§ 86.4.148 – D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:10/12/1997
Numero:484


Sommario
Art. 1.  Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.
Art. 4.  Discipline.
Art. 5.  Requisiti.
Art. 6.  Specifica attività professionale.
Art. 7.  Corsi di formazione manageriale.
Art. 8.  Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
Art. 9.  Corsi di aggiornamento tecnico-professionale.
Art. 10.  Anzianità di servizio.
Art. 11.  Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche.
Art. 12.  Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari.
Art. 13.  Servizio prestato all'estero.
Art. 14.  Idoneità nazionali.
Art. 15.  Disposizioni finali e transitorie.


§ 86.4.148 – D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.

Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

(G.U. 17 gennaio 1998, n. 13, S.O.).

 

Capo I

Direzione sanitaria aziendale

 

     Art. 1. Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale.

     1. L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.

     2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.

     3. L'attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico.

     4. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria prima del conferimento dell'incarico.

     5. I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalità di cui all'articolo 7. I corsi sono riservati ai medici con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.

     6. Con decreto del Ministro della sanità, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono:

     a) le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; gli enti ed istituti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; le strutture sanitarie complesse dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;

     b) le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

 

Capo II

 Secondo livello dirigenziale

 

          Art. 3. Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.

     1. Ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale delle categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per:

     a) requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

     b) criteri le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

          Art. 4. Discipline.

     1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 6, le discipline sono quelle di seguito indicate:

     A) Categoria professionale dei medici

     Area medica e delle specialità mediche:

     1) Allergologia e immunologia clinica

     2) Angiologia

     3) Cardiologia

     4) Dermatologia e venereologia

     5) Ematologia

     6) Endocrinologia

     7) Gastroenterologia

     8) Genetica medica

     9) Geriatria

     10) Malattie metaboliche e diabetologia

     11) Malattie dell'apparato respiratorio

     12) Malattie infettive

     13) Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza

     14) Medicina fisica e riabilitazione

     15) Medicina interna

     16) Medicina dello sport

     17) Nefrologia

     18) Neonatologia

     19) Neurologia

     20) Neuropsichiatria infantile

     21) Oncologia

     22) Pediatria

     23) Psichiatria

     24) Radioterapia

     25) Reumatologia

     26) Scienza dell'alimentazione e dietetica

     Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

     1) Cardiochirurgia

     2) Chirurgia generale

     3) Chirurgia maxillo-facciale

     4) Chirurgia pediatrica

     5) Chirurgia plastica e ricostruttiva

     6) Chirurgia toracica

     7) Chirurgia vascolare

     8) Ginecologia e ostetricia

     9) Neurochirurgia

     10) Oftalmologia

     11) Ortopedia e traumatologia

     12) Otorinolaringoiatria

     13) Urologia

     Area della medicina diagnostica e dei servizi

     1) Anatomia patologica

     2) Anestesia e rianimazione

     3) Biochimica clinica

     4) Farmacologia e tossicologia clinica

     5) Laboratorio di genetica medica

     6) Medicina trasfusionale

     7) Medicina legale

     8) Medicina nucleare

     9) Microbiologia e virologia

     10) Neurofisiopatologia

     11) Neuroradiologia

     12) Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)

     13) Radiodiagnostica

     Area di sanità pubblica

     1) Igiene, epidemiologia e sanità pubblica

     2) Igiene degli alimenti e della nutrizione

     3) Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

     4) Organizzazione dei servizi sanitari di base

     5) Direzione medica di presidio ospedaliero

     B) Categoria professionale degli odontoiatri

     che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra

     1) Odontoiatria

     C) Categoria professionale dei veterinari

     1) Sanità animale

     2) Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati

     3) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

     D) Categoria professionale dei farmacisti

     che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche

     1) Farmacia ospedaliera

     2) Farmaceutica territoriale

     3) I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresì, accedere agli incarichi di secondo livello in:

     a) Biochimica clinica, ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

     b) Chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica.

     E) Categoria professionale dei biologi

     1) Biochimica clinica ricompresa nell'area della Medicina diagnostica e dei servizi

     2) Laboratorio, di genetica medica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

     3) Microbiologia e virologia ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

     4) Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

     5) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanità pubblica

     F) Categoria professionale dei chimici

     1) Biochimica clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

     2) Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

     3) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanità pubblica

     4) Chimica analitica

     G) Categoria professionale dei fisici

     1) Fisica sanitaria

     H) Categoria professionale degli psicologi

     1) Psicologia

     2) Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all'esercizio dell'attività di psicoterapia

 

          Art. 5. Requisiti. [1]

     1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

     a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;

     b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

     c) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6;

     d) attestato di formazione manageriale.

     2. La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.

     3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     4. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

 

          Art. 6. Specifica attività professionale.

     1. L'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale in una delle discipline di cui all'articolo 4 deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa dimostrando di possedere:

     a) per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;

     b) per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionali come stabilito, per ogni disciplina e categoria professionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

     2. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.

     3. I decreti ministeriali di cui al comma 1 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e possono essere aggiornati periodicamente.

     4. Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, può essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le prerogative del personale in servizio, a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attività professionale indicata al comma 1.

 

          Art. 7. Corsi di formazione manageriale.

     1. L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.

     2. I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.

     3. I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.

     4. I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell'Istituto superiore di sanità.

     5. I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dal Ministero della sanità, previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell'area di sanità pubblica.

     7. I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale, in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacità ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l'attività didattica.

     8. Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in relazione all'età.

     9. In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione per un solo corso.

     10. La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.

     11. Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione.

     12. Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e l'Istituto superiore di sanità si avvalgono delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 9, comma 6, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale.

 

          Art. 8. Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.

     1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.

     2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.

     3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

     a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

     b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

     c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

     d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

     e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

     f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

     4. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

     5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

     6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico.

 

          Art. 9. Corsi di aggiornamento tecnico-professionale.

     1. Ai fini dell'articolo 8, la partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, è valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

     2. Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

     3. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dall'Istituto superiore di sanità, anche unitamente ai corsi di formazione manageriale.

     4. I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati, nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria competenza, dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

     5. I corsi possono essere, altresì, organizzati ed attivati dagli ordini professionali e dalle associazioni e società scientifiche accreditate.

     6. I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati, in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica costituita presso il dipartimento del Ministero della sanità nella cui competenza rientra la materia, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio superiore di sanità, dal direttore del predetto dipartimento e da tre esperti nominati dal Ministro della sanità e da tre esperti designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

     7. La commissione può consultare, di volta in volta, esperti della materia oggetto del corso, scelti nell'ambito di appositi elenchi predisposti dal Ministero della sanità, sentite le associazioni e le società scientifiche accreditate.

     8. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui al comma 6, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di costituzione della commissione stessa, i criteri e le modalità per la classificazione e valutazione dei corsi con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualità, al tipo di partecipazione richiesto, alla durata degli stessi, nonché le modalità di certificazione dei periodi di aggiornamento ossia dei crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso. Specifici criteri e modalità sono stabiliti per la valutazione e la certificazione dei corsi tenuti all'estero.

     9. Il Ministero della sanità, conformemente alla proposta della commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi. L'accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito di aggiornamento può essere revocato o rideterminato qualora si accerti la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato l'accreditamento stesso.

 

          Art. 10. Anzianità di servizio.

     1. L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

     2. Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianità di servizio utile può essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.

     3. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanità.

     4. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirugia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione è iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.

     5. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.

 

          Art. 11. Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche.

     1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come segue:

     a) consorzi provinciali antitubercolari: malattie dell'apparato respiratorio;

     b) ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;

     c) presidi multizonali di prevenzione e laboratori di igiene e profilassi in relazione al settore di attività:

     1) microbiologia e virologia;

     2) igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

     3) biochimica clinica;

     4) chimica analitica;

     5) igiene degli alimenti e della nutrizione;

     6) fisica sanitaria;

     d) istituti provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;

     e) ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene, epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; organizzazione dei servizi sanitari di base;

     f) medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;

     g) funzionario medico del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:

     1) igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

     2) direzione sanitaria ospedaliera;

     3) organizzazione dei servizi sanitari di base;

     h) medico del lavoro o ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

     i) medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base;

     l) funzionari medici degli ex enti mutualistici:

     1) organizzazione dei servizi sanitari di base;

     2) medicina legale;

     m) funzionari medici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.: medicina legale;

     n) funzionario veterinario del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali, di strutture già di pertinenza di comuni, province o loro consorzi:

     1) sanità animale;

     2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

     3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

     o) funzionario chimico del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, di strutture già di pertinenza di provincie, di comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di prevenzione, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;

     p) funzionario farmacista del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali o di ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente pubblico:

     1) farmacia ospedaliera;

     2) farmaceutica territoriale;

     q) funzionario fisico del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali: fisica sanitaria;

     r) funzionario biologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;

     s) biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attività di analisi immunoematologiche: patologia clinica;

     t) funzionario psicologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali: psicologia.

 

          Art. 12. Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari.

     1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.

 

          Art. 13. Servizio prestato all'estero.

     1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni.

     2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

 

          Art. 14. Idoneità nazionali.

     1. Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4 sono equipollenti come di seguito indicato:

     a) Area medica:

     1) dermosifilopatia: dermatologia e venereologia;

     2) diabetologia: malattie metaboliche e diabetologia;

     3) dietetica: scienza dell'alimentazione e dietetica;

     4) gastroenterologia ed endoscopia digestiva: gastroenterologia;

     5) pneumologia: malattie dell'apparato respiratorio;

     6) recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi: medicina fisica e riabilitazione;

     b) Area di chirurgia:

     1) chirurgia ed endoscopia digestiva: chirurgia generale;

     2) chirurgia plastica: chirurgia plastica e ricostruttiva;

     3) oculistica: oftalmologia;

     4) urologia pediatrica: urologia;

     c) Area di medicina diagnostica e dei servizi:

     1) anatomia e istologia patologia: anatomia patologica;

     2) medicina legale e delle assicurazioni sociali: medicina legale;

     3) microbiologia: microbiologia e virologia;

     4) virologia: microbiologia e virologia;

     5) radiologia diagnostica: radiodiagnostica;

     6) immunoematologia e servizio trasfusionale: medicina trasfusionale;

     d) Area di sanità pubblica:

     1) medicina del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

     2) igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri: direzione medica di presidio ospedaliero;

     e) Area di odontoiatria:

     1) odontoiatria e stomatologia: odontoiatria;

     f) Aree veterinarie:

     1) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:

     a) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

     b) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

     2) sanità animale e igiene dell'allevamento delle produzioni animali:

     a) sanità animale;

     b) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

     g) Area di farmacia:

     1) farmacista dirigente: farmacia ospedaliera; farmacia territoriale.

 

          Art. 15. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Il personale che risulti incaricato ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-septies, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, ed il personale confermato nell'incarico quinquennale a seguito di verifica ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è tenuto alla partecipazione al primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 al fine del conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato per l'incarico quinquennale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esonerato dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), al fine della conservazione del posto occupato.

     2. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, con il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad esclusione di quello della lettera d) del comma 1.

     3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.

     4. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.

     5. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.


[1]  Per i criteri relativi alla valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale, vedi il D.M. 23 marzo 2000, n. 184.