§ 5.16.25 - L.R. 10 marzo 1998, n. 9.
Disposizioni urgenti per l'attuazione della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e modifica della stessa L.R. 20/1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.16 celebrazioni e ricorrenze
Data:10/03/1998
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Riapertura dei termini per la presentazione delle domande).
Art. 2.  (Adempimenti della FILAS S.p.A.).
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 4 della l.r. n. 20/1997).
Art. 4.  (Modifica dell'articolo 9 della l.r. n. 20/1997).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.16.25 - L.R. 10 marzo 1998, n. 9.

Disposizioni urgenti per l'attuazione della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e modifica della stessa L.R. 20/1997.

(B.U. 30 marzo 1998, n. 9).

 

Art. 1. (Riapertura dei termini per la presentazione delle domande).

     1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

     2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della l.r. n. 20/1997 che intendono presentare domanda devono farlo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità determinate nell'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4262 dell'8 luglio 1997, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

     3. Coloro che hanno già presentato, entro il termine indicato nel predetto avviso pubblico, domanda non ritenuta ammissibile all'istruttoria tecnica, amministrativa e contabile a seguito della verifica effettuata dalla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a., di seguito denominata FILAS, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. n. 20/1997, possono provvedere all'integrazione o alla regolarizzazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda stessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, in conformità alla comunicazione di inammissibilità trasmessa dalla FILAS ai sensi dell'articolo 10 dello stesso avviso pubblico.

 

     Art. 2. (Adempimenti della FILAS S.p.A.). [1]

     1. La FILAS provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2 della l.r. 20/1997 e successive modificazioni, in relazione alle domande presentate o regolarizzate ai sensi dell'articolo 1, sulla base dell'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4262/1997.

     2. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti in materia e della Commissione consiliare speciale per il Giubileo, impartisce alla FILAS direttive sullo svolgimento della valutazione di ammissibilità delle domande all'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria. Qualora le Commissioni consiliari non esprimano il parere entro quindici giorni dall'assegnazione, si prescinde dal parere stesso. Per la predisposizione delle direttive la Giunta regionale può avvalersi di una apposita Commissione da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale stessa.

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 4 della l.r. n. 20/1997). [2]

 

     Art. 4. (Modifica dell'articolo 9 della l.r. n. 20/1997). [3]

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 53 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[2] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 4 della L.R. 3 giugno 1997, n. 20.

[3] Modifica il comma 2 e aggiunge il comma 2 bis all'art. 9 della L.R. 3 giugno 1997, n. 20.