§ 1.4.7 - L.R. 3 novembre 1977, n. 42.
Determinazione dell'indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:03/11/1977
Numero:42


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  a) Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.
Art. 6.  A far tempo dal 1° luglio 1975, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulle competenze mensili [...]
Art. 7.  (Omissis)
Art. 8. 
Art. 9.  Ogni posizione in contrasto con la presente legge è abrogata. In particolare sono abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 15 e 26 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e gli artt. 1, 3 e 4 della legge [...]
Art. 10.  All'onere di L. 100.000.000 derivante dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dagli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 12685 dello stato di [...]


§ 1.4.7 - L.R. 3 novembre 1977, n. 42.

Determinazione dell'indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio.

(B.U. 19 novembre 1977, n. 32).

 

     Art. 1. [1]

     A far tempo dal 1° luglio 1975, l'indennità per i membri del Consiglio regionale, stabilita in base all'art. 27 dello Statuto anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è regolata in base alle competenze complessive mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:

     a) 100 per cento al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta;

     b) 85 per cento ai Vice presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta;

     c) settantacinque per cento ai segretari del Consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari, al presidente del Comitato regionale di controllo contabile ed ai capigruppo consiliari [2];

     c bis) 70 per cento ai vicepresidenti delle commissioni consiliari [3];

     d) 65 per cento ai Consiglieri regionali.

 

          Art. 2. [4]

 

     Art. 3. [5]

 

     Art. 4. [6]

     Ai consiglieri regionali che, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta, si rechino in missione fuori del territorio regionale compete:

     a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero un'indennità pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo, a chilometro in caso di spostamento con autovettura propria oltre il rimborso degli eventuali pedaggi autostradali [7];

     b) una diaria per ogni giornata pari a L. 80.000 per le missioni effettuate nel territorio nazionale e L. 100.000 per le missioni all'estero, ridotte rispettivamente a L. 50.000 e L. 70.000 in caso di alloggio ed a L. 30.000 e L. 40.000 in caso di vitto ed alloggio forniti gratuitamente dall'Amministrazione o da qualsiasi ente pubblico, ovvero il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate [8] [9].

 

     Art. 5. a) Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

     b) A far tempo dal 1° gennaio 1979 i contributi vengono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del Consiglio regionale nella misura del ventidue per cento delle competenze mensili, detratto il rimborso che mensilmente viene riconosciuto ai consiglieri stessi per spese di trasporto [10] [11].

     c) Le trattenute verranno contemporaneamente versate al Fondo di previdenza di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7

 

     Art. 6. A far tempo dal 1° luglio 1975, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulle competenze mensili lorde di cui all'art. 1, lettera d) della presente legge, pagate ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

 

      Anni di contribuzione      Percentuale

-----------------------------------------------

             5                       30

             6                       35

             7                       40

             8                       45

             9                       50

            10                       55

            11                       57

            12                       59

            13                       61

            14                       63

            15                       65

 

 

     (Omissis) [12].

     (Omissis) [13].

 

     Art. 7. (Omissis)

 

     Art. 8. [14]

 

     Art. 9. Ogni posizione in contrasto con la presente legge è abrogata. In particolare sono abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 15 e 26 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e gli artt. 1, 3 e 4 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 8.

 

     Art. 10. All'onere di L. 100.000.000 derivante dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dagli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 12685 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977, concernente il fondo di riserva, ed integrazione di lire 100.000.000. degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza ed in termini di cassa, al cap. 10111 «Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale».

     Nei progetti «Servizi istituzionali - funzionamento del Consiglio regionale» codice 2201 e «Amministrazione comune a più progetti» codice 2309 sono apportate le variazioni conseguenti a quanto disposto dal precedente comma.


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[2] Lettera modificata dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1993, n. 7 (B.U. 10 febbraio 1993, n. 4), sostituita dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 1996, n. 10 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2006, n. 16.

[3] Lettera inserita dalla L.R. 21 novembre 1988, n. 77 e successivamente così modificata dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1993, n. 7 (B.U. 10 febbraio 1993, n. 4).

[4] Abrogato dalla L.R. 5/4/88, n. 19.

[5] Abrogato dalla L.R. 5/4/88, n. 19.

[6] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[7] Lettere così sostituite da L.R. 10/5/89, n. 24.

[8] Lettere così sostituite da L.R. 10/5/89, n. 24.

[9] Articolo successivamente integrato da L.R. 29/86 e L.R. 24/89.

[10] Lettera così sostituita dalla L.R. 12/4/79, n. 29 e così successivamente modificata dalla L.R. n. 34/1990, art. 2.

[11] Articolo successivamente interpretato da L.R. 69/84.

[12] Comma abrogato dalla L.R. 6/6/80, n. 51, art. 3.

[13] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14, a decorrere dalla data indicata dal comma 2 del medesimo art. 9, L.R. 14/98.

[14] Abrogato da L.R. 7/1/87, n. 4.