§ 8.3.190 - Direttiva 18 marzo 2002, n. 24.
Direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:18/03/2002
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche.
Art. 2.  Ai fini della presente direttiva si intende per:
Art. 3.      Ogni domanda di omologazione è presentata dal costruttore all’autorità di omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto [...]
Art. 4.      1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo, nonché i sistemi, le entità tecniche o i componenti che soddisfino le seguenti condizioni:
Art. 5.      1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l’autorità competente dello Stato membro compila il certificato di omologazione riportato nell’allegato III e indica inoltre i risultati delle [...]
Art. 6.      1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo [...]
Art. 7.      1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell’allegato IV, parte A. Tale certificato [...]
Art. 8.      1. Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato reca un marchio di omologazione composto conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione istituito dall’allegato V, parte [...]
Art. 9.      1. Il costruttore è responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascun sistema, di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato. L’arresto [...]
Art. 10.      1. Se lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo da esso stesso omologato, esso prende le misure [...]
Art. 11.      Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l’equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all’omologazione di veicoli, [...]
Art. 12.      Se uno Stato membro accerta che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può, per un periodo [...]
Art. 13.      Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di un’entità tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in [...]
Art. 14.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:
Art. 15.      1. Gli Stati membri non possono vietare l’immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l’uso di veicoli nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere presentati per la [...]
Art. 16.      1. In deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, nel rispetto dell’allegato VIII e per un periodo limitato, immatricolare e permettere la vendita o la messa in [...]
Art. 17.      Le modificazioni necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva o le disposizioni delle direttive particolari di cui all’allegato I, sono adottate secondo la [...]
Art. 18.      1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, istituito dall’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo: il comitato).
Art. 19.      La direttiva 92/61/CEE è abrogata con effetto dal 9 novembre 2003. I riferimenti alla direttiva 92/61/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di [...]
Art. 20.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2003. Essi ne informano [...]
Art. 21.      La presente direttiva fa salve le omologazioni rilasciate prima del 9 novembre 2003 e non osta all’estensione delle medesime omologazioni secondo le disposizioni della direttiva in forza della [...]
Art. 22.      In attesa dell’armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di tassazione degli Stati membri riguardo ai veicoli contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare i [...]
Art. 23.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 24.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 8.3.190 - Direttiva 18 marzo 2002, n. 24.

Direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.

(G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. L 124).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, stabilisce la procedura comunitaria di omologazione e d’approvazione relativa ai veicoli a motore a due o tre ruote e ai componenti ed entità tecniche costruiti conformemente alle prescrizioni tecniche enunciate nelle direttive particolari.

     (2) Tutte le direttive particolari previste nell’elenco esaustivo dei sistemi, componenti ed entità tecniche da regolamentare sul piano comunitario sono state adottate.

     (3) L’inizio dell’applicabilità della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, permette l’applicazione integrale della procedura di omologazione.

     (4) Allo scopo di consentire il buon funzionamento del sistema di omologazione, è necessario precisare talune disposizioni amministrative e completare le prescrizioni tecniche degli allegati della direttiva 92/61/CEE. A tal fine, occorre introdurre prescrizioni armonizzate riguardanti, in particolare, la numerazione dei certificati di omologazione, nonché le deroghe per i veicoli di fine serie e per i veicoli, i componenti e le entità tecniche concepiti secondo nuove tecnologie non ancora soggette a disposizioni comunitarie, analogamente alle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

     (5) L’esame degli elementi e delle caratteristiche dei suddetti veicoli, tenuto conto delle tecnologie attualmente applicate, ha indotto a ritenere idonei a fini normativi soltanto quelli figuranti nell’allegato della presente direttiva. Tuttavia in base ai progressi ed agli sviluppi tecnologici sarà opportuno esaminare gli elementi e le caratteristiche supplementari da aggiungere, all’occorrenza, a quelli già indicati nell’allegato I.

     (6) La procedura comunitaria di omologazione deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate su un certificato di omologazione. Essa deve del pari consentire ai costruttori di redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato. Quando un veicolo è accompagnato da detto certificato esso potrà essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato in tutto il territorio comunitario.

     (7) Poiché l’obiettivo del migliore funzionamento del sistema di omologazione comunitaria del tipo di veicolo non può essere sufficientemente realizzata dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

     (8) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (9) Per motivi di chiarezza è consigliabile abrogare la direttiva 92/61/CEE e sostituirla con la presente direttiva,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche.

     La presente direttiva non si applica ai veicoli sottoindicati:

     a) veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;

     b) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;

     c) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;

     d) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;

     e) veicoli già in uso prima dell’entrata in vigore della direttiva 92/61/CE;

     f) trattori, macchine agricole o similari;

     g) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori;

     h) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare,

     né ai loro componenti o entità tecniche, sempreché non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica la presente direttiva.

     La presente direttiva non si applica all’approvazione dei veicoli singoli. Tuttavia, gli Stati membri che adottano questo tipo di approvazione accettano tutte le omologazioni di componenti e di entità tecniche concesse in virtù della presente direttiva e non secondo le disposizioni nazionali in materia.

     2. I veicoli di cui al paragrafo 1 si suddividono in:

     a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:

     i) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:

     - la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure

     - la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

     ii) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:

     - la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure

     - la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure

     - la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

     b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

     c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

     3. La presente direttiva si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

     a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e

     i) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o

     ii) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o

     iii) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

     Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva particolare.

     b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

     Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva particolare.

 

     Art. 2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

     1) “tipo di veicolo”, un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti):

     a) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc. secondo quanto definito dall’articolo 1);

     b) costruiti dallo stesso costruttore;

     c) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti;

     d) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido ecc.);

     e) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore.

     Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;

     2) “variante”, un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche:

     a) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);

     b) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non è superiore al 20% del valore minimo;

     c) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non è superiore al 20% del valore minimo;

     d) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea);

     e) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione interna) non è superiore al 30% del valore minimo;

     f) lo stesso numero e disposizione dei cilindri;

     g) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non è superiore al 30% del valore minimo;

     h) lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);

     i) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico ecc.);

     3) “versione” un veicolo dello stesso tipo e variante ma che può includere uno qualsiasi degli equipaggiamenti, componenti o sistemi elencati nella scheda informativa riportata nell’allegato II a condizione che ci siano unicamente:

     a) un valore per:

     i) la massa in ordine di marcia;

     ii) la massa massima ammissibile;

     iii) la potenza del motore;

     iv) la cilindrata del motore; e

     b) una serie di risultati delle prove indicati in conformità dell’allegato VII;

     4) “sistema”, qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni, l’apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc. soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive particolari;

     5) “entità tecnica”, il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;

     6) “componente”, il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato indipendentemente da un veicolo ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;

     7) “omologazione”, l’atto mediante il quale uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, un sistema, un’entità tecnica o un componente soddisfano tanto le prescrizioni tecniche della presente direttiva o delle direttive particolari quanto le verifiche dell’esattezza dei dati del costruttore, previste dall’elenco esaustivo che figura nell’allegato I [1];

     8) “ruote gemellate”, due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;

     9) “veicoli a propulsione bimodale”, i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico;

     10) “costruttore”, la persona o l’ente responsabile verso l’autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell’entità tecnica soggette al procedimento di approvazione;

     11) “servizio tecnico”, l’organismo o l’ente designato come laboratorio di prova per l’esecuzione di prove o ispezioni per conto dell’autorità competente in materia di approvazione o omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità competente.

 

Capo II

Procedura per la concessione dell’omologazione

 

     Art. 3.

     Ogni domanda di omologazione è presentata dal costruttore all’autorità di omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell’allegato II, se trattasi di omologazione di un veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in un’appendice di una direttiva particolare relativa al sistema, all’entità tecnica o al componente in questione, se trattasi di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti, nonché dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica o di componente, tale domanda può essere presentata presso un solo Stato membro.

 

     Art. 4.

     1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo, nonché i sistemi, le entità tecniche o i componenti che soddisfino le seguenti condizioni:

     a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell’elenco esaustivo contenuto nell’allegato I;

     b) il sistema, l’entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell’elenco esaustivo contenuto nell’allegato I.

     2. Prima di procedere all’omologazione, le autorità competenti dello Stato membro che effettuano queste operazioni prendono le misure necessarie per accertarsi, all’occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, che siano rispettate le disposizioni dell’allegato VI affinché i nuovi veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione siano conformi al tipo omologato.

     3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 devono vigilare, all’occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, affinché le disposizioni dell’allegato VI continuino ad essere rispettate.

     4. Lo Stato membro che procede all’omologazione di un tipo di veicolo è tenuto ad accettare i certificati di omologazione di un sistema, di un’entità tecnica o di un componente rilasciati da uno o più Stati membri, che corredano la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando così di procedere agli accertamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), per i sistemi, le entità tecniche e/o i componenti già omologati.

     5. Ogni Stato membro è responsabile dell’omologazione di un sistema, di un’entità tecnica o di un componente che ha rilasciato. Le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione di un tipo di veicolo eseguono il controllo della conformità della produzione, all’occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato i certificati di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti.

     6. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, un sistema, un’entità tecnica o un componente, pur essendo conforme alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca nondimeno un grave rischio per la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l’omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione indicando i motivi alla base della sua decisione.

 

     Art. 5.

     1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l’autorità competente dello Stato membro compila il certificato di omologazione riportato nell’allegato III e indica inoltre i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del modulo di cui all’allegato VII, accluso al certificato di omologazione.

     2. Per ogni tipo di sistema, entità tecnica o componente da essa omologato, l’autorità competente dello Stato membro compila il certificato di omologazione riportato in un allegato o in un’appendice della direttiva particolare relativa al sistema, all’entità tecnica o al componente in questione.

     3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un’entità tecnica o di un componente sono numerati conformemente al metodo descritto nell’allegato V, parte A [2].

 

     Art. 6.

     1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di veicolo che esse omologano o rifiutano di omologare.

     2. L’autorità competente di ciascuno Stato membro invia ogni mese a quelle degli altri Stati membri un elenco delle omologazioni dei sistemi, delle entità tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato durante quel mese.

     Inoltre, quando un’autorità competente di un altro Stato membro ne fa richiesta, invia senza indugio una copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di sistema, entità tecnica o componente.

 

     Art. 7.

     1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell’allegato IV, parte A. Tale certificato accompagna ciascun veicolo. Tuttavia gli Stati membri possono, dopo averne informato gli altri Stati membri e la Commissione con almeno tre mesi di anticipo, prescrivere ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento di immatricolazione che siano riportate sul certificato di conformità indicazioni che non sono menzionate nell’allegato IV, parte A, purché queste figurino espressamente nella scheda informativa.

     Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana.

     2. Per ciascuna entità tecnica o componente non originale prodotto conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell’allegato IV, parte B. Detto certificato non è richiesto per le entità tecniche o i componenti originali.

     3. Nel caso in cui l’entità tecnica o il componente da omologare soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o più prescrizioni può essere verificato soltanto quando l’entità tecnica o il componente da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l’ambito dell’omologazione dell’entità tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell’entità tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l’utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni è verificato all’atto dell’omologazione del veicolo.

     4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il titolare dell’omologazione di un’entità tecnica o di un componente rilasciata a norma dell’articolo 4 è tenuto ad apporre su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l’indicazione del tipo e, se la direttiva particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all’articolo 8. In quest’ultimo caso, non è tenuto a compilare il certificato di cui al paragrafo 2.

     5. Il titolare del certificato di omologazione di un’entità tecnica o di un componente che, a norma del paragrafo 3, contiene restrizioni concernenti l’utilizzazione, deve fornire per ciascuna entità tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate concernenti tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.

     6. Il titolare dell’omologazione di entità tecniche di equipaggiamento non originali, rilasciata in connessione con uno o più tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entità tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.

 

     Art. 8.

     1. Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato reca un marchio di omologazione composto conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione istituito dall’allegato V, parte A.

     2. Ogni entità tecnica ed ogni componente prodotti in conformità del tipo omologato recano, se previsto dalla direttiva particolare ad essi relativa, un marchio di omologazione conforme alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte B. Il numero di omologazione di cui all’allegato V, parte B, punto 1.2, è composto conformemente alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all’allegato V, parte A.

     Le indicazioni contenute nel marchio di omologazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che consentano l’identificazione di talune caratteristiche proprie dell’entità tecnica o del componente in questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all’occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a dette entità tecniche o componenti.

 

     Art. 9.

     1. Il costruttore è responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascun sistema, di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato. L’arresto definitivo della produzione, nonché qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, devono essere comunicati dal titolare dell’omologazione alle autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato l’omologazione stessa.

     2. Qualora ritengano che siffatto cambiamento non comporti la modifica del certificato di omologazione esistente o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione, le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore.

     3. Qualora constatino che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuove prove, le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore ed effettuano le prove. Nel caso in cui queste verifiche o prove comportino una modifica del certificato di omologazione già rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, queste stesse autorità ne informano le autorità competenti degli altri Stati a norma dell’articolo 6.

     4. In caso di modifica delle indicazioni che figurano nella scheda informativa, il costruttore presenta le pagin.e modificate di questo documento all’autorità che rilascia l’omologazione, indicando chiaramente le modificazioni apportate, nonché la data di sostituzione sulle pagine modificate. Il numero di riferimento della scheda informativa viene modificato soltanto se le modificazioni ad essa apportate implicano la modificazione di uno o più dei punti del certificato di conformità di cui all’allegato IV (ad esclusione dei punti 19.1 e da 45 a 51 incluso).

     5. Nel caso in cui un certificato di omologazione cessi di avere validità a causa dell’arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo omologato o del sistema dell’entità tecnica o del componente. omologato, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a questa omologazione, lo comunicano entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri.

 

     Art. 10.

     1. Se lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo da esso stesso omologato, esso prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformità della produzione con il tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato membro comunicano a quelle degli altri Stati membri le misure prese che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell’omologazione.

     2. Se uno Stato membro constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all’omologazione di verificare le diversità riscontrate. Lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione esegue il controllo necessario nei sei mesi successivi alla data di ricezione della richiesta. Se accertano un difetto di conformità, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto all’omologazione adottano le misure di cui al paragrafo 1.

     3. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi revoca dell’omologazione concessa nonché dei motivi che giustificano tale provvedimento.

     4. Nei casi in cui lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.

 

     Art. 11.

     Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l’equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all’omologazione di veicoli, sistemi, entità tecniche e componenti stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi.

 

     Art. 12.

     Se uno Stato membro accerta che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può, per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l’uso. Esso informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

 

     Art. 13.

     Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di un’entità tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all’interessato con l’indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei termini entro i quali gli stessi ricorsi possono essere proposti.

 

     Art. 14.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:

     a) delle autorità competenti in materia di omologazione e, se necessario, dei settori per i quali esse sono responsabili;

     b) dei servizi tecnici designati, specificando le procedure di prova per le quali ciascuno di essi è stato designato. Detti servizi devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle seguenti condizioni:

     i) un costruttore non può essere designato come servizio tecnico, salvo i casi espressamente previsti dalle direttive particolari,

     ii) ai fini della presente direttiva, l’uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non è considerato eccezionale purché abbia il consenso dell’autorità competente in materia di omologazione.

     2. Un servizio designato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire prove in merito.

     I servizi di un paese terzo possono essere notificati in quanto servizio tecnico designato solo nell’ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunità con il paese terzo suddetto.

 

Capo III

Condizioni per la libera circolazione dei veicoli,

disposizioni transitorie, deroghe e procedure alternative

 

     Art. 15.

     1. Gli Stati membri non possono vietare l’immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l’uso di veicoli nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere presentati per la prima immatricolazione soltanto i veicoli conformi alle disposizioni della presente direttiva.

     2. Gli Stati membri non possono vietare l’immissione sul mercato, la vendita e l’uso di entità tecniche o di componenti nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere immessi sul mercato e venduti la prima volta per essere utilizzati negli Stati membri soltanto le entità tecniche e i componenti conformi alla presente direttiva.

     3. In deroga ai paragrafi 1 e 2:

     a) gli Stati membri possono esentare dal rispetto di una o più prescrizioni delle direttive particolari i veicoli, i sistemi, le entità tecniche o i componenti destinati:

     i) a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unità all’anno per tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica;

     ii) oppure alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell’ordine pubblico, ai servizi della protezione civile, ai vigili del fuoco o agli organi addetti ai lavori pubblici.

     Tali deroghe devono essere comunicate agli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione. Entro tre mesi tali Stati membri decidono se accettare l’omologazione dei veicoli da immatricolare sul loro territorio. Il certificato di tale omologazione non porta l’intestazione “certificato di omologazione CE”.

     b) Le omologazioni concesse a livello nazionale prima del 17 giugno 1999 restano valide nei territori degli Stati membri che le hanno concesse per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data alla quale le prescrizioni nazionali sono richieste per conformarsi alle corrispondenti direttive. [3]

     Lo stesso periodo è parimenti esteso ai tipi di veicoli, di sistemi, di componenti o di entità tecniche conformi alle disposizioni nazionali vigenti prima dell’applicazione delle corrispondenti direttive in quegli Stati membri che utilizzavano sistemi legislativi diversi dall’omologazione.

     I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in circolazione durante questo periodo; il loro uso non è limitato nel tempo.

     L’immissione sul mercato, la vendita e l’uso dei sistemi, delle entità tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non sono limitati nel tempo.

     4. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione degli utilizzatori durante l’uso dei veicoli in questione, purché ciò non implichi modifiche dei veicoli.

 

     Art. 16.

     1. In deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, nel rispetto dell’allegato VIII e per un periodo limitato, immatricolare e permettere la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida. Questa possibilità è limitata a un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui l’omologazione ha cessato di essere valida.

     Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che si trovavano sul territorio della Comunità e che erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato quando l’omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione perdesse la validità.

     2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore presenta domanda alle autorità competenti di ciascuno degli Stati membri per i quali ha rilievo la messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano.

     Entro tre mesi, detti Stati membri decidono se autorizzare o meno l’immatricolazione sul loro territorio del tipo di veicolo in questione e, in caso affermativo, per quante unità. Ogni Stato membro per il quale ha rilievo la messa in circolazione di questi tipi di veicoli deve accertarsi che il costruttore rispetti il disposto dell’allegato VIII. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione l’elenco delle deroghe accordate.

     3. Per i veicoli, i componenti o le entità tecniche concepiti secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura con uno o più requisiti di una o più direttive particolari, si applica l’articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE.

 

Capo IV

Procedure per l’adeguamento al progresso tecnico

 

     Art. 17.

     Le modificazioni necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva o le disposizioni delle direttive particolari di cui all’allegato I, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

 

     Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, istituito dall’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo: il comitato).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 19.

     La direttiva 92/61/CEE è abrogata con effetto dal 9 novembre 2003. I riferimenti alla direttiva 92/61/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all’allegato IX.

 

     Art. 20.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, a decorrere dal 9 novembre 2003. Tuttavia, su richiesta del costruttore, il modello precedente del certificato di conformità può essere utilizzato per altri dodici mesi a decorrere da tale data.

     3. A decorrere dal 9 maggio 2003 gli Stati membri non possono più vietare la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 21.

     La presente direttiva fa salve le omologazioni rilasciate prima del 9 novembre 2003 e non osta all’estensione delle medesime omologazioni secondo le disposizioni della direttiva in forza della quale sono state rilasciate inizialmente. Tuttavia, a decorrere dal 9 novembre 2004 tutti i certificati di conformità emessi dal costruttore sono conformi al modello di cui all’allegato IV.

 

     Art. 22.

     In attesa dell’armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di tassazione degli Stati membri riguardo ai veicoli contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi di codici nazionali per facilitare l’immatricolazione e la tassazione sul loro territorio. Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il certificato di conformità sia completato dal numero di codice nazionale.

 

     Art. 23.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 24.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

Elenco delle prescrizioni ai fini dell’omologazione del veicolo

 

     Gli elementi e le caratteristiche del veicolo figuranti nelle rubriche qui appresso (elenco esaustivo) sono accompagnati dalla menzione “CONF” se deve essere verificata la loro conformità con i dati forniti dal costruttore oppure dalla menzione “DP” se deve essere verificata la loro conformità con le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria.

     (Se del caso tenendo conto del campo di applicazione e dell’ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate)

 

Rubrica n.

Oggetto

Menzione

Direttiva n. (se applicabile)

1

Marca

CONF

 

2

Tipo/variante/versione

CONF

 

3

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo

CONF

 

4

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore del veicolo

CONF

 

5

Categoria di veicolo [*]

CONF

2002/24/CE

6

Numero di ruote e loro disposizione in caso di veicolo a tre ruote

CONF

 

7

Schema indicativo del telaio

CONF

 

8

Nome e indirizzo del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo)

CONF

 

9

Marca e denominazione del motore

CONF

 

10

Tipo di accensione del motore

CONF

 

11

Ciclo del motore [**]

CONF

 

12

Sistema di raffreddamento del motore

CONF

 

13

Tipo di lubrificazione del motore [**]

CONF

 

14

Numero e configurazione dei cilindri o degli statori (in caso di motore a pistone rotante) del motore [**]

CONF

 

15

Alesaggio, corsa, cilindrata o volume delle camere di combustione (in caso di motore a pistone rotante) del motore [**]

CONF

 

16

Diagramma di distribuzione completo del motore [**]

CONF

 

17

Rapporto volumetrico di compressione del motore [**]

CONF

 

18

Coppia massima e potenza massima netta del motore

DP

95/1/CE

 

- ad accensione comandata o spontanea,

CONF

 

 

- elettrico

 

 

19

Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli

DP

97/24/CE C7

20

Serbatoio(i) di carburante [**]

DP

97/24/CE C6

21

Batteria(e) di propulsione

CONF

 

22

Carburatore o altro sistema di alimentazione del motore (tipo e marchio di fabbrica) [**]

CONF

 

23

Tensione nominale di alimentazione elettrica (voltaggio)

CONF

 

24

Generatore (tipo e potenza massima) [**]

CONF

 

25

Velocità massima per costruzione del veicolo

DP

95/1/CE

26

Masse e dimensioni

DP

93/93/CEE

27

Dispositivi di traino e di fissaggio

DP

97/24/CE C10

28

Misure contro l’inquinamento atmosferico [**]

DP

97/24/CE C5

29

Pneumatici

DP

97/24/CE C1

30

Trasmissione

CONF

 

31

Sistema di frenatura

DP

93/14/CEE

32

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo

DP

93/92/CEE

33

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni d’installazione di cui al punto 32

DP

97/24/CE C2

34

Segnalatore acustico

DP

93/30/CEE

35

Alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione

DP

93/94/CEE

36

Compatibilità elettromagnetica

DP

97/24/CE C8

37

Livello sonoro e dispositivo di scarico [**]

DP

97/24/CE C9

38

Retrovisore/i

DP

97/24/CE C4

39

Sporgenze esterne

DP

97/24/CE C3

40

Cavalletto (esclusi i veicoli a tre o più ruote)

DP

93/31/CEE

41

Dispositivi contro un impiego non autorizzato del veicolo

DP

93/33/CEE

42

Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli carrozzati

DP

97/24/CE C12

43

Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote

DP

93/32/CEE

44

Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli carrozzati

DP

97/24/CE C11

45

Tachimetro

DP

2000/7/CE

46

Identificazione di comandi, spie e indicatori

DP

93/29/CEE

47

Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio)

DP

93/34/CEE

[*] Per un veicolo a propulsione bimodale, se i due sistemi di propulsione sono tali che il veicolo rientri sia nella definizione di ciclomotore che in quella di motociclo, triciclo o quadriciclo, si applicano queste ultime definizioni.

[**] I veicoli a propulsione elettrica non sono soggetti alle prescrizioni relative alla presente rubrica. La presente nota non si applica ai veicoli a propulsione bimodale in cui uno dei due sistemi di propulsione è elettrico e l’altro termico.

Nota

 

 

 

Le direttive particolari prevederanno norme specifiche per i ciclomotori a prestazioni ridotte, cioè per i ciclomotori muniti di pedali, di un motore ausiliario di potenza pari o inferiore a 1 kW e aventi velocità massima per costruzione inferiore o pari a 25 km/h. Queste norme specifiche riguarderanno in particolare gli elementi e le caratteristiche di cui alle rubriche 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 e 46 del presente allegato.

 

 

ALLEGATO II [4]

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO IV [5]

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO V [6]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

Disposizioni per il controllo della conformità della produzione

 

     1. Per verificare che i veicoli, i sistemi, le entità tecniche e i componenti siano prodotti in modo conforme al tipo omologato, vengono applicate le seguenti disposizioni.

     1.1. Il detentore dell’omologazione è tenuto:

     1.1.1. a vigilare in merito all’esistenza di procedure di controllo efficace della qualità dei prodotti;

     1.1.2. ad avere accesso all’attrezzatura necessaria al controllo della conformità di ciascun tipo di veicolo o di ciascun tipo di sistema, di entità tecnica o di componente omologato;

     1.1.3. a vigilare affinché i dati dei risultati delle prove siano registrati ed i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione della produzione;

     1.1.4. ad analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e garantire la costanza delle caratteristiche del prodotto tenuto conto delle variazioni ammissibili nel corso della produzione industriale;

     1.1.5. a provvedere affinché per ogni tipo di prodotto siano effettuate le prove prescritte nella direttiva particolare che lo concerne:

     1.1.6. a fare in modo che ogni prelievo di campioni o di provette che mettano in evidenza la non conformità per il tipo di prova considerato sia seguito da un nuovo prelievo e da una nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

     1.2. Le autorità competenti che hanno rilasciato l’omologazione possono verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione.

     1.2.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all’ispettore i registri di prova e di produzione.

     1.2.2. L’ispettore può selezionare a caso dei campioni che saranno sottoposti alle prove nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.

     1.2.3. Se il livello qualitativo non risultasse soddisfacente oppure se si ritenesse necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 1.2.2, l’ispettore deve prelevare dei campioni che saranno inviati al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

     1.2.4. Le autorità competenti possono eseguire tutte le prove prescritte nella direttiva o nelle direttive particolari applicabili ai prodotti in questione.

     1.2.5. Di norma, le autorità competenti autorizzano una ispezione all’anno. Se fosse necessario un numero diverso di ispezioni, lo si preciserà in ciascuna delle direttive particolari. Se, nel corso di tali ispezioni si constatassero risultati negativi, l’autorità competente deve provvedere affinché vengano adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire al più presto la conformità della produzione.

 

 

ALLEGATO VII

Risultati delle prove (articolo 5, paragrafo 1, primo comma)

 

     (Questo modulo deve essere compilato dall’autorità di omologazione e allegato al certificato di omologazione del veicolo)

     In ogni caso deve essere specificato a quale variante o versione i dati si riferiscono.

     Ogni versione non deve avere più di un risultato.

     1. Risultati della prova relativa al livello sonoro

     Numero della direttiva di base e dell’ultima direttiva di modifica applicabile all’omologazione. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di attuazione, indicare anche la fase di attuazione:

 

Variante/versione

-

-

-

in marcia dB(A)

-

-

-

da fermo dB(A)

-

-

-

al regime di (min -1 )

-

-

-

 

     2. Risultati delle prove sulle emissioni dei gas di scarico

     Numero della direttiva di base e dell’ultima direttiva di modifica applicabile all’omologazione. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di attuazione, indicare anche la fase di attuazione:

 

Variante/versione

-

-

-

2.1. Tipo I

 

 

 

CO (g/km)

-

-

-

HC (g/km) [1]

-

-

-

NOx (g/km) [1]

-

-

-

HC + NOx (g/km) [2]

-

-

-

2.2. Tipo II

 

 

 

CO (g/min) [2]

-

-

-

HC (g/min) [2]

-

-

-

CO (% vol) [1]

-

-

-

3. Motore ad accensione spontanea

 

 

 

Variante/versione

-

-

-

Valore corretto del coefficiente di assorbimento (m-1)

-

-

-

[1] Soltanto per i motocicli, i tricicli e i quadricicli quali definiti all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b).

[2] Soltanto per i ciclomotori e i quadricicli leggeri quali definiti all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a).

 

 

ALLEGATO VIII

Veicoli di fine serie (Articolo 16, paragrafi 1 e 2)

 

     Il numero massimo di veicoli messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, è limitato a una delle seguenti possibilità, a scelta dello Stato membro:

     a) il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non deve superare il 10% dei veicoli dell’insieme dei tipi interessati messi in circolazione in questo Stato membro nel corso dell’anno precedente. Se il 10% corrisponde a meno di 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un massimo di 100 veicoli; oppure

     b) il numero di veicoli di un dato tipo è limitato ai veicoli per i quali un certificato di conformità valido sia stato rilasciato il giorno della fabbricazione o successivamente a tale data, e che sia rimasto valido per almeno tre mesi dopo la data di rilascio, ma che successivamente ha perso la sua validità a causa dell’entrata in vigore di una direttiva particolare.

     Una menzione speciale deve figurare sul certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione seguendo questa procedura.

 

 

ALLEGATO IX

Tabella di corrispondenza di cui all’articolo 19

 

Direttiva 92/61/CEE

Presente direttiva

Capo I

Capo I

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Capo II

Capo II

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

-

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Capo III

Capo III

Articolo 15

Articolo 15

-

Articolo 16

Capo IV

Capo IV

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

-

-

Articolo 18

-

Articolo 19

Capo V

Capo V

Articolo 18

Articolo 20

-

Articolo 21

-

Articolo 22

-

Articolo 23

Articolo 19

Articolo 24

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

-

Allegato VII

-

Allegato VIII

-

Allegato IX

 


[1] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2003, n. L 49.

[2] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2003, n. L 49.

[3] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2003, n. L 49.

[4] Allegato modificato dall’art. 2 della direttiva n. 2005/30/CE.

[5] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

[6] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e dall’art. 2 della direttiva n. 2005/30/CE.