§ 3.3.329 – Direttiva 29 ottobre 1993, n. 93.
Direttiva (CEE) n. 93/93 del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:29/10/1993
Numero:93


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva, compreso l'allegato della medesima, si applica alle masse e dimensioni di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE
Art. 2.      La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente alle masse e dimensioni di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali [...]
Art. 3.      Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE
Art. 4.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.329 – Direttiva 29 ottobre 1993, n. 93.

Direttiva (CEE) n. 93/93 del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote.

(G.U.C.E. 14 dicembre 1993, n. L 311).

 

Art. 1.

     La presente direttiva, compreso l'allegato della medesima, si applica alle masse e dimensioni di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

 

     Art. 2.

     La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente alle masse e dimensioni di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 92/61/CEE rispettivamente ai capitoli II e III.

 

     Art. 3.

     Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 gli Stati membri non possono vietare, per motivi riguardanti le masse e le dimensioni, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva. Essi applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 1 novembre 1995.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO [1]

 

DEFINIZIONI - PRESCRIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

 

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si intende per:

     1.1. lunghezza

la distanza fra due piani verticali perpendicolari al piano longitudinale del veicolo tangenti all'estremità anteriore e posteriore del veicolo.

Tutti gli elementi del veicolo e, in particolare, tutti gli organi fissi sporgenti all'estremità anteriore o posteriore (paraurti, parafanghi, ecc.) sono compresi tra questi due piani;

     1.2. larghezza

la distanza fra due piani paralleli al piano longitudinale del veicolo tangenti dalle due parti di questo piano al veicolo. Tutti gli elementi del veicolo e, in particolare, tutti gli organi fissi sporgenti lateralmente sono compresi tra questi due piani, ad eccezione del/dei retrovisore(i);

     1.3. altezza

la distanza tra il piano d'appoggio del veicolo e il piano parallelo tangente alla parte superiore del veicolo. Tutti gli elementi fissi del veicolo sono compresi tra questi due piani, ad eccezione del/dei retrovisore(i);

     1.4. piano longitudinale

un piano verticale parallelo alla direzione di marcia in linea retta del veicolo;

     1.5. massa a vuoto:

     massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito delle seguenti dotazioni:

     — equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l’impiego normale preso in considerazione,

     — equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi d’illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,

     — strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione in forza della quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,

     — le quantità di liquidi appropriate a garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.

     1.5.1. Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture intercambiabili, la massa complessiva di tali sovrastrutture non va presa in considerazione ai fini del calcolo della massa a vuoto e va considerata parte del carico utile.

     In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

     a) il tipo fondamentale di veicolo (mototelaio cabinato), sul quale le sovrastrutture di cui sopra sono progettate per essere montate, deve rispettare tutte le prescrizioni stabilite per quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci (incluso il limite di 350 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L6e e il limite di 550 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L7e);

     b) una sovrastruttura si considera intercambiabile se può essere agevolmente rimossa dal mototelaio senza ricorrere all’impiego di attrezzi;

     c) Per quanto riguarda la sovrastruttura, il fabbricante del veicolo deve fornire nel documento informativo, un modello del quale figura nell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime ammesse, la massa, i limiti per la posizione del centro di gravità nonché un disegno che indichi la posizione dei dispositivi di fissaggio.

     NB: Il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi nella misura; devono invece esser inclusi elementi quali l’acido della batteria, il fluido idraulico, il refrigerante e l’olio motore.

     1.6. massa in ordine di marcia

massa a vuoto alla quale è aggiunta la massa dei seguenti elementi:

     - carburante: serbatoio riempito almeno al 90% della capacità indicata dal costruttore,

     - equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal costruttore oltre a quello necessario per il funzionamento normale (astuccio degli utensili, portapacchi, parabrezza, dispositivo di protezione, ecc.). Osservazione: Nel caso di un veicolo funzionante con una miscela carburante/olio:

     a) se il carburante e l'olio sono premiscelati, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere detta premiscela di carburante e di olio;

     b) se il carburante e l'olio sono introdotti separatamente, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere soltanto la benzina. In questo caso l'olio è già incluso nella misura della massa a vuoto;

     1.7. massa del conducente

massa fissata convenzionalmente a 75 kg;

     1.8. massa massima tecnicamente ammissibile

massa calcolata dal costruttore per determinate condizioni di esercizio, tenendo conto di elementi quali la resistenza dei materiali, la capacità di carico dei pneumatici, ecc.;

     1.9. carico utile massimo dichiarato dal costruttore

carico ottenuto deducendo la massa di cui al punto 1.6 e la massa del conducente (di cui al punto 1.7) dalla massa definita al punto 1.8.

 

2. PRESCRIZIONI GENERALI

All'atto delle verifiche devono essere rispettate le seguenti condizioni:

     2.1. la misurazione delle dimensioni viene effettuata sul veicolo con massa a vuoto e pneumatici gonfiati alla pressione prevista dal costruttore per la massa a vuoto;

     2.2. il veicolo è in posizione verticale e le ruote sono in posizione corrispondente allo spostamento in linea retta;

     2.3. tutte le ruote del veicolo posano sul piano d'appoggio, ad eccezione dell'eventuale ruota di scorta.

 

3. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

     3.1. Dimensioni massime

     3.1.1. Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore a due o tre ruote sono le seguenti:

     3.1.1.1. - lunghezza: 4,00 m;

     3.1.1.2. - larghezza: 1,00 m per i ciclomotori a due ruote; 2,00 m per gli altri veicoli;

     3.1.1.3. - altezza: 2,50 m.

     3.2. Masse massime

     3.2.1. La massa massima dei veicoli a motore a due ruote è la massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.

     3.2.2. Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a tre o quattro ruote sono le seguenti:

     3.2.2.1. veicoli a motore a tre ruote:

270 kg per i ciclomotori;

1000 kg per i tricicli (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici);

     3.2.2.2. veicoli a motore a quattro ruote:

350 kg per i quadricicli leggeri;

400 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di persone;

550 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di merci (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici).

     3.2.3. Il carico utile dichiarato del costruttore per i veicoli a motore a tre o quattro ruote non deve essere superiore:

     3.2.3.1. per i ciclomotori a tre ruote:

a 300 kg;

     3.2.3.2. per i quadricicli leggeri:

a 200 kg;

     3.2.3.3. per i tricicli:

     3.2.3.3.1. destinati al trasporto di merci:

a 1500 kg;

     3.2.3.3.2. destinati al trasporto di persone:

a 300 kg;

     3.2.3.4. per i quadricicli diversi da quelli leggeri:

     3.2.3.4.1. destinati al trasporto di merci:

a 1 000 kg;

     3.2.3.4.2. destinati al trasporto di persone:

a 200 kg.

     3.2.4. I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono essere autorizzati a rimorchiare una massa dichiarata dal costruttore che non deve essere superiore al 50% della massa a vuoto del veicolo.

 

APPENDICE 1

SCHEDA INFORMATIVA CONCERNENTE LE MASSE E LE DIMENSIONI DI UN TIPO DI VEICOLO A MOTORE A DUE O TRE RUOTE

(Da unire alla domanda di omologazione qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

 

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): ...

La domanda di omologazione concernente le masse e le dimensioni di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato II della direttiva

92/61/CEE, ai seguenti punti:

- lettera A:

- 0.1

- 0.2

- da 0.4 a 0.6

- 1.2

- da 2.1 a 2.5

- lettera C:

- 1.2.1.

 

 

APPENDICE 2

(Omissis)


[1] Allegato così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/86/CE.