§ 4.4.75 - Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74.
Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, 36.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:18/11/1991
Numero:74


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità d'intervento.
Art. 3.  Ambito della materia della tutela ambientale.
Art. 4.  Strumenti programmatori per la tutela e l'uso delle risorse ambientali.
Art. 5.  Attività di indirizzo e coordinamento della Regione
Art. 6.  Informazione consultazione e diritto di accesso
Art. 7.  Formazione, qualificazione ed aggiornamento.
Art. 8.  Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.
Art. 9.  Sistema decentrato di osservazione dello stato dell'ambiente.
Art. 9 bis.  (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale).
Art. 10.  Misure di salvaguardia.
Art. 11.  Vigilanza.
Art. 12.  Progetti di intervento ed opere di particolare rilevanza.
Art. 13.  Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.75 - Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74.

Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, 36.

(B.U. n. 33 del 30 novembre 1991).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove e favorisce, in conformità ai princìpi sanciti dalla Costituzione, dal proprio statuto e dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti, con l'obiettivo di garantire le condizioni indispensabili al progresso civile, agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita.

 

     Art. 2. Modalità d'intervento.

     1. Le finalità di cui al precedente articolo si perseguono attraverso:

     a) una attività di programmazione regionale socio-economica e territoriale compatibile con la conservazione delle risorse ambientali, nonché l'integrazione, nell'ambito di tale attività, delle funzioni indicate nel successivo articolo 3, di competenza della Regione e dei vari livelli di governo locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142;

     b) una costante attività di indirizzo e coordinamento della Regione nei confronti di tutti gli enti sub-regionali che operano in materia di tutela ambientale, in coerenza con gli obiettivi e le linee della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale regionale;

     c) il coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni culturali e sindacali e delle altre rappresentanze sociali, in ordine alle problematiche in materia di tutela ambientale ed ai conseguenti provvedimenti di competenza degli organi regionali e locali, applicando i principi in materia di informazione, di consultazione e di diritto di accesso al procedimento amministrativo [1];

     d) un'adeguata attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento di coloro che svolgono compiti in materia di tutela ambientale;

     e) la gestione nell'ambito di un apparato organizzativo unitario delle funzioni di competenza regionale in materia di tutela ambientale al fine di evitare la frammentazione e la duplicazione degli interventi, nonché la individuazione di strumenti organizzativi tali da assicurare lo svolgimento dell'intera attività della Regione secondo i princìpi della compatibilità ambientale;

     f) gestione di un osservatorio regionale, articolato in terminali periferici a livello provinciale e metropolitano, collegato a banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio, per la raccolta e la diffusione, anche a mezzo di relazioni periodiche, di ogni utile elemento che interessi direttamente o indirettamente la tutela ambientale, al fine di assicurare una conoscenza capillare, sistematica ed organizzata delle condizioni dell'ambiente e consentire una tempestiva ed efficace azione di prevenzione, conservazione e risanamento;

     g) l'adozione delle decisioni d'urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale [2];

     h) l'esercizio dell'attività di vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale.

 

     Art. 3. Ambito della materia della tutela ambientale.

     1. Ai fini della presente legge rientrano, nella materia della tutela ambientale le seguenti funzioni:

     a) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale anche mediante l'uso compatibile delle risorse;

     b) la protezione della flora e della fauna;

     c) la preservazione dell'aria, dell'acqua, del suolo

dall'inquinamento, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti, nonché il recupero delle aree ambientalmente compromesse;

     d) la conservazione, la ricostituzione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche anche attraverso l'istituzione e la gestione delle aree protette;

     e) la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno all'ambiente.

 

     Art. 4. Strumenti programmatori per la tutela e l'uso delle risorse ambientali.

     1. La Regione, in sede di revisione delle procedure di programmazione previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, assicura l'introduzione di norme atte a garantire l'attuazione della disposizione di cui al precedente articolo 2, lettera a).

 

     Art. 5. Attività di indirizzo e coordinamento della Regione

     1. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al precedente articolo 2, lettera b), attinenti ad esigenze di carattere unitario nell'ambito della Regione, sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi e le linee degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.

     2. Agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al primo comma devono uniformarsi gli enti sub-regionali che operano nei vari settori della materia della tutela ambientale.

 

     Art. 6. Informazione consultazione e diritto di accesso

     1. La Regione promuove ed organizza, in attuazione di quanto previsto nel precedente articolo 2, lettera c), una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche in materia di tutela ambientale, portando a conoscenza della collettività i comportamenti necessari per prevenire l'inquinamento dell'ambiente e ridurne gli effetti dannosi.

     2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, l'amministrazione regionale può [3]:

     a) utilizzare gli strumenti di comunicazione più opportuni;

     b) avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi degli enti subregionali e degli istituti di istruzione;

     c) organizzare, realizzare e finanziare convegni, fiere, mostre e manifestazioni tendenti a favorire un'adeguata cultura del patrimonio naturale del territorio regionale e delle aree naturali protette e l'uso sostenibile delle risorse [4];

     d) organizzare, realizzare e finanziare studi, ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative di carattere didattico, culturale e sociale, finalizzate a rendere consapevole la collettività dei problemi concernenti la tutela ambientale e l'uso sostenibile delle risorse [5].

     3. La Regione promuove, altresì, la consultazione delle associazioni di cittadini e degli altri enti ed organismi culturali, scientifici, ambientalisti, economici, professionali e sindacali nella fase di predisposizione delle leggi regionali, degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale nella materia della tutela ambientale, attraverso la costituzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio, di una consulta dei rappresentanti dei suddetti enti ed organismi.

     4. La Regione assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi relativi alla materia della tutela ambientale, in conformità ai principi di cui alle leggi 8 luglio 1986, n. 349, e 7 agosto 1990, n. 241.

     5. La Giunta regionale provvede alla redazione di un rapporto biennale sullo stato dell'ambiente e del territorio, da sottoporre al Consiglio regionale e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 7. Formazione, qualificazione ed aggiornamento.

     1. La Regione, nell'ambito dei piani regionali di formazione ed aggiornamento professionale, promuove ai sensi del precedente articolo 2, lettera d), l'organizzazione di specifici corsi per il personale adibito istituzionalmente ai compiti inerenti la materia della tutela ambientale o che operi all'interno di enti, organismi e gruppi organizzati di volontariato aventi come finalità la prevenzione, la conservazione ed il risanamento dell'ambiente dagli inquinamenti.

     2. I corsi di cui al precedente primo comma possono essere svolti anche mediante apposite convenzioni con enti ed istituti tecnici specializzati nei vari settori di intervento.

 

     Art. 8. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. [6]

 

     Art. 9. Sistema decentrato di osservazione dello stato dell'ambiente.

     1. La Regione, al fine di garantire un quadro omogeneo ed articolato di informazioni di base ed il coordinamento di studi e ricerche in materia di tutela ambientale, promuove la stipulazione di convenzioni con le amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Roma, che disciplinino l'organizzazione di terminali periferici dell'osservatorio. regionale sull'ambiente a livello locale, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera f).

     2. Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e devono definire criteri, metodi e tecniche unitarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla conoscenza dello stato dell'ambiente, nonché i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie.

 

     Art. 9 bis. (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale). [7]

     1. Ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. 112/1998, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli enti locali e previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, con propria deliberazione da pubblicarsi sul BUR, individua nel territorio regionale le zone caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

     2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale dichiara le zone individuate aree ad elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata per una sola volta.

     3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di seguito denominato piano di risanamento, il quale stabilisce in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale, tenendo conto della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti nonché degli interventi di risanamento previsti dalla citata deliberazione.

     4. Il piano di risanamento, che è pubblicato sul BUR, deve contenere:

     a) l'indicazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;

     b) l'ordine di priorità degli interventi da realizzare;

     c) le modalità per l'effettuazione degli interventi;

     d) la stima degli oneri finanziari;

     e) le misure atte a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

     5. La Giunta regionale, tenendo conto delle priorità indicate dal piano di risanamento e delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento per la presentazione dei relativi progetti, che vengono approvati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. L'approvazione dei progetti ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste. Decorso inutilmente il termine la Regione provvede d'ufficio o in via sostitutiva, qualora si tratti di enti locali, tramite le proprie strutture. La nota delle spese è resa esecutoria ed è riscossa con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 10. Misure di salvaguardia. [8]

     1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, può adottare, ai sensi del precedente articolo 2, lettera g), su proposta dell'assessore competente, nell'ambito delle competenze regionali previste dalla normativa vigente:

     a) ordinanze contingibili ed urgenti per la sospensione sul territorio regionale di lavori ed opere che rischino di compromettere fondamentali interessi generali di tutela ambientale;

     b) provvedimenti cautelari con i quali venga vietata qualsiasi trasformazione di aree facenti parte del territorio regionale di particolare pregio naturalistico e paesistico.

     2. Le misure di salvaguardia di cui al primo comma sono comunicate alla Giunta ed al Consiglio regionale, i quali adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti definitivi in materia.

 

     Art. 11. Vigilanza.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può disporre, ai sensi del precedente articolo 2, lettera h), verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque, del suolo o sullo stato di conservazione degli ambienti naturali.

     2. Nei casi di accertata inadempienza nell'applicazione della normativa regionale o nazionale in materia di tutela ambientale da parte degli enti locali e degli altri enti subregionali, il Presidente della Giunta regionale attiva l'esercizio del potere sostitutivo nel rispetto della vigente disciplina sui controlli.

     3. [Ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Presidente della Giunta regionale promuove le azioni di risarcimento del danno ambientale di cui sia venuto a conoscenza tramite gli uffici regionali o tramite la denuncia di fatti lesivi da parte di cittadini o di associazioni ambientaliste] [9].

 

     Art. 12. Progetti di intervento ed opere di particolare rilevanza.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposita deliberazione definirà i criteri per la individuazione degli interventi e delle opere che debbono essere accompagnati da uno studio d'impatto ambientale nonché le modalità per la redazione degli studi d'impatto ambientale che devono accompagnare gli interventi e le opere stesse.

     2. Il settore regionale preposto alla valutazione dell'impatto ambientale esprime il parere riguardante la compatibilità ambientale degli interventi e delle opere di cui al presente articolo.

 

     Art. 13. Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. [10]

     1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 3.

     2. Alla costituzione del comitato provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare, con la quale sono stabiliti:

     a) il numero dei componenti e la relativa qualificazione professionale negli specifici settori di attività compresi nella materia della tutela ambientale;

     b) la durata in carica, le competenze e le modalità di raccordo con gli altri organismi consultivi regionali che operano nell'ambito della materia della tutela ambientale;

     c) l'eventuale articolazione in sezioni specializzate in relazione alle singole funzioni di cui al precedente articolo 3 [11].

     3. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà all'abrogazione di specifiche norme regionali istitutive di organismi collegiali aventi competenze tecnico-consultive in materia di tutela ambientale.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 61 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[2] Lettera sostituita dall'art. 199 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 61 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[4] Lettera così modificata dall’art. 32 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[5] Lettera così modificata dall’art. 32 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[6] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 luglio 1996, n. 25.

[7] Articolo inserito dall'art. 199 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[9] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[11] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.