§ 1.4.41 - L.R. 18 marzo 1996, n. 10.
Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:18/03/1996
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Diaria a titolo di rimborso spese.
Art. 2.  (Adempimenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio).
Art. 3.  Ritenute per mancata presenza.
Art. 4.  Percentuale d'indennità.
Art. 5.  Abrogazioni.
Art. 6.  Copertura finanziaria.


§ 1.4.41 - L.R. 18 marzo 1996, n. 10.

Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19.

(B.U. 30 marzo 1996, n. 9).

 

Art. 1. Diaria a titolo di rimborso spese. [1]

     1. La diaria a titolo di rimborso spese, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1995 n. 19, a decorrere dall'inizio della sesta legislatura è commisurata al 100 per cento della indennità mensile lorda percepita dai parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 [2].

 

          Art. 2. (Adempimenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio). [3]

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a modificare contenuti, limiti e modalità di corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1 nonché dell’indennità di missione e dei rimborsi spese. Nel rispetto dei diritti dei Consiglieri, l’Ufficio di Presidenza disciplina i criteri e le modalità per la verifica della presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui all’articolo 3.

 

     Art. 3. Ritenute per mancata presenza. [4]

     1. In caso di assenza da parte dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni, ovvero di mancata partecipazione, nell’arco della medesima giornata, al trenta per cento delle votazioni complessivamente effettuate nelle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni, è operata una ritenuta sulla diaria di cui all’articolo 1 pari a quella prevista nei confronti dei parlamentari appartenenti alla Camera dei Deputati [5].

     2. In caso di svolgimento nella stessa giornata di più sedute di organi di cui al comma 1, la presenza ad una di esse esclude ogni ritenuta [6].

     3. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica quando il Consigliere regionale è impegnato fuori della sede in compiti istituzionali purché sia preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. La documentazione di cui al presente comma dovrà essere prodotta al Consiglio regionale entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'assenza [7].

     3 bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica nel caso di assenza per malattia documentata da certificazione medica, nonché nel caso di sostituzione del consigliere regionale nelle sedute delle commissioni consiliari di appartenenza e di altro organismo consiliare [8].

 

     Art. 4. Percentuale d'indennità.

     1. La lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 così come da ultimo modificata dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 7 è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati, con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19; gli articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1991, n. 10; l'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento già iscritto al capitolo 11101 del bilancio 1996, per la parte originariamente destinata alle spese previste dalle leggi regionali abrogate con il precedente articolo 5.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 22 della L.R. 24/2001.

[3] Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24, dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2003, n. 6 e abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[4] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 ottobre 1996, n. 43 e abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[5] Comma modificato dall'art. 22 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2003, n. 6.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2003, n. 6.

[7] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2003, n. 6.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 settembre 2000, n. 29 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2003, n. 6.