§ 4.1.5 - L.R. 29 gennaio 1983, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni - Provvedimenti straordinari per accelerare [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:29/01/1983
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.      A parziale modifica dell'art. 7 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, il gettone di presenza previsto nel detto articolo è stabilito in L. 45.000. A ciascun membro esterno non possono [...]
Art. 3.  (Omissis)
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5. 
Art. 6.      I servizi di segreteria di ciascuna sotto-sezione sono esplicati da altrettanti vice-segretari, coordinati dal segretario della sezione e nominati con decreto del Presidente della Giunta [...]
Art. 7.      All'esclusivo scopo di provvedere alla registrazione e resocontazione dei lavori della prima sezione e delle sotto-sezioni, nonché alle prestazioni di stenografia, dattilografia, fotografia, [...]
Art. 8.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 600 milioni in ragione di L. 300 milioni per l'anno finanziario 1983 e di L. 300 milioni per l'anno finanziario 1984.


§ 4.1.5 - L.R. 29 gennaio 1983, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni - Provvedimenti straordinari per accelerare l'approvazione degli strumenti urbanistici.

(B.U. 10 marzo 1983, n. 7).

 

Art. 1. (Omissis)

 

     Art. 2.

     A parziale modifica dell'art. 7 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, il gettone di presenza previsto nel detto articolo è stabilito in L. 45.000. A ciascun membro esterno non possono essere attribuiti più di dieci gettoni di presenza per ciascun mese.

 

     Art. 3. (Omissis)

 

     Art. 4. (Omissis)

 

     Art. 5. [1]

     1. L'assessore regionale competente in materia di urbanistica, in qualità di presidente della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale può disporre che le pratiche da sottoporre al parere della sezione medesima, escluse quelle che pianificano l'intero territorio regionale, sia con i piani territoriali generali che con quelli paesaggistici e di settore, siano affidate, per il citato parere, ad una sottosezione da lui nominata, costituita da tre membri scelti tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 43/1977, e da due membri scelti tra quelli di cui alla lettera c) dello stesso comma. La sottosezione è presieduta dal presidente della sezione o da uno dei membri funzionari della sottosezione stessa da lui designato.

     2. L'esame congiunto dei piani di assetto delle aree protette di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 è effettuato, in unica sede, dalla sezione aree naturali protette del comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modificazioni e da un'apposita sottosezione della sezione prima del CTCR nominata ai sensi del comma 1. A tal fine sono scelti, quali membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della l.r. 43/1977, i due dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di tutela ambientale ed in materia di servizi tecnici per la pianificazione comunale, che fanno parte della citata sezione aree naturali protette. La riunione congiunta è convocata d'intesa dall'assessore regionale competente in materia di ambiente e dall'assessore regionale competente in materia di urbanistica ed in tal caso non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

     3. Se la sottosezione esprime un parere unanime questo tiene luogo del parere della sezione. Se il parere della sottosezione non è unanime, le questioni controverse vengono sottoposte alla sezione in adunanza plenaria per la decisione definitiva.

     4. E' facoltà del presidente della sezione o del Presidente della Giunta regionale di chiedere che sulla pratica si esprima la sezione in adunanza plenaria anche quando sia stato espresso parere unanime dalla sottosezione.

 

     Art. 6.

     I servizi di segreteria di ciascuna sotto-sezione sono esplicati da altrettanti vice-segretari, coordinati dal segretario della sezione e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     All'esclusivo scopo di provvedere alla registrazione e resocontazione dei lavori della prima sezione e delle sotto-sezioni, nonché alle prestazioni di stenografia, dattilografia, fotografia, copiatura e riproduzione cianografica o meccanica di atti e documenti relativi alle pratiche urbanistiche sottoposte all'approvazione regionale alle quali risulti che non si possa assolutamente provvedere a mezzo dei dipendenti e delle strutture della Regione a causa delle carenze di personale nei rispettivi profili professionali, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti con ditte private, anche in forma cooperativa, le quali si obblighino a fornire l'opera con l'impiego di mezzi e personale propri.

     (Omissis) [2].

     Nessun rapporto può intercorrere tra la Regione ed il personale impiegato dalla ditta commissionaria, ma le persone impiegate debbono essere indicate al competente Assessore regionale ed ottenere la sua approvazione.

 

     Art. 8.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 600 milioni in ragione di L. 300 milioni per l'anno finanziario 1983 e di L. 300 milioni per l'anno finanziario 1984.

     Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla presente legge per gli anni 1983 e 1984 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione per i rispettivi esercizi.

 

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 luglio 1987, n. 36 e così ulteriormente sostituito dall'art. 59 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[2] Comma abrogato dall'art. 59 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.