§ 6.2.67 - L.R. 20 novembre 2001, n. 25.
Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:20/11/2001
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Principi dell'ordinamento finanziario e contabile regionale).
Art. 3.  (Regolamento di contabilità regionale).
Art. 4.  (Obiettivi della programmazione economico sociale e territoriale regionale).
Art. 5.  (Strumenti della programmazione economico-sociale regionale).
Art. 6.  (Disciplina della programmazione economico-sociale regionale).
Art. 7.  (Strumenti della programmazione territoriale regionale).
Art. 8.  (Disciplina della programmazione territoriale regionale).
Art. 9.  (Contenuto).
Art. 10.  (Adozione del DPEFR).
Art. 11.  (Legge finanziaria regionale).
Art. 12.  (Leggi regionali collegate).
Art. 13.  (Contenuto).
Art. 14.  (Approvazione).
Art. 15.  (Leggi regionali di spesa).
Art. 16.  (Relazione tecnica e modalità per la copertura finanziaria delle leggi regionali)
Art. 17.  (Unità temporale e contenuto)
Art. 17 bis.  (Formazione, esame e approvazione).
Art. 18.  (Criteri di integrità universalità ed unità).
Art. 19.  (Classificazione delle entrate).
Art. 20.  (Classificazione delle spese).
Art. 21.  (Quadro generale riassuntivo e relativo prospetto - Allegati al bilancio annuale).
Art. 22.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
Art. 23.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 24.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).
Art. 25.  (Fondi speciali).
Art. 26.  (Equilibrio del bilancio annuale).
Art. 27.  (Assestamento del bilancio).
Art. 28.  (Variazioni di bilancio).
Art. 28 bis.  (Relazioni periodiche sui conti di cassa)
Art. 29.  (Esercizio provvisorio del bilancio).
Art. 30.  (Programma annuale di attività dell’amministrazione regionale).
Art. 31.  (Programma annuale direzionale).
Art. 32.  (Soggetti competenti).
Art. 33.  (Realizzazione delle entrate).
Art. 34.  (Residui attivi e minori entrate).
Art. 35.  (Crediti di modesta entità).
Art. 36.  (Realizzazione delle spese).
Art. 37.  (Impegno).
Art. 38.  (Liquidazione).
Art. 39.  (Ordinazione e pagamento delle spese).
Art. 40.  (Residui passivi ed economie di spese).
Art. 41.  (Perenzione amministrativa).
Art. 42.  (Servizio di tesoreria).
Art. 43.  (Funzionari delegati).
Art. 44.  (Gestione dei fondi statali e dell’Unione europea assegnati alla Regione).
Art. 45.  (Mutui ed altre forme di indebitamento).
Art. 46.  (Garanzie prestate dalla Regione).
Art. 47.  (Anticipazioni di cassa).
Art. 48.  (Rendiconto generale annuale regionale).
Art. 49.  (Approvazione).
Art. 50.  (Conto del bilancio).
Art. 51.  (Conto generale del patrimonio).
Art. 52.  (Allegati al rendiconto generale annuale).
Art. 53.  (Scopo e disciplina dei controlli).
Art. 54.  (Controllo di gestione).
Art. 55.  (Controllo di regolarità contabile).
Art. 56.  (Ambito di applicazione).
Art. 57.  (Bilanci annuali di previsione).
Art. 58.  (Assestamento e variazioni dei bilanci annuali).
Art. 59.  (Esercizio provvisorio dei bilanci annuali).
Art. 60.  Rendiconti annuali generali.
Art. 61.  (Finanziamento e controllo delle funzioni conferite).
Art. 62.  (Finanziamento e controllo di interventi previsti da atti di programmazione).
Art. 63.  (Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio).
Art. 64.  (Abrogazioni).
Art. 65.  (Applicazione di disposizioni previgenti - Allegati al primo bilancio).
Art. 66.  (Norma finale).


§ 6.2.67 - L.R. 20 novembre 2001, n. 25. [1]

Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

(B.U. 10 dicembre 2001, n. 34 - S.O. n. 6).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno, e di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, in materia di contabilità delle regioni, assicura l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione regionale, nonché il coordinamento tra la programmazione regionale e il bilancio e la sua gestione.

     2. A tal fine la presente legge disciplina, in particolare:

     a) il raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale, generale e settoriale, e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione;

     b) la programmazione finanziaria e di bilancio regionale nonché l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti;

     c) la gestione del bilancio regionale;

     d) la rendicontazione generale regionale;

     e) il controllo di gestione ed il controllo di regolarità contabile;

     f) le modalità di approvazione dei bilanci e dei rendiconti delle agenzie regionali, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli enti privati a partecipazione regionale e le modalità di assegnazione delle risorse agli enti locali [2].

 

     Art. 2. (Principi dell'ordinamento finanziario e contabile regionale).

     1. L'ordinamento finanziario e contabile regionale è ispirato ai seguenti principi:

     a) assicurare il concorso della finanza regionale con quella statale per il perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, in coerenza con i vincoli che ne conseguono in ambito nazionale;

     b) garantire la chiarezza e la trasparenza dei documenti contabili ed economici che riguardano l'attività della Regione;

     c) favorire forme di partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini alla programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione; [3]

     d) applicare forme di delegificazione, semplificazione ed accelerazione delle procedure;

     e) tenere conto dell'assetto delle funzioni e dei compiti a livello regionale e locale conseguente al decentramento amministrativo;

     f) rispettare la distinzione tra l'attività di indirizzo e controllo degli organi di direzione politica e l'attività di gestione amministrativa dei dirigenti.

 

     Art. 3. (Regolamento di contabilità regionale). [4]

     1. La Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dalla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, emana un apposito regolamento di contabilità regionale di attuazione della legge stessa, con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è ad esso espressamente rinviata [5].

 

     Art. 3 bis. (Partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio).

     1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), la Regione promuove la partecipazione, con caratteri di diffusione, continuità e strutturazione e nel rispetto delle esigenze di celerità e di trasparenza del procedimento, quale strumento idoneo ad assicurare un elevato coinvolgimento degli enti, delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini nella formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

     2. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti, singoli o associati, interessati alle politiche economiche della Regione, purché residenti, domiciliati o operanti, per motivi di lavoro o studio, con continuità sul territorio regionale o, relativamente agli enti e alle realtà imprenditoriali ed associative comunque costituite, aventi sede legale o operativa nel Lazio.

     3. Sono sottoposti al processo di partecipazione:

     a) la proposta relativa al documento di programmazione economico-finanziaria di cui al titolo II, capo II;

     b) la proposta relativa al bilancio annuale di previsione di cui al titolo III, capo I, sezione IV;

     c) gli ulteriori strumenti finanziari indicati dalla Giunta regionale.

     4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in via sperimentale il processo partecipativo con apposito regolamento, il quale, in particolare:

     a) individua i soggetti interessati, assicurando il coinvolgimento del Consiglio regionale e degli enti locali;

     b) stabilisce le modalità di svolgimento del processo partecipativo, con specifico riguardo:

     1) alle fasi di informazione e comunicazione nonché ai mezzi utilizzati per dare un'ampia e capillare diffusione degli atti;

     2) alle fasi di consultazione e di raccolta delle istanze avanzate, nonché all'elaborazione del documento della partecipazione;

     3) al monitoraggio e alla verifica dell'intero processo;

     c) stabilisce i criteri per l'individuazione, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'assessorato competente in materia di bilancio, delle strutture preposte ad assicurare, anche in collaborazione tra loro, il processo partecipativo.

 

TITOLO II

RACCORDO TRA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE

E TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

E DI BILANCIO DELLA REGIONE

 

CAPO I

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE

E TERRITORIALE REGIONALE

 

     Art. 4. (Obiettivi della programmazione economico sociale e territoriale regionale).

     1. La Regione esercita le proprie funzioni legislative ed amministrative con il metodo della programmazione, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     2. A tal fine la Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, determina, con il concorso degli enti locali e loro associazioni, gli obiettivi generali e settoriali della programmazione economico sociale e della programmazione territoriale regionale.

     3. Sulla base degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione ripartisce le risorse destinate al finanziamento degli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi stessi.

 

     Art. 5. (Strumenti della programmazione economico-sociale regionale).

     1. La programmazione economico-sociale della Regione si realizza attraverso i seguenti strumenti:

     a) il programma economico-sociale regionale generale (PERG), che indica gli obiettivi generali di carattere economico-sociale da conseguire nei vari settori di attività e nei diversi ambiti territoriali;

     b) i piani economico sociali regionali, settoriali ed intersettoriali, che, con riferimento a particolari comparti d’interesse economico e sociale, integrano e precisano il PERG, in coerenza con gli obiettivi e le linee in esso contenuti, in attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.

 

     Art. 6. (Disciplina della programmazione economico-sociale regionale).

     1. Con apposita legge regionale si provvede all’adeguamento della disciplina relativa alla programmazione economico-sociale di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, ai principi contenuti nel d.lgs. 267/2000.

     2. Nelle more dell’entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della l.r. 17/1986 concernenti il contenuto degli strumenti della programmazione economico-sociale, nonché le procedure di adozione degli strumenti stessi, ivi comprese le forme ed i modi di partecipazione degli enti locali.

 

     Art. 7. (Strumenti della programmazione territoriale regionale).

     1. La programmazione territoriale della Regione si realizza attraverso i seguenti strumenti:

     a) il piano territoriale regionale generale (PTRG) che indica gli obiettivi generali da perseguire in relazione all’uso ed all’assetto del territorio dettando disposizioni strutturali e programmatiche;

     b) i piani territoriali regionali di settore, aventi ad oggetto ambiti di attività con implicazioni di tipo territoriale, che integrano e specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest’ultimo previsti, in attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.

 

     Art. 8. (Disciplina della programmazione territoriale regionale).

     1. La disciplina della programmazione territoriale della Regione è determinata dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modificazioni.

 

CAPO II

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE

 

     Art. 9. (Contenuto).

     1. Il raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale di cui al capo I del presente titolo e la programmazione finanziaria e di bilancio di cui al capo I del titolo III si realizza essenzialmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

     2. Ai fini del raccordo previsto dal comma 1, il DPEFR, tenendo conto del documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo al Parlamento ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale di cui all’articolo 13, in particolare:

     a) individua le tendenze e gli obiettivi macroeconomici relativi allo sviluppo del reddito e dell’occupazione nella Regione;

     b) espone lo stato di attuazione del PERG e del PTRG e dei relativi piani settoriali ed intersettoriali e ne aggiorna annualmente, anche in relazione alle tendenze ed agli obiettivi di cui alla lettera a), le previsioni programmatiche costituenti riferimento per la programmazione della spesa regionale;

     c) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie all’attuazione delle previsioni programmatiche di cui alla lettera b) in funzione delle scelte del bilancio annuale e pluriennale;

     d) indica il fabbisogno delle risorse di cui alla lettera c) da coprire mediante il ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

     e) articola, in relazione agli anni considerati dal bilancio pluriennale, gli interventi, generali e di settore, collegati alla manovra di finanza regionale coerenti con le previsioni programmatiche di cui alla lettera b) e compatibili con il quadro delle risorse di cui alla lettera c);

     f) esprime la valutazione di massima dell’effetto economico-finanziario attribuito a ciascuno degli interventi di cui alla lettera e);

     f bis) definisce eventuali riprogrammazioni di interventi finanziati con i fondi strutturali comunitari e con i fondi CIPE per le aree sottoutilizzate. [6]

     3. Il DPEFR, sulla base dei contenuti di cui al comma 2, fissa i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, nonché gli indirizzi per le norme da inserire nella legge finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate di cui agli articoli 11 e 12.

 

     Art. 10. (Adozione del DPEFR).

     1. Il DPEFR è approvato dal Consiglio entro il 15 luglio di ciascun anno, a seguito di deliberazione della Giunta adottata entro il 30 aprile. [7]

     2. La proposta della Giunta di cui al comma 1 è sottoposta all’esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e del Comitato Regione-Autonomie funzionali ed organizzazioni economico-sociali, previsti dagli articoli 20 e 22 della l.r. 14/1999.

     3. La mancata adozione del DPEFR non impedisce, comunque, la presentazione in Consiglio, da parte della Giunta, delle proposte di legge regionale concernenti il bilancio annuale e pluriennale, nonché la legge finanziaria e le leggi collegate.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO REGIONALE E

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE AI DIRIGENTI

 

CAPO I

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO REGIONALE

 

SEZIONE I

Legge finanziaria regionale e leggi regionali collegate

 

     Art. 11. (Legge finanziaria regionale).

     1. Contestualmente alla proposta di legge regionale concernente il bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta di legge finanziaria regionale.

     2. La legge finanziaria, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla normativa vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari ai suddetti indirizzi.

     3. La legge finanziaria stabilisce:

     a) il limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme di indebitamento per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

     b) le variazioni delle aliquote e delle altre misure che incidono sul gettito delle imposte proprie della Regione, o di addizionali ad imposte erariali di competenza della Regione, nonché di imposte indirette, canoni e tariffe regionali in vigore, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

     c) il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per un periodo contenuto in quello compreso nel bilancio pluriennale;

     d) la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

     e) la determinazione, in apposite tabelle, delle quote di spesa a carattere permanente o pluriennale, derivanti da leggi regionali, che incidono sugli anni considerati dal bilancio pluriennale;

     f) altre disposizioni quantitative rinviate da precedenti leggi regionali alla legge finanziaria.

     4. [La legge finanziaria non può istituire nuove imposte e tasse, né disporre nuove o maggiori spese e nuove destinazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente se non nei limiti delle nuove o maggiori entrate oppure delle riduzioni definitive di autorizzazioni di spesa corrente] [8].

 

     Art. 12. (Leggi regionali collegate). [9]

     1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 5, la Giunta può presentare al Consiglio uno o più proposte di legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme non inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul bilancio.

     1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a presentare proposte di leggi regionali collegate alla manovra di assestamento del bilancio di cui all’articolo 27 [10].

 

SEZIONE II

Bilancio pluriennale regionale

 

     Art. 13. (Contenuto).

     1. Il bilancio pluriennale regionale, elaborato in termini di competenza in conformità con le previsioni della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e dei suoi aggiornamenti annuali disposti con il DPEFR, determina, per il periodo di riferimento della programmazione stessa e, comunque, per un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio, le risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare.

     2. Il bilancio pluriennale espone separatamente:

     a) l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente);

     b) le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DPEFR (bilancio pluriennale programmatico).

     3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

     4. Ogni legge regionale di variazione del bilancio annuale o che comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, deve contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

     5. Nel bilancio pluriennale a legislazione vigente sono indicate, tra le entrate, quelle derivanti dai mutui e da altre forme di indebitamento previsti per ciascuno degli anni considerati dal bilancio stesso e, tra le spese, gli oneri per l'ammortamento dell’indebitamento.

     6. Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo compreso nel bilancio pluriennale non può superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire nello stesso periodo.

     7. Il bilancio pluriennale è redatto, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, per unità previsionali di entrata e di spesa e, nell’ambito di quest’ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale agli enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l.r. 14/1999 e per la realizzazione di interventi previsti da atti di programmazione.

     8. Lo schema di bilancio pluriennale, i prospetti allegati nonché le norme di coordinamento dell’ordinamento regionale e dell’ordinamento degli enti locali in materia di bilancio pluriennale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

 

     Art. 14. (Approvazione).

     1. Il bilancio pluriennale costituisce allegato al bilancio annuale ed è approvato dal Consiglio con apposito articolo della legge regionale di bilancio.

     2. L'approvazione del bilancio pluriennale non costituisce autorizzazione alla riscossione delle entrate né all'esecuzione delle spese in esso contemplate.

 

SEZIONE III

Leggi regionali di spesa - Copertura finanziaria

 

     Art. 15. (Leggi regionali di spesa).

     1. Le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.

     2. Le leggi regionali che comportino oneri anche a carico dell'esercizio finanziario in corso indicano, altresì, l'ammontare e la copertura finanziaria con riferimento al bilancio annuale.

     3. Qualora il bilancio annuale per l'esercizio successivo sia stato già presentato al Consiglio, deve essere anche indicata la spesa e la copertura finanziaria per tale esercizio con riferimento al bilancio stesso.

     4. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge regionale di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tale caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell’articolo 37.

     5. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, nonché la quota eventuale a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

     6. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi regionali disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

     7. Le leggi regionali che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

 

     Art. 16. (Relazione tecnica e modalità per la copertura finanziaria delle leggi regionali) [11]

1. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicati, in particolare:

a) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa d'investimento e la copertura finanziaria degli stessi;

b) l’indicazione dei dati, degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari;

c) la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali e, per le spese in conto capitale, della modulazione nel bilancio pluriennale e della spesa complessiva in relazione agli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative;

d) gli effetti di ciascuna disposizione legislativa sugli andamenti del saldo di cassa e dell'indebitamento netto per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando, altresì, i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

2. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente, con le seguenti modalità:

a) mediante l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all’articolo 25, con preclusione dell’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) mediante modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

3. Per le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale.

 

SEZIONE IV

Bilancio annuale di previsione regionale

 

     Art. 17. (Unità temporale e contenuto) [12].

     1. Il bilancio annuale di previsione regionale, elaborato in termini di competenza e di cassa, rappresenta la base per la gestione finanziaria della Regione secondo la legislazione vigente.

     2. L’unità temporale del bilancio annuale è l'anno finanziario che coincide con l'anno solare.

     3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, in unità previsionali di base determinate, per ciascun assessorato, in relazione ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, nell'ambito delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli [13].

     4. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

     a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio al quale il bilancio si riferisce;

     c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

     5. Tra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da minori spese correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, nonché la quota del saldo determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.

     6. Tra le entrate di cui al comma 4, lettera c), è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     7. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in base alle effettive esigenze funzionali, tenuto conto degli obiettivi da perseguire nell’anno di riferimento, e conseguentemente non sono ammesse quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.

     8. Formano oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, gli elementi di cui al comma 4 relativi a ciascuna unità previsionale di base nonché le contabilità speciali nel loro complesso. [14]

     9. In apposito documento tecnico allegato al bilancio annuale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. In tale documento sono, altresì, indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l’entrata e secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa. Relativamente alla spesa, i capitoli sono raggruppati con riferimento alla Presidenza della Regione e agli assessorati competenti. Nel documento tecnico, la rappresentazione delle unità previsionali di base e dei corrispondenti capitoli è integrata, inoltre, dallo stanziamento relativo all’anno precedente a valori correnti e dalle variazioni che si intendono apportare [15].

     9 bis. Al riparto in capitoli e al relativo raggruppamento con riferimento alla Presidenza della Regione e ai singoli assessorati di cui al comma 9 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione [16].

     9 ter. I dati contabili relativi alla presidenza della Regione e a ciascun assessorato sono illustrati da una nota preliminare. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenti tassi di variazione significativamente diversi da quelli indicati nel documento di cui all'articolo 17 bis, comma 1. I criteri per determinare la significatività degli spostamenti sono indicati nel medesimo documento. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che gli assessorati, nonché la presidenza della Regione, intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nella nota preliminare sono indicati inoltre i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati. Nella nota preliminare relativa all'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Le note preliminari espongono, inoltre, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. [17]

 

     Art. 17 bis. (Formazione, esame e approvazione). [18]

     1. Entro il mese di luglio di ciascun anno, il Presidente della Regione, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, in un apposito documento indica agli assessori i criteri finanziari e contabili per la redazione del bilancio di previsione. Al suddetto documento sono allegati i prospetti per la raccolta analitica delle proposte di spesa nonché delle proposte di disposizioni normative da inserire nella legge finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate.

     2. Entro il successivo 15 settembre, la presidenza della Regione e gli assessorati formulano le proposte sulla base dei criteri di cui al comma 1 e redigono le note preliminari di cui all'articolo 17, comma 9 ter.

     3. In sede di formulazione dello schema di previsione della spesa, il Presidente della Regione e gli assessori indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di rispettiva competenza. Successivamente, l'assessore competente in materia di bilancio:

     a) valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati, con riferimento alle singole unità previsionali;

     b) esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziate per le spese in conto capitale e non impegnate;

     c) predispone gli schemi della proposta di legge concernente il bilancio di previsione e della proposta di legge finanziaria regionale.

     4. Entro il successivo 30 settembre la Giunta regionale adotta le proposte di legge concernenti il bilancio annuale e la finanziaria regionale.

     5. Il Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento, esamina le proposte di legge concernenti il bilancio annuale e la finanziaria regionale a partire dalla seconda settimana del mese di novembre e provvede alla relativa approvazione entro il 31 dicembre. Le proposte di legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale di cui all’articolo 12, comma 1, al fine di tener conto degli eventuali effetti finanziari nella manovra di bilancio, sono presentate entro il 15 novembre ed esaminate dopo l'approvazione della legge di bilancio e della finanziaria [19].

 

     Art. 18. (Criteri di integrità universalità ed unità).

     1. Il bilancio annuale è redatto nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) criterio dell’integrità, in base al quale tutte le entrate sono iscritte nel bilancio a lordo delle spese di riscossione e di eventuali altre spese ad esse connesse e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative;

     b) criterio dell’universalità, in base al quale sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio annuale;

     c) criterio dell’unità, in base al quale tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio annuale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi seguenti:

     1) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni da parte dello Stato;

     2) assegnazioni che prevedono espressamente il vincolo di destinazione.

 

     Art. 19. (Classificazione delle entrate).

     1. Nel bilancio annuale le entrate sono distinte nei seguenti titoli:

     a) Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

     b) Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

     c) Titolo III: entrate extratributarie;

     d) Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     e) Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     f) Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

     2. Le entrate di cui al comma 1, con l’esclusione delle entrate per contabilità speciali, sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e articolate in unità previsionali di base.

     3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate e sono ripartite, nel documento tecnico di cui all’articolo 17, comma 9, in uno o più capitoli secondo il rispettivo oggetto. A ciascun capitolo della entrata è associato il corrispondente codice di classificazione economica SEC 95 risolvendo, attraverso la creazione di nuovi capitoli o la ulteriore suddivisione in articoli, eventuali sovrapposizioni. [20]

     4. Per ciascuna unità previsionale di base di entrata devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all’articolo 17, comma 4, la numerazione progressiva e la denominazione.

     5. Lo stato di previsione dell’entrata contiene un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

 

     Art. 20. (Classificazione delle spese).

     1. Nel bilancio annuale le spese sono distinte per assessorato, funzioni-obiettivo e, con esclusione delle contabilità speciali, per unità previsionali di base, secondo lo schema adottato per lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale [21].

     2. [Le spese di cui al comma 1, con esclusione delle spese per contabilità speciali, sono articolate in unità previsionali di base] [22].

     3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle spese e sono ripartite, nel documento tecnico di cui all’articolo 17, comma 9, in uno o più capitoli secondo il rispettivo oggetto e contenuto economico. A ciascun capitolo della spesa è associato il corrispondente codice di classificazione economica e funzionale SEC 95 risolvendo, attraverso la creazione di nuovi capitoli o la ulteriore suddivisione in articoli, eventuali sovrapposizioni [23].

     4. Non possono essere incluse nella medesima unità previsionale di base spese correnti, spese in conto capitale e spese che attengono a rimborso di mutui e ad altre forme di indebitamento.

     5. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all’articolo 17, comma 4, la numerazione progressiva e la denominazione.

     6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo per assessorati, funzioni-obiettivo e unità previsionali di base [24].

 

     Art. 21. (Quadro generale riassuntivo e relativo prospetto - Allegati al bilancio annuale).

     1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per assessorati e funzioni obiettivo. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato con le spese aventi le destinazioni di cui alle predette assegnazioni [25].

     2. Al bilancio annuale, oltre a quanto previsto da singole disposizioni della presente legge, sono allegati:

     a) l’elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può procedere a variazioni compensative;

     b) l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti e di quelle autorizzate dalle leggi regionali vigenti;

     c) l’elenco dei mutui e altre forme di indebitamento contratti e da contrarre;

     d) un prospetto riepilogativo generale ed un prospetto articolato per assessorato, in cui è rappresentata la classificazione economica e funzionale della spesa SEC 95, utilizzata per la classificazione del bilancio statale, articolata rispettivamente al terzo ed al secondo livello; i prospetti di cui alla presente lettera sono posti a corredo anche dell'assestamento del bilancio e del rendiconto generale [26].

     3. Eventuali ulteriori quadri riepilogativi e allegati del bilancio annuale sono disciplinati con il regolamento di contabilità.

 

     Art. 22. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

     1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di spesa, di competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato a seconda delle differenti fonti di copertura.

     2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con decreto del Presidente della Giunta, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti concernenti spese dipendenti dalla legislazione vigente che abbiano natura obbligatoria.

     3. Tra le spese obbligatorie di cui al comma 2 rientrano, in ogni caso, quelle relative agli oneri per il personale e agli oneri per l’ammortamento di mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa ai sensi dell’articolo 41 e reclamati dai creditori, quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione e quelle relative agli oneri per quote di annualità pregresse.

     4. L’elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelevamenti ai sensi del comma 2, è allegato al bilancio annuale.

 

     Art. 23. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di spesa, di competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese impreviste.

     2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con deliberazione della Giunta, le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze degli stanziamenti concernenti spese, dipendenti dalla legislazione vigente, non prevedibili all’atto dell’approvazione del bilancio o del relativo assestamento, che rivestano carattere di assoluta necessità nell’ambito delle funzioni regionali, che non abbiano natura obbligatoria e non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri. La deliberazione della Giunta è comunicata al Consiglio.

     3. Un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2 è allegato al rendiconto generale annuale regionale di cui all'articolo 48.

 

     Art. 24. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

     1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari, nel corso dell’esercizio finanziario, sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di variazioni del bilancio. L’ammontare di tale fondo è determinato con la legge regionale di bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo delle autorizzazioni a pagare previste nel bilancio di cassa.

     2. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1 e le relative destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione della Giunta da comunicare al Consiglio.

 

     Art. 25. (Fondi speciali).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che entrino in vigore dopo l'approvazione del bilancio.

     2. I fondi speciali non sono utilizzabili per la imputazione di atti di spesa, ma solo per il prelievo di somme da iscrivere in aumento delle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti, oppure in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

     4. Salvo quanto previsto al comma 5, le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.

     5. Ai fini della copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi non entrati in vigore entro il termine dell'esercizio finanziario relativo al bilancio in cui sono stati iscritti i fondi speciali, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di tali fondi, purché detti provvedimenti entrino in vigore prima del rendiconto generale dell'esercizio stesso e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In questo caso resta ferma l'assegnazione delle somme anzidette al fondo speciale del bilancio nel quale sono state iscritte, mentre le nuove o maggiori spese corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i relativi provvedimenti legislativi.

     6. Nei casi previsti al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto generale di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di gestione.

     7. L’elenco dei provvedimenti legislativi alla cui copertura finanziaria sono destinati i fondi speciali è allegato al bilancio annuale.

 

     Art. 26. (Equilibrio del bilancio annuale).

     1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

     2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzati con la legge regionale di bilancio nei limiti di cui all’articolo 45.

 

     Art. 27. (Assestamento del bilancio).

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio, su proposta della Giunta, approva con legge regionale l'assestamento del bilancio mediante il quale, oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote annuali di spese a carattere pluriennale, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 26, si provvede:

     a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base degli elementi indicati agli articoli 34 e 40;

     b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente, costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

     c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     d) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo degli elementi indicati alla lettera b), degli stanziamenti dei capitoli di spesa ai quali è destinata la utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dell’articolo 26.

     1 bis. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1bis, la Giunta può presentare al Consiglio una o più proposte di legge regionale collegate alla manovra di assestamento del bilancio [27].

 

     Art. 28. (Variazioni di bilancio).

     1. Con deliberazione della Giunta possono essere disposte variazioni al bilancio nei seguenti casi:

     a) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

     b) variazioni compensative nell’ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo;

     b-bis) variazioni compensative tra i capitoli relativi alle spese correnti delle aziende sanitarie locali ed agli interventi finanziari per il sistema sanitario regionale [28].

     2. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito della stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

     2 bis. Nel caso in cui le variazioni di bilancio riguardino capitoli ricompresi nel Quadro A “Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con legge di bilancio”, allegato alla legge finanziaria, le relative deliberazioni della Giunta regionale sono adottate sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione. [29]

     2 ter. Nel caso in cui la Giunta regionale ravvisi condizioni di necessità ed urgenza, la procedura di cui al comma 2 bis non viene attuata. Le deliberazioni della Giunta sono inviate, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, corredate da una relazione che ne illustra le motivazioni. [30]

     2 quater. Le proposte di deliberazioni della Giunta regionale sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull’atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria [31].

     3. Con decreto del Presidente della Giunta possono essere disposte variazioni al bilancio per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea ivi comprese quelle derivanti da riparti disposti dal CIPE delle quote spettanti alla Regione del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali. Tali variazioni possono essere disposte anche durante l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’articolo 29 [32].

     4. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22, 23, 24 e 25.

     5. Ogni variazione al bilancio, salvo quelle di cui al comma 3, può essere disposta entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

     6. Ogni variazione al bilancio è comunicata al Consiglio ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 28 bis. (Relazioni periodiche sui conti di cassa) [33]

     1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, entro il mese di febbraio di ogni anno, approva e trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione sulla stima del fabbisogno della Regione per l’anno in corso, sulla base delle previsioni di cassa, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, ponendo a raffronto i relativi dati con i risultati riscontrati nell’esercizio finanziario precedente.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, entro i mesi di maggio, agosto e novembre di ogni anno, approva e trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione sull’andamento della gestione di cassa del bilancio regionale relativo, rispettivamente, al primo, al secondo e al terzo trimestre dell’anno in corso, con conseguente aggiornamento della stima annuale.

     3. Nelle relazioni indicate ai commi 1 e 2 sono contenute anche informazioni concernenti le agenzie regionali e gli enti dipendenti dalla Regione, i quali, a tal fine, sono tenuti a trasmettere all’assessore competente in materia di bilancio, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ogni anno, le previsioni e i dati periodici relativi alla gestione di cassa dei propri bilanci.

 

     Art. 29. (Esercizio provvisorio del bilancio).

     1. Nel caso in cui la legge regionale di bilancio non sia approvata nel termine previsto dall'articolo 17 bis, comma 5, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, per un periodo non superiore a tre mesi, con legge regionale approvata dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce. [34]

     2. La legge regionale relativa all’esercizio provvisorio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate nonché l’impegno e il pagamento delle spese sulla base della proposta di bilancio annuale presentata dalla Giunta al Consiglio. La stessa legge stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonché l'entità degli stanziamenti utilizzabili delle altre spese fino all'approvazione del bilancio.

 

CAPO II

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE AI DIRIGENTI

 

     Art. 30. (Programma annuale di attività dell’amministrazione regionale).

     1. A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta adotta il programma annuale di attività dell’amministrazione regionale, che costituisce l’atto d’indirizzo e di direttiva dell’organo politico nei confronti dei dirigenti per l’attività amministrativa e gestionale di loro competenza, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo strategico previsto dalla normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

     2. Il programma annuale di attività assegna ai direttori delle strutture organizzative apicali gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali. La Giunta può modificare tale programma ove accerti, nel corso della gestione, situazioni, conseguenti anche all’assestamento o a variazioni del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.

 

     Art. 31. (Programma annuale direzionale).

     1. Sulla base del programma annuale di attività di cui all’articolo 30, ciascun direttore di struttura organizzativa apicale adotta il programma annuale direzionale, che costituisce l’atto di individuazione e negoziazione degli obiettivi, dei progetti e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, assegnati dall’organo politico, ai vari livelli di responsabilità dirigenziale nonché il riferimento per l’esercizio del controllo di gestione di cui all’articolo 54.

     2. Il programma annuale direzionale attribuisce ai dirigenti sottordinati al direttore della struttura organizzativa apicale la responsabilità della realizzazione di specifici obiettivi e progetti e ripartisce tra i dirigenti stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali.

 

TITOLO IV

GESTIONE DEL BILANCIO REGIONALE

 

     Art. 32. (Soggetti competenti).

     1. Spetta ai dirigenti l’attività amministrativa e gestionale nell’ambito delle rispettive competenze definite ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

     2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, i dirigenti assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi compresi quelli che impegnano l’amministrazione regionale verso l’esterno, esercitando autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Per quel che riguarda in particolare l’attività contrattuale i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli atti procedurali e a stipulare i relativi contratti, che acquistano efficacia dal momento della stipula.

     3. La gestione delle spese e delle entrate è effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nei capi I e II del presente titolo e nell’articolo 55 e secondo la specifica disciplina dettata dal regolamento di contabilità.

 

CAPO I

ENTRATE

 

     Art. 33. (Realizzazione delle entrate).

     1. Le entrate della Regione si realizzano attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento. Per talune entrate alcune fasi possono essere simultanee e formalizzate con un unico atto.

     2. Mediante l’accertamento, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico, individuato il soggetto debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

     3. La riscossione consiste nel materiale introito delle somme dovute alla Regione da parte della tesoreria regionale o di altri eventuali soggetti incaricati della riscossione.

     4. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione. Il relativo importo va imputato, secondo l'oggetto, al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale.

 

     Art. 34. (Residui attivi e minori entrate).

     1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate al termine dell'esercizio.

     2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio annuale e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

 

     Art. 35. (Crediti di modesta entità).

     1. Con provvedimento del dirigente competente in materia di entrate è disposto il non accertamento dei crediti della Regione di importo complessivamente non eccedente quello determinato annualmente con la legge regionale di bilancio e, comunque, di quelli il cui importo risulti inferiore al costo delle operazioni necessarie alla loro riscossione. Con lo stesso provvedimento è disposta la cancellazione dal conto dei residui di tali crediti eventualmente già accertati.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 comportano l'esonero da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.

 

CAPO II

SPESE

 

     Art. 36. (Realizzazione delle spese).

     1. Le spese della Regione si realizzano attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento. Per alcune spese tali fasi possono essere ricomprese nel medesimo atto.

 

     Art. 37. (Impegno).

     1. Con l’impegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti delle previsioni del bilancio annuale espresse in termini di competenza.

     2. Formano impegno, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale, le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, al contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili purché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     2-bis. Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell'anno in cui vengono a maturazione [35].

     3. Con l’entrata in vigore della legge regionale di bilancio e delle successive variazioni, senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

     a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale regionale e per gli oneri accessori;

     b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per gli interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori.

     4. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte sulla base di autorizzazioni legislative ovvero quando ciò sia indispensabile per assicurare continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale derivanti da contratti o convenzioni per le quali sia noti i creditori, gli importi e la durata, l'impegno assunto nel primo esercizio si estende automaticamente, per la durata del contratto o della convenzione, agli esercizi successivi, entro il limite della spesa autorizzata.

     5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse regionali e di quelle assegnate alla Regione, la Giunta può autorizzare ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse;

     c) dagli atti programmatori adottati dal Consiglio.

     6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), l’impegno può essere assunto nei limiti dell’intero stanziamento previsto dal bilancio pluriennale. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

     7. Allo stesso fine di cui comma 5, la Giunta può autorizzare, per i fondi indicati alle lettere a) e b) di detto comma, ad assumere impegni nei confronti dei singoli soggetti risultanti aventi diritto a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione o di affidamento dell’incarico previste dalle norme di legge o di regolamento, fino a concorrenza dell'intero importo dello stanziamento esistente negli appositi capitoli del bilancio annuale. In tale caso il provvedimento di approvazione delle procedure di selezione o di affidamento dell’incarico sostanzia la scadenza delle obbligazioni nei confronti di tutti i soggetti per i quali, con lo stesso provvedimento, viene riconosciuto il titolo per la concessione del finanziamento o per l’affidamento dell’incarico. Gli importi risultanti dalla differenza fra le somme impegnate e quelle pagate nel corso dell'esercizio vengono reiscritte negli stanziamenti di competenza degli appositi capitoli dei bilanci annuali successivi fino al completo esaurimento degli impegni originariamente assunti.

     8. Tutti gli atti dai quali possa, comunque, derivare un impegno di spesa a carico del bilancio annuale, ivi comprese le deliberazioni della Giunta regionale concernenti il riparto e l'assegnazione di fondi, devono essere sottoposti alla registrazione da parte dei dirigenti dei servizi di contabilità ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 55 [36].

 

     Art. 38. (Liquidazione).

     1. Mediante la liquidazione, in base ad idonea documentazione ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno assunto.

     2. La liquidazione delle spese è effettuata nei limiti degli stanziamenti di cassa del bilancio annuale in corso.

 

     Art. 39. (Ordinazione e pagamento delle spese).

     1. L’ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa ed avviene con l’emissione del mandato di pagamento.

     2. I mandati di pagamento sono emessi separatamente per competenza e residui, nei limiti dell’importo dell’originario impegno e dei relativi stanziamenti di cassa.

     3. Prima dell’approvazione del rendiconto generale annuale di cui all’articolo 48 possono essere emessi mandati di pagamenti in conto residui, purché, sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.

     4. I mandati di pagamento sono emessi previo esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 55.

 

     Art. 40. (Residui passivi ed economie di spese).

     1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate ai sensi dell’articolo 37 e non pagate entro il termine dell'esercizio, ad eccezione dei fondi di cui allo stesso articolo, comma 5, lettere a) e b).

     2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     3. La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale.

     4. L’accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei residui passivi è disposto con decreto del Presidente della Giunta da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno. Con il medesimo decreto viene disposta l’eliminazione dal conto dei residui passivi delle partite perenti ai sensi dell’articolo 41 [37].

 

     Art. 41. (Perenzione amministrativa).

     1. Decorso il termine previsto dall’articolo 40, comma 3, per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

     1 bis. La ricognizione delle somme eliminate dal conto dei residui passivi è consentita:

a) per obbligazioni perfezionate nei confronti di terzi ed assunte direttamente dall’amministrazione regionale;

b) per gli impegni assunti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, a condizione che queste ultime abbiano assunto l’impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi [38].

     1 ter. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, può concedere deroga alle condizioni di cui al comma 1 bis, nel caso di progetti strategici o interventi la cui realizzazione presenti particolari complessità, previa motivata richiesta dell’assessore competente per materia [39].

     2. Per il pagamento delle somme dovute eliminate dal conto dei residui passivi, per le quali è da ritenersi presumibile il reclamo da parte dei creditori, è consentita, l’iscrizione nel bilancio annuale di appositi capitoli di spesa.

 

CAPO III

SERVIZIO DI TESORERIA-FUNZIONARI DELEGATI

 

     Art. 42. (Servizio di tesoreria).

     1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali.

     2. Il servizio è affidato, mediante procedure di evidenza pubblica, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, ad istituti di credito di notoria solidità, singoli o associati, esercenti attività nel territorio della Regione e che abbiano sportelli in tutte le province della Regione, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare.

     3. Il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di tesoreria è approvato dalla Giunta e disciplina, in particolare:

     a) la gestione gratuita del servizio;

     b) la prestazione di idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;

     c) il ricorso alle anticipazioni di cassa ai sensi dell’articolo 47;

     d) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di quello debitore sulle anticipazioni.

     4. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione approvata dalla Giunta, della quale costituisce parte integrante il capitolato speciale di cui al comma 3.

     5. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto, contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.

 

     Art. 43. (Funzionari delegati).

     1. Possono essere autorizzate, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal regolamento di contabilità, aperture di credito a favore di funzionari regionali per il pagamento delle spese di funzionamento degli uffici e servizi e per le altre spese da farsi in economia, a fronte delle quali i funzionari delegati emettono ordinativi sulla tesoreria per il pagamento ai creditori, ovvero buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per il pagamento diretto, senza limiti di distinzione nell'ambito di ciascun ordine di accreditamento.

     1 bis. Qualora per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse la Regione stipuli, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modifiche concernente il procedimento amministrativo e il diritto di accesso, accordi con altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi stessi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di funzioni pubbliche, ancorché non dipendente regionale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi, il quale è tenuto a presentare alla Regione un rendiconto annuale sulla gestione dei fondi accreditati [40].

     2. Al bilancio annuale è allegato l'elenco dei capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti ai sensi del presente articolo.

 

Art. 43 bis. (Funzione economale). [41]

     1. Può essere autorizzata, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal regolamento di contabilità, l'apertura di linee di credito a favore di soggetti preposti allo svolgimento della funzione economale presso le strutture centrali e periferiche della Giunta regionale.

     2. In attesa dell'emanazione del regolamento di contabilità di cui all’articolo 3, i direttori di dipartimento sono autorizzati alla nomina degli economi, nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale ovvero appartenente alla categoria D, con la quantificazione della relativa spesa, in conformità ad appositi criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

CAPO IV

GESTIONE DEI FONDI STATALI E DELL’UNIONE EUROPEA

ASSEGNATI ALLA REGIONE - FINANZA STRAORDINARIA

 

     Art. 44. (Gestione dei fondi statali e dell’Unione europea assegnati alla Regione).

     1. Nel caso di spese per funzioni delegate o di spese per le quali siano previste assegnazioni di fondi statali o dell’Unione europea, con vincolo di destinazione specifica, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, nel caso di delega, le specifiche disposizioni statali che disciplinano le relative funzioni. In tale caso la Regione può compensare le maggiori spese con minori stanziamenti allo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

     2. La Regione può, in relazione all’epoca in cui avviene l’assegnazione dei fondi con vincolo di destinazione di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all’impegno di tali spese entro il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione.

 

     Art. 45. (Mutui ed altre forme di indebitamento).

     1. La Regione può contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio in misura non superiore al totale delle spese di investimento incrementato di quelle per l’assunzione di partecipazioni e della quota del saldo negativo presunto dell’esercizio precedente, determinata dalla mancata contrazione dell’indebitamento già autorizzato, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

     2. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato non può superare il 25 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte in bilancio. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell’ambito del bilancio pluriennale.

     3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

     4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento è autorizzata, nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con la legge regionale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, la quale specifica, altresì, l’incidenza dell’operazione sull’esercizio finanziario in corso e su quelli futuri nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri. L'autorizzazione decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     5. Le operazioni di indebitamento sono deliberate, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla Giunta determinandone le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative di cui al comma 4 che le autorizzano e previo conforme parere, per i prestiti obbligazionari, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) ai sensi della normativa vigente.

     6. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell’esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

     7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

 

     Art. 46. (Garanzie prestate dalla Regione).

     1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti ed altri soggetti deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

     2. Nel bilancio annuale è iscritto un apposito capitolo di spesa dotato della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate.

     3. In caso di necessità le maggiori esigenze sono fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all’articolo 22.

     4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione, nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione.

     5. Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è chiamata ad erogare a fronte delle garanzie prestate.

 

     Art. 47. (Anticipazioni di cassa).

     1. Con deliberazione della Giunta possono essere contratte anticipazioni con il tesoriere della Regione unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie.

     2. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio in cui sono contratte e formano oggetto di correlativi capitoli di entrata e di spesa del bilancio annuale sia in termini di competenza che di cassa.

 

TITOLO V

RENDICONTAZIONE GENERALE REGIONALE

 

     Art. 48. (Rendiconto generale annuale regionale).

     1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale regionale.

     2. Il rendiconto generale annuale comprende il conto del bilancio, relativo alla gestione del bilancio, ed il conto del patrimonio.

 

     Art. 49. (Approvazione).

     1. Il rendiconto generale annuale è deliberato dalla Giunta entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario ed è trasmesso, entro i successivi dieci giorni, al Comitato regionale di controllo contabile [42].

     2. Entro il 30 giugno la Giunta presenta il rendiconto generale annuale al Consiglio, corredato della relazione del Comitato regionale di controllo contabile ed integrato con le risultanze del conto consuntivo del Consiglio, per l'approvazione con legge regionale entro il 15 dicembre e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio successivo di due anni a quello cui si riferisce il rendiconto [43].

 

     Art. 50. (Conto del bilancio).

     1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio annuale. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 76/2000, sulla base della classificazione per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.

     2. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio annuale:

     a) l'ammontare dei residui attivi accertati all’inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     b) le previsioni finali di competenza;

     c) le previsioni finali di cassa;

     d) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

     e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     f) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     g) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

     h) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

     i) l'eccedenza delle entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

     l) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alla previsione di cassa;

     m) l'ammontare dei residui attivi accertati all’inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

     n) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dello esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati o da riportare al nuovo esercizio;

     o) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     p) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

     3. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio annuale:

     a) l'ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     b) le previsioni finali di competenza;

     c) le previsioni finali di cassa;

     d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

     g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

     h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti;

     i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

     l) l'ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell'esercizio, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

     m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminanti alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;

     n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

 

     Art. 51. (Conto generale del patrimonio).

     1. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili ed immobili;

     c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

     2. Ferma restando l’attuale distinzione in categorie dei beni, è introdotta nel conto generale del patrimonio una ulteriore classificazione, al fine di consentire l’individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

     3. Il conto del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

 

     Art. 52. (Allegati al rendiconto generale annuale).

     1. Al rendiconto generale annuale, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni della presente legge, sono allegati:

     a) la nota illustrativa della Giunta che evidenza il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;

     b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 76/2000, al fine di consentire l’armonizzazione con il rendiconto dello Stato.

     2. Eventuali ulteriori allegati o quadri riepilogativi del rendiconto generale annuale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

 

TITOLO VI

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

 

     Art. 53. (Scopo e disciplina dei controlli).

     1. La Regione, nell’ambito del sistema dei controlli interni di cui al d.lgs. 286/2000, attua un sistema di controllo di gestione e di controllo di regolarità contabile teso a:

     a) garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione dell’amministrazione regionale (controllo di gestione);

     b) garantire la rispondenza dell’azione dell’amministrazione regionale alle norme di contabilità (controllo di regolarità contabile).

     2. L’organizzazione ed il funzionamento del sistema dei controlli interni sono definiti dalla normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, fatte salve le disposizioni contenute nel presente titolo e nel regolamento di contabilità in relazione ai controlli di cui al comma 1.

 

     Art. 54. (Controllo di gestione).

     1. Il controllo di gestione costituisce il supporto per l’esercizio dell’attività amministrativa e gestionale di competenza dei dirigenti delle strutture organizzative apicali. Esso consiste nella costante verifica del perseguimento degli obiettivi e dei progetti assegnati con il programma annuale direzionale di cui all’articolo 31, mediante una gestione delle risorse disponibili rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di fornire elementi per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

     2. I risultati del controllo di gestione devono essere portati a conoscenza della struttura competente per la valutazione e il controllo strategico prevista dalla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

 

     Art. 55. (Controllo di regolarità contabile).

     1. Il controllo di regolarità contabile consiste nella verifica che le risorse finanziarie disponibili siano utilizzate conformemente alla destinazione prevista dalle specifiche norme e nel rispetto delle disposizioni concernenti la gestione del bilancio regionale dettate dal titolo IV e dal regolamento di contabilità.

     2. Ai fini del controllo di regolarità contabile, per gli atti comportanti spesa a carico del bilancio annuale:

     a) i dirigenti competenti, nell’apporre la propria firma, assumono la responsabilità della rispondenza dell’utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le norme legislative le hanno destinate, nonché della regolarità della documentazione giustificativa della spesa;

     b) i dirigenti dei servizi di contabilità, nell’apporre la propria firma, esclusa ogni diversa valutazione in relazione all’interesse pubblico perseguito, attestano, sia in sede di registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli di pagamento, la giusta imputazione al capitolo di bilancio, la disponibilità del fondo stanziato, la corretta iscrizione al conto della competenza o a quello dei residui nonché il rispetto dell’annualità del bilancio;

     c) i dirigenti dei servizi di contabilità, qualora ritengano che non sussistono i requisiti per la registrazione dell’impegno di spesa o per l’emissione del titolo di pagamento, ai sensi della lettera b), restituiscono l’atto al dirigente competente con l’indicazione dei motivi che ne impediscono l’ulteriore corso, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.

     2 bis. Le proposte di deliberazione della Giunta regionale che comportino spesa a carico del bilancio annuale e pluriennale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull’atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria [44].

     3. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale.

 

TITOLO VII

BILANCI E RENDICONTI DELLE AGENZIE REGIONALI, DEGLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DEGLI ENTI PRIVATI A PARTECIPAZIONE

REGIONALE - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER

L’ESERCIZIO DI FUNZIONI CONFERITE E PER LA REALIZZAZIONE

DI INTERVENTI PREVISTI DA ATTI DI PROGRAMMAZIONE [45]

 

CAPO I

BILANCI E RENDICONTI DELLE AGENZIE REGIONALI, DEGLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DEGLI ENTI PRIVATI A PARTECIPAZIONE REGIONALE [46]

 

     Art. 56. (Ambito di applicazione).

     01. Per agenzie regionali si intendono le unità amministrative di cui all’articolo 54 dello Statuto [47].

     1. Per enti pubblici dipendenti dalla Regione si intendono tutti gli enti che operano nell’ambito del territorio regionale e nelle materie riservate alla competenza della Regione stessa, di cui all’articolo 55 dello Statuto [48].

     2. Alle agenzie regionali di cui al comma 01 e agli enti di cui al comma 1, non economici, di seguito denominati, rispettivamente, agenzie ed enti, si applica la disciplina del presente capo concernente le forme e i termini dell’approvazione dei relativi bilanci e rendiconti e le eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità [49].

     3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applica la disciplina del presente capo concernente le forme e i termini per i controlli sui relativi bilanci e le eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità, tenendo conto della specificità del regime contabile degli enti stessi previsto nelle relative leggi istitutive [50].

     4. I casi e i limiti degli eventuali controlli sugli enti privati a partecipazione regionale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

 

     Art. 57. (Bilanci annuali di previsione).

     1. I bilanci annuali di previsione delle agenzie e degli enti, adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualità. Le entrate e le spese sono classificate secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica regionale [51].

     2. I bilanci annuali delle agenzie e degli enti, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori, devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione bilancio e tributi, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono. La direzione competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione bilancio e tributi ai fini dell'inserimento nel bilancio annuale della Regione e dell'approvazione con apposito articolo della legge di bilancio di cui costituiscono allegato, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile [52].

     3. La Giunta presenta al Consiglio il bilancio annuale della Regione unitamente ai bilanci annuali delle agenzie e degli enti, che sono approvati dal Consiglio con appositi articoli della legge di bilancio di cui costituiscono allegato [53].

     4. In caso di mancata o tardiva presentazione del bilancio annuale da parte delle agenzie e degli enti, gli stessi possono procedere agli impegni di spesa solo ed esclusivamente a valere sui capitoli riguardanti le spese per il personale ovvero altre spese obbligatorie ed indifferibili; i trasferimenti di risorse da parte della Regione sono commisurati, mensilmente, all'ammontare di tali spese, sino a quando non intervenga l'approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio regionale con la legge di assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione [54].

 

     Art. 58. (Assestamento e variazioni dei bilanci annuali). [55]

     1. L'assestamento del bilancio annuale, adottato dai dirigenti delle agenzie o dai competenti organi degli enti, è inviato entro il 31 maggio alla direzione regionale competente per materia, che lo trasmette, con proprio parere, alla Direzione regionale bilancio e tributi, ai fini del suo inserimento nella legge di assestamento del bilancio regionale per l'approvazione con apposito articolo, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile [56].

     2. Le variazioni di bilancio delle agenzie e degli enti aventi natura compensativa e riguardanti due o più unità previsionali di base sono trasmesse, previo parere della Direzione regionale competente per materia, alla Direzione regionale bilancio e tributi, che, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile, le sottopone alla Giunta regionale con apposita deliberazione [57].

 

     Art. 59. (Esercizio provvisorio dei bilanci annuali).

     1. Sono estese alle agenzie e agli enti le norme concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'articolo 29 [58].

     2. La legge regionale di cui all’articolo 29, comma 1, contiene l'autorizzazione all'esercizio provvisorio delle agenzie e degli enti [59].

 

     Art. 60. Rendiconti annuali generali. [60]

     1. I rendiconti generali annuali delle agenzie e degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi, devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione regionale bilancio e tributi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini finanziari [61].

     2. La direzione regionale competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione regionale bilancio e tributi, che inserisce in un allegato al rendiconto generale della Regione i quadri riepilogativi delle entrate e delle spese delle agenzie e degli enti, secondo uno schema - tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale. Copia dei rendiconti è inviata al Comitato regionale di controllo contabile per l'espressione del parere, che viene inserito nella legge di approvazione del rendiconto [62].

 

CAPO II

ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER L’ESERCIZIO

DELLE FUNZIONI CONFERITE E PER LA REALIZZAZIONE DI

INTERVENTI PREVISTI DA ATTI DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 61. (Finanziamento e controllo delle funzioni conferite).

     1. La disciplina delle modalità di finanziamento e di controllo da parte della Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali è contenuta nel titolo II, capi IV e V, e nell’articolo 192 della l.r. 14/1999.

     2. Le modalità di rendicontazione, da parte degli enti locali, delle spese relative all’esercizio delle funzioni delegate sono disciplinate dalle singole leggi regionali che dispongono la delega o, in mancanza, dalle disposizioni dettate dal regolamento di contabilità.

 

     Art. 62. (Finanziamento e controllo di interventi previsti da atti di programmazione).

     1. La Regione assegna agli enti locali le risorse necessarie per la realizzazione di specifici interventi, di competenza degli enti stessi, previsti dagli atti di programmazione comunitaria, statale e regionale.

     2. Nel caso in cui si protraggano da parte dell’ente locale situazioni di inefficacia in ordine agli interventi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della l.r. 14/1999.

 

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 63. (Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio).

     1. Il Consiglio dispone di entrate costituite da:

     a) trasferimenti dal bilancio della Regione;

     b) donazioni ed atti di liberalità;

     c) corrispettivi di contratti e convenzioni e da altri ulteriori introiti.

     2. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio, con allegato il bilancio pluriennale, è predisposto dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 76/2000 nonché del regolamento di contabilità del Consiglio e sottoposto a quest’ultimo per l’approvazione, previo esame e parere da parte della competente commissione consiliare permanente.

     3. Per consentire l’iscrizione nel bilancio della Regione delle somme di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio provvede, entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio annuale, a comunicare al Presidente della Giunta il fabbisogno di spesa del Consiglio. Tale fabbisogno è iscritto in un’unica unità previsionale di spesa, con la denominazione “Spese del Consiglio regionale”.

     4. Nel caso in cui nel corso dell’esercizio finanziario si rendessero necessarie variazioni alle dotazioni finanziarie, il Consiglio provvede, con le procedure fissate al comma 2, a rideterminare il proprio fabbisogno. La relativa deliberazione è trasmessa ad opera del Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta, al fine di consentire le conseguenti variazioni.

     5. Per l’amministrazione dei propri fondi il Consiglio utilizza un conto corrente autonomo, acceso presso un istituto di credito di notoria solidità da individuarsi a seguito di esperimento di procedure di evidenza pubblica. Tale istituto assume la funzione di tesoriere del Consiglio.

     6. Il rendiconto annuale della gestione del bilancio del Consiglio è approvato dal medesimo con le stesse procedure di cui al comma 2 ed è trasmesso al Presidente della Giunta entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’esercizio finanziario, ai fini dell’inclusione nel rendiconto generale annuale della Regione.

 

     Art. 64. (Abrogazioni).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare:

     a) la legge regionale 2 settembre 1972, n. 6;

     b) la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;

     c) la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19;

     d) l’articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11;

     e) l’articolo 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

     2. Rimangono ferme le abrogazioni disposte dall’articolo 19, comma 6, della l.r. 6/1999.

     3. Tutti i rinvii contenuti nelle leggi regionali alle norme abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

 

     Art. 65. (Applicazione di disposizioni previgenti - Allegati al primo bilancio).

     1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità, relativamente alla disciplina attuativa ed integrativa rinviata al regolamento stesso continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella normativa previgente, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

     2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, in sede di prima applicazione della presente legge, al bilancio annuale sono allegati esclusivamente gli atti necessari ai fini della gestione del bilancio stesso.

 

          Art. 66. (Norma finale).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel d.lgs. 76/2000.


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 12 agosto 2020, n. 11.

[2] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[3] Lettera così modificata dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[4] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[5] Comma già modificato dall’art. 12 della L.R. 18 settembre 2002, n. 32 e così ulteriormente modificato dall’art. 20 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[7] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[8] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 19.

[9] Articolo così modificato dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[12] Rubrica così modificata dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[13] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[14] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[15] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[16] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[17] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[18] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3.

[20] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[21] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[22] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[23] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[24] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[25] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[29] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[30] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[31] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[32] Comma già modificato dall’art. 5 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[33] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[34] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[35] Comma inserito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[36] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[37] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[38] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[39] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[40] Comma inserito dall’art. 40 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[41] Articolo inserito dall’art. 42 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 3.

[42] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2006, n. 16.

[43] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2006, n. 16.

[44] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[45] Rubrica così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[46] Rubrica così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[47] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[48] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[49] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[50] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[51] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[52] Comma sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[53] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[54] Comma sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[56] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[57] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[58] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[59] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[60] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[61] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[62] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.