§ 4.1.34 - L.R. 12 settembre 1977, n. 35.
Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione del contributo per le spese di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:12/09/1977
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Deliberazione comunale che determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione).
Art. 3.  (Classificazione dei Comuni secondo il numero degli abitanti).
Art. 4.  (Adozione delle tabelle relative alla edilizia residenziale).
Art. 5.  (Determinazione del costo base di urbanizzazione per l'edilizia residenziale ovvero turistica, commerciale o direzionale).
Art. 6.  (Tabella relativa ai complessi turistici ricettivi complementari).
Art. 7.  (Coefficiente relativo all'andamento demografico dei Comuni).
Art. 8.  (Coefficiente relativo ai territori adiacenti al mare e ai laghi).
Art. 9.  (Coefficiente relativo ai territori montani).
Art. 10.  (Coefficiente relativo ai Comuni confinanti con Roma).
Art. 11.  (Coefficiente relativo alla classificazione dei Comuni per numero di abitanti).
Art. 11 bis.  (Coefficiente riferito alla vetustà della costruzione).
Art. 12.  (Individuazione delle zone territoriali omogenee ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444).
Art. 13.  (Determinazione del coefficiente relativo alle zone omogenee e al tipo di intervento edilizio).
Art. 14.  (Determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione relative alle costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e ai complessi turistici complementari).
Art. 15.  (Determinazione del contributo per le costruzioni o impianti industriali o artigianali).
Art. 16.  (Costruzioni con diverse destinazioni d'uso).
Art. 17.  (Modalità per lo scomputo del contributo per opere di urbanizzazione. Divieto di compensazione).
Art. 18.  (Modificazione della destinazione d'uso).
Art. 19.  (Modalità per il calcolo del volume imponibile).
Art. 20.  (Facoltà di aumento dei costi base di urbanizzazione).
Art. 21.  (Costi di urbanizzazione per l'edilizia residenziale pubblica).
Art. 22.  (Adeguamento del contributo).
Art. 23.  (Nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione).
Art. 24.  (Disposizioni finali).


§ 4.1.34 - L.R. 12 settembre 1977, n. 35.

Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie.

(B.U. 30 settembre 1977, n. 27).

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     I Comuni del Lazio, ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 stabiliscono la incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle parametriche allegate alla presente legge.

     Ai fini della determinazione di detta incidenza e dell'applicazione della citata legge statale, debbono, essere osservate le norme contenute nei successivi articoli.

 

     Art. 2. (Deliberazione comunale che determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione).

     Con la deliberazione mediante la quale viene determinata l'incidenza delle opere di urbanizzazione, il Comune, osservando le prescrizioni di cui agli articoli successivi, procede:

     1) alla propria classificazione secondo il numero degli abitanti;

     2) ad individuare la tabella, rappresentativa del costo base di urbanizzazione dell'edilizia residenziale, applicabile nel Comune in relazione al numero degli abitanti;

     3) a determinare, per ciascuna zona in cui è suddiviso il territorio comunale in relazione ai vari indici territoriali o fondiari, il costo base di urbanizzazione rispettivamente per la edilizia residenziale e per quella turistica, commerciale e direzionale;

     4) ad individuare i coefficienti applicabili al Comune in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche ed alla classe di appartenenza;

     5) a stabilire per ciascuna zona omogenea i coefficienti che il Comune intende adottare, differenti secondo il tipo dell'intervento edilizio e la sua natura residenziale ovvero turistica, commerciale o direzionale;

     6) a determinare conclusivamente, per effetto dell'applicazione dei parametri di cui alla presente legge, il contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:

     a) per le costruzioni residenziali;

     b) per le costruzioni turistiche, commerciali e direzionali;

     c) per i complessi turistici ricettivi complementari;

     d) per gli impianti industriali ed artigianali.

 

     Art. 3. (Classificazione dei Comuni secondo il numero degli abitanti).

     Per gli effetti della presente legge la classificazione del Comune secondo il numero degli abitanti è determinata dal numero dei residenti anagrafici alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione comunale.

 

     Art. 4. (Adozione delle tabelle relative alla edilizia residenziale).

     I Comuni classificati con popolazione inferiore a diecimila abitanti assumono, per la edilizia residenziale, la tabella A-1.

     I Comuni classificati con popolazione superiore a diecimila e fino a quarantacinquemila abitanti assumono, per l'edilizia residenziale, la tabella A-2.

     I Comuni classificati con popolazione superiore a quarantacinquemila abitanti assumono, per l'edilizia residenziale, la tabella A-3.

 

     Art. 5. (Determinazione del costo base di urbanizzazione per l'edilizia residenziale ovvero turistica, commerciale o direzionale).

     I Comuni dotati di strumento urbanistico determinano il costo base di urbanizzazione riferito alle singole zone desumendolo dalle tabelle A-1, A- 1, A-3, e B in relazione alla densità territoriale stabilita per ciascuna di esse dallo strumento urbanistico medesimo; in mancanza della densità territoriale va preso in considerazione l'indice di fabbricabilità territoriale e, in mancanza anche di quest'ultimo, va presa in considerazione la densità fondiaria.

     Quando la zona abbia una densità intermedia rispetto a quelle indicate nelle tabelle, il costo base viene determinato mediante interpolazione lineare tra i valori corrispondenti alla densità immediatamente inferiori e superiori della tabella.

     Nel caso di densità territoriale di zona inferiore a cinquanta abitanti per ettaro o di indice di fabbricabilità territoriale inferiore a metri cubi 0,50 per metro quadrato o di indice di fabbricabilità fondiaria inferiore a metri cubi 1 per metro quadrato il costo base di urbanizzazione è quello determinato dalle tabelle A-1, A-2, A-3 e B per la anzidetta densità aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia prescelta.

     Lo stesso costo base, aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primarie necessarie, si applica per le costruzioni residenziali nelle zone agricole quando tali costruzioni siano consentite dagli strumenti urbanistici e non ricadano nell'ipotesi prevista dal primo comma, lettera a) dell'art. 9 della legge 18 gennaio 1977, n. 10.

     I Comuni non dotati di strumento urbanistico applicano, per le costruzioni entro il perimetro dei centri abitati determinato ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 il costo base di urbanizzazione stabilito dalle tabelle per la densità territoriale di cento abitanti per ettaro; e, per le costruzioni fuori di detto perimetro, quello stabilito per la densità territoriale di cinquanta abitanti per ettaro aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia.

 

     Art. 6. (Tabella relativa ai complessi turistici ricettivi complementari).

     Quando l'attività di trasformazione urbanistica, a cui si riferisce la concessione, consiste nell'esecuzione di opere per la predisposizione e l'attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, il costo-base delle opere di urbanizzazione è commisurato a metro quadrato di insediamento ed è determinato sulla base della tabella C in relazione alla superficie delle unità di soggiorno temporaneo.

     Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda o roulotte o altro mobile itinerante e simili.

     Il contributo di cui al presente articolo è dovuto in aggiunta a quello concernente la concessione per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo le norme generali concernenti le costruzioni turistiche per una densità territoriale di 250 abitanti per ettaro.

     Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica ed idrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.

 

     Art. 7. (Coefficiente relativo all'andamento demografico dei Comuni).

     Il Comune applica al costo base di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6 il coefficiente stabilito dalla tabella D-1 a secondo del proprio andamento demografico e della propria classificazione per numero di abitanti.

     L'andamento demografico da prendere in considerazione è quello del quinquennio terminato il 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione comunale.

 

     Art. 8. (Coefficiente relativo ai territori adiacenti al mare e ai laghi).

     Nelle porzioni del territorio comunale comprese entro quattro chilometri dalla riva del mare ovvero entro un chilometro e mezzo dalla riva di un lago i Comuni applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli il coefficiente G-1 indicato nella tabella D-1.

     Qualora il centro abitato sia compreso in parte entro la predetta fascia, il coefficiente di cui al presente articolo si applica a tutte le costruzioni e impianti ricadenti nel centro abitato, anche oltre il limite di distanza dalla riva previsto nel precedente comma.

     Il coefficiente non si applica nel territorio delle isole Pontine.

 

     Art. 9. (Coefficiente relativo ai territori montani).

     Nei territori classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14, 15 della legge 15 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 i Comuni applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli il coefficiente G-2 indicato nella tabella D-1.

 

     Art. 10. (Coefficiente relativo ai Comuni confinanti con Roma).

     I Comuni, i cui territori confinano con quello del Comune di Roma (fatta eccezione per le sue isole amministrative), applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli l'ulteriore coefficiente H-1 indicato nella tabella D-1.

 

     Art. 11. (Coefficiente relativo alla classificazione dei Comuni per numero di abitanti).

     I Comuni in relazione alla loro classificazione secondo il numero degli abitanti, applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli l'ulteriore coefficiente C-1 indicato nella tabella D-1.

 

     Art. 11 bis. (Coefficiente riferito alla vetustà della costruzione). [1]

     Nel caso di concessione in sanatoria, quando questa risulti possibile in relazione a costruzioni realizzate anteriormente al 29 gennaio 1977, il contributo per le opere di urbanizzazione, determinato con l'applicazione dei coefficienti di cui agli articoli precedenti, è ridotto secondo il seguente ulteriore coefficiente:

     0,50 per le costruzioni ultimate dal 1° settembre, 1967 al 29 gennaio 1977;

     0,10 per le costruzioni ultimate anteriormente al 1° settembre 1967.

     La riduzione di cui al precedente comma, quando trattasi di edilizia non residenziale, spetta ad ogni singolo soggetto fino ad una superficie massima lorda al piano di 400 metri quadrati.

 

     Art. 12. (Individuazione delle zone territoriali omogenee ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444).

     Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D-2 i Comuni dotati di strumento urbanistico approvato debbono preliminarmente procedere, qualora non vi abbiano provveduto in sede di formazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, ad individuare nell'ambito del proprio territorio le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

     Ai soli fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D- 2, la zona omogenea C va suddivisa in due sottozone C-1 e C-2, la prima delle quali comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate, mentre la seconda comprende le parti del territorio anch'esse destinate a nuovi complessi insediativi che risultino parzialmente edificate ma nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità stabiliti dal decreto interministeriale di cui al precedente comma per essere classificate zone omogenee B [2].

     Nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee, individuate ai sensi dei precedenti commi, i comuni, sempre ai soli fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D-2, possono procedere ad una ulteriore suddivisione in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed al grado o alla natura della utilizzazione edificatoria [3].

     Per i comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione il territorio compreso entro il perimetro del centro abitato è equiparato, ai soli fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D-2, alla zona omogenea B ed il territorio fuori detto perimetro è equiparato alla zona omogenea C-1 [4].

     Le zone E sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle zone C-1 [5].

 

     Art. 13. (Determinazione del coefficiente relativo alle zone omogenee e al tipo di intervento edilizio).

     I Comuni stabiliscono, per ciascuna delle zone omogenee e la loro sottozona, individuate ai sensi del precedente art. 12, il coefficiente applicabile per ciascun tipo di intervento edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, desumendolo dalla tabella D-2, quando è possibile, determinandolo tra il minimo e il massimo previsto nella detta tabella.

     Ai fini dell'applicazione della tabella D-2:

     per nuove costruzioni si intendono sia le fabbriche nuove sorgenti su area libera, sia le nuove accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile che si sia ricavata in occasione di demolizioni e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni;

     per demolizioni e ricostruzioni si intendono le costruzioni effettuate, in tutto o in parte, previa demolizione di altre fabbriche preesistenti, sempreché non comportino il realizzo di una maggiore superficie utile. Verificandosi tale ultimo caso, il volume corrispondente alla superficie utile preesistente viene considerato ricostruzione, mentre il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione;

     per ristrutturazione si intende ogni intervento edilizio che ecceda la manutenzione straordinaria e non comporti aumento delle superfici utili di calpestio. Verificandosi tale ultimo caso, il volume corrispondente alla superficie utile preesistente viene considerato ristrutturazione, mentre il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione.

 

     Art. 14. (Determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione relative alle costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e ai complessi turistici complementari).

     Il contributo da corrispondere in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione è per le costruzioni a carattere residenziale e per le costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o a complessi turistico-ricettivi complementari, pari al costo base delle predette opere determinato sulla base delle tabelle A-B-C e moltiplicato successivamente per i diversi coefficienti stabiliti nelle tabelle D-1 e D-2.

 

     Art. 15. (Determinazione del contributo per le costruzioni o impianti industriali o artigianali).

     Al fine di determinare il contributo dovuto per le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il Comune determina direttamente, in relazione all'effettivo fabbisogno e ai costi correnti nel Comune, nonché in relazione ai tipi di attività produttive la incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (fermo restando quanto disposto a carico del privato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle relative disposizioni attuative) e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

     Viceversa per determinare l'incidenza delle opere di urbanizzazione, il Comune assume i Costi base stabiliti nella tabella I-1 e riferiti, per quanto riguarda la quota (Up-1) di urbanizzazione primaria, a metro quadrato di superficie utile delle costruzioni calcolata al piano e, per quanto riguarda l'altra quota (Up-1) di urbanizzazione primaria e la urbanizzazione secondaria (Us), a metro quadrato di superficie di insediamento.

     Quando si tratti di strutture tipiche, quali capannoni, cisterne, ponti, impianti tubolari e sospesi o simili, la superficie utile da calcolarsi ai fini della applicazione del costo base Up-1, è pari alla superficie fondiaria occupata dalla proiezione della costruzione stessa.

     Per edifici direzionali, residenziali di servizio e assimilabili, annessi alle costruzioni o impianti, va applicato il costo base Uc stabilito nella tabella I-1 e riferito a metro cubo.

     I costi base di urbanizzazione, desunti dalla tabella I-1 vengono moltiplicati per le rispettive superfici e volumi e, successivamente, per i parametri della tabella I-1.

     Il contributo da corrispondere è pari alla somma dei prodotti ottenuti con le operazioni di cui al precedente comma e si somma a quello stabilito in forza delle determinazioni comunali di cui al primo comma del presente articolo.

     (Omissis) [6].

     Per le opere ed impianti artigianali le tabelle I-1 e I-2 si applicano soltanto per le costruzioni da realizzare nelle zone specificamente destinate negli strumenti urbanistici ad artigianato o, promiscuamente, ad industria ed artigianato; negli altri casi si applicano per le predette opere ed impianti le tabelle B, D-1 e D-2.

     Agli effetti dello scomputo del contributo previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 i Comuni dovranno tenere conto, a favore del concessionario, anche delle opere di urbanizzazione eseguite da Enti diversi dai Comuni medesimi, ovvero eseguite con concorso finanziario dello Stato o della Regione; in tale ultimo caso, lo scomputo va effettuato in misura proporzionale all'entità del predetto concorso.

 

     Art. 16. (Costruzioni con diverse destinazioni d'uso).

     Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliari aventi alcune una destinazione residenziale e altre una destinazione turistica, commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua specifica destinazione d'uso.

     Quando nell'ambito di un impianto industriale vi siano costruzioni o parti di costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenze di servizio inerenti all'attività industriale, si applica il contributo previsto nella tabella I-1, con i parametri in essa differenziati secondo la destinazione d'uso.

 

     Art. 17. (Modalità per lo scomputo del contributo per opere di urbanizzazione. Divieto di compensazione).

     Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo, previsto dall'art. 11 primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 i Comuni nell'effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga a realizzare direttamente, debbono tenere distinte le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria.

     Lo scomputo può essere effettuato solo in relazione alla quota di contributo pertinente le opere di urbanizzazione della stessa specie. Non è ammessa compensazione tra le due specie, né è ammessa compensazione tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione.

     Non vanno, comunque, scomputate dagli oneri di urbanizzazione primaria le spese che i concessionari debbono sostenere per la realizzazione delle reti elettriche e del gas in quanto tali spese non sono state considerate nella determinazione del costo base di urbanizzazione indicato nelle tabelle allegate.

 

     Art. 18. (Modificazione della destinazione d'uso).

     Qualora la destinazione d'uso delle opere o impianti non destinati alla residenza indicati nell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nonché di quelle zone agricole previste nell'art. 9.della medesima legge venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

     In tutti gli altri casi nei quali venga modificata la destinazione d'uso, diversi da quelli previsti nel comma precedente, il contributo per la concessione è pari alla differenza tra le misure corrispondenti alla nuova destinazione e alla vecchia calcolate distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tra le due specie non è ammessa compensazione.

 

     Art. 19. (Modalità per il calcolo del volume imponibile).

     Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti.

     E' escluso dal calcolo di cui al comma precedente il volume entroterra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante, definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, salvo che il volume medesimo sia destinato a residenze, ad uffici o ad attività produttive, escluse quelle concernenti la lavorazione dei prodotti ad uso familiare.

     Sono altresì esclusi dal calcolo del volume i «volumi tecnici» strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda dello stesso, quali extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione.

     Sono infine esclusi dal calcolo del volume i sottotetti non abitabili, i portici e le porzioni di porticato, i balconi, i parapetti, cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale.

 

     Art. 20. (Facoltà di aumento dei costi base di urbanizzazione).

     Con la deliberazione di cui all'art. 2 della presente legge, il Comune può con adeguata motivazione aumentare in misura non superiore al venti per cento i costi base di urbanizzazione stabiliti nelle tabelle A, B, C, I anche con riferimento a singole zone. Con la medesima deliberazione i comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti possono ulteriormente aumentare, in misura non superiore al 20 per cento, i suddetti costi base di urbanizzazione in relazione all'incidenza degli oneri concernenti le infrastrutture per la mobilità e per la sosta. [7]

 

     Art. 21. (Costi di urbanizzazione per l'edilizia residenziale pubblica). [8]

     Nell'ambito di piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e delle aree destinate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, ferme restando le agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 il costo delle opere di urbanizzazione non può essere determinato in misura superiore all'85 per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione stabilito dal Comune ai sensi dell'art. 85 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge.

 

     Art. 22. (Adeguamento del contributo).

     La misura del contributo per le opere di urbanizzazione è soggetta ad adeguamento quinquennale in relazione all'andamento dei costi [9].

     Il contributo si intende adeguato automaticamente in aumento o in diminuzione in proporzione all'ottanta per cento della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici determinato periodicamente dalla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 [10].

 

     Art. 23. (Nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione).

     I Comuni debbono procedere a nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che risulti modificato alcuno dei parametri (quale la classificazione per numero di abitanti, l'andamento demografico ecc.) ovvero alcuna delle previsioni urbanistiche (quale l'indice di densità territoriale o la classificazione delle zone, ecc.) alle quali consegua la modificazione della misura del contributo.

     Possono altresì procedere a nuova determinazione quando ritengano di adottare una diversa misura del contributo, nei casi in cui ciò è ammesso ai sensi della presente legge.

     In caso di inosservanza da parte dei comuni delle disposizioni di cui al primo comma, si provvede in via sostitutiva ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali [11].

 

     Art. 24. (Disposizioni finali).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 2 maggio 1980, n. 28.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 1980, n. 71.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 1980, n. 71.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 1980, n. 71.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 1980, n. 71.

[6] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 gennaio 1980, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[8] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 aprile 1994, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 283 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[10] Comma così modificato dall'art. 283 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[11] Comma inserito dall'art. 283 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.