§ 3.4.46 - L.R. 30 gennaio 2002, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: “norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:30/01/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 17/1995).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 17/1995).
Art. 4.  (Inserimento di un articolo dopo l'articolo 35 della l.r.17/1995).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 3.4.46 - L.R. 30 gennaio 2002, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: “norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”.

(B.U. 20 febbraio 2002, n. 5).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 17/1995).

     1. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 17/1995 la parola “storno”, la parola “passero” e le parole “passera mattugia” sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 17/1995).

     1.Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 17/1995 dopo le parole “associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.”, sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     2. Al comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 17/1995, dopo le parole “forme inselvatichite di specie di fauna domestica.”, sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Inserimento di un articolo dopo l'articolo 35 della l.r.17/1995).

     1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 17/1995, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Formula Finale:

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.