§ 4.1.30 - L.R. 22 settembre 1978, n. 60.
Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:22/09/1978
Numero:60


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 7 bis. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 4.1.30 - L.R. 22 settembre 1978, n. 60.

Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali.

(B.U. 10 ottobre 1978, n. 28).

 

Art. 1.

    Al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, con particolare riferimento ai problemi occupazionali ed a quelli del depauperamento demografico, sociale e strutturale in atto in ampie zone del Lazio, la Regione ha facoltà di concedere agevolazioni finanziarie ed assistenza per la infrastrutturazione di aree da attrezzare per insediamenti artigianali ed industriali, di piccola e media dimensione, a norma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [1].

     Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge:

     a) i comuni;

     b) i consorzi tra comuni;

     c) i consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 [2].

     Le aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui alla presente legge, devono essere inserite negli strumenti urbanistici approvati od adottati nelle forme di legge e devono prevedere misure idonee a garantire la salvaguardia dell'ambiente.

 

     Art. 1 bis.

    La Regione ha facoltà di concedere agli enti di cui al secondo comma dell'articolo precedente contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all'interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali, in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprietà di detti enti [3].

 

     Art. 1 ter.

    Le agevolazioni e le provvidenze previste nella presente legge sono estese anche a quei soggetti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 per insediamenti produttivi artigianali assoggettati al regime dell'ex articolo 26 della legge 22 ottobre 1971. n. 865 [4].

 

     Art. 2.

    Per gli insediamenti industriali, di piccola e media dimensione, sono beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge, i comuni i cui territori non siano compresi nell'area di intervento straordinario per il Mezzogiorno, di cui al testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le agevolazioni saranno erogate con le modalità di cui ai successivi articoli, in favore dei comuni ricadenti nel territorio del centro-nord della Regione, indicati nel programma di sviluppo regionale 1977-1981, approvato con deliberazione del Consiglio n. 193 del 30 marzo 1977 e nel programma di attività della Finanziaria laziale di sviluppo - FI.LA.S., approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 135 del 30 luglio 1976.

     Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, può individuare altri comuni del centro-nord cui estendere gli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3. [5]

     Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano prioritariamente:

     a) ai progetti presentati dai consorzi industriali di cui alla l.r. 13/1997 per il completamento dell'urbanizzazione primaria e secondaria;

     b) ai progetti presentati da consorzi tra comuni o tra comuni in convenzione per la realizzazione di aree, artigianali, industriali o miste, intercomunali.

     Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste ad analogo titolo da leggi regionali o statali ovvero da disposizioni comunitarie.

 

     Art. 4.

    Le agevolazioni e gli interventi di assistenza per insediamenti industriali possono consistere:

     a) nell'anticipazione totale, da parte della Regione, delle spese di acquisizione dei terreni compresi nell'area da costruire secondo le procedure previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     b) nella concessione di un contributo alle spese per le attrezzature di urbanizzazione primaria, previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 sia interne all'area da attrezzare, sia finalizzate all'allacciamento della stessa con le infrastrutture esistenti nella zona. Il contributo pubblico massimo, per l'anno 1997 e gli anni successivi, è fissato nella misura del 100 per cento dell'investimento ammissibile;

     c) nella concessione di un contributo massimo pari al 100 per cento dell'investimento ammissibile per la realizzazione, all'interno delle aree attrezzate, di impianti tecnologici in comune, centro servizi, incubatori [6].

     Alle imprese che si allocano nelle aree attrezzate di cui alla presente legge, si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 35 del 12 settembre 1977.

     Sono ammesse alle agevolazioni, di cui al precedente comma, lettera b), anche le opere realizzate dai concessionari ai sensi dell'art. 11 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977. In tali casi l'ammontare del contributo regionale corrisposto al comune va considerato a scomputo, totale o parziale, degli oneri di urbanizzazione che il comune determinerà ai sensi dell'art. 10 della suddetta legge n. 10 del 1977.

 

     Art. 5.

    Le anticipazioni, di cui al precedente articolo, lettera a), sono restituite alla Regione da parte dei comuni beneficiari successivamente all'introito dei proventi derivanti dalla vendita o dai canoni di concessione dei terreni, entro tre mesi dalla data di conseguimento degli introiti stessi e saranno utilizzate per le finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 6.

    La Giunta regionale, all'inizio di ciascun anno, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare su parere del comitato tecnico consultivo istituito con legge n. 43 dell'8 novembre 1977, determina, in via preventiva, tenuto conto della ubicazione delle singole zone da attrezzare rispetto alle aree di intervento prioritario regionale e delle caratteristiche degli insediamenti produttivi, il costo al metro quadro delle opere di urbanizzazione primaria che la Regione assumerà a proprio conto, per la concessione del contributo di cui al precedente art. 4, lettera b).

     Fino a quando non sarà nominato il comitato tecnico consultivo istituito con la legge regionale n. 43 dell'8 novembre 1977 la Giunta provvede agli adempimenti, di cui al primo comma del presente articolo, sentita la competente commissione consiliare [7].

 

     Art. 7.

    Per la concessione delle agevolazioni e dell'assistenza di cui alla presente legge, gli enti interessati devono inoltrare domanda all'Assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, allegando la seguente documentazione:

     a) il progetto recante il preventivo analitico della spesa complessiva per l'acquisizione dell'area e per la realizzazione delle opere necessarie per gli insediamenti produttivi programmati;

     b) una relazione illustrativa dalla quale emerga una previsione motivata degli insediamenti produttivi medesimi, con la relativa mano d'opera di previsto impiego e nella quale sia riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa;

     c) estratto dello strumento urbanistico attuativo del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente nel comune, comprovante che l'area prescelta è destinata ad insediamenti produttivi.

     I comuni dovranno comprovare che l'area prescelta è inclusa nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     d) copia della deliberazione dell'ente con la quale:

     1) si adotta il piano per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per gli insediamenti produttivi programmati;

     2) si esprime la determinazione di chiedere il concorso regionale;

     3) [si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa non coperta dal concorso regionale all'uopo concesso] [8].

 

     Art. 7 bis. [9]

    Gli enti interessati, per ottenere i contributi di cui all'articolo 1 bis della presente legge, devono inoltrare istanza all'Assessorato regionale dell'industria, commercio ed artigianato corredata:

     a) dagli estratti degli strumenti urbanistici vigenti nel comune attestanti la destinazione dell'area ad insediamenti produttivi artigianali e/o industriali per imprese di piccola o media dimensione;

     b) dalla documentazione comprovante la proprietà dell'area necessaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

     c) dalla relazione prevista dalla lettera b) del precedente articolo 7;

     d) da copia della deliberazione richiesta alla lettera d) del precedente articolo 7.

 

     Art. 8.

    Ai fini della concessione del contributo di cui ai precedenti articoli, il piano per gli insediamenti produttivi dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

     1) nell'area da attrezzare, per la quale vengono chieste le agevolazioni di cui alla presente legge, non è consentita la costruzione di edifici che non siano direttamente attinenti al processo produttivo;

     2) devono essere individuati ed indicati: gli allacciamenti viarii dell'area attrezzata con la rete stradale della zona, gli eventuali raccordi ferroviari, la suddivisione dell'area in lotti edificabili, la rete completa delle opere di urbanizzazione primaria, le aree di uso comune e quelle destinate alla costruzione di edifici per servizi sociali nel rispetto degli standards previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

     3) la parte dell'area attrezzata, destinata agli insediamenti industriali ed artigianali, deve essere suddivisa in lotti tali da consentire l'insediamento di una gamma dimensionale e tipologica estesa e diversificata.

 

     Art. 9.

    L'Assessorato regionale all'industria, commercio e artigianato istruisce le domande presentate per le finalità previste dalla presente legge, nell'ambito delle indicazioni contenute nel programma economico nazionale e nel piano di sviluppo economico regionale, avendo particolare riguardo, sotto il profilo delle priorità: alle disponibilità finanziarie, alle realizzazioni comportanti maggiori incrementi dei livelli occupazionali e maggiori effetti indotti sull'economia locale.

     L'Assessore all'industria, commercio ed artigianato, istruita la domanda presentata, sente la settima commissione consiliare permanente.

     Sulla proposta di assegnazione dei contributi preliminarmente esaminata dalla Giunta, viene acquisito il parere della suddetta commissione consiliare.

     I contributi vengono erogati con successive deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato.

 

     Art. 10.

    Per le opere ammesse a contributo, le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'ente interessato nella misura del cinquanta per cento dell'importo complessivo previsto a presentazione del verbale di consegna dei lavori; per un ulteriore quarantacinque per cento a presentazione dei vari stati di avanzamento dei lavori; il residuo cinque per cento, o il minore importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo debitamente approvato.

     Le somme suddette sono erogate con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, commercio ed artigianato, sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente beneficiario, oppure, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

     Le somme di cui al primo comma sono introitate dagli enti nel titolo «Partite di giro» del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono e sotto tale titolo gestite, con obbligo di presentazione di apposito rendiconto finale alla Regione.

     Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme e dovrà comprendere l'eventuale movimento degli interessi maturati.

 

     Art. 11.

    La Regione si riserva la facoltà di esercitare controlli tesi ad accertare le conformità della realizzazione delle aree con i progetti presentati ed approvati, nonché il sollecito completamento del progetto stesso.

     Qualora le aree o parte di esse al cui servizio sono state apprestate le opere di urbanizzazione assistite dall'intervento finanziario della Regione, non siano destinate ad insediamenti produttivi, le somme erogate devono essere restituite, gravate dagli interessi legali,

all'amministrazione regionale concedente.

     Le somme, così restituite, saranno reimpiegate per le finalità del la presente legge.

 

     Art. 12.

    Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 9.000 milioni che viene iscritta nei seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1978:

     cap. 102260 (di nuova istituzione) «Anticipazione, a favore dei comuni e degli altri enti previsti, delle spese necessarie per l'acquisizione di terreni compresi nelle aree da attrezzare per insediamenti produttivi», L. 3.000.000.000

     cap. 102261 (di nuova istituzione) «Contributi a favore dei comuni e degli altri enti previsti, per la realizzazione di attrezzature di urbanizzazione primaria nelle aree destinate ad insediamenti produttivi», L.  6.000.000.000

     Ai fini della gestione di cassa ai suddetti capitoli n. 102260 e n. 102261 è attribuita, rispettivamente, la dotazione di L. 1.500 milioni e di L. 3.000 milioni.

     Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si fa fronte riducendo di L. 9.000 milioni e di L. 4.500 milioni gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 102299 (fondo globale) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1978.

     Nell'area progettuale «Sviluppo dell'industria e dell'artigianato, aree attrezzate», codice 0200 del bilancio pluriennale 1978-1981, sono riportate le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978 disposte dal presente articolo.

     Con successivi provvedimenti legislativi sarà determinata la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni 1979 e seguenti.

 

     Art. 13.

    Ai fini del recupero delle anticipazioni erogate a norma del precedente art. 4, primo comma, lettera a), nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1978, viene istituito «per memoria» il capitolo di entrata n. 43314, con la seguente denominazione: «Rimborsi, da parte dei comuni e degli altri enti previsti, delle somme anticipate per l'acquisizione dei terreni compresi nelle aree da attrezzare per insediamenti produttivi».

     Il suddetto cap. 43314 viene altresì inscritto nella parte «risorse finanziarie» del bilancio pluriennale 1978-1981.

 

     Art. 14.

    Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni legislative statali e regionali in materia, in quanto non contrastanti con la legge stessa.


[1] Pubblicata sulla G.U. 30/10/1971, n. 276, concerne i «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata».

[2] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 33/1982.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 79/1985.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[6] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[7] Comma aggiunto dall'articolo 2 della L.R. 45/1979 e così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[8] Numero abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[9] Articolo inserito dall'articolo 2 della L.R. 33/1982 e così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.