§ 1.5.374 – Regolamento 21 aprile 1997, n. 820.
Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/04/1997
Numero:820


Sommario
Art. 1.      1. Ogni Stato membro istituisce, conformemente al presente titolo, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (di seguito denominati «animali»)
Art. 2.      Ai fini del presente titolo si intende per
Art. 3.      Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi
Art. 4.      1. Tutti gli animali presenti in un'azienda che sono nati dopo il 1° gennaio 1998, o che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio [...]
Art. 5.      L'autorità competente degli Stati membri istituisce una base di dati informatizzata conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 18 della direttiva 97/12/CE
Art. 6.      1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 l'autorità competente rilascia un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato in conformità dell'articolo 4 entro 14 giorni dalla notifica della [...]
Art. 7.      1. Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori
Art. 8.      Gli Stati membri designano l'autorità competente per verificare il rispetto del presente titolo. Essi comunicano agli Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità suddetta
Art. 9.      Gli Stati membri possono porre a carico dei detentori di cui all'articolo 2 i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3 e ai controlli previsti nel presente titolo
Art. 10.      La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Queste modalità riguardano in particolare
Art. 11. 
Art. 12.      1. Se un operatore o un'organizzazione, quale definita all'articolo 13, intendono etichettare le carni bovine, nel punto di vendita, in modo da fornire informazioni circa l'origine, talune [...]
Art. 13.      Ai fini del presente titolo
Art. 14.      1. Ciascun operatore o organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare all'autorità competente di ogni Stato membro in cui ha luogo la produzione o la vendita delle carni bovine in [...]
Art. 15.      1. Se le carni bovine sono prodotte completamente o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni sono autorizzati ad etichettare le carni bovine conformemente alle disposizioni [...]
Art. 16.      1. L'etichetta non può contenere informazioni sull'animale, da cui sono ottenute le carni, diverse da quelle che figurano nel seguente elenco
Art. 17.      Fatti salvi i provvedimenti adottati dall'organizzazione stessa o dal servizio indipendente di cui all'articolo 14, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il [...]
Art. 18.      La Commissione adotta le modalità dettagliate d'applicazione del presente titolo e, ove necessario, misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 19.      1. E' istituito un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1 gennaio 2000. Questo sistema obbligatorio non esclude tuttavia [...]
Art. 20.      Gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente titolo
Art. 21.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli in questione non pregiudicano eventuali controlli che la [...]
Art. 22.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.5.374 – Regolamento 21 aprile 1997, n. 820. [1]

Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

(G.U.C.E. 7 maggio 1997, n. L 117).

TITOLO I

Identificazione e registrazione dei bovini

 

Art. 1.

     1. Ogni Stato membro istituisce, conformemente al presente titolo, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (di seguito denominati «animali»).

     2. Le disposizioni del presente titolo si applicano fatte salve le norme comunitarie esistenti per l'eradicazione o il controllo di una malattia e fermi restando la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CEE) n. 3508/92. Tuttavia, le disposizioni della direttiva 92/102/CEE che riguardano specificamente i bovini non sono più applicabili a decorrere dalla data in cui tali animali devono essere identificati conformemente al presente titolo.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente titolo si intende per:

     - «animale»: un bovino quale definito nell'articolo 2 della direttiva 97/12/CE;

     - «azienda»: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro;

     - «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

     - «autorità competente»: l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, l'autorità incaricata dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.

 

     Art. 3.

     Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:

     a) marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali,

     b) basi di dati informatizzate,

     c) passaporti per gli animali,

     d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda. La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti gli interessati, tra cui le organizzazioni di consumatori che hanno un interesse specifico riconosciuto dallo Stato membro, possano avere accesso a tali dati, a condizione che siano assicurate la necessaria riservatezza e la protezione dei dati ai sensi del diritto nazionale.

 

     Art. 4.

     1. Tutti gli animali presenti in un'azienda che sono nati dopo il 1° gennaio 1998, o che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascuno orecchio e approvato dall'autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente nonché l'azienda in cui è nato. In deroga a quanto precede gli animali nati anteriormente al 1 gennaio 1998 e che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario possono essere identificati sino al 1 settembre 1998 conformemente alla direttiva 92/102/CEE. Inoltre, in deroga a quanto precede, gli animali nati anteriormente al 1 gennaio 1998 che sono destinati dopo tale data al commercio intracomunitario ai fini della macellazione immediata possono essere identificati, fino al 1° settembre 1999, conformemente alla direttiva 92/102/CEE. I tori destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un marchio auricolare, mediante un sistema riconosciuto dalla Commissione e offerente garanzie equivalenti.

     2. Il marchio auricolare viene apposto entro un termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Fino al 31 dicembre 1999 questo periodo non può superare i 30 giorni e non deve protrarsi più di 20 giorni dopo tale data.

Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, la Commissione può stabilire in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

Nessun animale nato dopo il 1 gennaio 1998 può lasciare l'azienda se non è identificato conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

     3. Ogni animale importato da un paese terzo che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità viene identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare conforme alle disposizioni del presente articolo entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai 20 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda. Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati tali controlli e se l'animale viene effettivamente macellato nei 20 giorni successivi ai controlli.

L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo viene registrata nella base di dati informatizzati di cui all'articolo 5 oppure, qualora non fosse pienamente operativa, nei registri di cui all'articolo 3 assieme al codice di identificazione rispettivo assegnato dallo Stato membro di destinazione.

     4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario.

     5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

     6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

     7. Entro il 31 dicembre 2000 il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, eventualmente accompagnata da proposte, prende una decisione sulla possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica grazie ai progressi realizzati in questo campo.

 

     Art. 5.

     L'autorità competente degli Stati membri istituisce una base di dati informatizzata conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 18 della direttiva 97/12/CE.

Entro il 31 dicembre 1999 le basi di dati informatizzate sono rese totalmente operative e, a partire da tale data, contengono tutti i dati richiesti ai sensi della succitata direttiva.

 

     Art. 6.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 l'autorità competente rilascia un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato in conformità dell'articolo 4 entro 14 giorni dalla notifica della nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, entro 14 giorni dalla notifica della nuova identificazione da parte dello Stato membro interessato, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3. L'autorità competente può rilasciare alle stesse condizioni un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo viene consegnato all'autorità competente, la quale lo rinvia allo Stato membro che lo ha rilasciato.

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può tuttavia stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze il termine massimo può essere prorogato.

     2. Ogniqualvolta un animale viene spostato, deve essere accompagnato dal proprio passaporto.

     3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, gli Stati membri:

     - che dispongono di una base di dati informatizzata che già prima del 1° gennaio 2000 sia, a giudizio della Commissione, pienamente operativa ai sensi dell'articolo 5 possono stabilire che un passaporto sia rilasciato solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al territorio di un altro Stato membro nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla base di dati informatizzata.

In tali Stati membri il passaporto da cui un animale è accompagnato al momento dell'importazione da un altro Stato membro è consegnato, all'arrivo, all'autorità competente;

     - possono anteriormente al 1 gennaio 2000, autorizzare il rilascio di passaporti collettivi per gruppi di animali che vengono spostati all'interno dello Stato membro interessato, sempreché tali gruppi abbiano la stessa origine e la stessa destinazione e siano accompagnati da un documento veterinario.

     4. In caso di decesso di un animale, il detentore rinvia il passaporto all'autorità competente entro 7 giorni dalla data del decesso. Se l'animale è inviato ad un macello, il gestore del macello provvede a rinviare il passaporto all'autorità competente.

     5. Nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore consegna il passaporto all'autorità competente nel luogo in cui l'animale viene esportato.

 

     Art. 7.

     1. Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:

     - tiene un registro aggiornato;

     - non appena la base di dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente - entro 15 giorni e, a decorrere dal 1° gennaio 2000, entro 7 giorni - tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

     2. Ogni detentore completa, se del caso, il passaporto all'arrivo e prima della partenza di ciascun animale dall'azienda e provvede affinché il passaporto accompagni l'animale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

     3. Il detentore fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato.

     4. Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o in modo informatizzato ed è in qualsiasi momento disponibile presso l'azienda e su richiesta accessibile all'autorità compente per un periodo determinato dall'autorità medesima che non può essere inferiore ai tre anni.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri designano l'autorità competente per verificare il rispetto del presente titolo. Essi comunicano agli Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità suddetta.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri possono porre a carico dei detentori di cui all'articolo 2 i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3 e ai controlli previsti nel presente titolo.

 

     Art. 10.

     La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Queste modalità riguardano in particolare:

     a) le disposizioni relative ai marchi auricolari,

     b) le disposizioni relative al passaporto,

     c) le disposizioni relative al registro,

     d) i controlli minimi da effettuare,

     e) la prescrizione di sanzioni amministrative,

     f) disposizioni transitorie per il periodo di avviamento del sistema.

 

     Art. 11. [2]

TITOLO II

Etichettatura delle carni bovine

e dei prodotti a base di carni bovine

 

     Art. 12.

     1. Se un operatore o un'organizzazione, quale definita all'articolo 13, intendono etichettare le carni bovine, nel punto di vendita, in modo da fornire informazioni circa l'origine, talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte, devono farlo conformemente alle disposizioni del presente titolo. Il presente titolo lascia impregiudicate

     - le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, ad eccezione del punto 7;

     - le indicazioni protette conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 o (CEE) n. 2082/92;

     - le indicazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1208/81 e (CEE) n. 1186/90;

     - le indicazioni connesse con il marchio di salubrità di cui alla direttiva 64/433/CEE e altre indicazioni analoghe previste nella pertinente normativa veterinaria;

     - le etichette che contengono unicamente informazioni facilmente controllabili nel punto di vendita quali, ad esempio, l'indicazione del peso del prodotto o la denominazione del taglio.

     2. Nonostante il paragrafo 1, rimangono applicabili:

     - il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli;

     - la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

     - la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentati destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità;

     - la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

     - la direttiva 94/65/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni;

     - il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

     - il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

     - il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

     - il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

     - il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità.

 

     Art. 13.

     Ai fini del presente titolo:

     - per «carni bovine» s'intendono i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;

     - per «etichettatura» s'intende l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni al consumatore nel punto di vendita;

     - per «organizzazione» s'intende un gruppo di operatori del medesimo settore o di un settore diverso negli scambi di carni bovine.

 

     Art. 14.

     1. Ciascun operatore o organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare all'autorità competente di ogni Stato membro in cui ha luogo la produzione o la vendita delle carni bovine in questione. L'autorità competente può inoltre definire dei disciplinari da utilizzarsi nello Stato membro interessato, a condizione che la loro utilizzazione non sia obbligatoria.

Tale disciplinare deve indicare:

     - le informazioni che devono figurare sull'etichettatura;

     - le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni;

     - il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dalla competente autorità e che dev'essere designato dall'operatore o dall'organizzazione. Tali organismi devono rispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011 non oltre il 31 dicembre 1999;

     - nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti di qualsiasi membro che non dovesse rispettare il disciplinare. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli del servizio indipendente possono essere sostituiti da controlli effettuati a cura di un'autorità competente. L'autorità competente deve in tal caso disporre del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i necessari controlli e presentare alla Commissione il suo programma di lavoro nonché una relazione di attività.

Le spese per i controlli previsti ai sensi del presente titolo sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.

     2. Per l'approvazione del disciplinare l'autorità competente garantisce, sulla base di un esame approfondito degli elementi indicati al paragrafo 1, il funzionamento corretto e affidabile del sistema di etichettatura e in particolare del sistema di controllo. L'autorità competente rifiuta qualsiasi disciplinare che non garantisca un nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale, dall'altro, oppure, ove esso sia sufficiente a consentire la veridicità delle informazioni che figurano sull'etichetta da controllare, gli animali interessati.

Va altresì rifiutato qualsiasi disciplinare che preveda etichette contenenti informazioni ingannevoli o insufficientemente chiare.

     3. Se la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuano in due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri esaminano e approvano i disciplinari presentati, nella misura in cui gli elementi in essi contenuti riguardano operazioni che hanno luogo nel loro territorio rispettivo. In tal caso ciascuno Stato membro interessato riconosce le approvazioni concesse dagli altri Stati membri in causa. Se, entro un periodo di tempo da stabilire conformemente all'articolo 18, a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, un'approvazione non è stata rifiutata o concessa, oppure se non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato dall'autorità competente.

     4. Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati approvano il disciplinare presentato, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi sono autorizzati a etichettare le carni bovine a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logotipo rispettivo.

     5. In deroga ai paragrafi precedenti, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 18, prevedere in casi specifici una procedura di approvazione accelerata o semplificata, in particolare per le carni di manzo confezionate in piccoli imballaggi per la vendita al minuto o per i tagli interi di carni di manzo di prima scelta confezionati individualmente, etichettati in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che non siano aggiunte informazioni all'etichetta iniziale.

     6. Ogni approvazione si applica senza pregiudizio dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

 

     Art. 15.

     1. Se le carni bovine sono prodotte completamente o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni sono autorizzati ad etichettare le carni bovine conformemente alle disposizioni del presente regolamento soltanto se, oltre al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 14, i relativi disciplinari sono stati approvati dalle autorità competenti all'uopo designate dai singoli paesi terzi interessati.

     2. La validità all'interno della Comunità di qualsiasi disciplinare approvato da un paese terzo è subordinata alla notifica preventiva alla Commissione, da parte del paese terzo:

     - dell'autorità competente designata,

     - delle procedure e dei criteri che detta autorità deve applicare nell'esaminare il disciplinare,

     - di ciascun operatore e organizzazione a cui la competente autorità ha concesso l'approvazione del relativo disciplinare.

La Commissione trasmette dette notifiche agli Stati membri. Se, sulla base delle notifiche predette, giunge alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo non equivalgono ai criteri contemplati nel presente regolamento, la Commissione decide, previa consultazione del paese terzo di cui trattasi, che le approvazioni dei disciplinari rilasciate dal suddetto paese non sono valide all'interno della Comunità.

 

     Art. 16.

     1. L'etichetta non può contenere informazioni sull'animale, da cui sono ottenute le carni, diverse da quelle che figurano nel seguente elenco:

     - Stato membro, paese terzo o azienda di nascita;

     - Stato membro, paese terzo o azienda in cui ha avuto luogo tutta o parte della fase di ingrasso; l'ingrasso parziale va specificato;

     - Stato membro, paese terzo o macello in cui ha avuto luogo la macellazione;

     - numero di identificazione e sesso dell'animale;

     - metodi di ingrasso e altre informazioni concernenti l'alimentazione;

     - informazioni sulla macellazione, ad esempio l'età dell'animale al momento della macellazione, la data della macellazione o il periodo di stagionatura delle carni;

     - qualsiasi altra informazione che l'operatore, o l'organizzazione intendono indicare e che è stata approvata dall'autorità competente. Per le carni provenienti da un animale nato, ingrassato e macellato in un unico Stato membro, l'etichetta riporta unicamente l'indicazione di detto Stato membro.

     2. Se le carni contengono carni di animali diversi, l'etichetta reca esclusivamente le informazioni comuni a tutte le carni.

     3. Ciascuna etichetta deve recare un numero di riferimento o codice di riferimento che assicuri il nesso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, seconda frase. Questo numero può essere il numero di identificazione dell'animale di cui trattasi.

 

     Art. 17.

     Fatti salvi i provvedimenti adottati dall'organizzazione stessa o dal servizio indipendente di cui all'articolo 14, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lo Stato membro può revocare l'approvazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 o imporre condizioni supplementari da rispettare qualora l'approvazione venga mantenuta.

 

     Art. 18.

     La Commissione adotta le modalità dettagliate d'applicazione del presente titolo e, ove necessario, misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Tali modalità possono comprendere, in particolare, le informazioni eventualmente da menzionare sulle etichette di cui all'articolo 16, oppure possono estendere l'elenco delle indicazioni o etichette di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma.

 

     Art. 19.

     1. E' istituito un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1 gennaio 2000. Questo sistema obbligatorio non esclude tuttavia che uno Stato membro possa decidere di applicarlo solo su base facoltativa alle carni bovine commercializzate nel suo territorio. Il sistema di etichettatura previsto dal presente regolamento è valido fino al 31 dicembre 1999. Pertanto il Consiglio, basandosi sulla relazione di cui al paragrafo 3, adotta, anteriormente al 1 gennaio 2000, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, le regole generali di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine valido a decorrere da tale data, in conformità degli obblighi internazionali della Comunità.

     2. Fatta salva una diversa decisione del Consiglio, il sistema di etichettatura obbligatorio a decorrere dal 1 gennaio 2000, dovrà, in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, rendere obbligatoria sull'etichetta, oltre all'indicazione prevista all'articolo 16, paragrafo 3, anche l'indicazione dello Stato membro o paese terzo in cui l'animale da cui provengono le carni è nato, degli Stati membri o paesi terzi in cui l'animale è stato allevato e dello Stato membro o paese terzo in cui l'animale è stato macellato.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1 maggio 1999, le relazioni sull'attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dei sistemi di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri.

     4. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre, già prima del 1 gennaio 2000 un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati nel loro territorio. Possono altresì stabilire che uno o più elementi previsti all'articolo 16, paragrafi 1 e 2 siano indicati sulle etichette.

     5. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 4 non deve causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri.

Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono valersi delle disposizioni del paragrafo 4 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.

     6. Entro il 1 gennaio 2000 il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito all'eventualità e all'opportunità di prevedere l'indicazione obbligatoria di dati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 nonché di estendere il campo di applicazione del presente regolamento a prodotti diversi di cui all'articolo 13, primo trattino.

 

     Art. 20.

     Gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente titolo.

TITOLO III

Disposizioni comuni

 

     Art. 21.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli in questione non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Le eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro ai detentori sono correlate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali diretti verso l'azienda del detentore interessato o da essa provenienti.

 

     Art. 22.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 24 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

[2] Modifica l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92.