relativo onere si provvede ai sensi della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 all’atto dell’insediamento degli organi istituzionali della Laziodisu.

     3. Il gettito delle tasse di cui all’articolo 23, comma 1, lettere c) e d), è versato direttamente al servizio tesoreria della Laziodisu.

 

     Art. 27. (Abrogazione).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 51/1994 e successive modifiche ed ogni altra disposizione normativa con essa incompatibile.

 

     Art. 28. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 18 giugno 2008, n. 7, fatto salvo quanto ivi disposto.

[2] Comma aggiunto dall'art. 172 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Comma inserito dall’art. 17 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[4] Lettera così modificata dall’art. 17 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[5] Comma inserito dall’art. 17 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[6] Comma inserito dall’art. 17 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 172 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[8] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[9] Comma inserito dall'art. 172 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.