§ 6.3.56 - L.R. 24 novembre 2014, n. 12.
Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:24/11/2014
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni relative alle spese per il personale)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di tassa automobilistica)
Art. 3.  (Disposizione per l’autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.)
Art. 4.  (Iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF- S.p.A.)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relative a disposizioni in materia di organizzazione sanitaria)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relative a disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assegno vitalizio. Disposizioni transitorie)
Art. 8.  (Modifiche alla l.r. 4/2013 relative alla rendicontazione dei gruppi consiliari, al trattamento economico dei dipendenti di enti e società regionali e alla pubblicità dei compensi degli [...]
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relative alla finanza etica regionale)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e [...]
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.56 - L.R. 24 novembre 2014, n. 12.

Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali

(B.U. 25 novembre 2014, n. 94)

 

Art. 1. (Disposizioni relative alle spese per il personale)

1. A seguito dell’attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi e all’ottimizzazione della funzionalità dell’amministrazione regionale mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall’anno 2014, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell’Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte del 10 per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, dovuti dal 1° gennaio 2015 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con la riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell’anno 2014 per i veicoli di proprietà delle società di leasing nonché per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli importi dovuti per i veicoli di cui al comma 1 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con un’ulteriore riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell’anno 2015. L’applicazione della suddetta misura è subordinata alla conferma nella legge di stabilità regionale per l’anno 2016, verificato l’effettivo incremento del gettito realizzato nel 2015 per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammessa la possibilità di frazionamento su base quadrimestrale delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli di cui al comma 1. In caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.

4. L’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativa ai proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica, ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, si intende estesa agli utilizzatori degli stessi autoveicoli.

 

     Art. 3. (Disposizione per l’autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

1. La Regione è autorizzata ad accedere alle operazioni di rinegoziazione del debito regionale, avente come controparte la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per i mutui sottoscritti con oneri di rimborso a totale carico della Regione e con le modalità e i criteri stabiliti dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A.

 

     Art. 4. (Iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF- S.p.A.)

1. Al fine di favorire il rilancio del centro agroalimentare di Fondi, la Regione concorre, anche mediante conversione dei crediti derivanti dall’accertamento del lodo arbitrale intervenuto tra la Regione medesima e la Immobiliare Mercato ortofrutticolo di Fondi (IMOF) S.p.A., all’aumento del capitale sociale della società risultante dalla fusione tra la IMOF S.p.A. e la MOF S.p.A., individuato sulla base di un piano di rilancio presentato dall’organo amministrativo della società, la quale lo sottopone ad un’analisi di fattibilità effettuata da un soggetto terzo ed indipendente.

2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare l’atto di concessione sottoscritto con IMOF S.p.A. e MOF S.p.A., al fine di prevedere, ove necessario, che le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà regionale siano poste a carico della Regione medesima.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con la legge di bilancio regionale 2015-2017, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale)

1. Coerentemente con le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) ed al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi delle società partecipate, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, autorizza la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall’accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali.

2. Entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 1 è nominato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il consiglio di amministrazione del nuovo soggetto. Gli amministratori del nuovo soggetto sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relative a disposizioni in materia di organizzazione sanitaria)

1. Al fine di dare attuazione a quanto sancito dall’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sottoscritta in data 10 luglio 2014, e alla legislazione statale di recepimento, nonché di rispettare quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), all’articolo 2 della l.r. 7/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole da:“tra gli iscritti” a: “insiste l’azienda” sono sostituite dalle seguenti: “tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute”;

b) al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole da: “Qualora il Consiglio” a: “competenza della Regione Lazio)” sono soppresse;

c) al numero 3) della lettera e) del comma 1 dopo la parola: “possesso” sono inserite le seguenti: “dell’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del d.p.r. 484/1997 previsto per l’area di sanità pubblica, nonché”;

d) al comma 2 le parole da: “dalla Regione” a: “università interessata” sono sostituite dalle seguenti: “dal Presidente della Regione, sentita l’Università interessata, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute”;

e) alla lettera a) del comma 3 le parole da: “dalla Regione” a: “quattro quinti dei componenti” sono sostituite dalle seguenti: “dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute”;

f) alla lettera b) del comma 4 le parole da: “tra gli iscritti” a: “quattro quinti dei componenti” sono sostituite dalle seguenti: “tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute”.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relative a disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assegno vitalizio. Disposizioni transitorie)

1. Al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 4/2013 le parole: “dei consiglieri è operata una trattenuta obbligatoria ai fini previdenziali ai sensi della normativa regionale.” sono sostituite dalle seguenti: “è operata una trattenuta previdenziale qualora il consigliere dichiari, entro sessanta giorni dalla data di prima convocazione del Consiglio, di voler beneficiare del trattamento di cui all’articolo 2.”;

2. All’articolo 2 della l.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da: “determinato con regolamento” a: “dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “disciplinato con legge regionale”;

b) al comma 3 prima delle parole: “La quota di contributo” sono inserite le seguenti: “Nel caso in cui sia stata resa la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 5,”;

c) al comma 4 le parole: “Il regolamento di cui al comma 1 determina” sono sostituite dalle seguenti: “La legge di cui al comma 1 disciplina”;

d) al comma 5 dopo le parole: “del Consiglio regionale” sono aggiunte le seguenti: “che entro sessanta giorni dalla nomina dichiarino di voler beneficiare del trattamento previdenziale”.

3. Dopo l’articolo 9 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis. (Innalzamento dell’età e riduzione dell’assegno vitalizio)

1. Al fine di ridurre i costi della politica e garantire il contenimento della spesa pubblica regionale, gli assegni vitalizi non ancora riconosciuti a coloro che hanno ricoperto entro la fine della IX legislatura la carica di consigliere regionale o di assessore non componente del Consiglio regionale, sono erogati al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. La corresponsione dell’assegno può essere anticipata, su richiesta, a partire dal sessantesimo anno di età. In tal caso sulla misura dell’assegno si applica una decurtazione del 5 per cento per ogni anno di anticipazione fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. In attuazione dell’articolo 1, commi 486 e 487 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, sugli assegni vitalizi diretti e di reversibilità di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.

4. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate ai sensi del comma 3 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 487, della l. 147/2013.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti secondo le aliquote stabilite nella tabella allegata alla presente legge. Tali aliquote sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro vitalizio diretto o di reversibilità da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione.

6. I titolari di assegno vitalizio diretto o di reversibilità che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro possono chiedere l’esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 5 previa presentazione di idonea documentazione.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, l’importo degli assegni vitalizi non è indicizzato alla variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT.”.

4. I consiglieri e gli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati nella X legislatura hanno facoltà di rinunciare irrevocabilmente al trattamento previdenziale con diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi [1].

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la facoltà di cui al comma 4 è riconosciuta, con i medesimi effetti, ai consiglieri e agli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati entro la fine della IX legislatura che abbiano maturato il diritto o siano titolari dell’assegno vitalizio diretto o di reversibilità regionale, unitamente ad altro vitalizio diretto o di reversibilità riconosciuto dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica, dal Parlamento europeo o da altra Regione.

 

     Art. 8. (Modifiche alla l.r. 4/2013 relative alla rendicontazione dei gruppi consiliari, al trattamento economico dei dipendenti di enti e società regionali e alla pubblicità dei compensi degli amministratori delle società regionali)

1. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 4/2013 le parole: “che lo trasmette entro i successivi cinque giorni al Presidente della Regione” sono soppresse;

2. All’articolo 13 della l.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Restituzione delle somme”;

b) all’alinea del comma 1 le parole: “decade dal diritto all’erogazione dei contributi per l’anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:” sono sostituite dalle seguenti: “ha l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale in caso di:”;

c) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 4/2013 dopo le parole: “con la Regione” sono inserite le seguenti: “, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalla Regione e gli altri enti privati a partecipazione regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, ai quali la Regione partecipa in misura maggioritaria”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente: “5 bis. La Regione, ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblica nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione.”.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relative alla finanza etica regionale)

1. All’alinea del comma 26 dell’articolo 1 della l.r. 10/2006, le parole da: “Per gli interventi” a: “altri enti pubblici e privati” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli interventi di cui al comma 25, il fondo può essere incrementato da: somme appositamente versate da soggetti privati; somme provenienti da donazioni e lasciti; erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri enti pubblici e privati.”.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell’articolo 20 le parole: “dell’otto per cento” sono sostituite dalle seguenti: “percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale”;

b) al comma 6 dell’articolo 38 le parole: “dell’otto per cento” sono sostituite dalle seguenti: “percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale”.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Tabella alla l.r. 4/2013

(art. 9 bis, comma 5)

 

Riduzione temporanea dei vitalizi (triennio 2015-2017)

 

Importo mensile lordo vitalizio

Aliquota

fino a euro 1.500,00

8%

da euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,00

10%

da euro 3.501,00 e fino a euro 6.000,00

13%

oltre 6.000,00 euro

17%

 


[1] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.