§ 1.4.45 - L.R. 3 marzo 2003, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:03/03/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 e successive modifiche).


§ 1.4.45 - L.R. 3 marzo 2003, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19).

(B.U. 20 marzo 2003, n.8 – S.O. n. 7).

 

     Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 e successive modifiche).

     1. Alla l.r. n. 10/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. (Adempimenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio).

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a modificare contenuti, limiti e modalità di corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1 nonché dell’indennità di missione e dei rimborsi spese. Nel rispetto dei diritti dei Consiglieri, l’Ufficio di Presidenza disciplina i criteri e le modalità per la verifica della presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui all’articolo 3”.

     b) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     “1. In caso di assenza da parte dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni, ovvero di mancata partecipazione, nell’arco della medesima giornata, al trenta per cento delle votazioni complessivamente effettuate nelle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni, è operata una ritenuta sulla diaria di cui all’articolo 1 pari a quella prevista nei confronti dei parlamentari appartenenti alla Camera dei Deputati.”;

     c) ai commi 2, 3 e 3 bis dell’articolo 3 la parola “detrazione” è sostituita dalla seguente “ritenuta”.