§ 1.4.21 - L.R. 5 aprile 1988, n. 19.
Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:05/04/1988
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  1. Alla spesa derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo n. 26001 «Spese per le indennità di carica spettanti ai componenti del Consiglio regionale».
Art. 5.  1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e la legge regionale 6 settembre 1982, n. 31.


§ 1.4.21 - L.R. 5 aprile 1988, n. 19.

Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali del Lazio.

(B.U. 20 aprile 1988, n. 11).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2. [2].

 

     Art. 3. [3]

     1. Ai consiglieri regionali residenti in località distanti oltre 15 chilometri dalla sede del Consiglio regionale sono corrisposte le spese di trasporto, determinate sulla base del costo chilometrico, in un quinto del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile calcolata in diciotto volte il doppio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del Consiglio regionale.

     2. Tale corresponsione non avviene nei confronti dei consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo una autovettura di servizio [4].

     3. Le spese relative ai pedaggi autostradali per i percorsi effettuati dai Consiglieri regionali, nell'ambito del territorio nazionale, per l'espletamento delle funzioni istituzionali o per ragioni inerenti la carica, sono a carico dell'Amministrazione regionale [5].

     4. Il Presidente del Consiglio regionale adegua con proprio decreto gli importi di cui al precedente primo comma in misura percentuale alla variazione del costo a litro della benzina super.

     5. In caso di assenza da tutte le sedute del Consiglio o degli altri organismi consiliari nella stessa giornata, sarà detratta una somma pari ad un diciottesimo dell'importo di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 4. 1. Alla spesa derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo n. 26001 «Spese per le indennità di carica spettanti ai componenti del Consiglio regionale».

 

     Art. 5. 1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e la legge regionale 6 settembre 1982, n. 31.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 18 marzo 1996, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 18 marzo 1996, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[4] Commi 1° e 2° così modificati dall'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1991, n. 10.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 1996, n. 43.