§ 6.2.42 – L.R. 18 maggio 1998, n. 14.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 (Art. 28 legge regionale 11 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:18/05/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51).
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 


§ 6.2.42 – L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 (Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

(B.U. 25 maggio 1998, n. 14 – S.O. n. 5).

 

Art. 1.

     1. Relativamente all'anno finanziario 1998 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 1998 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

     2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85 per cento dello stanziamento annuo.

     3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore economia e finanza, in particolare per far fronte ad obbligazioni venute a scadenza in materia di opere pubbliche secondo la tempistica di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

     4. Alle deliberazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata a cura della struttura proponente una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

     5. Al fine di realizzare il sistematico monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria e dei suoi riflessi sul bilancio regionale nel suo complesso, l'Assessore alla salvaguardia e cura della salute concorda con l'Assessore economia e finanza tutte le iniziative ritenute necessarie, riferendone periodicamente alla Giunta regionale e, trimestralmente, alla Commissione consiliare competente. Al medesimo fine, con cadenza trimestrale, l'Assessore alla cura e salvaguardia della salute è tenuto a rimettere alla Commissione consiliare competente, copia delle relazioni trimestrali del collegio dei revisori dei conti delle ASL.

 

     Art. 4.

     1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 1998 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

 

          Art. 5. [2]

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7.

     1. Il contributo per il funzionamento dei Gruppi consiliari viene adeguato, per ciascun anno solare, con decorrenza dal primo gennaio, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevato dall'ISTAT.

     2. Le spese di gestione delle strutture dei Gruppi consiliari, così come rideterminate in applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, e riferite al punto 3 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 sono a carico del capitolo 11106 del bilancio di previsione della Regione Lazio e del corrispondente capitolo 3 del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. [4]

     1. Spetta a ciascun consigliere regionale una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute al fine di mantenere il rapporto tra eletto ed elettori nonché per rendere più agevole l'esercizio della funzione, restando escluso ogni vincolo di mandato.

     2. L'ammontare del rimborso è fissato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di Presidenza, in misura percentuale a quello corrisposto ai deputati con decreto del Presidente della Camera [5].

     3. Il rimborso viene erogato ai consiglieri regionali per il tramite del Gruppo consiliare di appartenenza.

     4. Sono escluse comunque dal rimborso le somme a qualunque titolo erogate al coniuge e parenti od affini del consigliere entro il quarto grado.

     5. Ai fini del diritto al rimborso ciascun consigliere attesta al proprio Gruppo, con propria dichiarazione, di avere effettivamente sostenuto nel periodo di riferimento spese direttamente rivolte alle finalità indicate nel comma 1 del presente articolo, specificandone l'ammontare complessivo e di avere ottemperato, in particolare, al disposto del comma 4 [6].

     6. I Gruppi consiliari conservano le predette dichiarazioni per dieci anni tenendole a disposizione del Comitato regionale di controllo contabile. In caso di estinzione del Gruppo consiliare che intervenga prima del predetto termine, le dichiarazioni di cui al presente comma devono essere restituite ai dichiaranti che subentrano nell'obbligo di conservazione [7].

     7. Ai fini dell'erogazione del rimborso spese di cui al presente articolo ai Gruppi consiliari è versata una anticipazione nella misura corrispondente al massimo delle somme ammesse al rimborso per ciascun consigliere iscritto al Gruppo all'inizio della legislatura e di ciascun mese. Sulle anticipazioni è operata una compensazione rispetto alle eventuali somme anticipate e non erogate dal Gruppo nel mese precedente. Alla fine di ogni anno solare e al termine della legislatura, i Gruppi consiliari restituiscono le somme non utilizzate senza applicazione di oneri. In caso della cessazione di un consigliere ad un Gruppo consiliare, il Gruppo provvede al rimborso delle spese sostenute dal consigliere fino alla data di cessazione dell'appartenenza, ovvero a partire dalla data di appartenenza e per la residua parte del mese in corso, come risultante dalle dichiarazioni previste al comma 4 [8].

 

     Art. 9.

     1. [9].

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 19/1995 sono abrogati il comma 2 dell'articolo 17 della legge stessa ed il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42.

 

     Art. 10.

     1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni regionali previste dai numeri d'ordine 4 e 5 della tariffa annessa alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni.

     2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nei confronti delle ONLUS regolarmente iscritte nell'albo e/o nel registro regionale.

 

     Art. 11.

     1. L'erogazione delle somme iscritte al capitolo 42110 del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla assegnazione, secondo i seguenti criteri:

     a) il trenta per cento del fondo in proporzione alla popolazione di ciascun comune;

     b) il cinquanta per cento del fondo in base ai programmi presentati dai comuni relativi:

     1. alla gestione dei servizi già esistenti, ivi compresi quelli trasferiti dagli enti disciolti ai sensi della legge n. 641 del 1978, all'istituzione di nuovi servizi;

     2. alla riconversione e/o alla trasformazione degli interventi di istituzionalizzazione di soggetti anziani ed handicappati;

     3. ad interventi in favore dei minori in attuazione della vigente normativa statale dell'istituto di affidamento familiare e al cofinanziamento delle iniziative di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;

     c) il venti per cento per la gestione di servizi intercomunali a valenza comprensoriale, a livello distrettuale o subdistrettuale, organizzati in dipendenza di forme associative o accordi tra più Comuni.

     2. Al fine di consentire la continuità dei servizi già avviati, il riparto di cui al comma 1, lettera b) deve tenere conto della somma complessivamente corrisposta ai singoli comuni nell'anno precedente.

     3. L'ammontare del finanziamento per ogni servizio di cui al comma 1, lettera c), non può superare il limite di cento milioni di lire. Eventuali somme non utilizzate per il finanziamento di tali servizi vengono ripartiti con i criteri del comma 1, lettera b).

 

     Art. 12. [10]

     1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche della Regione e degli enti locali in materia di educazione stradale e sicurezza nella circolazione, è istituito l'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione. [11]

     2. All'Osservatorio istituzionale di cui al comma 1 è affidato il compito di:

     a) predisporre il programma annuale delle iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale;

     b) coordinare le attività connesse all'attuazione del programma di cui alla lettera a);

     c) promuovere studi ed indagini ed ogni altra attività conoscitiva circa lo stato della viabilità e della circolazione stradale con specifico riferimento alla sicurezza. [12]

     3. L'Osservatorio istituzionale di cui al comma 1 è costituito da:

     a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede o suo delegato [13];

     b) tre membri designati dal Presidente della Regione [14];

     c) il direttore regionale competente in materia di sicurezza stradale e circolazione ed il dirigente dell'area circolazione e sicurezza stradale nonché di sei funzionari regionali come di seguito designati:

     1) uno dall'assessore competente in materia di sanità;

     2) uno dall'assessore competente in materia di ambiente;

     3) uno dall'assessore competente in materia di trasporti;

     4) uno dall'assessore competente in materia di scuola;

     5) uno dall'assessore competente in materia di urbanistica;

     6) uno dall'assessore competente in materia di affari istituzionali.;

     d) un rappresentante dell'ANCI regionale;

     e) un rappresentante dell'UPI regionale;

     f) quattro rappresentanti di associazioni sensibili alle tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza nella circolazione scelte tra quelle maggiormente rappresentative a seguito di avviso pubblico;

     g) un esperto in comunicazione istituzionale e un esperto in sicurezza stradale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentita la commissione consiliare competente [15];

     h) un dipendente regionale avente funzione di segretario. [16]

     4. [I professionisti esterni di cui al comma 3, lettera g) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità. Ad essi è corrisposto, a titolo di compenso e di rimborso spese per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio istituzionale, nonché per la redazione di studi ed elaborazioni di competenza, una indennità pari al 60 per cento della retribuzione lorda prevista per i dirigenti] [17].

     5. L'Osservatorio istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). [18]

     6. Il programma annuale predisposto dall'Osservatorio istituzionale viene approvato con deliberazione della Giunta regionale. [19]

     7. Le spese di cui al presente articolo e l'attuazione delle attività ed iniziative regionali relative all'educazione stradale, alla sicurezza stradale e alla circolazione fanno carico al capitolo D11502 denominato "Iniziative della Regione in materia di educazione stradale e sicurezza [20].

 

     Art. 13.

     1. La relazione programmatica di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 "Norme in materia di bilancio e contabilità nella Regione Lazio" deve anche contenere:

     a) la situazione occupazionale nella Regione alla data di adozione della proposta e alla fine dell'anno in corso;

     b) i risultati conseguiti in termini di occupazione in relazione agli obiettivi di occupazione previsti nella relazione programmatica dell'esercizio precedente;

     c) ipotesi complessiva dell'occupazione prevista;

     d) gli effetti sia diretti che indiretti sull'occupazione degli stanziamenti proposti in relazione ai settori di interventi.

     2. Le proposte di legge regionali devono essere corredate di una relazione tecnica fornita dai competenti uffici della Giunta e del Consiglio riguardo agli eventuali effetti diretti e indiretti sull'occupazione.

     3. Per i fini di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono ad assumere le necessarie iniziative affinché le strutture e gli organi della Regione possano disporre di ogni utile informazione sulle politiche del lavoro e, in particolare, degli strumenti e dei dati gestiti dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

 

     Art. 14. [21]

 

     Art. 15.

     1. Fino all'approvazione della legge urbanistica regionale le amministrazioni comunali possono richiedere all'Assessore regionale competente in materia di urbanistica, la convocazione di una conferenza tra l'amministrazione comunale interessata e le sottosezioni previste dall'articolo 5 della l.r. 9/1983, per le valutazioni dello strumento urbanistico. La conferenza deve essere convocata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e deve tenersi entro i successivi trenta giorni.

     2. Ove sul progetto presentato venga espressa una valutazione positiva, l'atto di pianificazione si intende positivamente istruito e viene approvato con successivo provvedimento da parte della Giunta regionale.

 

          Art. 16. [22]

 

     Art. 17. [23]

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51). [24]

 

     Art. 19. [25]

     1. Gli enti gestori degli asili nido, di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, si avvalgono dei locali e delle attrezzature degli edifici destinati a tale servizio e non utilizzati per motivate ragioni, per lo svolgimento di attività inerenti i servizi socio- assistenziali.

     2. I locali e le attrezzature di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 285 concernente: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

 

     Art. 20. [26]

 

     Art. 21.

     1. Limitatamente all'anno 1998 e nelle more della approvazione del piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica", la Giunta adotta con singoli provvedimenti i programmi di intervento, proposti dai consorzi di bonifica, nonché dalle province e dai comuni, a valere sui capitoli di spesa nn. 21205 e 21217, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

     2. [27].

 

     Art. 22. [28]

 

     Art. 23. [29]

 

     Art. 24. [30]

 

     Art. 25.

     1. La Regione concede ai centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali costituiti ai sensi della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47, contributi, nel limite del 75 per cento delle spese ritenute ammissibili, e fino ad un massimo di L. 100.000.000 per ciascun centro, per la realizzazione di progetti inseriti in programmi relativi alle attività previste dall'articolo 5 della stessa legge.

     2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta valuta i programmi di attività e seleziona i progetti, che devono indicare le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e i costi, secondo criteri predeterminati con propria deliberazione.

     3. I programmi e le domande per accedere ai contributi devono essere presentati all'Assessorato sviluppo economico ed attività produttive secondo le modalità e nei termini previsti dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di cui al comma 2.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di L. 300.000.000 che viene iscritto sul capitolo di bilancio n. 22114 così ridenominato: "Contributi per i progetti dei centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali di cui alla l.r. 47/1989".

     5. L'articolo 7 della l.r. 47/1989 è abrogato.

 

          Art. 26. [31]

 

     Art. 27. [32]

 

     Art. 28. [33]

 

     Art. 29.

     1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 39 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli importi e le modalità di versamento dei diritti di ricerca, visura e rilascio di copia di documenti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di garantire la speditezza e l'economicità del servizio.

     2. Gli importi introitati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel capitolo n. 02443 denominato: "Proventi derivanti dalla riscossione dei diritti di ricerca, visura e rilascio di copie di documenti amministrativi", istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

 

     Art. 30.

     1. [34].

     2. (Omissis)

Gli stanziamenti di cui al presente comma sono indicati in via presuntiva [35].

     3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui al capitolo 31221 del bilancio di previsione della Regione Lazio denominato: "Interventi regionali in materia di grande viabilità", secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, della l.r. 67/1993.

 

     Art. 31.

     1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della l.r. 67/1993, circa le procedure per l'attuazione del programma di cui alla legge medesima, all'intervento di cui all'articolo 2, lettera n), provvede la Società CAR, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Lazio.

     2. La Giunta regionale provvede all'approvazione del progetto come sopra prodotto ed all'erogazione del finanziamento con le modalità e nei termini convenuti.

     3. La Regione Lazio concorre alla spesa nella misura massima già stabilita all'articolo 4, lettera n) della l.r. 67/1993.

 

     Art. 32. [36]

     1. Dall'anno accademico 1998/1999 la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, è versata contestualmente alla tassa universitaria direttamente a favore dell'ente di gestione per il diritto allo studio universitario di riferimento per l'università o istituto superiore frequentato.

     2. Il gettito della tassa di cui al comma 1, fermo restando le finalità previste dalla l.r. 16/1996, è ripartito secondo i criteri stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale prevista dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 e successive modificazioni.

     3. Eventuali differenze tra le somme effettivamente incassate e le somme indicate dai criteri di riparto sono compensate direttamente tra gli enti di gestione. Gli enti stessi provvedono altresì ai rimborsi per esoneri o per indebito pagamento.

 

     Art. 33.

     (Omissis).

 

     Art. 34. [37]

 

     Art. 35. [38]

 

     Art. 36.

     (Omissis).

 

     Art. 37. [39]

 

     Artt. 38. - 39. [40]

 

     Art. 40. [41]

 

     Art. 41.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 restano valide anche per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 42.

     1. I termini indicati al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, fissati al 30 settembre 1997 per la conclusione dei lavori riferiti ai progetti di massima a suo tempo approvati dalla Regione ai sensi delle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 52, 7 giugno 1975, n. 43 e 21 giugno 1990, n. 81, a tutto il 1993, sono prorogati al 30 settembre 1999 [42].

     2. Il termine del 31 ottobre 1997, di cui al comma 2 del medesimo articolo 18, fissati per la presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione dei contributi dei lavori di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 1999 [43].

     3. L'onere aggiuntivo per la Regione è compreso nello stanziamento di cui al cap. 21223.

 

     Art. 43. [44]

 

     Art. 44.

     1. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 29, comma 5, della stessa legge, per l'anno 1998 si applicano le norme di programmazione di cui ai successivi commi.

     2. I piani annuali in materia di archivi storici, biblioteche e musei sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

     3. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, la conferenza degli studi culturali regionali è tenuta, dopo il rinnovo dell'albo, in funzione della formulazione del primo piano settoriale regionale. Pertanto nel 1998 il piano degli istituti culturali regionali viene formulato sulla base dei criteri definiti nell'ultimo piano triennale approvato.

     4. In considerazione dei tempi necessari per la definizione dell'albo degli istituti culturali regionali, rinnovato ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della l.r. 42/97, il termine per la presentazione dei progetti fissato dall'articolo 10, comma 1, della stessa legge regionale è spostato, ai fini del piano 1999, dal 31 maggio al 31 ottobre 1998.

 

     Art. 45.

     1. La Giunta regionale istituisce un servizio di informazione sulla rete di protezione sociale presente nella Regione Lazio, anche avvalendosi dell'apporto di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile presso la Regione Lazio. A tale fine, la Giunta regionale è competente a stipulare una convenzione con il Ministero della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1139 recante norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza).

     2. E' istituito nel bilancio regionale il capitolo di spesa n. 42139 con la denominazione "Spese per gli obiettori di coscienza in servizio civile presso la Regione Lazio", con lo stanziamento per il 1998 di L. 50.000.000.

     3. E' istituito nel bilancio regionale il capitolo di entrata n. 03387 denominato "Rimborsi da parte del Ministero della Difesa delle spese sostenute per gli obiettori di coscienza che prestano servizio civile presso la Regione".

 

     Art. 46.

     1. La Regione Lazio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la partecipazione nella PRO.SVI. S.p.A. con la stessa percentuale attualmente detenuta dalla FILAS S.p.A., anche rilevando le quote da questa a suo tempo sottoscritte.

     2. L'onere corrispondente è posto a carico del cap. 22150 del bilancio 1998 a valere sulla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23.

 

     Art. 47.

     1. E' istituito un Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali attivati sul territorio regionale, ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Fondo viene gestito dalla FILAS, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Lazio, in conformità alla l.r. 4/95.

     2. Il Fondo può essere impiegato per le seguenti finalità:

     a) contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili dei patti territoriali (art. 2.5 della citata delibera CIPE);

     b) finanziamenti dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali inseriti nei patti territoriali;

     c) copertura degli oneri derivanti:

     1) dall'attività istruttoria relativa all'assegnazione dei finanziamenti di cui alla lettera b);

     2) dall'attività di promozione e di assistenza, anche in relazione a patti non ancora istruiti;

     3) dall'attività di coordinamento e di controllo dello stato di avanzamento dei patti in fase di istruttoria ed approvati [45].

     3. Il contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili viene corrisposto, per ciascun patto che ne faccia richiesta, con un concorso massimo del 50 per cento degli oneri complessivi, e comunque per una quota non superiore ai 150.000.000 annui per la durata massima di quattro anni.

     4. Il finanziamento dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali, a valere sul Fondo, può avvenire fino al concorso massimo del 50 per cento dell'investimento, con un tasso di interesse rapportato alle migliori condizioni di mercato.

     5. Al finanziamento dei progetti imprenditoriali è destinata una quota del Fondo non inferiore al 75 per cento.

     6. La restante quota di finanziamento deve essere garantita dagli istituti di credito sottoscritti dal patto territoriale appositamente convenzionati con la FILAS, i quali applicano il tasso di interesse di riferimento diminuito di una percentuale da concordare.

     7. A seguito delle istruttorie bancarie, la FILAS, ai fini dell'ammissione al Fondo di rotazione, verifica che le domande per l'accesso al Fondo stesso siano rispondenti alle finalità del presente articolo.

     8. L'Assessore competente riferisce alla Commissione consiliare competente sugli atti compiuti dalla FILAS per l'utilizzo dei fondi a sostegno dei patti territoriali.

     9. I rendimenti del Fondo vanno ad incrementare il Fondo stesso. Il rendimento delle risorse regionali è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     10. I soggetti beneficiari devono rimborsare anticipatamente il finanziamento ottenuto nel caso in cui, per lo stesso progetto di investimento dovessero ottenere incentivi a valere sulla finanza del patto territoriale o su altro strumento agevolato.

     11. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti, pubblici e privati che presentano un progetto di investimento inserito nel documento definitivo del patto territoriale. Ai fini della utilizzazione del Fondo, si considera definitivo il patto territoriale quando esso è stato formalmente sottoscritto dai soggetti che hanno concorso alla concertazione locale con l'inclusione della Regione Lazio ed è stato inviato al soggetto concessionario prescelto per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 2.10.1 lettera b) della citata delibera CIPE.

     12. Al fine di favorire l'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area, strumenti di programmazione negoziata, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i progetti pubblici e privati contenuti nello stesso, hanno una corsia preferenziale per lo snellimento delle procedure necessarie all'esame di eventuali varianti di natura urbanistica, anche attraverso la convocazione di conferenze di servizi ai sensi della normativa vigente.

     13. Ai progetti di investimento delle imprese aderenti ai patti territoriali e patti d'area è attribuita priorità nella concessione di contributi a valere sulle leggi regionali e nazionali con particolare riferimento alla legge 488/1992.

     14. I provvedimenti di natura urbanistica, varianti o accordi di programma, correlati all'attuazione dei progetti contenuti nei patti territoriali sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei progetti medesimi. La mancata attuazione dei progetti determina la relativa sospensione dei rispettivi provvedimenti di variante urbanistica.

     15. Nel bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000 è istituito il capitolo n. 28117 "Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali".

     16. La Regione, nel quadro legislativo definito dall'articolo 2, comma 203 della legge n. 662/96, dalle delibere del CIPE del 21 marzo 1997, 10 maggio 1995, 20 novembre 1995, 12 luglio 1996, dal D.L. 415/92 convertito, con modificazioni, dalla legge 488/92, dal D.M. 527/95, dalla legge 109/94, dall'articolo 13 della legge 81/93, dal programma comunitario in materia di "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati" pubblicata sulla GUCE del 14 maggio 1997, promuove la realizzazione del patto territoriale di Ostia Antica, avente come primario e specifico obiettivo la valorizzazione di un'area turistica, culturale ed archeologica di rilevanza internazionale, lo sviluppo del territorio ad essa collegato e, in particolare, delle imprese già esistenti o di nuova costituzione operanti nel settore turistico, alberghiero, commerciale, dei servizi alla persona e sociali, della valorizzazione ambientale, culturale, artigianale, nonché il risanamento di un territorio caratterizzato da condizioni di degrado e da un elevato livello di disoccupazione.

     17. La Regione individua come ambito territoriale di partenza l'area del comune di Roma immediatamente adiacente agli scavi archeologici di Ostia Antica e ricompresa nel territorio della XIII circoscrizione e delimita all'interno di questa, di concerto con il comune di Roma e la XIII circoscrizione, una o più subaree rispondenti ai requisiti richiesti per l'applicazione del programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati" [46].

     18. La Regione si impegna a coinvolgere il comune di Roma e la XIII Circoscrizione nella fase di promozione e di informazione preliminare, riservandosi di estenderne l'ambito territoriale di applicazione di concerto con il comune di Roma valutando l'opportunità di far accedere al patto altri comuni interessati.

     19. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede ad attivare, con propria deliberazione, di intesa con il comune di Roma e con le parti sociali, il percorso di formulazione e di attivazione del patto territoriale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, applicando anche le norme vigenti di semplificazione procedimentale di sua competenza e le agevolazioni per l'accesso alla finanza di patto.

     20. I contributi ammissibili per le imprese che sottoscrivono sono limitate al "de minimis" in tutta l'area interessata e al 26 per cento in ESN dell'investimento o ad un importo di diecimila ECU per ogni posto di lavoro creato per le PMI che esercitino la propria attività nelle subaree di cui al comma 14 nei limiti delle attività ritenute ammissibili dal programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati".

     21. Per le spese connesse alla fase informativa e di concertazione del patto si provvede allo stanziamento, a valere sull'esercizio di bilancio 1998 di L. 250.000.000 sullo stanziamento di cui al capitolo 11246.

     22. Al patto di cui al comma 16 è riservata una quota del fondo di rotazione di cui al comma 1 pari a L. 4.000.000.000 per l'anno 1999 e 1.000.000.000 per l'anno 2000.

 

     Art. 48.

     1. In occasione del sessantenario della fondazione della città di Pomezia la Regione interviene per realizzare, nell'anno 1998, un programma di iniziative celebrative e di studio del periodo storico della bonifica e della successiva industrializzazione del territorio.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono:

     a) istituzione del museo dei coloni fondatori di Pomezia;

     b) organizzazione di un calendario di convegni di studio sull'evoluzione storica, economica e sociale del territorio comunale di Pomezia;

     c) realizzazione e diffusione di pubblicazioni e l'allestimento di mostre e di spettacoli finalizzati a favorire una migliore conoscenza dei vari aspetti della storia e della vita del territorio;

     d) istituzione di borse di studio per studenti e laureati, per contribuire all'approfondimento dei temi relativi alla celebrazione del sessantenario.

     3. La Regione valuta la rispondenza del programma presentato dal comune di Pomezia rispetto agli interventi ammessi al finanziamento dal comma 2 e procede con propria deliberazione al finanziamento stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     4. La Regione interviene con il contributo massimo nella misura di L. 300.000.000 per l'attività del programma formulato dal comune di Pomezia. L'importo viene iscritto sul capitolo n. 11212.

 

     Art. 49.

     1. Al fine di favorire le azioni di programmazione e verifica di sanità pubblica veterinaria e quale centro operativo regionale per la gestione delle attività connesse con il D.P.R. 317/1996 ed il Regolamento CE 820/1997 concernente: "Anagrafe degli allevamenti", la Regione Lazio si avvale, ai sensi della legge regionale 22 settembre 1978, n. 64, e del D.lgs. n. 270/1993, quale strumento operativo della stessa, del reparto Osservatorio epidemiologico veterinario regionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

     2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la configurazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale.

     3. Il finanziamento per l'attivazione ed il funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario è iscritto, per il 1998 e per gli anni successivi, sul capitolo 41137 del bilancio regionale ed è quantificato, per il 1998, in L. 200.000.000.

     4. Il capitolo 41137 del bilancio regionale assume la seguente nuova denominazione: "Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana con sede in Roma, Capannelle, per l'erogazione di servizi a favore della Regione Lazio (legge regionale 27 settembre 1978, n. 64)".

 

     Art. 50.

     1. Al fine di consentire la più ampia possibilità di utilizzazione da parte degli agricoltori dei fondi previsti nei capitoli di spesa del bilancio di previsione 1998 per l'applicazione delle leggi regionali del settore agricolo e zootecnico la Giunta regionale provvede ad impartire le necessarie disposizioni operative tenuto conto di quanto previsto all'articolo 12 del regolamento CE n. 950/1997.

 

     Art. 51. [47]

 

     Art. 52.

     1. Al personale regionale appartenente al ruolo della formazione professionale in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6, si applicano sulla base del profilo di assunzione, le disposizioni in materia di concorsi e procedure selettive dettate dalla stessa legge per il personale del ruolo degli uffici regionali, nel limite dei posti vacanti nei rispettivi profili.

 

     Art. 53.

     1. All'articolo 9, comma 2 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, le parole da: "in particolare" fino a: "in via definitiva" sono abrogate.

     2. [48].

     3. [49].

     4. L'articolo 4 della l.r. 9/1998 è abrogato.

     5. La Regione e la FILAS provvedono all'adeguamento della convenzione, di cui all'articolo 9 della l.r. 20/1997, in relazione alle modifiche apportate alla stessa legge dal presente articolo.

     6. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 e successivi è istituito il capitolo n. 23233 avente la seguente denominazione: "Spese per l'affidamento di specifici incarichi a soggetti pubblici o privati in relazione agli interventi finalizzati allo sviluppo di attività ricettive in occasione del grande Giubileo del 2000 (Articolo 10, comma 4, l.r. 20/1997 e successive modificazioni)".

 

     Art. 54. [50]

 

     Art. 55. [51]

     1. Allo scopo di consentire il rapido conseguimento degli obiettivi e delle finalità contenuti nella legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 concernente: "Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET Lazio)", tutti i compiti, gli strumenti operativi e le dotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali di cui alla citata legge sono attribuiti all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

     2. L'ARSIAL è autorizzata ad istituire nella propria struttura operativa uno specifico servizio e a prevedere la conseguente variazione dell'assetto strutturale e dell'organico.

     3. L'ARSIAL si avvale della consulta prevista nell'articolo 6 della citata l.r. 27/1997 che è presieduta da un esperto nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. Al presidente della consulta viene corrisposto un compenso lordo annuo pari al trenta per cento dell'indennità del consigliere regionale. Agli altri componenti della consulta spettano i compensi e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla l.r. 27/1996.

     4. Tutte le spese necessarie al funzionamento dell'ARPET ed al conseguimento degli obiettivi e delle finalità previste dalla l.r. 27/1997, ivi compresi i compensi di cui al comma 3, gravano sul bilancio dell'ARSIAL [52].

 

     Art. 56.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

Allegato

(Omissis)

 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[2] Sostituisce l'art. 13 e modifica gli artt. 27 e 38 della L.R. 30 marzo 1992, n. 29.

[3] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 2 maggio 1995, n. 19.

[4] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[5] Comma sostituito dall'art. 92 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, modificato dall'art. 23 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 23 della L.R. 24/2001 e così sostituito dall’art. 22 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[6] Comma già modificato dall'art. 92 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6 e così ulteriormente modificato dall’art. 22 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2006, n. 16.

[8] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[9] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 2 maggio 1995, n. 19.

[10] La durata del comitato tecnico istituito dal presente articolo, già prorogata di un anno dall'art. 17 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7, di ulteriori due anni per effetto dell'art. 23 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2, ulteriormente prorogata fino al termine stabilito dall’art. 5 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29, cessa alla data stabilita dall’art. 20 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[11] Comma così modificato dall'art. 95 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[12] Comma sostituito dall’art. 20 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 e così modificato dall'art. 95 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[13] Lettera così modificata dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[14] Lettera così modificata dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[15] Lettera così sostituita dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[16] Comma già modificato dall’art. 20 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 95 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[17] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 57. Comma modificato dall'art. 95 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4, dall’art. 1 della L.R. 18 settembre 2006, n. 10 e abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[18] Comma così sostituito dall'art. 95 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[19] Comma sostituito dall’art. 20 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 e così modificato dall'art. 95 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[20] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[21] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6. Modificava gli artt. 5 e 7 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 9.

[22] Modifica l'art. 1 e sostituisce l'art. 3 della L.R. 22 settembre 1978, n. 60.

[23] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 5 febbraio 1979, n. 13.

[24] Articolo abrogato dall’art. 44 della L.R. 20 giugno 2002, n. 15.

[25] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 5 agosto 2020, n. 7.

[26] Modifica l'art. 3 della L.R. 24 maggio 1985, n. 82.

[27] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[28] Modifica gli artt. 2 e 3 della L.R. 3 luglio 1986, n. 23.

[29] Modifica l'art. 3 della L.R. 3 luglio 1986, n. 24.

[30] Modifica gli artt. 1 e 3 della L.R. 21 gennaio 1988, n. 7.

[31] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 13 febbraio 1991, n. 9.

[32] Sostituisce l'art. 2 e modifica gli artt. 3 e 6 della L.R. 30 aprile 1991, n. 19.

[33] Modifica l'art. 11 della L.R. 5 maggio 1993, n. 27.

[34] Modifica l'art. 2 della L.R. 15 novembre 1993, n. 67.

[35] La parte omessa del presente comma modifica l'art. 4 della L.R. 15 novembre 1993, n. 67.

[36] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 27 luglio 2018, n. 6.

[37] Modifica l'art. 41 della L.R. 2 maggio 1995, n. 17.

[38] Modifica gli artt. 7, 4 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 6.

[39] Articolo abrogato dall'art. 72 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11. Sostituisce l'art. 64 della L.R. 9 settembre 1996, n. 38.

[40] Modificano gli artt. 6, 12, e 70 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[41] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1999, n. 37.

[42] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[43] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[44] Modifica gli artt. 9, 12, 14, 15, 16, 32, 39, 40, 44 e 46 e sostituisce l'art. 41 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 35.

[45] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[46] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 62 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[47] Modifica l'art. 7 della L.R. 7 giugno 1990, n. 71.

[48] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 3 giugno 1997, n. 20.

[49] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 10 marzo 1998, n. 9.

[50] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 10, con la decorrenza ivi prevista. Sostituisce l'art. 5 della L.R. 10 febbraio 1995, n. 4.

[51] Articolo abrogato dall’art. 20 bis della L.R. 10 gennaio 1995, n. 2.

[52] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.