§ 4.1.32 - L.R. 14 settembre 1982, n. 33. - Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e norme per l'utilizzazione delle somme stanziate nei bilanci 1981 e 1982 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:14/09/1982
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  Per le istanze di assegnazione dei contributi pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1-bis, l'Assessorato regionale [...]
Art. 4.  Per l'utilizzazione delle somme già stanziate nei bilanci relativi agli anni 1981 e 1982 per l'attuazione della legge 22 settembre 1978 n. 60, si procederà, in via transitoria, come segue:


§ 4.1.32 - L.R. 14 settembre 1982, n. 33. - Modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e norme per l'utilizzazione delle somme stanziate nei bilanci 1981 e 1982 per la concessione di contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria negli insediamenti artigianali ed industriali.

(B.U. 30 settembre 1982, n. 27).

 

Art. 1. (Omissis)

 

     Art. 2. (Omissis)

 

     Art. 3. Per le istanze di assegnazione dei contributi pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1-bis, l'Assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato provvederà ad indicare, agli enti interessati, i provvedimenti da adottare e la documentazione integrativa necessari per ottenere i contributi.

 

     Art. 4. Per l'utilizzazione delle somme già stanziate nei bilanci relativi agli anni 1981 e 1982 per l'attuazione della legge 22 settembre 1978 n. 60, si procederà, in via transitoria, come segue:

     a) il contributo per le spese relative alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare all'interno o al servizio delle aree destinate ad insediamenti produttivi è fissato nella misura massima di L. 9.000 per metro quadrato per le aree destinate ad insediamenti artigiani, e di L. 13.000 per metro quadrato per le aree destinate ad insediamenti di imprese industriali di piccola o media dimensione;

     b) la misura del contributo da assegnare a ciascun ente richiedente è determinata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato e sarà stabilita tenendo conto degli strumenti programmatici regionali vigenti e, sotto il profilo delle priorità, comparativamente ad altre richieste, delle realizzazioni comportanti maggiori incrementi nei livelli occupazionali e maggiori effetti diretti ed indotti nelle economie locali.