§ 2.6.30 - L.R. 10 febbraio 1995, n. 4.
Testo unico con modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti la Fi.La.S. S.p.a. (Finanziaria Laziale di Sviluppo).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:10/02/1995
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. In conformità all'art. 53 dello statuto regionale, la Regione promuove la costituzione della società finanziaria per lo sviluppo economico del Lazio, denominata Fi.La.S. S.p.a., con sede in [...]
Art. 2.      1. Alla Regione deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni della società, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili
Art. 3.      1. La Fi.La.S. S.p.a. è strumento di attuazione della programmazione economica della Regione e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e [...]
Art. 4.      1. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalità)
Art. 5. 
Art. 6.      1. La Fi.La.S. S.p.a., in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige ogni tre anni una relazione previsionale e programmatica che viene inoltrata al Presidente della Giunta [...]
Art. 7.      1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.6.30 - L.R. 10 febbraio 1995, n. 4. [1]

Testo unico con modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti la Fi.La.S. S.p.a. (Finanziaria Laziale di Sviluppo).

(B.U. 13 febbraio 1995, n. 4, S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. In conformità all'art. 53 dello statuto regionale, la Regione promuove la costituzione della società finanziaria per lo sviluppo economico del Lazio, denominata Fi.La.S. S.p.a., con sede in Roma.

 

     Art. 2.

     1. Alla Regione deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni della società, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili.

     2. Possono partecipare alla Fi.La.S. S.p.a.:

     a) istituti di credito di diritto pubblico e loro consorzi;

     b) enti pubblici e società a partecipazione controllo pubblico;

     c) aziende di credito di cui alle lettere b) ed f), comma 1, dell'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituti centrali, federazioni ed associazioni territoriali delle aziende stesse;

     d) società di capitali con capitale sociale non inferiore a L. 1.000.000.000.

 

     Art. 3.

     1. La Fi.La.S. S.p.a. è strumento di attuazione della programmazione economica della Regione e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale nonché per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio.

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Fi.La.S. S.p.a., in particolare:

     a) assume partecipazioni minoritarie in società di capitali, in società cooperative, in società consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese ivi comprese le imprese artigiane, già costituiti o da costituirsi, operanti nei settori individuati quali prioritari nel programma di cui all'art. 6, al fine della espansione, della riconversione e dell'ammodernamento delle stesse ed in rapporto all'attuazione dei piani di sviluppo innovativi delle imprese laziali;

     b) promuove la costituzione di società strumentali, nelle quali può assumere partecipazioni nonché prestare assistenza finanziaria e rilasciare fidejussione od altre garanzie nell'interesse delle medesime;

     c) presta assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese ivi comprese le imprese artigiane del Lazio ed agli enti di cui alla lettera a), operanti nei settori individuati come prioritari nel programma previsto dall'art. 6 e che presentino piani di sviluppo;

     d) stipula con enti od istituti di credito convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali;

     e) gestisce, per incarico conferito dalla Regione con legge o da altri enti pubblici, fondi speciali per l'assistenza ed il sostegno delle attività delle piccole e medie imprese ivi comprese le imprese artigiane del Lazio, sulla base delle direttive, da emanarsi in conformità a quanto previsto nei provvedimenti istitutivi dei fondi stessi e nelle conseguenti convenzioni;

     f) promuove e favorisce interventi per lo sviluppo di specifiche aree territoriali e settori produttivi, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Regione;

     g) favorisce l'attuazione di programmi della comunità economica europea, anche mediante accordi ed iniziative comuni tra le piccole e medie imprese ivi comprese le imprese artigiane del Lazio ed altre imprese operanti in altri paesi.

 

     Art. 4.

     1. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalità).

     2. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalità).

     3. La Regione è rappresentata nell'assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore preposto alle società finanziarie, da lui delegato, sentiti gli orientamenti della Giunta regionale stessa per gli atti di straordinaria amministrazione.

     4. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalità).

     5. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalità).

     6. I consiglieri ed i sindaci della FILAS S.p.A. possono far parte dei Consigli di Amministrazione o dei Collegi sindacali delle società e degli enti cui la stessa partecipi. I Consiglieri, i sindaci ed i dipendenti della FILAS S.p.A., che ricoprono le suddette cariche, devono versare ad essa gli emolumenti percepiti in dipendenza delle cariche medesime [2].

 

     Art. 5. [3]

     1. Il Consiglio regionale nomina ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Regione, gli amministratori della FILAS che l'atto costitutivo riserva alla Regione stessa a norma dell'articolo 2458 del codice civile, scegliendoli tra candidati che abbiano una adeguata esperienza maturata per un periodo complessivo di almeno dieci anni, anche non continuativi, mediante esercizio di attività professionale o docenza in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, ovvero mediante svolgimento di funzioni manageriali presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

     2. Qualora lo Statuto preveda che l'organo amministrativo sia formato da una sola persona, il Consiglio regionale provvede alla relativa designazione, secondo i criteri di cui al comma 1, con il voto di quattro quinti dei componenti del Consiglio stesso.

 

     Art. 6.

     1. La Fi.La.S. S.p.a., in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige ogni tre anni una relazione previsionale e programmatica che viene inoltrata al Presidente della Giunta regionale o all'assessore preposto alle società finanziarie, da lui delegato, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

     2. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Fi.La.S. S.p.a. redige, altresì, un programma delle iniziative da attuare nell'anno successivo, apportando, ove necessario, le conseguenti modifiche ed integrazioni alla relazione di cui al comma 1. Tale programma viene inoltrato al Presidente della Giunta regionale o all'assessore preposto alle società finanziarie, da lui delegato, il quale riferisce in merito alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare permanente. La commissione consiliare permanente esprime parere a seguito di apposita consultazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori a livello regionale.

     3. La Fi.La.S. S.p.a. è tenuta a trasmettere ogni sei mesi al Presidente della Giunta regionale o all'assessore preposto alle società finanziarie, da lui delegato, un rapporto sull'andamento della gestione sociale, che deve illustrare, tra l'altro, lo stato di attuazione del programma di attività proprio e delle società collegate. L'assessore provvede a riferire in merito a tale rapporto alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare permanente.

     4. Nel documento illustrativo del rendiconto consuntivo annuale della Regione e contenuta una informativa sull'attività della Fi.La.S. S.p.a. e delle società collegate, sulla base dei rispettivi bilanci, che, a tal fine, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale o all'assessore preposto alle società finanziarie, da lui delegato, dopo la relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali.

 

     Art. 7.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13;

     b) legge regionale 23 luglio 1983, n. 52;

     c) legge regionale 16 dicembre 1985, n. 100.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.