§ 3.4.42 - L.R. 2 maggio 1995, n. 17.
Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:02/05/1995
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attuazione direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244.
Art. 3.  Fauna selvatica e specie protette.
Art. 4.  Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi.
Art. 5.  Disciplina attività catture ed inanellamento.
Art. 6.  Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat.
Art. 7.  Regolamentazione tassidermia - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81.
Art. 8.  Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale.
Art. 9.  Funzioni amministrative.
Art. 10.  Piano faunistico-venatorio regionale.
Art. 11.  Pianificazione territorio, destinazioni.
Art. 12.  (Elementi provinciali del PFVR
Art. 13.  Piani di miglioramento ambientale.
Art. 14.  Oasi di protezione.
Art. 15.  Zone di ripopolamento e cattura.
Art. 16.  Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Art. 17.  Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.
Art. 18.  Osservatorio faunistico venatorio regionale.
Art. 19.  Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare.
Art. 20.  Esercizio dell'attività venatoria.
Art. 21.  Mezzi di caccia consentiti.
Art. 22.  Disciplina per l'uso dei falchi.
Art. 23.  Appostamenti di caccia fissi e temporanei.
Art. 24.  Detenzione ed uso dei richiami.
Art. 25.  Gestione programmata della caccia.
Art. 26.  Aree contigue alle aree naturali protette.
Art. 27.  Attività operative e funzioni
Art. 28.  Organi degli ambiti territoriali di caccia - ATC.
Art. 29.  Compiti dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
Art. 30.  Forme esclusive di caccia.
Art. 31.  Utilizzazione dei terreni agricoli a fini venatori e fondi chiusi.
Art. 32.  Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie.
Art. 33.  Prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie.
Art. 34.  Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
Art. 35.  Controllo della fauna selvatica.
Art. 35 bis.  (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)
Art. 36.  Importazione di fauna selvatica dall'estero.
Art. 37.  Divieti.
Art. 38.  Divieto bruciatura stoppie.
Art. 39.  Custodia dei cani.
Art. 40.  Commissione esami e materie per abilitazione venatoria.
Art. 41.  Tasse annuali di rilascio delle concessioni regionali.
Art. 42.  Risarcimento dei danni alle produzioni agricole.
Art. 42 bis.  (Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica)
Art. 43.  Vigilanza venatoria.
Art. 44.  Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardie volontarie venatorie.
Art. 45.  Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.
Art. 46.  Sanzioni penali.
Art. 47.  Sanzioni amministrative.
Art. 48.  Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, chiusura o sospensione dell'esercizio.
Art. 49.  Rapporti sull'attività di vigilanza.
Art. 50.  Disposizioni finanziarie.
Art. 51.  Utilizzazione dei proventi regionali.
Art. 52.  Relazione sullo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Art. 53.  Norma transitoria.
Art. 54.  Servizi tecnici.
Art. 55.  Abrogazioni di norme.
Art. 56.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.42 - L.R. 2 maggio 1995, n. 17. [1]

Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.

(B.U. 30 maggio 1995, n. 15 - S.O. n. 4).

 

TITOLO I

FINALITA', PRINCIPI, DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi.

     2. A tal fine la Regione:

     a) promuove la tutela degli habitat naturali in cui vivono le popolazioni di fauna selvatica e delle oasi e zone di protezione di cui agli articoli 14 e 15;

     b) coordina la programmazione dell'uso del territorio orientata anche alle esigenze ecologiche della fauna selvatica;

     c) disciplina l'attività venatoria secondo i criteri della commisurazione del prelievo venatorio alla consistenza delle popolazioni faunistiche e della programmazione della caccia in ambiti definiti e regolamentati sulla base di criteri tecnico-scientifici [2].

     3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove ed attua periodicamente studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna salvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

     4. La Regione, tenuto altresì conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado delle zone montane, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico e/o venatorio, allo scopo di consentire il graduale rilancio della economia agricola montana.

 

     Art. 2. Attuazione direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244.

     1. La Giunta regionale sentito il comitato tecnico faunistico venatorio regionale, in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvede ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvede, inoltre, al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di nuovi biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco n. 1 allegato alle citate direttive CEE.

     2. La Giunta regionale individua altresì ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 entro sei mesi dalla segnalazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) tutti i valichi montani interessati dalle migrazioni. Le province provvedono alla tabellazione con la scritta «Valico montano divieto di caccia - art. 37 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17».

     3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 1 e sui loro effetti rilevabili.

     3 bis. La Giunta regionale, nel caso in cui ricorrono le ragioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, autorizza il prelievo in deroga secondo le modalità di cui all’articolo 35 bis [3].

 

     Art. 3. Fauna selvatica e specie protette.

     1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

     2. Sono particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 157 del 1992, comunque presenti nel territorio regionale nonché le specie di fauna selvatica autoctona minacciata di estinzione di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 48.

     3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

 

     Art. 4. Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi.

     1. Sono vietate in tutto il territorio regionale tutte le forme di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici ed il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

 

     Art. 5. Disciplina attività catture ed inanellamento.

     1. La Giunta regionale, su parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), autorizza esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche ed i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, ai fini delle attività di tutela della fauna e di gestione venatoria di cui alla presente legge, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

     2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione ed è organizzata e coordinata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) d'intesa con l'Osservatorio faunistico di cui all'articolo 18.

     3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dall'assessore regionale competente per materia, in base al parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico faunistico-venatorio regionale (CTFVR) e il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), autorizza le province a svolgere l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi consentiti per le forme di caccia espressamente previste dalla presente legge. Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati, le province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il quale svolge, altresì, compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

     5. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati [4].

     5 bis. È consentito l’uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico (Colomba livia) provenienti da allevamento [5].

     5 ter. I cacciatori che acquisiscono o che già possiedono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta all’area decentrata agricoltura competente per territorio, la quale provvede a darne formale riscontro [6].

     6. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'osservatorio regionale di cui all'articolo 18 [7].

     7. La Regione, in mancanza di proprie strutture, può rilasciare, su richiesta motivata, autorizzazioni ad organizzazioni professionali agricole presenti nel CTFVN di cui all'articolo 8 della legge n. 157 del 1992 e ad associazioni venatorie nazionalmente riconosciute e ad associazioni di protezione ambientale, fornite di strutture adeguate, o a centri di assistenza idonea per il soccorso, per la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Gli autorizzati dovranno comunicare di volta in volta alla locale stazione del corpo forestale dello Stato ed alla provincia competente per territorio, la specie soccorsa, le cause della detenzione e, in seguito, data e luogo di liberazione o sopravvenuta morte dell'animale, specificandone le cause. La liberazione dovrà comunque avvenire sotto il controllo delle guardie venatorie provinciali, che si avvalgono della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni agricole, di quelle di protezione ambientale presenti nel CTFVN, nonché di quelle delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute [8].

     8. La Giunta regionale emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva reimmissione della fauna catturata, nonché alle forme di marcatura e registrazione secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

 

     Art. 6. Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat.

     1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale, nazionalmente riconosciute.

     2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.

     3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dalla Regione e dalle province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.

     4. La Regione promuove, in collaborazione con gli Ambiti territoriali di caccia, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì, pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi [9].

 

     Art. 7. Regolamentazione tassidermia - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81.

     1. L'attività di tassidermia od imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazione tassidermiche e trofei di cui all'articolo 6 della legge n. 157 del 1992 è regolamentata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81 come integrata dal presente articolo.

     2. [10].

     3. E' fatta salva l'attività di tassidermia od imbalsamazione di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 81 del 1988 svolta da musei ed istituti scientifici universitari per i quali resta comunque l'obbligo delle annotazioni di cui al «comma» 5 della citata legge regionale e delle segnalazioni previste dal comma 2.

 

     Art. 8. Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale.

     1. Presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca è istituito il CTFVR.

     2. Al CTFVR sono conferiti i compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge ed in particolare per quanto attiene la gestione faunistico-venatoria e ambientale.

     3. Il CTFVR è composto da:

     a) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca con funzioni di presidente;

     b) l'assessore regionale all'ambiente od un suo delegato;

     c) i dirigenti delle aree decentrate agricoltura o loro delegati [11];

     d) tre esperti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative presenti nel CTFVN;

     e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;

     f) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente;

     g) un docente di zoologia designato dall'Università «La Sapienza» di Roma;

     h) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).

     4. Il dirigente dell'Ufficio - Servizio tecnico faunistico-venatorio regionale di cui all'articolo 54, comma 4, svolge funzioni di segretario. Il comitato nomina tra i propri componenti un vice presidente.

     5. Il CTFVR è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 3.

     6. Le designazioni devono pervenire all'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.

     7. I membri designati per il comitato devono dimostrare la propria esperienza e competenza in materia faunistico-venatoria, o in materia di gestione della fauna, o in materia di tutela dell'ambiente sulla base di un adeguato curriculum di studi ed attività svolte nel settore.

     8. Il CTFVR è convocato dal presidente in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno, per formulare pareri e proposte sull'attività della Regione in materia faunistico-venatoria.

     9. Le sedute del comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei presenti ed in seconda convocazione con l'intervento dei componenti presenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     10. Il presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal vice presidente.

     11. Il CTFVR è convocato mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a sette giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

     12. Il CTFVR dura in carica cinque anni.

 

     Art. 9. Funzioni amministrative.

     1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione regionale e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto. Individua, altresì, con regolamento di organizzazione l’attribuzione delle funzioni alle strutture centrali e periferiche competenti, favorendo la dislocazione dei servizi sul territorio al fine di una più agevole fruizione da parte degli utenti [12].

     2. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della presente legge [13].

     3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, sono definite le forme di collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia [14].

 

TITOLO II

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ISTITUTI PER L'INCREMENTO DELLA FAUNA

SELVATICA E PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

 

     Art. 10. Piano faunistico-venatorio regionale.

     1. Le finalità di cui all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 sono realizzate attraverso la pianificazione faunistico-venatoria effettuata tramite il piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) [15].

     2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva gli indirizzi per l’elaborazione del PFVR sulla base dei criteri di omogeneità forniti dall’ISPRA e dai soggetti competenti in materia incaricati dalla Regione [16].

     3. Il PFVR è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall’ISPRA ed elabora, su base provinciale, i contenuti di cui all’articolo 12 [17].

     4. La Regione attua la pianificazione faunistico- venatoria del territorio agro-silvo-pastorale mediante l'individuazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). In ciascun ambito è nominato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, un comitato di gestione. L'organismo di gestione degli ATC assolve ai compiti indicati all'articolo 29 [18].

     5. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e può essere modificato e/o integrato per comprovate necessità faunistico-ambientali od a seguito di sopravvenuti cambiamenti strutturali, su proposta delle province sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed i rispettivi CTFV.

     6. Il piano faunistico-venatorio regionale coordina in particolare:

     a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;

     b) le attività intese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica anche con la previsione di modalità omogenee e di rilevazione e di censimento.

     7. Il piano faunistico-venatorio regionale disciplina:

     a) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dei provvedimenti amministrativi attuativi della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette nel rispetto dell'articolo 10, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

     b) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge.

 

     Art. 11. Pianificazione territorio, destinazioni.

     1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Detta percentuale deve essere calcolata su base provinciale, in misura che i limiti minimi (20 per cento) e massimi (30 per cento) siano rispettati in ciascuna provincia.

     2. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) e quelli di cui all'articolo 16 sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura delle prole.

     3. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato a caccia riservata, a gestione privata, nella percentuale massima del 15 per cento preferibilmente così ripartito: l'8 per cento ad aziende faunistico- venatorie, il 6 per cento ad aziende agro-turistico-venatorie, l'1 per cento a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Dette percentuali devono essere calcolate su base provinciale.

     4. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 25, 28 e 29.

 

     Art. 12. (Elementi provinciali del PFVR [19]).

     1. Il PFVR contiene, su base provinciale, i seguenti elementi [20]:

     a) le oasi di protezione;

     b) le zone di ripopolamento e cattura;

     c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

     d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

     e) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agroturistico- venatorie;

     f) gli ambiti territoriali di caccia;

     g) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani;

     h) i criteri per la determinazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), c);

     i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

     l) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

     2. [Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'articolo 10 le province trasmettono alla Giunta regionale i piani di cui al presente articolo. Qualora entro i suddetti termini le province, non abbiano provveduto agli adempimenti di competenza, la Giunta regionale assegna un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo] [21].

     3. Le zone di cui al comma 1, devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

     4. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

     5. Qualora entro sessanta giorni dalla notifica sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

     6. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 5.

     7. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria [22].

     8. La Regione, sentita la provincia interessata, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui all'articolo 13.

     9. Il territorio dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali, già istituiti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle aree naturali protette istituite od adeguate in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, viene computato, ai fini della determinazione del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, nel rispetto della quota prevista dal comma 1 dell'articolo 11.

 

     Art. 13. Piani di miglioramento ambientale.

     1. Gli ATC predispongono programmi di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed altri ambiti faunistici, in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) [23].

     2. Le catture al di fuori delle aree protette, disposte dall'organismo di gestione ATC d'intesa con la competente provincia, sono effettuate dagli agenti dipendenti dalle province in collaborazione con guardie volontarie, delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel CTFVN di cui all'articolo 8 della legge n. 157 del 1992.

 

     Art. 14. Oasi di protezione.

     1. Le oasi di protezione, sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, a favorire l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie attraverso il miglioramento delle capacità faunistiche degli ambienti, ed alla promozione della ricerca faunistica.

     2. Il territorio delle oasi deve presentare particolare valenza ecologica dell'habitat in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio, sosta o riproduzione per le realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione.

     3. La gestione delle oasi di protezione è affidata ai comitati di gestione degli ATC competenti per comprensorio che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni di protezione ambientale, nazionalmente riconosciute, stipulando con esse apposite convenzioni [24].

     4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca d'intesa con l'Assessore all'ambiente può emanare direttive alle province, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la gestione delle oasi e delle zone di protezione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di tutela e d'intervento faunistico delle aree stesse.

     5. I soggetti gestori con cadenza triennale dovranno condurre censimenti qualitativi-quantitativi della fauna e documentare la situazione ambientale e faunistica nella sua evoluzione e congruenza con gli obiettivi istitutivi.

     6. Ciascuna oasi e zona di protezione deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta «Oasi e zone di protezione - divieto di caccia - art. 14 legge regionale n. 17».

     7. La Regione, su richiesta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), può autorizzare nelle oasi e nelle zone di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può, altresì autorizzare, sentito il predetto istituto, le guardie provinciali dipendenti, che si avvarranno della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica [25].

     8. I controlli selettivi possono effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.

 

     Art. 15. Zone di ripopolamento e cattura.

     1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei alle specie per le quali sono destinate e non soggetti a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Ogni tre anni deve essere documentata con apposita relazione a cura della provincia la situazione ambientale e faunistica delle zone di ripopolamento e cattura con particolare riferimento ai valori di produttività registrati.

     2. Il piano faunistico venatorio deve prevedere incentivi per la salvaguardia della fauna selvatica ed il miglioramento dell'ambiente nonché l'entità minima di fauna selvatica catturabile annualmente.

     3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata ai comitati di gestione ATC competenti per territorio.

     4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate. La zona deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta: «Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia - art. 15 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17».

     5. Le catture devono essere effettuate in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

 

     Art. 16. Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

     1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui l'articolo 12, comma 1, lettera c), sono istituiti dalla provincia e fanno parte integrante del piano faunistico venatorio provinciale. Hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e reintroduzione.

     2. I centri pubblici di produzione di fauna selvatica, costituiti di preferenza su terreni demaniali, hanno carattere sperimentale per lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica autoctona finalizzata alla reintroduzione e al ripopolamento. Detti centri possono essere gestiti, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni, singoli od associati, dai consorzi di gestione dei parchi, dalle università agrarie, nonché dai comitati di gestione degli ATC, quando ricadenti nei rispettivi territori. Il controllo e la vigilanza dei centri è affidato alle province.

     3. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica autoctona devono essere recintate in modo atto ad impedire la fuoriuscita degli animali allevati e tabellate con la scritta «Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica - divieto di caccia art. 16 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17».

     4. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalla provincia con esclusione di qualsiasi utilizzazione a scopo venatorio. In tali centri è consentito di norma il prelievo mediante cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, dai dipendenti della stessa e dalle persone nominativamente indicate. A richiesta, per ragioni di carattere strettamente sanitario, può essere consentito l'abbattimento dei soggetti malati o menomati da parte del titolare o di altra persona nominativamente indicata, sotto il controllo del competente organo della provincia [26].

     5. L'autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui al comma 4 è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le norme relative ai controlli nonché le prescrizioni per l'esercizio delle attività di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed è soggetta a tassa annuale di concessione ai sensi della legge regionale 30 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e di controllo sui centri privati di cui al comma 4. L'istituzione di tali centri dovrà essere autorizzata, di norma, su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie in indirizzo produttivo.

 

     Art. 17. Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.

     1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole, il recupero dei terreni, preferibilmente se marginali, e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate ad imprenditori agricoli singoli o associati, alle associazioni venatorie ed agricole riconosciute a livello nazionale, ai gruppi cinofili dell'ENCI, limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico [27].

     2. La superficie complessiva delle zone addestramento cani non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-forestale provinciale; quello di una zona non può essere superiore a trecento ed inferiore a venti ettari. Nelle zone con superficie inferiore a cento ettari è consentito l'addestramento dei cani da ferma, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con l'azione di recupero cinofilo per la sola specie quaglia, purché di allevamento ed appositamente liberata nell'imminenza della prova addestrativa. Tale attività è consentita nel solo periodo 1° giugno - 15 settembre ed unicamente a coloro che abbiano cani in regola con l’anagrafe canina e il tesserino o permesso firmato dal gestore della zona addestramento cani (ZAC). In ogni provincia il territorio destinato alle zone di addestramento cani dovrà essere ripartito equamente tra gli aventi titolo [28].

     3. Per il conseguimento dei fini previsti al comma 1, nelle zone addestramento cani aventi superficie superiore a cento ettari è consentita per tutto l’anno l’attività cinegetica con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1, provenienti da allevamento artificiale o in cattività ed appositamente liberate. L’attività stessa è consentita a coloro che abbiano cani in regola con l’anagrafe canina e il tesserino o permesso firmato dal gestore della ZAC [29].

     4. La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti venatori all'interno delle zone addestramento cani è affidata alle guardie giurate venatorie volontarie appositamente incaricate dall'associazione alla quale è stata affidata la gestione della zona addestramento cani, nonché a quelli previsti all'articolo 43 della presente legge. La durata

dell'autorizzazione è accordata per un periodo di 6 o 10 anni ed è rinnovabile. Le zone addestramento cani dovranno essere tabellate su tutto il perimetro e sulle strade interne, con la scritta «Zona addestramento cani - accesso consentito ai soli autorizzati» [30].

     5. La domanda di autorizzazione per la zona addestramento cani deve essere inoltrata alla struttura territoriale della direzione regionale agricoltura dal legale rappresentante provinciale dell'associazione od ente richiedente corredata dai seguenti documenti:

     a) mappa catastale 1/4000 e corografie del territorio;

     b) consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi con relativo estratto catastale dei territori da assoggettare al vincolo;

     c) regolamento per l'accesso ed il funzionamento della zona addestramento cani;

     d) certificazione attestante il riconoscimento dell'associazione nazionale, ente o soggetto richiedente [31].

     6. Le zone addestramento cani in atto al momento della entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente prorogate fino alla scadenza del sesto anno compatibilmente al consenso dei proprietari o conduttori dei terreni inclusi nella zona addestramento cani, se non è intervenuta disdetta. I danni provocati alle colture agricole ed alla fauna selvatica sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

     7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, la direzione regionale competente può autorizzare gare per cani da caccia iscritti e non iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI alle seguenti condizioni:

     a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;

     b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;

     c) divieto di sparo;

     d) [abrogata];

alle medesime condizioni negli ATC e nelle aziende agroturistico-venatorie, possono essere svolte, previa comunicazione alla direzione regionale competente, che ha facoltà di divieto, gare di cani da caccia, anche non iscritti nei libri genealogici ENCI, regolarmente denunciati a norma di legge [32].

     7 bis. Dal 1° febbraio al 31 agosto, l’addestramento e l'allenamento dei cani, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, è consentita nelle aziende agroturistico-venatorie, con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1 [33].

     8. La Giunta regionale, autorizza, sentito l'ENCI ed il CTFVR, l'istituzione di campi di gara fissi che possono avere dimensioni superiori a quelli previsti dalla presente legge. Detti campi nei quali è comunque vietato lo sparo sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto. La Regione, pubblica in allegato al programma annuale degli interventi faunistico-venatori, l'elenco delle gare cinofile di rilievo regionale, nazionale o internazionale, organizzate nelle zone e nei campi di gara istituiti nel territorio di competenza [34].

     9. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia autorizzano, su richiesta delle locali associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, l'istituzione di zone temporanee destinate al solo allenamento dei cani, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi. Tali zone, la cui operatività è prevista nel periodo 1° giugno – 31 agosto, non possono avere superficie superiore ai 20 ettari [35].

     10. [Per quanto non previsto dalla presente legge, le amministrazioni provinciali potranno autonomamente disciplinare l'attività cinofila con particolare riferimento all'addestramento e all'allenamento dei cani] [36].

 

     Art. 18. Osservatorio faunistico venatorio regionale. [37]

     1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e della collaborazione di altri enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico venatorio regionale.

     2. L'osservatorio faunistico venatorio regionale ha lo scopo di:

     a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;

     b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;

     c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

     3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il CTFVR, su conforme parere della commissione consiliare permanente agricoltura, stabilisce le modalità di funzionamento dell'attività di studio e di ricerca dell'osservatorio. In dette modalità la Giunta regionale può prevedere l'articolazione dell'osservatorio a livello provinciale.

 

     Art. 19. Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare.

     1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:

     a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in natura;

     b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;

     c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.

     2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.

     3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.

     5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, dalla provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sottoindicati:

     a) una coppia di starne;

     b) una coppia di coturnici;

     c) una coppia di pernici rosse;

     d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e tre femmine.

     I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai soli scopi alimentari. Sono comunque fatti salvi i richiami previsti nell'articolo 5.

     6. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono tenere apposito registro di allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.

     7. Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1, lettera b), deve essere mantenuta una densità limitata secondo i rapporti minimi di seguito indicati:

     a) fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;

     b) pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;

     c) lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;

     d) ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per capo.

     8. Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla provincia competente per territorio.

     9. I capi allevati debbono avere un contrassegno inamovibile riportante la dicitura «ripopolamento», «alimentare» o «ornamentale» e l'eventuale numero di codice assegnato dalla provincia all'allevamento.

     10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per territorio.

     11. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all'anno a cura del servizio veterinario della unità sanitaria locale (USL) competente per territorio.

     12. Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di anni sei e sono rinnovabili.

     13. Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge a scopo amatoriale e ornamentale nonché gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente con i piani faunistico-venatori, con le modalità del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO III

DISCIPLINA ATTIVITA' VENATORIA, MEZZI DI CACCIA,

GESTIONE PROGRAMMATA ED AZIENDE VENATORIE

 

     Art. 20. Esercizio dell'attività venatoria.

     1. L'attività venatoria è disciplinata dall'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 e ai sensi della presente legge.

     2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata, o sia intento al recupero di quella da lui ferita, non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

     3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni, con relativi massimali previsti dalla legge dello Stato.

     4. Ai fini dell’esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale. Nel tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l’attività venatoria. Per l’esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest’ultima, siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate [38].

     5. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare alla provincia di residenza l'eventuale autorizzazione all'accesso in ambiti territoriali di caccia di altre provincie o regioni.

     6. Il tesserino regionale deve essere restituito al comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

     7. Le annotazioni sul tesserino devono effettuarsi in modo indelebile.

     8. I comuni devono inviare i tesserini restituiti alla provincia competente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

     9. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito anche ai cittadini italiani residenti all'estero ed ai cittadini stranieri, che ne facciano richiesta in carta legale alle province in conformità alla vigente normativa statale e regionale purché i richiedenti siano provvisti:

     a) di attestazione dell'autorità consolare italiana dalla quale risulti che i cittadini suddetti sono muniti di regolare porto d'armi per uso caccia rilasciato dal paese d'origine e che gli stessi sono autorizzati all'importazione temporanea delle armi ad uso venatorio;

     b) di polizze assicurative, valide sul territorio italiano, secondo le norme stabilite dall'articolo 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992;

     c) di attestazione di versamento delle tasse governative e regionali in materia di caccia.

 

     Art. 21. Mezzi di caccia consentiti.

     1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. E', altresì, consentito l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

     2. Nell'attività venatoria è consentito anche l'uso dell'arco e dei falchi, esclusivamente appartenenti alle seguenti specie:

     a) Pellegrino (Falco peregrinus);

     b) Smeriglio (Falco columoarius);

     c) Astore (Accipiter gentilis);

     d) Sparviere (Accipiter nisus).

     3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore:

     a) di volta in volta in caso di caccia vagante;

     b) al momento dell'abbandono dell'appostamento in caso di caccia per appostamento fisso e temporaneo. I bossoli recuperati non possono essere comunque lasciati sul luogo di caccia e devono essere smaltiti nelle forme consentite.

     4. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

     5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

 

     Art. 22. Disciplina per l'uso dei falchi.

     1. L'uso dei falchi, come mezzo di caccia, è consentito esclusivamente con esemplari appartenenti ad una delle specie elencate all'articolo 21, comma 2, e provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.

     2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite la provincia competente per territorio, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La Regione, tramite le province competenti per territorio, provvede al marcaggio degli esemplari detenuti con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ed alla redazione di una scheda in quadruplice copia, fornita anch'essa dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nella quale sono riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi esemplari. Una copia di detta scheda viene archiviata presso la Regione, una presso la competente provincia, una copia è inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed una copia viene rilasciata al possessore del rapace.

     4. Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, entro dieci giorni, alla Regione ed alla provincia competente per territorio, con la specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi e degli esemplari cui tale variazione si riferisce.

     5. All'atto della denuncia il possessore deve esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli eventuali nuovi esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita dell'animale. Tale documentazione deve essere conservata dal possessore del falco.

     6. Vengono considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve le altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione di provenienza.

     7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che provvede, seguendo programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche.

     8. L'esercizio al volo dei falchi è consentito nelle zone addestramento cani e all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie, previa autorizzazione del titolare gestore.

 

     Art. 23. Appostamenti di caccia fissi e temporanei.

     1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altro materiale solido con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

     2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni, comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché stabilmente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero in esercizio di caccia della selvaggina ferita.

     3. Gli appostamenti fissi di caccia possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 150 da quello principale preventivamente indicato.

     4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, ha validità per cinque anni e la domanda deve essere corredata da planimetria a scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento. E' subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto, con firma autenticata, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, nonché dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

     5. La provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi che non richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico- venatorio [39].

     6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.

     7. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di concessione regionale annuale. Alla provincia è dovuta annualmente una somma entro il limite del 50 per cento della tassa regionale a titolo di rimborso spese, oltre gli oneri di bollo.

     8. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 1.000 dai valichi montani, dai confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura o da altre zone a divieto di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie ed agroturistico- venatorie nonché a distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

     9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 30, è consentito, al titolare ed alle persone autorizzate, il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia entro il raggio di 100 metri dall'appostamento fisso per il recupero della fauna selvatica ferita anche con l'uso del cane da riporto.

     10. E' vietata la caccia ai non autorizzati nel raggio di metri 200 dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato.

     11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Nell'appostamento fisso possono cacciare oltre al titolare non più di tre cacciatori autorizzati dal titolare medesimo.

     12. Ogni cacciatore non può essere titolare di più di

un'autorizzazione per appostamento fisso nel territorio regionale.

     13. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia da appostamento fisso, superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria:

     a) agli ultrasessantenni;

     b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;

     c) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito in sostituzione dell'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

     14. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere la costruzione dell'appostamento. E' consentito il recupero in esercizio di caccia, utilizzando il natante a trazione manuale, della selvaggina eventualmente ferita dagli appostamenti temporanei, nei fiumi e nei laghi anche con l'ausilio del cane.

     15. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.

     16. La preparazione dell'appostamento fisso di caccia o temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61.

     17. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture.

     18. I danni provocati alle coltivazioni e/o agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario e/o conduttore agricolo.

     19. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene costruito; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

     20. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di tre cacciatori.

     21. L'esercizio venatorio vagante non è ammesso a meno di 200 metri da ogni capanno temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo esercizio.

     22. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di 150 metri dai confini delle zone di protezione, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviaria, nonché da strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.

     23. L'esercizio venatorio è altresì vietato nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra gli 800 metri s.l.m. indicati al precedente comma 8.

     24. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti temporanei nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

     25. La raccolta della selvaggina abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. E' ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro 150 metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

     26. Agli appostamenti fissi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la norma di cui all'art. 12, comma 1, lettera l).

 

     Art. 24. Detenzione ed uso dei richiami.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che acquisisce il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del CTFVR regolamenta, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

     2. La Giunta regionale disciplina la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie elencate nel comma 5 dell'articolo 5. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

     3. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. Nel divieto non rientra la cessione dei richiami vivi consentiti e catturati negli impianti di cui siano titolari le province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5. Il prezzo della suddetta cessione deve essere commisurato al rimborso delle spese di gestione.

     4. La sostituzione di un richiamo vivo di cattura può avvenire soltanto dietro consegna alla provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da sostituire, ovvero dietro presentazione della denuncia di smarrimento del richiamo stesso.

     5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i detentori di richiami vivi consentiti devono denunciarne il possesso alla provincia competente per territorio che provvederà all'inanellamento.

     6. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 25. Gestione programmata della caccia.

     1. La Regione, su indicazione delle province e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce attraverso il piano faunistico venatorio il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) sub-provinciali, ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 1, lettera b) ed a termini dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 157 del 1992 e secondo i criteri di omogeneità e congruenza previsti dall'articolo 10, comma 11, della legge stessa, in quanto compatibili con la situazione faunistico-venatoria e territoriale laziale. Nella definizione del perimetro degli ATC, si deve fare particolare riferimento a:

     a) confini naturali o rilevanti opere o manufatti;

     b) comprensori quanto più omogenei di gestione faunistica;

     c) caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali;

     d) esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica vocazionale nonché di salvaguardia dell'integrità delle zone umide.

     In seguito la perimetrazione degli ATC è soggetta a revisione quinquennale, con le stesse modalità previste per la prima perimetrazione. Nell'osservanza dei suddetti riferimenti, il territorio regionale viene ripartito, in via sperimentale, tenuto conto delle condizioni ambientali e faunistiche della regione nonché della distribuzione dei cacciatori sul territorio, in dieci ATC di numero non inferiore a due per ogni provincia e, comunque, di estensione non inferiore a 60 mila ettari ovvero di estensione non inferiore ad un terzo della superficie dell'altro. Gli ATC sono contraddistinti con la sigla della provincia seguita dal numero d'ordine.

     2. La Regione, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

     3. La Giunta regionale sulla base delle indicazioni del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, applica l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia in rapporto all'estensione territoriale.

     4. La Regione approva sentito il CTFVR il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale che deve prevedere, tra l'altro, le modalità istitutive ed il relativo statuto degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. I criteri di priorità per l'ammissibilità da parte degli organi degli ambiti territoriali di caccia, in presenza di modificazioni positive della popolazione faunistica, accertate mediante censimenti, di un numero di cacciatori superiore a quello definito dall'indice di densità venatoria minima nei singoli territori di competenza, vengono definiti con apposita legge regionale.

 

     Art. 26. Aree contigue alle aree naturali protette. [40]

 

     Art. 27. Attività operative e funzioni [41].

     1. La Regione controlla che gli ATC attraverso i loro organismi di gestione, provvedano a [42]:

     a) regolamentare il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica accertata tramite censimenti effettuati di intesa con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia;

     b) indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;

     c) determinare il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente;

     d) fissare le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori ai fini della gestione dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia in una misura non superiore all'importo della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi, ridotta del 50 per cento per la caccia da appostamento fisso.

     2. Le quote di partecipazione economica di cui al comma 1, lettera d), sono destinate dagli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia esclusivamente a finalità faunistico-venatorie, nonché allo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente agro-silvo-pastorale sotto l'aspetto faunistico-venatorio.

     3. La provincia entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di ripartizione del territorio ai sensi dell'articolo 25, provvede a delimitare gli ambiti territoriali di caccia con tabelle esenti da tasse, collocate nei punti di discontinuità delle opere o dei confini naturali che li delimitano e nelle aree di accesso.

     4. I successivi interventi di tabellazioni degli ambiti territoriali di caccia sono effettuati a cura degli organi direttivi degli stessi.

 

     Art. 28. Organi degli ambiti territoriali di caccia - ATC. [43]

     1. L'ATC si configura come associazione privata di secondo grado formata dagli enti locali territorialmente interessati e dalle Associazioni agricole, venatorie nazionalmente riconosciute ed ambientaliste. L’ATC, stante la natura pubblicistica delle funzioni assegnate, conforma i propri atti ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa.

     A) sono organi dell'ATC:

     1) il presidente;

     2) il consiglio direttivo;

     3) l'assemblea;

     4) il collegio dei revisori dei conti.

     B) Lo statuto disciplina:

     1) il comitato direttivo composto da dieci membri, nel rispetto delle proporzioni previste dall’articolo 14, comma 10, della l. 157/1992;

     2) le modalità per la designazione dai rappresentanti dell'assemblea;

     3) la durata in carica, non superiore ad anni 5, del comitato direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;

     4) le modalità per la elezione del presidente e del collegio dei revisori dei conti;

     5) le modalità di funzionamento degli organi dell'ATC, le rispettive competenze, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

     C) L'assemblea: sarà formata dai delegati delle associazioni e degli enti locali che compongono l'ATC. Il numero dei delegati dell'assemblea è di cinquanta membri e non deve necessariamente rispecchiare le proporzioni tra le varie componenti previste per l'organo direttivo, ma deve invece essere rapportato, per quanto riguarda gli enti locali al numero di abitanti, e per quanto riguarda le associazioni alla loro rappresentatività, fermo restando, per le associazioni venatorie e agricole, che la legge statale ammette negli organi direttivi di ciascun ATC, quelle nazionali riconosciute ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. L'assemblea, sarà composta dalle sole associazioni che abbiano i requisiti per essere rappresentate nel consiglio direttivo. La verifica dei requisiti delle associazioni che intendono partecipare alla struttura dell'ATC è demandata alla provincia di competenza. Ciascuna associazione avente diritto eleggerà i propri delegati secondo le regole previste dai rispettivi statuti. Per le associazioni venatorie sarà l'UNAVI regionale ad eleggere i propri rappresentanti nell'assemblea. Non essendo rispettate nell'assemblea le proporzioni previste dalla presente legge, si stabilisce che le votazioni avvengano per «stati». Ciascuna componente dell'assemblea (associazioni agricole, associazioni venatorie, associazioni ambientalistiche, nazionalmente riconosciute ed enti locali) separatamente concorrono alla formazione della volontà assembleare con un peso proporzionale alla loro rappresentanza nel consiglio direttivo. All'assemblea competono i principali compiti:

     1) l'elezione dei membri del Consiglio direttivo;

     2) le eventuali future modifiche dello statuto dell'Associazione;

     3) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'ATC;

     4) le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'ATC;

     5) lo stabilire le linee programmatiche per gli interventi nella gestione dei territori dell'ATC e per il coordinamento delle iniziative delle associazioni aderenti.

     D) Il consiglio direttivo.

     Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea. Esso è costituito:

     1) da un funzionario della provincia, esperto in materia di caccia e addetto al settore;

     2) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia designati dai comuni con maggiore numero di abitanti;

     3) da 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell'ATC;

     4) da 6 rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, riunite nell'UNAVI;

     5) da 4 rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente residenti nel territorio dell'ATC.

     I comitati di gestione, d'intesa tra loro, entro trenta giorni, dalla loro costituzione, stabiliranno i criteri di iscrizione dei cacciatori agli ATC. Oltre ai compiti già fissati dalla legge, al consiglio direttivo spettano tutte le usuali funzioni e poteri del direttivo di un'associazione.

     Il consiglio direttivo, al fine di una maggiore efficienza operativa, può prevedere la costituzione di una giunta esecutiva ristretta, nominata dal consiglio, cui sia delegata quanto meno la gestione corrente. L'elezione del consiglio è demandata all'assemblea dei delegati. Ciascuna componente venatoria, agricola, ambientalista ed enti locali, elegge soltanto i rappresentanti ad essa spettanti secondo i criteri che ciascuna componente autonomamente definirà.

     Il collegio dei revisori dei conti.

     E) E' un organo costituito dalla Regione.

 

     Art. 29. Compiti dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

     1. Il comitato di gestione, entro sei mesi dal suo insediamento, approva, nei limiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), un proprio regolamento nel quale devono essere comunque previsti:

     a) i piani triennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni, introduzioni, reintroduzioni e ripopolamento e degli abbattimenti di fauna selvatica;

     b) l'istituzione e le modalità-organizzative di centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture per l'ambientamento in libertà;

     c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare;

     d) censimenti annuali e piani di prelievo come elementi conoscitivi di programmazione del prelievo venatorio delle specie di interesse, tenuto conto, da una parte, degli incrementi utili annui teorici e dall'altra dell'effettiva produttività delle popolazioni locali;

     e) utilizzo delle risorse finanziarie con particolare riferimento ai contributi previsti dall'art. 15, comma 1, dall'articolo 14, comma 11, lettere a), b) e c), e dall'articolo 14, comma 14, della legge n. 157 del 1992.

     2. Il comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi con le organizzazioni agricole nazionalmente riconosciute, per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

     a) la ricostituzione di una presenza e di una produttività faunistica ottimale nel territorio;

     b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;

     c) il ripristino di zone umide e di fossati;

     d) la differenziazione delle colture;

     e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica ed alla nidificazione;

     f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

     g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

     3. Il comitato di gestione degli ATC provvede, altresì, all'accertamento e all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno.

     4. I comitati di gestione per il coordinamento tecnico in materia di gestione faunistico-ambientale possono avvalersi di personale tecnico dotato di preparazione specifica cui affidare il coordinamento delle attività.

     5. I comitati di gestione per gli scopi di cui al comma 4 possono consorziarsi tra di loro.

     6. I comitati di gestione per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali possono proporre alle province competenti ulteriori limitazioni al calendario venatorio.

     7. Le attività di gestione faunistica dell'ATC vengono programmate per il periodo 1° gennaio-31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla provincia, corredato da una motivata relazione.

     8. Il comitato organizza la gestione tecnica della fauna e le modalità dell'esercizio venatorio per aree faunistiche, di estensione proporzionata al ciclo biologico delle specie di interesse locale ed al numero dei cacciatori iscritti. Le modalità organizzative possono prevedere la ripartizione degli iscritti in appositi gruppi o unità di gestione. Il Comitato provvede, inoltre, ad organizzare l'attività di vigilanza, svolta dalle guardie volontarie, di cui all'art. 27, lettera a), della legge n. 157 del 1992, operanti nel territorio dell'ATC.

     9. Le province, sulla base delle indicazioni dei comitati di gestione degli ATC, adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.

     9 bis. La Regione svolge compiti di orientamento e di controllo ed esercita i poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge nei confronti degli ATC [44].

 

     Art. 30. Forme esclusive di caccia.

     1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

     a) da appostamento fisso;

     b) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

     2. I cacciatori su indicazione delle province comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un triennio a decorrere dalla stagione venatoria 1995/96.

     3. In deroga a quanto previsto nel comma 2, sulla base di accertate situazioni di impedimento non imputabili alla volontà del cacciatore, le province possono disporre su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia anche prima della scadenza.

     4. Ogni cacciatore, che ne abbia fatta richiesta, nei modi e nei tempi stabiliti, ha diritto di iscrizione nell'ambito territoriale di residenza, fatta salva l'aspettativa di accedere ad altri ambiti nella Regione Lazio ovvero ad ambiti o comprensori alpini anche in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. I titolari di appostamenti fissi e le persone da essi autorizzate sono di diritto iscritti nell'ambito territoriale in cui ricadano i rispettivi appostamenti fissi, anche se al di fuori del proprio ambito di residenza.

 

     Art. 31. Utilizzazione dei terreni agricoli a fini venatori e fondi chiusi.

     1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico- venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo finalizzato alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione venatoria 1995/1996, con la legge di approvazione del bilancio della Regione, in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche e alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente. Tale contributo è gestito dagli organi direttivi degli ATC competenti per territorio.

     2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della Giunta regionale una richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dallo stesso è esaminata entro sessanta giorni.

     3. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 11 e 12. E' altresì accolta, in casi da individuarsi specificatamente nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 25, comma 4, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché, di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

     4. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

     5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

     6. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, nonché, a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è, inoltre, vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Giunta regionale, sentito il settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

     7. I proprietari o conduttori dei terreni in attualità di coltivazione nel periodo della coltura, e comunque fino alla data del raccolto, possono apporre tabelle perimetrali delle dimensioni minime di cm. 30 x 20, con la scritta «Terreno in attualità di coltivazione - Divieto di caccia vagante - articolo 30, legge regionale, n. 17 scadenza divieto il .....», collocate in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

     8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. Sono equiparati ad effettiva chiusura le recinzioni realizzate con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali a croce di S. Andrea. I fondi chiusi esistenti, qualora non in regola alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla provincia competente per territorio, precisando l'ubicazione e l'estensione del fondo, allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono all'apposizione di adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

     9. La superficie dei fondi di cui al comma 2 entra a far parte del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 32. Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie.

     1. La Giunta regionale su richiesta degli interessati, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale, previsti dal piano faunistico-venatorio provinciale, di cui all'articolo 12 della presente legge, autorizza [45]:

     a) la concessione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla fauna europea e a quella acquatica, secondo le vocazioni ambientali. Le richieste devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale ed indicare le specie da produrre, al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende si applica la normativa vigente di tutela ambientale. La caccia è consentita, al concessionario e alle persone da esso autorizzate per le specie determinanti l'indirizzo faunistico, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, secondo i piani di assestamento e di prelievo presentati ed approvati dall'amministrazione provinciale; per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, secondo le limitazioni previste dal calendario venatorio. L'immissione della fauna selvatica, (articolo 16, comma 1, lettera a) della legge n. 157 del 1992) è consentita dalla data di chiusura della caccia fino al 31 agosto. Le aziende faunistico-venatorie, di nuova istituzione, hanno dimensioni non inferiori a 400 ettari;

     b) la concessione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento. Tali aziende hanno dimensioni non inferiori a 200 ettari.

     2. Le aziende agro-turistico-venatorie, nel rispetto del piano faunistico venatorio, di cui all'articolo 12, comma 1, devono essere:

     a) preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

     b) coincidenti con il territorio di una o più aziende agricole preferibilmente ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE, e successive modificazioni.

     3. Le aziende agro-turistico-venatorie, nelle zone umide e vallive, debbono (articolo 16, legge n. 157 del 1992) comprendere bacini artificiali ed utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria, fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

     4. La vigilanza, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, è affidata alle guardie giurate delle aziende stesse e/o a quelle dell'associazione venatoria dei concessionari, riconosciuta dall'articolo 34, comma 5, della legge n. 157 del 1992 ed alle guardie ed agli agenti previsti dall'articolo 27 della legge n. 157 del 1992.

     5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-turistico- venatorie, sono prioritariamente rilasciate ai proprietari o conduttori di fondi singoli o associati.

     6. Il funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto. Tale disciplina contiene anche la regolamentazione sanzionatoria in rapporto alle fattispecie delle violazioni applicabili ai casi concreti. Nelle more della predisposizione ed entrata in vigore di predetto regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni già stabilite con deliberazione della Giunta regionale [46].

 

     Art. 33. Prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie.

     1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31, è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 30, comma 1.

     2. I danni causati all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie dalla fauna selvatica cacciabile ai sensi della legge n. 157 del 1992, sono risarciti dal concessionario.

     3. Ai proprietari e/o conduttori dei fondi, sono dovuti, dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro- turistico-venatorie, incentivi per il miglioramento ambientale. Le forme e la misura dell'incentivo vengono concordati, a livello regionale, dall'associazione riconosciuta dei concessionari delle aziende faunistiche venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, di cui all'articolo 34 della legge n. 157 del 1992, con le organizzazioni agricole regionali maggiormente rappresentative.

     4. La presente legge si applica anche alle concessioni di aziende faunistico-venatorie rilasciate ai sensi della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, in attesa che venga emanata la disciplina prevista dal comma 6 dell'articolo 32, le suddette aziende continuano ad essere regolamentate dai decreti di concessione regionali, in quanto compatibili con la presente legge. Esse possono essere trasformate in aziende agro-turistico-venatorie, come previsto dall'articolo 36 della legge n. 157 del 1992.

 

TITOLO IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

TASSE DI CONCESSIONE

 

     Art. 34. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

     1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

     a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Strepto pelia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della virginia (Colinus Virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Orjctolagus cuniculus);

     b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelcs); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canipiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaioia (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

     c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoris graeca); capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon);

     d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) [47].

     2. Il Presidente della Giunta regionale preso atto della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori modifica previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del CTFVR, e subordinatamente all'approvazione dei piani faunistico venatori di cui agli articoli 10 e 12, i termini di cui al comma 1 per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Giunta regionale; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

     3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le province e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il CTFVR, vengono pubblicati, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno il calendario ed il regolamento relativi all'intera stagione venatoria, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi.

     4. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

     a) le specie cacciabili e periodi di caccia;

     b) le giornate di caccia;

     c) il carniere giornaliero ed eventuale carniere stagionale;

     d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia.

     5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito.

     6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

     7. Nel calendario venatorio, viene definita l'ora legale d'inizio della giornata venatoria, per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Monte Mario; con la stessa cadenza periodica può essere stabilita l'ora legale di termine della giornata venatoria.

     8. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il CTFVR, tenuto conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre anche derogando al numero delle giornate di caccia settimanali consentite, ferma restando l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì.

     9. Per ogni giornata di caccia il carniere di ciascun titolare di licenza non può superare i venti capi complessivi.

     10. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, senza possibilità di sparo, dalla terza domenica di agosto con esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa, nei soli giorni della settimana nei quali è consentita la caccia, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna [48].

     11. Le province nell'ambito della programmazione territoriale faunistica possono disporre altri divieti alla attività di addestramento dei cani da caccia.

     12. Le province entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, inviano alla Regione le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

     13. Le province sentiti gli ATC di competenza, regolamentano la caccia al cinghiale, stabilendone, per il territorio di competenza il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro la terza domenica di settembre di ogni anno.

     14. Dal 1° al 31 gennaio il presidente della provincia ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, e, non interessati alle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

     15. Le province provvedono al controllo delle specie, in particolare degli animali predatori, di cui al comma 1, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

     16. Tale controllo deve essere, comunque, attuato dalle guardie dipendenti dalle province con l'uso di mezzi selettivi, e con la collaborazione delle guardie giurate venatorie volontarie nominate direttamente dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

 

     Art. 35. Controllo della fauna selvatica.

     1. Il Presidente della Giunta regionale sentito il CTFVR può ridurre o vietare per periodi prestabiliti talune forme di caccia, anche solo relativamente a determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 34, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza ed alla produttività faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

     2. La provincia per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Qualora da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi, la provincia può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti delle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso [49].

     3. Gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     4. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato per motivi sanitari, esso può essere autorizzato su conforme parere dall'unità sanitaria locale.

     5. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti nonché per la tutela della circolazione pedonale e/o veicolare sia sulle strade che fuori di esse, autorizza, su proposta delle organizzazione professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o delle amministrazioni locali interessate, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di presentazione, approvazione e attuazione dei predetti piani. La Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appostiti corsi di preparazione sulla base di programmi concordati con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso [50].

 

     Art. 35 bis. (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) [51]

     1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e degli articoli 9 e 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche, nonché dell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la Regione disciplina il prelievo in deroga in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

     2. La Regione può adottare, caso per caso, quale provvedimento di carattere eccezionale, apposite deroghe di durata non superiore ad un anno, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ed esclusivamente in base all’accertata sussistenza delle ragioni indicate all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/147/CE.

     3. La Giunta regionale, quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, anche su richiesta motivata e documentata della provincia interessata, previo parere dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) o dell’Osservatorio faunistico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modifiche, con propria deliberazione adotta i singoli provvedimenti di deroga di cui al comma 2, che devono essere adeguatamente motivati e devono indicare le ragioni che giustificano la deroga, i motivi precisi che costituiscono il nesso causale tra il prelievo autorizzato e l’esigenza che lo stesso è inteso a soddisfare, specificando che la condizione attinente all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti è realizzata. Il provvedimento di deroga deve altresì indicare:

a) le specie che formano oggetto del regime di deroga;

b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimenti autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio della deroga, ad esclusione dei siti delle zone di protezione speciale (ZPS);

d) i soggetti autorizzati al prelievo;

e) i limiti di applicazione della deroga e ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina della stessa;

f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 43.

     4. Le deliberazioni per il prelievo in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo in deroga qualora si verifichi, durante il periodo di applicazione, tale condizione.

     5. Le province rilasciano ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e le quantità prelevate. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati riconsegnano alla provincia competente tale modulo debitamente compilato. In caso di mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

     6. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 5, della legge 157/1992, trasmette ai competenti organi statali, all’ISPRA e all’Osservatorio faunistico regionale, una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo.

 

     Art. 36. Importazione di fauna selvatica dall'estero.

     1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, è disciplinata dall'articolo 20 della legge n. 157 del 1992.

 

     Art. 37. Divieti.

     1. A norma dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, è vietato a chiunque:

     a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

     b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nei parchi suburbani e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano, individuate con deliberazione del Consiglio regionale;

     c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

     d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;

     e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

     f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da caccia ad anima liscia caricato a palla, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

     g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

     h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

     i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;

     l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

     m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;

     n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua naturali od artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiumi;

     o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 5, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura; nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso alla provincia nelle ventiquattro ore successive;

     p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dalla presente legge;

     q) usare richiami vivi non provenienti da allevamenti nella caccia agli acquatici;

     r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

     s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

     t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

     u) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

     v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

     z) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica salvo quelle destinate alla esecuzione di ricerche scientifiche autorizzate di intesa con gli enti di gestione faunistica competenti per territorio;

     aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994 fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 [52];

     bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara) starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus);

     cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da alleva menti;

     dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

     ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi secondo il disposto di cui agli articoli 5 e 24, della presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;

     ff) la caccia all'avifauna selvatica migratoria sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione per una distanza di 1000 metri dagli stessi nonché la caccia nelle zone interessate dalle rotte di migrazione dell'avifauna segnalate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ed indicati dalle province ad integrazione del calendario venatorio regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

     gg) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione liberi all'esercizio venatorio;

     hh) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

     ii) l'esercizio venatorio nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie coltivate e/o controllate, appositamente tabellati. Nei boschi danneggiati dal fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva all'incendio, oltre eventualmente per quella in corso;

     ll) l'esercizio venatorio, in acque marine antistanti il litorale laziale ad eccezione della fascia di ml 100 dal battente dell'onda;

     mm) l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nel territorio posto all'interno del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) di Roma [53];

     nn) vendere, detenere per la vendita ed acquistare selvaggina morta, fatta eccezione per quella proveniente dagli allevamenti a scopo alimentare previsti all'articolo 19 della presente legge;

     oo) l'immissione di selvaggina al di fuori di quella immessa in strutture faunistico-venatorie appositamente disciplinate, senza autorizzazione della provincia competente;

     pp) la posta serale e mattutina alla beccaccia, nonché la posta serale alla lepre e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino.

     2. Per la detenzione, il trasporto e la vendita della selvaggina morta o viva proveniente da allevamenti è necessaria una documentazione indicante la provenienza, il numero e la specie dei capi, compilata a cura del titolare dell'allevamento accompagnata da certificazione sanitaria.

     3. Le province provvedono al controllo della documentazione e predispongono ogni accertamento occorrente.

 

     Art. 38. Divieto bruciatura stoppie.

     1. Nel territorio della Regione, dal 1° marzo al 30 novembre, è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade e le ferrovie, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato [54].

     2. Il divieto di cui al comma 1 non sussiste per le erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.

     3. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme vigenti in materia.

 

     Art. 39. Custodia dei cani.

     1. I cani di ogni razza, compresi quelli a guardia delle abitazioni, delle cose e del bestiame, non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame.

     2. Chiunque, tenuto alla custodia anche temporanea di un cane, consenta che esso vaghi per la campagna, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni ed è responsabile a termini di legge di danni eventualmente cagionati dall'animale.

     3. I cani trovati a vagare nelle campagne devono essere catturati in conformità all'articolo 11 della legge regionale n. 63 del 1988, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. I cani trovati a vagare incustoditi nel territorio utile alla caccia, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina ed in altri territori comunque vincolati ai fini faunistici e venatori, debbono essere catturati.

     5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 63 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 40. Commissione esami e materie per abilitazione venatoria.

     1. Il Direttore regionale competente in materia nomina, per ciascun capoluogo, una commissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio con sede presso l’area regionale decentrata competente in materia di agricoltura, di seguito denominata area decentrata. Ogni commissione rimane in carica tre anni [55].

     2. Gli esami, in particolare, riguardano nozioni sulle seguenti materie:

     a) legislazione venatoria:

     legislazione venatoria nazionale e regionale;

     regolamenti locali di caccia: calendario venatorio ed altre disposizioni;

     b) zoologia applicata alla caccia:

     cenni sulla classificazione di uccelli e mammiferi;

     cenni di ecologia ed etologia, concetto di mimetismo e di migrazione; definizione di selvaggina stanziale e migratoria;

     riconoscimento degli uccelli e dei mammiferi italiani, con particolare riferimento alle specie cacciabili e particolarmente protette, elementi [56] dell'habitat e della biologia delle specie più significative, soprattutto quelle cacciabili;

     gestione della fauna: concetto di conservazione faunistica, organizzazione del territorio ai fini della gestione faunistica; zone protette, di produzione e di caccia, capacità recettiva del territorio, rapporti tra agricoltura e fauna selvatica, introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di censimento, piani di prelievo, controllo dei carnieri;

     c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole:

     concetto di conservazione dell'ambiente, capacità faunistica del territorio, miglioramenti ambientali, prevenzione dei danni alle attività produttive: agricole, zootecniche, ittiocolturali, controllo delle popolazioni animali di specie potenzialmente dannose;

     rispetto dell'ambiente e delle colture agricole, condizione di coltura in atto, coltivazioni interdette all'accesso da parte del cacciatore, territori non fruibili per l'attività venatoria;

     d) armi e munizioni da caccia:

     norme che regolamentano la detenzione e l'uso delle armi comuni da caccia;

     conoscenza delle armi comuni da caccia e loro munizioni: carabine, fucili e arco;

     manutenzione delle armi da caccia;

     concetti elementari di balistica;

     prove simulate di maneggio con armi comuni da caccia sia a canna liscia che a canna rigata;

     e) Regole comportamentali del cacciatore:

     - regole di prudenza e sicurezza durante l'esercizio venatorio;

     rapporti con il mondo agricolo;

     partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e dell'ambiente;

     f) Norme di pronto soccorso:

     tecniche di emergenza per tamponare un'emorragia da arma da fuoco o da taglio;

     norme di comportamento in caso di fratture;

     uso del siero antivipera;

     g) cinofilia:

     nozioni elementari di cinofilia: riconoscimento delle razze canine da caccia e loro impiego, elementi fondamentali del mantenimento e dell'addestramento dei cani da caccia;

     nozioni di profilassi delle principali malattie del cane;

     - obbligo di tutela e benessere dei cani da caccia; rispetto delle norme vigenti in materia di benessere animale e di mantenimento degli stessi in salute; garanzia di idonei spazi vitali, cure e alimentazione adeguate per tutta la durata della vita [57].

     3. L'aspirante cacciatore per accedere alla prova orale deve avere superato una prova scritta preliminare consistente nella compilazione di un questionario composto da 15 domande nel quale non sono ammessi più di due errori.

     4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie elencate al comma 2. In caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

     5. La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di «IDONEO» oppure «NON IDONEO». Il giudizio della commissione è definitivo.

     6. Coloro i quali siano stati giudicati «NON IDONEI» possono sostenere una nuova prova di esame trascorsi almeno tre mesi dalla data dell'esame sostenuto, con la procedura di cui al comma 16.

     7. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

     8. La Regione organizza corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela faunistica [58].

     9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 48 [59].

     10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esecuzione della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

     11. Ciascuna commissione di cui al comma 1 è composta:

a) da due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di presidente, esperti in materie di gestione e tutela della fauna;

b) da tre esperti di comprovata competenza ed esperienza nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati, previo avviso pubblico e nel rispetto del principio di rotazione, dal Direttore regionale competente in materia di agricoltura;

c) da cinque membri supplenti individuati secondo le medesime modalità di cui alle lettere a) e b) [60].

     12. Non possono essere nominati componenti della commissione di esame i dirigenti delle associazioni venatorie ed i dirigenti delle associazioni ambientaliste.

     13. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Il presidente, in caso di impedimento, può delegare un componente della commissione a sostituirlo. Tale componente, a sua volta, è sostituito dal supplente. Svolge funzioni di segretario della commissione un dipendente dell’area decentrata [61].

     14. Per assicurare il funzionamento della commissione il presidente convoca per ciascuna seduta, a rotazione, due membri supplenti.

     15. [La spesa relativa all'onere di funzionamento della commissione è a completo carico del bilancio regionale] [62].

     16. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all’esame di cui al presente articolo [63].

     17. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino all'istituzione ed al funzionamento delle nuove commissioni, restano valide ed operanti le attuali Commissioni d'esame.

 

     Art. 41. Tasse annuali di rilascio delle concessioni regionali.

     1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge ed in conformità alla legge n. 157 del 1992 istituisce una tassa di concessione regionale non inferiore al 50% e non superiore al 100% della tassa erariale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

     2. Sono, inoltre, soggetti a tassa di rilascio e alla tassa annuale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie ed agro- turistico-venatorie, nella misura e con le modalità di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le tasse di concessione per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistico-venatorie, situate nelle zone montane, sono ridotte a 1/8. Qualora le suddette aziende siano situate in zone svantaggiate, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, e successive modificazioni, ovvero nelle zone depresse di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, le relative tasse sono ridotte a 1/4 [64].

     4. La tassa di cui al comma 1 non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

     5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata, anche, al cacciatore che rinuncia, sin dall'inizio della stagione venatoria, all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

     6. I proventi della tassa di cui al comma 1, sono utilizzati, ai sensi della legge n. 157 del 1992, almeno nella percentuale del 10%, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio, presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agroturistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia di boschi anche al fine di prevenire incendi.

     7. Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione allo stato naturale, istituiti dagli organismi direttivi degli ATC o istituiti nelle aziende faunistico-venatorie, per le sole specie di indirizzo faunistico purché non finalizzate alla vendita.

     8. Per le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sopratassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

 

     Art. 42. Risarcimento dei danni alle produzioni agricole. [65]

     1. E' istituito, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992 il fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle attività agricole. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

     2. Il fondo è destinato a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili prodotti da specie protette o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria. La Regione per il risarcimento dei danni causati da specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 157 del 1992, si avvarrà dei comuni con le modalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1992, n. 48.

     3. Alla gestione delle somme assegnate provvede la Regione, sentito un comitato tecnico, costituito da ciascuna provincia a norma dell'articolo 26, comma 2, della legge n. 157 del 1992.

     4. Gli oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle attività agricole dalle specie di fauna selvatica sono a carico:

     a) dei titolari delle aziende faunistiche-venatorie, delle aziende agro-turistico-venatorie, dei centri privati di produzione della fauna selvatica, degli allevamenti di fauna selvatica qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

     b) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui all'articolo 15, commi 3 e 8, della legge n. 157 del 1992, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

     c) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile qualora si siano verificate nei fondi ricompresi in tali zone;

     d) degli enti gestori dei parchi e riserve naturali qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi.

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche per le spese relative agli interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole.

 

     Art. 42 bis. (Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica) [66]

     1. E’ istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi nell’articolo 42 e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della l. 157/1992 e successive modifiche, con l’esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.

     2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le modalità per l’accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province.

     3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l’istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica”, nell’ambito dell’UPB B11, con lo stanziamento, per l’esercizio 2009, di 50 mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 43. Vigilanza venatoria.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle province. Gli agenti di vigilanza delle province, fermo restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

     2. Gli agenti di vigilanza della provincia possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e compiere gli altri atti indicati dall'articolo 45 anche fuori dall'orario di servizio.

     3. La vigilanza è altresì affidata alle guardie volontarie delle associazioni nazionali venatorie riconosciute dalla legge n. 157 del 1992, dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel CTFVN, nonché quelle delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'ambiente purché alle stesse guardie sia stata riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     4. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi naturali nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata, altresì, alle guardie ecologiche e zoofile, previste da leggi regionali, previo superamento degli esami di cui all'articolo 44.

     5. Le province su proposta delle associazioni di cui all'articolo 27, lettera b), della legge n. 157 del 1992, coordinano le richieste, a termine di legge, sia per il riconoscimento che per la conferma alla scadenza, della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendone i requisiti, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

     6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte della commissione di cui all'articolo 44.

     7. Gli agenti dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

     8. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 4 è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni di servizio.

     9. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 3, sotto il controllo della Regione.

     10. Ai cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 6.

     11. Le province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

     12. Le province devono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20, adeguare lo stato giuridico degli agenti in servizio di vigilanza con apposito regolamento, in funzione dei compiti derivanti dall'applicazione della presente legge.

     13. Detto regolamento stabilisce tra l'altro il contingente numerico degli addetti al servizio di vigilanza venatoria, secondo criteri di economicità e funzionalità, nel rapporto di un valore medio di un agente ogni 3.000 ettari di territorio agro-silvo-pastorale.

 

     Art. 44. Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardie volontarie venatorie. [67]

     1. Il direttore regionale competente in materia nomina, per ciascun capoluogo, una commissione per il rilascio dell’attestato di idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria con sede presso l’area regionale decentrata competente in materia di agricoltura.

     2. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

     a) da un funzionario regionale esperto in materia faunistico-venatoria o di polizia locale che la presiede designato dal Presidente della Giunta regionale;

     b) da 5 membri effettivi e da 5 supplenti esperti nelle materie previste dall'articolo 40 di cui un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dagli organismi regionali ed esperto qualificato in materia giuridico-venatoria; un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; un rappresentante delle associazioni ambientalistiche presente nel comitato tecnico scientifico nazionale; un esperto in materie giuridiche, il responsabile del settore caccia dell’amministrazione regionale;

     c) da un funzionario della Regione, con funzione di segretario.

     3. Il programma di esami è quello stabilito all'articolo 40, comma 2, integrato dalla conoscenza di nozioni del codice di procedura penale relative all'attività di pubblico ufficiale. Le modalità di svolgimento sono quelle previste dall'articolo 40 della presente legge. I componenti di cui al comma 2 fruiranno del trattamento economico indicato dall'articolo 40, comma 13.

 

     Art. 45. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

     1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 43 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 20, comma 4, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

     2. Nel caso di violazioni di cui all'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

     3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta, ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione.

     4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

     5. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla struttura regionale competente in materia di caccia, ai sensi delle disposizioni vigenti, la quale provvede alla contestazione ed alla notifica [68].

     6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo, il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

 

TITOLO V

PROCEDIMENTI SANZIONATORI

 

     Art. 46. Sanzioni penali.

     1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della legge n. 157 del 1992 si applicano le sanzioni penali previsti dall'articolo 30 della stessa legge n. 157 del 1992.

 

     Art. 47. Sanzioni amministrative.

     1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

     a) caccia nelle zone di rifugio: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

     b) mancata autorizzazione all'immissione e/o mancato controllo sanitario o mancato certificato di origine della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

     c) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

     d) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 200.000 a L. 1.200.000;

     e) omessa comunicazione alla provincia della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

     f) violazione dell'obbligo di comunicazione alla provincia dell'accesso ad ATC di altre province e regioni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

     g) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

     h) ai titolari di licenza di caccia trovati sprovvisti di tesserino si applica oltre alla sanzione prevista dalla lettera m) dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, la sospensione di giorni trenta dall'attività venatoria;

     i) caccia in ATC diverso da quello assegnato: sospensione dell'esercizio venatorio per giorni trenta e sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da L. 700.000 a L. 4.200.000. Se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ATC attiguo a quello assegnato, le sanzioni pecuniarie previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo;

     l) accesso motorizzato per le soste nelle aree cortilizie, nelle pertinenze di fabbricati rurali senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

     m) detenzione di tesserino contraffatto o comunque manomesso: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

     n) allevamento di specie di fauna selvatica senza le autorizzazioni: sanzione amministrativa da L. 150.000 per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;

     o) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

     p) abbattimento o cattura in centri privati, di specie selvatiche diverse da quelle allevate, o abbattimento senza autorizzazione delle specie oggetto dell'allevamento: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000 con revoca dell'autorizzazione;

     q) addestramento di cani in ambiti protetti: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

     r) addestramento di cani in periodo non consentito: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per singolo cane e se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000 per singolo cane;

     s) caccia per un numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000, in entrambi i casi è sospesa l'attività venatoria per trenta giorni;

     t) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000; in ogni caso si applica altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;

     u) caccia all'interno del G.R.A. di Roma: sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

     v) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 800.000 a L. 4.800.000 oltre alla sanzione per evasione delle tasse regionali in materia;

     z) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sospensione dell'autorizzazione;

     aa) mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

     bb) caccia da appostamento temporaneo a meno di 100 metri da zone di protezione, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie e strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

     cc) caccia da appostamento temporaneo a meno di 1.000 metri da valichi posti sopra gli 800 metri s.l.m. e indicati dalle province: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

     dd) cattura di specie selvatiche ad uso di richiamo senza specifica autorizzazione: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

     ee) cattura e detenzione di specie selvatiche ad uso di richiamo diverse da quelle previste dall'articolo 5, comma 2 della legge n. 157 del 1992, nell'ipotesi che si tratti di specie cacciabili: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

     ff) detenzione e utilizzo di richiami vivi non appartenenti a specie cacciabili: sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;

     gg) detenzione e uso di richiami vivi non provenienti da cattura o da allevamenti, oppure in quantità superiori a quelle consentite, oppure non identificabili mediante marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

     hh) mancata comunicazione scritta alla provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) o al comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: sanzione da L. 300.000 a L. 1.800.000;

     ii) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

     ll) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

     mm) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

     nn) posta serale alla lepre, posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

     oo) sparo da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

     pp) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000, se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 800.000 a L. 4.800.000;

     qq) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

     rr) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sequestro e confisca delle reti;

     ss) vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di questi di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio e ricerca scientifica: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sequestro e confisca delle trappole;

     tt) esercizio in qualunque forma del tiro al volo, su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

     uu) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

     vv) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento tabelle: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000.

     2. Per le violazioni alla presente legge, non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

     3. Per le violazioni, alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle province in materia faunistico- venatoria, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000.

 

     Art. 48. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, chiusura o sospensione dell'esercizio.

     1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, per quanto attiene la sospensione, la revoca il divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la chiusura o sospensione dell'esercizio si applicano le norme contenute nell'articolo 32 della stessa legge n. 157 del 1992.

 

     Art. 49. Rapporti sull'attività di vigilanza.

     1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmette al Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 157 del 1992, comunica alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 50. Disposizioni finanziarie.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

     capitolo n. 00106 (n.i.) «Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, appostamenti fissi di caccia, aziende faunistico-venatorie, centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende agro-turistico-venatorie, allevamenti di fauna selvatica»;

     capitolo n. 02110 (n.i.) «Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica».

     2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione nel bilancio, vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1 introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa nel settore XXII (caccia e pesca nelle acque interne):

     capitolo n. 13210 denominato: «Rimborso delle spese sostenute dalle province per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio»;

     capitolo n. 13212 denominato: «Rimborso delle spese sostenute dalle province per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio e per il rilascio degli attestati di idoneità di guardie volontarie»;

     capitolo n. 13214 con denominazione così modificata: «Assegnazioni alle province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio e miglioramento ambientale previsti nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dagli articoli 12 e 13»;

     capitolo n. 13216 (n.i.) denominato: «Fondo regionale per il risarcimento per i danni provocati dalla fauna selvatica e delle attività faunistico-venatorie previsto nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dall'articolo 42»;

     capitolo n. 13218 (n.i.) denominato: «Spese per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente ai fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia e per il finanziamento di studi, ricerche, indagini ed attività promozionali in materia faunistico- venatoria previste nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dagli articoli 6, 11 e 18»;

     capitolo n. 13219 (n.i.) denominato: «Concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dell'articolo 5»;

     capitolo n. 13220 (n.i.) denominato: «Contributi regionali per l'utilizzo dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995»;

     capitolo n. 13221 (n.i.) denominato: «Contributi alle associazioni venatorie operanti nel Lazio riconosciute a livello nazionale dalla legge n. 157 del 1992, articolo 34, comma 5».

     3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 51. Utilizzazione dei proventi regionali.

     1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende faunistico-venatorie, per aziende agro-turistico- venatorie per allevamenti di fauna selvatica, per centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

     2. La Regione trattiene un massimo del 15 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione dell'ambiente, per il finanziamento delle attività di studio ricerca e promozione, nonché, per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge e delle altre leggi concernenti la materia faunistico-venatoria.

     3. La Regione riserva una quota non inferiore ad 1/5 del fondo di cui al comma 2 in favore di iniziative promozionali da parte delle associazioni naturalistiche e protezionistiche riconosciute e prevalentemente operanti nel Lazio sulla base di programmi presentati dalle stesse, finalizzati al miglioramento ambientale ed approvati dalla Giunta regionale.

     4. La restante quota 85 per cento delle entrate di cui al comma 1 del presente articolo, viene così ripartita:

     a) nella misura del 60 per cento a favore dei comitati di gestione degli ATC, in rapporto alla superficie del territorio ed al numero degli iscritti di ogni singolo ambito, di cui la metà finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale prevista dall'articolo 30, comma 1;

     b) nella misura del 7 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi di cui all'articolo 41, comma 5 e all'articolo 42;

     c) nella misura del 4 per cento a favore delle province quale concorso nelle spese sostenute per l'attuazione dei compiti previsti nell'articolo 5;

     d) nella misura del 4 per cento a favore delle province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dalla presente legge;

     e) nella misura del 4 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni delegate;

     f) nella misura del 6 per cento alle associazioni venatorie riconosciute operanti nel Lazio, quale concorso per le spese connesse ai servizi di vigilanza, di cui il 3 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 3 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa in sede regionale.

     5. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui ai commi precedenti in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

     6. Le province presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sulla attività svolta sul risultato conseguito e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio nonché, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria.

     7. [Altresì le province entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno provvedono a richiedere il rimborso delle spese sostenute e rendicontate per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 40 e 44] [69].

 

     Art. 52. Relazione sullo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     1. Al termine dell'annata venatoria 1994/1995 la Giunta regionale trasmette al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 53. Norma transitoria.

     1. In via provvisoria ed in prima applicazione della presente legge i comitati di gestione, nelle more del regolamento attuativo dell'articolo 28, sono nominati dal presidente della provincia su designazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente. Essi sono costituiti:

     a) da un funzionario della provincia, esperto in materia faunistico- venatoria;

     b) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia designati dai comuni con maggior numero di abitanti;

     c) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell'ATC;

     d) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, riunite nell'UNAVI;

     e) da quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente residenti nel territorio dell'ATC.

 

     Art. 54. Servizi tecnici.

     1. In sintonia con le direttive dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al fine di supportare tecnicamente gli enti operanti nel territorio regionale destinati alla gestione faunistico-venatoria ed alla tutela della fauna, presso la Regione e presso ciascuna amministrazione provinciale sono istituiti i servizi tecnici faunistici-venatori.

     2. I servizi tecnici sono uffici delle competenti strutture regionali e provinciali in materia.

     3. Nei servizi tecnici regionali e provinciali devono essere presenti le seguenti figure professionali con specifica preparazione:

     laureati in scienze naturali o biologiche;

     laureati in scienze agrarie o forestali;

     laureati in medicina veterinaria;

     geometri;

     periti agrari.

     4. [70].

     5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale la proposta per l'approvazione della pianta organica dell'ufficio di cui al comma 4.

     6. In fase di prima attuazione e in attesa dei provvedimenti legislativi di cui al comma 5, il servizio tecnico faunistico venatorio regionale si avvarrà dell'attuale personale dell'ufficio caccia, oltre che di personale appositamente comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

 

     Art. 55. Abrogazioni di norme.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     9 aprile 1979, n. 22;

     6 dicembre 1979, n. 89;

     14 maggio 1980, n. 31;

     20 maggio 1980, n. 34;

     14 settembre 1982, n. 40;

     19 settembre 1983, n. 67;

     10 maggio 1990, n. 47;

ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 56. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Nella presente legge, la denominazione Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) è stata sostituita dalla denominazione Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per effetto dell'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 30 gennaio 2002, n. 3.

[4] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 30 gennaio 2002, n. 3.

[5] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[6] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[8] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[11] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[12] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[13] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[14] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[15] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[16] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[17] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[18] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[19] Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[20] Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[21] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[22] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[23] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[24] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[25] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[26] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[27] Comma già modificato dall’art. 69 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11, dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[28] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[29] Comma sostituito dall’art. 87 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[30] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[31] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[32] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[33] Comma inserito dall’art. 69 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[34] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[35] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 28 ottobre 1995, n. 53 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio 2019, n. 10, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultima disposizione di modifica.

[36] Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 30 giugno 1995, n. 18, modificato dall'art. 4 della L.R. 28 ottobre 1995, n. 53 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[37] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 16 marzo 2015, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[39] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[40] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[41] Rubrica così modificata dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[42] Alinea così modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[43] Articolo già modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[44] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[45] Alinea così modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[46] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 1995, n. 53.

[48] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[49] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 30 gennaio 2002, n. 3.

[50] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[51] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 30 gennaio 2002, n. 3, già sostituito dall'art. 81 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 agosto 2012, n. 13.

[52] Lettera così integrata dall'art. 2 della L.R. 28 ottobre 1995, n. 53.

[53] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 28 ottobre 1995, n. 53.

[54] Vedi quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 1996, n. 33, in deroga transitoria al divieto di cui al presente articolo.

[55] Comma già modificato dall’art. 73 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[56] Parola così sostituita dall'art. 3 della L.R. 28 ottobre 1995, n. 53.

[57] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[58] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[59] Comma così modificato dall’art. 73 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[60] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[61] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[62] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[63] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[64] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[65] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 16 marzo 2015, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.

[66] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 13 febbraio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 16 marzo 2015, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.

[67] Articolo così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[68] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[69] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[70] Modifica la tabella B, 66° settore, della L.R. 11 aprile 1985, n. 36.